Messaggio INPS 29 gennaio 2010, n. 2816

OGGETTO: Soggetti abilitati all’utilizzo della procedura InvCiv2010. Presentazione delle domande

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

In attuazione dei principi contenuti nell’articolo 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102, con circolare n. 131 del 28/12/2009, l’Istituto ha definito gli aspetti organizzativi e procedurali relativi al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Per la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie del nuovo processo è stata realizzata un’apposita applicazione, disponibile sul sito internet dell’Istituto.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute alle strutture dell’Istituto, si conferma quanto indicato sia nella citata circolare 131, sia nel messaggio 30401 del 31/12/2008, in merito ai soggetti abilitati all’utilizzo della procedura InvCiv2010.

La domanda può essere presentata oltre che dai cittadini in possesso del Pin rilasciato dall’Istituto, dagli Enti di patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili.

Con riferimento in particolare a dette associazioni, si ribadisce che le sole abilitate all’utilizzo della procedura INVCIV 2010 sono:

l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Anffas); l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); l’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi (Ens); l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uic).

Le stesse, munite di PIN, sono abilitate ad utilizzare la procedura per la compilazione e trasmissione telematica delle domande nella fase dell’accertamento dei requisiti sanitari in materia d’invalidità civile, cecità civile, sordità, stato di handicap e disabilità.

Per quanto riguarda gli Enti di Patronato, questi sono gli unici organismi abilitati all’utilizzo della procedura INVCIV2010 per seguire l’intero procedimento fino all’eventuale erogazione della prestazione.

Pertanto, le associazioni di Patronato legalmente riconosciute, sono le uniche strutture deputate a svolgere le eventuali attività a carattere previdenziale connesse al riconoscimento dello stato di disabilità.

Con riferimento infine alle richieste pervenute da altri soggetti (avvocati, assistenti sociali, associazioni di volontariato, ecc), volte ad ottenere credenziali di accesso all’utilizzo della procedura, si fa presente che, allo stato, non possono essere abilitati all’applicativo in questione, soggetti diversi da quelli già indicati nella circolare n. 131/2009 e ribaditi nel presente messaggio.

Il Direttore generale

Nori