Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013

Disciplina   della   certificazione   dell'attivita'   sportiva   non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori  semiautomatici  e  di  eventuali  altri   dispositivi
salvavita. (13A06313)

(GU n.169 del 20-7-2013)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

                           di concerto con 

                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 

  Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale,  che
il Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  il
Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 
  Visto il decreto ministeriale  18  febbraio  1982,  "Norme  per  la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; 
  Visto il decreto ministeriale  28  febbraio  1983,  "Norme  per  la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica"; 
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo  2011,  "Determinazione  dei
criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici
esterni" ed in particolare l'allegato A  che  prevede,  relativamente
alle modalita'  di  collocazione  dei  defibrillatori  semiautomatici
esterni, che le Regioni valutino progetti  di  acquisizione  di  tali
defibrillatori con fondi privati nonche' attivita' per  le  quali  il
soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi; 
  Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e  i  parametri  su
cui  basare  l'idoneita'   della   certificazione   per   l'esercizio
dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale come  di  seguito
definita; 
  Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo  scopo  di
disciplinare i casi  in  cui  si  rende  necessario  la  dotazione  e
l'impiego da parte di societa'  sportive  sia  professionistiche  che
dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni; 
  Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto  del
Ministro della salute in data 14 febbraio 2013; 
  Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore
di Sanita' che ha fornito l'apporto tecnico scientifico necessario, 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                       Ambito della disciplina 

  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7,  comma  11,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  al  fine  di
salvaguardare la salute  dei  cittadini  che  praticano  un'attivita'
sportiva non agonistica  o  amatoriale,  dispone  garanzie  sanitarie
mediante l'obbligo di idonea  certificazione  medica,  nonche'  linee
guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
la dotazione e  l'impiego,  da  parte  delle  societa'  sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
                               Art. 2 

        Definizione dell'attivita' amatoriale. Certificazione 

  1. Ai fini del presente decreto e' definita amatoriale  l'attivita'
ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle  Federazioni
sportive  nazionali,  alle  Discipline  associate,   agli   Enti   di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o  collettiva,
non occasionale, finalizzata al  raggiungimento  e  mantenimento  del
benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da  organismi
sportivi, ivi compresa l'attivita' che il soggetto svolge in proprio,
al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 
  2. Coloro che praticano attivita'  ludico  -  motoria  in  contesti
organizzati  e   autorizzati   all'esercizio   nel   rispetto   delle
disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a  controlli  medici
periodici  ai  fini  della  certificazione   attestante   l'idoneita'
all'attivita' ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A. 
  3. La certificazione conseguente al  controllo  medico  di  cui  al
comma 2, che deve essere  adeguata  e  appropriata  in  relazione  ai
parametri  suddetti,  e'  rilasciata  dal  medico  certificatore   su
apposito modello predefinito (allegato B). 
  4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attivita' il  certificato
e' esibito all'incaricato della  struttura  o  luogo  presso  cui  si
svolge l'attivita' ludico - motoria e  conservato  in  tali  sedi  in
copia  fino  alla  data  di  validita'   o   fino   alla   cessazione
dell'attivita' stessa. 
  5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: 
    a) coloro che  effettuano  l'attivita'  ludico-motoria  in  forma
autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; 
    b) chi svolge,  anche  in  contesti  autorizzati  e  organizzati,
attivita' motoria occasionale,  effettuata  a  scopo  prevalentemente
ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; 
    c) i praticanti di alcune attivita'  ludico-motorie  con  ridotto
impegno  cardiovascolare,  quali  bocce  (escluse  bocce  in   volo),
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva,  sport
di  tiro,  ginnastica  per  anziani,  "gruppi  cammino"  e  attivita'
assimilabili  nonche'  i  praticanti  di  attivita'   prevalentemente
ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita' assimilabili. 
  6. Ai soggetti  di  cui  al  comma  5,  i  quali  non  sono  tenuti
all'obbligo di certificazione, e' comunque raccomandato un  controllo
medico  prima  dell'avvio  dell'attivita'   ludico-motoria   per   la
valutazione  di  eventuali  fattori  di  rischio,   con   particolare
attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta'  alla  pratica
di tali attivita'  o  che  si  sottopongono  a  esercizio  fisico  di
particolare intensita'. Nell'ambito delle campagne  di  comunicazione
di cui al successivo art. 6 viene data  ampia  informazione  di  tali
raccomandazioni.
                               Art. 3 

  Definizione di attivita' sportiva non agonistica. Certificazione 

  1.  Si  definiscono  attivita'  sportive  non  agonistiche   quelle
praticate dai seguenti soggetti: 
    a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive  organizzate
dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche; 
    b)  coloro  che  svolgono  attivita'  organizzate  dal  CONI,  da
societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle
Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti
dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del
decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
    c) coloro che partecipano ai giochi sportivi  studenteschi  nelle
fasi precedenti a quella nazionale. 
  2.  I  praticanti  di  attivita'  sportive   non   agonistiche   si
sottopongono a controllo medico annuale che determina  l'idoneita'  a
tale pratica sportiva. La  certificazione  conseguente  al  controllo
medico  attestante  l'idoneita'  fisica  alla  pratica  di  attivita'
sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di  medicina
generale o dal pediatra di libera  scelta,  relativamente  ai  propri
assistiti, o dal  medico  specialista  in  medicina  dello  sport  su
apposito modello predefinito (allegato C). 
  3.  E'  obbligatoria  la  preventiva  misurazione  della  pressione
arteriosa e  l'effettuazione  di  un  elettrocardiogramma  a  riposo,
refertato secondo gli standard professionali esistenti. 
  4. In caso di sospetto  diagnostico  o  in  presenza  di  patologie
croniche e conclamate e'  raccomandato  al  medico  certificatore  di
avvalersi della consulenza del medico specialista in  medicina  dello
sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
                               Art. 4 

Attivita'  di  particolare   ed   elevato   impegno   cardiovascolare
  patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti
  di promozione sportiva 

  1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive
nazionali,  alle  Discipline  associate,  agli  Enti  di   promozione
sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o  di
tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno
cardiovascolare,   patrocinate   dai   suddetti   organismi,    quali
manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km,  granfondo
di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il
controllo medico comprende la rilevazione della pressione  arteriosa,
un elettrocardiogramma basale, uno step test o  un  test  ergometrico
con monitoraggio dell'attivita' cardiaca e altri accertamenti che  il
medico certificatore riterra'  necessario  per  i  singoli  casi.  Il
certificato e' rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma  2,  su
apposito modello predefinito (allegato D).
                               Art. 5 

Linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
  semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 

  1. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  societa'  sportive
dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  societa'  sportive
professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981,
n. 91 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 si  dotano  di  defibrillatori
semiautomatici nel rispetto  delle  modalita'  indicate  dalle  linee
guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione
di  cui  al   presente   comma   non   si   applica   alle   societa'
dilettantistiche che svolgono attivita' sportive con ridotto  impegno
cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce  in  volo),  biliardo,
golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport  di  tiro,
giochi da tavolo e sport assimilabili. 
  4. Le societa' professionistiche attuano la disposizione di cui  al
comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le societa' dilettantistiche attuano la diposizione  di  cui  al
comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'onere della  dotazione  del  defibrillatore  semiautomatico  e
della sua manutenzione e' a carico della societa'.  Le  societa'  che
operano  in  uno  stesso  impianto  sportivo,  ivi  compresi   quelli
scolastici,  possono  associarsi  ai   fini   dell'attuazione   delle
indicazioni di cui  al  presente  articolo.  Le  societa'  singole  o
associate  possono  demandare  l'onere  della   dotazione   e   della
manutenzione   del   defibrillatore   semiautomatico    al    gestore
dell'impianto  attraverso  un  accordo   che   definisca   anche   le
responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione. 
  7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18
marzo  2011  "Determinazione  dei  criteri  e  delle   modalita'   di
diffusione dei defibrillatori automatici  esterni",  le  Linee  guida
(Allegato E) stabiliscono le modalita' di gestione dei defibrillatori
semiautomatici da parte delle societa' sportive  professionistiche  e
dilettantistiche.. Il  CONI,  nell'ambito  della  propria  autonomia,
adotta protocolli di Pronto soccorso  sportivo  defibrillato  (PSSD),
della  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana,  nel  rispetto  delle
disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.
                               Art. 6 

                 Educazione allo sport in sicurezza 

  1. Il Ministero della salute concorda annualmente con  il  Ministro
delegato allo sport e con il CONI i  contenuti  di  una  campagna  di
comunicazione dedicata allo svolgimento dello "sport  in  sicurezza".
Alla campagna di informazione possono anche collaborare  le  Societa'
scientifiche di settore. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si  attuano  con  le
risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 7 

                             Abrogazioni 

  1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 "Norme  per  la  tutela
sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica" e' abrogato. 
  Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 aprile 2013 

                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         

Il Ministro per gli affari 
  regionali, il turismo 
       e lo sport 
         Gnudi 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro registro n. 10, foglio n. 309

Allegati

A. Controlli medici per l’attestazione dell’idoneita’ all’attivita’ ludico-motoria
B. Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ ludico-motoria
C. Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ sportiva di tipo non agonistico
D. Certificato di idoneita’ alla pratica di attivita’ sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell’art. 4
E. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Allegato A

a

Allegato B

Certificato di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria
D.M. ……..data

Sig.ra / Sig……………………………………………………………………………………………

Nata/o a ……………………………………………………………il ………………….,

residente a………………………………………………………………………………

Classe di ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA, di cui all’Allegato A ………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.

Il presente certificato ha validità ……………… …..[annuale/biennale/altro (specificare)] dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Allegato C

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico
D.M. ……..data

Sig.ra / Sig………………………………………………………………………………………

Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,

residente a………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …….……, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Allegato D

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, ex art. 4 D.M…..

Sig.ra / Sig……………………………………………………………………………………………

Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,

residente a………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti…………………………………………………………………………………., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all’articolo 4 del D.M…..

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

                                                           Allegato E 

                     LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE 
            E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
             E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA 
                            D.M......... 

    Scopo: Le presenti linee guida hanno lo scopo di disciplinare  la
dotazione  e  l'impiego  da   parte   di   societa'   sportive,   sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici esterni. 
1. Introduzione 
    L'Arresto Cardiocircolatorio (ACC) e' una situazione nella  quale
il cuore cessa le proprie funzioni, di  solito  in  modo  improvviso,
causando la morte del soggetto che  ne  e'  colpito.  Ogni  anno,  in
Italia, circa 60.000 persone muoiono in  conseguenza  di  un  arresto
cardiaco, spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo
o segno premonitore. La  letteratura  scientifica  internazionale  ha
ampiamente dimostrato che in caso di arresto cardiaco  improvviso  un
intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in
modo statisticamente significativo, a salvare fino al 30 per cento in
piu' delle persone colpite. In  particolare,  e'  dimostrato  che  la
maggiore determinante per la  sopravvivenza  e'  rappresentata  dalle
compressioni toraciche  esterne  (massaggio  cardiaco)  applicate  il
prima possibile anche da parte  di  personale  non  sanitario.  Senza
queste tempestive manovre, che possono essere  apprese  in  corsi  di
formazione di poche ore, il soccorso  successivo  ha  poche  o  nulle
probabilita' di successo. A questo primo e  fondamentale  trattamento
deve  seguire,  in   tempi   stretti,   la   disponibilita'   di   un
Defibrillatore  Semiautomatico  Esterno  (DAE)che  consente  anche  a
personale non sanitario di erogare una scarica  elettrica  dosata  in
grado, in determinate  situazioni,  di  far  riprendere  un'attivita'
cardiaca spontanea. 
    L'intervento di soccorso avanzato del sistema  di  emergenza  118
completa la catena della sopravvivenza. 
    Nonostante la disponibilita' di mezzi  di  soccorso  territoriali
del sistema  di  emergenza  sanitaria,  che  intervengono  nei  tempi
indicati dalle norme vigenti, esistono situazioni e localita' per  le
quali l'intervento di defibrillazione, efficace se erogato nei  primi
cinque (5') minuti  puo'  essere  ancora  piu'  precoce  qualora  sia
presente  sul  posto  personale  non  sanitario  addestrato   ("first
responder"),che interviene prima dell' arrivo dell' equipaggio  dell'
emergenza sanitaria. 
    Per queste ragioni occorre che  le  tecniche  di  primo  soccorso
diventino un  bagaglio  di  conoscenza  comune  e  diffusa,  che  sia
tempestivamente disponibile un DAE e che sia presente  personale  non
sanitario certificato all'utilizzo. 
    I  Defibrillatori  Semiautomatici   Esterni   (DAE)   attualmente
disponibili  sul  mercato  permettono  a  personale   non   sanitario
specificamente addestrato di effettuare con sicurezza le procedure di
defibrillazione, esonerandolo dal compito della  diagnosi  che  viene
effettuata dall' apparecchiatura stessa. 
    E' altresi' prevedibile che nuovi dispositivi  salvavita  possano
entrare  nell'uso,  come   evoluzione   tecnologica   degli   attuali
defibrillatori semiautomatici o di altri dispositivi salvavita. 
    La legge del 3 aprile 2001, n. 120  prevede  l'utilizzo  del  DAE
anche da parte di personale non sanitario. 
2. La Catena della Sopravvivenza 
    Il DAE deve essere integrato  e  coordinato  con  il  sistema  di
allarme sanitario 118; in questo modo e' consentito il  rispetto  dei
principi della "Catena della Sopravvivenza",  secondo  i  quali  puo'
essere migliorata la sopravvivenza  dopo  arresto  cardiaco,  purche'
siano rispettate le seguenti azioni consecutive (anelli): 
      1. il riconoscimento  e  attivazione  precoce  del  sistema  di
soccorso 
      2.  la  rianimazione  cardiopolmonare  precoce,  eseguita   dai
presenti 
      3. la defibrillazione precoce, eseguita dai presenti 
      4. l'intervento dell'equipe di rianimazione avanzata 
    In ambiente extraospedaliero i  primi  tre  anelli  della  Catena
della  Sopravvivenza  sono   ampiamente   dipendenti   dai   presenti
all'evento, dalla loro capacita'  di  eseguire  correttamente  alcune
semplici manovre e dalla pronta disponibilita' di un DAE. 
3. Contesto sportivo: considerazioni generali 
    E' un dato consolidato che  l'attivita'  fisica  regolare  e'  in
grado di  ridurre  l'incidenza  di  eventi  correlati  alla  malattia
cardiaca coronarica e di molte altre patologie. Tuttavia  l'attivita'
fisica costituisce  di  per  se'  un  possibile  rischio  di  Arresto
Cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non cardiache. 
    Sembra ragionevole affermare, quindi,  che  i  contesti  dove  si
pratica attivita' fisica e sportiva,  agonistica  e  non  agonistica,
possono essere scenario di arresto cardiaco  piu'  frequentemente  di
altre sedi. La defibrillazione precoce rappresenta  in  tal  caso  il
sistema piu'  efficace  per  garantire  le  maggiori  percentuali  di
sopravvivenza. 
    Se si  considera  che  la  pratica  sportiva  e'  espressione  di
promozione, recupero o esercizio  di  salute,  sembra  indispensabile
prevedere una particolare  tutela  per  chi  la  pratica,  attraverso
raccomandazioni efficaci e attuabili secondo le evidenze scientifiche
disponibili. 
    Un primo livello di miglioramento e' strettamente correlato  alla
diffusione di una  maggiore  specifica  cultura,  che  non  sia  solo
patrimonio delle professioni sanitarie ma raggiunga la maggior  parte
della popolazione. 
    Non meno importante e' l'estensione della  tutela  sanitaria  non
soltanto  dei  professionisti  dello  sport  agonistico  ma  anche  e
soprattutto di  quanti  praticano  attivita'  sportiva  amatoriale  e
ludico motoria. 
    Fermo restando l'obbligo della  dotazione  di  DAE  da  parte  di
societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, si  evidenzia
l'opportunita' di dotare, sulla base dell'afflusso  di  utenti  e  di
dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri
sportivi, stadi palestre  ed  ogni  situazione  nella  quale  vengono
svolte attivita' in grado di interessare l'attivita' cardiovascolare,
secondo  quanto  stabilito  dal  D.M.  18  marzo  2011,   punto   B.1
dell'allegato. Alcune Regioni (es. Veneto,  Emilia  Romagna,  Marche)
hanno gia' previsto nel loro piano di diffusione delle  attivita'  di
defibrillazione di dotare di DAE anche alcune tipologie  di  impianti
sportivi pubblici come palestre  scolastiche,  piscine  comunali.  Si
contribuisce in tal modo allo svolgimento in sicurezza dell'attivita'
sportiva "creando anche una cultura cardiologica di base". 
4. Indicazioni  per  le  Societa'  sportive  circa  la  dotazione   e
  l'impiego di DEA 
    Le seguenti  indicazioni  specificano  quanto  gia'  stabilito  a
carattere generale e dal D.M. 18 marzo 2011. 
4.1 Modalita' Organizzative 
    In ambito sportivo per garantire il  corretto  svolgimento  della
catena della sopravvivenza le societa' sportive si devono  dotare  di
defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalita'  indicate
dalle presenti linee guida. E' stato dimostrato che nei contesti dove
il rischio di AC e' piu' alto per la particolare attivita' che vi  si
svolge o semplicemente per l'alta frequentazione,  la  pianificazione
di una risposta all'ACC aumenta notevolmente la sopravvivenza. 
    L'onere  della  dotazione  del   defibrillatore   e   della   sua
manutenzione e' a carico della societa'. Le societa' che  operano  in
uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono
associarsi ai  fini  dell'attuazione  delle  indicazioni  di  cui  al
presente allegato. 
    Le societa' singole o associate possono demandare  l'onere  della
dotazione  e  della  manutenzione  del  defibrillatore   al   gestore
dell'impianto  sportivo  attraverso  un  accordo  che  definisca   le
responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori. 
    Le societa' che utilizzano permanentemente o  temporaneamente  un
impianto sportivo devono assicurarsi della presenza  e  del  regolare
funzionamento del dispositivo. 
    E'  possibile,  in  tal  modo,  assimilare  l'impianto   sportivo
"cardioprotetto"  ad  un  punto  della  rete   PAD   (Public   Access
Defibrillation)  e  pianificare  una  serie  di  interventi  atti   a
prevenire che l'ACC esiti in morte, quali: 
      la presenza di personale formato, pronto ad intervenire 
      l'addestramento continuo 
      la presenza di un DAE e la facile accessibilita' 
      la gestione e manutenzione del DAE 
      la condivisione  dei  percorsi  con  il  sistema  di  emergenza
territoriale locale 
    In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile  e
funzionante almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto
dell'impianto  percorribile  in  un   tempo   utile   per   garantire
l'efficacia dell'intervento - con il  relativo  personale  addestrato
all'utilizzo. 
    I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici  ai  sensi
della vigente normativa  comunitaria  e  nazionale  (Dir.  93/42/CEE,
D.lgs n. 46/97).I DAE devono essere resi disponibili all'utilizzatore
completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come
previsto dal fabbricante. 
    Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di  DAE
devono   darne   comunicazione   alla    Centrale    Operativa    118
territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la
specifica del tipo di apparecchio,  la  loro  dislocazione,  l'elenco
degli esecutori in possesso del relativo attestato. Cio' al  fine  di
rendere piu' efficace ed efficiente il  suo  utilizzo  o  addirittura
disponibile la sua localizzazione mediante mappe interattive. 
4.2 Formazione 
    Ai fini della formazione del personale e' opportuno individuare i
soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per  disponibilita',
presenza  temporale  nell'impianto  stesso  e   presunta   attitudine
appaiono piu' idonei a svolgere il compito di first responder. 
    La   presenza   di   una   persona   formata   all'utilizzo   del
defibrillatore deve essere garantita nel corso  delle  gare  e  degli
allenamenti. 
    Il numero di soggetti da formare e' strettamente  dipendente  dal
luogo in cui e' posizionato il  DAE  e  dal  tipo  di  organizzazione
presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga  formato  un
numero sufficiente di persone. 
    I corsi di formazione metteranno in condizione  il  personale  di
utilizzare  con  sicurezza  i  DAE  e   comprendono   l'addestramento
teorico-pratico  alle  manovre  di  BLSD(Basic   Life   Support   and
Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. 
    I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle
singole  regioni  secondo  specifici  criteri  e   sono   svolti   in
conformita' alle Linee guida nazionali del 2003 cosi' come  integrate
dal D.M. 18 marzo 2011. 
    Per il personale formato  deve  essere  prevista  l'attivita'  di
retraining ogni due anni. 
4.3 Manutenzione e segnaletica 
    I DAE devono essere sottoposti alle verifiche,  ai  controlli  ed
alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale
d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia  di  apparati
elettromedicali. 
    I DAE devono essere mantenuti in condizioni di  operativita';  la
batteria  deve  possedere  carica   sufficiente   a   garantirne   il
funzionamento; le  piastre  adesive  devono  essere  sostituite  alla
scadenza. 
    Deve essere identificato un referente incaricato  di  verificarne
regolarmente l'operativita'. 
    Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le
Aziende  Sanitarie  o  con  soggetti  privati  affinche'  gli  stessi
provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo  comunque
i costi a carico del proprietario. 
    Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al  pubblico
e' raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con
meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del
dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. 
    Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve  essere
facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione  del
DAE con gli adesivi "Defibrillatore disponibile" e  "AED  available",
deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso. 
4.4 Informazioni sulla presenza del defibrillatore 
    Le societa' sportive e, ove previsto, i  gestori  degli  impianti
sono tenuti ad informare tutti i soggetti,  che  a  qualsiasi  titolo
sono presenti negli impianti (atleti, spettatori,  personale  tecnico
etc.), della presenza dei DAE  e  del  loro  posizionamento  mediante
opuscoli  e  cartelloni  illustrativi  o  qualsiasi  altra  modalita'
ritengano utile (video, incontri, riunioni). 
4.5 Responsabilita' 
    L'attivita' di soccorso non rappresenta per il personale  formato
un  obbligo  legale  che  e'  previsto  soltanto  per  il   personale
sanitario. 
    La  societa'  e'  responsabile  della  presenza  e  del  regolare
funzionamento del dispositivo. 
    Definizioni: 
      Arresto Cardiocircolatorio (ACC): interruzione  della  funzione
di pompa cardiaca. 
      Morte Cardiaca Improvvisa (Sudden Cardiac  Death,  SCD):  morte
inattesa di origine cardiaca (diagnosi  post  mortem).  Si  definisce
testimoniata, se avviene entro 1 ora dall'inizio dei sintomi,  o  non
testimoniata, se entro 24 ore dall'ultima osservazione in vita  senza
sintomi. 
      Rianimazione  cardiopolmonare:  sequenza  di  manovre  per   il
riconoscimento e il trattamento dell'ACC: comprende  le  compressioni
toraciche (massaggio cardiaco esterno), le ventilazioni di soccorso e
la defibrillazione esterna.

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