Nota 10 marzo 2010, Prot.AOODGSSSIn.853

Oggetto: Anagrafe degli studenti – Iscrizioni a.s. 2010/2011

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Ufficio VII

A partire dal 15 marzo p.v. sarà possibile, all’interno dell’area “Alunni-Gestione alunni” del portale SIDI, aggiornare l’anagrafe degli studenti con i dati relativi a tutti gli alunni iscritti alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2010/2011.

L’attuale fase di rilevazione costituisce il primo momento di aggiornamento della presenza degli alunni nel sistema nazionale di istruzione e rappresenta il necessario presupposto di tutte le complessive attività di politica scolastica, necessarie per il regolare avvio del successivo anno scolastico. Le scuole avranno cura di trasmettere i dati degli alunni secondo le modalità descritte nelle linee guida disponibili nel portale SIDI nell’area “Procedimenti amministrativi”.

L’applicazione “Anagrafe Nazionale” nel SIDI consente la trasmissione dei dati sia attraverso l’invio dei flussi provenienti da applicativi locali, sia mediante la funzionalità di inserimento dati per ogni singolo alunno. A tal fine, si sottolinea l’opportunità di verificare, con il relativo fornitore del software in uso presso la scuola, l’aggiornamento delle tabelle di codifica degli stati stranieri.

Nel caso di inserimento on-line, la funzionalità aggiornata “inserimento alunno” permette, digitando il relativo codice fiscale, di ottenere le informazioni sull’alunno nel caso in cui lo studente sia già presente in anagrafe; qualora lo studente non risulti presente in anagrafe, è necessario procedere all’inserimento di tutte le informazioni riguardanti l’alunno stesso.

Dopo l’invio dei flussi dagli applicativi locali, occorre riscontrare la correttezza dei dati trasmessi, procedendo alle necessarie modifiche e/o integrazioni in caso di discordanza con i dati presenti nell’anagrafe centrale, secondo quanto segnalato nel file di log. La trasmissione dei dati deve essere completata entro il 20 aprile p.v., anche per consentire alle scuole secondarie di secondo grado il completamento delle attività di iscrizione secondo i tempi previsti dalla circolare n. 17 del 18 febbraio 2010.

La presente rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010 (codice PUI00009). I dati trattati dall’Ufficio di Statistica, nell’ambito della presente rilevazione, sono tutelati dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

Il Servizio Statistico è disponibile per fornire ogni eventuale chiarimento a riguardo. In caso di problemi tecnici dell’applicazione è possibile contattare il numero verde del gestore del sistema informativo 800903080.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

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Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per

l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

inviando apposita richiesta a: MIUR – Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi

Informativi vialeTrastevere, 76/a 00153 Roma. I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione,

tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali,

potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai

soggetti del Sistema Statistico Nazionale e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di

ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di

deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai

soggetti che li forniscono o a cui si riferiscono.

L’obbligo di fornire dati statistici per la presente rilevazione è previsto dall’ art.7 del D.Lgs. 6

settembre 1989, n.322.

Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali

– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni – “Norme sul Sistema

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica “, art. 6-bis (trattamenti dei

dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di

statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico); art. 13 (Programma statistico nazionale);

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2

(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che

effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di

protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico

Nazionale triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 “(09A11947) (GU n. 238 del 13-10-2009 –

Suppl. Ordinario n.186)

– D.P.R. 15 novembre 2009 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale

2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 (Gazzetta Ufficiale 14.12.2009 – serie generale – n. 290 )