Direttiva 3 ottobre 2013, Prot.n. MPIAOODGRUREG.UFF./ 14032

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie  e strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, acquisti e affari generali
Ufficio  IV

VISTO            il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO            il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO            il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una migliore allocazione delle risorse umane secondo criteri di efficienza e buon andamento;

SENTITE        le OO.SS. nella riunione svoltasi in data 17.9.2013;

EMANA

la presente direttiva, contenente i criteri generali per il trasferimento del personale amministrativo iscritto nei ruoli del MIUR, attraverso l’istituto compensativo dell’interscambio.

 

Art. 1

La procedura di trasferimento per interscambio si svolge con frequenza annuale ed è rivolta esclusivamente al personale amministrativo di ruolo del comparto “Ministeri” in servizio presso le sedi centrali e periferiche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “MIUR”).

La procedura si svolge, ordinariamente, nel mese di ottobre di ogni anno ed è regolata da uno specifico bando emanato a cura della Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, acquisti e affari generali.

 

Art. 2

Per “interscambio” si intende il reciproco trasferimento di due unità di personale amministrativo da una sede di servizio ad altra sede del MIUR.

Condizione necessaria per l’interscambio è che i richiedenti siano inquadrati nella medesima Area funzionale, appartenenti allo stesso profilo professionale e alla medesima fascia retributiva.

Fermo restando il disposto di cui all’art. 35 co. 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono ammessi a partecipare alla procedura di interscambio anche i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni.

 

Art. 3

Le domande di scambio di sede debbono essere indirizzate, per il tramite dell’ufficio di appartenenza, al MIUR – Direzione Generale per le Risorse Umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del bando, complete dei dati richiesti nello stesso bando.

Le domande sono esaminate nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando; la procedura si conclude con l’approvazione di una graduatoria, che viene pubblicata sul sito internet e intranet dell’amministrazione.

Ove siano presentate due sole richieste di reciproco interscambio tra due sedi, si procede, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, al trasferimento dei richiedenti con provvedimento del Direttore Generale per le Risorse Umane.

In caso di presentazione di più domande sulle stesse sedi, fermo restando il criterio di cui all’art. 2, comma 2, si tiene conto dei punteggi  attribuiti  secondo i criteri  di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente direttiva.  A parità di punteggio, è data precedenza al candidato più giovane d’età.

Ai sensi della presente direttiva, in nessun caso è consentito procedere al trasferimento, ove non sia possibile effettuare l’interscambio.

 

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Sabrina BONO

Allegato