Novità per le certificazioni sanitarie scolastiche

Novità per le certificazioni sanitarie scolastiche *

di Gennaro Palmisciano

Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro per lo Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”, che è entrato in vigore il 26 aprile 2013.

L’adozione del decreto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012.

Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità.

Il provvedimento modifica la disciplina sui Certificati per l’attività sportiva non agonistica, i quali erano differenziati a seconda se si fosse trattato di attività complementare per l’avviamento alla pratica sportiva o di qualsiasi altra attività: per i primi era sufficiente un certificato di buona salute, mentre per i secondi era necessario un certificato di idoneità alla pratica non agonistica sportiva.

L’attuale tutela della pratica sportiva è unificata: gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche e i partecipanti ai campionati sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport.

La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.

I partecipanti all’attività complementare sportiva ricadono nell’obbligo di certificazione, quando prendono parte ad una manifestazione interscolastica, potendosi considerare l’attività intrascolastica (per es. il torneo d’istituto) una mera estensione dell’insegnamento curricolare, il quale resta esente da certificazione.

Il certificato è gratuito quando richiesto dalla scuola al medico di base: pertanto, è bene che gli Istituti approntino un modello da presentare al medico ASL.

Le famiglie, inoltre, devono essere informate che, rivolgendosi al pediatra di libera scelta o ad un medico dello sport, può essere richiesto al genitore il pagamento di un onorario.

E’ in ogni caso fatta salva l’integrazione con l’eventuale normativa regionale (stante la competenza di tipo concorrente in materia).

Il decreto prevede anche che i Ministeri della Salute e dello Sport e il Coni promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.

Nel testo del decreto non è, però, previsto il coordinamento di questa azione educativa con quella delle scuole.

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*NB: L’art 42 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 sopprime il certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, previsto da decreto del ministero della salute 24 aprile 2013.

In conclusione, per la scuola non cambia nulla in materia di certificazione.

IN OGNI CASO DAL MOMENTO CHE NON TUTTE LE SCUOLE SI SONO DOTATE, è bene che gli Istituti approntino un modello da presentare al medico ASL per richiedere la certificazione gratuita per gli alunni partecipanti ai Campionati Studenteschi. Le famiglie, inoltre, devono essere informate che, rivolgendosi al pediatra di libera scelta o ad un medico dello sport, può essere richiesto al genitore il pagamento di un onorario. E’ in ogni caso da fare salva l’integrazione con l’eventuale normativa regionale (stante la competenza di tipo concorrente in materia).