FAQ – Riconoscimento Professione Docente

print

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

I N D I C E

  • AMBITO DI APPLICAZIONE
  •  PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
  •  CONOSCENZA LINGUISTICA
  •  MISURE COMPENSATIVE
  •  FORMAZIONE PROFESSIONALE  MISTA – ITALIA ED ALTRO PAESE  COMUNITARIO


AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE? In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36?
  2. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?
  3. Cosa significa formazione regolamentata?
  4. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?
  5. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?
  6. Il titolo di formazione professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto da uno Stato membro dell’ Unione europea può essere riconosciuto da un altro Stato dell’Unione europea?

 

1. Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE?

Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

2. In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36?

In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri  dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria – Repubblica Ceca  – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia –  Portogallo – Regno Unito – Romania – Slovacchia – Slovenia –  Spagna – Svezia – Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.

3. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?

Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.

 

4. Cosa significa formazione regolamentata?

Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo  (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale,  tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato .

5. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?

No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale  e  la formazione professionale  è soggetta a una procedura di verifica.

6. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?

Si. L’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che  I  cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti  in Italia che intendano   iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed  elenchi  speciali,  se  in  possesso di un titolo abilitante all’esercizio   di  una  professione,  conseguito  in  un  Paese non appartenente    all’Unione    europea,    possono    chiedere   il riconoscimento  ai  fini  dell’esercizio  in  Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente.  Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.

7. Il titolo di formazione professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto da uno Stato membro dell’ Unione europea può essere riconosciuto da un altro Stato dell’Unione europea?

Si, a condizione che l’interessato abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività corrispondente di docente, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il titolo professionale.

 

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

  1. A quale Autorità deve rivolgersi la richiesta di riconoscimento del titolo di

formazione professionale di docente?

  1. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?
  2. Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di docente?
  3. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?
    1. Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta

 

1. A quale Autorità deve rivolgersi la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione professionale di docente?

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA

 

2. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?

Un titolo di laurea o accademico  rilasciato da una Università  o da altro organismo abilitato  conseguito successivamente al titolo di scuola secondaria superiore.

 

3. Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di docente?

Un titolo comprovante che l’interessato ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

 

4. Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta?

La documentazione delle materie studiate nel percorso di laurea e, se prevista, la documentazione delle discipline oggetto della formazione professionale prevista dallo Stato di origine  in aggiunta al ciclo di studi post-secondario (laurea).

 

 

 

 

1. Per il riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica dello Stato membro ospitante?

Si. L’art. 4 della Direttiva 36/2005/CE e l’art. 7 del relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007 prevedono, che per l’esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

 

 

2. Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria?

 

Per conoscenza linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con  la natura della professione che si intende esercitare.

Per esercitare la professione di docente è indispensabile una conoscenza della lingua italiana  appropriata in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della professione stessa.

 

3. Com’è disciplinato l’accertamento della  competenza  linguistica necessaria per  i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri che intendano  insegnare nelle scuole dell’ordinamento scolastico italiano?

 

Le modalità di accertamento e di documentazione  della conoscenza della lingua italiana sono disciplinate dalla circolare ministeriale n. 81 del  23 settembre 2010.

 

 

4. E’ prevista una differenziazione nell’accertamento della conoscenza linguistica?

 

Si, è prevista una differenziazione tra tutti gli insegnamenti e quelli relativi alla professione docente nella scuola primaria e alle classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A. Per i primi è prevista una prova di conoscenza uguale per tutti gli insegnamenti, per gli altri è necessario superare la specifica prova orale aggiuntiva, come da indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto, per quest’ultimi insegnamenti la lingua italiana non è soltanto “mezzo” di esercizio della professione, ma “oggetto” stesso dell’attività da svolgere.

 

5. Cos’è la certificazione linguistica “CELI 5 Doc”?

 

Il CELI 5 DOC è  la certificazione della conoscenza della lingua italiana per  coloro che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell’esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento italiana.

E’ rilasciato dal Centro di valutazione delle certificazioni linguistiche dell’Università per stranieri di Perugia.

Tale certificazione attesta la piena padronanza ed il pieno controllo della lingua al livello C2 del Quadro comune europeo di Riferimento per le lingue.

Certifica la conoscenza della lingua italiana idonea per docenti che debbano muoversi in piena autonomia in un contesto scolastico, per portare a termine in modo linguisticamente efficace compiti relativi alla propria formazione professionale, sapendo interagire in modo appropriato in ogni situazione ed affrontando qualsiasi argomento che  la situazione stessa richieda.

 

 

6. Cos’è la certificazione linguistica “CISL–DIT/C2”?

Il CILS-DIT/C2 è  la certificazione della conoscenza della lingua italiana per  coloro che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell’esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento italiana.

E’ rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena.

Tale certificazione attesta un livello avanzato di competenza in italiano  come lingua non materna e certifica la capacità di dominare le situazioni comunicative informali, formali e professionali nel contesto scolastico italiano.

 

7. Le certificazioni linguistiche “CELI 5 DOC”  e “CILS – DIT/C2” sono equivalenti?

 

Si. Ai fini del riconoscimento della professione di docente le certificazioni linguistiche “CELI 5 DOC”  e “CILS – DIT/C2”  sono  equivalenti ed entrambe sono strutturate per accertare le competenze linguistiche necessarie per svolgere la delicata attività professionale di docente.

 

 

 

8. Quando si svolgono gli esami delle  certificazioni linguistiche “CELI 5 DOC”  e “CILS – DIT/C2”?

 

E’ possibile conseguire la certificazione  linguistica “CELI 5 DOC”  nelle due  sessioni di esame previste nei mesi di  maggio e novembre di ogni anno.

E’ possibile conseguire, invece,  la certificazione  linguistica  “CILS – DIT/C2”,nelle due  sessioni di esame previste nei mesi di  aprile ed ottobre di ogni anno.

 

9. Chi deve espletare la prova orale aggiuntiva prevista nelle certificazioni della conoscenza della  lingua italiana CELI 5 Doc e CILS-DIT/C2 ?

Devono superare  la prova orale aggiuntiva prevista nelle certificazioni della conoscenza della  lingua italiana CELI 5 Doc e CILS-DIT/C2 gli aspiranti all’esercizio della professione docente nella scuola primaria o nella scuola secondaria solo per le classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A.

 

 

10. Quando deve essere certificata la conoscenza della lingua italiana?

 

Può essere esibita al momento della richiesta. Qualora, però, non se ne abbia il possesso, è consentito presentarla successivamente alla richiesta stessa, nel corso della procedura, prima dell’adozione del decreto di riconoscimento professionale relativo.

 

 

11. E’ possibile adottare il decreto di riconoscimento professionale di docente senza aver documentato la conoscenza della lingua italiana?

 

L’acquisizione della certificazione della competenza linguistica, è condizione, ove ne sussistano i presupposti, per l’adozione del provvedimento di riconoscimento incondizionato o del provvedimento di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative.

Nell’ordinamento scolastico italiano l’accertamento della conoscenza linguistica deve essere contestuale al riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, in considerazione che il riconoscimento consente direttamente l’accesso alle graduatorie permanenti e/o di istituto che rappresentano i concorsi per titoli secondo i quali è consentito l’accesso alla professione di docente in Italia.

 

 

12. E’ possibile essere esentati dalla produzione della certificazione della conoscenza della lingua italiana?

 

La circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010 prevede  i casi in cui è possibile essere esentati dalla presentazione della certificazione linguistica.

 

 

 

 

 

 

MISURE COMPENSATIVE

 

  1. Cosa sono le misure compensative?
  2. Perché vengono assegnate le misure compensative?
  3. In che cosa consistono le misure compensative?
  4. Solo i cittadini dell’Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova  attitudinale?
  5. Dove si svolgono le misure compensative?
  6. E’ possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure  compensative?
  7. In caso di non superamento al primo tentativo, è possibile ripetere la prova attitudinale?
  8. In caso di non superamento del tirocinio di adattamento, è possibile ripeterlo?
    1. Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative  da  sostenere,  come deve procedere l’interessato?

 

 

1. Cosa sono le misure compensative?

Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le  differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.

2. Perché vengono assegnate le misure compensative?

Le misure compensative  sono volte a compensare la differenza nei contenuti della formazione o nella  durata della formazione.

3. In che cosa consistono le misure compensative?

Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell’aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile da effettuare un una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.

4. Solo i cittadini dell’Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova    attitudinale?

Tale possibilità è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari (e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello spazio economico europeo: Islanda – Liechtenstein – Norvegia) mentre per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea esiste la facoltà di scelta, che è riservata all’Amministrazione.

5. Dove si svolgono le misure compensative?

Le misure compensative si svolgono nella provincia indicata dal richiedente nella richiesta di riconoscimento , presso un’istituzione scolastica indicata dall’Amministrazione.

 

 

6. E’ possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure compensative?

Si, l’istanza in tal senso va tempestivamente rivolta a questo Ministero, all’Ufficio competente.

7. In caso di non superamento al primo tentativo, è possibile ripetere la prova            attitudinale?

Si, con un intervallo di almeno 6 mesi, previa istanza da inoltrare all’Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.

8. In caso di non superamento del tirocinio di adattamento, è possibile ripeterlo?

Si, nell’anno scolastico successivo.

9. Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative da  sostenere,  come  deve procedere l’interessato?

E’ opportuno che l’interessato contatti direttamente l’Ufficio scolastico Regionale competente.

 

 

 

 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE  MISTA  – ITALIA ED ALTRO PAESE COMUNITARIO

  1. Cosa è la formazione professionale mista del docente?
  2. Quando è possibile acquisire la formazione professionale mista?
  3. Cosa significa formazione plurifase?
  4. Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, a quale segmento        formativo deve      riferirsi il riconoscimento della professione corrispondente     di docente?
  5. Nel caso di formazione mista Italia/Spagna, qual è la documentazione che             deve essere prodotta      ai fini del riconoscimento della professione docente?
  6. Nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito, qual è la documentazione           che deve essere    prodotta ai fini del riconoscimento della professione     docente?
  7. Nel caso di formazione mista “Italia/Spagna” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?
  8. Nel caso delle lingue straniere, laddove la dichiarazione del Ministero spagnolo attesta l’abilitazione in più di una lingua straniera, quali e quante lingue straniere sono riconosciute?
  9. Perché il Ministero italiano riconosce una sola lingua straniera, in presenza di dichiarazione dell’autorità competente spagnola che  dichiara l’idoneità ad insegnare più di una lingua?
  10.  Premesso che il Ministero spagnolo, ai fini della dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria, richiede l’omologazione al corrispondente titolo del catalogo specifico dei titoli spagnoli, nel caso di formazione specifica nelle lingue straniere, tale omologazione a quale titolo spagnolo deve riferirsi?
  11.  Nel caso di un percorso abilitante spagnolo, sprovvisto dell’indicazione della disciplina oggetto di specializzazione, quale lingua straniera è riconosciuta?
  12.  Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?
  13.  Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali lingue straniere  sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

 

1. Cosa è la formazione professionale mista del docente?

La formazione professionale mista del docente è quella acquisita su più Paesi comunitari.

 

2. Quando è possibile acquisire la formazione professionale mista?

E’ possibile acquisire la formazione professionale mista solo quando entrambi i Paesi coinvolti posseggono  una formazione regolamentata di docente  composta da una formazione plurifase.

 

3. Cosa significa formazione plurifase?

La formazione plurifase è  quella composta da due segmenti formativi, ovvero da un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario  (laurea, titolo accademico etc) e di una formazione professionale richiesta in aggiunta  al ciclo di studi post secondario.

 

4. Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, a quale segmento formativo deve riferirsi il riconoscimento della professione corrispondente  di docente?

Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi,però,  il riconoscimento della professione corrispondente  di docente deve riferisrsi ad entrambi i segmenti formativi  secondo le regole stabilite nel Paese in cui è stata conseguita la formazione professionale  finale  richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari (titolo professionale).

 

5. Nel caso di formazione mista Italia/Spagna, qual è la documentazione che deve essere prodotta ai fini del riconoscimento della professione docente?

Ai fini del riconoscimento della professione docente, nel caso di formazione mista Italia/Spagna si deve documentare:

  1. 1.         copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. 2.         certificato della laurea conseguita in Italia, con elenco delle materie del percorso di studi;
  3. 3.         omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo;
  4. 4.         certificato del “Master en Formacion de Profesorado”;
  5. 5.         formazione del Master, con l’attestazione, da parte dell’Università spagnola, della durata del               percorso del “Master”, delle ore  frequentate in presenza ed on line e, infine, l’indicazione delle                scuole   spagnole dove è stato svolto il      tirocinio previsto dal  percorso del     Master.
  6. 6.         dichiarazione dell’Autorità competente spagnola sul valore legale del                titolo in Spagna;
  7. 7.         eventuali esperienze professionali e formative.

 

 

6. Nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito, qual è la documentazione che deve essere prodotta ai fini del riconoscimento della professione docente?

Ai fini del riconoscimento della professione docente, nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito si deve documentare:

  1. 1.         copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. 2.         certificato della laurea conseguita in Italia, con elenco delle materie del percorso di studi;
  3. 3.         certificato del corso di studi post-lauream  “Postgraduate Certificate in Education” con relativa          formazione;
  4. 4.         certificato di QTS “Qualified Teacher Status”;
  5. 5.         certificato di “Induction” previsto, da Regno Unito, a completamento del   predetto“QTS”.

 

7. Nel caso di formazione mista “Italia/Spagna” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

Nel caso di formazione mista Italia/Spagna è riconosciuta la disciplina o gruppo di discipline specifiche previste in Spagna  nel  percorso di formazione abilitante spagnolo (Certificado de Aptitud Pedagógica o Master de Profesorado) compatibilmente con le discipline studiate nel percorso accademico.

 

8.  Nel caso delle lingue straniere, laddove la dichiarazione del Ministero spagnolo attesta l’abilitazione in più di una lingua straniera, quali e quante lingue straniere sono riconosciute?

In presenza di una dichiarazione attestante l’abilitazione in più di una lingua straniera, si riconosce sola  quella oggetto di specializzazione del Master de Profesorado o del Certificado de Aptitud Pedagógica.

 

9.  Perché il Ministero italiano riconosce una sola lingua straniera, in presenza di dichiarazione dell’autorità competente spagnola che  dichiara l’idoneità ad insegnare più di una lingua?

Il Ministero dell’Istruzione italiano riconosce una sola lingua, quella oggetto di specializzazione, in quanto in Spagna, la formazione acquisita con il percorso del Master de Profesorado o del CAP rappresenta solo la formazione iniziale per insegnare nei centri privati (Real decreto 860/2010). Per insegnare nelle scuole statali occorre superare un concorso pubblico che specializza in una sola disciplina linguistica. Va anche ricordato che, nell’ambito del corso di specializzazione, l’insegnamento della didattica specifica, a parte casi particolari, è limitato a una sola lingua straniera. 

 

10. Premesso che il Ministero spagnolo, ai fini della dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria, richiede l’omologazione al corrispondente titolo del catalogo specifico dei titoli spagnoli, nel caso di formazione specifica nelle lingue straniere, tale omologazione a quale titolo spagnolo deve riferirsi?

Nella fattispecie l’omologazione deve essere coerente alla specifica lingua straniera oggetto della specializzazione del “Master de Profesorado”. Il cittadino che ha conseguito la laurea in Paesi diversi dalla Spagna  deve conseguentemente richiedere l’omologazione della propria laurea coerentemente al percorso di specializzazione del Master (es. il Master de Profesorado en la especialidad de lengua y literatura castellana dovrà generare l’omologazione in Filologia Hispanica). Occorre tener  presente che lo spagnolo rappresenta in Spagna la lingua ufficiale e non è considerata, pertanto “lingua straniera”. Per insegnare Lingua e letteratura spagnola, in Spagna, presso la scuola secondaria (ESO) e gli Istituti di Bachillerato (BTO) occorre possedere un titolo dell’area  “de Humanidades”, come previsto nel Real decreto 860/2010.

 

11. Nel caso di un percorso abilitante spagnolo, sprovvisto dell’indicazione della disciplina oggetto di specializzazione, quale lingua straniera è riconosciuta?

In tali casi, è obbligatorio documentare il percorso di “Practicum” oggetto di formazione, svolto presso le scuole spagnole, certificato dall’Università e dal tutor di riferimento con l’indicazione della lingua di insegnamento. È riconosciuta, di conseguenza, la lingua straniera oggetto di practicum.

 

12. Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

Nel caso di formazione mista Italia/ Regno Unito è riconosciuta la disciplina o gruppo di discipline previste nel  percorso di formazione abilitante (QTS + Induction Period), compatibilmente con le discipline studiate nel percorso accademico.

 

13. Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali lingue straniere  sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

Sono riconosciute le lingue straniere effettivamente insegnate nell’Induction period. Occorre evidenziare che la lingua Inglese, essendo lingua Ufficiale  nel Regno Unito, non è ivi considerata come lingua straniera.