Pensioni, penalizzati disabili gravi e familiari

Pensioni, penalizzati disabili gravi e familiari. Fand: “Quella legge va cambiata”
La federazione si oppone agli effetti distorsivi della riforma Fornero sul calcolo dei contributi utili per la pensione anticipata dei lavoratori disabili gravi e dei loro familiari che li assistono. Pagano: “Discriminazione ingiustificata”

da Il Redattore Sociale
08 ottobre 2013 – 17:34

ROMA – I lavoratori disabili e I loro familiari sono penalizzati dalla norma della riforma Fornero che non considera validi ai fini della pensione anticipata numerosi istituti di assistenza previsti dalla normativa vigente e da loro frequentemente utilizzati : una forma di “discriminazione” alla quale la Fand, la Federazione fra le associazioni nazionali dei disabili , chiede di ovviare con la presentazione di un emendamento che modifichi il testo della legge 14/2012.
Alla fine del 2011 – è la ricostruzione della vicenda che la Fand svolge in una nota – il sistema pensionistico italiano ha subito una profonda rivisitazione: accanto alla introduzione generalizzata del criterio contributivo ai fini del calcolo pensionistico e dell’innalzamento dell’età pensionabile, il legislatore ha introdotto l’istituto della pensione anticipata, probabilmente al fine di compensare le nuove rigide e penalizzanti regole e favorire i soggetti che hanno iniziato a lavorare in giovane età.
Oltre al requisito contributivo per poter accedere alla pensione anticipata è richiesta una età anagrafica minima pari a 62 anni: i soggetti che intendono anticipare l’accesso a tale pensione prima del sessantaduesimo anno di età, subiscono una penalizzazione, relativamente al suo importo con una decurtazione che è pari all’1% per i primi due anni e al 2% per ogni anno successivo.
La legge n. 14/2012 precisa che per i soggetti che maturano la predetta anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 non operano le suddette penalizzazioni a condizione che i contributi maturati derivino esclusivamente “da prestazioni effettive di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria”.
Per quanto riguarda il mondo della disabilità – afferma la Fand – la situazione è da considerarsi grave: sono esclusi, infatti, dal conteggio i permessi mensili di cui all’articolo 33 della legge 104/92 i congedi retribuiti per l’assistenza a familiari con handicap grave o gravissimo, i periodi contributivi di cui alla legge n. 388/2000 e cioè i due mesi di contribuzione figurativa riconosciuti agli invalidi civili con percentuale superiore al 74% per ogni anno di servizio prestato a partire dalla data del riconoscimento e per un massimo di cinque anni di contribuzione. La norma in questione, anche se per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2017) penalizza fortemente il mondo della disabilità, incidendo su quegli istituti che favoriscono l’assistenza al disabile grave attraverso permessi, congedo straordinario e riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi.
“Si tratta di una vera e propria discriminazione ingiustificata per i lavoratori disabili gravi e i loro familiari che li assistono – spiega il Presidente Fand Giovanni Pagano – in quanto tali lavoratori saranno disincentivati da utilizzare tali istituti di assistenza per avere la possibilità di un rapido accesso alla pensione anticipata”.Ecco allora la scelta di elaborare e far presentare in Parlamento un proprio emendamento all’articolo 6, comma 2-quater della legge 29 dicembre 2011, n. 214 che riporti tali istituti nell’ambito della equiparazione ai contributi derivanti da effettive prestazioni lavorative e quindi utili ai fini del calcolo della anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata.

Questo il testo dell’emendamento:
All’articolo 6, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole “cassa integrazione guadagni ordinaria” è aggiunto il seguente periodo: “nonché i periodi relativi ai permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui all’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388”.