Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
(GU n.229 del 20-8-1982)

Approvazione  del  regolamento concernente l'espletamento dei servizi
di prevenzione e di vigilanza antincendi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  2,  primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406,
che   prevede  l'emanazione  delle  disposizioni  intese  a  regolare
l'espletamento  dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da
assolversi  dai  vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ai  sensi  delle  leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n.
469  e  26  luglio  1965,  n. 966, nonche' del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  Sentite  le  competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1982;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:

  E'  approvato  l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei
servizi  di  prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro
proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 luglio 1982

                               PERTINI

                                                  SPADOLINI - ROGNONI
                                                             DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1982
  Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30

Titolo I
FINALITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI

 REGOLAMENTO CONCERNENTE "NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI" 
    IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406 

                               Art. 1. 
                       Obiettivi e competenze 
  La prevenzione incendi costituisce servizio di  interesse  pubblico
per il conseguimento di obiettivi di sicurezza  della  vita  umana  e
incolumita' delle persone  e  di  tutela  dei  beni  e  dell'ambiente
secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. 
  Il   servizio   di   prevenzione   incendi   costituisce    compito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
                               Art. 2. 
                             Definizione 
  Per "prevenzione  incendi"  si  intende  la  materia  di  rilevanza
interdisciplinare,  nel  cui  ambito  vengono   promossi,   studiati,
predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi
di azione intesi ad evitare, secondo le norme  emanate  dagli  organi
competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
                               Art. 3. 
           Principi di base e misure tecniche fondamentali 
  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  perseguite  dal  presente
decreto del  Presidente  della  Repubblica  si  provvede,  oltre  che
mediante  controlli,  anche  mediante  norme  tecniche  che   vengono
adottate   dal   Ministero   dell'interno   di   concerto   con    le
amministrazioni di volta in volta interessate. 
  Le  predette  norme,  fondate  su  presupposti   tecnicoscientifici
generali  in  relazione  alle  situazioni  di  rischio   tipiche   da
prevenire, dovranno specificare: 
    1)  misure,  provvedimenti  e  accorgimenti  operativi  intesi  a
ridurre   le   probabilita'   dell'insorgere   dell'incendio    quali
dispositivi,  sistemi,  impianti,   procedure   di   svolgimento   di
determinate operazioni atti ad influire sulle  sorgenti  d'ignizione,
sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 
    2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare
le   conseguenze   dell'incendio   quali   sistemi,   dispositivi   e
caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo  d'emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili; 
    3) apprestamenti  e  misure  antincendi  predisposti  a  cura  di
titolari di attivita' comportanti  notevoli  livelli  di  rischio  ai
sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13  maggio
1961, n. 469.
                               Art. 4. 
Collegamenti con le normative antinfortunistiche e  con  il  Servizio
                         sanitario nazionale 
  Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad  altri
enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai  sensi  degli
articoli 36 e 37 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n.  547,  anche  nel  settore  della  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro e  concorre  al  conseguimento  degli  obiettivi
specificati nella legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  sull'istituzione
del Servizio sanitario nazionale. 
  In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale,
saranno determinati il ruolo, le  competenze  e  i  collegamenti  del
servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali
con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975,
n.   382,   e   con   organismi,   pubblici   o   privati,   operanti
istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.
                               Art. 5. 
              Collegamenti con organismi internazionali 

  Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno,  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria  azione  nel
settore della prevenzione  incendi  in  conformita'  alle  iniziative
della   Comunita'   economica   europea   e   di   altri    organismi
internazionali, al fine preminente  di  armonizzare  le  prassi  e  i
criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali,
anche mediante sistematici  scambi  di  conoscenze  e  di  esperienze
rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.
                               Art. 6. 
                Collegamenti con organismi nazionali 

  Il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  oltreche'   con   i
collegamenti di cui al  precedente  art.  5,  programma,  coordina  e
sviluppa  l'attivita'  di  prevenzione  incendi  nei   suoi   aspetti
interdisciplinari mediante  la  piu'  ampia  collaborazione  con  gli
organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari,
riunioni,  iniziative  didattiche,  esercitazioni   e   dimostrazioni
pratiche.
                               Art. 7. 
                         Attivita' formative 

  ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della difesa civile promuove la formazione del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  la  verifica  dei  risultati
conseguiti, e la diffusione della cultura  in  materia  di  sicurezza
antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione,
collegamenti con le istituzioni,  le  strutture  scolastiche,  quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica. 
  2. In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento  delle
attivita' in materia di prevenzione incendi  dei  tecnici  dipendenti
delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti  e
degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il  Corpo
nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   anche   attraverso   apposite
convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo  svolgimento
dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia.  Le  attivita'  di
cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate  a
seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa. 
  3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2  sono  svolte
dalla Direzione centrale  per  la  formazione  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle
strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  La
Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica,
fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi  del
servizio di prevenzione incendi.))

Titolo II
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

                               Art. 8. 
                  Attivita' di prevenzione incendi 

  Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti  attivita'
fondamentali: 
    organizzazione  e  programmazione  centrale  e   periferica   del
servizio; 
    predisposizione di norme generali  e  specificazioni  tecniche  e
procedurali; 
    studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture,
impianti, apparecchiature, ecc.; 
    designazione in organi collegiali centrali e periferici,  interni
o esterni all'Amministrazione dell'interno; 
    esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e
civili; 
    accertamenti sopraluogo (visite tecniche).
                               Art. 9. 
                  Competenze degli organi centrali 

  Oltre alle competenze previste  dalle  vigenti  disposizioni,  agli
organi centrali  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono
attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni: 
    a) organizzazione generale e  coordinamento  delle  attivita'  di
prevenzione incendi; 
    b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo; 
    c)  prospettazione  di  esigenze  e  trasmissione   di   elementi
conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi  al  comitato  di  cui
all'art. 10; 
    d) coordinamento degli adempimenti connessi  agli  interventi  da
esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi  del
precedente art. 4; 
    e)   organizzazione    e    aggiornamento    dell'attivita'    di
documentazione, statistica e  informazione  inerenti  la  prevenzione
incendi; 
    f)  organizzazione  dell'attivita'  di  segreteria  del  comitato
centrale tecnico-scientifico.
                              Art. 10. 
  Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 

  ((1. Il primo comma dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la  composizione
del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi,
e'sostituito dal seguente: 
  "1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  il
comitato   centrale   tecnico-scientifico    per    la    prevenzione
incendi,avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: 
    a) ispettore generale capo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, che lo presiede; 
    b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza  tecnica,
vicepresidente; 
    c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili  del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
    d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e  la
sicurezza tecnica; 
    e) un dirigente della Direzione centrale  per  l'emergenza  e  il
soccorso tecnico; 
    f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione; 
    g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali  dei  vigili
del fuoco; 
    h) un dirigente della carriera  prefettizia  dell'ufficio  affari
legislativi del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile; 
    i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; 
    l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; 
    m) un rappresentante del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali; 
    n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio; 
    o) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    p) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro; 
    r)  due  esperti  delle  istituzioni  scientifiche  universitarie
designati dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche; 
    t)  quattro  esperti  designati  rispettivamente   dai   consigli
nazionali degli ordini e dei collegi professionali  degli  ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; 
    u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei  dirigenti  dello
Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; 
    v)  tre  esperti  delle  organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    z)  quattro  esperti  delle  confederazioni  dell'industria   del
commercio,   dell'agricoltura   e   dell'artigianato,    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    aa)  un  esperto  dell'associazione   nazionale   delle   imprese
assicuratrici (ANIA); 
    bb) un esperto della "piccola industria"; 
    cc) un esperto della "proprieta' edilizia".)) 
  Per ogni componente titolare del comitato  e'  nominato  un  membro
supplente. 
  Il comitato dura in carica tre anni e i componenti  possono  essere
riconfermati. 
  Il componente che, senza giustificato motivo,  non  interviene  per
tre  sedute  consecutive,  viene  dichiarato  decaduto  e  ne   viene
richiesta la tempestiva sostituzione. 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37. 
  Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco.
                              Art. 11. 
Competenze  del  comitato   centrale   tecnico-scientifico   per   la
                         prevenzione incendi 

  Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
provvede: 
    a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle  norme  tecniche  e
procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia  con  quanto
stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; 
    b) a fornire il necessario  apporto  tecnico-scientifico  per  la
elaborazione delle  norme  di  prevenzione  incendi  interessanti  le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione  di
cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
    c) ad esprimere  pareri  su  questioni  e  problemi  inerenti  la
prevenzione incendi; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)); 
    e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione  di  studi,
ricerche e progetti nella specifica materia. 
  Nell'espletamento delle proprie  attribuzioni  il  comitato  potra'
articolarsi in gruppi di lavoro. 
  Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato  alle
esigenze di elaborazione e  di  aggiornamento  di  particolari  norme
tecniche, il comitato puo'  avvalersi  dell'opera  di  esperti  o  di
rappresentanti di enti e organismi diversi  da  quelli  indicati  nel
precedente art. 10. 
  All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e
aggiornate  dal  comitato   centrale   tecnico-scientifico   per   la
prevenzione  incendi  si  provvede  mediante  decreti  del  Ministero
dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. 
  Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale
della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti,
nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
                              Art. 12. 
           Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione 

  ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della difesa civile, attraverso  la  competente  Direzione  centrale,
cura la promozione e l'attuazione degli studi, della  ricerca,  della
sperimentazione e della  normazione  nel  settore  della  prevenzione
incendi, ivi compresa  la  cooperazione  con  altri  istituti,  enti,
aziende, anche di rilievo internazionale,  che  operano  nel  settore
della ricerca.  La  Direzione  centrale  competente  adotta,  per  le
predette  finalita',  specifici  programmi  annuali   e   pluriennali
sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. 
  2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione  promosse  dal
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile concorrono a fornire  elementi  tecnico-scientifici  da
porsi a base dei  fondamenti  attuativi  della  prevenzione  incendi,
relativamente  alla  sicurezza  delle  opere,   dei   prodotti,   dei
macchinari, degli  impianti,  delle  attrezzature  e  dei  luoghi  di
lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.))
                              Art. 13. 
                         Esame dei progetti 

  I competenti organi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei  progetti
delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  maggio  1959,  n.  689,   per
l'accertamento della rispondenza dei  progetti  stessi  alle  vigenti
norme o, in mancanza, ai  criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi,
tenendo presenti le finalita'  ed  i  principi  di  base  di  cui  al
precedente art. 3  e  le  esigenze  funzionali  e  costruttive  degli
insediamenti, delle attivita', degli impianti, ecc. 
  Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve
essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni
dalla  data  di  presentazione  della   richiesta   corredata   della
prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento  della
richiesta medesima. 
  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  e  le  osservazioni  generali
formulate sui progetti, nonche' i  pareri  espressi  in  materia  dai
competenti organi sono comunicati ai sindaci ai  fini  di  tutti  gli
interventi,  gli  adeguamenti  anche  regolamentari,  e  i  necessari
adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.
                              Art. 14. 
                           Visite tecniche 

  Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche
conto di quanto verra' stabilito  nel  decreto  di  cui  all'art.  4,
provvede  agli  accertamenti  sopraluogo  presso   gli   insediamenti
industriali e  civili,  gli  impianti  e  le  attivita'  soggetti  al
controllo di prevenzione incendi al fine di valutare  direttamente  i
fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri
tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione  delle  prescrizioni  e
degli obblighi a carico dei responsabili delle attivita'  soggette  a
controllo. 
  Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati: 
    a) su richiesta degli  interessati  per  procedere  al  controllo
dell'osservanza delle prescrizioni impartite in  sede  di  esame  dei
progetti delle nuove attivita'  e  dei  nuovi  impianti  soggetti  ai
controlli stessi; 
    b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge,  alla
sicurezza antincendi, al fine  del  controllo  dell'osservanza  delle
norme di prevenzione incendi per le attivita' in esercizio; 
    c)  per  procedere  al  controllo  di  situazioni  di  potenziale
pericolo segnalate o comunque rilevate; 
    d) per procedere a controlli "a campione", in base a disposizioni
da emanarsi da parte degli organi tecnici  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  Per insediamenti industriali e  impianti  di  tipo  complesso  e  a
tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono  effettuati  da
una commissione composta da tre esperti  in  materia,  designati  dal
comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. 
  Di detta  commissione  deve  far  parte  un  componente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
                              Art. 15. 
                    Adempimenti di enti e privati 

  Gli  enti  e  i  privati  sono  tenuti  a  richiedere  ai   comandi
provinciali dei vigili del fuoco: 
    1) l'esame dei  progetti  di  nuovi  insediamenti  industriali  e
civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di
modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 
    2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle  prescrizioni
impartite; 
    3) le  visite  periodiche  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge  26  luglio  1965,  n.
966; 
    4) le visite di collaudo  ad  impianto  o  costruzione  ultimati,
prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita'  indicate  nelle
tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica  26  maggio
1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
    5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)). 
  Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite  di
controllo  di  cui  sopra  debbono  essere   inoltrate   al   comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e  debbono
essere corredate dalla  idonea  documentazione  tecnico  illustrativa
necessaria. In particolare, per insediamenti industriali  e  impianti
di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le  richieste  di  cui  al
presente comma debbono essere corredate anche di studi  analitici  di
sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi
di protezione. 
  Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui  al
successivo art. 17,  il  responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto  ad
osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e,  in  genere,
le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso. 
  Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato  il
certificato di prevenzione incendi e' altresi'  tenuto  a  curare  il
mantenimento dell'efficienza dei sistemi,  dei  dispositivi  e  delle
attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. 
  Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili  del  fuoco
sono atti definitivi.
                              Art. 16. 
                   Compiti dei comandi provinciali 

  I  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  provvedono   alla
organizzazione  ed  al  funzionamento  del  servizio  di  prevenzione
incendi. 
  A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna  alle
esigenze della migliore funzionalita' del servizio, anche mediante la
programmazione   del   controllo   delle   attivita'   con    sistemi
meccanizzati, secondo criteri stabiliti  dagli  organi  centrali  del
Corpo. 
  Accertata con le modalita' di cui all'art. 14, la osservanza  delle
norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali  dei  vigili  del
fuoco rilasciano il "certificato di prevenzione incendi"  di  cui  al
successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e  impianti  di
tipo complesso  e  a  tecnologia  avanzata,  sentito  il  parere  del
comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. 
  Qualora  dai  controlli  effettuati,  venga  invece  accertata   la
inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti  condizioni
di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i
propri  rilievi  all'autorita'  comunale  e  alle   altre   autorita'
competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
                              Art. 17. 
                 Certificato di prevenzione incendi 

  ((1. Il certificato di  prevenzione  incendi  attesta  il  rispetto
delle prescrizioni previste  dalla  normativa  di  prevenzione  degli
incendi e la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza  antincendio
richiesti. 2. Il certificato di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato  a
conclusione del procedimento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti,
fermo restando quanto  previsto  dalle  prescrizioni  in  materia  di
prevenzione  incendi  a  carico  dei  soggetti   responsabili   delle
attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e  della
documentazione tecnica richiesta.))
                              Art. 18. 
                  Procedure di prevenzione incendi 

  Ai fini  dell'approvazione  di  un  progetto  o  del  rilascio  del
certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei  vigili
del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle  valutazioni  direttamente
eseguite, possono avvalersi, nei casi  previsti  dalla  legge  e  dai
regolamenti,  di  certificazioni  rilasciate  da  enti  e  laboratori
legalmente  riconosciuti  o  da  professionisti  iscritti  agli  albi
professionali. 
  L'esito degli accertamenti  sopraluogo  svolti  dal  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  deve  essere  formalizzato  a
mezzo  di  apposito  verbale  da  acquisire  agli  atti  del  comando
provinciale. 
  Nella fase preliminare di progettazione i comandi  provinciali  dei
vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei  professionisti  e
degli  operatori  privati  per  la  individuazione  delle   soluzioni
tecniche  piu'  idonee  a  garantire  le  condizioni   di   sicurezza
antincendio.
                              Art. 19. 
        Competenze degli ispettori regionali o interregionali 

  Gli ispettori regionali o interregionali: 
    a) coordinano  l'attivita'  di  prevenzione  incendi  nell'ambito
della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformita'  dei
criteri applicativi delle  norme  e  delle  disposizioni  procedurali
emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco; 
    b)  avanzano  proposte  e  suggerimenti  desunti  in  base   allo
svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede  regionale  e
suscettibili di applicazione su scala nazionale; 
    c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui  al  successivo
art. 20; 
    d) procedono all'esame, dal  punto  di  vista  della  prevenzione
incendi, dei progetti di realizzazione,  ampliamento  o  modifica  di
installazioni od impianti di particolare rilevanza o che  presentino,
per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi
adempimenti, sentito in proposito  il  parere  del  comitato  tecnico
regionale e secondo quanto sara' previsto dalla direttiva CEE; a  tal
fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di
sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi
di protezione; 
    e) esprimono motivato parere agli  organi  tecnici  centrali  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga  di  cui
all'art. 21; 
    f) ai  sensi  dell'art.  107,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte
di organismi tecnici consultivi delle regioni che  trattano  problemi
connessi con la applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo
le norme regionali che ne disciplinano la composizione. 
  Con decreto del Ministro dell'interno,  su  proposta  degli  organi
tecnici centrali del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  sara'
provveduto a determinare  l'elenco  delle  attivita'  demandate,  per
l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.
                              Art. 20. 
Comitato  tecnico  regionale  o  interregionale  per  la  prevenzione
                               incendi 

  Presso  l'ufficio  dell'ispettore  regionale  o  interregionale  e'
istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico
regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito
di esprimere pareri  sui  progetti  delle  installazioni  o  impianti
concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare  gli  esperti
della  commissione  incaricata   di   effettuare   gli   accertamenti
sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli  impianti  di  tipo
complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14. 
  Il comitato e' composto dei seguenti membri: 
    un ispettore regionale o interregionale competente per territorio
con funzione di presidente; 
    tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; 
    un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale  del
lavoro; 
    un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia  in
cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. 
  Per l'esame delle questioni connesse a  competenze  delle  regioni,
puo' essere chiamato a far parte  del  comitato  un  esperto  tecnico
designato dalla regione. 
  In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e'  nominato
anche un membro supplente. 
  Il comitato puo' avvalersi a  titolo  consultivo,  per  particolari
problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. 
  Funge  da  segretario  un  dipendente  dell'ispettorato   regionale
designato dall'ispettore.
                              Art. 21. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37))
                              Art. 22. 

  Fino a quando non entreranno in vigore le  norme  e  specificazioni
tecniche di cui all'art. 11 del presente  decreto,  si  applicano  le
norme  e  i  criteri  tecnici  in  materia  di  prevenzione   incendi
attualmente in vigore. 
  Salvo quanto  specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  le
attivita' soggette, ai fini della prevenzione incendi,  al  controllo
dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  sono
quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689  e  nell'elenco  allegato  al
decreto ministeriale 16  febbraio  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicita' indicate  nel
decreto ministeriale medesimo.
                              Art. 23. 

  Con successive norme regolamentari si provvedera' a determinare una
nuova ed organica disciplina delle  procedure  per  l'attuazione  del
servizio di vigilanza, in armonia  con  gli  indirizzi  del  presente
regolamento  e  a  completo  adempimento  della  previsione  espressa
dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406. 
                      Il Ministro dell'interno 
                               ROGNONI