Bullismo: Miur condannato per omessa vigilanza

da tuttoscuola.com

Bullismo: Miur condannato per omessa vigilanza

Pesante decisione a carico del Ministero della pubblica istruzione in tema di bullismo e danni subiti di un alunno a causa delle percosse subite dai compagni. Il danno subito dal giovane, che aveva 13 anni all’epoca dei fatti, è stato liquidato nella complessiva somma rivalutata ad oggi di 125.000 euro, oltre alle spese di lite ed interessi.

A segnalarla Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che ne sottolinea la rilevanza alla luce del fatto che si tratta di un fenomeno ancora troppo sottovalutato all’interno delle scuole, ma che forse con sentenze di questa portata potrà il personale docente e non docente ad una maggiore vigilanza e prevenzione.

Con la sentenza 8081/2013 il Tribunale di Milano ha infatti stabilito che il Ministero deve risarcire i danni patiti dall’alunno vittima di episodi di bullismo tenuti da altri allievi dell’Istituto scolastico, consistiti in aggressioni fisiche. Per il tribunale la condotta omissiva del personale docente configura una “culpa in vigilando”: per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di effettuare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.

La sentenza afferma che “in tema di responsabilità dell’amministrazione scolastica ex l. n. 312 del 1980, art. 61, sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto”.

Spetta al magistrato, una volta stabilita la responsabilità della scuola per i danni non patrimoniali subiti dallo studente,  procedere a un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella fattispecie il Tribunale ha accertato che il ragazzo, divenuto nel frattempo maggiorenne, ha subìto l’insorgenza di una grave sindrome psichica: dalla malattia suddetta è derivato un danno biologico permanente nella misura del 20%, ed un danno biologico temporaneo protrattosi per diciotto mesi.