Criteri e griglie di correzione e valutazione disuguali tolgono oggettività all’esame di Stato

da Tecnica della Scuola

Criteri e griglie di correzione e valutazione disuguali tolgono oggettività all’esame di Stato
di Giovanni Sicali
Scritto e orale di un candidato all’esame di Stato possono essere “lodevoli” per una commissione, insufficienti per un’altra: molto dipende dai criteri e dalle griglie di correzione stabiliti dalla commissione, visto che la valutazione è espressione dell’autonomia dei docenti, individuale e collegiale 
Per garantire una certa uniformità di giudizio per tutti i 500mila candidati, l’art. 12, c. 5 recita: “Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato (…) prima dell’inizio della correzione degli elaborati”. Ma tutti sanno che la disparità e la disuguaglianza dei giudizi e dei voti-punteggi costituisce un problema assai gravi e che l’oggettività all’esame di Stato rasenta l’utopia e abita l’isola che non c’è. Molti dicono che sia merito o colpa del presidente. No. Chi presiede ha un voto su sette e conta numericamente alla stessa stregua dei colleghi commissari. La collegialità nella valutazione delle prove e del colloquio consentono, umanamente parlando, una certa serenità e la serietà da parte della commissione. Anche se errare humanum est, ogni candidato “ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva” (art.1 c. 2 del DPR 122/2009). Di conseguenza occorre che ogni commissario studi per bene la normativa scolastica e la applichi senza troppe libertà o interpretazioni soggettive. Non bisogna sapere a memoria le 47 pagine dell’O. M. ma conoscerla ed applicarla all’occorrenza, sì. Per l’assegnazione dei punti di credito e fino all’ultimo scrutinio finale precedente l’esame di Stato, il legislatore fornisce ai docenti-giudici delle tabelle uguali per tutti i consigli di classe. Infatti per tre anni consecutivi, in modo collegiale, vengono attribuiti i crediti scolastici secondo criteri nazionali nel rispetto delle tabelle ministeriali. Durante le prove di maturità, invece, le commissioni sono autonome, indipendenti e pressoché libere nello stabilire i famosi e importanti criteri di correzione e valutazione da cui scaturiscono le griglie con i punteggi, che concorrono a formare il voto finale. Perché mai nell’annuale ordinanza di esame non vengono allegate delle tabelle ministeriali con i criteri nazionali di correzione e valutazione? Eppure, da 15 anni, ogni commissione invia al MIUR le schede criteriali di cui si è servita. A che pro tutto questo spreco di fogli se non si appronta mai una Tabella comune? Magari elaborata dall’Invalsi! Invece l’O.M. (all’art. 11,6; 12,4.5.8; 13,10; 15,6-7…) – stancamente e per decine di volte – “raccomanda” che ogni commissione stabilisca i criteri di correzione e valutazione: sia dei tre elaborati scritto-grafici, che colloquio, dell’ integrazione-bonus e per l’assegnazione della lode. Mi sono sempre piaciute le etimologie. Criterio, viene dal greco “kritèrion” ed è un mezzo per giudicare, decidere, secernere, separare. Griglia, è un francesismo da “grille” ed è la graticola per arrostire, ma è anche graticcio, grata, inferriata graticolare. Il santo protettore dei candidati alla maturità potrebbe essere… San Lorenzo, che fu reso martire sulla graticola. Il nome “Lorenzo” deriva dell’alloro, che incoronava i vincitori di un tempo. P.S. Ricordiamo le recenti polemiche sulla disomogeneità dell’applicazione del cosiddetto bonus (punteggio aggiuntivo) per l’università, introdotto da Profumo e già modificato da Maria Chiara Carrozza. Resta il bonus, ma viene modificato radicalmente e per maggiore equità, i voti saranno calcolati in base ai giudizi dati dalla commissione d’esame nell’anno in corso, 2012-2013, mentre nel provvedimento di Profumo era previsto che fossero calcolati sulla media dei voti della singola scuola dello studente, relativo all’anno precedente