Sentenza TAR Lazio 16 luglio 2013, n. 7070

N. 07070/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04292/2012 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4292 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto……….. da:

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia ex lege;

nei confronti di

……………….  controinteressati non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum: ………….;

per l’annullamento

della circolare ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012 con la quale il MIUR – Direzione per l’Istruzione ha disciplinato le “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2012/2013 – trasmissione schema di Decreto Interministeriale;

della nota ministeriale n. 2320 del 29 marzo 2012 con la quale il MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico ha dettato istruzioni per “attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”;

della nota ministeriale n. 679 del 4 maggio 2012 con la quale il MIUR – Dipartimento per l’istruzione ha dettato chiarimenti in merito alla classe di concorso 39/A, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

e con motivi aggiunti del 25 giugno 2012

della nota n. 679 del 4 maggio 2012 con la quale il MIUR ha previsto la residualità della classe di concorso 60/A rispetto alla classe 39/A per l’insegnamento della geografia nel primo biennio dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo”;

della nota ministeriale n. 3714 del 16 maggio 2012 con cui il MIUR ha diramato le Tabelle di abbinamento dei diversi insegnamenti con le classi di concorso che hanno formalmente modificato ed integrato la nota 2320 del 29 marzo 2012 nella parte in cui non attribuisce ai docenti abilitati nella classe di concorso A060 – scienze naturali, chimica e geografia microbiologia – l’insegnamento di scienze integrate (Fisica) , di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

per l’annullamento con motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2012 degli stessi atti impugnati in via principale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per l’annullamento con motivi aggiunti notificati il 21 maggio 2013

della nota ministeriale n. 2916 del 21 marzo 2013 e del secondo invio della nota n. 4405 del 7 maggio 2013 con cui il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha disposto la disciplina, in assenza della revisione delle classi di concorso di cui alla legge n. 133/2008, per le attuali classi di concorso in cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino,

della circolare ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013, recante “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014 – Trasmissione schema di decreto interministeriale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Istruzione Dell’Universita’ E Della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2013 il dott. ………….. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato che col ricorso principale gli interessati in possesso della abilitazione per la classe di concorso 60/A relativa all’insegnamento di scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia nella scuola secondaria di secondo grado ed insegnanti nella materia da oltre trenta anni impugnano due note ministeriali

– con la prima delle quali, la n. 2320 del 29 marzo 2012 non viene attribuito ai docenti abilitati in 60/A l’insegnamento delle scienze integrate (Fisica), di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica, di biologia, microbiologia e tecnologia di controllo sanitario, di gestione dell’ambiente e del territorio, di ecologia e pedologia, di scienze tecnologiche applicate;

– e con la seconda delle quali la n. 679 del 4 maggio 2012 individua le classi di concorso 60/A e 39/A come “classi atipiche” e prevede la residualità della classe di concorso 60/A, rispetto alla classe 39/A per l’insegnamento della geografia nel primo biennio dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo”;

Rilevato che con il primo gruppo di motivi aggiunti impugnano la nota ministeriale a prot. n. 3714 del 16 maggio 2012 recante le Tabelle di abbinamento dei diversi insegnamenti con le classi di concorso che hanno formalmente modificato ed integrato la nota n. 2320 del 29 marzo 2012 nella parte in cui non attribuisce ai docenti abilitati nella classe di concorso A060 – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia – l’insegnamento di scienze integrate (Fisica), di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica;

Rilevato che con un secondo gruppo di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la nota ministeriale a prot. n. 2916 del 21 marzo 2013 con la quale per l’a.s. 2013/2014 in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall’art. 64 della legge n. 133 del 2008, si continua a stabilire che “Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici”;

Rilevato che in punto di interesse i ricorrenti fanno valere che, in via provvisoria nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico, l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere la possibilità di far accedere a tali insegnamenti tutte le diverse classi di concorso aventi diritto in base al precedente ordinamento;

Considerato che con il ricorso principale i ricorrenti fanno valere:

– eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione, disparità di trattamento, lamentando che con il criterio adottato dal MIUR mentre da un lato si è stabilito che gli insegnamenti che trovavano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento dovevano essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso doveva prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, ciò non è avvenuto per le materie definite oggi come “Scienze integrate (Chimica)” e “Scienze integrate (Fisica)”, laddove con le note impugnate si eliminano competenze acquisite con le abilitazioni; ed in particolare con la nota n. 2320 i docenti della 60/A vengono esclusi dall’insegnamento della fisica nelle classi prime degli istituti tecnici e degli istituti professionali anche quando questa non è materia caratterizzante;

– violazione del principio dell’affidamento e della legge n. 133/2008; illegittimità della circolare n. 25 del 23 marzo 2012 e della nota 2320 del 23 marzo 2012, carenza di motivazione, con cui fanno valere che in totale assenza del Regolamento che avrebbe dovuto riformulare le classi di concorso, il MIUR ha operato con provvedimenti provvisori e sulla base di una semplice bozza del Decreto Interministeriale, in violazione del principio di legalità ed anticipando una disposizione normativa non ancora in vigore;

Rilevato che le medesime censure sono confermate anche avverso gli atti impugnati con i motivi aggiunti;

Rilevato che l’analoga disposizione citata sopra siccome formulata per l’a.s. 2011/2012 è stata annullata dal TAR con la sentenza n. 6802 del 23 luglio 2012 allo stato non impugnata, mentre lo stesso periodo risulta riprodotto nella nota del 21 marzo 2013 al momento gravata;

Rilevato che la mancata definizione del Regolamento sulle classi di materia previsto dall’art. 64, comma 4, lett. a) del d.l. n. 112 del 26 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, continua a produrre i suoi rivenienti effetti sulle posizioni incomprimibili dei docenti che dotati di una o più abilitazioni per le classi di concorso del vecchio ordinamento non possono neppure più usufruire del regime transitorio previsto dal D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con conseguente accoglimento della relativa censura proposta;

Rilevato che in particolare la professione di docente è tra quelle cd. regolamentate disciplinate dal d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 e basate sulla preventiva acquisizione di una abilitazione, della quale sono dotati appunto i ricorrenti;

Considerato che va anche accolta la doglianza con la quale gli interessati fanno valere la violazione del principio di legalità statuendo con semplici note circolari su posizioni regolarmente acquisite mediante concorso, come le abilitazioni, e secondo le norme del previgente ordinamento e rilevato pure che, se come chiarito dal MIUR nella relazione istruttoria, tale operato sarebbe giustificato dalla necessità di completare le procedure di sistemazione degli organici prima dell’avvio dell’anno scolastico il Ministero vi potrebbe provvedere con altri strumenti che abbiano il presupposto fondante nella necessità ed urgenza quali le ordinanze;

Avuto riguardo alla relazione dell’Amministrazione, dalla quale resta confermato che il “Regolamento sulle classi di materia” previsto dall’art. 64, comma 4 lett. a) del d.l. n. 112 del 2008 è rimasto allo stadio di bozza e non è mai stato adottato;

Considerato che tuttavia il decreto interministeriale che potrebbe dare una qualche copertura normativa seppure di rango secondario alle circolari in epigrafe indicate risulta ancora in corso di registrazione e che pertanto allo stato attuale le parti delle ridette note circolari che stabiliscono che “Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”” sono sprovviste di copertura normativa, come già rilevato con la sentenza sopra citata;

Ritenuto che pertanto vanno annullate in parte la nota ministeriale n. 2320 del 29 marzo 2012, la nota ministeriale n. 679 del 4 maggio 2012, la nota ministeriale n. 3714 del 16 maggio 2012, la nota ministeriale a prot. n. 2916 del 21 marzo 2013 tutte nelle parti in cui non attribuiscono ai docenti abilitati nella classe di conco0rso 60/A – scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia – l’insegnamento di scienze integrate (Fisica), di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica, nelle parti in cui è prevista la residualità della classe di concorso 60/A rispetto alla classe 39/A per l’insegnamento della geografia nel primo biennio dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo” e nella parte in cui è stata prevista la disciplina, in assenza della revisione delle classi di concorso di cui alla legge n. 133 del 2008, per le attuali classi di concorso in cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino;

Rilevato che l’impugnativa della circolare ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013 con la quale è stato diramato lo schema di Decreto Interministeriale sulle “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2013/2014” non può essere scrutinata in quanto allo stato non ne risulta la registrazione presso la Corte dei Conti, né il Miur ha reso edotto il Collegio sul punto;

Ritenuto di disporre al riguardo un’istruttoria onerando il MIUR di far conoscere, se nelle more del ricorso il decreto interministeriale comunicato in bozza con la ridetta circolare n. 10/2013 sia stato registrato, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza parziale, rinviando ogni questione su tale provvedimento alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla in parte qua le note ministeriali in motivazione indicate, come nella stessa indicato;

– ordina al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di produrre di far conoscere al Collegio quanto in motivazione richiesto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

– rinvia la trattazione della parte residua della causa alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

, Presidente

, Consigliere, Estensore

, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)