Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82

Regolamento  recante  modifiche  e  integrazioni   al   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo  1998,  n.  76,  in  materia  di
criteri e procedure per l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. (13G00125)

(GU n.166 del 17-7-2013)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002,
n. 250; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2013; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  speciali  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2013; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione; 

                              E m a n a 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                Modifiche all'articolo 2 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da:  «gli  interventi  straordinari  per
fame»  a:  «beni  culturali.»,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«esclusivamente gli interventi straordinari  per  il  contrasto  alla
fame nel mondo, in caso di calamita' naturali,  per  l'assistenza  ai
rifugiati e per la  conservazione  dei  beni  culturali.  I  predetti
interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i  programmi
definiti dalle amministrazioni statali interessate.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi  per
il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla  realizzazione  di
progetti finalizzati  all'obiettivo  dell'autosufficienza  alimentare
nei  Paesi  in  via  di  sviluppo,  nonche'  alla  qualificazione  di
personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
di sottosviluppo e denutrizione ovvero di  pandemie  e  di  emergenze
umanitarie che minacciano  la  sopravvivenza  delle  popolazioni  ivi
residenti.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli interventi in  caso  di  calamita'  naturali  sono  diretti
all'attivita' di realizzazione di opere, lavori,  studi,  monitoraggi
finalizzati  alla  tutela  della  pubblica  incolumita'  da  fenomeni
geomorfologici,  idraulici,  valanghivi,  metereologici,  di  incendi
boschivi e sismici, nonche'  al  ripristino  di  beni  pubblici,  ivi
inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, danneggiati o  distrutti  dalle  medesime  tipologie  di
fenomeni.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli interventi di  assistenza  ai  rifugiati  sono  diretti  ad
assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa
vigente,   forme   di   protezione   internazionale   o   umanitaria,
l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria  e  i  sussidi
previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema  di  interventi  e'
assicurato anche a coloro che hanno  fatto  richiesta  di  protezione
internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza  e  ospitalita'
in Italia.»; 
    e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali  sia  intervenuta  la
verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse  culturale  ai  sensi
dello stesso Codice.»; 
    f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e  5  devono  essere
coerenti con gli indirizzi e le priorita'  eventualmente  individuati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti  e
dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400.»; 
    g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse; 
    h) dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «6-bis. Gli interventi di cui ai commi  3,  4  e  5  devono  essere
eseguiti sul territorio italiano.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto  per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e'  ripartita
di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in
quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a
contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente
per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non  esauriscono
la somma attribuita per l'anno, la somma residua  e'  distribuita  in
modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. 
  3. Il giudizio di  valutazione,  ai  fini  dell'elaborazione  dello
schema  del  piano  di  riparto,  deve  tenere  conto  della   natura
straordinaria, dell'esigenza  di  tendenziale  concentrazione,  della
rilevanza e della qualita' degli interventi. 
  4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi  straordinari  relativi   alla   conservazione   di   beni
culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle
aree geografiche del Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle
d'Aosta,  Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,  Emilia-Romagna),
Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud  (per  le
regioni Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria),
Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). 
  5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo',
anche in deroga ai criteri di cui ai commi  1  e  4,  fermo  restando
l'ambito  delle  finalita'  perseguite  dalla  legge,  deliberare  di
concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto  della
natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza  dei  medesimi.
In tale caso, il Governo trasmette alla Camere  una  relazione  nella
quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le  risorse  e
da' conto delle ragioni per cui ha derogato  ai  criteri  di  cui  ai
commi 1 e 4. 
  6. Ove sia stata disposta,  con  un  provvedimento  legislativo  di
iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione  delle
risorse di cui al comma  1,  il  Governo  riferisce  alle  competenti
Commissioni parlamentari in merito alle modalita'  di  reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. 
  7. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  con  decreto  del  Segretario
generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,   sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  i  parametri  specifici  di  valutazione  delle   istanze,
distinti  per  le  quattro  tipologie  di  intervento.  Nell'apposita
sezione dedicata all'otto per  mille  del  sito  istituzionale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in
formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione  al
riparto delle risorse, agli interventi ammessi al  suddetto  riparto,
le relazioni delle Commissioni  tecniche  che  hanno  proceduto  alla
valutazione  delle  singole  iniziative,  gli  atti   relativi   alla
successiva fase di erogazione dei fondi,  con  esplicita  indicazione
dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono
essere conservati dai beneficiari. 
  8. La concessione a soggetti che siano stati gia'  destinatari  del
contributo nei due anni  precedenti  richiede  specifica  motivazione
delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non  e'  ammessa
la  concessione  del  contributo  per  interventi   complementari   o
integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi  non
siano stati completati.».
                               Art. 2 

                Modifiche all'articolo 3 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1.  Possono  presentare  domanda,
redatta secondo il modello di cui  all'Allegato  A,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  regolamento,  per   accedere   alla
ripartizione della quota dell'otto per mille di cui  all'articolo  1,
le pubbliche  amministrazioni,  le  persone  giuridiche  e  gli  enti
pubblici e privati. Sono in  ogni  caso  esclusi  i  soggetti  aventi
finalita' di lucro. 
  2. Per  l'ammissione  alla  ripartizione  di  cui  al  comma  1,  i
richiedenti diversi dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti
pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti: 
    a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle
imposte, delle tasse e delle assicurazioni  sociali  ,  nonche',  nei
casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro; 
    b) non  essere  incorsi  nella  revoca,  totale  o  parziale,  di
conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis,
negli ultimi cinque anni; 
    c) agire in base a uno Statuto che  comprenda  tra  le  finalita'
istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
    d) essere costituiti ed effettivamente  operanti  da  almeno  tre
anni; 
    e) non essere stati dichiarati falliti  o  insolventi,  salva  la
riabilitazione; 
    f) avere  individuato  un  responsabile  tecnico  della  gestione
dell'intervento in possesso dei  titoli  di  studio  e  professionali
necessari per l'esecuzione dell'intervento; 
    g) avere le  capacita'  finanziarie  di  cui  alla  dichiarazione
rilasciata da Istituto bancario; 
    h) non avere riportato  condanna,  ancorche'  non  definitiva,  o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi,  salva  la
riabilitazione. 
  3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),
devono   essere   posseduti   dal   legale   rappresentante,    dagli
amministratori   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento. 
  4. I requisiti soggettivi di cui al  comma  2,  sono  comprovati  a
norma degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  rispettivamente:  quanto  alle
lettere a), b), c), d), e), f) ed h)  con  dichiarazione  del  legale
rappresentante,  da   cui   risultino   anche   i   requisiti   degli
amministratori, la composizione degli organi della persona  giuridica
o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato  in  copia;  quanto
alla  lettera   g)   con   dichiarazione   documentata   del   legale
rappresentante relativa alle capacita' finanziarie.  Il  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di
cui alle lettere a), e), f)  ed  h)  con  propria  dichiarazione.  Le
dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A  che  costituisce  parte
integrante del presente regolamento. 
  5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al  comma  2  devono  essere
posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda  di
cui all'articolo 6, comma 2, allegando le  dichiarazioni  di  cui  al
comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme  allo
schema di cui all'Allegato A  o  se  la  documentazione  allegata  e'
mancante o incompleta.».
                               Art. 3 

                Modifiche all'articolo 4 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una
relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, corredata  dalla  documentazione
ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e  dal  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione tecnica
indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle  voci
indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'. 
  2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su  proposta
delle Commissioni di cui all'articolo  5,  comma  2,  possono  essere
chiesti chiarimenti e integrazioni della  documentazione  presentata,
fissando un termine non superiore a  dieci  giorni  decorrente  dalla
ricezione della  comunicazione  da  parte  del  richiedente.  Decorso
inutilmente tale termine la domanda e' improcedibile.».
                               Art. 4 

                Modifiche all'articolo 5 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. La Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  per  la  predisposizione  dello  schema  del
decreto concernente il piano di ripartizione  della  quota  dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla
valutazione delle singole iniziative. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le  categorie
di intervento di cui all'articolo 2 da quattro  apposite  Commissioni
tecniche di  valutazione,  una  per  ogni  tipologia  di  intervento,
istituite con provvedimento del Segretario generale, composte  da  un
rappresentante della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con
funzioni  di  presidente,  da  sei   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  da  sei   rappresentanti   dell'
amministrazione statale competente per materia. In caso di delega  di
compiti specifici o di incarichi speciali a  un  Ministro,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  Commissione
deve essere integrata da  un  rappresentante  indicato  dal  Ministro
delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la  presenza
di almeno  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, un rappresentante dell'amministrazione  statale  competente
per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle
finanze.  Possono  essere  nominati  componenti  supplenti  per  ogni
titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese. Dal funzionamento delle  medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui
all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono  a  ciascun  progetto  una
valutazione espressa in centesimi. 
  4. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  centoventi
giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui
all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di  cui
al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti,  anche
su  richiesta  delle  Commissioni  di  cui  al  presente  articolo  e
definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
lo schema del decreto concernente  il  piano  di  ripartizione  delle
risorse della quota dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  devoluta  alla  diretta  gestione  statale,
redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.».
                               Art. 5 

                Modifiche all'articolo 6 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Modalita' di presentazione della domanda). - 1. Le domande
devono essere redatte in bollo, salvo i casi  di  esenzione  previsti
dalle vigenti  disposizioni,  in  conformita'  al  modello  riportato
nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  Le  domande  devono  indicare  il   soggetto   richiedente,
l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo
richiesto e il responsabile tecnico della  gestione  dell'intervento.
Alle  domande  devono  essere  allegate  la  documentazione  di   cui
all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di  cui  all'articolo
4, comma 2. 
  2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui  al  comma  1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30  settembre  di  ogni
anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo  raccomandata
o attraverso l'uso di  posta  elettronica  certificata  ovvero  delle
altre modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal  timbro
apposto sulla domanda dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la
prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica  certificata  o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
  2. Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art.  6-bis  (Cause  di  esclusione).  -  1.  Sono   escluse   dal
procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande: 
    a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2; 
    b) relative a interventi non rientranti nelle  categorie  di  cui
all'articolo 2, comma 1; 
    c) sprovviste  dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  e  della
relativa documentazione probatoria, come  stabilito  all'articolo  3,
comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.».
                               Art. 6 

                Modifiche all'articolo 7 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). - 1. Entro  quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4,  il
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sottopone  alle  competenti
Commissioni parlamentari, per il parere,  lo  schema  di  decreto  di
ripartizione della quota  dell'otto  per  mille  a  diretta  gestione
statale,  redatto  sulla  base  delle  valutazioni   espresse   dalle
Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2  e
3. Lo schema e' corredato dalla relativa documentazione. 
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio,  acquisito  il   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il  termine  a
tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di
destinazione dei fondi entro quindici giorni. 
  3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  pubblicato  nel  sito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  effetto  di  pubblicita'
legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
                               Art. 7 

                Modifiche all'articolo 8 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Erogazione dei fondi). - 1. La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per
mille di: 
    a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, il possesso dei requisiti  soggettivi  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute; 
    b)  indicare  le  modalita'  da   seguire   per   il   versamento
dell'importo; 
    c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai  lavori  oggetto
del finanziamento nei casi  previsti  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2.  La  documentazione  completa  deve  essere  inviata   a   mezzo
raccomandata o attraverso  l'uso  di  posta  elettronica  certificata
ovvero delle altre modalita'  di  cui  all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  deve  pervenire  entro  sei  mesi
dalla ricezione della richiesta  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal
beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro  apposto
sulla domanda  dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la  prova
dell'inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata   o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3. I fondi dell'otto per mille sono erogati  ai  destinatari  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne  da'  comunicazione  ai
Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi  5
e 6. 
  4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma
1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e' corrisposta
l'intera somma. In caso di  importo  superiore  a  30  mila  euro, e'
corrisposto un importo pari a 30 mila  euro  ovvero  alla  meta'  del
finanziamento concesso ove maggiore di  30  mila  euro.  La  restante
somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia  eseguito  lavori
di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata;
i beneficiari a tale fine presentano una relazione  sugli  interventi
realizzati,   accompagnata   dalla   documentazione   probatoria    e
fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. 
  5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,  entro  il  31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento
delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri.  Per  le  attivita'  di  monitoraggio  degli
interventi,  di  verifica  dell'andamento  e  della  conclusione  dei
progetti la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di
quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una  per  ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento  del  Segretario
generale,  composte  da  un  rappresentante  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  con  funzioni  di   presidente,   da   sei
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e  da  sei
rappresentanti dell'amministrazione statale competente  per  materia.
Possono essere nominati componenti supplenti  per  ogni  titolare.  I
componenti delle Commissioni tecniche  di  monitoraggio  non  possono
essere  contemporaneamente  membri  delle  Commissioni  tecniche   di
valutazione di cui all'articolo  5,  comma  2.  Le  Commissioni  sono
validamente costituite con la presenza di  almeno  il  rappresentante
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  rappresentante
dell'amministrazione   statale   competente   per   materia   e    un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La
partecipazione alle Commissioni, di cui al presente  comma,  non  da'
luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi spese. Dal  funzionamento  delle  medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Entro centottanta giorni, decorrenti  dal  termine  previsto  di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione  tecnica  di
cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata  dai  beneficiari
una relazione finale analitica sugli interventi  realizzati,  che  ne
indichi il costo totale, suddiviso nelle principali  voci  di  spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal  legale  rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. Per gli interventi di conservazione di  beni  culturali
immobili ovvero per le opere  relative  a  interventi  per  calamita'
naturali la  relazione  deve  essere  corredata  dal  certificato  di
collaudo  delle  opere,  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  vigente
normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di  regolare
esecuzione e dalla relazione sul conto finale. 
  7. Il Presidente del Consiglio dei ministri  riferisce  annualmente
al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e  sulla
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».
                               Art. 8 

              Modifiche all'articolo 8-bis del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  8-bis  (Revoca  del  conferimento).  -  1.  La  revoca   del
contributo e' disposta con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri inderogabilmente nei casi di: 
    a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto  concreto
inizio  delle  attivita'  di   realizzazione   dell'intervento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data
dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; 
    b) mancata presentazione della relazione di cui  all'articolo  8,
comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; 
    c) mancata  esecuzione  o  mancata  conclusione  dell'intervento,
regolarmente iniziato, entro  il  termine  indicato  nella  relazione
tecnica di cui all'Allegato B; 
    d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme
da quello approvato. 
  2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,  possono
essere prorogati con richiesta  da  inoltrare  almeno  trenta  giorni
prima della scadenza dei  termini  stessi.  La  proroga,  fissata  in
termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento,
puo' essere concessa per non piu' di  tre  volte  e  per  un  periodo
massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo  non
imputabile al  beneficiario  e  debitamente  comprovato,  sentita  la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 5. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, in  considerazione  della  parte  di
intervento realizzata, la  revoca,  sentita  la  Commissione  di  cui
all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale  e  comunque  non
inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso. 
  4. In caso di revoca,  l'importo  del  contributo  e'  versato  dal
beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria  intestato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  fini  della  ripartizione
della quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta
gestione statale. Qualora  il  beneficiario  non  provveda  entro  il
termine di venti giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della
revoca al versamento, si applicano le disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la  partecipazione
al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge  7  agosto
1990, n. 241.».
                               Art. 9 

              Modifiche all'articolo 8-ter del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. L'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei
risparmi di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi  che
siano  stati  finanziati  con  il  decreto  di  ripartizione  di  cui
all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte  non  modifichino
sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario.  Le  variazioni
che attengono  esclusivamente  all'esecuzione  dell'intervento  senza
comportare  alcuna  modifica  dell'oggetto   sono   autorizzate   dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente  all'uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma  2.
Le richieste di variazione devono essere corredate dalle  conseguenti
modifiche alla relazione tecnica originaria. 
  2. In caso di esecuzione dell'intervento  in  maniera  difforme  da
quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma  1,  ove  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i  lavori  eseguiti
siano riconosciuti utili in tutto o in  parte,  perche'  necessari  e
urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento,  non  si
applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1,  lettera  d),
limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
essere autorizzato  l'utilizzo  di  risparmi  di  spesa  sulle  somme
assegnate per eseguire il completamento  dell'intervento  originario.
Qualora i  risparmi  realizzati  non  superino  il  dieci  per  cento
dell'importo  del  finanziamento,  l'autorizzazione   e'   data   dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente  all'uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma  2.
I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per  un
anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le
relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito  al  comma
5. 
  4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui  al
comma 2 sono comunicati al Parlamento  entro  i  successivi  sessanta
giorni. 
  5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non  utilizzati  o  non
autorizzati, devono essere riversati in conto entrata  sul  conto  di
tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per
essere  riassegnati  per  la  successiva  ripartizione  della   quota
dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta   gestione
statale.».
                               Art. 10 

              Modifiche agli allegati A e B del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 

  1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 marzo 1998, n. 76,  sono  sostituiti  dagli  allegati  A  e  B  al
presente decreto.
                               Art. 11 

                         Disposizioni finali 

  1. Il presente regolamento si applica a decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 

                                  Riccardi,    Ministro    per     la
                                  cooperazione    internazionale    e
                                  l'integrazione 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013 
registro n. 6, foglio n. 145
                                              Allegato A              
                                 (previsto dall'articolo 10, comma 1) 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                              Allegato B              
                                 (previsto dall'articolo 10, comma 1) 

              Parte di provvedimento in formato grafico