Fuori i dirigenti e rappreserntanti sindacali dai gruppi H provinciali

Su rilievi del SAB, l’USR della Calabria conferma che, nella costituzione dei gruppi H (gruppi di lavoro per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap), a livello provinciale, non possono farne parte dirigenti e/o rappresentanti sindacali.

 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, con nota prot. n. 9608 del 26/6/2013 di riscontro a rilievi formulati dal SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola sulla costituzione illegittima del gruppo H provinciale nell’ATP di Cosenza, ha confermato che, secondo la normativa allo stato vigente, non v’è spazio per rappresentanti delle OO.SS..

Nel merito, il SAB aveva contestato la costituzione di tale gruppo con la presenza di dirigenti sindacali e/o rappresentanti sindacali inseriti negli organi statutari delle OO.SS., confederali e non, in quanto, a parere del SAB, proprio per i compiti istituzionali riconosciuti al gruppo H, nel medesimo non potevano trovare spazio rappresentanti sindacali che avevano accesso a dati sensibili o al sistema informativo riservato del MIUR.

L’USR della Calabria, con la nota citata ha evidenziato, richiamando la normativa vigente, la connotazione tecnico-professionale istituzionale del gruppo H che deve essere costituito da operatori che operano nell’ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti alle scienze dell’educazione nell’eccezione più ampia con le seguenti competenze:

-Vagliare le proposte delle scuole per il sostegno didattico, tenere contatti con i servizi sul territorio, raccogliere dati, documenti e aggiornarli, redigere documenti di proposte al Direttore Scolastico regionale, promuovere e curare attività di aggiornamento, formulare proposte per progetti sperimentali e formulare proposte per istituire posti in organico per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga.

Esso è composto di un Ispettore Tecnico, un Preside, un Direttore Didattico, un Docente Esperto della scuola dell’infanzia, uno della primaria e uno della media e da tre rappresentanti delle associazioni di categoria.

Alla luce di quanto sopra non v’è spazio per i rappresentanti delle OO.SS., anche se fatti passare come “esperti” designati e individuati con quali criteri ? Scelti da chi ?

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV

Prot. n. AOODRCAL 9608 Catanzaro, 26 giugno 2013

AL SINDACATO AUTONOMO DI BASE
VIA ROMA, 100
87012 CASTROVILLARI
sindacato.sab@sabcs.191.it
e, p.c.
All’Ufficio VII
Ambito Territoriale Provinciale
COSENZA

Oggetto: Rilievi costituzione dei Gruppi di lavoro per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap, di seguito denominati Gruppi H, c/o ATP di Cosenza
In riscontro alla nota prot. n. 3/6 sg del 3 giugno 2013 di codesta O.S. si fa presente quanto segue:
– la legge 5 febbraio 1992, n. 104 all’art.15, c. 1 istituisce i Gruppi di Lavoro Interistituzionali
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, i cui membri devono essere nominati dal Provveditore agli Studi.
– Con Decreto Ministeriale del 26 giugno 1992, n.216, il Ministero della Pubblica Istruzione
definisce i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Provinciali Interistituzionali e nell’art. 1 del
citato DM al c.1: “i componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali per l’integrazione
scolastica degli alunni handicappati debbono essere esperti in campo pedagogico – didattico, o in quello
giuridico ed amministrativo – organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali
scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematico dell’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap.”
Le innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 35/1993 (che hanno modificato in modo
sostanziale le modalità di selezione del personale direttivo e docente utilizzato in specifiche attività
presso gli Uffici Scolastici Provinciali) rendono necessaria una parziale revisione ed una messa a punto
delle indicazioni come sopra fornite e ciò al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità
all’azione dei G.L.I.P. in funzione dell’integrazione degli alunni in situazione di handicap.
Va preliminarmente evidenziata l’introduzione, nel nuovo decreto, di un preciso richiamo alla
permanenza nella struttura costitutiva, del quadro di riferimento operativo e delle competenze dei
“Gruppi di lavoro provinciali” di cui alle Circolari ministeriali n. 277 dell’8.8.1975 e n. 216 del 3.8.1977,
meglio noti con la denominazione di “Gruppi H”.
Tali Gruppi, a differenza dei G.L.I.P., non hanno un carattere interistituzionale – rappresentativo,
ma una connotazione tecnico-professionale istituzionale.
Essi, infatti, sono costituiti da operatori che operano nell’ambito del sistema educativo, con
competenze professionali afferenti alle scienze dell’educazione nella accezione più ampia.
Si compongono da: un Ispettore tecnico; un Preside; un Direttore Didattico; un docente esperto
della scuola dell’infanzia; un docente esperto della scuola elementare; un docente esperto della scuola
media; tre rappresentanti delle associazioni di categoria.
Ai “Gruppi H” rimangono, pertanto, le competenze di carattere istituzionale
◊ Vagliare le proposte delle scuole per il sostegno didattico
◊ Tenere contatti con i servizi sul territorio
◊ Raccogliere dati, documenti e aggiornarli
◊ Redigere documenti di proposte al Direttore scolastico regionale
◊ Esprimere pareri al Direttore scolastico regionale
◊ Promuovere e curare attività di aggiornamento
◊ Formulare proposte per progetti sperimentali
◊ Formulare proposte per progetti sperimentali
◊ Formulare proposte per istituire posti in organico per la determinazione delle risorse di
sostegno ordinarie o in deroga.
Inoltre, il Dpr 275/99, che ha disciplinato l’organizzazione e il funzionamento delle scuole
autonome, riconosce autonomia didattica (art.4), autonomia organizzativa (art.5), autonomia di ricerca e
di sviluppo (art. 6), possibilità di promozione di reti di scuole (art.7) e di integrazione della quota locale
del curricolo obbligatorio (art. 8, comma 2), di arricchimento dell’offerta formativa con il curricolo
opzionale (art.9), nonché funzioni amministrative riguardanti la gestione dei beni e delle risorse, la
carriera scolastica ed il rapporto con gli alunni, lo stato giuridico ed economico del personale (art. 14),
con esclusione di quelli riguardanti la formazione delle graduatorie permanenti, il reclutamento, la
mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e l’utilizzazione del personale eccedente l’organico funzionale
d’istituto (art. 15).
Da quanto sopra ne deriva che secondo la normativa allo stato vigente non v’è spazio per
rappresentanti delle OO.SS..

IL DIRIGENTE VICARIO
F.to Giuseppe Mirarchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93