Assistenza ai disabili gravi, congedo straordinario anche per zii e affini

Dal REDATTORE SOCIALE:

Assistenza ai disabili gravi, congedo straordinario anche per zii e affini

Sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittima la norma che non consentiva anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità di poter godere di un congedo straordinario per l’assistenza. La norma vale in caso di mancanza, decesso o patologie degli altri parenti più prossimi

19 luglio 2013

Anche parenti e affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario, «in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati» dalla legge, per prendersi cura del disabile. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza 203/2013, dichiarando illegittimo un articolo del Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità.
Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale con la sentenza 203, relatore il giudice Marta Cartabia, che ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 su riposi e permessi per i figli con handicap grave. Una norma che garantisce questo diritto al coniuge e poi al padre o alla madre, ai figli e ai fratelli, ma non agli altri parenti e affini, come per esempio agli zii.
“La limitazione della sfera soggettiva vigente – osserva la Consulta – può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso”. La dichiarazione di illegittimità costituzionale “è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico”.

Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave”.
Il caso all’attenzione della Consulta aveva avuto origine dal ricorso di un assistente capo di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Palmi, contro due decreti del Ministero della giustizia: il primo aveva rigettato l’istanza presentata per poter assistere lo zio materno, il secondo prevedeva il congedo straordinario per assistenza a disabile e la contestuale decadenza da ogni trattamento economico. La persona da assistere non era il padre, ma lo zio, e per questo la richiesta era stata respinta. La questione era finita per questo di fronte alla Consulta.