(GU n.132 del 7-6-2013)
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (13G00108)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie sovrannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonche' i componenti della Commissione tributaria centrale. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Zanonato, Ministro dello sviluppo economico Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; al comma 3: al primo periodo, le parole: «che potra' fornire» sono soppresse e le parole: «il 90%» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilita' interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»; il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»; al comma 5, la parola: «statale» e' soppressa; al comma 9, l'ultimo periodo e' soppresso; al comma 10: al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014»; al secondo periodo, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»; il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013»; al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»; al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»; dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»; il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»; al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.»; dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti: «17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato. 17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate». 17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo». 17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Patto verticale incentivato). - 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,"; 2) il comma 123 e' sostituito dal seguente: "123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; 3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte"; 4) il comma 125 e' sostituito dal seguente: "125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica"; b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico "». All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,»; al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse; al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 3»; al comma 5, il segno di interpunzione: «:» e' sostituito dal seguente: «;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6»; al comma 6: al primo periodo, dopo le parole: «residui passivi» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e le parole: «purche' a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalita'» sono sostituite dalle seguenti: «purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»; al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio». All'articolo 3: al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» e' sostituita dalla seguente: «Regioni»; al comma 4: al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono»; al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» e le parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre regioni»; al comma 5: alla lettera a), dopo le parole: «di liquidita',» sono inserite le seguenti: «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»; alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi sorti i debiti per i quali». Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria). - 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale"». All'articolo 5: al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» e' sostituita dalla seguente: «competente»; al comma 3, primo periodo, la parola: «coesistenti» e' sostituita dalla seguente: «rispettivi». Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). - 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonche' per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali». All'articolo 6: al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "forniture e appalti" sono sostituite dalle seguenti: "forniture, appalti e prestazioni professionali"»; al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «l-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidita' derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio. 1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori»; al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorche' effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014»; al comma 6, capoverso «Art. 5-quinquies»: al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,»; al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilita' speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge»; al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», le parole: «di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione inviata con posta elettronica certificata e' sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»; il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestivita' nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidita' fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»; dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo puo' sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ", relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti," sono soppresse». Nel Capo I, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: «Art. 6-bis (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). - 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente: "23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile puo' essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"». All'articolo 7: al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali»; al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali» e dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»; dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»; al comma 5, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all'apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e' effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7. 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis»; al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono soppresse, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero puo' prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»; dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica». All'articolo 8, al comma 2: al primo periodo, le parole: «puo' essere effettuata anche» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuata, a titolo gratuito,»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla meta'». All'articolo 9: al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito". 02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, e' differito al 31 dicembre 2012»; al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies»: al comma 1: al primo periodo, la parola: «somministrazione» e' sostituita dalla seguente: «somministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati» sono inserite le seguenti: «, solo su specifica richiesta del creditore»; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»; al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» e' soppressa; al quinto periodo, la parola: «territoriale» e' soppressa; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II»; al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto"»; al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 - fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni». All'articolo 10: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «l. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento"; b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato"»; al comma 2: la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"; b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari"»; al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio". 4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014". 4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni"; b) al comma 381: 1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"». Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). - 1. Nel rispetto del patto di stabilita' interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' alle permute a parita' di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. Art. 10-ter (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"; b) al comma 6, le parole: ", al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse. Art. 10-quater (Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale). - 1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 e' escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilita' interno. 4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "190 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2014". 5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 e' abrogato. Art. 10-quinquies (Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio). - 1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, le parole: "2.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni"; b) al terzo periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi" sono soppresse; c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Art. 10-sexies (Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013). - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 e' inserito il seguente: "380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze"». All'articolo 11: al comma 5, primo periodo, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241» sono soppresse; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna»; al comma 6: al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»; al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»; al comma 8, le parole: «con priorita' al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorita' per il finanziamento»; dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime»; nella rubrica, le parole: «della Regione Piemonte,» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione Piemonte e della Regione Sardegna». All'articolo 12: al comma 2, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»; al comma 3: all'alinea, le parole: «pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro»; alla lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonche' gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015»; dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228; c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»; al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, e' accantonato e reso indisponibile con le modalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»; al comma 5, primo periodo, le parole: «le predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»; al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»; al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono soppresse; al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento». Parte di provvedimento in formato grafico
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35
Testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.". (13A05068)
Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI
DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Pagamenti dei debiti degli enti locali (( 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno per il (( 90 per cento )) dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilita' non assegnate con il primo decreto.(( Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilita' interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune. 4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. )) 5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita' liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2. 6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. 8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali. 9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. 10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di ((9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014. )) Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di (( 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, )) «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di (( 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 )) e «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», (( con una dotazione di 5.000 milioni )) di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.(( E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. )) 11. Ai fini dell'immediata operativita' della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. 12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro (( per ciascuno degli anni 2013 e 2014. )) 13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. (( 13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidita` ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita` concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo e` rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero da altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. fornisce formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. )) 15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente (( entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. )) ai sensi del comma 13. 16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno. 17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. (( 17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato. 17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate". 17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14 del presente articolo". 17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. ))
(( Art. 1-bis Patto verticale incentivato 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,»; 2) il comma 123 e' sostituito dal seguente: «123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; 3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte»; 4) il comma 125 e' sostituito dal seguente: «125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»; b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, e' sostituita dalla seguente: )) Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2 Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281, (( e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n.183, )) con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10. 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato; b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato; c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato; d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione (( ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6. )) 6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi (( in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. )) Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. (( Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. )) 7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.183 e' sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.». 8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del (( 31 luglio, ))del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del (( plafond )) di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale - SSN 1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. 2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e' stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle ((Regioni )) e delle Province autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. (( 4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, )) con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, puo' attribuire (( alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni )) ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. 5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, si provvede, anche in (( tranche )) successive, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', (( prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, )) verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, (( intendendosi sorti i debiti per i quali )) sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale -- ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - < - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalita' di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo. 9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio.
(( Art. 3-bis Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.». ))
Art. 4 Verifica equilibri strutturali delle regioni 1. Al fine di garantire effettivita' al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e societa' controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.
Art. 5 Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato 1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del (( competente )) Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi. 2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e' incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi. 3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai (( rispettivi )) Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresi' quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1. 4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196. 5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4. 6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti. 7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.
(( Art. 5-bis Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonche' per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. ))
Art. 6 Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni (( 01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali». )) 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unita' giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione (( pro soluto. )) Tra piu' crediti non oggetto di cessione (( pro soluto )) il pagamento deve essere imputato al credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento (( ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti. )) (( 1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidita' derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio. 1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori. )) 2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. 3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174. 4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013. 5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo. (( Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorche' effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014. )) 6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater e' inserito il seguente: «Art. 5-quinquies. -- (Esecuzione forzata). -- 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge. (( 2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilita' speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge,)) i creditori di dette somme, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui e' stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreche' esistano in contabilita' fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. 3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullita' rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. 4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge. 5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.». 7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, e' inserito il seguente: «294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilita' speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.». 8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis»; b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-bis»; c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e da' comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita' del dirigente che ha emanato l'atto.». 9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica (( certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, )) l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di (( cui agli )) articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. (( La comunicazione inviata con posta elettronica certificata e' sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. )) 10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori e' causa di responsabilita' amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. (( 11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestivita' nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidita' )) fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti (( di cui al presente capo. 11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo puo' sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « , relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, » sono soppresse. ))
(( Art. 6-bis Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente: « 23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile puo' essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.». ))
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 7 Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (( e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, )) ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della (( performance )) individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica. 3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1. 4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (( e per obbligazioni relative a prestazioni professionali )) dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, (( che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, )) con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e' data separata evidenza ai crediti gia' oggetto di cessione o certificazione. Il creditore puo' segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa. (( 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. )) 5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al (( comma 4 )) rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. 6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n.152. (( Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno nonche' alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento. )) 7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo' richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un Commissario (( ad acta, )) mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice. (( 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione e' effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7. 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis. )) 8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni (( pro-soluto )) e cessioni (( pro-solvendo. )) 9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita' europee, la legge di stabilita' per il 2014, puo' autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione (( pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 )) da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 (( ovvero puo' prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni. 9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. ))
Art. 8 Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto. 2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, (( e' effettuata, a titolo gratuito, )) dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. (( In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla meta'. )) La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. 3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalita' attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalita' di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
Art. 9 Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari (( 01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ». 02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, e' differito al 31 dicembre 2012. )) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente: (( «Art. 28-quinquies. -- (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). -- 1. )) I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per (( somministrazioni, )) forniture e appalti, possono essere compensati,(( solo su specifica richiesta del creditore, )) con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto (( e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. )) La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora (( l'ente pubblico nazionale, )) la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. (( Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II. )) 2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, (( entro il 30 giugno 2013, )) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.». (( 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto». )) 2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, (( si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. 2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni. ))
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 10 Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali (( 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»; b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.». )) 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, operano le seguenti disposizioni: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011; (( d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma; )) e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»; f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (( 2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. 3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»; b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari». )) 4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»; (( b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente». 4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio ». 4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ». 4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni »; b) al comma 381: 1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2013»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.». ))
(( Art. 10-bis Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 1. Nel rispetto del patto di stabilita' interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' alle permute a parita' di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. ))
(( Art. 10-ter Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti»; b) al comma 6, le parole: «, al Ministero dell'economia e delle finanze» sono soppresse. ))
((Art. 10-quater Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale. 1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 e' escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilita' interno. 4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: « 190 milioni di euro per l'anno 2014 » sono sostituite dalle parole: « 120 milioni di euro per l'anno 2014 ». 5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 e' abrogato. ))
(( Art. 10-quinquies Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio 1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, le parole: « 2.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »; b) al terzo periodo, le parole: « ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi », sono soppresse; c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ». ))
(( Art. 10-sexies Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 e' inserito il seguente: «380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze». ))
Art. 11 Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonche' per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, e' attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183. 2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e' assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana. 3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede: a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualita' dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e' stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi; c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.266; d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455. Dal 1º gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 e' subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente. (( 5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la regione Sardegna. )) 6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni di razionalizzazione (( e di incremento dell'efficienza )) da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui all'articolo 16-bis, comma 3, (( del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. )) 7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.. 8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, (( con priorita' per il finanziamento )) di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.». (( 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime. ))
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 Copertura finanziaria 1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita', in conformita' con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6,(( pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro )) a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede: a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5; c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. (( Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella missione « Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015; c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228; c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). )) 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). (( Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, e' accantonato e reso indisponibile con le modalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. )) In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b). 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibilile (( somme di cui al comma 4. )) Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui (( al comma 1 dell'articolo 5 )) del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto. 8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto. 9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto. 10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti. 11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (( prioritariamente ad incremento )) di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3 Soppresso.