29 ottobre Razionalizzazione PA al Senato

Il 29 ottobre il Senato approva definitivamente il ddl di conversione in legge, modificato dalla Camera, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il 24 ottobre la Camera approva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682-A). Il provvedimento passa ora nuovamente all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Il 22, 23 e 24 ottobre l’Aula della Camera esamina il ddl di conversione in legge, già approvato dal Senato, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il 17 ottobre la 7a Commissione della Camera esprime parere favorevole, con modificazioni, alle Commissioni I e XI sul ddl di conversione in legge, già approvato dal Senato, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 1682, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni considerato che:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sopprimere i commi 9-bis-9-sexies dell’articolo 1. In alternativa, per meglio circoscrivere gli effetti della norma, al comma 9-bis non prevedere la trasformazione delle graduatorie di merito del concorso del febbraio 2004 in graduatorie ad esaurimento e specificare, conseguentemente, al comma 9-quinquies del medesimo articolo 1, che i posti a tempo indeterminato riservati agli insegnanti di religione sono assegnati in modo conforme alla procedura prevista dall’articolo 3 della legge n. 186 del 2003;
2) specificare meglio l’espressione «diploma di laurea» contenuta nel comma 8-quater dell’articolo 2. Essendo questa espressione suscettibile di diverse interpretazioni, è opportuno fare riferimento alla laurea conseguita in base al vecchio ordinamento, di regola equiparata alla laurea magistrale nel nuovo ordinamento;
3) coordinare le disposizioni previste dai commi 3 e 16 dell’articolo 4, per quanto concerne gli enti di ricerca, affinchè si chiarisca che per gli enti di ricerca di cui al capo I del decreto legislativo n. 213 del 2009, l’autorizzazione a bandire procedure concorsuali è rilasciata in sede di approvazione dei piani di cui all’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto n. 213, che dispone che il fabbisogno di personale, la consistenza e la variazione dell’organico sono approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere del Ministero dell’economia e della finanze;

e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l’opportunità di mantenere la disposizione prevista all’articolo 2, commi 7-8-quater, che riguarda la proroga della deroga all’ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri in quanto tale materia è disciplinata, in via ordinaria, con regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previo esame parlamentare del relativo schema. La proroga, disposta per la terza volta, conferisce alla deroga una ennesima e ulteriore continuità di effetti. In ogni caso si consideri che tale continuità di effetti non potrebbe consentire la modificabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disposizioni contenute in un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica.
   b) si circoscrivano con maggiore precisione i limiti temporali indicati nell’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 2.

Con 137 voti favorevoli, 57 contrari e 1 astenuto, il Senato, nella seduta pomeridiana di giovedì 10 ottobre, ha approvato, con modificazioni, il ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 101, sulla razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Il testo passa adesso alla Camera.

Il 26 settembre, il 2, 3, 8, 9 e 10 ottobre l’Aula del Senato esamina il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il 18 e 25 settembre la 7a Commissione del Senato esamina il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

(7a Senato, 18.9.13) Riferisce alla Commissione il relatore MAZZONI (PdL) premettendo che il provvedimento reca disposizioni inerenti la pubblica amministrazione, alcune di carattere trasversale, che impattano su tutti i comparti pubblici, altre di specifico interesse della Commissione istruzione.

L’articolo 1, oltre ad estendere fino al 2015 il divieto (già esistente fino al 2014) di acquisto di autovetture, dispone in materia di spese per studi e incarichi di consulenza. Fa notare in particolare che il comma 5 stabilisce un ulteriore limite di spesa annua per tali incarichi, che non può superare il 90 per cento del limite di spesa già previsto per il 2013 (che era pari al 20 per cento del 2009). Sottolinea che, per quanto attiene gli ambiti di interesse, sono comunque esclusi dall’applicazione di tale norma le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonchè gli istituti culturali. Dopo aver brevemente dato conto dei commi 6 e 7, illustra l’articolo 2 sull’organico soprannumerario delle pubbliche amministrazioni e sul relativo accesso al pensionamento. Evidenzia in merito che, fermo restando il divieto di effettuare nuove assunzioni nelle qualifiche o nelle aree in cui vi sono soprannumerari, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, a determinate condizioni e con una specifica procedura. Segnala altresì che, qualora detti dipendenti in soprannumero conseguano la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015, ad essi si applica la disciplina pensionistica precedente al decreto-legge n. 201 del 2011. Fa notare dunque come rispetto alla normativa vigente si allunghi di un anno (dal 2014 al 2015) la data per conseguire i requisiti pensionistici che consentono l’applicazione delle norme anteriori. Nel rilevare la posticipazione dei tempi per la verifica delle posizioni soprannumerarie e la conseguente dichiarazione di esubero, precisa che dette disposizioni troverebbero applicazione anche per il comparto della scuola.

Dopo aver posto in luce le altre disposizioni dell’articolo 2, di interpretazione autentica circa i limiti per il collocamento a riposo d’ufficio al fine di evitare lo sviluppo del contenzioso, si sofferma sull’obbligo, per le amministrazioni che hanno effettuato riduzioni delle dotazioni organiche, di adottare i regolamenti di organizzazione, pena l’impossibilità di nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Detto obbligo è a carico dei Ministeri, delle Agenzie – tra cui l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – degli enti di ricerca e di altri enti tra cui le fondazioni lirico-sinfoniche e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Focalizza poi l’attenzione sul comma 12 dell’articolo 2, che estende agli anni 2013 e 2014 le disposizioni derogatorie in materia di assunzioni di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma consente, a tale riguardo, di effettuare assunzioni in deroga al divieto posto dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta «spending review»), anche se resta fermo il divieto di assumere personale nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie. Riferisce in proposito che, secondo la relazione illustrativa, la tipologia dei servizi pubblici resi dal Ministero nello svolgimento della sua missione istituzionale presenta una notevole differenziazione tra servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico (tutela, conservazione e valorizzazione, attualmente con 5.056 unità in servizio) e servizi ad alta concentrazione di risorse umane, prevalentemente afferenti all’ambito della vigilanza e accoglienza dei visitatori nei siti aperti al pubblico: musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche (attualmente con 7.594 unità in servizio). Riferisce peraltro che al momento vi sono molte criticità, derivanti tanto da un esodo massiccio per raggiunta anzianità contributiva e per raggiunti limiti di età, quanto da squilibri territoriali e da assorbimenti di esuberi di personale non sempre in possesso delle competenze professionali richieste per la particolare tipologia delle attività di tutela. A ciò aggiunge che, a seguito delle misure di contenimento della spesa, sono state attuate progressive revisioni della pianta organica, rideterminata in 18.947 unità, con una riduzione di quasi il 25 per cento in 16 anni (24,74 per cento rispetto al 1997). Contemporaneamente, è aumentata l’offerta culturale con un incremento notevolissimo dei visitatori e un innalzamento ancora maggiore degli introiti da bigliettazione.

Il Governo – prosegue il relatore – ha peraltro puntualizzato che fino ad ora si è cercato di rafforzare la componente tecnico-scientifica, rappresentata dai funzionari di III area con professionalità specialistiche e, al contempo, di ridurre massicciamente la componente del personale ausiliario di supporto nella I area funzionale. Conseguentemente, a detta dell’Esecutivo, si sono prodotte posizioni soprannumerarie nella I area mentre nella II e soprattutto nella III area sono stati appositamente previsti numeri che permettono nuove assunzioni, con vacanze rispettivamente di 231 unità nella II area e di 344 unità nella III area. Pertanto, sottolinea la necessità dell’intervento normativo proposto al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale.

Dà altresì conto dell’articolo 4, che intende perseguire le seguenti finalità: ribadire il principio che nel settore pubblico il contratto a tempo indeterminato è la forma di “contratto dominante”; rafforzare le responsabilità dirigenziali in caso di utilizzo non consentito dei contratti di lavoro flessibile; inasprire le sanzioni. Si prevede quindi che tutte le amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti di ricerca, possano avviare procedure concorsuali previa verifica dell’assenza di graduatorie vigenti approvate dal 1° gennaio 2008, che vengono prorogate al 31 dicembre 2015. Sullo specifico profilo delle assunzioni negli enti di ricerca, rinvia alle considerazioni che saranno svolte sul comma 16.

Al comma 6 si stabilisce inoltre la possibilità (fino al 31 dicembre 2015), nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali, per le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Si precisa peraltro che resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

Il relatore illustra anche il comma 11, che esclude dall’applicazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 – ossia quello che recepisce la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato – come già previsto per le supplenze del personale docente e ATA del comparto delle scuole statali, anche i contratti tempo determinato relativi al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia degli enti gestiti dai comuni, nel rispetto però del patto di stabilità e dei vincoli relativi alla spesa degli enti locali per il personale nonché del regime delle assunzioni. Ritiene dunque che lo scopo sia di preservare la specificità di un settore che spesso si avvale di contratti a tempo determinato.

Il successivo comma 16 stabilisce inoltre che, per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione,con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico. In proposito, ravvisa alcune incongruenze rispetto alla normativa vigente, in quanto l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca stabilisce una diversa procedura per il fabbisogno di personale, che viene determinato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Nel comma 16 dell’articolo 4 in esame, invece, non solo non si prevede alcun ruolo del Dicastero dell’istruzione – in quanto le procedure concorsuali sono autorizzate con il predetto decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, esautorando il Ministero vigilante – ma la disciplina si sovrappone a quella del comma 3 del medesimo articolo 4, che stabilisce un ulteriore e differente iter. Preannuncia perciò che nel parere porrà l’accento sulla necessità di coordinare dette disposizioni, salvaguardando il ruolo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Quanto all’articolo 9, fa presente che esso, al comma 1, consente l’assegnazione alle scuole italiane all’estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta «spending review». Come ricorda la relazione del Governo, è stata prevista la progressiva riduzione del personale di ruolo della scuola in servizio all’estero: entro l’anno scolastico 2016-17 si dovrà infatti arrivare a un contingente pari a 624 unità, previsto dalla normativa vigente. Vengono così disposte alcune deroghe, all’interno della revisione annuale del contingente del personale della scuola in servizio all’estero in modo da conservare un limitato numero di posti vacanti e disponibili sui quali possono essere assegnati unità di personale nonchè dirigenti scolastici.

Detta previsione – precisa il relatore – non incrementa le dotazioni di personale ma rende possibile la partenza ogni anno di un numero predefinito di dirigenti, docenti, lettori e amministrativi in deroga al blocco delle partenze, dato che si sono verificate una drastica diminuzione di dirigenti scolastici, la mancanza di alcuni profili professionali di docenza, la necessità di ricorrere a supplenti dall’Italia e l’inosservanza di impegni internazionali. La disposizione decorre dall’anno scolastico 2013-2014 e ha come finalità espressa quella di far fronte a specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco o alle operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato, già collocato fuori ruolo all’estero.

Si sofferma inoltre sul comma 2, checonsente di avvalersi anche di personale italiano a contratto locale, residente nel Paese ospitante da almeno un anno, oltre che straniero, per l’insegnamento delle materie obbligatorie nei Paesi esteri. In secondo luogo, il comma autorizza – per gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane – la conclusione di contratti con personale italiano o straniero, con conoscenza adeguata dell’italiano e residente nel Paese da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Fa notare che dette disposizioni riguardano materie obbligatorie diverse (rispettivamente nell’ordinamento estero e in quello italiano) e si presentano in parte analoghe (in entrambi i casi si consentono affidamenti a personale straniero o italiano e si prevede altresì una retribuzione annua), differenziandosi in alcuni punti: nel primo caso gli affidamenti possono essere dati per tutte le materie obbligatorie e solo a condizione dell’assenza del personale di ruolo; nel secondo caso gli affidamenti possono essere dati solo con contratto, solo per certe materie obbligatorie (da individuare) e non è presente la condizione dell’assenza del personale di ruolo.