30 luglio Sovraffollamento aule scolastiche in 7a Senato

Il 30 luglio la 7a Commissione Senato conclude l’esame dell’affare assegnato circa il sovraffollamento delle classi scolastiche (atto n. 64) ed approva un nuovo schema di risoluzione.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 64 (Doc. XXIV, N. 5)

La Commissione,

premesso che:

l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica,

il comma 4 di detto articolo 64 è stato recepito e attuato, fra l’altro, tramite il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che stabilisce – agli articoli 9, 10, 11 e 12 – che si possano costituire classi rispettivamente fino a 26-28 alunni nella scuola dell’infanzia, fino a 26-28 nella scuola primaria, fino a 27-30 nella scuola secondaria di I grado e fino a 30-33 nella scuola secondaria di II grado (considerata la deroga del 10 per cento prevista dall’articolo 4 per ogni ordine di scuola);

l’articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica, al comma 3 dispone che, fino all’approvazione di norme tecniche regionali, possano essere assunti quali indici di riferimento circa il numero di alunni per classe quelli contenuti nel decreto ministeriale del 18 dicembre 1975;

tale decreto prevede che le aule scolastiche siano di altezza non inferiore a tre metri e che il rapporto alunni/superficie sia di 1.80 m2/alunno nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo e di 1.96 m2/alunno nelle scuole superiori di II grado;

il decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio, prevede che il massimo affollamento ipotizzabile sia di 26 persone/aula;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 ha tuttavia inciso sulla formazione numerica delle classi, innalzando il limite massimo di alunni per aula rispetto alle precedenti previsioni (riportate nei decreti sopra citati); inoltre ha previsto, al comma 2 dell’articolo 3, che sarebbe dovuto seguire un piano generale per la riqualificazione dell’edilizia scolastica adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

la mancata emanazione, a tutt’oggi, del citato piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica pregiudica il livello di funzionalità e qualità delle istituzioni scolastiche e, soprattutto, il livello di sicurezza nelle nostre scuole, tenuto conto del fatto che il sovraffollamento delle aule comporta l’inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e vivibilità;

per quanto riguarda gli alunni disabili, la normativa indicata stabilisce che nelle classi con un alunno in situazione di handicap il numero degli alunni dovrebbe essere al massimo pari a 20, in modo da facilitare i processi di integrazione e d’inclusività;

per quanto riguarda l’attivazione di corsi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado presso gli istituti di prevenzione e pena, l’articolo 2 della circolare ministeriale n. 253 del 6 agosto 1993 afferma che il numero minimo di detenuti necessari per l’attivazione dei predetti corsi sia pari a 5. La circolare afferma peraltro che l’istruzione obbligatoria costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto, indicando come finalità precipua la sua rieducazione attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società;

l’esigenza di non creare classi particolarmente affollate è tanto più avvertita laddove si trovino inseriti alunni stranieri non ancora pienamente alfabetizzati alla lingua italiana, onde creare un ambiente di apprendimento particolarmente attento alle loro effettive esigenze;

considerato che:

a seguito di quanto sopra esposto il 20 gennaio 2011 il Tar del Lazio, con sentenza n. 0552/2011, ha accolto il ricorso proposto dal Codacons contro i Ministeri dell’istruzione, delle finanze e dell’interno circa il sovraffollamento delle classi scolastiche e il dimensionamento delle rete scolastica, condannando gli stessi Ministri a emanare, entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, il piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

in seguito a ciò, i Ministeri interessati hanno presentato appello al Consiglio di Stato, che lo ha respinto imponendo l’elaborazione di un vero e proprio atto generale di natura programmatica avente ad oggetto la riqualificazione dell’edilizia scolastica, non ritenendo sufficiente l’individuazione delle istituzioni scolastiche cui estendere (ai sensi del decreto interministeriale 23 settembre 2009) il meccanismo di temporanea ultrattività dei limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato in data 24 luglio 1998, n. 331;

pertanto, all’aumento degli alunni per classe non è corrisposto l’adeguamento strutturale delle aule da parte degli enti locali né dello Stato e tale perdurante immobilismo inficia la sicurezza delle strutture e la qualità di un servizio scolastico fortemente compromesso da logiche di contenimento della spesa che ormai hanno travalicato i legittimi confini del buon senso;

per ciò che attiene alla determinazione dell’organico di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, ha eliminato dall’ordinamento le disposizioni limitative contenute nell’articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno, sopprimendo la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti/alunni, pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

la conseguenza principale è da rinvenirsi nel ritorno all’applicazione dell’articolo 40 della legge n. 449 del 1997, secondo il quale, in attuazione dei principî generali fissati dalla legge n. 104 del 1992, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21 della legge n. 59 del 1997, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi;

impegna il Governo:

1) ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tale iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di II grado;

2) ad adottare le più opportune iniziative volte a dare concretezza a quanto già previsto per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili, svincolando tale assegnazione da logiche puramente numeriche e di contenimento della spesa al fine di garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione alle normali e quotidiane fasi di vita, in osservanza degli articoli 3, 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104 del 1992 nonché dell’articolo 40 della legge n. 449 del 1997;

3) ad adottare le più opportune iniziative volte a creare scuole o ambienti di  apprendimento che siano adeguati ad accogliere alunni stranieri non pienamente alfabetizzati, creando, così, ambienti inclusivi più consoni alle loro effettive esigenze;

4) ad adottare le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad eliminare il limite minimo di detenuti necessari per l’attivazione di corsi d’istruzione stante la particolarità degli istituti di prevenzione e pena, soggetti a una forte mobilità degli utenti stessi dovuta a trasferimenti, permessi o fine detenzione, che rendono fluttuante tale numero, con il rischio di non formare una classe per l’esiguità di detenuti solo in riferimento a un determinato periodo di tempo, privando così l’istituto di fondamentali strumenti per la formazione e la rieducazione dei detenuti stessi.

Il 26 giugno, il 2, 3, 9, 16 e 30 luglio, la 7a Commissione del Senato esamina il tema del sovraffollamento nelle aule scolastiche (affare assegnato n. 64)

(7a Commissione Senato, 26.6.13) Riferisce alla Commissione il relatore BOCCHINO (M5S), il quale giudica particolarmente urgente il tema del sovraffollamento nelle aule scolastiche, problema trasversale a tutti gli ordini di scuola ma particolarmente sentito nelle scuole secondarie di secondo grado. Fa notare infatti che a tutt’oggi, anche per esplicito e – a suo avviso – meritorio riconoscimento dello stesso ministro Maria Chiara Carrozza, non si è data applicazione a quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, secondo cui occorreva porre in essere un piano di riqualificazione degli edifici scolastici per far fronte all’innalzamento del numero di alunni per classe, pena la diffusione del cosiddetto fenomeno delle “classi pollaio”.Ritiene peraltro ridondante evidenziare come ciò pregiudichi fortemente il livello di funzionalità e qualità delle istituzioni scolastiche e, soprattutto, il livello di sicurezza nelle nostre scuole, tenuto conto del fatto che il sovraffollamento delle aule comporta inevitabilmente l’inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità, igiene e vivibilità.Ricorda poi che, secondo la normativa vigente, in aula non possono essere presenti più di 26 persone, compresi gli insegnanti o l’eventuale ulteriore personale a qualunque titolo presente. Per completezza di esposizione, riferisce anche che il CODACONS, proprio al fine di arginare tale fenomeno, ha promosso la prima class action contro l’Amministrazione con ricorso presentato al TAR Lazio. In proposito, rende noto che la sentenza n. 552 del 2011, poi confermata dal Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso, intimando all’Amministrazione di provvedere all’emanazione del predetto piano di riqualificazione degli edifici entro giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Purtroppo, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il CODACONS ha richiesto al TAR Lazio la nomina di un commissario ad acta al fine di ottemperare alla sentenza in questione.Si augura dunque che, al termine della procedura in corso, la Commissione solleciti il Governo ad adottare le iniziative più opportune per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di numero massimo di persone per classe, pari a 26 alunni per ogni ordine e grado, in attesa dell’emanazione di un piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, tenendo in debita considerazione che entro tale limite devono essere ricompresi anche gli insegnanti curricolari nonché l’eventuale insegnante di sostegno o di altro personale di supporto.
In aggiunta a ciò, ritiene che la Commissione debba richiamare il Governo affinché, nella fase di formazione delle classi, sia consentita una maggiore flessibilità ai dirigenti scolastici per le nuove prime classi. Suggerisce peraltro di ottenere detta flessibilità aumentando il margine di deroga del 10 per cento al limite minimo di alunni per classe già a disposizione e, nello stesso tempo, imponendo vincoli più stringenti alle deroghe al numero massimo, in modo da impedire il sovraffollamento delle classi.
Con particolare riferimento alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili, precisa che nelle classi con un alunno in situazione di handicap il numero complessivo dovrebbe essere al massimo di 20, in modo da facilitare i processi di integrazione e d’inclusività. Sottolinea inoltre che, per ciò che attiene alla determinazione dell’organico di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, la stessa Corte costituzionale, con la famosa sentenza n. 80 del 2010, ha eliminato dall’ordinamento le disposizioni che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno. Tale limite, prosegue il relatore, sopprimeva la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti-alunni, pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi. In conseguenza della sentenza, si ritorna ora all’applicazione dell’articolo 40 della legge n. 449 del 1997 secondo cui è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti in deroga al rapporto docenti-alunni, in situazioni gravi. Fatte queste precisazioni, il relatore intende pertanto sollecitare l’Esecutivo ad intervenire, anche con provvedimenti normativi, al fine di dare concretezza a quanto già previsto per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili, svincolando tale assegnazione da logiche puramente numeriche e di contenimento della spesa, garantendo la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione alle normali e quotidiane fasi di vita, in osservanza alla normativa vigente. Ritiene infatti che l’attribuzione dei posti di sostegno debba avvenire seguendo l’unico principio guida delle necessità specifiche dell’alunno, così come individuate dagli appositi organi competenti, e che il relativo organico debba essere modulato attorno ad esso.
Infine, si sofferma sul problema – a suo giudizio gravissimo – dei corsi della scuola dell’obbligo presso gli istituti di prevenzione e pena, rammentando che il numero di detenuti necessari per l’attivazione di tali corsi è pari ad un minimo di 5 e che l’istruzione obbligatoria costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto, puntando alla sua rieducazione. Proprio in considerazione dell’enorme importanza che l’istruzione riveste in tali contesti, invita quindi il Governo a farsi promotore di iniziative anche di carattere normativo volte ad eliminare la soglia minima di detenuti per l’attivazione dei corsi d’istruzione, stante la particolarità degli istituti di prevenzione e pena, soggetti a una forte mobilità degli utenti dovuta a trasferimenti, permessi o fine detenzione, con il rischio di non formare una classe per l’esiguità di detenuti solo in riferimento a un determinato periodo di tempo, ma privando l’istituto di fondamentali strumenti per la formazione e la rieducazione.
Avviandosi alla conclusione, il relatore rimarca la distinzione tra l’Italia e i Paesi che prevedono la pena di morte, giudicando motivo di orgoglio che per quei detenuti per i quali negli altri Stati è sancita la pena di morte nel nostro Paese si consenta l’iscrizione a scuola. Analogo vanto scaturisce dalla disciplina stabilita per i diversamente abili, nei confronti dei quali in Italia si punta all’inclusione nelle classi ordinarie e non all’emarginazione in appositi istituti. Ritiene tuttavia che sia deprimente e umiliante che tale sistema venga minato alla base da ragioni meramente economiche e si augura che, attraverso la procedura in esame, la Commissione possa intervenire in maniera decisa per conservare quell’eccellenza di cui il Paese va fiero.