Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120

Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio  della  finanza  pubblica  nonche'  in
materia di immigrazione. (13G00164)

(GU n.242 del 15-10-2013 – Suppl. Ordinario n. 70)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate  al
riequilibrio della  finanza  pubblica  in  conformita'  ai  parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre  ulteriori  misure
in materia di finanza locale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire in materia di immigrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

               Disposizioni in materia di immigrazione 

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui  all'articolo  14-bis,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2011,  n.  10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.
                               Art. 2 

       Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 

  1. Per l'anno 2013,  ad  integrazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in  attuazione  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo comma 380, e' riconosciuto  un  contributo  per  un  importo
complessivo di 120 milioni di euro,  ripartito  tra  i  comuni  nella
misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 
  2. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui  all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai  fini
del patto di stabilita' interno 2013. 
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal  comma  1,  pari  a  120
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2013  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in  termini  di
minori interessi attivi per il bilancio  dello  Stato,  pari  a  euro
1.000.000  a  decorrere   dall'anno   2014   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. All'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno  2013
le  percentuali  da  applicare  alla  media  della   spesa   corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a  19,61  per  cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a  15,61  per
cento e per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti a 12,81 per cento. 
    2-ter.  Nell'ambito  della  manovra  di  finanza  pubblica  e  in
coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti  locali  potranno
essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere  sul  patto  di
stabilita' interno, per incentivare gli investimenti.»; 
    b) al comma 5 le parole "Per l'anno 2014" sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2013 e 2014". 
  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che  presentano,  in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano  di  rientro,  ovvero  del  programma
operativo di prosecuzione dello  stesso,  verificato  dai  competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005,  un  disavanzo  sanitario,  di  competenza  del  singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del  disavanzo
sanitario  registrato  nel  medesimo  biennio.   Alle   regioni   che
presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo
sanitario,  di  competenza  del  singolo  esercizio  e  prima   delle
coperture,  inferiore,  ma  non  decrescente,  rispetto  al   gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un gettito pari  al  valore  massimo  annuo  del  disavanzo
sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette  riduzioni  o
destinazione  a  finalita'  extrasanitarie  sono  consentite   previa
verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di  un  Programma
operativo 2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo  le  vigenti
disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in  caso
di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto  dal  comma
86 in caso di determinazione di un disavanzo  sanitario  maggiore  di
quello programmato e coperto.». 
  7.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
    "La dotazione per il 2014 della Sezione di  cui  all'articolo  2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo  2014,  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
    "10-bis.  Ai  fini  dell'assegnazione  delle   anticipazioni   di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi  8  e
9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il
2014  della  Sezione  di  cui  all'articolo  2,   nonche'   ai   fini
dell'erogazione  delle  risorse  gia'  assegnate  con   decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva."; 
    c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti: 
    "All'atto dell'estinzione  da  parte  della  Regione  dei  debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o  di
altre   pubbliche   amministrazioni,   ciascun    ente    locale    o
amministrazione   pubblica   interessata    provvede    all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile  finanziario  dell'ente
locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce  formale
certificazione alla Regione dell'avvenuto  pagamento  dei  rispettivi
debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili  ,
entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia'  estinti  dalla
Regione alla data del 30  settembre  2013,  ovvero  entro  30  giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei  restanti  casi
Sulla  base  delle  certificazioni  di  cui  al  periodo  precedente,
ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro  i  successivi  15
giorni,  al  Tavolo  di  cui  al  comma  4   un'unica   comunicazione
dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  dei  propri  debiti   a   fronte   dei
corrispondenti crediti verso la Regione. Il  mancato  adempimento  da
parte delle Regioni,  degli  enti  locali  e  delle  altre  pubbliche
amministrazioni alle disposizioni  di  cui  al  quarto  e  al  quinto
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive
modificazioni.". 
  8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
102, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre  2013
e il termine di  15  giorni  entro  il  quale  la  sezione  d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.
                               Art. 3 

                      Disposizioni finanziarie 

  1. Al  fine  di  consentire  il  rientro  dallo  scostamento  dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per  l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative  alle  spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e  rese  indisponibili  per
ciascun Ministero secondo quanto  indicato  nell'allegata  tabella  B
tali    da    assicurare    complessivamente     un     miglioramento
dell'indebitamento  netto  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  590
milioni di euro per il medesimo anno. 
  2. Le quote di risorse accantonate  relative  alle  spese  correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese  iscritte  negli  stati  di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e  innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'  connesse  allo
svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano  2015.  Per  effettive,
motivate e documentate esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli  accantonamenti
di   cui   al   primo   periodo,   con   invarianza   degli   effetti
sull'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  restando
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al  comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249  milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno  2013  sul
fondo per la concessione dei contributi per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  in
attuazione del presente decreto.
                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Ministro dell'interno 

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 

                            Delrio, Ministro per gli affari regionali
                            e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
 
                                               Tabella A - articolo 2
 
                                    Tabella B - (Articolo 3, comma 1)