Legge 18 aprile 2005, n. 62

Legge 18 aprile 2005, n. 62
(in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005)

Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie  e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,
di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato   A,   sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,  i  decreti  sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere  parlamentare  di  cui  al  presente  comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o  5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE,  2003/87/CE,  2003/99/CE,  2003/122/Euratom,   2004/8/CE,
2004/12/CE,   2004/17/CE,   2004/18/CE,    2004/22/CE,    2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE,  2004/67/CE  e  2004/101/CE  sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Su
di essi e' richiesto anche il parere delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,   quarto   comma,   della
Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i  testi,   corredati   dei
necessari  elementi  integrativi  di  informazione,  per   i   pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari  che
devono essere espressi entro venti giorni. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. ((9)) 
  5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 2007, N. 77. 
  6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente  adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in  vigore,  per  le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione  della  normativa  comunitaria  e  perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
normativa di attuazione adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine  i
decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 
  7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una  o
piu' deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora  esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla  direttiva  per  la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato  della
Repubblica una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti  dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente  per  la  materia  a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive  da  parte
delle regioni e delle province autonome. 
  8.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive comprese negli allegati A  e  B,  ritrasmette  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere  definitivo  che
deve essere espresso entro venti giorni. (6) 

------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 10,  comma  2)
che il termine per l'esercizio della  delega  previsto  dal  presente
articolo e' prorogato fino al 31 gennaio 2007. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che
"Il termine di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  18  aprile
2005, n. 62, per l'esercizio della delega  integrativa  e  correttiva
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE  del
Consiglio,  del  22  settembre   2003,   relativa   al   diritto   al
ricongiungimento  familiare,  nonche'  del  decreto  legislativo   di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di
soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,   e`
prorogato di tre mesi."
                               Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  occorrenti  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente
conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche
conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
h)  i  decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva
parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli
altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare
il  massimo  livello  di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne  dei  vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli
stessi  sono  tenuti  a  rispettare,  con  particolare riferimento ai
requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di  attivita'  commerciali  e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai
cittadini degli altri Stati membri.
                               Art. 3.
(Delega al Governo per la  disciplina  sanzionatoria di violazioni di
                      disposizioni comunitarie)

1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo
1.
                               Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di
uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono
posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in
contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite  all'attuazione  delle  direttive di cui agli allegati A e B
della  presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai sensi del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
                               Art. 5.
(Delega al Governo   per   il   riordino   normativo   nelle  materie
              interessate dalle direttive comunitarie)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del   Consiglio   dei  ministri  o  del  Ministro  per  le  politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia
e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate  a  prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a
scopo  di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia  e  ad  apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti principi:
a)  garantire  la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa;
b)   garantire   l'economicita',   l'efficienza   e  l'efficacia  del
procedimento  ove  siano  previste  sanzioni  amministrative  per  la
violazione della normativa antiriciclaggio.
4.  Dall'attuazione  del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

                               Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio   2001,   n.   7,   sul   settore
                             fieristico)

1.  La  legge  11  gennaio  2001,  n.  7,  sul settore fieristico, e'
abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
                               Art. 7.
(Modifica  dell'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio
1995, n. 342, in materia   di   ordinamento   della   professione  di
                consulente in proprieta' industriale)

1.  In  esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di giustizia delle
Comunita'   europee   del  13  febbraio  2003  nella  causa  C131/01,
l'articolo   2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342,   recante  l'ordinamento  della  professione  di  consulente  in
proprieta'   industriale  e  la  formazione  del  relativo  Albo,  e'
sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere
iscritta  all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a)  abbia  il  godimento  dei  diritti civili nel proprio ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b)  sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c)  abbia  la  residenza  ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini
italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d)  abbia  superato  l'esame  di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia  superato  la  prova  attitudinale prevista per i consulenti in
proprieta'   industriale   all'articolo   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2.    Sono   altresi'   ammessi   all'attivita'   di   rappresentanza
professionale  di  fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con
carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste  dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e
legalmente  la  professione  corrispondente a quella di consulente in
proprieta' industriale.
3.  La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione
temporanea   e  automatica  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  al  fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni
relative  al  godimento  dei  diritti e all'osservanza degli obblighi
previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4.  Per  l'iscrizione  temporanea non si applicano i requisiti di cui
alle  lettere  c)  e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo
non  partecipano  all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono
essere   eletti   quali   componenti   del   Consiglio   dell'Ordine.
L'iscrizione   decade  con  il  decorso  del  periodo  per  il  quale
l'iscrizione e' stata effettuata.
5.  La  prestazione  di  servizi  di  cui  al  comma  2 e' effettuata
utilizzando,  in  lingua  originale,  o  il  titolo professionale, se
esistente,  o  il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di
cui allo stesso comma.
6.   L'iscrizione   e'   effettuata   dal  Consiglio  dell'Ordine  su
presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano
brevetti e marchi".
                               Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 538, in materia di distribuzione  all'ingrosso  dei medicinali per
                             uso umano)

1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.  L'autorita'  competente  che ha concesso l'autorizzazione di
cui  al  comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in
quanto   sono   venuti   meno   i  requisiti  sulla  cui  base  detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della  salute  inviando  copia  del  provvedimento  di  sospensione o
revoca.
4-ter.  Il  Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento
di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni
e  dalle  province  autonome  o  dalle autorita' da loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater.  Su  richiesta  della  Commissione  europea  o di uno Stato
membro,  il  Ministero  della  salute fornisce qualunque informazione
utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
                               Art. 9.
(Recepimento  della  direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e
delle direttive della Commissione    di    attuazione    2003/124/CE,
                      2003/125/CE e 2004/72/CE)

1.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Le  informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi  dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad
altre  autorita'  italiane,  ivi  incluso il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia"
sono soppresse;
3)  al  comma  7,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: "Le autorita'
competenti  di  Stati  comunitari  o extracomunitari possono chiedere
alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB  di effettuare per loro conto,
secondo  le  norme  previste  nel  presente  decreto, un'indagine sul
territorio  dello  Stato.  Le predette autorita' possono chiedere che
venga  consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare
il   personale   della   Banca   d'Italia   e  della  CONSOB  durante
l'espletamento dell'indagine";
b)  all'articolo  64,  comma  1,  dopo  la  lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis)  adotta  le  disposizioni  e gli atti necessari a prevenire e
identificare  abusi  di informazioni privilegiate e manipolazioni del
mercato;";
c)  all'articolo  97,  comma  1,  la  lettera  a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114,  commi  5  e 6, dalla data di pubblicazione del
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;";
d)  all'articolo  103,  comma  2,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"Art.  114.  - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di
pubblicita'   previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge,  gli
emittenti  quotati  e  i  soggetti  che  li controllano comunicano al
pubblico,   senza   indugio,  le  informazioni  privilegiate  di  cui
all'articolo  181  che  riguardano  direttamente detti emittenti e le
societa'   controllate.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  le
modalita'  e  i  termini  di  comunicazione delle informazioni, detta
disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite alla societa' di
gestione  del  mercato  con  le proprie e puo' individuare compiti da
affidarle   per  il  corretto  svolgimento  delle  funzioni  previste
dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2.  Gli  emittenti  quotati  impartiscono  le disposizioni occorrenti
affinche'   le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le  notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste.
3.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1  possono,  sotto  la propria
responsabilita',   ritardare   la  comunicazione  al  pubblico  delle
informazioni  privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite
dalla  CONSOB  con  regolamento, sempre che cio' non possa indurre in
errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con
regolamento,  puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio la
stessa  autorita'  della  decisione  di  ritardare la divulgazione al
pubblico  di  informazioni  privilegiate e puo' individuare le misure
necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4.  Qualora  i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca
in  loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del
lavoro,   della   professione,   della  funzione  o  dell'ufficio  le
informazioni  indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad
un  obbligo  di  riservatezza  legale,  regolamentare,  statutario  o
contrattuale,  gli  stessi  soggetti  indicati  al  comma  1 ne danno
integrale  comunicazione  al  pubblico,  simultaneamente  nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale.
5.  La  CONSOB  puo',  anche  in via generale, richiedere ai soggetti
indicati  nel  comma  1  che siano resi pubblici, con le modalita' da
essa  stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a
spese degli interessati.
6.  Qualora  i  soggetti  indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato,  che  dalla  comunicazione  al pubblico delle informazioni,
richiesta  ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi  di  comunicazione  sono  sospesi.  La  CONSOB,  entro sette
giorni,  puo'  escludere  anche  parzialmente  o  temporaneamente  la
comunicazione  delle  informazioni, sempre che cio' non possa indurre
in  errore  il  pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo
o  di  direzione  in  un  emittente quotato e i dirigenti che abbiano
regolare  accesso  a  informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano  il  potere  di  adottare decisioni di gestione che possono
incidere  sull'evoluzione  e  sulle prospettive future dell'emittente
quotato,  chiunque  detenga  azioni  in  misura almeno pari al 10 per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente  quotato,  devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le
operazioni,  aventi  ad  oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta  persona.  Tale comunicazione deve essere effettuata anche
dal  coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a
carico,  nonche'  dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti  sopra  indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla
CONSOB  con  regolamento,  in  attuazione  della direttiva 2004/72/CE
della  Commissione,  del  29  aprile 2004. La CONSOB individua con lo
stesso  regolamento  le  operazioni,  le  modalita' e i termini delle
comunicazioni,  le  modalita'  e  i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche  con  riferimento  alle  societa'  in rapporto di controllo con
l'emittente  nonche'  ad  ogni  altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente
comma.
8.  I  soggetti  che  producono  o diffondono ricerche o valutazioni,
comprese  le  societa'  di  rating,  riguardanti strumenti finanziari
indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), o gli emittenti di
tali  strumenti,  nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni  che raccomandano o propongono strategie di investimento
destinate  ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b)  le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate  al  comma  8  prodotte  o diffuse da emittenti quotati o da
soggetti  abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con
essi.
10.  Fatto  salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai
sensi  del  comma  9,  lettera  a),  non  si applicano ai giornalisti
soggetti  a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione  consenta  di  conseguire  gli stessi effetti. La CONSOB
valuta,  preventivamente  e  in via generale, la sussistenza di dette
condizioni.
11.  Le  istituzioni  che  diffondono  al pubblico dati o statistiche
idonei   ad  influenzare  sensibilmente  il  prezzo  degli  strumenti
finanziari  indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), devono
divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano anche ai
soggetti  italiani  ed esteri che emettono strumenti finanziari per i
quali   sia   stata  presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani";
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis)   esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti  dall'articolo
187-octies";
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente:
"Art.  115-bis.  -  (Registri  delle  persone  che  hanno  accesso ad
informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto  di  controllo  con  essi, o le persone che agiscono in loro
nome  o  per  loro  conto, devono istituire, e mantenere regolarmente
aggiornato,  un registro delle persone che, in ragione dell'attivita'
lavorativa  o  professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno  accesso  alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.
La  CONSOB  determina  con  regolamento  le modalita' di istituzione,
tenuta e aggiornamento dei registri";
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Gli  acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli
2357  e  2357-bis,  primo  comma,  numero  1),  del codice civile, da
societa'  con  azioni  quotate,  devono  essere effettuati in modo da
assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra  gli azionisti, secondo
modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento";
l)  nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e' inserito
il seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque  ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e'
punito  con  la  reclusione  fino  a  due anni e con la multa da euro
diecimila ad euro duecentomila";
m)  all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono
inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n) all'articolo 193:
1)  al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o
soggetti  agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole: "da
lire  dieci  milioni  a  lire duecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i
quali  esercitano  funzioni  di  amministrazione,  di  direzione e di
controllo  presso  le  societa'  e gli enti che svolgono le attivita'
indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e
i   soggetti   indicati  nell'articolo  114,  comma  7,  in  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e
11,  nonche'  di  quelle  di  attuazione  emanate  dalla  CONSOB, nei
confronti  della  persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma  1-bis  e,  quando  non  ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo  114,  comma 10, nei confronti della persona fisica che
svolge l'attivita' di giornalista";
3)  al  comma  2,  le  parole: "da lire dieci milioni a lire duecento
milioni"  sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro
cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo  non  si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
2.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche
recanti  nuove  disposizioni  in  materia  di  abuso  di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato:
a)  nella  parte  V,  titolo  I,  la  partizione  "Capo IV - Abusi di
informazioni  privilegiate  e  aggiotaggio  su  strumenti finanziari"
comprendente gli articoli da 180 a 187-bis e' sostituita dal seguente
titolo:

                            "TITOLO I-BIS
   ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
                               CAPO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  180.  -  (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del presente titolo si
intendono per:
a)   ''strumenti   finanziari'':  gli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo  1,  comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e'
stata  presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato  regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea,
nonche'  qualsiasi  altro  strumento  ammesso o per il quale e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b)  "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali
e'  stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un  mercato  regolamentato  italiano  o  di  altro  Paese dell'Unione
europea,  nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci
ammesso  o  per  il  quale  e'  stata  presentata  una  richiesta  di
ammissione  alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell'Unione europea;
c)  "prassi  di  mercato  ammesse":  prassi  di  cui  e'  ragionevole
attendersi  l'esistenza  in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o
individuate   dalla   CONSOB  in  conformita'  alle  disposizioni  di
attuazione  della  direttiva  2003/6/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d)  "ente":  uno  dei  soggetti  indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art.  181.  -  (Informazione  privilegiata) - 1. Ai fini del presente
titolo  per  informazione  privilegiata si intende un'informazione di
carattere  preciso,  che  non  e'  stata  resa pubblica, concernente,
direttamente   o  indirettamente,  uno  o  piu'  emittenti  strumenti
finanziari  o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe  influire  in  modo  sensibile  sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
2.  In  relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata
si  intende  un'informazione  di  carattere preciso, che non e' stata
resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu'
derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
sono  negoziati  si  aspettano  di ricevere secondo prassi di mercato
ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a)  si  riferisce  ad  un complesso di circostanze esistente o che si
possa  ragionevolmente  prevedere  che  verra'  ad  esistenza o ad un
evento  verificatosi  o che si possa ragionevolmente prevedere che si
verifichera';
b)  e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni
sul  possibile  effetto del complesso di circostanze o dell'evento di
cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4.  Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile   sui   prezzi   di   strumenti   finanziari   si   intende
un'informazione   che   presumibilmente  un  investitore  ragionevole
utilizzerebbe  come  uno  degli  elementi  su  cui fondare le proprie
decisioni di investimento.
5.  Nel  caso  delle  persone  incaricate  dell'esecuzione  di ordini
relativi  a  strumenti  finanziari,  per informazione privilegiata si
intende  anche  l'informazione  trasmessa da un cliente e concernente
gli  ordini  del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere
preciso  e  che  concerne,  direttamente o indirettamente, uno o piu'
emittenti  di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
di tali strumenti finanziari.
Art.  182.  -  (Ambito  di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti
previsti  dal  presente  titolo sono puniti secondo la legge italiana
anche   se   commessi   all'estero,  qualora  attengano  a  strumenti
finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
2.  Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli
184,  185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano  ai  fatti concernenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in un
mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
Art.  183.  -  (Esenzioni).  -  1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a)  alle  operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria  o  alla  gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano,  da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  dal Sistema
europeo  delle  Banche  centrali,  da una Banca centrale di uno Stato
membro  dell'Unione  europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente
designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b)  alle  negoziazioni  di  azioni,  obbligazioni  e  altri strumenti
finanziari  propri  quotati,  effettuate  nell'ambito di programmi di
riacquisto  da  parte  dell'emittente  o  di  societa'  controllate o
collegate,   ed  alle  operazioni  di  stabilizzazione  di  strumenti
finanziari  che  rispettino  le condizioni stabilite dalla CONSOB con
regolamento.

                               CAPO II
                           SANZIONI PENALI

Art.  184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con
la  reclusione  da  uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro  tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di informazioni
privilegiate  in  ragione  della  sua qualita' di membro di organi di
amministrazione,   direzione   o   controllo   dell'emittente,  della
partecipazione  al  capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attivita'  lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica  tali  informazioni  ad  altri,  al di fuori del normale
esercizio   del   lavoro,   della   professione,   della  funzione  o
dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2.  La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso  di  informazioni privilegiate a motivo della preparazione o
esecuzione  di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui
al medesimo comma 1.
3.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
4.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art.  185.  -  (Manipolazione  del  mercato).  - 1. Chiunque diffonde
notizie  false  o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di  strumenti  finanziari,  e'  punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
Art.  186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti
previsti   dal   presente  capo  importa  l'applicazione  delle  pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale  per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni,   nonche'   la  pubblicazione  della  sentenza  su  almeno  due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art.  187.  (Confisca).  -  1.  In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del
profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore equivalente.
3.  Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  1  e  2  si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

                              CAPO III
                       SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.  187-bis.  - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le
sanzioni  penali  quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila  a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione  della  sua  qualita' di membro di organi di amministrazione,
direzione   o   controllo  dell'emittente,  della  partecipazione  al
capitale   dell'emittente,   ovvero  dell'esercizio  di  un'attivita'
lavorativa,  di  una professione o di una funzione, anche pubblica, o
di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per  conto proprio o per conto di terzi su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo
in  possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione
o  esecuzione  di  attivita' delittuose compie taluna delle azioni di
cui al medesimo comma 1.
3.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4.  La  sanzione  prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere
in  base  ad  ordinaria  diligenza  il  carattere  privilegiato delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5.  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4
sono  aumentate  fino  al  triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte  il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per
le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto
o  del  profitto  conseguito  dall'illecito, esse appaiono inadeguate
anche se applicate nel massimo.
6.  Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e'
equiparato alla consumazione.
Art.  187-ter.  - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni
penali  quando  il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila a euro cinque milioni
chiunque,  tramite  mezzi  di  informazione, compreso INTERNET o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti
che  forniscano  o  siano  suscettibili  di fornire indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2.  Per  i  giornalisti  che  operano  nello  svolgimento  della loro
attivita'  professionale la diffusione delle informazioni va valutata
tenendo  conto  delle  norme di autoregolamentazione proprie di detta
professione,   salvo  che  tali  soggetti  traggano,  direttamente  o
indirettamente,  un  vantaggio  o  un profitto dalla diffusione delle
informazioni.
3.  Salve  le  sanzioni  penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
chiunque pone in essere:
a)  operazioni  od  ordini  di  compravendita  che forniscano o siano
idonei   a   fornire   indicazioni   false  o  fuorvianti  in  merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b)  operazioni  od  ordini  di  compravendita che consentono, tramite
l'azione  di  una  o  di  piu'  persone  che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un
livello anomalo o artificiale;
c)  operazioni  od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d)  altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4.  Per  gli  illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo'
essere  assoggettato  a sanzione amministrativa chi dimostri di avere
agito  per  motivi  legittimi e in conformita' alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato.
5.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie  previste  dai  commi
precedenti  sono  aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo
di  dieci  volte  il  prodotto o il profitto conseguito dall'illecito
quando,  per  le  qualita' personali del colpevole, per l'entita' del
prodotto  o  del  profitto  conseguito  dall'illecito  ovvero per gli
effetti  prodotti  sul  mercato,  esse  appaiono  inadeguate anche se
applicate nel massimo.
6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero  su  proposta  della  medesima,  puo' individuare, con proprio
regolamento,  in  conformita'  alle  disposizioni di attuazione della
direttiva  2003/6/CE  adottate  dalla Commissione europea, secondo la
procedura   di   cui  all'articolo  17,  paragrafo  2,  della  stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste
nei   commi  precedenti,  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  del
presente articolo.
7.  La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze  da  prendere  in  considerazione  per la valutazione dei
comportamenti  idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi
della  direttiva  2003/6/CE  e delle disposizioni di attuazione della
stessa.
Art.   187-quater.  -  (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -  1.
L'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente   capo  importa  la  perdita  temporanea  dei  requisiti  di
onorabilita'  per  gli  esponenti  aziendali  ed  i  partecipanti  al
capitale  dei  soggetti  abilitati,  delle  societa'  di gestione del
mercato,  nonche'  per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti  aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad
assumere   incarichi   di   amministrazione,  direzione  e  controllo
nell'ambito  di  societa'  quotate  e  di  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo di societa' quotate.
2.  La  sanzione  amministrativa  accessoria di cui al comma 1 ha una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  previste  dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della
gravita'  della  violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti  abilitati,  alle  societa'  di  gestione  del mercato, agli
emittenti  quotati  e  alle  societa'  di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a  tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti
ordini  professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Art.  187-quinquies.  -  (Responsabilita'  dell'ente). - 1. L'ente e'
responsabile  del  pagamento  di  una  somma  pari  all'importo della
sanzione  amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente
capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)   da   persone   che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da
persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
b)  da  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
2.  Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1,
il  prodotto  o  il  profitto  conseguito  dall'ente  e' di rilevante
entita',  la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4.  In  relazione  agli  illeciti  di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo
8  giugno  2001,  n.  231.  Il  Ministero  della giustizia formula le
osservazioni  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001,  n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti
dal presente titolo.
Art.  187-sexies.  -  (Confisca).  - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste dal presente capo importa sempre
la  confisca  del  prodotto  o  del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente.
3.  In  nessun  caso puo' essere disposta la confisca di beni che non
appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'  applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria.
Art.  187-septies.  -  (Procedura  sanzionatoria).  -  1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB
con  provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta  giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto  nel  Bollettino  della  CONSOB.  Avuto riguardo alla natura
delle   violazioni   e  degli  interessi  coinvolti,  possono  essere
stabilite  dalla  CONSOB  modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento,  ponendo  le relative spese a carico dell'autore della
violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo'
differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del
provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla
integrita'   del  mercato  ovvero  questa  possa  arrecare  un  danno
sproporzionato alle parti coinvolte.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui
circoscrizione  e'  la  sede legale o la residenza dell'opponente. Se
l'opponente  non  ha  la  sede  legale o la residenza nello Stato, e'
competente  la  corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la
violazione.   Quando  tali  criteri  non  risultano  applicabili,  e'
competente  la  corte  d'appello  di  Roma.  Il  ricorso  deve essere
notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  nelle  forme  previste
dall'articolo  23  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
7.  Copia  della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto
nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

                               CAPO IV
                         POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla
osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le
altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2.  La  CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle
violazioni  delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando
i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3.  La  CONSOB  puo' nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b)  richiedere  le  registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il
termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d)  procedere  al  sequestro  dei beni che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f)  procedere  a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a)  avvalersi  della  collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
richiedendo  la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga
ai  divieti  di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
30   giugno   2003,  n.  196,  ed  accedere  al  sistema  informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli
2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b)  chiedere  l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al
traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c)  richiedere  la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti  di  cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d)  avvalersi,  ove  necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti  e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3,
comma  4,  lettera  b),  del  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
nonche'  acquisire  anche  mediante  accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio  indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15;
e)  accedere  direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai  dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di
cui  alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera
b),  sono  esercitati  previa  autorizzazione  del  procuratore della
Repubblica.  Detta  autorizzazione  e'  necessaria  anche  in caso di
esercizio  dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma
4,  lettera  c),  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dai soggetti
abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6.  Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di
violazioni  delle  norme  del  presente titolo, la CONSOB puo' in via
cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.
7.  E'  fatta  salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli
199,  200,  201,  202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene
redatto  processo  verbale  dei dati e delle informazioni acquisite o
dei  fatti  accertati,  dei  sequestri eseguiti e delle dichiarazioni
rese  dagli  interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
9.  Quando  si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera
d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10.  Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con provvedimento
motivato  emesso  entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla sua
proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto
quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b)   viene  provato  che  gli  aventi  diritto  sono  terzi  estranei
all'illecito;
c)  l'atto  di  contestazione  degli  addebiti  non e' notificato nei
termini  prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro
il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12.  Nell'esercizio  dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB
puo'  avvalersi  della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti
richiesti  agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto e delle imposte
sui redditi.
13.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i dati acquisiti dalla
Guardia  di  finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma
12  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  e vengono, senza indugio,
comunicati esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria
ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme
dovute  in  base  alle  norme  previste  per la riscossione, mediante
ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti
pubblici e previdenziali.
15.   Quando   l'autore   della   violazione   esercita  un'attivita'
professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso
al competente ordine professionale.
Art.  187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati,
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa'
di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le
operazioni  che,  in  base  a  ragionevoli  motivi, possono ritenersi
configurare  una  violazione  delle  disposizioni  di cui al presente
titolo.  La  CONSOB  stabilisce,  con  regolamento,  le  categorie di
soggetti  tenuti  a  tale  obbligo,  gli elementi e le circostanze da
prendere  in  considerazione  per  la  valutazione  dei comportamenti
idonei  a  costituire  operazioni  sospette, nonche' le modalita' e i
termini di tali segnalazioni.

                               CAPO V
                      RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

Art.  187-decies.  -  (Rapporti  con la magistratura). - 1. Quando ha
notizia  di  uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero
ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2.  Il  Presidente  della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con
una  relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attivita'  di accertamento nel caso in cui emergano elementi che
facciano  presumere  la  esistenza di un reato. La trasmissione degli
atti   al  pubblico  ministero  avviene  al  piu'  tardi  al  termine
dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, capo III.
3.  La  CONSOB  e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento
delle  violazioni  di  cui al presente titolo anche quando queste non
costituiscono  reato.  A  tale  fine  la  CONSOB  puo'  utilizzare  i
documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei
modi  e  con  le  forme  previsti  dall'articolo 63, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo  33,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale).
-  1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185,
la  CONSOB  esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di
procedura  penale  agli  enti  e alle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato.
2.  La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di
riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato,
una  somma  determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo
comunque  conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali
del  colpevole  e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito
dal reato.
Art.   187-duodecies.   -   (Rapporti   tra   procedimento  penale  e
procedimento  amministrativo  e di opposizione). - 1. Il procedimento
amministrativo  di  accertamento  e il procedimento di opposizione di
cui  all'articolo  187-septies  non  possono  essere  sospesi  per la
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o
fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art.  187-terdecies.  -  (Esecuzione  delle  pene  pecuniarie e delle
sanzioni  pecuniarie  nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso
fatto  e'  stata  applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione
amministrativa  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo 195, la esazione
della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato
e'  limitata  alla  parte  eccedente  quella  riscossa dall'Autorita'
amministrativa.
Art.  187-quaterdecies.  -  (Procedure  consultive).  -  1. La CONSOB
definisce  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  con  proprio  regolamento,  le modalita' e i
tempi  delle  procedure consultive da attivare, mediante costituzione
di  un  Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei
prestatori  di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in
occasione  delle  modifiche  regolamentari  in  materia  di  abusi di
mercato  e  in  altre  materie  rientranti  nelle  proprie competenze
istituzionali";
b)  nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito il
seguente:
"Art.  187-quinquiesdecies.  -  (Tutela  dell'attivita'  di vigilanza
della  CONSOB).  -  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice  civile,  chiunque  non  ottempera  nei termini alle richieste
della  CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
duecentomila";
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
"Art.  195.  -  (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo  196,  le sanzioni amministrative previste nel presente
titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le
rispettive    competenze,    con   provvedimento   motivato,   previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca
d'Italia  o  la  CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e
degli  interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal  presente  titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo  in  cui  ha  sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore
della  violazione  ovvero,  nei  casi  in  cui  tale criterio non sia
applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il
provvedimento  entro  trenta  giorni  dalla  sua comunicazione e deve
essere  depositata  presso la cancelleria della corte d'appello entro
trenta giorni dalla notifica.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  La  corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti, nonche' consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello  all'Autorita'  che  ha adottato il provvedimento ai
fini   della   pubblicazione,   per   estratto,   nel  Bollettino  di
quest'ultima.
9.  Le  societa'  e  gli  enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni  rispondono,  in  solido  con  questi, del pagamento della
sanzione  e  delle  spese di pubblicita' previste dal secondo periodo
del  comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso
i responsabili".
3.  Dopo  l'articolo  25-quinquies  del  decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art.  25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di
abuso  di  informazioni  privilegiate  e di manipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui
al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2.  Se,  in  seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto  o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita',
la  sanzione  e'  aumentata  fino  a  dieci  volte  tale  prodotto  o
profitto".
4.  All'articolo  2637  del  codice  civile,  le  parole:  "strumenti
finanziari,  quotati  o non quotati," sono sostituite dalle seguenti:
"strumenti  finanziari  non  quotati  o  per  i  quali  non  e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato,".
5.  Alla  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo 266 del codice di
procedura  penale,  dopo  le  parole:  "reati  di ingiuria, minaccia,
usura,  abusiva  attivita'  finanziaria,"  sono inserite le seguenti:
"abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
6.  Le  disposizioni  previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio 1998, n. 58, si
applicano  anche  alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  che le ha depenalizzate,
quando  il  relativo  procedimento penale non sia stato definito. Per
ogni  altro  effetto  si  applica  l'articolo  2  del  codice penale.
L'autorita'  giudiziaria,  in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni  non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione  o  sentenza  di  assoluzione  o di proscioglimento con
formula  che  esclude  la  rilevanza  penale  del  fatto,  dispone la
trasmissione  degli  atti  alla  CONSOB.  Da  tale momento decorre il
termine   di   centottanta   giorni  per  la  notifica  dell'atto  di
contestazione delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, come sostituito dal
comma   2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
procedimenti   sanzionatori  avviati  con  lettere  di  contestazione
inoltrate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge.  Le  disposizioni  del citato articolo 195 nel testo
vigente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
continuano  ad  essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati
prima della suddetta data.
8.  Al  fine  di  adeguare  la dotazione di personale della CONSOB ai
nuovi  compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo
dei   posti  della  pianta  organica  prevista  dall'articolo  2  del
decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  giugno  1974, n. 216, e successive modificazioni, e'
aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra
l'aliquota  del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del
personale  a  contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita
deliberazione  adottata  dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal
nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui  al settimo comma del citato
articolo  2.  Gli  oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le
procedure  e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
                             Art. 9-bis.
  ((Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
   93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
  del Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la
                       direttiva 2004/39/CE))

  ((1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  21  aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che  modifica  le  direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio e che
abroga  la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  apportare  al  testo  unico  delle disposizioni in materia di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le
integrazioni  necessarie  al  corretto  e integrale recepimento della
direttiva  e  delle  relative  misure  di esecuzione nell'ordinamento
nazionale   attribuendo  le  competenze  rispettivamente  alla  Banca
d'Italia  e  alla  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa
(CONSOB)  secondo  i  principi  di cui agli articoli 5 e 6 del citato
testo  unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina
prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
    b)  recepire  le  nozioni di servizi e attivita' di investimento,
nonche'   di  servizi  accessori  e  strumenti  finanziari  contenute
nell'allegato  I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con
la  Banca  d'Italia,  il  potere di recepire le disposizioni adottate
dalla  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2, della
direttiva;
    c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo
professionale,  dei  servizi  e  delle  attivita' di investimento sia
riservato  alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di
societa'  per azioni nonche', limitatamente al servizio di consulenza
in  materia  di  investimenti,  alle  persone fisiche in possesso dei
requisiti   di   professionalita',   onorabilita',   indipendenza   e
patrimoniali   stabiliti   con   regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
Resta  ferma  l'abilitazione  degli agenti di cambio ad esercitare le
attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
    d)   prevedere  che  la  gestione  di  sistemi  multilaterali  di
negoziazione  sia  consentita  anche  alle  societa'  di  gestione di
mercati   regolamentati   previa  verifica  della  sussistenza  delle
condizioni indicate dalla direttiva;
    e)  individuare  nella  CONSOB,  in  coordinamento  con  la Banca
d'Italia,  l'autorita'  unica competente per i fini di collaborazione
con  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri  stabiliti nella
direttiva  e  nelle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, della medesima direttiva;
    f)  stabilire  i  criteri  generali di condotta che devono essere
osservati  dai  soggetti  abilitati  nella  prestazione dei servizi e
delle  attivita' di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai
principi   di   cura   dell'interesse   del  cliente,  tenendo  conto
dell'integrita'   del   mercato  e  delle  specificita'  di  ciascuna
categoria  di  investitori,  quali  i clienti al dettaglio, i clienti
professionali e le controparti qualificate;
    g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate,
ai  fini  dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di
soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonche'
le  corrispondenti  categorie  di soggetti di Paesi terzi; attribuire
alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con
regolamento,  tenuto  conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo  2,  della  direttiva,  i  requisiti  di altre categorie di
soggetti   che   possono   essere   riconosciuti   come   controparti
qualificate;
    h)  attribuire  alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere
di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle
relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione europea,
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che
i soggetti abilitati devono tenere:
      1)  le  misure  e  gli  strumenti  per identificare, prevenire,
gestire  e  rendere  trasparenti  i conflitti di interesse, inclusi i
principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure
organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
      2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al
grado   di   rischiosita'  di  ciascun  tipo  specifico  di  prodotti
finanziari  e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a
tale  fine,  la  CONSOB  puo'  avvalersi  della  collaborazione delle
associazioni  maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e
del  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti previsto
dall'articolo   136  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
      3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
      4)  l'affidamento  a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di
funzioni operative;
      5)  le  misure  da  adottare per ottenere nell'esecuzione degli
ordini  il  miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le
modalita' di registrazione e conservazione degli ordini stessi;
    i) disciplinare l'attivita' di gestione dei sistemi multilaterali
di  negoziazione  conferendo  alla  CONSOB il potere di stabilire con
proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
    l)  al  fine  di  garantire  l'effettiva integrazione dei mercati
azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione
dei   prezzi,   eliminando  gli  ostacoli  che  possono  impedire  il
consolidamento  delle  informazioni messe a disposizione del pubblico
nei  diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita
la   Banca   d'Italia,   per   i   mercati   all'ingrosso  di  titoli
obbligazionari  privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli di Stato,
nonche'  per  gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma
2,  lettera  d),  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici,  su  tassi  di  interesse  e  su  valute,  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
      1)  disciplinare  il  regime  di trasparenza pre-negoziazione e
post-negoziazione  per  le operazioni riguardanti azioni ammesse alla
negoziazione   nei  mercati  regolamentati,  effettuate  nei  mercati
medesimi,   nei   sistemi   multilaterali  di  negoziazione  e  dagli
internalizzatori sistematici;
      2)  estendere,  in tutto o in parte, quando cio' sia necessario
per  la  tutela  degli  investitori,  il  regime di trasparenza delle
operazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti  finanziari  diversi dalle
azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
    m)   conferire   alla   CONSOB  il  potere  di  disciplinare  con
regolamento,   in   conformita'  alla  direttiva  e  alle  misure  di
esecuzione  adottate  dalla Commissione europea, secondo la procedura
di  cui  all'articolo  64,  paragrafo 2, della medesima direttiva, le
seguenti materie:
      1) il contenuto e le modalita' di comunicazione alla CONSOB, da
parte  degli  intermediari,  delle  operazioni  concluse  riguardanti
strumenti   finanziari   ammessi   alle   negoziazioni   nei  mercati
regolamentati  prevedendo  anche  l'utilizzo  di  sistemi di notifica
approvati dalla CONSOB stessa;
      2)  l'estensione  degli  obblighi  di comunicazione alla CONSOB
delle  operazioni  concluse  da  parte  degli intermediari anche agli
strumenti  finanziari  non  ammessi  alle  negoziazioni  sui  mercati
regolamentati  quando  cio'  sia  necessario al fine di assicurare la
tutela degli investitori;
      3) i requisiti di organizzazione delle societa' di gestione dei
mercati regolamentati;
    n)  prevedere  che la CONSOB possa individuare i criteri generali
ai   quali   devono   adeguarsi  i  regolamenti,  adottati  ai  sensi
dell'articolo  62  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni, di gestione e
organizzazione  dei  mercati  regolamentati in materia di ammissione,
sospensione  e  revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni,
di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse
su   tali   mercati,  in  conformita'  ai  principi  di  trasparenza,
imparzialita'  e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure
di   esecuzione   adottate  dalla  Commissione  europea,  secondo  la
procedura  di  cui  all'articolo  64,  paragrafo  2,  della  medesima
direttiva;
    o)  conferire  alla  CONSOB,  d'intesa  con la Banca d'Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva
e  alle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione
europea,  secondo  la  procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,
della  medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti
in  base  ai  quali  subordinare  la  designazione  e  l'accesso alle
controparti  centrali  o  ai  sistemi  di  compensazione,  garanzia e
regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
    p)  conferire  alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o
la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
    q)  prevedere  che  la  CONSOB vigili affinche' la prestazione in
Italia   di  servizi  di  investimento  da  parte  di  succursali  di
intermediari   comunitari   avvenga  nel  rispetto  delle  misure  di
esecuzione  degli  articoli  19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva,
ferme  restando  le  competenze delle altre autorita' stabilite dalla
legge;
    r) prevedere la possibilita' per gli intermediari di avvalersi di
promotori  finanziari,  secondo  i  principi  gia' previsti dal testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
    s)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  e  alla CONSOB i poteri di
vigilanza  e  di  indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva,
secondo  i  criteri  e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies
del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    t)  prevedere,  fatte  salve le sanzioni penali gia' previste dal
testo  unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modificazioni,  per le violazioni delle regole dettate in
attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie  non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel
massimo  a  euro  250.000;  la  responsabilita'  amministrativa delle
persone  giuridiche;  l'esclusione  della  facolta'  di  pagamento in
misura  ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessita'
dei  procedimenti  sanzionatori  dei  termini entro i quali procedere
alle  contestazioni;  la  pubblicita'  delle  sanzioni,  salvo che la
pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari
o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
    u)  estendere  l'applicazione  del  codice del consumo, di cui al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206, alla tutela degli
interessi  collettivi  dei  consumatori  nelle materie previste dalla
direttiva;
    v)  prevedere  procedure  per  la  risoluzione  stragiudiziale di
controversie  relative  alla prestazione di servizi e di attivita' di
investimento  e  di  servizi  accessori  da  parte  delle  imprese di
investimento,  che consentano anche misure di efficace collaborazione
nella composizione delle controversie transfrontaliere;
    z)  disciplinare  i  rapporti  con  le autorita' estere anche con
riferimento  ai  poteri cautelari esercitabili nelle materie previste
dalla direttiva.
  2.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito
delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie  previste  a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
                              Art. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in
materia di indicazione degli ingredienti   contenuti   nei   prodotti
                             alimentari)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre  2003,  che  modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di
indicazione  degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con
specifico  riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli
ingredienti  che  possono  provocare  allergie  o  intolleranze, come
individuati  dall'allegato  III-bis  della  direttiva  2003/89/CE, il
Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della
salute,  sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili,
la  soglia  al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta
la presenza dei suddetti ingredienti;
b)  qualora  sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici
disponibili  a  livello  internazionale,  che la soglia di tossicita'
degli  ingredienti  di  cui  all'alinea,  per  i  soggetti affetti da
allergia  o  intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera
a),  nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che
i  suddetti  ingredienti  sono  presenti, ma in misura inferiore alla
soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono
adottare  per  la  verifica  della  presenza degli ingredienti di cui
all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai
processi di lavorazione utilizzati;
d)   stabilire   la   disciplina   relativa   all'indicazione   delle
informazioni  di  cui  al  presente  comma  in  etichetta, al fine di
garantire   l'agevole   leggibilita'  delle  medesime  da  parte  dei
consumatori.
                              Art. 11.
(Modifica all'articolo  5  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, in
            materia di accesso alla professione notarile)

1.  All'articolo  5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I  requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere
sostituiti  dal  possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato  in  applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115".
                              Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991,     concernente     i     prodotti
                            fitosanitari)

1.  Al  fine  di  pervenire  alla  piena  attuazione  della direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,  recante norme in
materia  di  immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari, il
Governo  e'  delegato,  fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti sanzioni
penali  o  amministrative  per  violazioni  al  regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi  ed  ai  criteri  direttivi  generali  indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
                              Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione  della  disciplina  in materia di
                           fertilizzanti)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  di  riordino  e  revisione  della disciplina in
materia  di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  adeguamento  e  ammodernamento  delle  definizioni di "concime" e
delle   sue   molteplici   specificazioni,   di  "fabbricante"  e  di
"immissione  sul  mercato",  ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE)  n.  2003/2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo  6  del  citato  regolamento  (CE)  n.  2003/2003 per i
concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita'  dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2003/2003;
d)  revisione  delle  sanzioni  da  irrogare  in  base ai principi di
effettivita',    proporzionalita'    e    dissuasivita',   ai   sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
                              Art. 14.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/87/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita'  e  che  modifica la direttiva 96/61/CE
                           del Consiglio)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o   del   Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze  e  delle  attivita'  produttive,  un  decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  considerare  la  sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della  competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,
nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica,   la  diffusione  di  impianti  e  tecnologie  finalizzati
all'utilizzo   di   fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  quanto
previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c)  assicurare  la  trasparenza  e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo  delle  emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti
dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28   gennaio   2003,   sull'accesso   del  pubblico  all'informazione
ambientale;
d)  prevedere  sanzioni  efficaci,  proporzionate e dissuasive per le
violazioni  della  normativa  in materia di emissioni e scambio delle
relative  quote,  assicurando  anche  la pubblicita' delle infrazioni
stesse e delle relative sanzioni;
e)  assicurare  la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote  di  emissione,  previsto  all'articolo  9  della  direttiva da
recepire,  con  il  piano  di  azione  nazionale per la riduzione dei
livelli  di  emissione  dei  gas  serra  e  per  l'aumento  del  loro
assorbimento,  mediante  il  riconoscimento  e  la valorizzazione dei
livelli   di   efficienza  gia'  raggiunti  dal  sistema  industriale
nazionale,  con  particolare  riferimento  al  settore  elettrico,  e
tenendo  conto  sia  del  rapporto  costo  ed efficacia delle diverse
opzioni   tecnologiche  per  la  riduzione  delle  emissioni  per  le
attivita'  contemplate  nell'allegato  I  della  direttiva, sia delle
potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso  l'impiego  dei  meccanismi  di progetto del Protocollo di
Kyoto,  Clean  Development  Mechanism e Joint Implementation, secondo
quanto  previsto  dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia
del  contenimento  dei  costi  amministrativi  per  le  imprese anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f)  conformare  il  piano  nazionale  di  assegnazione delle quote di
emissione,  di  cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per
la  riduzione  dei  livelli di emissione di gas a effetto serra e per
l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo
le  modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 68 del 22 marzo 2003, allo
scopo  di  individuare  livelli  massimi  di  emissione consentiti ai
settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli
devono   tenere   conto   sia   degli   obiettivi  conseguibili,  sia
dell'efficienza  gia'  raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g)  valorizzare,  attraverso  opportune  iniziative, gli strumenti di
programmazione  negoziata  al  fine  di rendere efficaci dal punto di
vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di
concerto  con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua,  con  proprio  decreto,  il  formato  e  le  modalita'  di
comunicazione  dei  dati  necessari  ai  fini  dell'attuazione  della
direttiva   2003/87/CE,  da  parte  dei  gestori  degli  impianti  in
esercizio   rientranti   nelle   categorie   di   attivita'  elencate
nell'allegato  I  della  citata  direttiva,  nonche'  le modalita' di
informazione e di accesso del pubblico.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 15.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/54/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica  e  che
                   abroga la direttiva 96/92/CE).

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico,  il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per  dare
attuazione  alla  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
ridefinire   conseguentemente   tutti   gli  aspetti  connessi  della
normativa   sul  sistema  elettrico  nazionale,  nel  rispetto  delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative
norme  di  attuazione  e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  prevedere  che  l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui  secondo  i  tempi  previsti  dalla  direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni  di  trasparenza  e  di  reciprocita',  promuovendo idonee
misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del
servizio di ultima istanza;
b)  assicurare  ai  clienti  un'informazione  chiara sulle condizioni
della   fornitura,   l'accesso   non  discriminatorio  alle  reti  di
distribuzione  e  al  servizio  di misura prevedendone la separazione
almeno  amministrativa  dalle  attivita'  di  produzione e di vendita
dell'energia elettrica;
c)   promuovere   la   realizzazione  di  un  mercato  concorrenziale
dell'offerta  di  energia elettrica che tenga conto delle esigenze di
diversificazione  delle  fonti  e  delle aree di approvvigionamento e
della  sostenibilita'  sotto  il  profilo  ambientale,  con la chiara
identificazione   degli   obblighi   di   servizio  pubblico  imposti
nell'interesse  economico generale ed in maniera omogenea, efficiente
e  non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti  distorsivi  dovuti  a  ritardi  nello  sviluppo  delle  reti
dell'energia elettrica e del gas naturale;
d)  definire  indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di
libera   concorrenza,   sono   impartiti   per   la  loro  attuazione
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas e al Gestore della
rete  di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e
dello  sviluppo  delle  interconnessioni  con altri Paesi; garantire,
attraverso   l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
regolazione  unitaria  delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle  reti  di  trasmissione  e  distribuzione,  secondo  criteri  di
efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
e)  monitorare  il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la
promozione della concorrenza tra operatori;
f)  sviluppare  l'impiego  delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della  cogenerazione  attraverso  strumenti di mercato, prevedendo il
riordino  degli  interventi  esistenti con misure anche differenziate
per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione
basati  su  gare  per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'
avanzate  e  ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma
restando,  alla  scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza  possibilita'  di  proroghe,  di  ogni  incentivazione  per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g)  definire  la  durata  delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  in  relazione  all'eliminazione di
clausole  di  preferenza  nel  rinnovo  delle concessioni, anche allo
scopo  di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e
alla   realizzazione  da  parte  delle  stesse  imprese  di  adeguati
interventi di ammodernamento degli impianti;
h)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti
operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e  l'economicita'  delle  forniture, salvaguardando la competitivita'
del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i)   promuovere  lo  sviluppo  e  la  diffusione  degli  impianti  di
produzione   di  energia  elettrica  di  potenza  inferiore  a  1  MW
attraverso  la  semplificazione  e  la  riduzione  degli  adempimenti
previsti  per  la  loro  realizzazione,  ivi comprese le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
l)  promuovere  la  penetrazione  delle imprese nazionali sui mercati
esteri  dell'energia  anche  agevolando la definizione di accordi tra
imprese  italiane  ed  estere  e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione   in  programmi  europei  per  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie  e  sistemi  per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse  le  tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'
di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti,  ivi  compresi gli
impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 16.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/55/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno del gas naturale e che abroga la
                         direttiva 98/30/CE)

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato
del  gas  naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per
dare  attuazione  alla  direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  26  giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato  interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti
concernenti  tutte  le  componenti  rilevanti  del  sistema  del  gas
naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  accrescere  la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione   di   nuove   infrastrutture   di  approvvigionamento,
trasporto   e   stoccaggio   di   gas  naturale  in  sotterraneo,  il
potenziamento  di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione
dei  procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;
b)  stabilire  norme  affinche'  il mercato nazionale del gas risulti
sempre  piu'  integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,
promuovendo  la  formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione
di  regole  comuni  per  l'accesso  al  sistema  del  gas  europeo, e
garantendo  effettive  condizioni  di reciprocita' nel settore con le
imprese  degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se
in  posizione  dominante  nei  rispettivi  mercati  nazionali,  anche
individuando   obiettive  e  non  discriminatorie  procedure  per  il
rilascio  di  autorizzazioni  o concessioni, ove previsto dalle norme
vigenti;
c)  prevedere  lo  sviluppo  delle  capacita'  di  stoccaggio  di gas
naturale  in  sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema
nazionale  del  gas,  in  relazione  allo  sviluppo  della  domanda e
all'integrazione  dei  sistemi europei del gas naturale, definendo le
componenti  dello  stoccaggio  relative  alla prestazione dei servizi
essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale  del  gas  naturale  relativamente  alle  nuove  importanti
infrastrutture  e all'aumento significativo della capacita' di quelle
esistenti,  e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove
fonti  di  approvvigionamento,  per  assicurarne  la conformita' alla
disciplina comunitaria;
e)  promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra
le  imprese  operanti  nelle  attivita' di trasporto, distribuzione e
stoccaggio  e  le  imprese  operanti  nelle  attivita' di produzione,
approvvigionamento,  misura  e  commercializzazione,  promuovendo  la
gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese
indipendenti;
f)  incentivare  le  operazioni  di  aggregazione  territoriale delle
attivita'  di  distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei
costi  di  distribuzione,  in base a criteri oggettivi, trasparenti e
non  discriminatori,  prevedendo  meccanismi  che tengano conto degli
investimenti  effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la
rivalutazione  delle  attivita' delle imprese concessionarie, anche a
favore dell'efficienza complessiva del sistema;
g)  stabilire  misure  per  lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio  di  capacita'  e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi   e   la   liquidita'   del  mercato  nazionale,  avviando  ad
operativita',  con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas,  la  borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati
della  prima  esperienza  di  funzionamento  del  punto  virtuale  di
scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia  di  indirizzo  e  valutazione  degli  investimenti  in nuove
infrastrutture  di  approvvigionamento  affinche'  gli  stessi  siano
commisurati  alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas
nonche'  in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo
strumenti  per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,
l'economicita'  delle  forniture,  anche  promuovendo le attivita' di
esplorazione  e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione
di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
        la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)

1.   Al   fine   di   garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza
dell'approvvigionamento  di  gas  naturale, il Governo e' delegato ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  con  le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu'
decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di gas naturale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)   stabilire   norme  per  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti
trasparenti  e  non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti
operanti  nel  sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le
responsabilita';
b)  stabilire  misure  atte  ad  assicurare  un  adeguato  livello di
sicurezza  per  i  clienti  civili nelle eventualita' di una parziale
interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di
altri  eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle stesse circostanze;
c)   stabilire  gli  obiettivi  minimi  indicativi  in  relazione  al
contributo  alla  sicurezza  degli approvvigionamenti che deve essere
fornito  dal  sistema  nazionale  degli  stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo;
d)   definire  strumenti  ed  accordi  con  altri  Stati  membri  per
l'utilizzo  condiviso,  qualora  le condizioni tecniche, geologiche e
infrastrutturali  lo  consentano,  di  stoccaggi  di  gas naturale in
sotterraneo tra piu' Stati;
e)  stabilire  procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani
di  emergenza  nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro
coordinamento  a  livello  di  Unione  europea  e  per la gestione di
emergenze  dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati
membri;
f)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga
ogni  tre  anni  il  programma  pluriennale  per  la  sicurezza degli
approvvigionamenti  di  gas  naturale  e  che  tale  programma  venga
presentato  al  Parlamento  prevedendo  strumenti  per  migliorare la
sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas e misure per lo sviluppo
delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 18.
(Obblighi   a   carico   dei   detentori   di  apparecchi  contenenti
policlorodifenili  e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono
e   diclorurati  di  cui  all'allegato,  punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 216, soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209,  nonche'  a  carico dei soggetti autorizzati a ricevere
           detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1.  Lo  smaltimento  degli  apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  216,  di  seguito  denominati:  "PCB", soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto
del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c)  la  dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)  i  trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa  tra  lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono
essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  5,  comma  4, del citato
decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,
entro  le  scadenze  di  cui  al  comma  1,  a soggetti autorizzati a
riceverli ai fini del loro smaltimento.
3.  I  soggetti  autorizzati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti
costituiti  da  apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti
avviano  allo  smaltimento  finale detti rifiuti entro sei mesi dalla
data del loro conferimento.
4.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  cui al decreto legislativo 22
maggio  1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il  mancato  smaltimento  finale  nei  tempi  previsti dal comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000.
5.  Le  comunicazioni  previste  dall'articolo  3  del citato decreto
legislativo  n.  209  del  1999  sono integrate con l'indicazione del
programma  temporale  di  cui  al  comma 1, nonche' con l'indicazione
dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e
dei PCB in essi contenuti.
                              Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
                      programmi sull'ambiente)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, un decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
effetti  di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  prevedere  l'applicazione della valutazione ambientale strategica
ai   piani  e  programmi  che  possono  avere  effetti  significativi
sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
b)  garantire  l'informazione,  lo  svolgimento  di  consultazioni  e
l'accesso  al  pubblico,  nonche'  la valutazione del risultato delle
consultazioni  e  la  messa  a  disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d)   garantire   la  partecipazione  al  processo  decisionale  delle
istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei  programmi,  anche  al fine della tempestiva individuazione degli
effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f)  garantire  adeguate  consultazioni  nei casi in cui un piano o un
programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g)  assicurare  la  complementarieta'  con  gli  altri  strumenti  di
valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h)  prevedere  forme  di  coordinamento  con  piani  e  strumenti  di
pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i)  garantire  la  definizione  di  scadenze  temporali  definite  ed
adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari  stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
                              Art. 20.
(Delega  al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
                             pericolose)

1.  Per  dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE
sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con
determinate  sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,
entro  il  1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  un  decreto  legislativo  per recepire la direttiva
2003/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003,   che  modifica  la  citata  direttiva  96/82/CE,  nonche'  per
introdurre,  contestualmente,  le  disposizioni correttive necessarie
per   superare   i   rilievi   formulati  dalla  Commissione  europea
nell'ambito   della  procedura  d'infrazione  2003/2014  avviata  per
recepimento   non   conforme   della   predetta  direttiva  96/82/CE,
apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 21.
(Disposizioni   per   l'attuazione   della  direttiva  2004/8/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia   e   che   modifica   la  direttiva
                             92/42/CEE)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio,  un  decreto  legislativo  per  il
recepimento  della  direttiva  2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,    dell'11   febbraio   2004,   sulla   promozione   della
cogenerazione  basata  su  una  domanda  di  calore utile nel mercato
interno  dell'energia  e  che  modifica  la  direttiva 92/42/CEE, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad  alto  rendimento,  basate  sulla  domanda  di  calore utile e sul
risparmio  di  energia  primaria,  secondo obiettivi di accrescimento
della  sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza
energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione  di  cui  alla  lettera  a)  con  il quadro normativo e
regolatorio  nazionale  sul  mercato interno dell'energia elettrica e
con  le  misure  per  la  riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli
investimenti effettuati;
c)   prevedere   l'avvio   di   un   regime   di  garanzia  d'origine
dell'elettricita'  prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,
in  coordinamento  con  le  amministrazioni territoriali interessate,
l'istituzione   di   un   sistema   nazionale   per  l'analisi  delle
potenzialita'   della  cogenerazione  e  per  il  monitoraggio  sulle
realizzazioni  e  sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini
di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d)  agevolare  l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione
ad  alto  rendimento  e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali,  a  parita'  di gettito complessivo, per la realizzazione di
unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 22.
(Delega al Governo   per   l'attuazione  della  direttiva  2004/22/CE
                 relativa agli strumenti di misura)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo  2004,  relativa  agli  strumenti di misura, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura
di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della direttiva, di tutti i
dispositivi  e  sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici  MI-001,  MI-002,  MI-003,  MI-004, M1-005, MI-006, MI-007,
MI-008, MI-009 e MI-010;
b)  prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati
della  direttiva,  la  valutazione  della  conformita', come previsto
dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c)  prevedere  l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti
la  marcatura  di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva,
nel  caso  la  funzione  della  misura  investa  motivi  di interesse
pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine pubblico,
protezione  dell'ambiente,  tutela  dei  consumatori,  imposizione di
tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d)  prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita'
di   autorita'   competente   per   gli   adempimenti  connessi  alla
designazione,  nel  rispetto  dei  criteri  previsti dall'articolo 12
della  direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e
alla  Commissione  europea,  degli  organismi  nazionali abilitati ai
compiti  previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 9 della direttiva;
e)  prevedere  che  gli  strumenti  di  misura,  soggetti a controlli
metrologici  legali,  non conformi alle prescrizioni della direttiva,
non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di
cui alla lettera c);
f)  prevedere  che,  qualora  venga  accertata l'indebita apposizione
della  marcatura  "CE",  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste
dall'articolo   21   della   direttiva,   vengano  introdotte  misure
finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1)  conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura
"CE";
2)  limitare  o  vietare  l'utilizzo  o  la commercializzazione dello
strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g)   prevedere   sanzioni   amministrative   volte  a  dissuadere  la
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non
conformi alle disposizioni della direttiva;
h)   prevedere   l'armonizzazione   della  disciplina  dei  controlli
metrologici  legali  intesi  a verificare che uno strumento di misura
sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 23.
  (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
         amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

  1.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  6,  comma  2,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
  2.  I  contratti  per  acquisti e forniture di beni e servizi, gia'
scaduti  o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata  in vigore della presente legge, possono essere prorogati per
il  tempo  necessario  alla  stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non  superi  comunque  i  sei  mesi  e  che  il  bando  di gara venga
pubblicato  entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)).
                               Art. 24
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))
                              Art. 25.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina
le  procedure  di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della  direttiva  2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici  di  lavori,  di forniture e di
                              servizi)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro   normativo   finalizzato   al   recepimento  della  direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che  coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di  energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali,  e  della  direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di
forniture  e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  compilazione  di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due
direttive  coordinando  anche  le  altre  disposizioni  in vigore nel
rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b)   semplificazione   delle   procedure   di   affidamento  che  non
costituiscono   diretta  applicazione  delle  normative  comunitarie,
finalizzata  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima
flessibilita' degli strumenti giuridici;
c)  conferimento  all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
in  attuazione  della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza
nei   settori   oggetto   della   presente  disciplina;  l'Autorita',
caratterizzata  da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi
di  organizzazione  e  di  analisi  dell'impatto della normazione per
l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti
amministrativi   generali,  di  programmazione  o  pianificazione.  I
compiti  di  cui  alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle
competenze  istituzionali  dell'Autorita',  che  vi  provvede  con le
strutture   umane   e   strumentali   disponibili  sulla  base  delle
disposizioni  normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il
parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, che si pronunzia entro trenta
giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni
correttive  ed  integrative  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4.  In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1,  al  settore  postale  si  applica la disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
                              Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di   razionalizzazione   della   finanza
                              pubblica)

1.  All'articolo  3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  le  parole:  "in misura non inferiore a lire 2 e non
superiore  a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e
non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non
inferiore  a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di
rifiuti"  sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad
euro  0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo
2   del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  13  marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  21  marzo  2003;  in  misura non inferiore ad euro 0,00517 e non
superiore  ad  euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento
in  discarica  per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli
articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
                               Art. 27
(Procedura   per   il   recupero  degli  aiuti  di  Stato  Dichiarati
illegittimi  dalla  decisione  2003/193/CE  della  Commissione, del 5
                            giugno 2002)

  1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla
  Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di
esenzione  fiscale  reso  disponibile,  per effetto degli articoli 3,
comma  70,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni  a  partecipazione  pubblica  maggioritaria, esercenti servizi
pubblici  locali,  costituite  ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142,  si  effettua  secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione  della  decisione  2003/193/CE  della  Commissione,  del 5
giugno 2002.
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  4.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  6.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  7.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dalle  presenti  disposizioni
affluiscono  in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.
Il conto speciale e' impignorabile.
  8.  In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma
1,  sono  definite  ai  commi successivi le modalita' per il recupero
delle  somme  relative  a  prestiti  a tassi agevolati concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  ai  sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge  1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488,  alle  societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  9.  Il  recupero  e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
  10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto  la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa
a  decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle
attualmente  titolari,  a  seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre  operazioni,  dei  finanziamenti  indicati,  sono tenute, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze il numero
identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina
i  piani  di  ammortamento  di  ciascun  mutuo  in  base  ai tassi di
interesse  indicati  dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in  relazione  a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il
tasso  applicato  per  ciascuna  operazione di prestito e il tasso di
riferimento indicato dalla Commissione.
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze provvede, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad  eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis
e  degli  ulteriori  casi che per ragioni attinenti al caso specifico
non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  della  decisione della
Commissione  di  cui  al  comma  1,  a  richiedere  espressamente  il
pagamento  delle  somme  equivalenti  ai benefici goduti nei riguardi
delle  societa'  di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima
rata  di  ammortamento  e  fino  all'ultima  rata scaduta prima della
richiesta  di  pagamento,  maggiorate degli interessi calcolati sulla
base   del   tasso   di   riferimento   utilizzato   per  il  calcolo
dell'equivalente  sovvenzione  nell'ambito  degli  aiuti  a finalita'
regionale.   Contestualmente,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  invia  alle  societa'  di  cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento  per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse,
a  partire  dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta
di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata
al  Ministero  dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.
Il   conto  speciale  e'  impignorabile.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni
ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
  12.  In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta,
oltre  agli  interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5
per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
  13.  Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza
del  termine  per  il  pagamento,  al Ministero dell'economia e delle
finanze  - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in
non  piu'  di  ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli
interessi  al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione
si intende accordata.
  14.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze-Dipartimento del
tesoro,  in  caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche
avvalendosi  dell'Agenzia  delle  entrate,  alla riscossione coattiva
degli  importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  15.  Alle  societa'  che omettono di effettuare la comunicazione di
cui  al  comma  10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e'
applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
  16.  E'  fatta  in  ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione,  delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni
caso  di  annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
                               Art. 28
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168))
                              Art. 29.
   (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
  materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,
                        nella causa C-65/01)

  1.  All'articolo  36  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "8-quinquies.  Il  datore  di  lavoro adegua ai requisiti di cui al
paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe
a  disposizione  dei  lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette  a  norme  nazionali  di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
  8-sexies.  Fino  a  quando  non  siano  completati  gli adeguamenti
richiesti   per   dare   attuazione   alle   disposizioni  del  comma
8-quinquies,  il  datore  di  lavoro  adotta  misure  alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
  8-septies.   Le   modifiche   apportate   alle   macchine  definite
all'articolo  1,  comma  2,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459,  a seguito
dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8-quinquies,  non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, del predetto regolamento".
  2.  All'allegato  XV  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le
attrezzature di lavoro.
  2-bis.1  La  persona  esposta  deve  avere  il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
  2-bis.2  La  rimessa  in  moto  di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente  dalla  sua  origine,  e il comando di una modifica
rilevante   delle  condizioni  di  funzionamento  di  un'attrezzatura
(velocita',  pressione,  eccetera)  devono  poter  essere  effettuati
soltanto  mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di comando
concepito  a  tale  fine,  salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante  delle  condizioni  di  funzionamento dell'attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
  2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
  2-bis.4  Se  gli  elementi  mobili  di  un'attrezzatura  di  lavoro
presentano   rischi   di   contatto  meccanico  che  possono  causare
incidenti,  essi  devono  essere  dotati  di  protezioni o di sistemi
protettivi che:
  a) devono essere di costruzione robusta;
  b) non devono provocare rischi supplementari;
  c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
  d)  devono  essere  situati  ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
  e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro".
  3.  Il  datore  di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma
8-quinquies  dell'articolo  36  del  decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  All'attuazione  del  presente articolo si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  nei  limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera d), della presente legge.
                             Art. 29-bis
  (((Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
 supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)))

  ((1.  Il  Governo,  su  proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di   entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  un  decreto
legislativo  recante  le  norme  per  il  recepimento della direttiva
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa  alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura
stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni   integrative   e   correttive   del   medesimo  decreto
legislativo.
  3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi
in   essa  contenuti  in  merito  all'ambito  di  applicazione  della
disciplina,  alle  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  e ai
compiti   di  vigilanza,  nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di
vigilanza  sui  fondi  pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
    1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare
quelle  che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la
corretta  gestione  delle  forme  pensionistiche  complementari  e ad
evitare  o  sanare  eventuali  irregolarita'  che  possano ledere gli
interessi  degli  aderenti  e  dei  beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
    2)   l'irrogazione   di   sanzioni  amministrative  di  carattere
pecuniario,  da  parte  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione,  nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n.
689,   e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri
direttivi:  nell'ambito  del  limite  minimo di 500 euro e massimo di
25.000  euro,  le  suindicate  sanzioni  sono  determinate nella loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve
essere  sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i
responsabili  delle  violazioni,  per  il pagamento delle sanzioni, e
regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
    3)  la  costituzione  e  la  connessa  certificazione  di riserve
tecniche  e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche
da   parte   dei  fondi  pensione  che  direttamente  coprono  rischi
biometrici  o  garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti o un
determinato livello di prestazioni;
    4)  la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme
pensionistiche  complementari  con riguardo alle forme interne a enti
diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
    5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle
forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di
cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19
della  direttiva  e  delle  misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza   sui   fondi   pensione  ritenga  necessarie  e  opportune
nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In  ogni  caso deve prevedersi il
diritto   di  applicare  le  disposizioni  della  direttiva  su  base
volontaria,  ferme  le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2,
della stessa direttiva;
    b)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri  e  competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte
delle  forme  pensionistiche complementari aventi sede nel territorio
italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti,  in  particolare  individuando  i poteri di autorizzazione,
comunicazione,  vigilanza,  anche con riguardo alla vigente normativa
in  materia  di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche'
in materia di informazione agli aderenti;
    c)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni  tra  la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le
altre  autorita'  di  vigilanza,  il  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia
nella  fase  di  costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche  complementari,  regolando, in particolare, il divieto
di  opposizione  reciproca  del  segreto  d'ufficio  fra  le suddette
istituzioni;
    d)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie
e  quelle  degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni.
  4.  Il  Governo,  al  fine  di  garantire  un corretto ed integrale
recepimento  della  direttiva  2003/41/CE,  provvede al coordinamento
delle  disposizioni  di attuazione della delega di cui al comma 1 con
le  norme  previste  dall'ordinamento  interno, in particolare con le
disposizioni  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
i   principi   fondamentali   in   materia  di  forme  pensionistiche
complementari,  eventualmente adattando le norme vigenti in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.))
                               Art. 30 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
                                                           Allegato A 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  novembre
2001, recante un codice comunitario relativo ai  medicinali  per  uso
umano. 
2003/38/CE del  Consiglio,  del  13  maggio  2003,  che  modifica  la
direttiva 78/660/CEE relativa ai conti  annuali  di  taluni  tipi  di
societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio  2003,  recante  modifica
dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. 
2003/93/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva  77/799/CEE  relativa  alla  reciproca  assistenza  fra  le
autorita' competenti degli Stati membri  nel  settore  delle  imposte
dirette e indirette. 
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che  stabilisce  i
principi e le linee direttrici delle buone  prassi  di  fabbricazione
relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in
fase di sperimentazione. 
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003,  sul  controllo
delle sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta  attivita'  e  delle
sorgenti orfane. 
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio  2004,  che  deroga  alla
direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del  divieto
di commercio di taluni prodotti. 
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che modifica la direttiva 2001/82/CE recante  un  codice  comunitario
relativo ai medicinali veterinari. 
2004/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi  organici  in  talune  pitture  e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della
direttiva 1999/13/CE.
                                                           Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente. 
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  settembre
2001, relativa  al  diritto  dell'autore  di  un'opera  d'arte  sulle
successive vendite dell'originale. 
2002/14/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002, che istituisce un quadro generale relativo  all'informazione  e
alla consultazione dei lavoratori. 
2002/15/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002,  concernente  l'organizzazione  dell'orario  di  lavoro   delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 
2003/10/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  febbraio
2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici  (rumore)  (diciassettesima  direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio  sulla  protezione
dei  lavoratori  contro  i   rischi   connessi   con   un'esposizione
all'amianto durante il lavoro. 
2003/20/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  aprile
2003, che modifica la  direttiva  91/671/CEE  del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza  sugli  autoveicoli  di  peso
inferiore a 3,5 tonnellate. 
2003/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  maggio
2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
taluni  piani  e  programmi  in  materia  ambientale  e  modifica  le
direttive del Consiglio  85/337/CEE  e  96/61/CE  relativamente  alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti  pensionistici
aziendali o professionali. 
2003/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  giugno
2003,  relativa  alla  segnalazione  di  taluni  eventi  nel  settore
dell'aviazione civile. 
2003/51/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE  e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di societa', delle banche e altri istituti  finanziari  e  delle
imprese di assicurazione. 
2003/54/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 
2003/55/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e che abroga la direttiva 98/30/CE. 
2003/58/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio  per  quanto
riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 
2003/59/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri,  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85   del
Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 76/914/CEE del Consiglio. 
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto
della  societa'  cooperativa   europea   per   quanto   riguarda   il
coinvolgimento dei lavoratori. 
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  settembre
2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. 
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,  relativa  a  misure
comunitarie  di  lotta  contro  l'afta  epizootica,  che  abroga   la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica della direttiva 92/46/CEE. 
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al  diritto
al ricongiungimento familiare. 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva
96/61/CE del Consiglio. 
2003/88/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario  di
lavoro. 
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  novembre
2003, che  modifica  la  direttiva  2000/13/CE  per  quanto  riguarda
l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 
2003/92/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo  di  cessione
di gas e di energia elettrica. 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre  2003,  che  ristruttura  il
quadro comunitario  per  la  tassazione  dei  prodotti  energetici  e
dell'elettricita'. 
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, sulle misure di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli  agenti
zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del  Consiglio
e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul  controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. 
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini  dei  paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di  lungo
periodo. 
2003/110/CE  del  Consiglio,   del   25   novembre   2003,   relativa
all'assistenza durante il transito nell'ambito  di  provvedimenti  di
espulsione per via aerea. 
2004/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una  domanda  di
calore utile nel mercato  interno  dell'energia  e  che  modifica  la
direttiva 92/42/CEE. 
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio. 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua  e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e  servizi
postali. 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa agli strumenti di misura. 
2004/25/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 
2004/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, sulla responsabilita' ambientale in materia  di  prevenzione  e
riparazione del danno ambientale. 
2004/38/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, relativa al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.  1612/68  ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,  72/194/CEE,  73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 
2004/39/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive  85/611/CEE  e  93/6/CEE  del  Consiglio  e  la   direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 
2004/48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 
2004/67/CE del Consiglio, del  26  aprile  2004,  concernente  misure
volte  a  garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di   gas
naturale. 
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  ottobre
2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che  istituisce  un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto  serra
nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.