Legge 9 agosto 2013, n. 99

Legge 9 agosto 2013, n. 99

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76 recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00142)

Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 150 del 28  giugno  2013),  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013), recante: «Primi  interventi
urgenti  per  la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, 
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore
aggiunto  (IVA)  e altre misure finanziarie urgenti». (13A07089)

(GU n.196 del 22-8-2013)

 Vigente al: 22-8-2013

Titolo I

Misure straordinarie per la promozione dell’occupazione, in
particolare giovanile, e della coesione sociale

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Incentivi per nuove assunzioni a tempo  indeterminato  di  lavoratori
                               giovani 

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori  misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova
programmazione   comunitaria   2014-2020,   e'   istituito   in   via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un
incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel  rispetto  dell'articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008. 
  (( 1-bis.  L'incentivo  di  cui  al  comma  1  non  spetta  per  le
assunzioni con contratti di lavoro domestico. )) 
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di
eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da  almeno  sei
mesi; 
    b) siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore  o
professionale; 
    (( c) (soppressa). )) 
  (( 3. Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il  30
giugno 2015. )) 
  4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e'
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve
le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in
agricoltura. Il  valore  mensile  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare l'importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto
ai sensi del presente articolo. 
  5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo  di
12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per
lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di
lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma
4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque
corrispondere (( entro un mese un'ulteriore assunzione di  lavoratore
con contratto di lavoro dipendente, )) prescindendo in tal caso,  per
la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di  cui  al
comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3. 
  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato  sulla
base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in
ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto  di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di  lavoro  ((  dei  lavoratori  a  tempo
pieno. )) 
  7. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  8. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro  il  medesimo
termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita'
attuative del presente incentivo. 
  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al
comma 12. (( Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30
giugno 2015. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
fornisce  comunicazione  della  data  di  decorrenza   dell'incentivo
mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale. )) 
  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10. 
  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento
dell'incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono
determinate: 
    a) nella misura di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  150
milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno  2015
e 100 milioni di euro per l'anno 2016, ((  per  le  regioni  Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna  e  Sicilia,
)) a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle  risorse  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile  1987,  n.  183  gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche',  per  garantirne
il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle  risorse  del  medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
europea. Le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al  presente
articolo ai sensi del comma 13; 
    b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni
di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  50
milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti
tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi
strutturali. 
  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli  importi
destinati per singola Regione. 
  (( 14. L'incentivo di cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuto
dall'INPS con le modalita'  di  cui  al  presente  comma.  L'Istituto
provvede, entro tre  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a  fornire
una  specifica  comunicazione  in  ordine  alla  sussistenza  di  una
effettiva  disponibilita'  di  risorse  per  l'accesso  al  beneficio
medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,
in  favore  del  richiedente  opera  una  riserva   di   somme   pari
all'ammontare previsto  del  beneficio  spettante  sulla  base  della
documentazione allegata alla domanda e  allo  stesso  richiedente  e'
assegnato un  termine  perentorio  di  sette  giorni  lavorativi  per
provvedere alla stipula  del  contratto  di  lavoro  che  da'  titolo
all'agevolazione. Entro il termine perentorio  dei  successivi  sette
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare  al
competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'
titolo all'agevolazione. In caso  di  mancato  rispetto  dei  termini
perentori di cui ai periodi  che  precedono,  il  richiedente  decade
dalla  riserva  di  somme  operata  in  suo   favore,   che   vengono
conseguentemente  rimesse  a  disposizione  di  ulteriori  potenziali
beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e'  riconosciuto
dall'INPS in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che
da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse
indicate, valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla
durata dell'incentivo,  l'INPS  non  prende  piu'  in  considerazione
ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale e'  stata
verificata  tale  insufficienza  di   risorse,   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze. )) 
  15. A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei  Programmi
operativi  regionali  2007-2013,  le  Regioni  e  Province  autonome,
possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui  al
presente articolo. 
  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base  delle  predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate
nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa
al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli
importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14. 
  17. (( (Soppresso) )) 
  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15. 
  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione. 
  20.  L'Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese
connesse all'attuazione dell'incentivo. 
  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
provvedera' ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9  del
Regolamento (CE) n. 800/2008. 
  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica
la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione
e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento. 
  (( 22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono
oggetto di monitoraggio ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31  dicembre  2015,
si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi  di  cui
al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n.  92
del 2012. ))
                               Art. 2 

Interventi straordinari per favorire  l'occupazione,  in  particolare
                              giovanile 

  1. Le disposizioni di cui al presente  articolo  contengono  misure
volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che  coinvolge
in particolare i soggetti giovani. 
  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al
comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare
il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere, anche in vista  di  una  disciplina  maggiormente  uniforme
sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa  pubblica  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente  periodo,  possono
in particolare essere adottate le seguenti  disposizioni  derogatorie
dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: 
    a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla
formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali
e specialistiche; 
    b)  la  registrazione  della   formazione   e   della   qualifica
professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante
«Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; 
    c) in caso di imprese multi localizzate,  la  formazione  avviene
nel rispetto della disciplina  della  regione  ove  l'impresa  ha  la
propria sede legale. 
  3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee  guida
di cui al comma 2, in relazione  alle  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante o  contratto  di  mestiere  trovano
diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere (( a), b) e c)
)) del medesimo comma 2.  ((  Nelle  ipotesi  di  cui  al  precedente
periodo, resta comunque salva  ))  la  possibilita'  di  una  diversa
disciplina in  seguito  all'adozione  delle  richiamate  linee  guida
ovvero in seguito all'adozione di disposizioni  di  specie  da  parte
delle singole regioni. 
  4. - 5. (( (Soppressi) )) 
  (( 5-bis. Al fine di sostenere  la  tutela  del  settore  dei  beni
culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario  con
stanziamento pari a  1  milione  di  euro,  denominato  «Fondo  mille
giovani per  la  cultura»,  destinato  alla  promozione  di  tirocini
formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a  ventinove  anni  di  eta'.  Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui  al
presente comma. 
  5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee
guida di cui all'Accordo sancito  il  24  gennaio  2013  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro  pubblici
e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola
normativa della regione dove e' ubicata  la  sede  legale  e  possono
altresi' accentrare le comunicazioni di  cui  all'articolo  1,  commi
1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  presso  il
Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  sede
legale. )) 
  6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con
dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2013,
2014, 2015, volto a  consentire  alle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per  la
partecipazione  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui
all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno  2012,  n.
92, per le ipotesi in cui il soggetto  ospitante  del  tirocinio  sia
un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento  autonomo  e  non
sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al  relativo  onere
attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze  formative  di  tale
amministrazione. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6. 
  8. Gli interventi straordinari di  cui  ai  commi  da  1  a  7  del
presente articolo costituiscono  oggetto  di  monitoraggio  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.  92.  A  tal
fine, entro il 31  dicembre  2015,  si  provvede  ad  effettuare  una
specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo  periodo  del
medesimo articolo 1. 
  9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: «entro  due  anni  dalla  data  di  assunzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015». 
  10. Al fine di promuovere  l'alternanza  tra  studio  e  lavoro  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di
euro per l'anno 2014 da destinare  al  sostegno  delle  attivita'  di
tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti  ai  corsi  di
laurea nell'anno accademico 2013-2014. 
  11. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  della  ricerca,
con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le
modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui
al comma 10 tra le universita' statali che  attivano  tirocini  della
durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. 
  12. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti  delle
risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base  di  graduatorie
formate secondo i seguenti criteri di premialita': 
    a) regolarita' del percorso di studi; 
    b) votazione media degli esami; 
    c) condizioni economiche dello studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni. 
  13. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente
collocati in graduatoria fino  all'esaurimento  delle  stesse,  dando
priorita' agli studenti che hanno concluso gli  esami  del  corso  di
laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. ((  Tale
importo e'  assegnato  allo  studente  quale  cofinanziamento,  nella
misura del 50 per cento, del  rimborso  spese  corrisposto  da  altro
soggetto pubblico o privato. Per i soli  tirocini  all'estero  presso
soggetti pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di
benefici o facilitazioni non monetari. )) 
  14. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  decreto
da adottare entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge fissa i criteri e le  modalita'  per  definire
piani di intervento, di durata triennale,  per  la  realizzazione  di
tirocini formativi in orario extracurricolare presso  imprese,  altre
strutture produttive di beni e servizi  o  enti  pubblici,  destinati
agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di  secondo
grado, con priorita'  per  quelli  degli  istituti  tecnici  e  degli
istituti  professionali,  sulla  base  di  criteri  che  ne   premino
l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati  anche  i
criteri per l'attribuzione di crediti  formativi  agli  studenti  che
svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui  al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.
                               Art. 3 

Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la  poverta'  nel
                Mezzogiorno - Carta per l'inclusione 

  1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al  fine  di
favorire l'occupazione  giovanile  e  l'attivazione  dei  giovani,  a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate
ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per   garantirne   il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia' destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
europea, si attiveranno le seguenti ulteriori  misure  nei  territori
del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello
Stato (( quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a  68  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per  l'anno  2015  ))
per essere riassegnate alle finalita' di cui alle successive lettere: 
    a) per  le  misure  per  l'autoimpiego  e  autoimprenditorialita'
previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  nel  limite
di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per  l'anno
2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015; 
    b) per  l'azione  del  Piano  di  Azione  Coesione  rivolta  alla
promozione e realizzazione di progetti promossi (( da  giovani  e  da
soggetti delle categorie svantaggiate e  molto  svantaggiate  ))  per
l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione  di  beni  pubblici
nel Mezzogiorno, (( con  particolare  riferimento  ai  beni  immobili
confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, )) nel limite di 26 milioni  di
euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni
di euro per l'anno 2015; 
    c) per le borse di tirocinio formativo a favore  di  giovani  che
non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna  attivita'  di
formazione, di eta' compresa fra i 18 e  i  29  anni,  residenti  e/o
domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali  tirocini  comportano
la percezione di una indennita' di  partecipazione,  conformemente  a
quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56
milioni di euro per l'anno 2013, (( 16 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015. )) 
  (( 1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 1 dovranno essere  finanziati,  in  via  prioritaria,  i
bandi che prevedano il sostegno  di  nuovi  progetti  o  imprese  che
possano avvalersi di un'azione di accompagnamento  e  tutoraggio  per
l'avvio e il consolidamento dell'attivita' imprenditoriale  da  parte
di altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in altro luogo
e nella medesima attivita'. La remunerazione dell'impresa che  svolge
attivita' di  tutoraggio,  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, e' definita  con  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello
sviluppo economico  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  La  remunerazione  e'
corrisposta solo  a  fronte  di  successo  dell'impresa  oggetto  del
tutoraggio. L'impresa che svolge attivita'  di  tutoraggio  non  deve
vantare alcuna forma di partecipazione  o  controllo  societario  nei
confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio. )) 
  2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta' assoluta
nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183 gia' destinate ai Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse  del
medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del  Piano
di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra,  della
Commissione europea, la sperimentazione di cui  all'articolo  60  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa, nei  limiti  di  ((  140
milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di  euro  per  l'anno
2015, )) ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne  siano
gia' coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del  programma
«Promozione dell'inclusione sociale». 
  3. Le risorse  di  cui  al  comma  2  sono  versate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Le  risorse  sono  ripartite  con
provvedimento del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra  gli  ambiti  territoriali,  di  cui
all'articolo 8, comma 3, lettera (( a), ))  della  legge  8  novembre
2000, n.  328,  in  maniera  che,  ai  residenti  di  ciascun  ambito
territoriale destinatario  della  sperimentazione,  siano  attribuiti
contributi per un valore complessivo di  risorse  proporzionale  alla
stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in
ciascun  ambito.  Le  regioni   interessate   dalla   sperimentazione
comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata nelle  forme  e
secondo le modalita'  stabilite  in  applicazione  dell'articolo  60,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  fatti  salvi
requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni  interessate,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli  ambiti
territoriali di competenza. 
  5. Ulteriori  finanziamenti  della  sperimentazione  o  ampliamenti
dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere  disposti
da  Regioni  e  Province  autonome,  anche  se  non  rientranti   nel
Mezzogiorno.
                               Art. 4 

Misure  per  la  velocizzazione  delle  procedure   in   materia   di
  riprogrammazione dei programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi
  strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione. 
  1. Al fine  di  rendere  disponibili  le  risorse  derivanti  dalla
riprogrammazione  dei  programmi  nazionali  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12,  lettera  a),
all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni
titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla  base  della
vigente normativa comunitaria. 
  2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse  derivanti
dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione
Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione  territoriale
del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto
2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del
monitoraggio sull'attuazione delle  predette  misure,  le  occorrenti
rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione
Coesione. Dell'ammontare  della  rimodulazione  di  cui  al  presente
comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere
sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020. 
  3. Al fine di assicurare  il  pieno  e  tempestivo  utilizzo  delle
risorse  allocate  sul  Piano  di  Azione  e   Coesione   secondo   i
cronoprogrammi  approvati,  il  predetto  Gruppo  di  Azione  procede
periodicamente, in partenariato con le  amministrazioni  interessate,
alla verifica dello stato di avanzamento  dei  singoli  interventi  e
alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione  Coesione  che  si
rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di  monitoraggio
anche al fine di eventuali riprogrammazioni. 
  4. L'operativita' delle misure di cui  all'articolo  1,  comma  12,
lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre
dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
                               Art. 5 

Misure  per  l'attuazione  della  «Garanzia  per  i  Giovani»  e   la
  ricollocazione   dei   lavoratori   destinatari   dei    cosiddetti
  «ammortizzatori sociali in deroga». 
  1.  In  considerazione  della  necessita'  di  dare  tempestiva  ed
efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta
«Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonche' di promuovere  la
ricollocazione  dei   lavoratori   beneficiari   di   interventi   di
integrazione salariale relativi, in  particolare,  al  sistema  degli
ammortizzatori  sociali  cosiddetti  «in  deroga»  alla  legislazione
vigente,  e'  istituita  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un'apposita struttura di missione  ((  con  compiti
propositivi e istruttori. )) La struttura opera in via  sperimentale,
in attesa della definizione del processo di riordino  sul  territorio
nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al  31  dicembre
2015. 
  2. Al fine di realizzare  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
struttura di missione, in particolare: 
    a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce
con i diversi livelli di Governo preposti  alla  realizzazione  delle
relative  politiche  occupazionali,  ((   raccogliendo   dati   sulla
situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono  tenute  a
comunicarli almeno ogni due mesi; )) 
    b) definisce le  linee-guida  nazionali,  da  adottarsi  anche  a
livello locale, per la programmazione degli  interventi  di  politica
attiva mirati alle finalita' di cui al medesimo comma 1, (( nonche' i
criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche; )) 
    c) ) (( (soppressa) )) 
    d) promuove, indirizza e coordina gli  interventi  di  competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia  Lavoro
S.p.A. e dell'ISFOL; 
    e) individua le migliori prassi, promuovendone  la  diffusione  e
l'adozione fra i diversi  soggetti  operanti  per  realizzazione  dei
medesimi obiettivi; 
    f) promuove la stipula di convenzioni e accordi  con  istituzioni
pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare,
in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni; 
    g) valuta gli interventi e le attivita' espletate in  termini  di
efficacia ed efficienza  e  di  impatto  e  definisce  meccanismi  di
premialita' in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti; 
    h) propone ogni  opportuna  iniziativa,  anche  progettuale,  per
integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior  utilizzo
dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1,  definendo  a
tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8; 
    i)  in  esito  al  monitoraggio  degli   interventi,   predispone
periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa. 
    (( i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica  e
la pubblicazione in rete, per la formazione professionale  finanziata
in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza  tra
formazione  impartita  e  sbocchi  occupazionali   effettivi,   anche
utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri  per  l'impiego,
di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
    i-ter)  promuove  l'accessibilita'  da  parte  di  ogni   persona
interessata, nonche' da parte del mandatario  della  persona  stessa,
alle  banche  dati,  da  chiunque  detenute  e  gestite,   contenenti
informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa  o  sulle  sue
esperienze lavorative o formative. )) 
  3. La struttura di missione e' coordinata dal  Segretario  Generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un  Dirigente
Generale  a  tal  fine  designato  ed  e'  composta  dal   Presidente
dell'ISFOL, dal Presidente di Italia  Lavoro  S.p.A.,  dal  Direttore
Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle  Direzioni  Generali  ((  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   ))   aventi
competenza nelle materie di cui al comma  1,  da  tre  rappresentanti
designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  da  due  rappresentanti
designati  dall'Unione  Province  Italiane  e  da  un  rappresentante
designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura.  La  partecipazione  alla  struttura  di
missione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti  o
indennita' di alcun tipo, ma soltanto  al  rimborso  di  eventuali  e
documentate spese di missione. 
  (( 4. Gli oneri derivanti  dal  funzionamento  della  struttura  di
missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013, ed euro 70.000 per ciascuno
degli anni 2014 e  2015,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e
tecnico  per  l'indirizzo  dei  metodi  e  delle  procedure  per   il
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti  a
carico  di  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una  dotazione  di
euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 30.000 per  ciascuno  degli  anni
2014 e 2015, cui si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
citato Fondo sociale per occupazione e formazione. 
  4-bis. In considerazione delle attivita'  affidate  all'ISFOL,  con
riferimento alle previsioni di cui al presente articolo  e,  piu'  in
generale, a supporto dell'attuazione della «Garanzia per i  Giovani»,
nonche' di quelle connesse al monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinato l'importo di
6 milioni di euro per l'anno 2014, per la proroga  dei  contratti  di
lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi  dell'articolo  118,  comma  14,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione
in termini di indebitamento netto e  fabbisogno,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale dell'ISFOL
proveniente  dal  soppresso  Istituto  per  gli  affari  sociali   il
trattamento  fondamentale  e  accessorio  in  godimento   presso   il
soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti  equiparato  a
quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo  restando  che  il
medesimo personale conserva sino al  31  dicembre  2011  il  suddetto
trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali. ))
                               Art. 6 

         Disposizioni in materia di istruzione e formazione 

  (( (Soppresso) ))

Titolo II

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di
previdenza sociale

                               Art. 7 

(( Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28  giugno  2012,
                              n. 92 )) 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto: 
      a) nell'ipotesi del primo  rapporto  a  tempo  determinato,  di
durata non superiore  a  dodici  mesi  ((  comprensiva  di  eventuale
proroga, )) concluso fra un datore di  lavoro  o  utilizzatore  e  un
lavoratore per lo svolgimento di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di  prima
missione  di  un  lavoratore   nell'ambito   di   un   contratto   di
somministrazione  a  tempo  determinato  ai   sensi   del   comma   4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
      b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti  collettivi,
anche  aziendali,  stipulati  dalle  organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale.»; 
    b) all'articolo 4, il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro»,  sono
inserite le seguenti «, instaurato anche ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1-bis,»; 
      2) il comma 2-bis e' abrogato; 
      3) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente  «3.  Qualora  il
lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro
un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto  di
durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di
un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente
comma, (( nonche' di cui al comma 4, )) non trovano applicazione  nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di  cui
al comma 4-ter nonche' in  relazione  alle  ipotesi  individuate  dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.»; 
    d) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), e' inserita la seguente:
(( «c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,
)) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo  8,  comma  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223»; 
      2) il comma 6 e' abrogato; 
      3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo  1,
comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «stipulato  ai   sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis». 
  2.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
modificato in particolare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 30,  dopo  il  comma  4-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga  tra  aziende  che
abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia
validita'  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,
l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per le stesse imprese e' ammessa  la  codatorialita'  dei  dipendenti
ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete
stesso»; )) 
    a) all'articolo 34, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  ((
«2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti  di  instaurazione
del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei  pubblici
esercizi e dello spettacolo, )) il contratto di lavoro  intermittente
e' ammesso, per ciascun lavoratore  ((  con  il  medesimo  datore  di
lavoro,  ))  per  un  periodo  complessivamente  non  superiore  alle
quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'arco  di  tre  anni
solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il  relativo
rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato.»; 
    b) (( (soppressa) )) 
    c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o  ripetitivi»
sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»; 
    (( c-bis) all'articolo  61,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Se il contratto ha  per  oggetto  un'attivita'  di  ricerca
scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel
tempo, il progetto prosegue automaticamente»; 
    d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: «, ai fini  della
prova» sono soppresse; )) 
    e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le  seguenti  parole:
«di natura meramente occasionale»; 
    f) all'articolo 72, il comma 4-bis e'  sostituito  dal  seguente:
«In considerazione delle particolari e oggettive  condizioni  sociali
di  specifiche  categorie  di  soggetti  correlate  allo   stato   di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di
ammortizzatori sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione
figurativa,  utilizzati   nell'ambito   di   progetti   promossi   da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, con proprio decreto, puo' stabilire  specifiche  condizioni,
modalita' e importi dei buoni orari». 
  (( 2-bis. L'espressione «vendita diretta di  beni  e  di  servizi»,
contenuta nell'articolo 61,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere  sia
le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi.
)) 
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),   si   computano
esclusivamente   le   giornate   di   effettivo    lavoro    prestate
successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. 
  4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «6. La procedura
di cui al  presente  articolo  non  trova  applicazione  in  caso  di
licenziamento  per  superamento  del  periodo  di  comporto  di   cui
all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui
all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La
stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la  partecipazione
attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono  ad  esaminare
anche soluzioni alternative  al  recesso,  si  conclude  entro  venti
giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del  lavoro  ha
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta  salva  l'ipotesi  in
cui le parti, di  comune  avviso,  non  ritengano  di  proseguire  la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se  fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di  cui
al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il  licenziamento  al
lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al
tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.». 
  5. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 3, al secondo periodo, in  fine,  dopo  la  parola:
«trattamento» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  sugli  effetti
determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»; 
      2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge» e' sostituito  dal  seguente:
«al 1° gennaio 2014»; 
      (( 2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e' aggiunto  il
seguente comma: 
  «Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non  si  applicano,
limitatamente alle  imprese  a  scopo  mutualistico,  agli  associati
individuati  mediante  elezione  dall'organo   assembleare   di   cui
all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato  dagli  organismi
di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di registrazioni sonore, audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in
movimento»; )) 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:
«10-bis. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto,  assuma  a
tempo   pieno    e    indeterminato    lavoratori    che    fruiscono
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1  e'
concesso,  per  ogni  mensilita'  di  retribuzione   corrisposta   al
lavoratore,  un  contributo  mensile  pari  al  cinquanta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma
e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli
dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in  rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la
propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,  che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative». 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 4, le parole: «entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  sostituite   dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»; 
      2) al medesimo comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Decorso  inutilmente  il  termine  di   cui   al   periodo
precedente, al fine di  assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  ai
lavoratori interessati dalla presente disposizione, a  decorrere  dal
1° gennaio 2014 si provvede mediante  la  attivazione  del  fondo  di
solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»; 
      3) al comma 14, al primo periodo, le parole:  «nel  termine  di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 
      4) al comma 19, le parole:  «entro  il  31  marzo  2013,»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»; 
      5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il  30  giugno  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013». 
      (( 5-bis) ai commi 5, 42, 44 e  45,  le  parole:  «decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite  dalle
seguenti: «decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali»; )) 
    d) all'articolo 4: 
      1) dopo il comma 23,  e'  inserito  il  seguente:  «23-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi da 16  a  23  trovano  applicazione,  in
quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori  impegnati
con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  anche  a
progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276  e  con  contratti   di   associazione   in
partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo  comma,  del  codice
civile»; 
      2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e' abrogato. 
  6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,
della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  della  disciplina  dei  fondi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,  comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2013. 
  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  all'articolo  4,
dopo l'alinea, e' inserita la  seguente  lettera:  «a)  conservazione
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento  di  attivita'
lavorativa tale da assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al
reddito minimo personale  escluso  da  imposizione.  Tale  soglia  di
reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi  2  e
3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.». 
  ((  7-bis.  All'articolo  4,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo  4,
comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92,  le  parole:
«inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  a  sei
mesi». ))
                             Art. 7-bis 

(( Stabilizzazione di associati  in  partecipazione  con  apporto  di
                              lavoro )) 

  (( 1. Al fine di  promuovere  la  stabilizzazione  dell'occupazione
mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti
di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel  periodo
compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre  2013,  le  aziende,
anche assistite dalla  propria  associazione  di  categoria,  possono
stipulare con le associazioni dei  lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale  specifici  contratti  collettivi
che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2,  rendono  applicabili
le disposizioni di cui ai commi successivi. 
  2. I contratti  di  cui  al  comma  1  prevedono  l'assunzione  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi
dalla  loro  stipulazione,  di  soggetti  gia'  parti,  in  veste  di
associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro. Per le assunzioni sono  applicabili  i  benefici  previsti
dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le
assunzioni a tempo  indeterminato  possono  essere  realizzate  anche
mediante contratti di apprendistato. I  lavoratori  interessati  alle
assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto  riguardante
i pregressi rapporti di associazione,  atti  di  conciliazione  nelle
sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e  seguenti  del
codice di procedura civile. 
  3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui  al  comma  2,  i
datori di lavoro possono recedere dal rapporto  di  lavoro  solo  per
giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 
  4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui  al  comma  2  e'
risolutivamente condizionata  all'adempimento  dell'obbligo,  per  il
solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo
di contributo straordinario integrativo finalizzato al  miglioramento
del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della
quota di contribuzione a carico degli  associati  per  i  periodi  di
vigenza dei contratti di associazione in  partecipazione  e  comunque
per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  riferito  a  ciascun
lavoratore assunto a tempo indeterminato. 
  5. I  datori  di  lavoro  depositano,  presso  le  competenti  sedi
dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di  conciliazione
di cui al comma 2, unitamente ai contratti di  lavoro  subordinato  a
tempo   indeterminato   stipulati   con    ciascun    lavoratore    e
all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro  il
31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa  la  correttezza  degli
adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche  per  quanto  riguarda
l'effettivita'  dell'assunzione,  sono  comunicati  alle   competenti
Direzioni territoriali del  lavoro  individuate  in  base  alla  sede
legale dell'azienda. 
  6.  L'accesso  alla  normativa  di  cui  al  presente  articolo  e'
consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti
amministrativi  o  giurisdizionali  non  definitivi  concernenti   la
qualificazione  dei  pregressi  rapporti.   Gli   effetti   di   tali
provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica  di  cui  al
comma 5. 
  7. Il buon esito  della  verifica  di  cui  al  comma  5  comporta,
relativamente ai  pregressi  rapporti  di  associazione  o  forme  di
tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti  dalle  disposizioni
in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali,  anche
connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  con
riferimento  alle  forme   di   tirocinio   avviate   dalle   aziende
sottoscrittrici dei contratti di cui  al  comma  1.  Subordinatamente
alla  predetta  verifica  viene   altresi'   meno   l'efficacia   dei
provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di  contestazioni
riguardanti i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di accertamento
giudiziale non definitivo. L'estinzione  riguarda  anche  le  pretese
contributive, assicurative e  le  sanzioni  amministrative  e  civili
conseguenti  alle  contestazioni  connesse  ai  rapporti  di  cui  al
presente comma. ))
                               Art. 8 

                Banca dati politiche attive e passive 

  1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica  attiva  di
tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di  garantire
una immediata  attivazione  della  Garanzia  per  i  Giovani  di  cui
all'articolo 5, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi
a carico della finanza  pubblica,  nell'ambito  delle  strutture  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed  avvalendosi  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e
passive». 
  2. La Banca dati di  cui  al  comma  1  raccoglie  le  informazioni
concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi
erogati per una loro migliore collocazione nel mercato  stesso  e  le
opportunita' di impiego. 
  3. Alla costituzione della Banca  dati  delle  politiche  attive  e
passive, che  costituisce  una  componente  del  sistema  informativo
lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo (( 23  dicembre
1997, )) n. 469 e della borsa continua nazionale del  lavoro  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276
reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le  Regioni  e  le
Province autonome, (( le province, l'ISFOL, ))  l'Istituto  Nazionale
di  Previdenza  sociale,  Italia  Lavoro  s.p.a.,  ((  il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministero
dell'interno,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   ))   le
Universita' pubbliche e private e le Camere di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  4. Secondo le regole tecniche in  materia  di  interoperabilita'  e
scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
confluiscono alla Banca dati  di  cui  al  comma  1:  la  Banca  dati
percettori di cui all'articolo 19,  comma  4,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2;  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei
laureati  delle   universita'   di   cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa  di
cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli  interventi
di cui  al  presente  articolo,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati (( in particolare per far confluire i dati in loro
possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre
banche  dati  costituite  con  la  stessa   finalita'   nonche'   per
determinare le modalita' piu' opportune di raccolta  ed  elaborazione
dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori  tecniche
ed esperienze. ))
                               Art. 9 

          Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
trovano applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi
di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori
con contratto  di  lavoro  autonomo.  Le  medesime  disposizioni  non
trovano applicazione in relazione ai contratti di  appalto  stipulati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Le  disposizioni  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti  retributivi
dovuti  ai  lavoratori  impiegati  nell'appalto  con  esclusione   di
qualsiasi  effetto  in  relazione  ai  contributi   previdenziali   e
assicurativi. 
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo  306  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal  seguente:  «4-bis.  Le  ammende
previste con riferimento alle contravvenzioni in materia  di  igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza  di  legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore  generale
della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo  previo  arrotondamento  delle  cifre  al  decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene,  a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% (( e  si  applica
esclusivamente alle sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  commesse
successivamente alla suddetta data.  ))  Le  maggiorazioni  derivanti
dalla applicazione del presente comma sono destinate,  per  la  meta'
del loro ammontare,  al  finanziamento  di  iniziative  di  vigilanza
nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute e  sicurezza
del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A  tal
fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.
167, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o  diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226, allo scopo di conseguire  la  qualifica  professionale  ai  fini
contrattuali,  e'  possibile  la  trasformazione  del  contratto   in
apprendistato professionalizzante o contratto  di  mestiere;  in  tal
caso la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva
di cui al presente decreto legislativo». 
  4. (( (Soppresso). )) 
  (( 4-bis. La dotazione del fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili di cui al comma 4 dell'articolo  13  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
di 20 milioni di euro per  l'anno  2014.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per  l'anno  2013  e  a  20
milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede,  anche  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluita nel Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  33,3
milioni di euro per l'anno 2014. 
  4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.
216, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  della
parita' di trattamento delle persone con  disabilita',  i  datori  di
lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad  adottare  accomodamenti
ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite  sui
diritti delle persone con  disabilita',  ratificata  ai  sensi  della
legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per  garantire  alle
persone  con  disabilita'  la  piena  eguaglianza   con   gli   altri
lavoratori.  I  datori   di   lavoro   pubblici   devono   provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente». )) 
  5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso  che  le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli  obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei  confronti  della  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo e delle Province. 
  6.  ((  All'articolo  23,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ))
dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le  seguenti:
«e ferma restando l'integrale applicabilita'  delle  disposizioni  in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  di  cui  al   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le
seguenti:  «,  previa  verifica,  presso  il  centro  per   l'impiego
competente, della indisponibilita'  di  un  lavoratore  presente  sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
  8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di  formazione  professionale  ovvero  a  svolgere  i  tirocini
formativi (( ai sensi dell'articolo 44-bis, )) comma 5,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome (( di Trento e di Bolzano, )) da emanarsi ogni  tre
anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede  di
prima applicazione della  presente  disposizione,  le  rappresentanze
diplomatiche e consolari,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto
triennale di cui al presente comma  e,  comunque,  non  oltre  il  30
giugno di ciascun anno non  ancora  coperto  dal  decreto  triennale,
rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5.  Il  numero  di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente  indicato  nel
decreto triennale successivamente adottato.  Qualora  il  decreto  di
programmazione  triennale  non  venga  adottato  entro  la   scadenza
stabilita, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
provvedere, in via  transitoria,  con  proprio  decreto  annuale  nel
limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto   emanato.   Lo
straniero in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto  di  studio  che  intende  frequentare  corsi   di   formazione
professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  puo'  essere
autorizzato all'ingresso nel territorio  nazionale,  nell'ambito  del
contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente
disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  (( 8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le  parole:  «master
universitario di secondo livello» sono inserite le seguenti:  «ovvero
la laurea triennale o la laurea specialistica». )) 
  9.  Le  risorse  residue  derivanti  dalle   procedure   di   spesa
autorizzate ai sensi dell'articolo 5  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3933  del  13  aprile  2011,  all'esito
delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma  11,
((  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge )) 7 agosto  2012,  n.  135.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.  109,
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «11-bis.  Nei  casi  in  cui  la  dichiarazione  di  emersione  sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al  datore  di  lavoro,
previa verifica da parte dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro,  dimostrata  dal  pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza  al  31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore  viene  rilasciato  un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma  6,  a  carico  del  lavoratore,  sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo. 
  11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di  lavoro  oggetto  di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre  2011  di
cui al comma 1, la procedura di emersione si  considera  conclusa  in
relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza  della  richiesta  di  assunzione  da
parte di un nuovo datore di lavoro,  un  permesso  di  soggiorno  per
lavoro subordinato, con contestuale  estinzione  dei  reati  e  degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma  11-ter,  il  datore  di
lavoro  che  ha  presentato  la  dichiarazione  di  emersione   resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto  di  lavoro;  gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la  dichiarazione
di emersione, ai fini dell'applicazione del  comma  10  del  presente
articolo». 
  (( 10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile
nella sua disponibilita' il datore di lavoro  assolve  agli  obblighi
previsti  dall'articolo  7  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso  la  comunicazione  di
cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608. 
  10-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare di concerto con il Ministro  dell'interno  e  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  apportate  le   modifiche
necessarie al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  299
del 27 dicembre 2007. )) 
  11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, dopo il  comma  3  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «3-bis. Le imprese agricole,  ivi  comprese  quelle  costituite  in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo  grado,
possono  procedere  congiuntamente   all'assunzione   di   lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di  prestazioni  lavorative  presso  le
relative aziende. 
  3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo'
essere effettuata anche da imprese legate da un  contratto  di  rete,
quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 
  3-quater. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono definite le modalita'  con  le  quali  si  procede  alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
  3-quinquies.  I  datori  di  lavoro  rispondono  in  solido   delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che  scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita'  disciplinate  dai
commi 3-bis e 3-ter». 
  12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito in legge con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, dopo le parole:  «settore  sociale»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' per le  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  di
attivita'  sociali  mediante  forme  di  lavoro  accessorio  di   cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276». 
  13. All'articolo 2463-bis del  codice  civile,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «che  non  abbiano   compiuto   i
trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della  costituzione»   sono
soppresse; 
    b) al comma 2, punto 6), le parole:  «,  i  quali  devono  essere
scelti tra i soci» sono soppresse; 
    (( b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
  «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»; )) 
    c) il comma 4 e' soppresso. 
  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi; 
    b) al comma 4-bis le parole: «societa' a responsabilita' limitata
a capitale ridotto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «societa'  a
responsabilita' limitata semplificata». 
  15. Le societa'  a  responsabilita'  limitata  a  capitale  ridotto
iscritte al registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  44  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  qualificate  societa'   a   responsabilita'
limitata semplificata. 
  (( 15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «presso  una  banca»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'organo   amministrativo   nominato
nell'atto costitutivo»; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «I  mezzi  di
pagamento sono indicati nell'atto». 
  15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo  il  terzo  comma
sono aggiunti i seguenti: 
  «L'ammontare  del  capitale  puo'  essere  determinato  in   misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un  euro.  In  tal  caso  i
conferimenti devono farsi in  denaro  e  devono  essere  versati  per
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione. 
  La somma da dedurre  dagli  utili  netti  risultanti  dal  bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,  l'ammontare  di
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione». )) 
  16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' soppressa; 
    b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole  «uguali
o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali
o superiori al 15 per cento»; 
    c) alla  lettera  h)  punto  2)  dopo  le  parole  «in  Italia  o
all'estero» sono aggiunte le  seguenti:  «,  ovvero,  in  percentuale
uguale o superiore a due terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi  dell'articolo  3
(( del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»; )) 
    d) alla lettera h) punto 3) dopo le  parole  «varieta'  vegetale»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti  relativi
ad un programma  per  elaboratore  originario  registrato  presso  il
Registro pubblico speciale per i programmi per  elaboratore,  purche'
tali privative siano». 
  (( 16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: «entro  60  giorni  dalla
stessa data» sono soppresse. 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
al comma 1 e al  comma  4,  le  parole:  «2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015 e 2016». 
  16-quater. Gli importi  dei  versamenti  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  effettuati  dalla  Cassa  conguaglio  per  il   settore
elettrico ai sensi del comma 3,  lettera  d),  dell'articolo  38  del
predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in  145,02
milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di  euro  per  l'anno
2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970.000  euro
per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: 
  «188. Per gli enti di  ricerca,  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro  (INAIL),  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali  (AGE.  NA.S),  l'Agenzia  italiana  del  farmaco   (AIFA),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per le universita'  e
le scuole superiori  ad  ordinamento  speciale  e  per  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e  la  stipula  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  e
di innovazione tecnologica anche finanziati con le  risorse  premiali
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
2009, n. 213». 
  16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n.  142,  dopo
il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis  non  si  applica  ai
soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di  cui  alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, in  presenza  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31».
))
                               Art. 10 

    Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali 

  1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la
vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo  18,  comma  3,  del
decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  nella  composizione
ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  ((
22 dicembre 2011, )) n. 214, il componente in  carica  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  continua  ad  assicurare  lo
svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme  di  legge  e  di
regolamento alla predetta Commissione. 
  2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.
252, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi
pensione di cui al comma 1  che  procedono  alla  erogazione  diretta
delle rendite  non  dispongano  di  mezzi  patrimoniali  adeguati  in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,  le  fonti
istitutive  possono  rideterminare  la  disciplina,  oltre  che   del
finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in
corso di pagamento sia a  quelle  future.  Tali  determinazioni  sono
inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta  ferma  la
possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli  organi
interni  specifiche  competenze  in  materia  di  riequilibrio  delle
gestioni.» 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  le  attivita'   di   cui
all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,  sono  gestite
direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza  Sociale,  che
subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il  30  giugno
2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al
31 dicembre 2013 delle gestioni  delle  relative  attivita'  ai  fini
delle conseguenti regolazioni contabili. 
  4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.
33, dopo il sesto comma, e'  inserito  il  seguente:  «Il  limite  di
reddito per il diritto alla pensione  di  inabilita'  in  favore  dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al  reddito  agli
effetti dell'IRPEF con esclusione  del  reddito  percepito  da  altri
componenti del nucleo familiare di cui  il  soggetto  interessato  fa
parte». 
  6. La disposizione del settimo comma dell'articolo  14-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1979,   n.   663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.  33,  introdotta  dal
comma 5, si applica anche alle domande di pensione di  inabilita'  in
relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento  definitivo  e
ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza  definitiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a  pensione  a  decorrere
dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non  si
fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  laddove  conformi
con i criteri di cui al comma 5. 
  7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, dopo le parole: «diversi da quelli  destinati  al  finanziamento
del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle
politiche sociali e per le non autosufficienze». 
  (( 7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5 milioni di
euro a decorrere  dall'anno  2014.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
                             Art. 10-bis 

        Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato 

  (( 1. Ferme restando le misure di  contenimento  della  spesa  gia'
previste dalla  legislazione  vigente,  gli  enti  di  previdenza  di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare  risorse  aggiuntive
all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro  delle
professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di
crisi  economica,  realizzano  ulteriori  e  aggiuntivi  risparmi  di
gestione  attraverso  forme  associative  destinando   le   ulteriori
economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri
iscritti e  per  le  finalita'  di  assistenza  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  e
successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  i  risparmi  aggiuntivi
rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di  razionalizzazione
per la riduzione della spesa  sostenuta  per  consumi  intermedi  nel
rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente  possono  essere
destinati ad interventi di  promozione  e  sostegno  al  reddito  dei
professionisti e  agli  interventi  di  assistenza  in  favore  degli
iscritti. 
  3. Gli enti di previdenza di diritto  privato  di  cui  ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509,  e  10  febbraio  1996,  n.  103,
singolarmente   oppure   attraverso   l'Associazione    degli    enti
previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare  l'ingresso  dei
giovani professionisti nel mercato del  lavoro  svolgono,  attraverso
ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno  dell'attivita'
professionale anche nelle forme societarie previste  dall'ordinamento
vigente. ))

Titolo III

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure urgenti

                               Art. 11 

Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali  e  altre
                           misure urgenti 

  1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter le parole  «1°  luglio  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti «1° ottobre 2013»; 
    b) il comma 1-quater e' abrogato. 
  2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre  2012
la Banca d'Italia, all'atto del versamento al  bilancio  dello  Stato
degli  utili  di  gestione,   comunica   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del  tesoro  la  quota  di
tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato  greci
presenti nel portafoglio Securities  Markets  Programme  attribuibili
all'Italia. La quota  degli  utili  di  cui  al  periodo  precedente,
relativa ai  redditi  provenienti  dai  titoli  greci  detenuti  come
investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del
21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, e' pari a 4,1  milioni  di
euro. 
  3. Le predette quote sono  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa  per  far
fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2. 
  4. Nelle more della procedura di cui al comma 3,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  essere  autorizzato  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con  emissione
di ordini di pagamento sul pertinente  capitolo  di  spesa  entro  il
termine di novanta giorni dal pagamento. 
  5. E' autorizzato un contributo in  favore  del  Chernobyl  Shelter
Fund istituito presso la Banca Europea  per  la  Ricostruzione  e  lo
Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il  contributo
e' versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno  2013,
di 2.000.000 euro, e le successive di  5.775.000  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017. 
  6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge  24  dicembre
2012 n. 228, le parole:  «per  euro  58.000.000,00»  sono  sostituite
dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00». 
  (( 6-bis. Lo stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio
civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.  230,  e'
incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di  10  milioni
di euro per l'anno 2014. )) 
  7. L'articolo 12-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
abrogato. 
  8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
sostituito dal seguente: 
  ((  «Art.  6-novies  (Detassazione  di  contributi,  indennizzi   e
risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). )) - 1.
Per i soggetti che hanno sede o  unita'  locali  nel  territorio  dei
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto
degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi  e
i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi  natura  e
indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e  contabilizzazione
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
  2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto  legge  6  giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto  anche  degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e  la  cura
del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1,  comma  373,
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modifiche.
L'agevolazione e' concessa nei  limiti  e  alle  condizioni  previste
dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)  9853  final  e  C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012». 
  (( 8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «nonche'  degli  altri  soggetti
pubblici  competenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  degli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20  maggio
1985, n. 222»; 
    b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione  delle
opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici
del maggio 2012 i soggetti  attuatori,  in  deroga  all'articolo  91,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, possono affidare gli incarichi di servizi  tecnici,  per  quanto
attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori  e  direzione
dei lavori,  di  importo  compreso  tra  euro  100.000  e  la  soglia
comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando  l'obbligo  di
gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6,  del  medesimo  codice,  fra
almeno dieci concorrenti scelti da  un  elenco  di  professionisti  e
sulla base del principio di rotazione degli incarichi». )) 
  9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i  gestori  dei
servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati  dagli  eventi
sismici  del  20  e  29  maggio   2012,   cosi'   come   identificati
dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,  n.  122  e
successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare  e
quantificare la presenza di  macerie  a  terra  miste  ad  amianto  e
pianificare le attivita' di rimozione delle stesse per: 
    a) le aree interessate anche dalla tromba  d'aria  del  3  maggio
2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni  gia'  interessati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  con  riferimento  alle
conseguenze della citata tromba d'aria; 
    b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto  derivanti
dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato
dagli  eventi  sismici,  per  quelli  derivanti  dalle  attivita'  di
demolizione e abbattimento degli  edifici  pericolanti  disposti  dai
comuni interessati, nonche' da altri soggetti competenti, o  comunque
svolti sui incarico dei medesimi comuni. 
  10. Sulla  base  della  quantificazione  delle  macerie  contenenti
amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente  della
Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato, provvede,
anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento  delle
procedure di  gara  per  l'aggiudicazione  dei  contratti  aventi  ad
oggetto rispettivamente: 
    a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo  256
del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  recante  «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.  123,  in  materia  di
tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»,  la
rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il
loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento; 
    b) lo smaltimento dei  materiali  di  cui  al  comma  9,  con  la
previsione  che  l'aggiudicatario  si  impegnera'  ad  applicare   le
medesime condizioni  economiche  alle  attivita'  di  smaltimento  di
materiale contenente amianto commissionate  da  soggetti  privati  in
conseguenza degli eventi di cui al comma 9. 
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10  provvede
il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario
delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per  gli  eventi  sismici
del maggio 2012 nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122  ((
e dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
0083 )) del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza. 
  (( 11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori  (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal  direttore  dei
lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati,  dal  presidente
del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario
beneficiario nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia  ricompresa
in  un  consorzio  o   in   un   condominio,   solo   a   fronte   di
autocertificazione ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  rilasciata
dall'impresa affidataria dei lavori con  cui  si  attesti  l'avvenuto
pagamento  di  tutte  le  fatture  scadute  dei   fornitori   e   dei
subappaltatori relativi ai  lavori  effettuati  nel  precedente  SAL.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento. 
  11-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare  definisce  un  programma  di  interventi   finalizzato   a
provvedere  alle  bonifiche  ambientali  connesse  allo   smaltimento
dell'amianto  e  dell'eternit   derivanti   dalla   dismissione   dei
baraccamenti costruiti nei comuni della  Valle  del  Belice  indicati
all'articolo  26  della  legge  5  febbraio   1970,   n.   21.   Alla
realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel
limite di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  nell'ambito  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate  alla  Regione
siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno  2009,  anche  mediante
una rimodulazione degli  interventi  e  delle  relative  risorse.  Il
riparto delle relative somme e' stabilito nel  rispetto  delle  quote
percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture
2 agosto 2007. 
  11-quater. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tal
fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito  operanti  nei
territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge  n.  74  del
2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con  apposita  convenzione  con  l'Associazione  bancaria   italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, al fine di concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi  sismici,
nel limite massimo di 6.000 milioni di euro». 
  11-quinquies.  Agli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e
miglioramento sismico di  immobili  compresi  all'interno  del  piano
integrato di recupero del  borgo  storico  di  Spina  del  comune  di
Marsciano di cui  al  comma  3  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3853  del  3  marzo  2010,
danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione
Umbria,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al   comma   1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. )) 
  12.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis
e' aggiunto il seguente articolo: 
  (( «Art. 3-ter (Disposizioni in materia  di  addizionale  regionale
all'IRPEF  nelle  Regioni  a  statuto   speciale).   ))   -   1.   ((
Esclusivamente al fine ))  di  consentire  la  predisposizione  delle
misure di copertura finanziaria degli oneri  derivanti  dal  rimborso
delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2,  comma  3,
lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  deroga   alle
disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma  1,  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  a  decorrere  dall'anno
2014, possono maggiorare fino ad un massimo di  1  punto  percentuale
l'aliquota base dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, stabilita nella  misura  dell'1,23  per  cento
dall'articolo  28  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» 
  (( 12-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  i
pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre  che
in applicazione  dei  criteri  indicati  nel  comma  1  del  presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati  su  titoli
esecutivi per i quali non sono piu' esperibili rimedi giurisdizionali
volti ad ottenere la sospensione dell'esecutivita'. Restano  fermi  i
suindicati piani di rientro, ivi  compresi  gli  eventuali  piani  di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi  piani,  in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi  da  76  a
91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191». 
  12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche  amministrazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 7 del medesimo  decreto-legge,  sono  assistiti
dalla garanzia dello Stato. 
  12-quater.  Per  i  debiti  in  conto  capitale   delle   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresi' ferma
la validita' delle  operazioni  di  pagamento  per  debiti  di  parte
corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
gia'  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
  12-quinquies.  I  soggetti  creditori  possono  cedere  il  credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
12-ter ad una banca o ad un intermediario  finanziario,  anche  sulla
base di apposite convenzioni quadro. Per i  crediti  assistiti  dalla
garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al
2 per cento dell'ammontare del  credito.  Avvenuta  la  cessione  del
credito,  l'amministrazione  debitrice  diversa  dallo   Stato   puo'
richiedere la ristrutturazione del debito con piano di  ammortamento,
comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a  un
massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o  altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello
Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della  ristrutturazione
di  cui  al  presente   comma.   L'amministrazione   debitrice   puo'
contrattare  con  una  banca  o  un  intermediario   finanziario   la
ristrutturazione del debito, a condizioni  piu'  vantaggiose,  previo
contestuale rimborso del primo cessionario. 
  12-sexies. Per le finalita' di cui al comma  12-ter,  e'  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze apposito Fondo  per
la copertura degli oneri  determinati  dal  rilascio  della  garanzia
dello  Stato,  nell'ambito  di  quanto  previsto  dal   comma   9-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti termini  e  modalita'  di  attuazione
della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi
di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato  e  ceduti
ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di escussione della
garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di
cui  ai  commi  12-ter  e  seguenti   acquista   efficacia   all'atto
dell'individuazione delle risorse da destinare al  Fondo  di  cui  al
presente comma. 
  12-septies. In caso di escussione  della  garanzia,  e'  attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La  rivalsa  e'
esercitata  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo   spettanti   all'ente
debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono  disciplinate
le modalita' per  l'esercizio  del  diritto  di  rivalsa  di  cui  al
presente comma. )) 
  13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,  attribuita
alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2013, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 16 maggio 2013, )) non utilizzata per il pagamento dei debiti  di
cui  all'articolo  2  del  decreto  legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della  parte
del  piano  di  rientro,  di  cui  all'articolo  16,  comma  5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le  risorse  di
cui al primo periodo  del  comma  9  dell'articolo  16  del  medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo  1
del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  destinate  alla
regione Campania. 
  14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di
cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n.  83  del  2012  e'
erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruita'  della
copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata  degli
interessi,  da  parte  del  Tavolo  tecnico  di  cui   al   comma   8
dell'articolo 16 del decreto-legge  n.  83  del  2012,  nonche'  alla
sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania. 
  15. Per la regione Campania, a  decorrere  dal  2014,  e'  disposta
l'applicazione delle maggiorazioni fiscali  di  cui  all'articolo  2,
comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito
fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via
residuale, all'ammortamento del corrispondente  prestito  di  cui  al
comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16,  comma
5,  del  decreto-legge  n.  83  del   2012,   per   l'intera   durata
dell'ammortamento dei medesimi prestiti. 
  16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge  n.  174  del
2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per  la  regione
Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134». 
  17. Al fine di fronteggiare lo stato di  crisi  del  settore  e  di
salvaguardare i lavoratori  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche,  il
Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e'
autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte  le  somme  residue  a
valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge  30  aprile
1985, n. 163 e successive  modificazioni,  a  favore  delle  medesime
fondazioni. 
  18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e' fissata al 100 per cento. 
  19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui  al  comma  18  produce
effetti  esclusivamente  sulla  seconda  o  unica  rata  di   acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica  rata  di  acconto
tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. 
  20. Per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2013,  la
misura  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e'
aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione  produce  effetti
esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando  il
versamento in misura corrispondente  alla  differenza  fra  l'acconto
complessivamente dovuto e  l'importo  dell'eventuale  prima  rata  di
acconto. 
  21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2013  e  per
quello successivo, il versamento di acconto di cui  all'articolo  35,
comma 1, del decreto-legge 18  marzo  1976  n.  46,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e'  fissato  nella
misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in  corso  al  31
dicembre 2013, la  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  produce
effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando
il versamento in misura corrispondente alla differenza fra  l'acconto
complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza. 
  (( 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo  l'articolo
62-ter e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 62-quater (Imposta di consumo  sui  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo). )) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti
contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire  il  consumo
dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne  consentono  il  consumo,  sono
assoggettati ad imposta di consumo nella  misura  pari  al  58,5  per
cento del prezzo di vendita al pubblico. 
  2. La commercializzazione dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  e'
assoggettata alla preventiva  autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti  che  siano  in
possesso dei  medesimi  requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei
depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati,  dall'articolo  3  ((  del
regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  ))  22
febbraio 1999, n. 67. 
  3. Il soggetto  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla  preventiva
prestazione di cauzione, in uno dei modi  stabiliti  dalla  legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  garanzia  dell'imposta  dovuta  per  ciascun
periodo di imposta. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e  le
modalita' di presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione
di cui al comma 2, le procedure  per  la  variazione  dei  prezzi  di
vendita al pubblico dei prodotti  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di  tenuta
dei registri e documenti  contabili,  di  liquidazione  e  versamento
dell'imposta di consumo, anche in caso  di  vendita  a  distanza,  di
comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita  al  pubblico,
in conformita', per  quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i
tabacchi lavorati. 
  5. In attesa di una disciplina  organica  della  produzione  e  del
commercio dei prodotti di cui al comma 1,  la  vendita  dei  prodotti
medesimi e' consentita, in deroga all'articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il
tramite delle  rivendite  di  cui  all'articolo  16  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293, (( ferme le disposizioni del  regolamento  di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio
2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma  42,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia
di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
)) 
  6. La commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni, per  quanto  applicabili,  dell'articolo  18.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in  caso  di
perdita di uno o piu' requisiti soggettivi  di  cui  al  comma  2,  o
qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma  3.  In  caso  di
violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul  valore  aggiunto
e' disposta la revoca dell'autorizzazione». 
  23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per  i
profili di competenza, sugli  effetti  dei  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo, al fine  di  promuovere  le  necessarie  iniziative
anche normative a tutela della salute.  ((  Ai  prodotti  di  cui  al
presente comma si applicano le disposizioni vigenti  per  i  tabacchi
lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale,  nonche'
di tutela della salute dei non fumatori.». ))
                             Art. 11-bis 

(( Limite di indebitamento degli enti  locali  e  Fondo  svalutazione
                             crediti )) 

  (( 1. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento
per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4  per  cento  a
decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'8  per
cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
2014». 
  2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello  in
cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari  almeno  al  50
per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativo  ai  cinque
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in  vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari  almeno
al 30 per cento». ))
                               Art. 12 

                        Copertura finanziaria 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b),  2,
commi 5-bis, 6 e 10, 7, 7-bis, comma 7 e 11, commi 1, 5, 6-bis, 20  e
21, pari a (( 1.122,15 milioni di euro per  l'anno  2013,  a  576,525
milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno
2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 7 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2018, )) si provvede: 
    a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
    b) quanto  a  98  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117  milioni
di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a  51
milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22; 
    (( d) quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno  2013,  a  209,15
milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017 e  a  6  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno    2018,    ))    mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a  120  milioni
di euro per l'anno  2015,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge  24
dicembre 2012 n. 228; 
    f) quanto a  7,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente riduzione del (( fondo per il finanziamento  ordinario
)) delle Universita'; 
    g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a  5,775  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2017,   mediante
corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    (( g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno  2013  e  a  10
milioni di euro per l'anno 2014  mediante  corrispondente  riduzione,
per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,  relativamente
alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 13 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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