Decreto Ministeriale 23 aprile 2010

Modalita’ effettuazione delle preiscrizioni anno accademico 2010 – 2011

Il Ministro

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n.17 “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare l’articolo 3 ;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d);

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare l’articolo 6, comma 6;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del citato D.M. n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n.21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n.264, a norma dell’art.2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1”;

VISTO il D.M. 10 gennaio 2002, n.38 “Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n.697, adottato in attuazione dell’art.17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n.127″;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104″ Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” ed in particolare l’articolo 154, commi 4 e 5;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante “Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale” ed, in particolare l’articolo 7;

VISTA la banca dati dell’offerta formativa degli Atenei quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse sedi universitarie, realizzata ai sensi dell’articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA l’offerta formativa delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica, dell’Accademia Nazionale di Danza, degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO l’elenco delle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi del regolamento adottato con il richiamato D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le Università;

RITENUTO opportuno che si sviluppino, da parte delle istituzioni formative, attività di orientamento a favore degli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore per rendere matura e consapevole la scelta futura dei loro studi in relazione ad un proprio progetto personale;

RITENUTO necessario realizzare o potenziare iniziative sinergiche tra le varie istituzioni, finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

RITENUTA la necessità di garantire, attraverso lo strumento delle preiscrizioni, una adeguata informazione sui corsi di studio presenti nelle varie sedi delle Istituzioni di istruzione superiore, nonché sui servizi offerti e di far conoscere i settori del lavoro anche emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di studio prescelti;

RITENUTA l’opportunità di acquisire indicazioni in ordine alle scelte effettuate dagli studenti in modo da sviluppare le opportune iniziative e attività di orientamento nel necessario raccordo tra la Scuola e le Istituzioni interessate;

RITENUTO opportuno acquisire, peraltro, indicazioni in ordine alle scelte degli studenti verso i percorsi formativi universitari delle Accademie Militari;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 22 gennaio 2010;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, espresso nell’adunanza del 5 febbraio 2010;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali , espresso in data 4 marzo 2010;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell’adunanza del 9 febbraio 2010;

RITENUTO necessario definire le modalità di effettuazione delle preiscrizioni per l’anno accademico 2010/2011;

DECRETA:

Art. 1

1. Gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all’accesso ai corsi di laurea universitari, alle scuole superiori per mediatori linguistici, ai corsi delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed ai percorsi formativi universitari delle accademie militari e navali, possono preiscriversi, dal 26 aprile 2010 al 26 maggio 2010, utilizzando l’apposito modulo ad accesso libero presente sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://universo.miur.it.

2.Il modulo può essere compilato presso la propria scuola, eventualmente avvalendosi dell’aiuto dei professori, ovvero presso le Istituzioni di Istruzione superiore o attraverso qualunque altra postazione collegata con la rete Internet.

3.Gli studenti possono indicare, in ordine di priorità, fino ad un massimo di tre corsi anche di Istituzioni superiori diverse.

4.La preiscrizione è finalizzata, prioritariamente, alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento, nonchè alla programmazione dell’offerta e dei servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni formative interessate.

5.La procedura informatizzata, presente sul sito del MIUR, all’indirizzo indicato nel precedente comma 1, è realizzata anche per gli studenti non vedenti o ipovedenti secondo gli standard WAI di accessibilità dal MIUR. Essa contiene: una prima parte informativa di carattere generale, l’offerta formativa delle singole Istituzioni di istruzione superiore e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo:

– il codice fiscale e i propri dati anagrafici;

– l’indirizzo di posta elettronica;

– la scuola di provenienza e il relativo indirizzo postale;

– la o le sedi universitarie presso cui intende prescriversi;

– una delle quattro aree didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di afferenza del o dei corsi universitari cui intende indirizzare la propria scelta;

– la denominazione e i relativi curricula dei corsi attivati in ogni sede universitaria;

– la o le sedi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

– la o le sedi delle Scuole superiori per mediatori linguistici;

– la o le sedi dei vari corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

– l’interesse ad una formazione superiore presso le accademie militari e navali.

6. Lo studente ha la possibilità, avendone i requisiti, di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio.

7.Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” viene predisposta l’informativa, di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Art. 2

1. Il MIUR predispone, entro il 10 giugno 2010, la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l’accesso telematico alle università, alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle accademie militari e navali, ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le Istituzioni sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia, in via telematica, dei soli moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento.

2. Le predette Istituzioni, in base ai dati acquisiti, promuovono, anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire allo studente preiscritto la conoscenza degli obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi a disposizione, la adeguata preparazione iniziale richiesta per il corso

prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Lo studente può, altresì, venire a conoscenza dei settori del lavoro emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di studio prescelti, nonché delle informazioni circa i percorsi formativi universitari delle accademie militari e navali.

3. Per il raggiungimento di tali finalità le Istituzioni interessate possono avvalersi anche della collaborazione di studenti delle Università e delle altre Istituzioni di Istruzione Superiore in forma singola o associata.

Roma, 23 aprile 2010

IL MINISTRO

f.to Mariastella Gelmini

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All.n. 1

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196

“Codice in materia di dati personali”

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali previsti dal presente decreto, ai sensi del Regolamento in materia di accessi e di connesse attività di orientamento, di cui all’art. 3 del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 e successive modificazioni, è finalizzato all’acquisizione di indicazioni in ordine alle scelte effettuate dagli studenti allo scopo di poter programmare l’offerta formativa nelle istituzioni di istruzione superiore, di prevedere idonei servizi per gli studenti e sviluppare specifiche attività di orientamento secondo la scelta operata.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria relativamente ai campi della scheda che riguardano:

– i dati anagrafici;

– il codice fiscale;

– la scuola di provenienza ed il relativo indirizzo postale;

– la o le sedi universitarie dove intende preiscriversi;

– le aree didattico-scientifiche che riguardano i corsi universitari, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o l’eventuale formazione superiore militare;

Hanno natura facoltativa i campi relativi:

– alla possibilità di segnalare l’interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio;

– all’indirizzo di posta elettronica;

– al questionario finale.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale (CINECA), nella persona del Direttore e da due unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

Le istituzioni di istruzione superiore presso le quali gli studenti manifestano l’interesse all’immatricolazione, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, ricevono dal CINECA, in via telematica, esclusivamente i dati interessanti le proprie strutture: dati che non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento dei dati

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il diritto allo Studio universitario

Piazzale Kennedy, 20

Roma

Responsabile del trattamento dei dati (art. 29 del “Codice in materia dei dati personali”)

 Direttore del Cineca, designato dal Titolare del trattamento dei dati;

 due unità di personale del Cineca, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali:

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2,

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale impedimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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