Circolare INAIL 4 aprile 2006, n. 19

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INAIL – DIREZIONE GENERALE
– Direzione Centrali Prestazioni – Direzione Centrali Rischi

Circolare n. 19 del 4 aprile 2006.

Oggetto: Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi.

Quadro Normativo
• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4”.
• Legge 28 marzo 2003, n. 53 : “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’ istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
• Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 : “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
• Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
• Circolare INAIL n. 79 del 17 novembre 2004 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
• Circolare INAIL n. 28 del 7 giugno 2005 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2005. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2005”.
• Circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio 2006 : ”Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2005”.

Ambito di applicazione della tutela
In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l’introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico.
Questo nuovo ciclo comprende due fasi:
• la scuola primaria (ex scuola elementare)
• la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) (1).
I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità.
Tra gli obiettivi dell’intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 (2).
Considerato che:
• il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado
• sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)
• vige il principio della “parità di tutela a parità di rischio”, la circolare n. 79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni .

Disposizioni
Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite (3).

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali
La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell’ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (4).

Decorrenza
La presente circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria.
Il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all’obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti (5):
• è dovuto a decorrere dall’anno scolastico in corso (1° novembre 2005 – 31 ottobre 2006)
• sarà versato in sede di regolazione.
Nei casi in cui l’Inail corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi antecedenti, l’assicurazione decorrerà dall’anno scolastico in cui si sono verificati gli infortuni.

IL DIRETTORE GENERALE
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1. Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 .
2. Articoli1, n. 28, e 4 n. 5.
3. Circolare n. 28/2005 punto 10.G; circolare n. 3/2006, punto 9 .
4. D.P.R. n.1124/1965, artt.127 e 190 e Decreto Ministeriale 10.10.1985.
5. Circolare n. 79/2004