Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 2013, n. 123

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2013, n. 123

  Regolamento di modifica del Regolamento  recante  disposizioni  per
l'insegnamento della lingua friulana  nel  territorio  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal  Capo  III
(Interventi nel settore dell'istruzione)  della  legge  regionale  18
dicembre  2007,  n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione   e
promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente
della Regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.

(GU 3a Serie Speciale – Regioni n.36 del 7-9-2013)

 
         (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 24 luglio 2013) 

                            IL PRESIDENTE 

  Vista la legge regionale 18 dicembre 2007,  n.  29  (Norme  per  la
tutela,  valorizzazione  e  promozione  della  lingua  friulana),  di
seguito legge, e in particolare la disciplina  recata  dal  capo  III
(Interventi nel settore dell'istruzione); 
  Viste in quest'ambito le disposizioni di cui: 
  all'art. 14, comma 2, che rinvia a successive  norme  regolamentari
di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale,  la
definizione del piano applicativo di sistema per l'inserimento  della
lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole  primarie  e
secondarie di primo grado situate  nei  comuni  delimitati  ai  sensi
dell'art. 3 della legge medesima; 
  all'art.  13,  comma  2,  in  base  al   quale   la   Regione,   in
collaborazione  con  le  autorita'   scolastiche   e   nel   rispetto
dell'autonomia  scolastica,  promuove   il   coordinamento   tra   le
istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di  scuole
e l'individuazione di scuole polo sul territorio; 
  all'art. 15, come modificato dall'art.  7,  comma  5,  della  legge
regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014  ai  sensi  dell'art.  34
della legge regionale n.  21/2007),  in  base  al  quale  la  Regione
trasferisce alle istituzioni scolastiche, per  le  finalita'  di  cui
all'art. 13, comma 2, e all'art. 14, finanziamenti destinati  sia  al
sostegno delle  spese  per  i  docenti  impegnati  nell'attivita'  di
insegnamento   della   lingua    friulana    e    nell'organizzazione
dell'attivita' stessa, sia  al  sostegno  degli  oneri  organizzativi
delle scuole; 
  Visto il «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della
lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in
attuazione di quanto previsto dal capo III  (Interventi  nel  settore
dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme
per la tutela, valorizzazione e promozione della  lingua  friulana)»,
approvato in via definitiva con deliberazione della giunta  regionale
n. 1509 del 5 agosto 2011 ed emanato con proprio  decreto  23  agosto
2011, n. 0204/Pres., successivamente modificato con  proprio  decreto
18 settembre 2012, n. 0190/Pres., di seguito regolamento; 
  Ricordato che, ai fini dell'approvazione in via  definitiva,  sulla
parte del regolamento concernente il piano applicativo di sistema per
l'insegnamento  della  lingua  friulana,   e   specificamente   sulle
disposizioni di cui al capo II (articoli da 3  a  9),  nonche'  sulla
correlata disposizione di cui all'art. 19, comma 2, si era provveduto
ad acquisire, ai sensi del citato art. 14, comma 2, della  legge,  il
preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale; 
  Vista in particolare la disposizione di cui all'art. 19,  comma  2,
del regolamento, con la quale si prevede un  regime  transitorio  per
gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, stabilendo che, qualora si
manifesti una insufficienza delle risorse finanziarie  disponibili  o
una  carenza  di   insegnanti   con   competenze   riconosciute   per
l'insegnamento della  lingua  friulana,  la  giunta  regionale  possa
stabilire  che  le  disposizioni  di  cui  all'art.  7,  recanti   la
disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di  sostegno
finanziario alle scuole, si  applichino  esclusivamente  alle  scuole
dell'infanzia e  alle  scuole  primarie,  purche'  le  iniziative  di
insegnamento della lingua friulana proposte dalle  scuole  secondarie
possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di  interventi
per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni  scolastiche
statali e paritarie della regione, approvato ai  sensi  dell'art.  7,
comma 9, primo periodo, della legge regionale n. 3/2002; 
  Considerato   che   l'insufficienza   delle   risorse   finanziarie
attualmente disponibili per la realizzazione degli interventi di  cui
trattasi  e  la  perdurante  carenza  di  insegnanti  con  competenze
riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana non  consentono
il soddisfacimento di tutto il fabbisogno che, sulla  base  dei  dati
relativi all'insegnamento della lingua friulana nell'anno  scolastico
2012/2013,  e'  ragionevole  prevedere  sara'  espresso   anche   con
riferimento all'anno scolastico 2013/2014; 
  Ritenuto pertanto di estendere anche all'anno scolastico  2013/2014
il regime transitorio soprarichiamato; 
  Vista la deliberazione n. 956 del 1° giugno 2013, con la  quale  la
giunta  regionale  ha  approvato  in   via   preliminare,   ai   fini
dell'acquisizione del parere  dell'Ufficio  scolastico  regionale  il
«Regolamento di modifica del  regolamento  recante  disposizioni  per
l'insegnamento della lingua friulana  nel  territorio  della  regione
Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal  capo  III
(Interventi nel settore dell'istruzione)  della  legge  regionale  18
dicembre  2007,  n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione   e
promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente
della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.»; Vista  la  deliberazione
n. 1195 del 5 luglio 2013 con la quale la giunta regionale, acquisito
il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale, ha  approvato
in via definitiva il citato regolamento di modifica; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 

                              Decreta: 

  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del  regolamento  recante
disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel  territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto  previsto
dal capo III (Interventi nel  settore  dell'istruzione)  della  legge
regionale  18  dicembre  2007,  n.   29   (Norme   per   la   tutela,
valorizzazione e  promozione  della  lingua  friulana),  emanato  con
decreto del presidente della regione 23 agosto 2011,  n.  204/Pres.»,
nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 

    Trieste, 11 luglio 2013 

                            SERRACCHIANI
                                                             Allegato 

Regolamento di modifica del  «Regolamento  recante  disposizioni  per
  l'insegnamento della lingua friulana nel territorio  della  Regione
  Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal capo III
  (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge  regionale  18
  dicembre 2007,  n.  29  (Norme  per  la  tutela,  valorizzazione  e
  promozione  della  lingua  friulana)»,  emanato  con  decreto   del
  presidente della regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres. 

                               Art. 1. 
                  Modifica all'art. 19 del decreto 
              del presidente della regione n. 204/2011 

    1. Al comma 2 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  23  agosto  2011,   n.   0204/Pres.   (Regolamento   recante
disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel  territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto  previsto
dal capo III (Interventi nel  settore  dell'istruzione)  della  legge
regionale  18  dicembre  2007,  n.   29   «Norme   per   la   tutela,
valorizzazione e promozione della lingua friulana»), le  parole  «Per
gli anni scolastici 2011/2012 e  2012/2013,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Per  gli   anni   scolastici   2011/2012,   2012/2013   e
2013/2014,». 

                               Art. 2. 
                          Entrata in vigore 

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 

Visto, il presidente: SERRACCHIANI