Sentenza TAR Sardegna 6 ottobre 2010, n. 2590

N. 02590/2010 REG.SEN.

N. 00691/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 691 del 2010, proposto, ex articolo 25 L. n. 241/90 e ss.mm., da:
XXXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Martelli e Alessio Locci, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica e la Direzione Didattica Statale 1° Circolo Quartu Sant’Elena, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;

per l’annullamento

del diniego opposto dalla Dirigente scolastica del XXXXX, con nota del 7 luglio 2010, nei confronti dell’istanza d’accesso agli atti presentata dalla ricorrente con nota del 9 giugno 2010

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere l’esibizione integrale di tutti gli atti richiesti, con particolare riferimento all’esposto del 21 dicembre 2009, prot. riservato n. 18, senza omissione dei nominativi degli autori del medesimo esposto

e per la condanna

delle amministrazioni intimate all’esibizione del predetto documento.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e della Direzione Didattica Statale 1° Circolo Quartu Sant’Elena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

In data 21 dicembre 2009 veniva presentato un esposto nei confronti della ricorrente, insegnante della classe 4 B della scuola primaria XXXX, presumibilmente da parte di alcuni genitori degli alunni della predetta classe.

In conseguenza di tale esposto in data 7 gennaio 2010, la Direzione didattica avviava un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente.

In data 9 gennaio 2010, la ricorrente presentava domanda di accesso agli atti per potere conoscere il contenuto dell’esposto e contestare quanto addebitatole.

Nella medesima data, le veniva consegnata copia del documento, con omissione dei nominativi degli autori dell’esposto medesimo.

Con nota in data 5 marzo 2010, la Direzione didattica disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare.

In data 3 giugno 2010 la ricorrente formulava richiesta di accesso agli atti, nella quale precisava che, nonostante l’archiviazione del procedimento disciplinare, la medesima avesse comunque un “interesse diretto concreto ed attuale in relazione alla violazione di una situazione giuridica rilevante, cui seguirà la tutela in ogni sede dei responsabili di tale violazione”.

La ricorrente, quindi, a prescindere dall’archiviazione del procedimento disciplinare, evidenziava l’interesse a conoscere i nominativi degli autori dell’esposto, avendo intenzione di procedere nei loro confronti e tutelare i suoi diritti presso le sedi competenti.

Con nota del 7 luglio 2010, oggi impugnata, l’amministrazione scolastica rigettava l’istanza, sostenendo che, essendo decaduta ogni esigenza di difesa della richiedente, non si palesava un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, collegata alla richiedente stessa.

Col ricorso in esame l’istante chiede l’annullamento del diniego opposto dalla Dirigente scolastica del XXX, con nota del 7 luglio 2010, nei confronti dell’istanza d’accesso agli atti presentata dalla ricorrente con nota del 9 giugno 2010.

Chiede altresì l’accertamento del proprio diritto ad ottenere l’esibizione integrale di tutti gli atti richiesti, con particolare riferimento all’esposto del 21 dicembre 2009, prot. riservato n. 18, senza omissione dei nominativi degli autori del medesimo esposto, con condanna delle amministrazioni intimate all’esibizione del predetto documento.

Conclude per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2010 , su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del diniego opposto dalla Dirigente scolastica del XXX, con nota del 7 luglio 2010, nei confronti dell’istanza d’accesso agli atti presentata dalla ricorrente con nota del 9 giugno 2010.

Si chiede altresì l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’esibizione integrale di tutti gli atti richiesti, con particolare riferimento all’esposto del 21 dicembre 2009, prot. riservato n. 18, senza omissione dei nominativi degli autori del medesimo esposto, con condanna delle amministrazioni intimate all’esibizione del predetto documento.

Nessuna preclusione può ritenersi sussistente, nel caso di specie, in ragione del fatto che l’odierna ricorrente aveva già proposto analoga istanza di accesso, respinta con nota dell’8 marzo 2010, non impugnata, posto che con quest’ultima nota si oppone il diniego “per carenza di motivazione” della richiesta di accesso, successivamente reiterata dall’istante con motivazioni ulteriori e più circostanziate.

Nel merito, si osserva che la questione in esame investe il problema del bilanciamento e contemperamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, con particolare riferimento all’esigenza di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto.

Pur considerato che la giurisprudenza prevalente riconosce, in via generale, la necessità che venga comunque tutelato il diritto di accesso, deve prendersi atto dell’esistenza di casi particolari nei quali l’esigenza della tutela della riservatezza assume connotati speciali, come, ad esempio, nell’ipotesi di lavoratori firmatari di un esposto nei confronti del datore di lavoro che ha dato luogo ad ispezioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella quale rileva in modo speciale l’esigenza della tutela dei lavoratori medesimi da eventuali ritorsioni del datore di lavoro (cfr. TAR Abruzzo – Pescara n. 198/01 del 23/2/2001, in cui si evidenzia la particolare rilevanza dell’esigenza di tutelare quei soggetti, che svolgendo un’attività di lavoro subordinato, si pongono in una posizione particolarmente debole nei confronti del datore di lavoro, in quanto possono subire eventuali ritorsioni in relazione a quanto hanno avuto modo di esporre in eventuali denunce presentate alla Direzione provinciale del lavoro).

In materia la giurisprudenza amministrativa ha precisato che non sussiste il diritto di accesso, da parte di un’impresa che abbia subito un’ispezione degli ispettori del lavoro, alla documentazione allegata al verbale ispettivo ed in particolare alle dichiarazioni rese dai dipendenti dell’impresa stessa, in relazione all’esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza dei dipendenti stessi (così Cons. St., VI, 19 novembre 1996, n. 1604, e T.A.R. Toscana, II, 17 dicembre 1997, n. 822).

Ciò stante, ritiene il collegio che risulti ancor più evidente e rilevante l’esigenza della tutela della riservatezza nell’ipotesi in cui siano coinvolti nella fattispecie soggetti minori, come appunto nel caso di specie.

La sola mera possibilità teorica ed ipotetica di una possibile eventuale ritorsione di un insegnante su un bambino alunno della scuola primaria, comporta la necessità – ad avviso del collegio – della rivalutazione della questione controversa nel senso di assicurare, in primo luogo, la tutela del minore, con conseguente rigetto delle richieste della ricorrente volta a conoscere i nominativi degli autori dell’esposto, che, alla luce del contenuto dell’esposto medesimo, e delle precisazioni offerte dall’amministrazione resistente, sono genitori di minori “che continuavano e continuano ad essere alunni dell’ins. XXX”.

A sostegno della propria decisione, il collegio richiama, in primo luogo, il precedente giurisprudenziale del T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, dell’8 novembre 2004 , n. 5716, nel quale è stato affermato che “In tema di bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo Ordine professionale, e del quale il primo chieda l’ostensione, possano essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi. Il diritto all’accesso potrà quindi essere esercitato, dal professionista interessato, con tale modalità”.

Deve altresì ritenersi, a giudizio del collegio, che, nel caso di specie, non possa configurarsi un effettivo pregiudizio degli interessi giuridicamente rilevanti della Signora XXX, in conseguenza del diniego opposto dall’amministrazione scolastica a fare conoscere i nominativi degli autori dell’esposto.

Deve infatti ritenersi, ad una prima valutazione, che ogni richiesta di risarcimento del danno che la ricorrente possa eventualmente avanzare nei confronti degli autori dell’esposto, necessiti della previa qualificazione della rilevanza penale del contenuto dell’esposto.

Ciò premesso, nulla impedisce alla ricorrente – nel caso – di presentare denuncia o querela contro ignoti sulla base dell’esposto in suo possesso e del suo contenuto, posto che, una volta ritenuta dalla competente autorità penale la possibile rilevanza penale del contenuto dell’esposto, non sussisterebbe ovviamente alcun ostacolo per la procedibilità dell’azione penale, posto che, in tal caso, i nominativi degli autori dell’esposto potrebbero essere acquisiti dal giudice penale.

Per le suesposte considerazioni e disattese le contrarie argomentazioni della ricorrente, il ricorso deve essere respinto.

Stante la particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)