Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e
per il contrasto  della  violenza  di  genere,  nonche'  in  tema  di
protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163)

(GU n.242 del 15-10-2013)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 14 agosto 2013,  n.  93,  recante  disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza  di
genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di  commissariamento
delle province, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 2 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i  provvedimenti  di
scioglimento degli organi e di  nomina  dei  commissari  straordinari
delle  amministrazioni   provinciali,   adottati,   in   applicazione
dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
nonche' gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata  in
vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. 
  2.  Fino  al  30  giugno  2014  e'  sospesa  l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Ministro dell'interno 

                            Giovannini, Ministro del lavoro  e  delle
                            politiche sociali 

                            Cancellieri, Ministro della giustizia 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 191 del 16  agosto  2013),  coordinato  con  la
legge di conversione 15  ottobre  2013,  n.  119  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni  urgenti  in
materia di sicurezza e per il contrasto  della  violenza  di  genere,
nonche' in tema di protezione  civile  e  di  commissariamento  delle
province.». (13A08425)

(GU n.242 del 15-10-2013)

 Vigente al: 15-10-2013

Capo I

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Norme  in  materia  di  maltrattamenti,  violenza  sessuale  e   atti
                             persecutori 

  1. All'articolo 61 del codice  penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente numero: 
    "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita  e
l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale  nonche'  nel
delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza  o  in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in  danno  di  persona  in
stato di gravidanza.". 
  1-bis. Il secondo comma dell'articolo  572  del  codice  penale  e'
abrogato. 
  1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma,  del  codice  penale,  il
numero 5) e' sostituito dal seguente: 
    "5) nei confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto della quale il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore,
anche adottivo, il tutore.". 
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza.". 
  2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo  le  parole:  "per  il  delitto  previsto
dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti
previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi  in  danno  di  un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in  danno  dell'altro
genitore"; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      "Qualora riguardi taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne  o  da  uno
dei genitori  di  un  minorenne  in  danno  dell'altro  genitore,  la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  155  e
seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile.". 
  2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a euro  51"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  a  euro
1.032.". 
  3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      "La pena e' aumentata se il  fatto  e'  commesso  dal  coniuge,
anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'  commesso
attraverso strumenti informatici o telematici"; 
    b) al quarto comma, dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti:  "La  remissione  della  querela   puo'   essere   soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,
secondo comma.". 
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le  parole:  "valuta  l'eventuale  adozione  di  provvedimenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". 
  4-bis. All'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  23  febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2009, n. 38, le parole: "di atti  persecutori,  di  cui  all'articolo
612-bis  del  codice  penale,  introdotto   dall'articolo   7"   sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572,  600,  600-bis,
600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 7.".
                               Art. 2 

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti  i
  procedimenti penali per i delitti contro la persona 

  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Al momento dell'acquisizione  della  notizia  di  reato  il
pubblico ministero e la  polizia  giudiziaria  informano  la  persona
offesa dal reato di tale facolta'.  La  persona  offesa  e'  altresi'
informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni."; 
    0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta 
  la seguente: 
  "f-quater)  delitto  previsto  dall'articolo  612-bis  del   codice
penale"; 
    a) all'articolo 282-bis, comma 6,  dopo  la  parola  "571,"  sono
inserite le seguenti: "582, limitatamente  alle  ipotesi  procedibili
d'ufficio o comunque  aggravate,",  le  parole  "e  609-octies"  sono
sostituite dalle seguenti: ",609-octies e 612, secondo comma," e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con le  modalita'  di
controllo previste all'articolo 275-bis"; 
      a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "Quando l'imputato si sottopone positivamente ad
un programma di prevenzione della violenza  organizzato  dai  servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del  servizio  ne
da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice  ai  fini  della
valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2"; 
    b) all'articolo 299: 
      1) dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2  relativi  alle  misure  previste
dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286,  applicate  nei
procedimenti aventi ad oggetto delitti  commessi  con  violenza  alla
persona,  devono  essere  immediatamente  comunicati,  a  cura  della
polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali  e  al  difensore
della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa."; 
      2) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis,  282-ter,  283,  284,  285  e  286,  applicate  nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia
stata proposta in sede di interrogatorio  di  garanzia,  deve  essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a  pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa  o,  in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo  che  in  quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.  Il
difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121.  Decorso  il
predetto termine il giudice procede."; 
      3) al comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282-bis,  282-ter,  283,  284,  285  e  286,  applicate  nei
procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a  pena
di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa  o,  in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo  che  in  quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"; 
    b-bis) all'articolo 350, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", e nei casi di cui all'articolo 384-bis"; 
    b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le  parole:  "previsti
dagli articoli" e' inserita la  seguente:  "572,"  e  le  parole:  "e
609-undecies" sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  609-undecies  e
612-bis"; 
    c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) e'  aggiunta
la seguente: "l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
conviventi e  di  atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e
dall'articolo 612-bis del codice penale;"; 
    d) dopo l'articolo 384, e' inserito il  seguente:  "Art.  384-bis
(Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria  hanno  facolta'  di  disporre,  previa
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente
e confermata per iscritto, o  per  via  telematica,  l'allontanamento
urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai  luoghi
abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti  di  chi
e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis,  comma
6, ove  sussistano  fondati  motivi  per  ritenere  che  le  condotte
criminose possano  essere  reiterate  ponendo  in  grave  ed  attuale
pericolo la vita o  l'integrita'  fisica  o  psichica  della  persona
offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento
degli  obblighi  di  informazione  previsti  dall'articolo   11   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.". 
    2. Si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  di  cui
dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo.  Si  osservano  le
disposizioni di cui all'articolo 381, comma  3.  Della  dichiarazione
orale di  querela  si  da'  atto  nel  verbale  delle  operazioni  di
allontanamento"; 
    e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole "dagli articoli"
e' inserita la seguente: "572,"; 
    f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le  parole  "di  cui  agli
articoli" e' inserita la seguente "572," e le parole: "e  590,  terzo
comma," sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  590,  terzo  comma,  e
612-bis"; 
    g) all'articolo 408, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Per i delitti commessi con violenza  alla  persona,  l'avviso
della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato,  a  cura
del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di  cui  al
comma 3 e' elevato a venti giorni."; 
    h)  all'articolo  415-bis,  comma  1,  dopo  le  parole   "e   al
difensore", sono inserite le seguenti: "nonche',  quando  si  procede
per i reati di cui agli articoli 572 e  612-bis  del  codice  penale,
anche al difensore della persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,
alla persona offesa"; 
    h-bis) all'articolo 449, comma  5,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Quando una persona e' stata allontanata  d'urgenza
dalla casa familiare  ai  sensi  dell'articolo  384-bis,  la  polizia
giudiziaria puo' provvedere, su disposizione del pubblico  ministero,
alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la  contestuale
convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che
cio' pregiudichi gravemente le  indagini.  In  tal  caso  la  polizia
giudiziaria  provvede  comunque,  entro  il  medesimo  termine,  alla
citazione  per  l'udienza  di   convalida   indicata   dal   pubblico
ministero." 
    i) all'articolo 498: 
      1) al comma 4-ter, dopo le parole "agli articoli"  e'  inserita
la seguente: "572,"; 
      2) dopo il comma 4-ter  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-quater.
Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona
offesa e' maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga  condotto
anche tenendo conto della  particolare  vulnerabilita'  della  stessa
persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e
ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona  offesa  o
del suo difensore, l'adozione di modalita' protette.". 
  2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera  a),  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'
inserita la seguente: "a-bis) ai delitti previsti dagli articoli  572
e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;". 
  3.  Al  comma  4-ter  dell'articolo  76  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai  reati  di
cui  agli  articoli"  sono  inserite  le  seguenti:  "572,   583-bis,
609-octies e 612-bis". Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per
l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2014  si
provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e  400.000  euro
per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a  400.000
euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo  al  Ministero  degli
affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo  15,  comma  5,
della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra  in  vigore
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4-bis All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo  le  parole:
«alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a  querela  di
parte» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei fatti commessi
contro uno dei soggetti elencati dall'articolo  577,  secondo  comma,
ovvero contro il convivente.».
                               Art. 3 

      Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 

  1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato,  in  forma
non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai  reati  di
cui agli articoli  581,  nonche'  582,  secondo  comma,  consumato  o
tentato, del codice penale, nell'ambito  di  violenza  domestica,  il
questore, anche in assenza di querela,  puo'  procedere,  assunte  le
informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite
le persone  informate  dei  fatti,  all'ammonimento  dell'autore  del
fatto. Ai fini  del  presente  articolo  si  intendono  per  violenza
domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non  episodici,  di  violenza
fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica   che   si   verificano
all'interno della famiglia o  del  nucleo  familiare  o  tra  persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di  matrimonio  o  da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore  di
tali atti condivida o abbia condiviso  la  stessa  residenza  con  la
vittima. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
come modificato dal presente decreto. Il questore puo' richiedere  al
prefetto del luogo di  residenza  del  destinatario  dell'ammonimento
l'applicazione della misura della sospensione della patente di  guida
per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la  sospensione
della patente di guida ai sensi dell'articolo 218  del  codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285.  Il
prefetto non da'  luogo  alla  sospensione  della  patente  di  guida
qualora,  tenuto  conto  delle  condizioni  economiche   del   nucleo
familiare, risulti che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non
possono  essere  garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285  del
1992. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che  costituisce  un'autonoma  sezione  della  relazione  annuale  al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge  n.  121  del
1981. 
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere omesse le  generalita'  del  segnalante,
salvo  che  la  segnalazione  risulti  manifestamente  infondata.  La
segnalazione  e'  utilizzabile  soltanto  ai  fini   dell'avvio   del
procedimento. 
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in  cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le  istituzioni  pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli  581  e
582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  5-bis.  Quando  il  questore  procede  all'ammonimento   ai   sensi
dell'articolo  8  del  decreto-legge  23  febbraio   2009,   n.   11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2009,  n.  38,
come modificato  dal  presente  decreto,  e  del  presente  articolo,
informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi  disponibili
sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi  di  salute
mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano  di
cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire  nei  confronti  degli
autori di violenza domestica o di genere.
                               Art. 4 

       Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica 

  1.  Dopo  l'articolo  18  del  testo   unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' inserito il seguente: 
  "Art. 18-bis 
  (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 
  "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582,
583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno  dei
delitti previsti dall'articolo 380 del codice  di  procedura  penale,
commessi sul territorio nazionale in ambito  di  violenza  domestica,
siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti  di  uno
straniero ed emerga un  concreto  ed  attuale  pericolo  per  la  sua
incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto  delle  dichiarazioni  rese  nel  corso  delle
indagini preliminari o del  giudizio,  il  questore,  con  il  parere
favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero  su  proposta
di  quest'ultima,  rilascia  un  permesso  di  soggiorno   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla  vittima  di  sottrarsi
alla violenza. Ai  fini  del  presente  articolo,  si  intendono  per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero  non  episodici,  di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o  del  nucleo  familiare  o  tra  persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di  matrimonio  o  da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore  di
tali atti condivida o abbia condiviso  la  stessa  residenza  con  la
vittima. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
  3. Il medesimo permesso di soggiorno  puo'  essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di interventi assistenziali  dei  centri  antiviolenza,  dei  servizi
sociali   territoriali   o   dei   servizi   sociali    specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno  e'  comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria  competente  ai  sensi
del comma 1. 
  4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3  e'  revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai servizi  sociali  di  cui  al  comma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
  4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del  presente
articolo, commessi in ambito di violenza  domestica,  possono  essere
disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai  sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.".
                               Art. 5 

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 

  1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche avvalendosi
del  Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle   pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e  adotta,  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  un  «Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere», di seguito  denominato  «Piano»,  che
deve essere predisposto  in  sinergia  con  la  nuova  programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
  2. Il Piano, con  l'obiettivo  di  garantire  azioni  omogenee  nel
territorio nazionale, persegue le seguenti finalita': 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione  dei
conflitti nei rapporti interpersonali; 
    b) sensibilizzare gli operatori dei  settori  dei  media  per  la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,  della
figura  femminile  anche   attraverso   l'adozione   di   codici   di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; 
    c) promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli
istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica
curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti
al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la
discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    d) potenziare le forme di assistenza e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee  di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza; 
    e) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; 
    f)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   il
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie  consolidate  e  coerenti
con  linee  guida  appositamente  predisposte,  di  recupero   e   di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di  violenza  nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva; 
    h)  prevedere   una   raccolta   strutturata   e   periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati  del  fenomeno,  ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche  attraverso  il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; 
    i) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
stalking  e  delle  esperienze  delle   associazioni   che   svolgono
assistenza nel settore; 
    l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'   trasmette
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano. 
  4. Per il finanziamento  del  Piano,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e'  incrementato  di  10
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni. 
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  4  del  medesimo
articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                             Art. 5 bis 

         Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio 

  1. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'articolo  5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2015.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,
mediante corrispon-dente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede  annual-mente
a ripartire tra le regioni le risorse  di  cui  al  comma  1  tenendo
conto: 
  a) della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi
per contrastare la violenza nei confronti delle donne; 
  b) del numero dei  centri  antiviolenza  pubblici  e  privati  gia'
esistenti in ogni regione; 
  c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti
in ogni regione; 
  d)  della  necessita'  di  riequilibrare  la  presenza  dei  centri
anti-violenza e delle case-rifugio in  ogni  regione,  riservando  un
terzo dei fondi disponibili all'istituzione  di  nuovi  centri  e  di
nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto  dalla
raccomanda-zione Expert Meeting sulla  violenza  contro  le  donne  -
Finlandia, 8- 10 novembre 1999. 
  3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito
l'anonimato, sono promossi da: 
  a) enti locali, in forma singola o associata; 
  b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del  sostegno
e dell'aiuto alle donne vittime di  violenza,  che  abbiano  maturato
esperienze e competenze specifiche in materia di violenza  contro  le
donne, che utilizzino una metodologia  di  accoglienza  basata  sulla
relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
  c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in
forma consorziata. 
  4. I centri antiviolenza  e  le  case-rifugio  operano  in  maniera
integrata con la rete  dei  servizi  socio-sanitari  e  assistenziali
territoriali, tenendo conto  delle  necessita'  fondamentali  per  la
protezione  delle  persone  che  subiscono  violenza,  anche  qualora
svolgano funzioni di servizi specialistici. 
  5. Indipendentemente dalle metodologie  di  intervento  adottate  e
dagli specifici profili professionali degli operatori  coinvolti,  la
formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al  fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle  diverse
dimensioni  della  violenza   subita   dalle   persone,   a   livello
relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa
altresi'  parte  della  formazione   degli   operatori   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle  dimensioni
della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
  6.  Le  regioni  destinatarie  delle  risorse  oggetto  di  riparto
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative  adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro
delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro  il  30
giugno di ogni anno, una relazione  sullo  stato  di  utilizzo  delle
risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

Capo II

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL’ORDINE
E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI
FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

                               Art. 6 

Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi
  del PON  Sicurezza  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,  il  comparto
  sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa 

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
dell'Unione  europea  relative  al  Programma   operativo   nazionale
«Sicurezza per lo Sviluppo  -  Obiettivo  Convergenza  2007-2013»,  a
valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge  16
aprile 1987, n. 183, e' autorizzata l'anticipazione, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero  dell'interno,  delle
quote di  contributi  europei  e  statali  previste  per  il  periodo
2007-2013. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo  di  cui
al periodo  precedente,  si  provvede,  per  la  parte  europea,  con
imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a  titolo  di
rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e,  per  la  parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore  del
medesimo programma nell'ambito delle procedure previste  dalla  legge
16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comparto sicurezza  e
difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione di cui al comma
2-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
non si applica alle Forze di  polizia  e  alle  Forze  armate,  ferma
restando  per  le  stesse  Forze  l'applicazione,  per  l'anno  2014,
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-bis. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,  pari  ad  euro
6.299.662,00 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro  4  milioni,
mediante corrispondente utilizzo delle  somme  disponibili  in  conto
residui dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato  per  le
finalita' di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662,00,
mediante corrispondente riduzione  per  l'anno  2013  della  medesima
autorizzazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. 
  4. All'articolo 18, comma 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  232,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,
eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite  dalle
seguenti: «il cui importo giornaliero non  potra',  comunque,  essere
inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni,»; 
    b) le parole «di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro»  sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione». 
  5. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo  23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate  per
l'anno 2013 ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro  e  la  somma  di
16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese
sostenute  in  conseguenza  dello  stato  di   emergenza   umanitaria
verificatosi nel territorio nazionale  in  relazione  all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti  ai  paesi  del  nord  Africa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio  anche  in
conto residui.
                             Art. 6 bis 

     Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo 

  1.  Per  le  aree  interessate  da  insediamenti  produttivi  o  da
infrastrutture logistiche ovvero da progetti  di  riqualificazione  e
riconversione  di  siti  industriali  o  commerciali  dismessi  o  da
progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre
iniziative di sviluppo territoriale, gli  accordi  tra  il  Ministero
dell'interno e le regioni e  gli  enti  locali,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 439, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche  non
economici,  e  di   soggetti   privati,   finalizzata   al   sostegno
strumentale, finanziario e logistico delle  attivita'  di  promozione
della sicurezza dei cittadini, del controllo  del  territorio  e  del
soccorso pubblico. Per  le  predette  contribuzioni  non  si  applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1 possono anche prevedere,  ai  fini
del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalita'
di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le quali e' consentito, anche  in
deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilita'  pubblica
e comunque nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, il ricorso
alla permuta di materiali o di prestazioni. In tal caso, l'accordo e'
soggetto  a  specifica  autorizzazione  del  Ministero  dell'interno,
rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 569  a  574  del
testo  unico  delle  di-sposizioni  regolamentari   in   materia   di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. In  caso
di accordi tra enti pubblici, anche non economici,  la  permuta  puo'
prevedere anche la cessione diretta di beni di proprieta' pubblica in
cambio di prestazioni o di finanziamenti volti alla  ristrutturazione
di altri beni di proprieta' pubblica destinati a presidi di  polizia.
Restano fermi i controlli di regolarita' ammini-strativa e  contabile
previsti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro  dell'interno,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definite ulteriori modalita' attuative del presente  comma,
nonche' individuate eccezionali esigenze per  le  quali  puo'  essere
altresi' consentito il ricorso alla predetta permuta. 
  3. Relativamente alle aree di cui al  comma  1,  il  prefetto  puo'
assumere iniziative volte alla  semplificazione  e  all'accelerazione
della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli
enti pubblici interessati, anche indirettamente,  alla  realizzazione
dei  progetti  di  sviluppo  territoriale.  Ove  riguardino  beni  di
proprieta' pubblica, gli accordi di cui  al  presente  articolo  sono
conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
                               Art. 7 

Disposizioni in materia di  arresto  in  flagranza  in  occasione  di
  manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonche'  in
  materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio 

  1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2016.». 
  2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al numero 3-bis),  dopo  le  parole  «articolo  624-bis»  sono
aggiunte le seguenti: «o in luoghi tali da ostacolare la  pubblica  o
privata difesa»; 
    b) dopo il numero 3-quater), e' aggiunto il seguente: 
      «3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di  persona
ultrasessantacinquenne; 
      3-sexies) (soppresso).». 
  3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, la parola: «interamente» e' soppressa e dopo  le
parole: «destinate a servizi  di  perlustrazione  e  pattuglia»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  di  vigilanza  di  siti  e  obiettivi
sensibili». 
  3-bis. All'articolo 260 del codice penale e' aggiunto, in fine,  il
seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di  reparto  o  a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.». 
  4. All'articolo 682 del codice penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma:  «Le  disposizioni  del  primo  comma  si  applicano,
altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio,  di  reparto  o  a
deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
il cui accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.».
                             Art. 7 bis 

Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia 

  1. Agli appartenenti agli organi  di  polizia  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e degli  altri  Stati  esteri,  distaccati  dalle
autorita' competenti, che partecipano  nel  territorio  nazionale  ad
operazioni congiunte disposte  sulla  base  e  secondo  le  modalita'
indicate da accordi internazionali di cooperazione  di  polizia  sono
attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza  e
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto  previsto
dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi. 
  2.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia,  nei  casi  contemplati  dagli
accordi di cui al comma  1,  l'uso  delle  armi  di  servizio  e  del
relativo munizionamento, che siano stati preventivamente  autorizzati
dallo Stato, e' consentito unicamente in  caso  di  legittima  difesa
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi,
ai veicoli utilizzati nel territorio nazionale dal personale  di  cui
al comma 1 si applicano le  stesse  norme  nazionali  in  materia  di
circolazione stradale previste  per  l'espletamento  dei  servizi  di
polizia, comprese quelle concernenti le  prerogative  di  impiego  di
dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi. 

  3.  Fatte  salve  diverse  disposizioni  contenute   nei   trattati
internazionali ratificati dall'Italia, la  responsabilita'  civile  e
penale degli appartenenti agli organi di polizia degli  Stati  membri
dell'Unione europea e  degli  altri  Stati  esteri  che  operano  nel
territorio nazionale ai sensi del comma 2 e' regolata  dagli  accordi
di cooperazione di cui  al  medesimo  comma  e,  in  mancanza,  dalla
normativa nazionale.
                               Art. 8 

Contrasto  al  fenomeno  dei  furti  in   danno   di   infrastrutture
                   energetiche e di comunicazione 

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 7)  e'  inserito
il seguente: 
      «7-bis) se il fatto e'  commesso  su  componenti  metalliche  o
altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate  all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica;»; b) all'articolo 648,  primo  comma,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  pena  e'  aumentata
quando il fatto riguarda denaro o  cose  provenienti  da  delitti  di
rapina  aggravata  ai  sensi  dell'articolo  628,  terzo  comma,   di
estorsione aggravata  ai  sensi  dell'articolo  629,  secondo  comma,
ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.
7-bis).». 
  2. All'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole «numeri 2),  prima  ipotesi,  3)  e  5)»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' 7-bis)» e  dopo  la  lettera  f)  e'
inserita la seguente: «f-bis) delitto di  ricettazione,  nell'ipotesi
aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
codice penale;».
                               Art. 9 

  Frode informatica commessa con sostituzione d'identita' digitale 

  1. All'articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:  «La  pena  e'
della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600  a  euro
3.000  se  il  fatto  e'  commesso  con  furto  o  indebito  utilizzo
dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.»; 
    b) al terzo comma, dopo  le  parole  «di  cui  al  secondo»  sono
inserite le seguenti: «e terzo». 
  2. (soppresso). 
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  7,  nell'ambito  dello
svolgimento della propria specifica attivita', gli  aderenti  possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita'  dei
dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei
casi in cui ritengono  utile,  sulla  base  della  valutazione  degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.»; 
    b) (soppressa).
                             Art. 9 bis 

Adeguamento dei requisiti  essenziali  di  sicurezza  degli  articoli
  pirotecnici in attuazione  dell'articolo  47,  paragrafo  2,  della
  direttiva 2013/29/ UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
  12 giugno 2013 

  1. Il punto 4) della  prima  sezione  dell'allegato  I  annesso  al
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
    «4) Gli  articoli  pirotecnici  non  devono  contenere  esplosivi
detonanti diversi da polvere nera o  miscele  ad  effetto  lampo,  ad
eccezione degli articoli  pirotecnici  di  categoria  P1,  P2  o  T2,
nonche' dei fuochi d'artificio  di  categoria  4  che  soddisfino  le
seguenti condizioni: 
      a) l'esplosivo detonante non puo'  essere  facilmente  estratto
dall'articolo pirotecnico; 
      b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non  puo'  avere
una funzione di detonante o non puo', com'e' progettato e fabbricato,
innescare esplosivi secondari; 
      c) per le categorie 4,  T2  e  P2,  l'articolo  pirotecnico  e'
progettato in  modo  da  non  funzionare  come  detonante  o,  se  e'
progettato  per  la  detonazione,  non  puo',  com'e'  progettato   e
fabbricato, innescare esplosivi secondari». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 18,  comma  7,  del  decreto
legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  si   applicano   anche   alle
autorizzazioni concesse relative  alle  istanze  presentate  entro  i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Capo III

NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

                               Art. 10 

            Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 

  1. All'articolo 5, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del  Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque  acquisitane  l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
specifico riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
disponendo in  ordine  all'esercizio  del  potere  di  ordinanza.  La
delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine  agli
effettivi ed  indispensabili  fabbisogni  da  parte  del  Commissario
delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le  emergenze
nazionali istituito ai sensi  del  comma  5-quinquies,  indivi-duando
nell'ambito dello stanziamento complessivo  quelle  finalizzate  alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma  2.  Ove  il  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  verifichi  che  le   risorse
finalizzate alla  attivita'  di  cui  alla  lett.  a)  del  comma  2,
risultino o siano in procinto  di  risultare  insufficienti  rispetto
agli interventi da porre  in  essere,  presenta  tempestivamente  una
relazione motivata al Consiglio  dei  Ministri,  per  la  conseguente
determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di  integrazione  delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza  per  venir  meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto  della  procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis.  La  durata  della  dichiarazione  dello   stato   di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu'  di
ulteriori 180 giorni.»; 
    c) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: 
      «Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
        a) all'organizzazione ed  all'effettuazione  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
        b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e
delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili; 
        c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
        d) alla ricognizione dei fabbisogni per il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere  sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
        e) all'avvio  dell'attuazione  delle  prime  misure  per  far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive  dettate
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Regione
interessata.»; 
        c-bis) al  comma  4-quinquies  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali» 
        d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale»  a
«n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione  civile.  Per  il  finanziamento  delle
prime esigenze del suddetto  Fondo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  nazionale
di  protezione  civile  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla  tabella  C
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere   dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le  emergenze  nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun  anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".». 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I  Commissari
delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la  prevenzione
della corruzione di cui  all'articolo  1,  comma  7,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per  la  trasparenza  di  cui
all'articolo 43 del presente decreto.». 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8. 
  4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma  2-sexies  dell'articolo  2
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata. 
  4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1  dell'articolo  27
della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma  2-septies
dell'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
successive modificazioni, sono soppressi.
                             Art. 10 bis 

Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la  bandiera  del
                Dipartimento della protezione civile 

  1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in grado di essere prontamente  individuato  nell'espletamento  delle
attivita' di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite  le  norme
riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono  altresi'  determinate  le
caratteristiche della  bandiera  d'istituto  del  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' le relative modalita' d'uso e custodia. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 11 

Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili  del
                                fuoco 

  1. Limitatamente alle attivita' di soccorso pubblico rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno - Missione «Soccorso Civile»
- Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso  pubblico»  un  fondo
per l'anticipazione  delle  immediate  e  indifferibili  esigenze  di
spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di  euro  per  l'anno
2013. A decorrere  dall'anno  2014,  lo  stanziamento  del  fondo  e'
determinato annualmente con la legge di bilancio. 
  2. Una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pari  a  euro  15
milioni, e' assegnata per l'anno 2013 per  le  finalita'  di  cui  al
comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Ai fini della regolazione delle somme anticipate  a  valere  sul
fondo di cui al comma 1,  restano  acquisite  all'erario,  in  misura
corrispondente, le risorse rimborsate a  qualsiasi  titolo  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per le spese  sostenute  in  occasione
delle emergenze. 
  4. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma  1  in
favore degli stanziamenti della stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  -  Missione  «Soccorso  Civile»,  ivi  compresi  quelli
relativi al trattamento economico accessorio spettante  al  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze  informatiche
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tramite   l'Ufficio
centrale del bilancio. 
  4-bis. Al comma 5-bis  dell'articolo  40  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite  le  seguenti:
«e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  b) dopo le parole:  «finalita'  di  giustizia,»  sono  inserite  le
seguenti: «di soccorso pubblico,». 
  4-ter. Dopo il comma 12 dell'articolo  48  del  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,  macchine  operatrici,
carrelli elevatori e ogni altro mezzo per  uso  speciale,  funzionali
alle esigenze del soccorso pubblico». 
  5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e  le  forze  di  polizia»
sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    b) all'articolo 71, dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
      «13-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  puo'  effettuare
direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma   11,
relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato  VII  di  cui
dispone a titolo di proprieta' o comodato d'uso. Il  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco provvede  a  tali  adempimenti  con  le  risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente.»; 
    c) all'articolo 73, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Al fine di garantire la continuita' e l'efficienza  dei
servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi, la formazione  e  l'abilitazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui
al  comma  5  possono  essere  ef-fettuate  direttamente  dal   Corpo
nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
                             Art. 11 bis 

                 Interventi a favore della montagna 

  1. Per l'anno 2013, le risorse accantonate per il medesimo anno  ai
sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, pari a 1 milione di  euro,  sono  utilizzate  per  attivita'  di
progettazione preliminare di interventi pilota per  la  realizzazione
di interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e
per la promozione dell'uso delle energie alternative. A  tale  scopo,
le risorse sono assegnate con decreto del  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei  comuni  italiani
(ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani  (UNCEM),
che indicano i  comuni  con  maggiore  rischio  idrogeologico  e  con
maggiore esperienza in attivita' di riqualificazione del territorio.

Capo IV

NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE
DEGLI ENTI LOCALI

                               Art. 12 

  (soppresso).
                             Art. 12 bis 

            Disposizioni finanziarie per gli enti locali 

  1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno  approvato  il
bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro  il
termine massimo del 30 novembre 2013». 

  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013.
                               Art. 13 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.