Legge 6 giugno 2013, n. 64

Legge 6 giugno 2013, n. 64

(GU n.132 del 7-6-2013)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (13G00108)

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 
                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  recante  disposizioni
urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti   scaduti   della   pubblica
amministrazione,  per  il   riequilibrio   finanziario   degli   enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali, e' convertito in legge  con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2.  Ai  fini  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria  sono  esclusi  dall'elettorato
attivo  e  passivo  i   componenti   delle   commissioni   tributarie
sovrannumerari di cui  all'articolo  4,  comma  39,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, che entro la data  delle  elezioni  non  siano
stati immessi nelle funzioni giurisdizionali,  nonche'  i  componenti
della Commissione tributaria centrale. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 giugno 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico 

                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
                                                             Allegato 

Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  decreto-legge  8
                         aprile 2013, n. 35 

    All'articolo 1: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Sono esclusi dai vincoli del patto  di  stabilita'  interno
per un importo complessivo di  5.000  milioni  di  euro  i  pagamenti
sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: 
        a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi  ed  esigibili
alla data del 31 dicembre 2012; 
        b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 
        c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Sono  altresi'  esclusi  dai  vincoli  del  patto   di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni  giuridiche  di  parte
capitale  verso  terzi  assunte  alla  data  del  31  dicembre  2012,
sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali  e  finanziati  con  i
contributi straordinari in conto  capitale  di  cui  all'articolo  1,
commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  comma  1-bis,
pari a 2,5 milioni di euro per  l'anno  2013,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio»; 
      al comma 3: 
        al primo  periodo,  le  parole:  «che  potra'  fornire»  sono
soppresse e le parole: «il 90%» sono sostituite dalle  seguenti:  «il
90 per cento»; 
        sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Gli  eventuali
spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei  pagamenti  dei
debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilita'  interno
sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere  dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9  aprile
2013 in relazione  alla  medesima  tipologia  di  debiti.  Gli  spazi
finanziari che si liberano a valere sul patto di  stabilita'  interno
per effetto del periodo precedente sono  utilizzati,  nel  corso  del
2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella
liquidazione dei pagamenti si osserva  il  criterio  cronologico  per
singolo comune»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli  enti
locali,  la  procura  regionale  competente  della  Corte  dei  conti
esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio  finanziario  2013,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito»; 
      al comma 5, la parola: «statale» e' soppressa; 
      al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso; 
      al comma 10: 
        al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro  per  il
2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «9.327.993.719 euro per il 2013 e  di  14.527.993.719  euro
per il 2014»; 
        al secondo periodo, le parole: «2.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2013 e  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.800 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2013  e  2014»,  le
parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 5.000 milioni di euro  per  l'anno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013  e
di 3.727.993.719  euro  per  l'anno  2014»  e  le  parole:  «con  una
dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti:  «con
una dotazione di 5.000 milioni»; 
        il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «E' accantonata
una quota, pari al 10 per cento, della  dotazione  complessiva  della
Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere  destinata,  entro
il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita' non  assegnate  in
prima  istanza  e  con  le  medesime  procedure  ivi   previste,   ad
anticipazioni di liquidita'  per  il  pagamento  dei  debiti  di  cui
all'articolo 2 richieste in data successiva  a  quella  prevista  dal
predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30  settembre
2013»; 
      al comma 12, le  parole:  «per  gli  anni  2013  e  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»; 
      al comma 13, secondo periodo, le parole:  «sullo  stesso»  sono
sostituite dalle seguenti: «nella stessa»; 
      dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
      «13-bis.   Gli   enti   locali   ai   quali   viene    concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che  ricevono
risorse  dalla  regione  o  dalla   provincia   autonoma   ai   sensi
dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui  al
medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare
le somme residue per l'estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'
concessa alla prima scadenza di pagamento  della  rata  prevista  dal
relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il
termine di cui al precedente  periodo  e'  rilevante  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»; 
      il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
      «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni  caso  entro  i
successivi trenta giorni,  gli  enti  locali  interessati  provvedono
all'immediata  estinzione  dei  debiti  di  cui  al  comma   13.   Il
responsabile  finanziario  dell'ente  locale,  ovvero  altra  persona
formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi
e prestiti S.p.A. formale certificazione  dell'avvenuto  pagamento  e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»; 
      al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e
prestiti S.p.A.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  parte  della
Cassa depositi e prestiti S.p.A.»; 
      dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti: 
      «17-bis. Nelle regioni a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli
enti locali effettuano la  comunicazione  di  cui  al  comma  2  alle
regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione  alla
Ragioneria generale dello Stato. 
      17-ter. All'articolo  5,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  «sono  versate»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate». 
      17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo:  «I  contributi
di cui al presente comma sono  altresi'  esclusi  dalle  riduzioni  a
compensazione disposte in applicazione  del  comma  14  del  presente
articolo». 
      17-quinquies.  Agli  enti  locali  che  non  hanno   rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in  conseguenza  del
pagamento dei  debiti  di  cui  al  comma  1,  la  sanzione  prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n.  183,  ferme  restando   le   rimanenti   sanzioni,   si   applica
limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Patto verticale incentivato). -  1.  Alla  legge  24
dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1: 
        1) al comma 122, primo  periodo,  le  parole  da:  "Nell'anno
2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Alle regioni a statuto ordinario,  alla  Regione  siciliana  e  alla
regione Sardegna e'  attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un
importo complessivo di 1.272.006.281 euro  per  ciascuno  degli  anni
2013 e 2014,"; 
        2) il comma 123 e' sostituito dal seguente: 
        "123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella
di cui al comma  122  possono  essere  modificati,  a  invarianza  di
contributo complessivo, di  318.001.570  euro  con  riferimento  agli
spazi finanziari ceduti alle  province  e  di  954.004.710  euro  con
riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno  il
50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e
5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013,
nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano"; 
        3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
        "Gli  spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna  regione   sono
ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento
di obbligazioni di parte capitale assunte"; 
        4) il comma 125 e' sostituito dal seguente: 
        "125.  Entro  il  termine  perentorio  del  30  giugno,   con
riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento  all'anno
2014, le  regioni  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, con riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica"; 
      b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita
dalla seguente: 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                                  "». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo
comma, della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,»  sono  inserite  le
seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b),  della  legge  12
novembre 2011, n. 183,»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15  febbraio  2014»
sono soppresse; 
      al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b)
e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 3»; 
      al comma 5, il segno di interpunzione: «:»  e'  sostituito  dal
seguente: «;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «ovvero
da  altra  persona  formalmente  indicata  dalla  Regione  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 6»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, dopo  le  parole:  «residui  passivi»  sono
inserite le seguenti: «in via prioritaria di  parte  capitale»  e  le
parole: «purche' a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti
locali  stessi  ovvero,  ove  inferiori,  la  loro  totalita'»   sono
sostituite dalle seguenti:  «purche'  nel  limite  di  corrispondenti
residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori,  nella
loro totalita'»; 
        sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Ogni  Regione
provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali  il  riparto  di
tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di
cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti
locali dalla regione e accreditate sui conti  correnti  di  tesoreria
regionale»; 
      al  comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  «30  giugno»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio». 
    All'articolo 3: 
      al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini»  e'  sostituita
dalla seguente: «Regioni»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, le parole: «Le  regioni  trasmettono»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che,  a
causa di carenza di liquidita', non possono far fronte  ai  pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga  all'articolo  10,
secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32,
comma  24,  lettera  b),  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
trasmettono»; 
        al secondo periodo, le parole: «alle regioni che  ne  abbiano
fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli
di cui al comma 3, con l'istanza  di  cui  al  primo  periodo,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «alle  regioni  che  ne  abbiano  fatto
richiesta, con l'istanza  di  cui  al  primo  periodo,  entro  il  15
dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma  3,»  e  le
parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad  altre
regioni»; 
      al comma 5: 
        alla lettera  a),  dopo  le  parole:  «di  liquidita',»  sono
inserite le seguenti: «prioritariamente volte  alla  riduzione  della
spesa corrente,»; 
        alla lettera b), secondo periodo,  le  parole:  «intendendosi
per sorti i debiti per il  quali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«intendendosi sorti i debiti per i quali». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Modifica all'articolo 1, comma 34-bis,  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, concernente il  finanziamento  di  progetti
regionali in materia sanitaria). - 1. All'articolo 1,  comma  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno  2013,
il  predetto  acconto  del  70  per  cento  e'  erogato   a   seguito
dell'intervenuta intesa, in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per  il
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e  di  rilievo
nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale"». 
    All'articolo 5: 
      al comma  1,  secondo  periodo,  la  parola:  «coesistente»  e'
sostituita dalla seguente: «competente»; 
      al  comma  3,  primo  periodo,  la  parola:  «coesistenti»   e'
sostituita dalla seguente: «rispettivi». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis (Cessione della garanzia  dello  Stato  a  favore  di
istituzioni finanziarie). - 1. Senza aggravio  dei  potenziali  oneri
per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei  debiti  della
pubblica amministrazione maturati alla data  del  31  dicembre  2012,
nonche' per motivate  esigenze  economico-finanziarie,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la  cessione  di
garanzia dello Stato a favore di istituzioni  finanziarie  nazionali,
dell'Unione europea e internazionali». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. Al  comma  3-bis  dell'articolo  9  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "forniture e appalti" sono  sostituite
dalle seguenti: "forniture, appalti e prestazioni professionali"»; 
      al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ovvero
da contratti o da accordi transattivi eventualmente  intervenuti  fra
le parti»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «l-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni  con
le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni
imprenditoriali maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,
aventi ad oggetto la creazione di sistemi  di  monitoraggio  volti  a
verificare che la liquidita'  derivante  dal  pagamento  dei  crediti
oggetto di cessione e dal recupero di risorse  finanziarie  da  parte
delle imprese la cui  posizione  si  era  deteriorata  a  motivo  del
ritardo dei pagamenti da parte delle  pubbliche  amministrazioni  sia
impiegata a sostegno dell'economia reale e  del  sistema  produttivo.
Ogni dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Governo  trasmette  alle  Camere
una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e  i  risultati
dei relativi sistemi di monitoraggio. 
      1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi  del  presente  capo  in
favore degli enti,  delle  societa',  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  o  degli
organismi   a   totale   partecipazione   pubblica   sono   destinati
prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3
e 5 nei confronti dei rispettivi creditori»; 
      al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Qualora
siano stati  stipulati  accordi  di  natura  transattiva,  le  azioni
esecutive sulle  somme  destinate  ai  pagamenti  da  effettuarsi  in
attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo  11,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  sottoscritti
entro la data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  ancorche'  effettuate  presso  i  tesorieri  delle
aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali  uniche
di pagamento istituite secondo disposizioni di  legge,  sono  sospese
fino alla data del 30 giugno 2014»; 
      al comma 6, capoverso «Art. 5-quinquies»: 
        al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono  inserite
le seguenti: «, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,»; 
        al comma 2, le parole: «Fermo quanto  previsto  dall'articolo
1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266»
sono sostituite dalle seguenti:  «Ferma  restando  l'impignorabilita'
prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e  294-ter,  della  legge  23
dicembre  2005,   n.   266,   e   successive   modificazioni,   anche
relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle  contabilita'
speciali destinati al pagamento di  somme  liquidate  a  norma  della
presente legge»; 
        al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono
inserite le seguenti: «certificata,  inviata  presso  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata inserito  nell'Indice  nazionale  degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82»,
le parole: «di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e  5»  e  sono  aggiunti,  in
fine,  i  seguenti  periodi:  «La  comunicazione  inviata  con  posta
elettronica certificata e' sottoscritta  dal  dirigente  responsabile
dell'ufficio competente con  firma  elettronica  idonea  a  garantire
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'
del documento ovvero con firma digitale,  rispettivamente,  ai  sensi
degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Entro  il  5  luglio
2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3  e  5
pubblicano nel proprio sito internet l'elenco  completo,  per  ordine
cronologico di emissione della fattura o della richiesta  equivalente
di  pagamento,  dei  debiti  per  i   quali   e'   stata   effettuata
comunicazione  ai  sensi  del  primo  periodo  del  presente   comma,
indicando l'importo e la data prevista  di  pagamento  comunicata  al
creditore. La  mancata  pubblicazione  e'  rilevante  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi' ad  una  sanzione
pecuniaria  pari  a  100  euro  per  ogni  giorno  di  ritardo  nella
certificazione del credito.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
previste dalla legislazione vigente»; 
        il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
        «11. I decreti e i provvedimenti previsti dal  presente  capo
non hanno  natura  regolamentare  e  sono  pubblicati  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" dei siti internet delle amministrazioni
competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Al fine  di  garantire  la  massima  tempestivita'
nelle procedure  di  pagamento  previste  dal  presente  decreto,  le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione  alla  Corte  dei
conti, per gli effetti di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti
di riparto delle anticipazioni di liquidita' fra gli enti interessati
e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
      «11-bis. Al fine di  tutelare  l'unita'  giuridica  e  l'unita'
economica e, in particolare, i livelli essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza
delle disposizioni del presente capo,  il  Governo  puo'  sostituirsi
agli organi delle regioni e degli  enti  locali  per  l'adozione  dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in  attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione. In  caso  di  mancata  adozione
degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1  e
3, e all'articolo 3, commi 4 e  5,  si  procede  alla  nomina  di  un
apposito commissario per il compimento di tali atti. Per  l'esercizio
dei poteri di cui al presente comma si  osserva  l'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
      11-ter.  Ai  fini  dei  pagamenti  di  cui  al  presente  capo,
l'accertamento  della  regolarita'  contributiva  e'  effettuato  con
riferimento  alla  data  di  emissione  della  fattura  o   richiesta
equivalente  di  pagamento.  Qualora   tale   accertamento   evidenzi
un'inadempienza   contributiva,   si   applicano   le    disposizioni
dell'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
      11-quater. Al comma 10  dell'articolo  6  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  le  parole:  ",   relativo   a   spese   per
somministrazioni, forniture e appalti," sono soppresse». 
    Nel Capo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 6-bis (Sospensione dei lavori  per  mancato  pagamento  del
corrispettivo). -  1.  All'articolo  253  del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 e'  inserito  il
seguente: 
    "23-bis. In relazione all'articolo  133,  comma  1,  fino  al  31
dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire  ai
sensi dell'articolo 1460 del codice  civile  puo'  essere  esercitata
quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia  stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite
le   seguenti:   «e   per   obbligazioni   relative   a   prestazioni
professionali»; 
      al comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «forniture  e
appalti» sono inserite le seguenti: «e per  obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali» e dopo le parole: «maturati alla data  del
31 dicembre 2012,» sono inserite  le  seguenti:  «che  non  risultano
estinti alla data della comunicazione stessa,»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014,  le  comunicazioni  di
cui al comma  4,  relative  all'elenco  completo  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno,  sono
trasmesse  dalle  amministrazioni  pubbliche  per  il  tramite  della
piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno  successivo.  In
caso  di  inadempienza,  si  applica  ai  dirigenti  responsabili  la
sanzione di cui al comma 2»; 
      al comma 5, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4»; 
      al comma 6 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1  del  presente  articolo,
nei limiti degli spazi  finanziari  derivanti  dalle  esclusioni  dai
vincoli del patto di stabilita' interno  previste  ai  commi  1  e  7
dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo  di
cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare,  per  parte
dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione,
la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la  certificazione
si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento,  anche
ai fini della compensazione  ai  sensi  degli  articoli  28-quater  e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni.  In   relazione   alle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno  nonche'  alle
anticipazioni,  definite  successivamente   all'effettuazione   della
comunicazione  prevista  dal  comma  4  del  presente  articolo,   le
pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta
comunicazione limitatamente all'apposizione della data  prevista  per
il  pagamento  dei  debiti  fino  a  quel  momento  comunicati  senza
apposizione  di  data.  Le   date   di   pagamento   indicate   nella
comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. Le amministrazioni di cui al comma  1,  contestualmente
al  pagamento  dei  debiti  comunicati  attraverso   la   piattaforma
elettronica ai sensi del  comma  4,  provvedono  a  registrare  sulla
piattaforma stessa  i  dati  del  pagamento,  in  modo  da  garantire
l'aggiornamento  dello  stato  dei  debiti.  In   caso   di   mancato
adempimento a quanto previsto dal  presente  comma  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 5. 
      7-ter.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuate  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui  al  comma  1  del
presente articolo, ai soli  fini  della  comunicazione  prevista  dal
comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro
venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione  sulla
piattaforma elettronica entro il termine indicato nel  primo  periodo
si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La  comunicazione  e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le  disposizioni
di cui ai commi 5 e 7. 
      7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito  internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
dei dati registrati nella piattaforma  elettronica,  sono  pubblicati
con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei  pagamenti  dei
debiti di cui ai commi 4 e 4-bis»; 
      al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle  Camere»  sono
soppresse, dopo le parole: «oggetto di  cessione»  sono  inserite  le
seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «ovvero  puo'  prevedere
l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate  all'estinzione
di   debiti   certi,   liquidi   ed   esigibili    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia  e
finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione  del  presente
decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei  debiti
delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1,
2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di  ricognizione  svolta
ai sensi del presente  articolo.  La  relazione  indica  altresi'  le
iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con  la  legge
di stabilita' per il 2014, al fine di  completare  il  pagamento  dei
debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre  2012,
ivi inclusi i debiti  per  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   prestazioni
professionali a fronte dei quali non sussistono nei  bilanci  residui
passivi anche perenti, anche mediante la concessione  nell'anno  2014
della garanzia dello Stato al  fine  di  agevolare  la  cessione  dei
relativi crediti a banche e ad  altri  intermediari  finanziari,  nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica». 
    All'articolo 8, al comma 2: 
      al primo periodo, le parole:  «puo'  essere  effettuata  anche»
sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuata, a titolo gratuito,»; 
      il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta  del
creditore,  l'autenticazione   delle   sottoscrizioni   puo'   essere
effettuata da un notaio e gli  onorari  sono  comunque  ridotti  alla
meta'». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1 sono premessi i seguenti: 
      «01.  All'articolo  28-quater,  comma  1,   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A  tal
fine la certificazione prevista dall'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto, recanti la  data  prevista  per  il  pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono  utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo,  effettuato  in  data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito". 
      02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1,  comma
1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19  ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
e' differito al 31 dicembre 2012»; 
      al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies»: 
        al comma 1: 
          al  primo  periodo,  la   parola:   «somministrazione»   e'
sostituita dalla  seguente:  «somministrazioni»  e  dopo  le  parole:
«possono essere compensati» sono inserite le  seguenti:  «,  solo  su
specifica richiesta del creditore»; 
          al secondo periodo sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e che la relativa certificazione rechi  l'indicazione  della
data prevista per il pagamento»; 
          al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono  inserite
le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale»
e' soppressa; 
          al quinto periodo, la parola: «territoriale» e' soppressa; 
          e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Qualora
residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze formano  i  ruoli  per  l'agente  della
riscossione,  che  procede  alla  riscossione  coattiva  secondo   le
disposizioni di cui al titolo II»; 
        al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le
seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»; 
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Al comma  1  dell'articolo  48-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  ovvero
che  abbiano  ottenuto  la   dilazione   del   pagamento   ai   sensi
dell'articolo 19 del presente decreto"»; 
        al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino
alla fine del comma, sono sostituite dalle  seguenti:  «si  provvede,
per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi  programmati  di  cui
all'articolo 5, comma 7, e,  per  gli  anni  2015  e  2016,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 -
fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»; 
        dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. In sede  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  il  soggetto
d'imposta  titolare  di  ragioni  creditorie  nei   confronti   delle
pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello  da
adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla  data  di  chiusura
del periodo d'imposta al quale la  dichiarazione  si  riferisce,  per
cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  resi  alle  medesime
pubbliche amministrazioni,  distinti  in  ragione  di  ente  pubblico
debitore.  L'elenco  di  cui  al   presente   comma   e'   presentato
all'amministrazione  finanziaria  per  via   telematica,   ai   sensi
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni». 
    All'articolo 10: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «l. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo periodo, le  parole:  "31  gennaio  2013"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente  a
quello di riferimento"; 
        b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente:  "Per  gli
anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente,
in caso di mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono
determinate in proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle  spese  per  formazione  professionale,  per  trasporto
pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato"»; 
      al comma 2: 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d)  non  trova  applicazione  il  comma  13-bis  del  citato
articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  salvo  che
nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta,  nonche'  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette  regioni  e
province autonome non si applica inoltre la lettera c)  del  presente
comma»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Le disposizioni  del  comma  2  trovano  applicazione
anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa
con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29
dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
        2-ter. I  comuni  possono  continuare  ad  avvalersi  per  la
riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma  2,
lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la
scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        "4. Sono escluse dalla tassazione, ad  eccezione  delle  aree
scoperte operative, le aree scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a
locali tassabili e le aree comuni condominiali  di  cui  all'articolo
1117 del codice civile che non  siano  detenute  o  occupate  in  via
esclusiva"; 
        b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole:  "in  quanto
compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero  tramite  le  altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di  incasso  e
di pagamento interbancari"»; 
      al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
      "13-bis.  A   decorrere   dall'anno   di   imposta   2013,   le
deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria  devono  essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante  inserimento  del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del  federalismo
fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,
n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti
ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle
delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della
seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto
sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine
il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo
entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti
adottati per l'anno precedente"»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 259 del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente: 
      "1-bis. Nei casi  in  cui  la  dichiarazione  di  dissesto  sia
adottata nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario
per il quale risulta non essere stato ancora  validamente  deliberato
il bilancio di previsione o sia adottata  nell'esercizio  successivo,
il consiglio  dell'ente  presenta  per  l'approvazione  del  Ministro
dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di
bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo
esercizio". 
      4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014". 
      4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 380, lettera  f),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono  sul  rispettivo  territorio.  Per  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento  e  riscossione  relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai  fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o
parzialmente  montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT),
assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto  legislativo   14   marzo   2011,   n.   23,   e   successive
modificazioni"; 
        b) al comma 381: 
          1) le  parole:  "30  giugno  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2013"; 
          2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Ove  il
bilancio di previsione sia  deliberato  dopo  il  1°  settembre,  per
l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della  delibera  consiliare  di
cui all'articolo 193, comma 2, del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000"». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis (Norma di  interpretazione  autentica  dell'articolo
12,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). -
1. Nel rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  il  divieto  di
acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo  12,  comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  non  si  applica
alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di  immobili  o
terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nonche' alle permute  a  parita'  di  prezzo  e  alle  operazioni  di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31  dicembre  2012
dai competenti  organi  degli  enti  locali  e  che  individuano  con
esattezza i compendi immobiliari  oggetto  delle  operazioni  e  alle
procedure  relative  a  convenzioni   urbanistiche   previste   dalle
normative regionali e provinciali. 
    Art.  10-ter  (Esame  del  piano  di   riequilibrio   finanziario
pluriennale). - 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Entro  dieci  giorni  dalla  data  della  delibera  di  cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  e'  trasmesso  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte dei conti,  nonche'  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione del piano,  svolge  la  necessaria  istruttoria
anche sulla base delle Linee guida  deliberate  dalla  sezione  delle
autonomie della  Corte  dei  conti.  All'esito  dell'istruttoria,  la
Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali  allegati,
che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte  dei
conti"; 
      b) al comma 6, le parole: ", al Ministero dell'economia e delle
finanze" sono soppresse. 
    Art. 10-quater (Attribuzione  ai  comuni  del  corrispettivo  del
gettito IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale). -  1.  Ai
comuni che hanno registrato il  maggior  taglio  di  risorse  operato
negli  anni  2012  e  2013  per  effetto  dell'assoggettamento  degli
immobili  posseduti  dagli  stessi  comuni  nel  proprio   territorio
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo  di
330 milioni di euro per l'anno 2013 e di  270  milioni  di  euro  per
l'anno 2014. 
    2. Il contributo di cui al comma 1  e'  ripartito  tra  i  comuni
interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, in proporzione alle stime  di  gettito  da  imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti  dai  comuni  nel
proprio territorio comunicate  dal  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione  del
comma 2 e' escluso dal saldo  finanziario  di  cui  all'articolo  31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini  del
patto di stabilita' interno. 
    4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, le parole: "190 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2014". 
    5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il  comma
228 e' abrogato. 
    Art.  10-quinquies  (Criteri  per  la  ripartizione   del   fondo
sperimentale di riequilibrio). - 1. All'articolo  16,  comma  6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "2.000  milioni"   sono
sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni"; 
      b) al terzo periodo, le parole: "ed entro il  31  gennaio  2013
relativamente  alle  riduzioni  da  operare  per  gli  anni  2013   e
successivi" sono soppresse; 
      c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le  riduzioni
da applicare  a  ciascun  comune  a  decorrere  dall'anno  2013  sono
determinate, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'interno, in proporzione alla media  delle  spese  sostenute  per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte  dal  SIOPE,  fermo
restando che la riduzione per  abitante  di  ciascun  ente  non  puo'
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal
rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE  2010-2012
e la  popolazione  residente  di  tutti  i  comuni,  relativamente  a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
    Art. 10-sexies (Semplificazione dei criteri per  il  riparto  del
fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013). - 1.  All'articolo  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380  e'  inserito
il seguente: 
    "380-bis.  Per  l'anno  2013,  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b),  tiene  conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5),  6)  e  7)  della
lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno
2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze"». 
    All'articolo 11: 
      al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:   «nel   territorio
regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3  novembre  2005,
n. 241» sono soppresse; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo  16,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1  e  2
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare
piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della
Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna,  disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza
e cassa allo scopo previsti nel bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario  2013  e  nel  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze concorda, nel  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le  procedure  di  cui
all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  le  modifiche  da
apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna»; 
      al comma 6: 
        al primo  periodo,  le  parole:  «inerenti  i  servizi»  sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»; 
        al secondo periodo,  le  parole:  «ed  efficientamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e di  incremento  dell'efficienza»  e  le
parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito  nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»; 
      al comma 8, le parole: «con priorita'  al  finanziamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «con priorita' per il finanziamento»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. Ai fini del  contenimento  della  spesa  pubblica,  gli
uffici  legali   delle   Regioni   sono   autorizzati   ad   assumere
gratuitamente il patrocinio  degli  enti  dipendenti,  delle  agenzie
regionali  e  degli  organismi  istituiti  con  legge  regionale  per
l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime»; 
      nella  rubrica,  le  parole:  «della  Regione  Piemonte,»  sono
sostituite dalle seguenti: «della Regione Piemonte  e  della  Regione
Sardegna». 
    All'articolo 12: 
      al comma 2,  le  parole:  «recate  da  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le parole: «pari a  559,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e  a  570,45  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari a 583,9 milioni di euro per l'anno  2014  e  a  656,6
milioni di euro»; 
        alla  lettera  c),  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Dalle riduzioni sono  esclusi  gli  stanziamenti  iscritti
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  nella   missione   "Ricerca   e
innovazione", nonche' gli  stanziamenti  relativi  al  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione e quelli  relativi  alla  realizzazione  delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento
Expo Milano 2015»; 
        dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
        «c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a  16
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e  2015,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a
699.000 euro per l'anno 2014 e  a  485.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e  a
15.515.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000  euro
per   l'anno   2014,   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
        c-ter) quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2014  e  a  5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
        c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione  delle  risorse  di
parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla  tabella  C  allegata
alla legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
        c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni; 
        c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno  2014  e  a
35,8 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»; 
      al comma 4, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro  per
l'anno  2014,  di  cui  all'Allegato  1,  e'   accantonato   e   reso
indisponibile con le modalita' di cui alla lettera  c)  del  medesimo
comma 3»; 
      al comma 5, primo periodo, le parole: «le predette somme»  sono
sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»; 
      al comma 7, le parole:  «al  comma  1,  dell'articolo  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»; 
      al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono
soppresse; 
      al comma 11, le parole: «ad incremento  prioritariamente»  sono
sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento». 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2013), coordinato con  la  legge
di conversione 6 giugno  2013,  n.  64  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di versamento di tributi  degli  enti  locali.  Disposizioni  per  il
rinnovo del Consiglio di  presidenza  della  giustizia  tributaria.".
(13A05068)

Capo I

MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI
DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 

    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

               Pagamenti dei debiti degli enti locali 

   (( 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per
un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti
nel corso del 2013 dagli enti locali: 
    a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
    b) dei debiti in conto capitale per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 
    c) dei debiti in conto capitale riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di  stabilita'
interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche  di  parte  capitale
verso terzi assunte alla data del 31  dicembre  2012,  sostenuti  nel
corso del 2013 dagli  enti  locali  e  finanziati  con  i  contributi
straordinari in conto capitale di cui all'articolo  1,  commi  704  e
707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a
2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. )) 
  2. Ai fini della distribuzione  della  predetta  esclusione  tra  i
singoli enti locali, i comuni e le province  comunicano  mediante  il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro  il  termine
del 30 aprile 2013, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1.  Ai  fini  del  riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine. 
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15  maggio  2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita'
di riparto individuate dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro  il  10  maggio  2013,  ovvero,  in  mancanza,  su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita' interno per il (( 90 per cento )) dell'importo di  cui  al
comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15  luglio  2013
in relazione alle richieste pervenute,  sino  a  dieci  giorni  prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo  precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle  disponibilita'  non  assegnate  con  il  primo  decreto.((  Gli
eventuali spazi  finanziari  non  distribuiti  per  l'esclusione  dei
pagamenti dei debiti di cui al comma  1  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali
per escludere dai vincoli del medesimo patto i  pagamenti  effettuati
prima del 9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere  sul  patto  di
stabilita'  interno  per  effetto   del   periodo   precedente   sono
utilizzati,  nel  corso  del  2013,  esclusivamente   per   sostenere
pagamenti in conto capitale.  Nella  liquidazione  dei  pagamenti  si
osserva il criterio cronologico per singolo comune. 
  4. Su segnalazione del  collegio  dei  revisori  dei  singoli  enti
locali,  la  Procura  regionale  competente  della  Corte  dei  conti
esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio  finanziario  2013,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito. )) 
  5.  Nelle  more   dell'emanazione   del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente  locale
puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo  del
13  per  cento  delle  disponibilita'  liquide  detenute  presso   la
tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per  cento  degli
spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013  ai
sensi del comma 2. 
  6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012,  n.  16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44. 
  7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del
patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore  degli  enti  locali  soggetti  al
patto di stabilita' interno a valere sui  residui  passivi  di  parte
corrente, purche' a fronte di  corrispondenti  residui  attivi  degli
enti locali. 
  8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di  stabilita'
interno  delle  regioni   e   province   autonome   derivanti   dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per  il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro  il
predetto   termine.   Tali   spazi    finanziari    sono    destinati
prioritariamente per il pagamento di residui  di  parte  capitale  in
favore degli enti locali. 
  9. Per l'anno 2013, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e' incrementato, sino alla
data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. 
  10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  «Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili», con una dotazione di ((9.327.993.719 euro per il  2013  e
di 14.527.993.719 euro per il 2014. )) Il Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»  con  una
dotazione di (( 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013  e
2014, )) «Sezione per assicurare la liquidita' alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una  dotazione
di (( 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro  per
l'anno 2014 )) e «Sezione per assicurare la liquidita' per  pagamenti
dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del  Servizio
Sanitario Nazionale», (( con una dotazione di  5.000  milioni  ))  di
euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da  comunicare  al
Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al
successivo comma 11, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli  del  Fondo.((  E'
accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione
complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per  essere
destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente  alle  disponibilita'
non assegnate in prima  istanza  e  con  le  medesime  procedure  ivi
previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei  debiti
di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella  prevista
dal predetto articolo 2, comma  1,  e,  comunque,  non  oltre  il  30
settembre 2013. )) 
  11.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'  della   «Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali»,  di  cui  al  comma  10,  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  stipula  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su  apposito
conto corrente acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per  le  finalita'  di  cui  alla  predetta
Sezione. Il suddetto  addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione,  secondo  un  contratto  tipo  approvato  con  decreto   del
direttore generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo  svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  della  gestione  della
Sezione. L'addendum e' pubblicato sui  siti  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. 
  12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di  cui
al comma precedente e' autorizzata la spesa  complessiva  di  500.000
euro (( per ciascuno degli anni 2013 e 2014. )) 
  13. Gli enti locali che non possono far  fronte  ai  pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a  causa
di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e  204  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.267,  chiedono  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.,   secondo   le   modalita'   stabilite
nell'addendum  di  cui  al  comma  11,  entro  il  30   aprile   2013
l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai  predetti  pagamenti.
L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a  valere  sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con  piano  di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale  e  quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.  Le  restituzioni
sono versate annualmente  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  e  con  le  modalita'
dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10  maggio  2013,  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  puo'  individuare  modalita'  di
riparto,  diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla  scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione  e  non
potra' cadere oltre il 30 settembre di  ciascun  anno.  Il  tasso  di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e'  pari,  per  le
erogazioni  dell'anno  2013,  al  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze --  Dipartimento  del  tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e  pubblicato  sul
sito internet del  medesimo  Ministero.  Per  l'erogazione  dell'anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette  anticipazioni
sara' determinato sulla base del  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione  con  comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare  sul  sito
internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  entro  il  15
gennaio 2014.  In  caso  di  mancata  corresponsione  della  rata  di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno,  sulla  base  dei
dati comunicati dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,  l'Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria  di  cui  all'articolo  13,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamento
alle   medesime   dell'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori di cui  all'articolo  60,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 
  (( 13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa  l'anticipazione
di liquidita` ai sensi del comma 13, e  che  ricevono  risorse  dalla
regione  o  dalla  provincia  autonoma  ai  sensi  dell'articolo   2,
all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13
e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme  residue
per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita` concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo e` rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
  14. All'atto di  ciascuna  erogazione,  e  in  ogni  caso  entro  i
successivi trenta giorni,  gli  enti  locali  interessati  provvedono
all'immediata  estinzione  dei  debiti  di  cui  al  comma   13.   Il
responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero  da  altra  persona
formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa  depositi
e  prestiti  S.p.A.  fornisce  formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative   registrazioni
contabili. )) 
  15.  Gli  enti  locali  che  abbiano  deliberato  il  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   che
richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  13,  sono
tenuti alla corrispondente modifica del  piano  di  riequilibrio,  da
adottarsi  obbligatoriamente   ((   entro   sessanta   giorni   dalla
concessione della anticipazione  da  parte  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A. )) ai sensi del comma 13. 
  16. Nell'ipotesi di cui al comma  15,  le  anticipazioni  di  cassa
eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5,  del  decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213,  che  risultassero  non  dovute,  sono
recuperate da parte del Ministero dell'interno. 
  17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione  di  cui  al
comma 13, il fondo di  svalutazione  crediti  di  cui  al  comma  17,
dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.135,  relativo  ai  5
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa
l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per  cento  dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
  (( 17-bis. Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli
enti locali effettuano la  comunicazione  di  cui  al  comma  2  alle
regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione  alla
Ragioneria generale dello Stato. 
  17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  14  settembre
2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti:
"sono comunque ed inderogabilmente versate". 
  17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,
n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: " I  contributi  di  cui  al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a  compensazione
disposte in applicazione  dell'articolo  6,  comma  14  del  presente
articolo". 
  17-quinquies. Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell'anno
2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza  del  pagamento
dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo  31,
comma 26, lett. a), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti. ))
                            (( Art. 1-bis 

                     Patto verticale incentivato 

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n 228, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno  2013»
fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «Alle
regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana  e  alla  regione
Sardegna e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un  importo
complessivo di 1.272.006.281 euro per  ciascuno  degli  anni  2013  e
2014,»; 
      2) il comma 123 e' sostituito dal seguente: 
  «123. Gli importi indicati per ciascuna regione  nella  tabella  di
cui  al  comma  122  possono  essere  modificati,  a  invarianza   di
contributo complessivo, di  318.001.570  euro  con  riferimento  agli
spazi finanziari ceduti alle  province  e  di  954.004.710  euro  con
riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno  il
50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e
5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013,
nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano»; 
      3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i
comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni
di parte capitale assunte»; 
      4) il comma 125 e' sostituito dal seguente: 
  «125. Entro il termine perentorio del 30  giugno,  con  riferimento
all'anno 2013, e del 31 maggio, con  riferimento  all'anno  2014,  le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica»; 
    b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122,  e'  sostituita
dalla seguente: )) 

             Parte di provvedimento in formato grafico
                               Art. 2 

                 Pagamenti dei debiti delle regioni 
                      e delle province autonome 

  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed  esigibili  alla  data  del  31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto  termine,
diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'articolo  3,  ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza  di  liquidita',  in  deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281, ((
e all'articolo 32, comma 24, lettera  b),  della  legge  12  novembre
2011, n.183, )) con certificazione congiunta  del  Presidente  e  del
responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze,  entro  il  30  aprile  2013  l'anticipazione  di  somme  da
destinare  ai  predetti  pagamenti,  a  valere  sulle  risorse  della
«Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle  province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi
da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10. 
  2. Le somme di cui al comma 1 da  concedere,  proporzionalmente,  a
ciascuna  regione  sono   stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  15  maggio  2013.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. 
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede, a seguito: 
    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche
legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; 
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del  31  dicembre  2012,  ovvero  dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o  richiesta  equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi  i  pagamenti  in
favore degli enti  locali,  comprensivi  di  interessi  nella  misura
prevista dai contratti, dagli  accordi  di  fornitura,  ovvero  dagli
accordi transattivi, intervenuti fra le parti,  ovvero,  in  mancanza
dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; 
    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non
adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime
somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e  c)
del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo  istituito  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal  Ragioniere  generale
dello Stato o da un suo delegato, e composto: 
    a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri o suo delegato; 
    b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero  dell'economia
e delle finanze o suo delegato; 
    c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo
delegato; 
    d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome o suo delegato. 
  5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate  provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:
dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di  cui  al  comma  precedente,  rilasciata  dal  responsabile
finanziario della Regione ((  ovvero  da  altra  persona  formalmente
indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6. )) 
  6. Il pagamento dei  debiti  oggetto  del  presente  articolo  deve
riguardare,  per  almeno  due  terzi,  residui  passivi  ((  in   via
prioritaria di parte capitale, anche  perenti,  nei  confronti  degli
enti locali, purche' nel  limite  di  corrispondenti  residui  attivi
degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'.
)) Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli  enti
locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi  ed
esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i  quali
sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
il  predetto  termine.  Limitatamente  alla  Regione  siciliana,   il
principio di cui al  presente  comma  si  estende  anche  alle  somme
assegnate agli enti locali dalla  regione  e  accreditate  sui  conti
correnti  di  tesoreria  regionale.  ((  Ogni  regione   provvede   a
concertare con le  Anci  e  le  Upi  regionali  il  riparto  di  tali
pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di  cui
al presente comma si estende anche alle  somme  assegnate  agli  enti
locali dalla regione e accreditate sui conti  correnti  di  tesoreria
regionale. )) 
  7.  L'ultimo  periodo  della   lettera   n-bis),   del   comma   4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.183  e'  sostituito
dal seguente: «L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di  1.000
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per  l'anno
2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.». 
  8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si  provvede
con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei
dati  acquisiti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  ai  sensi  del
comma 460, dell'articolo 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
effettua entro il 15 settembre il  monitoraggio  sull'utilizzo,  alla
data del (( 31 luglio, ))del plafond di spesa  assegnato  a  ciascuna
regione e provincia autonoma, rispettivamente,  in  base  al  decreto
ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al
comma 8 del presente articolo. All'esito del  predetto  monitoraggio,
il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  coesione  economica,  qualora
sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri  per  alcune  di  esse
un'insufficienza e per altre un'eccedenza del (( plafond )) di  spesa
assegnato,  dispone  con  decreto   direttoriale,   per   l'anno   di
riferimento, la  rimodulazione  del  quadro  di  riparto  del  limite
complessivo  al  fine  di  assegnare  un  maggiore  o  minore  spazio
finanziario  alle  regioni  e  province  autonome  commisurato   alla
effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di  riferimento.
Il  decreto  direttoriale   di   cui   al   periodo   precedente   e'
tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
                               Art. 3 

                   Pagamenti dei debiti degli enti 
               del Servizio sanitario nazionale - SSN 

  1.  Lo  Stato  e'  autorizzato  ad  effettuare   anticipazioni   di
liquidita' alle Regioni ed alle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a valere sulle  risorse  della  «Sezione  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo  1,  comma
10, al fine di favorire  l'accelerazione  dei  pagamenti  dei  debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: 
    a)    agli    ammortamenti    non    sterilizzati     antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    b) alle mancate erogazioni per competenza  e/o  per  cassa  delle
somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a
titolo  di  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,   ivi
compresi i trasferimenti di  somme  dai  conti  di  tesoreria  e  dal
bilancio statale e le coperture  regionali  dei  disavanzi  sanitari,
come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente»
e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci  di  credito
degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. 
  2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia  e
delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il  15  maggio
2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino
a concorrenza massima dell'importo  di  5.000  milioni  di  euro,  in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come  risultanti
dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al  50%,  e
ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli  SP  del
2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma
5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso  alle  Regioni  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per  il  tramite  della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  ed
e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Con decreto direttoriale del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze da emanarsi entro  il  30  novembre  2013,  e'  stabilito  il
riparto definitivo, comprensivo  anche  degli  importi  previsti  per
l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita'  fino  a
concorrenza massima  dell'importo  di  14.000  milioni  di  euro,  in
proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui
al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente  comma  e'
effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,
lettera  a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento   alle
ricognizioni delle  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  come
risultanti nei modelli  SP  relativi  al  consuntivo  2011.  Ai  fini
dell'erogazione per l'anno 2014 delle  risorse  di  cui  al  presente
comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai  sensi  del
comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.  Il  decreto
di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della  Conferenza  dei
Presidenti delle  ((Regioni  ))  e  delle  Province  autonome  ed  e'
pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  (( 4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza  di
liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, in deroga all'articolo 10,  secondo  comma,  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera
b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  trasmettono,  ))  con
certificazione  congiunta   del   Presidente   e   del   responsabile
finanziario,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimenti del Tesoro e  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,
entro il 31 maggio 2013 l'istanza  di  accesso  all'anticipazione  di
liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013  l'istanza
di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  3,  per
l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di  cui  al
comma 5. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
direttoriale, puo' attribuire (( alle regioni che  ne  abbiano  fatto
richiesta, con l'istanza  di  cui  al  primo  periodo,  entro  il  15
dicembre 2013, importi superiori a quelli di  cui  al  comma  3,  nei
limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni )) ai  sensi  del
medesimo comma 3, ma non richieste. 
  5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita'
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,
si provvede, anche in (( tranche )) successive, a seguito: 
    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche
legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso
dell'anticipazione di  liquidita',  ((  prioritariamente  volte  alla
riduzione della spesa corrente, )) verificate dal Tavolo di  verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; 
    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla  data  del  31  dicembre  2012  e
comprensivi di interessi nella misura prevista dai  contratti,  dagli
accordi di fornitura, ovvero dagli accordi  transattivi,  intervenuti
fra le  parti,  ovvero,  in  mancanza  dei  predetti  accordi,  dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai  quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo
12 della citata Intesa verifica la coerenza con  le  somme  assegnate
alla singola  regione  in  sede  di  riparto  delle  risorse  di  cui
rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai
sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al
primo periodo della presente lettera, il  piano  dei  pagamenti  puo'
comprendere debiti  certi,  sorti  entro  il  31  dicembre  2012,  ((
intendendosi sorti i debiti per i quali )) sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; 
    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro  e  la  regione
interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non
adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime
somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico
della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 
  6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate  provvedono
all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:
dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della  gestione  sanitaria
accentrata,  ovvero  da  altra  persona  formalmente  indicata  dalla
Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma  4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento  regionale
ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale  --
ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -  <
-  verificato  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,  l'erogazione,  da
parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la
fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la  regione  incassa
nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su
risorse proprie  dell'anno,  destina  al  finanziamento  del  proprio
servizio sanitario regionale. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  che  non  partecipano  al  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al  comma  3,  e
comunque in caso di avvenuto accesso alle  anticipazioni  di  cui  al
comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro  il  termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica  dei
dati contenuti  nei  conti  economici  e  negli  stati  patrimoniali.
Qualora  dette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano  alla
trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi  provvedano
in modo incompleto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e'  autorizzato  a
recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione  di  liquidita'
ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi  non
certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi
titolo. 
  9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono  far  valere
le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al  presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini  di  competenza  di
cui al comma 1, lettera  b),  come  valutate  dal  citato  Tavolo  di
verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013,  il  termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge  30
dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il
termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio.
                            (( Art. 3-bis 

Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,
  n. 662, concernente  il  finanziamento  di  progetti  regionali  in
  materia sanitaria 

  1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: « A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per
cento e' erogato  a  seguito  dell'intervenuta  intesa,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  ripartizione  delle
predette quote vincolate per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
carattere prioritario e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano
sanitario nazionale.». ))
                               Art. 4 

            Verifica equilibri strutturali delle regioni 

  1. Al  fine  di  garantire  effettivita'  al  raggiungimento  degli
obiettivi programmati di  finanza  pubblica,  per  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano  sottoscritto  i
contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere
nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e
di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o  mutui
da  parte  di  enti  e  societa'  controllati  o  partecipati   resta
subordinata all'attestazione  regionale  da  cui  risulti,  oltre  al
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno precedente, la condizione che il bilancio  regionale  presenti
una situazione  di  equilibrio  strutturale.  Dette  condizioni  sono
verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2,  comma  4  e
all'articolo  3,  comma  3,  e  recepite  in  apposita  delibera  del
Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.
                               Art. 5 

                        Pagamento dei debiti 
                  delle Amministrazioni dello Stato 

  1.  Ai  fini  dell'estinzione  dei   debiti   dei   Ministeri   per
obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali,  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a  fronte  dei  quali  non  sussistono  residui
passivi anche  perenti,  ciascun  Ministero  predispone  un  apposito
elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei
relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile  2013
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  Ragioneria
generale dello Stato per il tramite  del  ((  competente  ))  Ufficio
Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da  pubblicare  sul
sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i  predetti  debiti
sono aggregati per  il  pertinente  capitolo/articolo  di  spesa  con
separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi. 
  2. Per garantire il concorso al pagamento  dei  debiti  di  cui  al
comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti
passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma  50,  della  legge  23
dicembre 2005, n.266, e' incrementato di  500  milioni  di  euro  per
l'anno  2013.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate
rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati,  il  predetto
fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  proporzionalmente  sulla  base  delle
richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma  1,
complete degli elenchi di cui al medesimo comma.  Le  predette  somme
sono destinate esclusivamente al pagamento  dei  debiti  inclusi  nei
suddetti elenchi. 
  3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono  ai  ((
rispettivi )) Uffici Centrali di Bilancio, con  cadenza  trimestrale,
un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando
altresi' quelli  che  non  hanno  potuto  essere  estinti.  L'Ufficio
centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli  effetti
di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289,
una  relazione  finale  relativamente   alle   somme   effettivamente
impegnate e  pagate  con  riferimento  agli  importi  indicati  negli
elenchi di cui al comma 1. 
  4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con  il  Fondo
di cui al comma 2 e  al  fine  di  prevenire  il  formarsi  di  nuove
situazioni debitorie, i Ministeri interessati,  entro  il  15  giugno
2013, definiscono con apposito decreto  del  Ministro  competente  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei  conti,  un
piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure
di razionalizzazione e riorganizzazione  della  spesa.  Ai  fini  del
suddetto piano di rientro  possono  essere  utilizzate  le  dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196. 
  5.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui
all'articolo 39 della legge 31  dicembre  2009,  n.196  e  successive
modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al
comma 4. 
  6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini
previsti, il Ministro  competente  entro  il  15  luglio  2013  invia
apposita relazione  sulle  cause  dell'inadempienza  alle  competenti
Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti. 
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del
territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative  per  la
riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle  imposte  al
fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per
un importo complessivo non superiore a  2.500  milioni  di  euro  per
l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.
                            (( Art. 5-bis 

                 Cessione della garanzia dello Stato 
                 a favore di istituzioni finanziarie 

  1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire
l'integrale  pagamento  dei  debiti  della  Pubblica  amministrazione
maturati alla  data  del  31  dicembre  2012,  nonche'  per  motivate
esigenze economico-finanziarie, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore
di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie  e  internazionali.
))
                               Art. 6 

             Altre disposizioni per favorire i pagamenti 
                   delle pubbliche amministrazioni 

  (( 01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo
1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le  parole:  «forniture  e
appalti»  con  le  seguenti:  «forniture,   appalti   e   prestazioni
professionali». )) 
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare
l'unita'  giuridica  ed  economica   dell'ordinamento.   I   relativi
pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento,  ai
crediti non oggetto di cessione (( pro soluto. ))  Tra  piu'  crediti
non oggetto di cessione (( pro soluto ))  il  pagamento  deve  essere
imputato al credito piu' antico,  come  risultante  dalla  fattura  o
dalla richiesta equivalente di pagamento (( ovvero da contratti o  da
accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti. )) 
  (( 1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le
associazioni di categoria del sistema creditizio  e  le  associazioni
imprenditoriali maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,
aventi ad oggetto la creazione di sistemi  di  monitoraggio  volti  a
verificare che la liquidita'  derivante  dal  pagamento  dei  crediti
oggetto di cessione e dal recupero di risorse  finanziarie  da  parte
delle imprese la cui  posizione  si  era  deteriorata  a  motivo  del
ritardo dei pagamenti da parte delle  pubbliche  amministrazioni  sia
impiegata a sostegno dell'economia reale e  del  sistema  produttivo.
Ogni dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Governo  trasmette  alle  Camere
una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e  i  risultati
dei relativi sistemi di monitoraggio. 
  1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in  favore
degli enti, delle societa', inserite nel conto economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  degli  organismi  a  totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al  pagamento
dei debiti di cui agli articoli  1,  2,  3  e  5  nei  confronti  dei
rispettivi creditori. )) 
  2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di  liquidita'  di
cui al presente Capo, la prima rata decorre  dall'anno  successivo  a
quello di sottoscrizione del contratto. 
  3. I piani dei pagamenti di cui al presente  Capo  sono  pubblicati
dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per  classi
di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 174. 
  4. Ferma  restando  l'indicazione  del  codice  unico  di  progetto
dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi  della
legislazione  vigente,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229 per  il  necessario  monitoraggio  delle  opere
pubbliche, a decorrere dal 30 settembre  2013,  i  dati  relativi  ai
pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le  medesime  opere,
sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013. 
  5. In considerazione  dell'esigenza  di  dare  prioritario  impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41,  della  Costituzione,  a
tutela del vincolo di destinazione delle risorse,  non  sono  ammessi
atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle  somme  destinate  ai
pagamenti di cui al presente Capo. (( Qualora siano  stati  stipulati
accordi di  natura  transattiva,  le  azioni  esecutive  sulle  somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi  in  attuazione  dei  piani  di
pagamento  redatti  ai  sensi  dell'articolo   11,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
ancorche' effettuate presso i tesorieri delle  aziende  del  Servizio
sanitario  regionale  e  presso  le  centrali  uniche  di   pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla  data
del 30 giugno 2014. )) 
  6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89,  dopo  l'articolo  5-quater  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 5-quinquies. --  (Esecuzione  forzata).  --  1.  Al  fine  di
assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori  di
somme liquidate a norma della presente legge,  non  sono  ammessi,  a
pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento presso la  Tesoreria  centrale  e  presso  le  Tesorerie
provinciali  dello  Stato  per  la  riscossione  coattiva  di   somme
liquidate a norma della presente legge. 
  (( 2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista  dall'articolo  1,
commi 294-bis e 294-ter, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita' speciali  destinati  al  pagamento  di
somme liquidate a norma della presente legge,)) i creditori di  dette
somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile   d'ufficio,   eseguono   i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice  di  procedura  civile,  con
atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma  2,  ovvero
al funzionario delegato del distretto  in  cui  e'  stato  emesso  il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con  l'effetto  di
sospendere ogni emissione di ordinativi  di  pagamento  relativamente
alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  a  cui  sia  stato  notificato  atto  di
pignoramento o di sequestro,  ovvero  il  funzionario  delegato  sono
tenuti  a  vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,  sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti  ad  esecuzione  forzata;  la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento
che risultino gia' emessi. 
  3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare  a  pena
di nullita' rilevabile  d'ufficio  il  provvedimento  giurisdizionale
posto in esecuzione. 
  4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato  non
determinano obblighi  di  accantonamento  da  parte  delle  Tesorerie
medesime, ne' sospendono l'accreditamento di  somme  a  favore  delle
Amministrazioni  interessate.  Le  Tesorerie  in  tali  casi  rendono
dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi  della   presente
disposizione di legge. 
  5.  L'articolo  1  del  decreto-legge  25  maggio   1994,   n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di  somme  liquidate  a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati  mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.». 
  7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005,  n. 266,  dopo  il
comma 294-bis, e' inserito il seguente: 
  «294-ter. Il comma  294-bis  si  applica  anche  ai  fondi  e  alle
contabilita' speciali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89.». 
  8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n. 123
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i
pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni  del
comma 4-bis»; 
    b) al comma 3, dopo le parole  «richiesta  di  chiarimenti»  sono
aggiunte le seguenti  parole:  «,  salvo  quanto  previsto  al  comma
4-bis»; 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma:  «4-bis.  Gli
atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle  transazioni
commerciali devono  pervenire  all'ufficio  di  controllo  almeno  15
giorni prima  della  data  di  scadenza  del  termine  di  pagamento.
L'ufficio di controllo  espleta  i  riscontri  di  competenza  e  da'
comunque  corso  al  pagamento  entro  i  15  giorni  successivi   al
ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di  esito  positivo,
sia  in  caso  di  formulazione  di  osservazioni  o   richieste   di
integrazioni e chiarimenti. Qualora  il  dirigente  responsabile  non
risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti  forniti  non  siano
idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio  di  controllo  e'
tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte  dei
conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui
si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli  atti  di
spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2,  con  riferimento
ai quali comunque sussiste la responsabilita' del  dirigente  che  ha
emanato l'atto.». 
  9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche  a  mezzo  posta
elettronica ((  certificata,  inviata  presso  l'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata   inserito   nell'Indice   nazionale   degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
)) l'importo e la data entro la quale  provvederanno  rispettivamente
ai pagamenti dei debiti di (( cui agli ))  articoli  1,  2,  3  e  5.
L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno
erariale a carico del responsabile  dell'ufficio  competente.  ((  La
comunicazione  inviata   con   posta   elettronica   certificata   e'
sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio  competente  con
firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del  documento  ovvero  con  firma
digitale, rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  1,  comma  1,
lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto  legislativo
7  marzo  2005,  n.  82.  Entro  il  5  luglio  2013,  le   pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1,  2,  3  e  5  pubblicano  nel
proprio sito internet l'elenco completo, per  ordine  cronologico  di
emissione della fattura o della richiesta equivalente  di  pagamento,
dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del
primo periodo del presente  comma,  indicando  l'importo  e  la  data
prevista  di  pagamento   comunicata   al   creditore.   La   mancata
pubblicazione  e'  rilevante  ai  fini  della  misurazione  e   della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai  sensi  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I  dirigenti  responsabili
sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro
per  ogni  giorno  di  ritardo  nella  certificazione  del   credito.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla  legislazione
vigente. )) 
  10. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  4,  e
dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato  o  tardivo  adempimento  da
parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2,  commi  3  e  5,
all'articolo 3, commi 5,  6  e  7,  all'articolo  5,  commi  1  e  3,
all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7,  comma  4,  che  ha
causato la condanna al pagamento di somme per  risarcimento  danni  o
per interessi moratori e' causa di responsabilita'  amministrativa  a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. 
  (( 11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente  capo  non
hanno  natura  regolamentare  e   sono   pubblicati   nella   sezione
«Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni
competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Al fine  di  garantire  la  massima  tempestivita'
nelle procedure  di  pagamento  previste  dal  presente  decreto,  le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione  alla  Corte  dei
conti, per gli effetti di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti
di  riparto  delle  anticipazioni  di  liquidita'  ))  fra  gli  enti
interessati e degli altri  decreti  e  provvedimenti  ((  di  cui  al
presente capo. 
  11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica
e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali,  in  caso  di  mancata  osservanza  delle
disposizioni del presente capo,  il  Governo  puo'  sostituirsi  agli
organi  delle  regioni  e  degli  enti  locali  per  l'adozione   dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in  attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione. In  caso  di  mancata  adozione
degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1  e
3, e all'articolo 3, commi 4 e  5,  si  procede  alla  nomina  di  un
apposito commissario per il compimento di tali atti. Per  l'esercizio
dei poteri di cui al presente comma si  osserva  l'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  11-ter.  Ai  fini  dei  pagamenti  di   cui   al   presente   capo,
l'accertamento  della  regolarita'  contributiva  e'  effettuato  con
riferimento  alla  data  di  emissione  della  fattura  o   richiesta
equivalente di pagamento.  Qualora  tale  accertamento  evidenzi  una
inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. 
  11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: « , relativo a spese  per  somministrazioni,
forniture e appalti, » sono soppresse. ))
                            (( Art. 6-bis 

                 Sospensione dei lavori per mancato 
                     pagamento del corrispettivo 

  1. All'articolo 253 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente: 
  « 23-bis. In relazione  all'articolo  133,  comma  1,  fino  al  31
dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire  ai
sensi dell'articolo 1460 del codice  civile  puo'  essere  esercitata
quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia  stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.». ))

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

                               Art. 7 

                  Ricognizione dei debiti contratti 
                   dalle pubbliche amministrazioni 

  1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle
somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  ((  e  per
obbligazioni  relative  a  prestazioni  professionali,  ))  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29  novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n.16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile  2012,  n.44,  provvedono  a  registrarsi  sulla   piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -- Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 25 giugno 2012, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  22  maggio  2012,
come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro  il
termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini  della  misurazione  e
della valutazione della (( performance )) individuale  dei  dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.165, e successive  modificazioni.  I  dirigenti  responsabili
sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria  pari  a  100
euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma
elettronica. 
  3. La certificazione dei crediti di cui al comma  1  e'  effettuata
esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo
comma 1. 
  4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di
somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti  ((  e  per
obbligazioni relative a prestazioni professionali )) dalle  pubbliche
amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno  2012,  come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012  e
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  24  settembre  2012,  le  pubbliche   amministrazioni
debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°  giugno  2013
ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni di cui al medesimo  comma  1,  l'elenco  completo  dei
debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  maturati  alla  data  del  31
dicembre  2012,  ((  che  non  risultano  estinti  alla  data   della
comunicazione stessa, )) con l'indicazione  dei  dati  identificativi
del creditore. La comunicazione avviene sulla  base  di  un  apposito
modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e'  data
separata  evidenza  ai   crediti   gia'   oggetto   di   cessione   o
certificazione.  Il  creditore  puo'  segnalare   all'amministrazione
pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui
al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del  credito
vantato nei confronti della stessa. 
  (( 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di  cui
al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno,  sono  trasmesse
dalle amministrazioni pubbliche  per  il  tramite  della  piattaforma
elettronica entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  In  caso  di
inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui
al comma 2. )) 
  5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche  amministrazioni
debitrici alle disposizioni di cui al (( comma 4 ))  rileva  ai  fini
della misurazione e della valutazione della  performance  individuale
dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. 
  6. Per i crediti diversi da  quelli  gia'  oggetto  di  cessione  o
certificazione, la  comunicazione  di  cui  al  comma  4  equivale  a
certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9,  commi  3-bis  e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e  dell'articolo  12,
comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito,
con  modificazioni,  dalla   legge   26   aprile   2012,   n.44.   La
certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai
sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  25  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n.152. ((
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo,
nei limiti degli spazi  finanziari  derivanti  dalle  esclusioni  dai
vincoli del patto di stabilita' interno  previste  ai  commi  1  e  7
dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo  di
cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare,  per  parte
dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione,
la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la  certificazione
si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento,  anche
ai fini della compensazione  ai  sensi  degli  articoli  28-quater  e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni.  In   relazione   alle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno  nonche'  alle
anticipazioni,  definite  successivamente   all'effettuazione   della
comunicazione  prevista  dal  comma  4  del  presente  articolo,   le
pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta
comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista  per
il  pagamento  dei  debiti  fino  a  quel  momento  comunicati  senza
apposizione  di  data.  Le   date   di   pagamento   indicate   nella
comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento. )) 
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione  da  parte
dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo'
richiedere all'amministrazione stessa di correggere  o  integrare  la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15  giorni  dalla
data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia
provveduto ovvero espresso un motivato  diniego,  il  creditore  puo'
presentare istanza di  nomina  di  un  Commissario  ((  ad  acta,  ))
mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita' di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  25  giugno  2012,
come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 ottobre 2012 e al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  22  maggio  2012,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a
carico dell'amministrazione debitrice. 
  (( 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente  al
pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica
ai sensi del comma  4,  provvedono  a  registrare  sulla  piattaforma
stessa i dati del pagamento, in  modo  da  garantire  l'aggiornamento
dello stato dei debiti. In  caso  di  mancato  adempimento  a  quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 5. 
  7-ter.  Le   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui  al  comma  1  del
presente articolo, ai soli  fini  della  comunicazione  prevista  dal
comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro
venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione  sulla
piattaforma elettronica entro il termine indicato nel  primo  periodo
si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La  comunicazione  e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le  disposizioni
di cui ai commi 5 e 7. 
  7-quater. A decorrere dal 30  settembre  2013,  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
dei dati registrati nella piattaforma  elettronica,  sono  pubblicati
con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei  pagamenti  dei
debiti di cui ai commi 4 e 4-bis. )) 
  8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari
finanziari autorizzati, per  il  tramite  dell'Associazione  Bancaria
Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e  delle  finanze  --
Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti  certi,  liquidi
ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla
data del 31 dicembre 2012 che  sono  stati  oggetto  di  cessione  in
favore  di  banche  o  intermediari   finanziari   autorizzati,   con
l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario  e
dell'amministrazione  debitrice  e  distinguendo  tra   cessioni   ((
pro-soluto )) e cessioni (( pro-solvendo. )) 
  9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  stabiliti  con
il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati  dalla
Nota di aggiornamento, previa intesa con  le  Autorita'  europee,  la
legge di stabilita'  per  il  2014,  puo'  autorizzare  il  pagamento
mediante  assegnazione  di  titoli  di   Stato   dei   debiti   delle
amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto  di  cessione  ((
pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012  ))  da  parte  dei
creditori in favore di banche o intermediari finanziari  disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui  al  comma  8  ((
ovvero  puo'  prevedere  l'effettuazione  di  operazioni  finanziarie
finalizzate all'estinzione di  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili
delle pubbliche amministrazioni. 
  9-bis. Alla Nota di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione  del  presente
decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei  debiti
delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1,
2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di  ricognizione  svolta
ai sensi del presente  articolo.  La  relazione  indica  altresi'  le
iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con  la  legge
di stabilita' per il 2014, al fine di  completare  il  pagamento  dei
debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre  2012,
ivi inclusi i debiti  per  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   prestazioni
professionali a fronte dei quali non sussistono nei  bilanci  residui
passivi anche perenti, anche mediante la concessione  nell'anno  2014
della garanzia dello Stato al  fine  di  agevolare  la  cessione  dei
relativi crediti a banche e ad  altri  intermediari  finanziari,  nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. ))
                               Art. 8 

          Semplificazione e detassazione della cessione dei 
        crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

  1. Gli atti di cessione dei crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili
maturati  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture
ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si  applica  all'imposta
sul valore aggiunto. 
  2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165, (( e' effettuata, a titolo gratuito, )) dall'ufficiale rogante
dell'amministrazione debitrice, ove presente. (( In caso di assenza o
impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore,
l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere  effettuata  da  un
notaio e  gli  onorari  sono  comunque  ridotti  alla  meta'.  ))  La
notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere
prima della data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  puo'
essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante  consegna
dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. 
  3.  Con  provvedimento  del  Direttore  generale  del  tesoro   del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
luglio 2013, sono stabilite  le  modalita'  attraverso  le  quali  la
piattaforma elettronica istituita per le finalita'  di  cui  all'art.
120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385
e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche  per
la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
                               Art. 9 

                   Compensazioni tra certificazioni 
                         e crediti tributari 

  (( 01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal
fine la certificazione prevista dall'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto, recanti la  data  prevista  per  il  pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono  utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo,  effettuato  in  data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ». 
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1,  comma  1,
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  19  ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
e' differito al 31 dicembre 2012. )) 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente: 
  (( «Art. 28-quinquies.  --  (Compensazioni  di  crediti  con  somme
dovute in base agli istituti definitori della  pretesa  tributaria  e
deflativi del  contenzioso  tributario).  --  1.  ))  I  crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012
nei confronti dello  Stato,  degli  enti  pubblici  nazionali,  delle
regioni, degli enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale per (( somministrazioni, )) forniture  e  appalti,  possono
essere compensati,(( solo su specifica richiesta  del  creditore,  ))
con l'utilizzo del sistema previsto  dall'articolo  17,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  ed  esclusivamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione  ai  sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.218,  di
definizione ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  dell'articolo
5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis,  e  di  acquiescenza  ai  sensi
dell'articolo 15, dello stesso decreto  legislativo,  di  definizione
agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione  giudiziale  ai
sensi dell'articolo 48, del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,
n.546, di mediazione ai  sensi  dell'articolo  17-bis,  dello  stesso
decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia  certificato  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio
2009, n.2, o ai sensi  dell'articolo  9,  comma  3-ter,  lettera  b),
ultimo  periodo,  del  medesimo  decreto  ((  e   che   la   relativa
certificazione  rechi  l'indicazione  della  data  prevista  per   il
pagamento. )) La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi
telematici dall'Agenzia delle entrate  alla  piattaforma  elettronica
per  la  gestione  telematica  del  rilascio  delle   certificazioni,
predisposta  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  con  modalita'
idonee  a  garantire  l'utilizzo  univoco  del  credito  certificato.
Qualora (( l'ente pubblico nazionale, )) la regione, l'ente locale  o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla  contabilita'
speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato  entro
sessanta  giorni  dal  termine  indicato  nella  certificazione,   la
struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  trattiene  l'importo  certificato
mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo,  a
seguito  della   ripartizione   delle   somme   riscosse   ai   sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.241.  Nel
caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta  struttura  di
gestione  ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
dell'economia e delle finanze  e  l'importo  e'  recuperato  mediante
riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo,
incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e  le  quote
di gettito relative alla compartecipazione  a  tributi  erariali.  ((
Qualora  residuino  ulteriori  importi  da  recuperare,  i  Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle  finanze  formano  i  ruoli  per
l'agente della riscossione, che  procede  alla  riscossione  coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo II. )) 
  2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, sono stabiliti, ((  entro  il  30  giugno  2013,  ))  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  ((  1-bis.  Al  comma  1  dell'articolo  48-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ovvero
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19
del presente decreto». )) 
  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000  euro  previsto
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e'
aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a  euro  1.250  milioni  per
l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e  250  milioni  per  l'anno
2016, (( si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi
programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli  anni  2015  e
2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla  contabilita'
speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. 
  2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare  di
ragioni creditorie  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni
allega un elenco, conforme a un modello da adottare con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti  certi,  liquidi
ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta  al
quale  la  dichiarazione  si  riferisce,  per  cessioni  di  beni   e
prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche  amministrazioni,
distinti in ragione di ente pubblico debitore.  L'elenco  di  cui  al
presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per  via
telematica, ai sensi  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni. ))

Capo III

ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI

                               Art. 10 

Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
  materia di versamento di tributi locali 

  (( 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  gennaio  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente  a
quello di riferimento»; 
    b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli  anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo  precedente,  in
caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono
determinate in proporzione alle spese desunte  dal  SIOPE,  sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle  spese  per  formazione  professionale,  per  trasporto
pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.». )) 
  2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto
dall'articolo  14  del  decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
operano le seguenti disposizioni: 
    a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  del  tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione  adottata,  anche
nelle more della  regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale,  almeno  trenta  giorni
prima della data di versamento; 
    b) ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e
comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  gia'
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso  per  gli
stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima  rata  dovuta,  a
titolo di TARES, per l'anno 2013; 
    c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato
e' riservata allo Stato ed e' versata in unica  soluzione  unitamente
all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche'
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di  cui  al
comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011; 
    (( d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato  articolo
14 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che  nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni  e  Province
autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma; )) 
    e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012,  n.228,  le  parole:  «890,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»; 
    f) i comuni non possono aumentare la  maggiorazione  standard  di
cui alla lettera c); 
    g) i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la  riscossione
del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani. 
  (( 2-bis. Le disposizioni del comma 2  trovano  applicazione  anche
nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una  tariffa  con
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai  sensi  del  comma  29
dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la  riscossione
dei tributi dei soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  anche  oltre  la
scadenza del 30giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. 
  3. All'articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte
operative, le aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117  del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»; 
    b) al comma 35, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «in  quanto
compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  tramite  le  altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di  incasso  e
di pagamento interbancari». )) 
  4. All'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni  dalla  data»  sono
sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»; 
    (( b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
  «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente
per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi
nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.360,  e  successive
modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti  ad  inserire  nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze  --
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito
informatico. Il versamento  della  prima  rata  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e'
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi
dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al
medesimo articolo 9 e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per
l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del  28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente». 
  4-bis.  All'articolo  259  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto  sia  adottata
nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario  per  il
quale risulta non  essere  stato  ancora  validamente  deliberato  il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio  successivo,  il
consiglio  dell'ente  presenta  per   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di
bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo
esercizio ». 
  4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al  2012  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ». 
  4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: « ;  tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono  sul  rispettivo  territorio.  Per  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento  e  riscossione  relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai  fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o
parzialmente  montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT),
assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive  modificazioni
»; 
    b) al comma 381: 
      1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre 2013»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio
di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.». ))
                           (( Art. 10-bis 

 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater,
  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 

  1. Nel rispetto del patto di  stabilita'  interno,  il  divieto  di
acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo  12,  comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  non  si  applica
alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di  immobili  o
terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nonche' alle permute  a  parita'  di  prezzo  e  alle  operazioni  di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31  dicembre  2012
dai competenti  organi  degli  enti  locali  e  che  individuano  con
esattezza i compendi immobiliari  oggetto  delle  operazioni  e  alle
procedure  relative  a  convenzioni   urbanistiche   previste   dalle
normative regionali e provinciali. ))
                           (( Art. 10-ter 

                   Esame del piano di riequilibrio 
                       finanziario pluriennale 

  1. All'articolo 243-quater  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  della   delibera   di   cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  e'  trasmesso  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte dei Conti,  nonche'  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione del piano,  svolge  la  necessaria  istruttoria
anche sulla base delle Linee guida  deliberate  dalla  sezione  delle
autonomie della  Corte  dei  conti.  All'esito  dell'istruttoria,  la
Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali  allegati,
che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte  dei
conti»; 
    b) al comma 6, le parole: «, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze» sono soppresse. ))
                          ((Art. 10-quater 

        Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito 
         IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale. 

  1. Ai comuni che hanno registrato  il  maggior  taglio  di  risorse
operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli
immobili  posseduti  dagli  stessi  comuni  nel  proprio   territorio
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo  di
330 milioni di euro per l'anno 2013 e di  270  milioni  di  euro  per
l'anno 2014. 
  2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  ripartito  tra  i  comuni
interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, in proporzione alle stime  di  gettito  da  imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti  dai  comuni  nel
proprio territorio comunicate  dal  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 2 e' escluso dal saldo  finanziario  di  cui  all'articolo  31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini  del
patto di stabilita' interno. 
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, le parole: «  190  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  »  sono
sostituite dalle parole: « 120 milioni di euro per l'anno 2014 ». 
  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
228 e' abrogato. ))
                        (( Art. 10-quinquies 

                     Criteri per la ripartizione 
               del fondo sperimentale di riequilibrio 

  1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  2.000  milioni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »; 
    b) al terzo periodo, le parole: « ed entro  il  31  gennaio  2013
relativamente  alle  riduzioni  da  operare  per  gli  anni  2013   e
successivi », sono soppresse; 
    c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «  Le  riduzioni
da applicare  a  ciascun  comune  a  decorrere  dall'anno  2013  sono
determinate, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'interno, in proporzione alla media  delle  spese  sostenute  per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte  dal  SIOPE,  fermo
restando che la riduzione per  abitante  di  ciascun  ente  non  puo'
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal
rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE  2010-2012
e la  popolazione  residente  di  tutti  i  comuni,  relativamente  a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ». ))
                          (( Art. 10-sexies 

            Semplificazione dei criteri per il riparto del 
            fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013 

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il
comma 380 e' inserito il seguente: 
  «380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  di  cui  al  comma  380,  lettera  b),   tiene   conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5),  6)  e  7)  della
lettera  d)  del  medesimo  comma  380,  e  dei  dati   del   gettito
dell'imposta municipale propria ad  aliquota  di  base  spettante  ai
comuni per l'anno 2013, come stimato dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze». ))
                               Art. 11 

Misure per l'equilibrio finanziario della  Regione  Siciliana,  della
  Regione  Piemonte  e  della  Regione  Sardegna   nonche'   per   la
  programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

  1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana  di  cui  al
regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.455,  convertito  dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo
3 novembre 2005, n. 241, e'  attribuito  alla  Regione  Siciliana  il
gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese  industriali
e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale,  in
misura corrispondente alla quota  riferibile  agli  impianti  e  agli
stabilimenti ubicati  all'interno  dello  stesso.  Per  l'anno  2013,
l'assegnazione viene effettuata per un importo  di  euro  49.000.000,
mediante attribuzione diretta alla Regione da parte  della  Struttura
di Gestione, individuata  dal  decreto  interministeriale  22  maggio
1998, n. 183. 
  2. In relazione  alle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  comma  1
spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e'  assicurato,
a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste
dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle  finanze
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3  novembre
2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  d'intesa  con  l'Assessorato  regionale
dell'economia della Regione Siciliana. 
  3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente  articolo  per
le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per  l'anno  2013,  euro
50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000  per  l'anno  2015,  si
provvede: 
    a) per 3 milioni di euro  per  il  2013  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il  2014  e  32,8
per il 2015, mediante  le  risorse  statali  spettanti  alla  Regione
Siciliana relative alle annualita'  dell'edilizia  agevolata  di  cui
all'articolo 61, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,
n.112, come individuate nel Piano  di  rientro  sul  quale  e'  stata
sancita intesa nella seduta del  18  ottobre  2007  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, che sono  conseguentemente  ridotte  di
pari importi; 
    c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 114, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre
2005, n.266; 
    d) per 10 milioni di euro per  il  2015  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede  alla  ridefinizione  dei
rapporti finanziari fra  lo  Stato  e  la  Regione  Siciliana  ed  al
simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo  Stato,  con
le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione  Siciliana
approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455. Dal
1º gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del
presente articolo e del decreto dirigenziale di cui  al  comma  2  e'
subordinata al  completamento  delle  procedure  di  cui  al  periodo
precedente. 
  (( 5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo  1
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  al  fine  di  dare  piena
applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 118  del  2012,  al  nuovo  regime  regolatore  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna,  disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza
e cassa allo scopo previsti nel bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario  2013  e  nel  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze concorda, nel  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le  procedure  di  cui
all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  le  modifiche  da
apportare al patto di stabilita' interno per la regione Sardegna. )) 
  6.  Per  consentire  la  rimozione  dello  squilibrio   finanziario
derivante  da  debiti  pregressi  a  carico  del  bilancio  regionale
inerenti ai servizi di  trasporto  pubblico  locale  su  gomma  e  di
trasporto ferroviario regionale, la Regione  Piemonte  predispone  un
piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto,  all'approvazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e  delle
finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie  azioni
di  razionalizzazione  ((  e  di  incremento  dell'efficienza  ))  da
conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui
all'articolo 16-bis, comma 3, (( del  decreto-legge  6  luglio  2012,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135, e successive modificazioni. )) 
  7. Per il finanziamento del piano di cui al  comma  precedente,  la
Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per  l'anno  2013,  le
risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui alla delibera del CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.80 del 7/4/2011),  nel  limite  massimo  di  150
milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE
per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse
disponibili.. 
  8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per  far  fronte
ai pagamenti in conto capitale degli  enti  territoriali  e,  per  la
parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento  di
infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma
3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le  parole:
«compartecipazione ai tributi erariali»  sono  inserite  le  seguenti
parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente,  il  Ministero
per la coesione territoriale e il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, a valere sulle risorse destinate  alla  programmazione
regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In caso di  utilizzo  delle  risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma, la Regione interessata  propone  conseguentemente  al
CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione  nel  limite  delle
disponibilita' residue, (( con priorita' per il finanziamento  ))  di
interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in  materia  di
trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.». 
  (( 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici
legali delle Regioni sono autorizzati ad  assumere  gratuitamente  il
patrocinio degli enti dipendenti, delle  agenzie  regionali  e  degli
organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio  di  funzioni
amministrative delle regioni medesime. ))

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 12 

                        Copertura finanziaria 

  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'
necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto
e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo  fino  a
20.000 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2013  e  2014.  Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite  massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito
dalla legge di stabilita',  in  conformita'  con  la  Risoluzione  di
approvazione  della  Relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi
dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196  e
successive integrazioni e modificazioni. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni  di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in  termini  di
maggiori  interessi  del  debito  pubblico  al  netto  degli  effetti
derivanti dal comma 6,(( pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014
e a 656,6 milioni di euro )) a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri
di cui agli articoli 1, comma 12, e  8,  pari  complessivamente  a  7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni  di
euro dal 2015 al 2017, si provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
e 6,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a  2  milioni  di  euro
annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al  medesimo
Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro
annui per l'anno 2015, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    b) quanto a 559,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1,  2,
3 e 5; 
    c) quanto a 570,45 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  gli  importi  indicati
nell'Allegato 1 al presente decreto. (( Dalle riduzioni sono  esclusi
gli stanziamenti iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella  missione  «
Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi  al  Fondo
per lo sviluppo e la coesione e quelli  relativi  alla  realizzazione
delle opere e delle attivita' connesse allo  svolgimento  del  grande
evento Expo Milano 2015; 
  c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,  quanto  a  699.000
euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2015, l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, quanto a  4.901.000  euro  per  l'anno  2014  e  a
15.515.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000  euro
per   l'anno   2014,   l'accantonamento   relativo    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
  c-quater)  quanto  a  17,35  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione  delle  risorse  di
parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla  tabella  C  allegata
alla legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  c-quinquies)  quanto  a  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa  alle  indennita'  di  cui  all'articolo  171,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni; 
  c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno  2014  e  a  35,8
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). )) 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). ((
Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di  euro  per
l'anno  2014,  di  cui  all'Allegato  1,  e'   accantonato   e   reso
indisponibile con le modalita' di cui alla lettera  c)  del  medesimo
comma 3. )) In base agli esiti  del  monitoraggio,  con  decreti  del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede    al
disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie  per
assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b). 
  5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  delle
successive  riduzioni  e'  autorizzato  ad  accantonare   e   rendere
indisponibilile (( somme di cui al comma  4.  ))  Le  amministrazioni
potranno proporre variazioni compensative, anche relative a  missioni
diverse,   tra   gli   accantonamenti   interessati,   nel   rispetto
dell'invarianza sui  saldi  di  finanza  pubblica,  entro  30  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. Resta precluso  l'utilizzo  degli  accantonamenti  di  conto
capitale per finanziare spese correnti. 
  6. Gli importi oggetto  della  restituzione  da  parte  degli  enti
territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato,  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 3, sono  annualmente  versati  ad  appositi  capitoli
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli  importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni  centrali  dello
Stato non possono proporre  rimodulazioni  che  comportino  riduzioni
degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su
cui si siano formati debiti di cui (( al comma 1 dell'articolo  5  ))
del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto. 
  8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre
2012, n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto. 
  9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini  di
indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni  indicato  nella
Relazione presentata al Parlamento, ai  sensi  dell'articolo  10-bis,
comma  6,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.196,   il   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze    effettua    il    monitoraggio
dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto. 
  10. Qualora dal predetto monitoraggio,  tenuto  anche  conto  degli
andamenti  di  finanza  pubblica,  emerga  il  rischio  del   mancato
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati  nel  documento
di economia  e  finanza  2013  e  suoi  eventuali  aggiornamenti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione  da
inviare  al  Parlamento  o  da  allegare  comunque   alla   nota   di
aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio
decreto la rimodulazione  per  gli  anni  2013  e  2014  delle  spese
autorizzate dal presente decreto,  ovvero  l'applicazione  di  quanto
previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del  decreto-legge
6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  o  l'adozione  di  provvedimenti  correttivi
urgenti. 
  11. Le eventuali risorse non utilizzate per  i  pagamenti  previsti
dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1  e  dall'articolo
3, comma  1,  come  risultanti  dal  monitoraggio  di  cui  al  comma
precedente,  possono  essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, (( prioritariamente ad  incremento  ))
di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.
                               Art. 13 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

                                                           Allegato 1 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 2 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 3 

Soppresso.

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