Dsga: come rientrare nella scuola di precedente titolarità dimensionata?

da Tecnica della Scuola

Dsga: come rientrare nella scuola di precedente titolarità dimensionata?
di L.F.
Il Miur ha fornito qualche utile chiarimento su un punto delicato e controverso.
I guasti delle scuole sottodimensionate, e del dimensionamento scolastico in genere, si ripercuotono inevitabilmente sulla mobilità del personale amministrativo e del direttore dei servizi generali amministrativi.  Ed ecco arrivare una nota di chiarimento del Miur in merito alla mobilità dei Dsga, che nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati individuati perdenti posto per l’anno scolastico in corso, a causa della loro titolarità in scuole sottodimensionate.  Dal sito nazionale della Flc Cgil apprendiamo che queste scuole, ai fini della mobilità per il prossimo anno 2013/2014, non sono più esprimibili ai fini dell’esercizio del diritto al rientro con precedenza negli 8 anni successivi, come previsto dalle norme contrattuali sulle precedenze riportate all’art. 7 c. 1 punto II del Ccni.  Cosa deve fare allora il Dsga, che di fatto non può richiedere la scuola sottodimensionata? Il chiarimento del Miur su questo punto, precisa che se la scuola non più sede di titolarità per il Dsga è stata “dimensionata” per il 2013/2014, allora il Dsga potrà esprimere una delle scuole di quel “singolo dimensionamento”, come previsto chiaramente nell’art. 47 c. 7 del Ccni.  Infatti il Direttore dei servizi generali ed amministrativi che è stato, per quest’anno scolastico individuato, come perdente posto, usufruisce delle precedenze previste ai punti II e IV dell’art. 7 del CCNI 11 marzo 2013. Per tali motivi ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità (anche se trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”.  Nel caso invece in cui la scuola sia rimasta, ma non più esprimibile, allora il Dsga potrà indicare ai fini del diritto al “rientro con precedenza” un’altra scuola, a sua scelta, dello stesso comune o comune viciniore nel caso in cui nello stesso non ci siano altre scuole esprimibili.