Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(
GU n. 9 del 13-1-2014 – Suppl. Ordinario n. 4)

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014).», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013). (14A00107)

approvata dal Senato il 27 novembre 2013, approvata con modificazioni dalla Camera il 20 dicembre 2013, approvata definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2013

 
Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2013, n. 147, corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 

                               Art. 1 

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli
del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Nell'allegato 2 e'  indicato  l'adeguamento  degli  importi  dei
trasferimenti  dovuti   dallo   Stato,   ai   sensi   rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo  1989,  n.
88, e successive modificazioni, dell'articolo  59,  comma  34,  della
legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
l'anno 2014. 
  3. Gli importi di cui al comma 2 sono  ripartiti  tra  le  gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono
inoltre  indicati   gli   importi   complessivi   dovuti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati: 
    a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione  di
cui all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  per  il
finanziamento degli interventi relativi al sostegno della  maternita'
e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di  cui  all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
  5. Le anticipazioni di bilancio  concesse  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi
pregressi  al  2012,  al  fine  di  garantire  il   pagamento   delle
prestazioni erogate  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)   si   intendono
effettuate  a  titolo   definitivo   e   pertanto   eliminate   dalla
contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo  35
della legge n. 448 del 1998. 
  6.  In  attuazione   dell'articolo   119,   quinto   comma,   della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la  dotazione
aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  e'  determinata,
per il periodo di programmazione  2014-2020,  in  54.810  milioni  di
euro.  Il  complesso  delle  risorse   e'   destinato   a   sostenere
esclusivamente  interventi  per  lo   sviluppo,   anche   di   natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree  del
Mezzogiorno e 20  per  cento  nelle  aree  del  Centro-Nord.  Con  la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per  cento
del predetto importo secondo la seguente  articolazione  annuale:  50
milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015,  1.000  milioni
per l'anno  2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota  annuale  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  e),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Il  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  i
Ministri interessati, destina, ai sensi del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse  di  cui  al  comma  6,
primo  periodo,  al  finanziamento  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e
di altri interventi in materia di politiche ambientali. 
  8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro  il
1º marzo 2014, il Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), con  propria  delibera,  effettua  la  ripartizione
programmatica tra le amministrazioni interessate  dell'80  per  cento
della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione
definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie  delle
risorse definiscono, con  una  o  piu'  proposte,  le  azioni  e  gli
interventi da realizzare e la relativa tempistica per  l'avvio  della
realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali
e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi
da sostenere per  la  progettazione.  Il  Ministro  per  la  coesione
territoriale, avvalendosi del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce,
in  raccordo  con  le   amministrazioni   proponenti,   le   proposte
progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli  strumenti
di cooperazione istituzionale eventualmente  necessari  per  la  loro
realizzazione.  I  programmi  degli   interventi   e   delle   azioni
positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con
la  medesima  delibera  il  CIPE   individua,   su   proposta   delle
amministrazioni, anche i termini  entro  i  quali  l'intervento  deve
essere avviato, prevedendo, ove possibile in  relazione  alla  natura
dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti
assegnati.   Sulla   base   dell'assegnazione   definitiva   ciascuna
amministrazione puo' avviare le attivita'  necessarie  all'attuazione
degli  interventi  e  delle  azioni  finanziati,  ferma  restando  la
necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli  di
bilancio nel limite delle disponibilita' annuali.  Sulla  base  delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di
ciascun anno, il Ministro per la coesione  territoriale  comunica  al
Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni  annuali  per  la
realizzazione  del  complesso  degli  interventi   e   delle   azioni
finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  ai
fini della loro rimodulazione  annuale  nell'ambito  del  disegno  di
legge di stabilita', compatibilmente con  gli  equilibri  di  finanza
pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base  delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE,  entro
il 10 settembre di ciascun anno,  una  relazione  sullo  stato  della
programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione, contenente lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  in
corso,  quelli  da  avviare  e  l'individuazione   degli   interventi
revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio  successivo  e
per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso  Ministro,
entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia  e  delle
finanze  ai  fini  della  rimodulazione  degli  stanziamenti  annuali
nell'ambito del disegno di legge di stabilita',  compatibilmente  con
gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze adotta i provvedimenti di variazione di  bilancio  in  favore
delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su
richiesta del Ministro per la coesione territoriale. 
  9. Una quota del 5  per  cento  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la  coesione  puo'  essere  destinata,  nell'ambito  della
programmazione, a interventi di emergenza con finalita'  di  sviluppo
anche nel settore agricolo. 
  10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di  riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle
assegnazioni finanziarie  e  la  conseguente  riprogrammazione  degli
interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede  a
evidenziare  l'impatto,  anche  in   termini   economici,   di   tale
riprogrammazione sui singoli interventi. 
  11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, sono indicate le revoche delle  assegnazioni  ai  sensi
dei commi 8 e 10 del presente articolo  unitamente  alla  valutazione
dei relativi impatti. 
  12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  previa  istruttoria
congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di  euro  a  valere
sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  gli
anni 2014-2020 per l'attuazione  dell'accordo  di  programma  per  la
messa in sicurezza e la bonifica  dell'area  del  sito  di  interesse
nazionale  di  Brindisi.  Con  cadenza   semestrale,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  presenta  al
CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di  cui
al presente comma. 
  13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo
della strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree  interne  del
Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per  l'utilizzo  dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per  il  ciclo  di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa  di  3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2015  e  2016,  a  carico  delle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate  al  finanziamento
di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi  di
base delle aree interne del Paese, con  riferimento  prioritariamente
ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso  l'utilizzo  dei
veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo
i  criteri  e  le  modalita'  attuative  previste   dall'Accordo   di
partenariato. 
  15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi  del  comma
14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra  i  diversi  livelli
istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione
di accordi di programma-quadro di  cui  all'articolo  2,  comma  203,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  quanto
applicabile, con  il  coordinamento  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
  16. I criteri generali per l'individuazione delle aree  interne  ai
sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui  al  comma
14, sono definiti con l'Accordo di partenariato. 
  17. Entro il 30 settembre di  ciascun  anno,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) i risultati degli  interventi  pilota
posti  in  essere  nel  periodo  di  riferimento,  ai  fini  di   una
valutazione    in     ordine     a     successivi     rifinanziamenti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13. 
  18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la  coesione
territoriale, di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, preposte, per  quanto  di  competenza,  a  funzioni  di
coordinamento, gestione, monitoraggio e  controllo  degli  interventi
cofinanziati dai Fondi  strutturali  europei  anche  per  il  periodo
2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo  di  esperire  le
procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione
a tempo indeterminato di  un  contingente  di  personale  nel  numero
massimo di 120  unita'  altamente  qualificate,  eventualmente  anche
oltre i contingenti organici previsti dalla  normativa  vigente,  per
l'esercizio di  funzioni  di  carattere  specialistico,  appartenente
all'area  terza.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per la coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
definiti  criteri  e  modalita'  per  l'attuazione   della   presente
disposizione, ivi compresa la selezione  del  personale  mediante  la
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche   amministrazioni,   su   delega   delle    amministrazioni
interessate, e la ripartizione del personale tra  le  amministrazioni
stesse. Il personale di cui al presente comma  svolge  esclusivamente
le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato
ad attivita' diverse da quelle  direttamente  riferibili  all'impiego
dei Fondi strutturali europei  e  al  monitoraggio  degli  interventi
cofinanziati dai Fondi europei. 
  19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro
5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni
2014  e  2015,  a  carico  delle  risorse  finanziarie  dell'asse  di
assistenza  tecnica  previsto  nell'ambito  dei  programmi  operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei  2014-2020  di  competenza
delle amministrazioni cui  il  predetto  personale  viene  assegnato,
nonche' a carico delle risorse finanziarie  del  Programma  operativo
governance ed assistenza tecnica 2014-2020. 
  20. Sulla base di  specifica  comunicazione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  --  Dipartimento  della  funzione  pubblica
sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma
18, il Ministero dell'economia e delle finanze  provvede  a  versare,
annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse  di  cui
al comma 19 del presente  articolo,  imputandole,  per  la  parte  di
pertinenza  dei  singoli  programmi  operativi,  nelle   more   della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n.  183.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  18  sono   iscritte
corrispondenti  risorse  nei  pertinenti  capitoli  degli  stati   di
previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di
rotazione si rivale delle risorse anticipate ai  sensi  del  presente
comma sui corrispondenti  rimborsi  disposti  dall'Unione  europea  a
fronte delle spese rendicontate. 
  21.   A   decorrere   dall'anno   2016,   agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del  comma  18,  pari  a  5.520.000  euro  annui,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  22. Al fine  di  salvaguardare  la  continuita'  occupazionale  nel
settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno
attuato entro le scadenze previste le misure di  stabilizzazione  dei
collaboratori a progetto di cui all'articolo  1,  comma  1202,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  entro  i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e'
concesso, per l'anno 2014,  un  incentivo  pari  a  un  decimo  della
retribuzione mensile  lorda  imponibile  ai  fini  previdenziali  per
ciascuno dei lavoratori  stabilizzati,  per  un  periodo  massimo  di
dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del  regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di  verificare
la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con  il
mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure
previste al  terzo  comma  del  paragrafo  2  dell'articolo  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea.  L'incentivo   e'
corrisposto al datore di lavoro  esclusivamente  mediante  conguaglio
nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento,  fatte
salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi.  Il
valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di
200 euro per lavoratore. Il valore annuale  dell'incentivo  non  puo'
superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non  puo'  comunque
superare il 33 per  cento  dei  contributi  previdenziali  pagati  da
ciascuna azienda nel periodo  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, per il personale  stabilizzato  entro  i
termini predetti e ancora in forza alla data del  31  dicembre  2013.
L'incentivo di cui al  presente  comma  e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e
2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le  modalita'  attuative  del  presente
comma, ivi incluse le modalita'  di  interruzione  dell'incentivo  al
raggiungimento  delle  soglie  massime  di  erogazione  per  ciascuna
azienda ovvero del limite massimo di spesa  complessivo  programmato.
Ai fini del godimento dell'incentivo,  ciascuna  azienda  interessata
autocertifica, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, il numero dei dipendenti interessati,  mediante
l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di  un  elenco  delle  persone  stabilizzate
entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza
mensile, un aggiornamento di tale elenco. 
  23. Per l'attivazione, in collaborazione  con  le  universita'  che
hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione  di
borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione  superiore
provenienti dai  Paesi  extraeuropei  del  bacino  del  Mediterraneo,
finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei  Paesi
di origine, e' destinato 1 milione  di  euro  alla  Agenzia  ICE  per
l'anno 2014. 
  24. Al fine  di  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  in
materia  di  lotta  contro  gli  incendi  boschivi,  monitoraggio   e
protezione  dell'ambiente,  tutela  e  salvaguardia   delle   riserve
naturali statali, ivi compresa la conservazione della  biodiversita',
affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione
delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni  2014,  2015  e
2016 e' autorizzata la  spesa  di  1,5  milioni  di  euro  annui  per
l'assunzione presso il  Corpo  forestale  dello  Stato  di  personale
operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1  della  legge  5
aprile 1985, n. 124. 
  25. Per la concessione delle agevolazioni di  cui  all'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e  di
100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare  per  l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono  iscritte  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo  43,  per
essere destinate, per il 50 per cento, a contratti  di  sviluppo  nel
settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla  trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici,  da  realizzare
nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza
e, per il restante 50 per cento, a contratti di  sviluppo  in  ambito
turistico. 
  26. La dotazione del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
50 milioni di euro per  l'anno  2015,  destinata  all'erogazione  dei
finanziamenti agevolati. 
  27. Le disponibilita' del fondo rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014,  con  riserva  di
destinazione  di  quota   fino   al   40   per   cento   dell'importo
dell'incremento  alle  imprese  del  settore  agroalimentare  che  si
aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento  sui
mercati  esteri,  attraverso  strutture  associative  che  sviluppino
competenze,     strumenti     ed      occupazione      nel      campo
dell'internazionalizzazione delle imprese. 
  28. Al fine di concorrere allo sviluppo  e  alla  promozione  delle
tradizioni e dei prodotti agroalimentari  italiani,  con  particolare
riferimento alle produzioni mediterranee  tipiche,  biologiche  e  di
origine protetta, realizzate da  imprese  agricole  e  agroalimentari
condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la
cultura gastronomica nazionale  soprattutto  all'estero,  nonche'  di
sostenere la valorizzazione  dell'immagine  dei  ristoranti  italiani
che,  a  livello  internazionale,  garantiscono  il  rispetto   degli
standard  di  qualita'  dell'ospitalita'  italiana,  nell'ambito  del
perseguimento degli obiettivi volti a fornire  una  piu'  corretta  e
dettagliata informazione al consumatore  in  ordine  alle  autentiche
produzioni agroalimentari  italiane,  anche  meglio  conosciute  come
produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il  contrasto
del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014  e'  concesso  un
contributo di 2 milioni di euro  in  favore  dell'Istituto  nazionale
ricerche turistiche (ISNART), diretto  a  rafforzare  l'attivita'  di
promozione di certificazione del  marchio  «Ospitalita'  Italiana  --
Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo. 
  29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la  somma  di  200
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3
della legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse
all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione
del sistema produttivo. 
  30.  Le  somme  derivanti  dalle  restituzioni  dei   finanziamenti
concessi alle  imprese  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  24
dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita'  di  cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.  Le  risorse  di  cui  al
presente  comma  non  possono  essere  in  alcun  modo  destinate  al
finanziamento del  programma  F-35  Lightning  II-JSF  (Joint  Strike
Fighter). 
  31. Al fine di favorire la nascita e il  rafforzamento  di  imprese
agricole e  agroalimentari  condotte  da  giovani  imprenditori,  gli
interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo
66, comma 3, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  devono  essere
prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici  di
eta' compresa tra i 18 e i 40 anni. 
  32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del
20 per cento dei terreni di cui al primo periodo  e'  riservata  alla
locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come
definita dalla legislazione vigente». 
  33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) --  1.  I  soggetti
passivi che  intendano  acquistare  servizi  di  pubblicita'  e  link
sponsorizzati on line, anche  attraverso  centri  media  e  operatori
terzi, sono obbligati ad acquistarli  da  soggetti  titolari  di  una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 
  2. Gli spazi pubblicitari  on  line  e  i  link  sponsorizzati  che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di
search advertising), visualizzabili sul territorio  italiano  durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio  on  line
attraverso rete fissa o rete  e  dispositivi  mobili,  devono  essere
acquistati  esclusivamente  attraverso   soggetti,   quali   editori,
concessionarie pubblicitarie, motori di  ricerca  o  altro  operatore
pubblicitario,     titolari     di     partita     IVA     rilasciata
dall'amministrazione finanziaria italiana. La  presente  disposizione
si applica anche nel caso in cui l'operazione  di  compravendita  sia
stata effettuata mediante centri media, operatori  terzi  e  soggetti
inserzionisti». ((1)) 
  34. All'articolo 66  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di agevolare lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile
in agricoltura, i beni agricoli e a  vocazione  agricola  di  cui  al
comma 1 e quelli di cui al comma  7  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441». 
  35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato
interesse  all'affitto  o  alla  concessione  amministrativa  giovani
imprenditori agricoli, di eta'  compresa  tra  i  18  e  i  40  anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi». 
  36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati. I commi 1093  e  1094  dell'articolo  1  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive   modificazioni,
riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di  43,7  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016. 
  37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel
settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e  nel
quadro di una politica comune europea,  consolidando  strategicamente
l'industria  navalmeccanica  ad  alta  tecnologia,  sono  autorizzati
contributi ventennali, ai sensi dell'articolo  4,  comma  177,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo
le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015  e
di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati
due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001,  n.  88,  in  favore
degli investimenti delle  imprese  marittime,  gia'  approvati  dalla
Commissione europea con  decisione  notificata  con  nota  SG  (2001)
D/285716  del  1º  febbraio  2001,  e'  autorizzato   un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.  Per
il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel
campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina
europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06,
in  vigore  dal  1º  gennaio  2012,  e'  autorizzato  un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. 
  39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del
documento di cui all'articolo 536, comma 1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  riguardo  allo  sviluppo
bilanciato  di  tutte  le  componenti   dello   strumento   militare.
Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e  38,  primo  periodo,  e'
espresso il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  ai
sensi  dell'articolo  536,  comma   3,   lettera   b),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
  40. Il Fondo per la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro  per
il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017. 
  41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per
la prosecuzione della rete nazionale  standard  Te.T.Ra.,  necessaria
per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 
  42. All'articolo 3, comma  4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 
  b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 
  c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono  inserite  le
seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,». 
  43. Il CIPE, in sede di riparto delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
tenuto conto  dei  programmi  pluriennali  predisposti  dall'Istituto
italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici,  aventi  sede  in  Napoli,  assegna,  entro   il   limite
complessivo massimo di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2014, 2015 e 2016, risorse  per  la  realizzazione  delle  rispettive
attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
lo  sviluppo  delle  aree  del  Mezzogiorno.  Con  la   delibera   di
assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le
dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione  e  le  regole
per il loro impiego. A tal fine i  predetti  Istituti  presentano  al
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica  del  Ministero
dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni
antecedente all'adozione della delibera, i  programmi  di  attivita'.
Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati  entro  il  28
febbraio 2014. I programmi  triennali  indicano  le  altre  fonti  di
finanziamento, pubbliche e private,  che  si  prevede  contribuiscano
alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti
presentano una relazione di rendiconto  sulle  attivita'  oggetto  di
finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. 
  44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
al primo periodo, le  parole:  «al  servizio  di  SACE  s.p.a.»  sono
soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «o di altro istituto assicurativo le  cui  obbligazioni  sono
garantite da uno Stato». 
  45. All'articolo 5, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  46. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente: 
  «8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti,  la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'  acquistare  titoli  emessi  ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito  di  operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e  medie
imprese al fine di accrescere il volume del credito  alle  piccole  e
medie imprese. Gli acquisti dei predetti  titoli,  ove  effettuati  a
valere sui fondi di cui  al  comma  7,  lettera  a),  possono  essere
garantiti dallo Stato  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni  delle
garanzie di  cui  al  presente  comma  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662». 
  47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis)  con  riferimento  a  ciascun  esercizio  finanziario,   le
esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del  comma  7,
lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata  a  prima
domanda, con rinuncia all'azione di  regresso  su  CDP  S.p.A.,  deve
essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea  in
materia di garanzie onerose concesse  dallo  Stato  a  condizioni  di
mercato». 
  48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie  per  l'accesso
al credito delle  famiglie  e  delle  imprese,  del  piu'  efficiente
utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello  Stato  anche
in sinergia con i sistemi locali di garanzia,  del  contenimento  dei
potenziali impatti sulla finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema
nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
di garanzia: 
    a) il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio  di  gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico
di cui uno con funzione  di  presidente,  da  un  rappresentante  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  funzione  di   vice
presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo  sviluppo  e
la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due  esperti  in  materia
creditizia e di finanza d'impresa,  designati,  rispettivamente,  dal
Ministero dello sviluppo economico e dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie
imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e'  riconosciuto  un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del  comitato
di amministrazione istituito ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266,  e  successive  modificazioni.  Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore  del  Fondo  i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito
ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo  n.  385  del
1993,  affinche'  provveda  alla  sua   formale   costituzione.   Con
l'adozione  del  provvedimento  di  costituzione  del  consiglio   di
gestione  da  parte  del  gestore  decade   l'attuale   comitato   di
amministrazione del Fondo; 
    b) la  Sezione  speciale  di  garanzia  «Progetti  di  ricerca  e
innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla
lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di  euro  100.000.000  a
valere  sulle  disponibilita'  del  medesimo  Fondo.  La  Sezione  e'
destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli  di  un  insieme  di  progetti,  di
ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente
o attraverso banche e intermediari finanziari, per  la  realizzazione
di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale  posti
in  essere  da  imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con  particolare
riguardo alle piccole e medie imprese, alle  reti  di  imprese  e  ai
raggruppamenti di imprese individuati sulla  base  di  uno  specifico
accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la  BEI.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri,  le
modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e  la  misura
massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche'
le modalita' di  concessione,  di  gestione  e  di  escussione  della
medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale  possono  essere
incrementate anche da quota parte delle risorse della  programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
    c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione  di
garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o  su  portafogli  di
mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e  delle
finanze, cui sono attribuite risorse pari  a  euro  200  milioni  per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  nonche'  le  attivita'  e  le
passivita' del  Fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia  per
la prima casa opera con il medesimo conto corrente di  tesoreria  del
Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del  decreto-legge
n. 112 del 2008. La garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
massima del 50 per cento della quota capitale,  tempo  per  tempo  in
essere sui finanziamenti connessi all'acquisto  e  ad  interventi  di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita'
immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad  abitazione
principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito  da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore  ai  trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo  1
della legge 28 giugno 2012,  n.  92.  Gli  interventi  del  Fondo  di
garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo'  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici.  Con  uno  o  piu'  decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche'  i  criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia  dello
Stato e per l'incremento della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, continua  ad  operare  fino  all'emanazione  dei
decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia  per  la
prima casa. 
  49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Per assicurare  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  nel
settore delle locazioni abitative e l'attuazione di  quanto  disposto
dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai  contratti
di locazione, funzioni  di  monitoraggio  anche  previo  utilizzo  di
quanto previsto dall'articolo  1130,  primo  comma,  numero  6),  del
codice civile in materia  di  registro  di  anagrafe  condominiale  e
conseguenti  annotazioni  delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di
edifici condominiali». 
  50. All'articolo 12 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. In deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta  eccezione
per  quelli  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia  l'importo,  in  forme  e
modalita' che  escludano  l'uso  del  contante  e  ne  assicurino  la
tracciabilita'  anche  ai  fini   della   asseverazione   dei   patti
contrattuali  per  l'ottenimento  delle  agevolazioni  e   detrazioni
fiscali da parte del locatore e del conduttore». 
  51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.
124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare  riguardo  nei
confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con
il regolamento di cui all'articolo  2,  comma  480,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di
intervento con riguardo alle famiglie numerose». 
  52. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente: 
  «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni  assunti  in  sede  di
Unione europea volti a incrementare l'efficienza  energetica  del  20
per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare
garanzia sui finanziamenti relativi  agli  interventi  di  incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture  pubbliche,  compresi
quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso  il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o  a  societa'
private appositamente costituite, in  particolare  per  garantire  il
pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica  per
la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei  servizi  di
cui  al  presente  comma.  In  caso  di  escussione  della  garanzia,
l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei  dati  comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni  interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino
di  conto  corrente  postale  e,  per  le  province,   all'atto   del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,
in particolare, i criteri, le tipologie e  le  caratteristiche  degli
interventi di cui  al  presente  comma,  le  modalita'  di  selezione
nonche' di concessione, di gestione e di  escussione  della  medesima
garanzia,  l'importo  massimo  utilizzabile   e   le   modalita'   di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti  Spa
all'Agenzia delle entrate. Le somme  trattenute  di  cui  al  periodo
precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  11,  12  e  13,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64.  Agli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  a  valere  su  ulteriori
risorse messe a disposizione dagli enti pubblici  territoriali  sulla
base  di  convenzioni  stipulate  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nonche'
sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea  per
il periodo 2014-2020». 
  53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono  assegnati
200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014,  2015  e  2016  al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con
apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto  Fondo
di garanzia, a valere  sul  medesimo  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE  tiene  conto  degli
stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle  percentuali
di riparto di cui al comma 6. Con  la  predetta  delibera  CIPE  sono
emanate,  nel  rispetto  delle   vigenti   modalita'   operative   di
funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese,
specifiche direttive per  assicurare  il  piu'  ampio  accesso  delle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli  interventi  del  Fondo,
anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla
garanzia tenuto conto dei soggetti  beneficiari  e  delle  operazioni
finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive  modificazioni,  e'  ridotta  di  15  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015. 
  54. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa   notifica   alla
Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce
con proprio decreto misure volte a favorire i  processi  di  crescita
dimensionale e di  rafforzamento  della  solidita'  patrimoniale  dei
consorzi di garanzia collettiva dei fidi  (confidi)  sottoposti  alla
vigilanza della Banca  d'Italia,  ovvero  di  quelli  che  realizzano
operazioni  di  fusione  finalizzate  all'iscrizione  nell'elenco   o
nell'albo degli intermediari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia  e  di
quelli che stipulano contratti di rete finalizzati  al  miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia operativa  dei  confidi  aderenti  i
quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad  almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle  misure  di  cui  al  primo
periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia  per
le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo  di
225 milioni di euro. Le disponibilita'  di  cui  al  secondo  periodo
possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione
da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, nonche'  da  risorse  derivanti  dalla  programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
  55. Una somma pari a 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  al  sostegno  dell'accesso  al
credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei
confidi, ivi compresi quelli  non  sottoposti  alla  vigilanza  della
Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della  dotazione  annuale
del fondo di perequazione di cui  all'articolo  18,  comma  9,  della
legge 29  dicembre  1993,  n.  580.  I  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme  del  presente
comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18,  comma  4,
della suddetta legge n. 580 del 1993. La  presente  disposizione  non
comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale
del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge  n.
580 del 1993. 
  56. e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle
imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o
in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di  operare  su
manifattura sostenibile  e  artigianato  digitale,  alla  promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di  modelli
di attivita' di vendita non convenzionali e forme  di  collaborazione
tra tali realta' produttive. 
  57. Le risorse del fondo sono erogate  ai  beneficiari  di  cui  al
comma 56 che  operano  in  collaborazione  con  istituti  di  ricerca
pubblici, universita' e istituzioni  scolastiche  autonome  pubbliche
sulla base di progetti  triennali  da  questi  presentati  attraverso
procedure selettive indette dal Ministero  dello  sviluppo  economico
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: 
  a) ricerca e sviluppo di software e hardware; 
  b)  condivisione  e   utilizzo   di   documentazione   in   maniera
comunitaria; 
  c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione e
la condivisione di conoscenze; 
  d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale; 
  e) creazione di nuove realta' industriali; 
  f) promozione di modelli di attivita' di vendita non  convenzionali
e innovativi; 
  g) condivisione di esperienze con il territorio; 
  h) sostegno per l'applicazione delle idee; 
  i) sostegno delle scuole del territorio  attraverso  la  diffusione
del materiale educativo sulla cultura dei «makers». 
  58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico  invia  alle  Camere  una
relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi  56  e
57. 
  59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti
criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57. 
  60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, le imprese italiane ed  estere  operanti
nel  territorio  nazionale  che  abbiano  beneficiato  di  contributi
pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione
degli  stessi,  delocalizzino  la   propria   produzione   dal   sito
incentivato a uno Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  con
conseguente riduzione del  personale  di  almeno  il  50  per  cento,
decadono dal beneficio stesso  e  hanno  l'obbligo  di  restituire  i
contributi in conto capitale ricevuti. 
  61. I  soggetti  erogatori  dei  contributi  di  cui  al  comma  60
disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione. 
  62. All'articolo  11,  comma  12-quinquies,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello  Stato  di  cui  al
comma 12-ter cessa  al  momento  della  ristrutturazione  di  cui  al
presente comma» sono soppresse. 
  63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e'  tenuto  a  versare  su
apposito conto corrente dedicato: 
  a) tutte le somme dovute a titolo di onorari,  diritti,  accessori,
rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i  quali
il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli
atti dallo stesso ricevuti o autenticati  e  soggetti  a  pubblicita'
immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e  prestazioni  per  le
quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria; 
  b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad   obbligo   di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge
22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di  imposta
in relazione a dichiarazioni di successione; 
  c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo  degli  stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione
delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in
occasione del ricevimento  o  dell'autenticazione,  di  contratti  di
trasferimento della proprieta' o di  trasferimento,  costituzione  od
estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. 
  64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la  parte
di prezzo  o  corrispettivo  oggetto  di  dilazione;  si  applica  in
relazione agli importi versati contestualmente alla stipula  di  atto
di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili. 
  65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma
63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse  dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime
patrimoniale  della  famiglia,  sono  assolutamente  impignorabili  a
richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile  ad  istanza  di
chiunque e' altresi' il credito  al  pagamento  o  alla  restituzione
della somma depositata. 
  66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto  ai  sensi
della  normativa  vigente,  e  verificata  l'assenza  di   formalita'
pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data
dell'atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o  altro  pubblico
ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi
depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le  parti
hanno previsto che il prezzo o corrispettivo  sia  pagato  solo  dopo
l'avveramento  di  un  determinato  evento  o  l'adempimento  di  una
determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro  pubblico   ufficiale
svincola il  prezzo  o  corrispettivo  depositato  quando  gli  viene
fornita la prova, risultante da atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata,  ovvero  secondo   le   diverse   modalita'   probatorie
concordate tra le parti, che l'evento dedotto in  condizione  si  sia
avverato o che la prestazione  sia  stata  adempiuta.  Gli  interessi
sulle  somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del
servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito
agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati  dal  decreto
di cui al comma 67. 
  67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il
parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti  termini,
condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche  con
riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee
applicate ai conti correnti dedicati. 
  68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della  rete
stradale per l'anno 2014,  la  realizzazione  di  nuove  opere  e  la
prosecuzione degli interventi previsti  dai  contratti  di  programma
gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa  di  335  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la
realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite
da  protocolli  di  intesa  attuativi  e   conseguenti   ad   accordi
internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  69. Per la realizzazione del  secondo  stralcio  del  macrolotto  4
dell'asse  autostradale  Salerno-Reggio  Calabria,  tratto   fra   il
viadotto Stupino  escluso  e  lo  svincolo  di  Altilia  incluso,  e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2014,  di  170
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro  per  l'anno
2016. 
  70. All'articolo 18  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento  di
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e  gallerie»
sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  l'attuazione  di   ulteriori
interventi mirati ad incrementare la  sicurezza  e  a  migliorare  le
condizioni dell'infrastruttura viaria  con  priorita'  per  le  opere
stradali volte alla messa in sicurezza  del  territorio  dal  rischio
idrogeologico»; 
  b) al comma 10, dopo le  parole:  «programma  degli  interventi  di
manutenzione  straordinaria  di  ponti,  viadotti  e  gallerie»  sono
inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi  mirati  ad
incrementare   la   sicurezza   e   a   migliorare   le    condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali  volte
alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico». 
  71. e' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014,
di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire: 
  a)  la  prosecuzione  immediata  dei  lavori  del  sistema  MO.S.E.
previsti  dal  43º  atto   attuativo   della   Convenzione   generale
sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti --
Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio  Venezia  Nuova,  con
presa d'atto da parte del CIPE; 
  b)  il  completamento  dell'intero  sistema   MO.S.E.,   con   atto
aggiuntivo alla Convenzione  generale  di  cui  alla  lettera  a)  da
sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014. 
  72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,  prima  di   effettuare
qualsiasi  pagamento  a  favore  del  contraente  generale,  compresa
l'emissione di eventuali stati di  avanzamento  lavori,  il  regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i  propri  affidatari:  ove  risulti  l'inadempienza  del  contraente
generale,  il  soggetto  aggiudicatore  applica  una  detrazione  sui
successivi pagamenti e procede al pagamento diretto  all'affidatario,
nonche'  applica  le  eventuali   diverse   sanzioni   previste   nel
contratto». 
  73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione
straordinaria  della  rete  ferroviaria  inseriti  nel  contratto  di
servizio 2012-2014  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014. 
  74.  Al  fine  di  completare   il   finanziamento   della   tratta
Cancello-Frasso Telesino  e  variante  alla  linea  Roma-Napoli,  via
Cassino, sita nel comune di Maddaloni,  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013,  e
assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del  progetto
definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di  50
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2016. 
  75. In considerazione della strategicita' dell'intervento  relativo
al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma
di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre  2001,  nel
rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse  rivenienti
dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
32  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  modificati
dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di  cui  al
comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011  sono
destinate prioritariamente al ripristino  della  quota  di  cui  alla
delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,  relativa  al  citato
collegamento Termoli-San  Vittore,  ferme  restando  le  disposizioni
dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea  ferroviaria  AV/AC
Milano-Venezia,  la  tratta   Apice-Orsara   e   la   tratta   Frasso
Telesino-Vitulano della  linea  ferroviaria  AV/AC  Napoli-Bari  sono
realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del  comma
232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare  i  progetti  preliminari  delle
opere indicate al primo periodo anche nelle  more  del  finanziamento
della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione
che  sussistano  disponibilita'  finanziarie   sufficienti   per   il
finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore  non  inferiore
al 10 per cento del costo complessivo delle  opere.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di  120  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui  predetti
contributi non sono consentite operazioni  finanziarie  con  oneri  a
carico dello Stato. 
  77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del
servizio pubblico di  trasporto  marittimo,  legata  all'aumento  del
traffico di  passeggeri,  e  al  fine  di  garantire  la  continuita'
territoriale nell'area dello Stretto di Messina per  la  prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di
Messina, Reggio Calabria e Villa  San  Giovanni,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014. 
  78.  Per  assicurare  i  collegamenti  di  servizio  di   trasporto
marittimo veloce  nello  Stretto  di  Messina,  per  l'anno  2014  e'
autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  19-ter,  comma  16,  lettera  c),   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  80.  Per  l'avvio  immediato  di  interventi  di  adeguamento   del
tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce  e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  150
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e  2016.  Nelle  more
dell'approvazione  del  contratto  di  programma-parte   investimenti
2012-2016,    sottoscritto    con    RFI,    e'    autorizzata     la
contrattualizzazione dei predetti interventi. 
  81. Al fine di  favorire  i  sistemi  dei  collegamenti  marittimi,
ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di
Messina  e  migliorare  la  qualita'   dell'offerta   di   trasporto,
determinata dalla sospensione della  realizzazione  del  Ponte  sullo
Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014  per
uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In
caso di mancato utilizzo, le  risorse  non  utilizzate  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  agli  appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
  82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per  l'attuazione  del
comma 81. 
  83. Al fine di favorire il rinnovo  dei  parchi  automobilistici  e
ferroviari  destinati  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi
di  trasporto  pubblico  locale  lagunare,  la  dotazione  del  fondo
istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare
all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di  materiale  rotabile
ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al  relativo  riparto
tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli  anni
del triennio con le procedure di  cui  all'articolo  1,  comma  1032,
della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per
servizio effettuato,  registrato  nell'anno  precedente.  I  relativi
pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita'  interno,  nel  limite
del 45 per cento dell'assegnazione di  ciascuna  regione  per  l'anno
2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. 
  84. Entro il  31  marzo  2014,  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti, con criteri  di  uniformita'  a  livello
nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico  locale
e regionale nonche' i criteri per  l'aggiornamento  e  l'applicazione
degli stessi. Nella determinazione del costo standard per  unita'  di
servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita'  di
trasporto, si tiene conto dei fattori di  contesto,  con  particolare
riferimento alle aree metropolitane e alle  aree  a  domanda  debole,
della  velocita'  commerciale,  delle  economie   di   scala,   delle
tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale  rotabile
e di un ragionevole margine di utile. 
  85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed
efficiente  distribuzione  delle  risorse,  una  quota   gradualmente
crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico  locale  e'
ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di  produzione
dei servizi. 
  86. All'articolo  35  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al  comma  4,  l'installazione  e
l'attivazione di apparati  di  rete  caratterizzati  da  una  potenza
massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100  mW,  e  da  una
potenza massima al connettore di antenna, in  downlink,  inferiore  o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a  20  litri,
possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente  locale
e  agli  organismi  competenti  ad  effettuare  i  controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36». 
  87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti:
«L, M e N1». 
  88. Al fine di accelerare gli interventi  in  aree  urbane  per  la
realizzazione di linee tramviarie  e  metropolitane  il  CIPE,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
individua, con apposita delibera, su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare  ai  sensi
dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n.  211,
sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di  gara.
Le risorse rivenienti dalle revoche  di  cui  al  periodo  precedente
confluiscono  in  apposita  sezione  del  Fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia  di
Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. 
  89. e' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno  2014
per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al  relativo
riparto si provvede con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  90. All'articolo 1, comma 211, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Ai  fini  del
perseguimento  dell'interoperabilita'  della  piattaforma   logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che  gestiscono  sistemi  di
trasporto  e  logistici  settoriali,  nonche'  dell'estensione  della
piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove  aree
servite e nuovi servizi erogati  all'autotrasporto,  ivi  inclusa  la
cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'
incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del  soggetto
attuatore unico di  cui  all'articolo  61-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di  euro  per  l'anno  2014  e  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015  e  2016.  Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stipula  con  il   soggetto
attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo
dei  fondi.  Per  il  definitivo  completamento   della   piattaforma
logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto  attuatore
unico ha facolta'  di  avvalersi  della  concessione  di  servizi  in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207». 
  91. A titolo di compensazione parziale dei danni  economici  subiti
dalla societa' di gestione dell'aeroporto di  Trapani  Birgi  per  le
limitazioni  imposte  alle  attivita'   aeroportuali   civili   dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo  1,  lettera  a),  della
legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla  medesima  societa'  di
gestione ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del  decreto-legge  25
marzo 1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 1997, n. 135, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono  aggiunte  le
seguenti: 
  «l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza  con  specifico
riferimento   a   progetti   normativi,   alla   risoluzione    delle
problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto  e
alla professione di autotrasportatore; 
  l-ter)  verificare  l'adeguatezza  e  regolarita'   delle   imprese
iscritte,  in  relazione  alle  modalita'  concrete  di   svolgimento
dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare  e
il numero dei dipendenti  autisti,  nonche'  alla  regolarita'  della
copertura assicurativa dei veicoli,  anche  mediante  l'utilizzazione
dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi
dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio; 
  l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle  imprese  iscritte,
al fine  di  garantirne  la  perdurante  e  continua  rispondenza  ai
requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009»; 
    b) all'articolo 10, comma 1: 
  1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  «f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di  categoria
degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante per ciascuna delle
associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
movimento  cooperativo  giuridicamente  riconosciute  dal   Ministero
competente  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  che  abbiano  i
seguenti requisiti: 
  1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto; 
  2) potere di rappresentanza, risultante  in  modo  esplicito  dallo
statuto, della categoria degli autotrasportatori, con  esclusione  di
contemporanea   rappresentanza   di   categorie   aventi    interessi
contrapposti; 
  3) anzianita' di  costituzione,  avvenuta  con  atto  notarile,  di
almeno cinque anni, durante i quali  siano  state  date,  in  maniera
continuativa,  anche  a  livello   provinciale,   manifestazioni   di
attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria; 
  4) non meno di cinquecento imprese iscritte  a  livello  nazionale,
ovvero imprese  iscritte  con  un  totale  di  veicoli  aventi  massa
complessiva non inferiore a ventimila tonnellate; 
  5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in  almeno
venti circoscrizioni provinciali; 
  6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci  anni,  di
rinnovi del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  logistica,
trasporto merci e spedizione; 
  7)  essere   rappresentata   in   seno   al   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro,  direttamente  o  per  il  tramite  delle
Confederazioni alle quali aderisce»; 
  2) la lettera g) e' abrogata. 
  93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato  centrale  per  l'albo
nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo  9,  comma  2,
lettere l-bis),  l-ter)  e  l-quater),  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284, trovano copertura  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio  2010,  n.  134,  ovvero  le
stesse sono svolte con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  94. All'articolo 105, comma 3, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le  funzioni  relative  alla
cura e alla gestione degli Albi provinciali  degli  autotrasportatori
di cose per conto di terzi sono svolte dagli  Uffici  periferici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al
presente  comma  sono  trasferite  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse  finanziarie  da
destinare al  funzionamento  degli  Uffici.  Fino  a  tale  data,  le
predette funzioni di cura e di gestione degli Albi  provinciali  sono
esercitate, in via transitoria, dalle province. 
  95. All'articolo 83-bis, comma  12,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  che  deve
avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte  le
relative prestazioni di trasporto» sono soppresse. 
  96.  Per  la  realizzazione  della  terza   corsia   della   tratta
autostradale  A4  Quarto  d'Altino-Villesse-Gorizia,   al   fine   di
consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di
euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015. 
  97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  --  Dipartimento  per  le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e'  autorizzata  la  spesa  di  20,75
milioni di euro per l'anno 2014. 
  98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e  trasporto
e  di  promuovere  la  digitalizzazione,  le  modalita'  di  acquisto
previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono utilizzabili  anche  per  il  pagamento  di  servizi  di
parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico  limitato  e  di
analoghi sistemi di mobilita' e trasporto. 
  99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad  opere
pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
a  seguito  della  cessazione   dell'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e
di 70 milioni di euro nel 2015. 
  100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  relativamente  al  potenziamento  delle
attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa  in
materia di attuazione  delle  opere  pubbliche,  l'autorizzazione  di
spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e'  incrementata
di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. 
  101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Al fine di garantire la tempestiva  realizzazione  delle  opere
Expo  indispensabili  per  l'Evento  e  per  far  fronte  al  mancato
contributo in  conto  impianti  dovuto  dai  soci  inadempienti,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su  richiesta
del Commissario Unico di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali  interessati,  sono
revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali  relativi  ad  opere
connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre  2008,  e  successive
modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di  pertinenza
del tavolo istituzionale comprensivo  degli  interventi  regionali  e
sovraregionali istituito con il citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e  presieduto  dal  Presidente
pro tempore della regione Lombardia. 
  5-bis. Per  l'attuazione  del  comma  5,  i  finanziamenti  statali
relativi  alle  opere  di  connessione  infrastrutturale  del  tavolo
Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del  Commissario  Unico
d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  --  Direzione
generale per lo sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed  i
progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO:  infrastrutture
strategiche  di  connessione  all'Expo  2015"  e   finalizzato   alla
realizzazione  delle  opere   indispensabili   per   lo   svolgimento
dell'Evento. 
  5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  102. Per  fronteggiare  le  straordinarie  esigenze  connesse  alla
realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso  la  tempestiva
acquisizione e realizzazione  delle  infrastrutture  delle  Forze  di
polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la  spesa  di
38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui  34  milioni  di  euro  in
conto capitale, e di 88 milioni di  euro  per  l'anno  2015.  Per  le
medesime finalita', in favore del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per  l'anno  2014,
di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni  di  euro
per l'anno 2015. 
  103.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza  dell'impiego  delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle  peculiari  esigenze
dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili  per  il
trattamento  economico  accessorio  del  personale  appartenente   ai
predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste  dagli
ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni  di
euro. In relazione alle somme di cui  al  presente  comma  non  trova
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
107 milioni di euro per l'anno 2014 e di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2015. 
  105. Al fine di garantire continuita'  di  risorse  destinate  alla
spesa per interventi  a  favore  dei  beni  culturali,  il  comma  16
dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato. 
  106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e  nel
limite di  100  milioni  di  euro  annui,  delle  risorse  aggiuntive
annualmente previste per infrastrutture e  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal  CIPE,
nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma
di interventi in favore dei beni culturali. 
  4-bis. Al fine di  tutelare  e  promuovere  il  patrimonio  morale,
culturale  e  storico  dei  luoghi  di   memoria   della   lotta   al
nazifascismo, della Resistenza e della  Guerra  di  liberazione,  una
quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e  2016,  e'  destinata  a  finanziare
interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli
interventi di cui al presente comma  sono  individuati  dal  Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6  giugno  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013». 
  107.  Allo  scopo  di  mantenere  adeguati  livelli  di   capacita'
operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98
e 99, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono  rifinanziate,
rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014
e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 
  108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
comma 15 e' aggiunto il seguente: 
  «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga  esclusivamente  o
prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in  stato  di  grave  crisi
economica derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al
fine  di  sostenere  l'occupazione,  di  favorire   i   processi   di
riconversione   industriale   e   di   evitare   grave    pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di  gestione  del
porto puo' destinare una quota, comunque  non  eccedente  il  15  per
cento, delle entrate proprie derivanti dalle  tasse  a  carico  delle
merci imbarcate e  sbarcate,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del
bilancio dello  Stato,  a  iniziative  a  sostegno  dell'occupazione,
nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei  prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al  pensionamento
di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono
essere erogati per un  periodo  eccedente  cinque  anni,  o  comunque
eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono  condizionati
alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il  5  per  cento
all'anno. Per  tutto  il  periodo  in  cui  il  soggetto  autorizzato
beneficia del sostegno di cui al presente comma, non  puo'  procedere
ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori». 
  109.  Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  contrasto
dell'evasione  fiscale,  delle   frodi   fiscali,   dell'immigrazione
clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in
materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando  il  controllo
economico del territorio, e' autorizzato un contributo a  favore  del
Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno  2014,
di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal  2016  al  2020  per  l'ammodernamento  e  la
razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il  miglioramento  e
la  sicurezza  delle  comunicazioni  nonche'  il  completamento   del
programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo. 
  110. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno  2014  al  fine  di  finanziare  gli  interventi  per
potenziare la rete infrastrutturale  per  la  mobilita'  al  servizio
della Fiera di Verona. 
  111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014  di  interventi
di messa in sicurezza del  territorio,  le  risorse  esistenti  sulle
contabilita'  speciali  relative  al  dissesto   idrogeologico,   non
impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo
complessivo di 600 milioni di euro, nonche'  le  risorse  finalizzate
allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del  20  gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7  milioni  di
euro,  devono  essere  utilizzate  per  i   progetti   immediatamente
cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati
finalizzati alla riduzione del rischio, alla  tutela  e  al  recupero
degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli  obiettivi
della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
comunitaria in materia di acque, e della  direttiva  2007/60/CE,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine,
entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare verifica la  compatibilita'  degli  accordi  di
programma  e  dei   connessi   cronoprogrammi   con   l'esigenza   di
massimizzare  la  celerita'  degli  interventi  in   relazione   alle
situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone  e,  se
del caso, propone alle regioni le integrazioni  e  gli  aggiornamenti
necessari.  Entro  il  30  aprile  2014  i  soggetti  titolari  delle
contabilita' speciali concernenti gli interventi contro  il  dissesto
idrogeologico finalizzano  le  risorse  disponibili  agli  interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il  tramite
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
presentano  specifica  informativa  al  CIPE  indicando  il  relativo
cronoprogramma  e  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  gia'
avviati. La mancata  pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero  il
mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la
revoca del finanziamento statale e la  contestuale  rifinalizzazione,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
delle risorse ad altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico,
fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle  risorse
attraverso una rimodulazione dei singoli accordi  di  programma,  ove
esistano progetti  immediatamente  cantierabili  compatibili  con  le
finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria
programmazione finanziaria, entro il mese di settembre,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  presenta  al
CIPE  una  relazione  in  ordine  agli   interventi   in   corso   di
realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di
programma, unitamente al fabbisogno finanziario  necessario  per  gli
esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto  idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50  milioni  di  euro
per  l'anno  2015  e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno   2016.
All'articolo  17,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n.  26,  le  parole:  «non  oltre  i  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». 
  112.  e'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un  apposito
fondo  da  ripartire,  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  con
una dotazione di 10 milioni di  euro  per  l'esercizio  2014,  di  30
milioni di euro per l'esercizio 2015 e di  50  milioni  di  euro  per
l'esercizio 2016, al fine di finanziare  un  piano  straordinario  di
tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato  prioritariamente
a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano,
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di  programma
con  gli  enti  territoriali  e  locali  interessati,  individua  gli
interventi necessari e  i  soggetti  che  vi  provvedono  nonche'  le
modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che
devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento
del costo complessivo  dell'intervento.  Gli  interventi  di  cui  al
presente comma sono monitorati ai sensi del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  113.   Fatta   salva   la   responsabilita'    dell'autore    della
contaminazione e del proprietario  delle  aree  in  conformita'  alle
leggi vigenti e fatto salvo il dovere  dell'autorita'  competente  di
procedere alla ripetizione delle spese sostenute per  gli  interventi
di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli  ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti  dalla  legge,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni  di  euro
per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento  di  un
piano straordinario di bonifica delle discariche abusive  individuate
dalle competenti autorita' statali in  relazione  alla  procedura  di
infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il  piano  di  cui  al  presente
comma, approvato con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di
programma con gli enti territoriali e locali  interessati,  individua
gli interventi  necessari  e  i  soggetti  che  vi  provvedono  e  le
modalita' di erogazione del finanziamento  per  fasi  di  avanzamento
degli  interventi  medesimi,  che   devono   corrispondere   ad   una
percentuale non inferiore al  20  per  cento  del  costo  complessivo
dell'intervento.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in  relazione  ai
costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di
proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti.  Gli
interventi di cui al presente comma  sono  monitorati  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  114. Al fine di elaborare e di realizzare  progetti  di  ricerca  e
sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione  della
Sicilia  orientale,  con   particolare   riferimento   al   reimpiego
sostenibile degli scarti provenienti  dalla  lavorazione  industriale
degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro. Le predette risorse  sono  iscritte  in  apposito  capitolo  da
istituire nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dello
sviluppo  economico.  Con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  individuate  le  modalita'  per
l'accesso ai  contributi  erogati  mediante  le  risorse  di  cui  al
presente comma. 
  115. Al fine di consentire l'esercizio del  diritto  di  prelazione
per l'acquisto dell'isola di Budelli, in  deroga  al  comma  1-quater
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro nel 2014. 
  116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere  e  marine,
delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e  di  Capo  Milazzo,
all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,  dopo
la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti: 
  «ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
  ee-sexies) Capo Milazzo». 
  117. Al fine di garantire la piu'  rapida  istituzione  delle  aree
marine protette di cui al  comma  116  e'  autorizzata  la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015.
Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di  cui
al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6  dicembre
1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione  e  il  funzionamento
delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 32 della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di
euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 10 dell'articolo 8 della  legge  4  aprile  2001,  n.  93,  per
l'istituzione di nuove  aree  marine  protette,  e'  incrementata  di
200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e  di  gestione  delle
aree marine  protette  gia'  istituite.  Al  fine  di  consentire  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  sorveglianza  nelle  aree   marine
protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge  6  dicembre
1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma
99, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e'  incrementata  di  un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A  tal  fine  le
disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
possono essere  utilizzate  anche  per  consentire  lo  sviluppo  del
programma  di  potenziamento  e  adeguamento   delle   infrastrutture
dell'amministrazione ivi indicata. 
  118. Al fine di favorire i  processi  di  ricostruzione  e  ripresa
economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli  eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente  della  regione,
in qualita' di  Commissario  delegato  per  l'emergenza,  predispone,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico
nominato ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa  in
sicurezza e il ripristino del  territorio  interessato  dagli  eventi
alluvionali.  Al   fine   di   favorire   un'oculata   pianificazione
territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva
del rischio idrogeologico, il piano di  cui  al  primo  periodo  deve
prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in  aree  sicure
degli   edifici   costruiti   nelle   zone   colpite   dall'alluvione
classificate nelle classi di rischio R4  e  R3  secondo  i  piani  di
assetto idrogeologico, o comunque evidentemente  soggette  a  rischio
idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici  adibiti  a
civile abitazione o ad  attivita'  produttiva  possono  usufruire  di
fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree
classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2,
previa realizzazione di adeguati interventi di  messa  in  sicurezza.
Gli  interventi  sul  reticolo  idrografico   non   devono   alterare
l'equilibrio sedimentario dei  corsi  d'acqua  e  gli  interventi  di
naturalizzazione e di sfruttamento di aree  di  laminazione  naturale
delle acque devono essere  prioritari  rispetto  agli  interventi  di
artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le  risorse
non programmate alla data di entrata in vigore della  presente  legge
giacenti  sulla  contabilita'  speciale  intestata   al   Commissario
straordinario per il dissesto idrogeologico,  di  cui  al  precedente
periodo, e quelle di cui  al  comma  122,  ad  esclusione  dei  fondi
provenienti dal bilancio della regione Sardegna. 
  119. Al fine di garantire un  adeguato  livello  di  erogazione  di
servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, a  decorrere  dal  1º  gennaio
2014 gli obiettivi finanziari  previsti  dalla  disposizione  di  cui
all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria. 
  120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo
stato di  attuazione  degli  interventi  previsti  nell'ambito  della
programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni  di  euro  per
l'anno  2014  e'  destinato  ad  interventi  in  conto  capitale  nei
territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. 
  121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono  assegnati
dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della  protezione  civile,
50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016,  a  valere
sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono  stabilite  le
procedure per la concessione dei contributi a  valere  sugli  importi
assegnati dal CIPE. 
  122. All'articolo 32, comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente: 
  «n-quinquies)  delle  spese  effettuate  a  valere  sulle   risorse
assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del  20
gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di  euro,  limitatamente  all'anno
2014». 
  123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e
provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui  al  comma
118,  il  Presidente  della  societa'  ANAS  Spa,  in   qualita'   di
Commissario delegato per gli interventi di ripristino  della  stessa,
provvede in via di anticipazione sulle  risorse  autorizzate  per  il
programma di cui all'articolo 18,  comma  10,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98,  e  successivi  rifinanziamenti,  sentito   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad
assegnare 50 milioni di euro per  l'anno  2015  per  la  prosecuzione
degli interventi di cui al comma 118. 
  125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma  126,  nelle  more  del
riordino della disciplina del  settore  energetico,  le  disposizioni
sospensive di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile  2002,  n.  55,  devono  ritenersi  applicabili  a  tutte   le
fattispecie insorte a decorrere  dal  10  febbraio  2002,  stante  la
stabilizzazione del citato  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29  agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
2003, n. 290. 
  126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e'  esclusa
l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.  393.
Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita'
delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di  impresa  anche
nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione
del contenzioso giurisdizionale amministrativo  tuttora  pendente  in
materia di  applicazione  dell'articolo  16  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 15  della  legge  2  agosto
1975, n. 393, le  parti  possono  stipulare  la  convenzione  di  cui
all'articolo 15 della legge 2 agosto  1975,  n.  393,  con  finalita'
transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo  15,  comma
1, della legge 2 agosto 1975, n. 393. 
  127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, alla  lettera  a),  le  parole:  «1.840  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»; 
  b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 
  «b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; 
  c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  28.000  euro
ma  non  a  55.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»; 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
  128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo  conto
dell'andamento infortunistico aziendale, e'  stabilita  la  riduzione
percentuale  dell'importo  dei  premi   e   contributi   dovuti   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, da  applicare  per  tutte  le  tipologie  di  premi  e
contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo
pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni  di  euro
per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.
Il predetto decreto definisce  anche  le  modalita'  di  applicazione
della  riduzione  a  favore  delle  imprese  che   abbiano   iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio,  nel  rispetto  delle  norme  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, ai sensi di quanto previsto  agli  articoli  19  e  20  delle
modalita' per l'applicazione delle tariffe e  per  il  pagamento  dei
premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del  22  gennaio  2001.  Sono
comunque  esclusi  dalla  riduzione  i  premi  e  i  contributi   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8  della
legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni;  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  28  marzo  2007,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296; articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione
dei  risultati  gestionali  dell'ente  e   dei   relativi   andamenti
prospettici, per effetto della riduzione dei premi  e  contributi  di
cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente  da  parte  del
bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro  per
l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015  e  700  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2016,  da  computare  anche  ai  fini  del
calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo  39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.  La  riduzione  dei
premi e contributi di cui al primo  periodo  del  presente  comma  e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle  tariffe  dei  premi  e
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
malattie professionali. L'aggiornamento dei  premi  e  contributi  e'
operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto
dell'andamento economico,  finanziario  e  attuariale  registrato  da
ciascuna di esse e garantendo il  relativo  equilibrio  assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e  alle  iniziative  di
cui ai commi 129 e 130 si fa fronte  con  le  somme  sopra  indicate,
nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL  per  il
triennio  2013-2015  per  il  finanziamento  dei  progetti   di   cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, e  successive  modificazioni,  nei  limiti  dell'importo  di  120
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi   interessati.   La
programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015
tiene conto del predetto onere di cui  ai  commi  129  e  130,  fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A  decorrere  dall'anno
2016, l'INAIL effettua  una  verifica  di  sostenibilita'  economica,
finanziaria e attuariale, asseverata dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di
rivalutazione  automatica  degli  importi  indicati  nella   «tabella
indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
a),  del  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38,  in  via
straordinaria, e' riconosciuto un  aumento  delle  indennita'  dovute
dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del  danno
biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per  cento
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie  di  impiegati
ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli  anni  dal  2000  al
2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di  50  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Con  decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinati  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione di cui al comma 128. 
  130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,
l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Se  l'infortunio  ha   per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti  sotto  indicati
una rendita nella misura di cui ai numeri  seguenti  ragguagliata  al
100 per cento della retribuzione calcolata  secondo  le  disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori  deceduti  a  decorrere
dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e'  calcolata,  in  ogni
caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:». 
  131. I benefici a carico del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari
superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e  2),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno  1965,  n.  1124,  e  successive  modificazioni,  e,  in  loro
mancanza, ai superstiti indicati ai  numeri  3)  e  4)  del  medesimo
articolo 85. 
  132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 
  «4-quater. A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano  il  numero  di  lavoratori  dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto  al  numero  dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati  nel
periodo d'imposta precedente, e' deducibile  il  costo  del  predetto
personale per un importo annuale non  superiore  a  15.000  euro  per
ciascun  nuovo  dipendente  assunto,  e  nel  limite  dell'incremento
complessivo del  costo  del  personale  classificabile  nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per
il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto  a
tempo indeterminato e per i  due  successivi  periodi  d'imposta.  La
suddetta deduzione decade se,  nei  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in cui e' avvenuta  l'assunzione,  il  numero  dei  lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete, in ogni caso, per ciascun periodo  d'imposta  a  partire  da
quello di assunzione, sempre che permanga  il  medesimo  rapporto  di
impiego. L'incremento della  base  occupazionale  va  considerato  al
netto  delle  diminuzioni  occupazionali  verificatesi  in   societa'
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, allo  stesso  soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  e),  la  base
occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con  riferimento
al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta  solo  con
riferimento all'incremento dei lavoratori  utilizzati  nell'esercizio
di  tale  attivita'.  In   caso   di   lavoratori   impiegati   anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai  fini  della  deducibilita'  del  costo,  il  solo
personale dipendente con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al  rapporto
di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Non  rilevano  ai  fini  degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di  imprese  di
nuova  costituzione  non  rilevano   gli   incrementi   occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo  in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico  o  di  superficie.  Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un  servizio
pubblico,  anche  gestito  da   privati,   comunque   assegnata,   la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al  numero
di  lavoratori  assunti  in  piu'  rispetto  a  quello   dell'impresa
sostituita»; 
    b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati; 
    c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: 
  «4-septies.  Per  ciascun  dipendente  l'importo  delle   deduzioni
ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il
limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese  a  carico  del  datore  di  lavoro  e   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  e'
alternativa alla fruizione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1». 
  133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30  settembre
2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il  31
marzo 2014»; 
  b) al  comma  5,  le  parole:  «entro  il  31  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014». 
  134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  133  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  135. Con effetto  dal  1º  gennaio  2014  e  con  riferimento  alle
trasformazioni di contratto a tempo  indeterminato  decorrenti  dalla
predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, al primo periodo, le parole:  «Nei  limiti  delle  ultime  sei
mensilita'» sono soppresse. 
  136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma  39
e' abrogato. 
  137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite  dalle
seguenti: «Dal settimo»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «3  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre  2016  l'aliquota
e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per  cento  e  al
4,75 per cento». 
  138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  determinano
l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in
corso  al  31  dicembre  2014  e  al  31  dicembre  2015  utilizzando
l'aliquota percentuale per il calcolo del  rendimento  nozionale  del
capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente. 
  139. Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: 
  «A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
adeguamento di cui al comma 12,»; 
    b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del: 
  a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014; 
  b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º  gennaio  2015  al  31
dicembre 2015. 
  2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle  spese
sostenute per  interventi  relativi  a  parti  comuni  degli  edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il
singolo condominio nella misura del: 
  a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6  giugno  2013  al  30
giugno 2015; 
  b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio  2015  al  30
giugno 2016»; 
  c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare  entro  il  31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  il
31 dicembre 2015»; 
  d) all'articolo 16: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.   Ferme   restando   le   ulteriori   disposizioni    contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati  nel
comma  1  del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse  non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al: 
  a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno  2012  al  31
dicembre 2014; 
  b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015  al  31
dicembre 2015»; 
  2) al comma 1-bis, le parole da: «fino  al  31  dicembre  2013»  a:
«unita' immobiliare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta  lorda  nella  misura
del: 
  a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; 
  b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015  al  31
dicembre 2015»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al  comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino  a
concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate
sostenute per l'acquisto di mobili e di  grandi  elettrodomestici  di
classe non  inferiore  alla  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
apparecchiature per le quali  sia  prevista  l'etichetta  energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per cento delle spese  sostenute  dal  6  giugno  2013  al  31
dicembre 2014  ed  e'  calcolata  su  un  ammontare  complessivo  non
superiore a 10.000 euro. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE
2013, N. 151))». 
  140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  e  successive
modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o  al
cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. 
  141.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  140,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
145. 
  143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  144. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono  versate
in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro il termine di versamento del saldo  delle  imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione e' eseguita,  e  le  altre  con  scadenza  entro  il
termine rispettivamente previsto per  il  versamento  a  saldo  delle
imposte sui redditi relative ai  periodi  d'imposta  successivi.  Gli
importi da versare possono essere compensati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  146. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del decreto del Ministro  delle  finanze  13  aprile  2001,  n.  162,
nonche' le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86,  e  dei
commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. 
  147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  143,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione di imposta ai fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 142. 
  148. Al trasferimento previsto dal  comma  6  dell'articolo  6  del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo  4  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  8  giugno  2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del  13  giugno  2011,
qualunque  sia  la  categoria  di  provenienza;  ai  maggiori  valori
iscritti in bilancio per effetto del comma 6,  primo  periodo,  dello
stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali,  con
l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi  e  nei  termini
previsti dal comma 145. 
  149. All'articolo 2 del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
  «22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22  concernenti  la
deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori  o  minori
valori  che  derivano  dall'attuazione   di   specifiche   previsioni
contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo  comma  22
non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti
ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e  del  valore  della
produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento
agli strumenti finanziari emessi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge». 
  150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter  dell'articolo
15 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
alle operazioni effettuate a decorrere  dal  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva  e'
dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di  scadenza  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di  imposta  in
riferimento  al   quale   l'operazione   e'   effettuata.   L'imposta
sostitutiva dovuta  per  le  operazioni  effettuate  nel  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il  termine  di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  150  decorrono
dal secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  del  pagamento
dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in  caso
di atti di realizzo riguardanti le  partecipazioni  di  controllo,  i
marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui  si
riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di
imposta successivo a quello del pagamento  dell'imposta  sostitutiva.
L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui  al  comma  150
non e' consentito sui valori  oggetto  delle  opzioni  per  i  regimi
previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e  176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e viceversa. 
  152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono  stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
condizioni  e  modalita'  per  la  definizione  di  un   sistema   di
remunerazione  di  capacita'  produttiva  in  grado  di  fornire  gli
adeguati  servizi  di  flessibilita',   nella   misura   strettamente
necessaria a garantire  la  sicurezza  del  sistema  elettrico  e  la
copertura dei fabbisogni effettuata  dai  gestori  di  rete  e  senza
aumento dei prezzi e  delle  tariffe  dell'energia  elettrica  per  i
clienti finali, nell'ambito della disciplina del  mercato  elettrico,
tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con  le
misure previste dal decreto legislativo 19  dicembre  2003,  n.  379.
Nelle more dell'attuazione del sistema  di  cui  al  presente  comma,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive  modificazioni.  Il
comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
  154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata  in
vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a
tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei
servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone  che,  nel  corso
degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo  riconosciute
colpite  da  eventi  calamitosi   con   provvedimenti   normativi   o
amministrativi. La proroga e'  concessa  anche  nel  caso  in  cui  a
ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono  le  opere  connesse
agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e'  aggiornato  il
sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del
decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  secondo  criteri   di
diversificazione e innovazione tecnologica  e  di  coerenza  con  gli
obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione previsti dalla direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. 
  155. Il comma 7-bis dell'articolo 5  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e' sostituito dal seguente: 
  «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia  elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio  entro  il
31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento  del
diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia
elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo,  per  un  periodo
massimo di un anno a decorrere dalla data indicata  dall'operatore  e
compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre  2013,  e  del  10  per
cento  per  l'ulteriore  successivo  periodo  di  un  anno.   Qualora
l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento,
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa  applica  nei  successivi
tre anni di esercizio una riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo
spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla  quale
e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.  L'incremento   e'
applicato per gli  impianti  a  certificati  verdi  sul  coefficiente
moltiplicativo   spettante   e,   per   gli   impianti   a    tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2014»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014». 
  157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2015 e 2016, confluiscono nel Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  158.  Al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili  ai  crediti  verso  la
clientela  iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo.  Tali  componenti
concorrono  al  valore  della  produzione  netta  in  quote  costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese  di  valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo. Tali componenti concorrono al valore della  produzione  netta
in quote costanti nell'esercizio in cui  sono  contabilizzate  e  nei
quattro successivi». 
  159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano  dal  periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma  1,
per  gli  atleti  professionisti  si  considera  altresi'  il   costo
dell'attivita'  di  assistenza  sostenuto  dalle  societa'   sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad  oggetto  le
prestazioni sportive  degli  atleti  professionisti  medesimi,  nella
misura del 15 per cento, al netto  delle  somme  versate  dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di  assistenza  nelle
medesime trattative»; 
    b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo  le  parole:
«e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti:  «,  diverse  da
quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Gli  elementi  certi  e  precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal  bilancio
operata in applicazione dei principi contabili»; 
    c) all'articolo 106: 
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la  clientela  iscritti  in  bilancio  a  tale  titolo,
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono
deducibili   in   quote   costanti   nell'esercizio   in   cui   sono
contabilizzate e  nei  quattro  successivi.  Le  perdite  su  crediti
realizzate  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  sono   deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le  perdite  deducibili  in
quinti  si  assumono  al  netto  delle  rivalutazioni   dei   crediti
risultanti in bilancio»; 
  2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati; 
  3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti:
«rilevanti ai fini del presente articolo» e le  parole:  «nonche'  la
rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte  nell'attivo
in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse; 
    d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti
di assicurazione  dei  rami  danni,  per  la  parte  riferibile  alla
componente  di  lungo  periodo,  e'  deducibile  in  quote   costanti
nell'esercizio  in  cui  e'  iscritta  in  bilancio  e  nei   quattro
successivi». 
  161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano  dal  periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta  ferma  l'applicazione
delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche  di  valore  e
alle variazioni della  riserva  sinistri  relativa  ai  contratti  di
assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei  periodi  di
imposta precedenti. 
  162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le  parole:  «e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di  quindici  se  lo
stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle  seguenti:
«; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per  un  periodo
non inferiore a dodici anni»; 
    b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo,  le  parole:
«ai due terzi» sono sostituite dalle  seguenti:  «alla  meta'»  e  le
parole: «in caso  di  beni  immobili,  qualora  l'applicazione  della
regola di cui al periodo precedente determini un risultato  inferiore
a undici anni ovvero superiore  a  diciotto  anni,  la  deduzione  e'
ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici  anni
ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni». 
  163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai  contratti
di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  164. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40, comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e le cessioni, da parte  degli  utilizzatori,  di
contratti  di  locazione  finanziaria  aventi  ad  oggetto   immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972»; 
    b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 8-bis. - 1. Atti  relativi  alle  cessioni,  da  parte  degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili strumentali, anche da costruire  ed  ancorche'  assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 4 per cento. 
  NOTE 
  i) Per le cessioni di cui al  comma  1  l'imposta  si  applica  sul
corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale
compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto». 
  165.  Ai  fini  della  semplificazione  e  della  perequazione  del
trattamento impositivo dell'imposta provinciale di  trascrizione  nel
leasing  finanziario,  all'articolo  56,   comma   6,   del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  al  primo  periodo,  dopo  la
parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni
degli stessi  a  seguito  di  esercizio  di  riscatto  da  parte  del
locatario a titolo di locazione finanziaria». 
  166. Le disposizioni di cui ai commi  164  e  165  si  applicano  a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 
  167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «relative  a  svalutazioni  di   crediti»   sono
sostituite dalle seguenti: «relative  a  svalutazioni  e  perdite  su
crediti»; 
    b) dopo le parole: «decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  alle
rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non  ancora
dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis),  e  7,
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,»; 
    c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili  in
piu' periodi d'imposta  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi»  sono
inserite le  seguenti:  «e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive». 
  168. Dopo il comma 56-bis  dell'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente: 
  «56-bis.1.  Qualora  dalla  dichiarazione  ai   fini   dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  emerga   un   valore   della
produzione netta negativo,  la  quota  delle  attivita'  per  imposte
anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi
di cui al medesimo comma  che  hanno  concorso  alla  formazione  del
valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero  in
crediti  d'imposta.  La  trasformazione   decorre   dalla   data   di
presentazione della  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive in cui  viene  rilevato  il  valore  della
produzione netta negativo di cui al presente comma». 
  169. All'articolo 2, comma 56-ter, del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «55,  56  e  56-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1». 
  170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e'  inserita  la  seguente:  «,
56-bis.1». 
  171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  i  commi
488 e 489 sono sostituiti dal seguente: 
  «488. In vista della riforma dei regimi  IVA  speciali  dell'Unione
europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del  Consiglio,  del  28
novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II,  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,
non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi  diversi  da
quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381». 
  173. All'articolo 20  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere  dal
1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate  in  attuazione
dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati  entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto, possono essere rideterminati in  aumento  al  solo  fine  di
adeguarli  all'incremento  dell'aliquota  dell'imposta   sul   valore
aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2». 
  174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: 
  «d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se  assoggettate
a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto  o  in  parte,
non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato
in  deduzione  dal  reddito   complessivo   dei   periodi   d'imposta
successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».  La
disposizione di cui al presente comma  si  applica  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  175. A  decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il  reddito  da  lavoro
dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri  paesi
limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da soggetti residenti  nel  territorio  dello
Stato  italiano,  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo  per
l'importo eccedente 6.700 euro. 
  176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma
7, alinea,  ultimo  periodo,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato  al  31  dicembre
2016. 
  177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di
stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, ai fini  della  determinazione  del  reddito  d'impresa
relativo alle operazioni  di  cui  all'articolo  110,  comma  7,  del
medesimo testo unico, le  societa'  che  operano  nel  settore  della
raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari  sono
tenute  a  utilizzare  indicatori  di  profitto  diversi  da   quelli
applicabili ai costi  sostenuti  per  lo  svolgimento  della  propria
attivita', fatto  salvo  il  ricorso  alla  procedura  di  ruling  di
standard internazionale di cui all'articolo 8  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. 
  178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di  servizi  ad
essa  ausiliari  deve  essere  effettuato   esclusivamente   mediante
bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche  i  dati
identificativi  del  beneficiario,  ovvero  con  altri  strumenti  di
pagamento  idonei  a  consentire  la   piena   tracciabilita'   delle
operazioni e  a  veicolare  la  partita  IVA  del  beneficiario.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentite  le
associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono  stabilite
le modalita'  di  trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
telematica, delle informazioni  necessarie  per  l'effettuazione  dei
controlli. 
  179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e  178,  pari
complessivamente a 237,5 milioni di euro per  l'anno  2014,  a  191,7
milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni  di  euro  per  l'anno
2016  e  a  104,1  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno   2017,
affluiscono  al  Fondo  per  interventi   strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  180.  Ai  fini  dell'incentivazione  di  iniziative  rivolte   alla
partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle  imprese
e per la diffusione dei piani di  azionariato  rivolti  a  lavoratori
dipendenti, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2  milioni  di
euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro  per  l'anno  2015,  le  cui
modalita' e criteri di utilizzo  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Ai  maggiori  oneri
derivanti dalla disposizione di cui  al  presente  comma,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno  2015,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma  482,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo  sviluppo  e
la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una  quota,  nel
limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad  interventi
urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici
giudiziari con elevati carichi di  controversie  pendenti,  necessari
per lo sviluppo delle aree connesse e per  l'efficienza  del  sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di  specifici  progetti  di
adeguamento,  completamento  e  costruzione.  In  caso   di   mancata
presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il  finanziamento
e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione  il  finanziamento
e' revocato. 
  182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8  novembre  2013,  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della
giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa
sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania  per  la
trattazione del  contenzioso  civile  e  penale.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2014, di 600 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per  il  finanziamento  dei  contratti   di   solidarieta'   di   cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro  e
per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi  della  cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di  attivita',  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014,  50
milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto  a
carico del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e  dalla  presente
legge. 
  184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' destinata una somma fino a  30  milioni  di  euro  finalizzata  al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni  in  deroga  per  il
settore della pesca. 
  185. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro  il  31  ottobre  2013»
sono soppresse; 
  b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013» sono
soppresse; 
  c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) assicurare ai lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»; 
    d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti: 
  «19-bis. Qualora gli  accordi  di  cui  al  comma  4  avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore
non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Il Comitato amministratore, sulla base delle stime  effettuate  dalla
tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29  e  30
del presente articolo. 
  19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014  risultino  in  corso
procedure finalizzate alla  costituzione  di  fondi  di  solidarieta'
bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo  di
solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, fino al  completamento  delle
medesime procedure e comunque non  oltre  il  31  marzo  2014  e  con
riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute  le  relative
prestazioni previste. In caso di mancata costituzione  del  fondo  di
solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»; 
    e) al comma 20, le parole: «per una durata  non  superiore»  sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»; 
    f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  «20-bis. Allo scopo  di  assicurare  l'immediata  operativita'  del
fondo di cui al comma 19 e ferme  restando  eventuali  determinazioni
assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase  di
prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di  finanziamento
del  fondo  e'  fissata  allo  0,5  per  cento,  ferma  restando   la
possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive  a  carico
dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti». 
  186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento  di  integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,  e'
aumentato nella misura del 10 per cento della  retribuzione  persa  a
seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di  50  milioni
di euro per lo stesso anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' incentivi
per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264
del 19 aprile 2013». 
  188.  Al  fine  di  confermare  la   sospensione   dei   contributi
previdenziali e dei premi  assicurativi  gia'  disposta  fino  al  31
dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2004,  n.  311,  e  successivamente  prorogata  senza  soluzione   di
continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente  prorogato  al
31 dicembre 2016 il  termine  di  cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17.  Al  terzo  periodo  dell'articolo  2,  comma  12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
«2015», ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla  seguente:  «2016».  A
decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e  i  premi
assicurativi sospesi ai sensi del presente comma  e  delle  norme  da
esso richiamate sono  restituiti  all'INPS  dagli  enti  interessati,
senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari
importo. 
  189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9  marzo  1989,  n.  88,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico
e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla  coerenza  del  sistema»
sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato». 
  190. All'articolo 41, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, al primo periodo, le  parole:  «Per  gli  anni  2004-2015»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  anni  dal  2004  al   2017».
All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno  2002,  n.  108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la
parola:   «millecinquecento»   e'    sostituita    dalla    seguente:
«milletrecento». Al  fine  di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma, e' autorizzata la spesa di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2017.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  191. Con  effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dall'anno  2014  il
contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  123  del  28  maggio  2013,  attuativo  delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia  di  lavoratori
relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della
citata legge n.  228  del  2012  e'  incrementato  di  6.000  unita'.
Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per  l'anno  2014,
di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni  di
euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  10
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183
milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di  euro  per  l'anno
2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni  di  euro
per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014,
a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro  per
l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni
di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45
milioni di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di  euro  per
l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni
di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno  2018,  a
699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno
2020». 
  192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto
per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
  193.   Le   risorse   finanziarie    complessivamente    richiamate
all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  e  successive  modificazioni,  sono  finalizzate,  nel
rispetto  dei  limiti  ivi  previsti,  alla  copertura  degli   oneri
derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal  medesimo
periodo  relativi  alle   categorie   di   beneficiari   interessate.
L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche
tra le categorie di soggetti  tutelati  sulla  base  della  normativa
vigente,  come  definita  dalle  disposizioni  richiamate  al  quarto
periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo'
avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24,  comma  14,
del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo  22  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  dagli  articoli  11   e   11-bis   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  e  i  relativi
decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre  2012  e
22 aprile  2013,  si  applicano  ai  lavoratori  che  perfezionano  i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al  31
dicembre 2011, utili  a  comportare  la  decorrenza  del  trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge n. 201 del  2011,  entro  il  trentaseiesimo
mese  successivo  alla  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: 
  a) i lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far
valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30
giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche  ai
sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di  procedura
civile, ovvero in applicazione di  accordi  collettivi  di  incentivo
all'esodo  stipulati  dalle  organizzazioni   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,  anche
se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012,  qualsiasi  attivita'  non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il  30
giugno 2012 ed entro il  31  dicembre  2012  in  ragione  di  accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e
412-ter del codice di procedura civile,  ovvero  in  applicazione  di
accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  dopo  la
cessazione, qualsiasi  attivita'  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  d)  i  lavoratori  il  cui  rapporto  di  lavoro  sia  cessato  per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,  successivamente  alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a  rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla  data  del  4
dicembre  2011  e  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,
perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi  volontari,  i
requisiti  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di  cui  alla
presente  lettera,  anche  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  n.  184  del  1997,
potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei  mesi  precedenti  la
domanda di autorizzazione stessa; 
  f) i lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorche'  al  6
dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un
contributo accreditato derivante da  effettiva  attivita'  lavorativa
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita'  lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
  195. Il trattamento pensionistico con riferimento  ai  soggetti  di
cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore  al  1º  gennaio
2014. 
  196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di  attuazione  del  comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede  al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori
di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di  accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del comma 197,  l'INPS  non  prende  in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 
  197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di
17.000 soggetti e nel limite massimo  di  203  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro
per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83  milioni  di
euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 
  198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'
subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma
3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
all'effettivo  conseguente   rifinanziamento   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di  cui
al comma 197, il Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  235,  primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come  rifinanziato  ai
sensi  del  citato  articolo  11,  comma  3,   primo   periodo,   del
decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni  di  euro  per
l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017,  37  milioni  di
euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020. 
  199. Per  gli  interventi  di  pertinenza  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma  1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a  sostegno  delle  persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa  di
275 milioni di euro per l'anno 2014. 
  200. Il Fondo  di  cui  al  comma  199  del  presente  articolo  e'
ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014,  da
destinare esclusivamente, in  aggiunta  alle  risorse  ordinariamente
previste dal predetto Fondo come incrementato  ai  sensi  del  citato
comma 199, in favore degli interventi di assistenza  domiciliare  per
le persone affette da disabilita' gravi  e  gravissime,  ivi  incluse
quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica. 
  201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno  di  bambini
nuovi nati o adottati  appartenenti  a  famiglie  residenti  a  basso
reddito, e' istituito  per  l'anno  2014  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto  Fondo
confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi  nati,  di
cui all'articolo 4  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
all'articolo 12  della  legge  12  novembre  2001,  n.  183,  che  e'
contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei
limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della  situazione
economica  equivalente  (ISEE)  di  riferimento  e  le  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento del Fondo. 
  202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  203. La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  23,  comma  11,
quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata
complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno  2014,  di  cui  30
milioni di euro a valere sul  Fondo  di  solidarieta'  comunale,  che
viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a  valere  sulle
risorse  del  Fondo  per  il  credito  per  i  nuovi  nati,  di   cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  29  novembre   2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal  fine
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al citato fondo di cui all'articolo  23,  comma  11,  del
decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali
necessarie all'integrazione degli immigrati  nei  comuni,  singoli  o
associati, sedi di centri di accoglienza per  richiedenti  asilo  con
una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale  per
le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e'  incrementato
di 3 milioni di euro per l'anno 2014. 
  205. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2014  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23  aprile  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2010,  si
applicano anche  all'esercizio  finanziario  2014  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da  2011  a
2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di
euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. 
  206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.
222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono  inserite
le  seguenti:  «,  e  ristrutturazione,   miglioramento,   messa   in
sicurezza,  adeguamento  antisismico  ed  efficientamento  energetico
degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   adibiti   all'istruzione
scolastica». 
  207. e' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per
l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo  2,  comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni  di  euro
per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse  finanziarie  da
destinare ai lavoratori socialmente utili  e  a  quelli  di  pubblica
utilita' della regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui  alla
legge regionale  della  regione  Calabria  13  giugno  2008,  n.  15.
Nell'ambito delle  risorse  destinate  dal  periodo  precedente  alla
regione Calabria, la regione provvede al  pagamento  degli  arretrati
dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente  utili
e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse  impegnate  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1156,  lettera  g-bis),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  destinate,  per  l'anno  2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della  regione
Calabria al fine di stabilizzare, con contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, i lavoratori impegnati in attivita'  socialmente  utili,
in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo  7
del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di  avviare
un percorso di inserimento  lavorativo  dei  suddetti  lavoratori  ai
sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del  presente  articolo.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per
l'anno 2014 le assunzioni a tempo  determinato  finanziate  a  favore
degli enti pubblici della regione Calabria  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  27  dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuate  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557
e  562,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   e   successive
modificazioni, fermo restando il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno
per l'anno 2013, al solo fine di  consentire  la  sottoscrizione  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014,  non
si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d),  dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  208.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014. 
  209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento  delle
convenzioni con lavoratori socialmente  utili  e  nell'ottica  di  un
definitivo    superamento    delle    situazioni    di    precarieta'
nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro  dell'interno,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  previa  ricognizione  della  normativa  vigente  in  materia,
dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale  e  dei
soggetti  interessati,  si  provvede   a   individuare   le   risorse
finanziarie disponibili, nei limiti  della  spesa  gia'  sostenuta  e
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei  lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  28  febbraio
2000,  n.  81,  e  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro  a
tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in particolare dell'articolo 4, comma 8, del  medesimo  decreto-legge
n. 101 del 2013. 
  210. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
vietata la stipulazione di nuove convenzioni per  l'utilizzazione  di
lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di  nullita'
delle medesime. 
  211. Le risorse finanziarie, nella misura  individuale  massima  di
cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio
2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che  hanno  disponibilita'  di
posti in dotazione organica  relativamente  alle  qualifiche  di  cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  e  successive
modificazioni, per incentivare l'assunzione  a  tempo  indeterminato,
anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti  di  cui
ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del  patto  di
stabilita' interno e dell'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
  212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con
priorita' per  i  comuni  che  assumano  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni
sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva
sussistenza  di  necessita'  funzionali  e   organizzative   per   le
assunzioni, valutata la dimensione demografica  dell'ente,  l'entita'
del personale in servizio e la correlata spesa,  nonche'  l'effettiva
sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale  riduzione
del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto  conto  delle
proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione. 
  213. Al comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14,  comma  24-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire  l'attuazione  dei
processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A  tal  fine  gli  enti
territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il  complesso
delle spese per  il  personale  al  netto  dell'eventuale  contributo
erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei  risparmi  di  spesa
realizzati a seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione
e revisione della spesa di cui al  primo  periodo;  la  verifica  del
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi  4  e
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di
mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e  successive
modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la  proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre  2014,
non si applica la sanzione di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e  successive
modificazioni.   Per   l'anno   2014,   permanendo   il    fabbisogno
organizzativo  e  le  comprovate  esigenze  istituzionali  volte   ad
assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di  lavoro
a tempo determinato, fermo quanto previsto  nei  periodi  precedenti,
puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9
del presente articolo». 
  214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di  cui  all'articolo
2, comma 551, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  finanziati  a
valere sulle risorse di  cui  all'articolo  41,  comma  16-terdecies,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
possono  essere  prorogati,  alla  scadenza,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonche' a quelle  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12,
e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui al comma 209 del presente articolo e  tenuto  conto  dei  vincoli
previsti dal patto di stabilita'. 
  215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo  dei  fruitori
di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e  di  lavoratori
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni, presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con
una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  a
20 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Con
successivo decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite   le
iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere  sul  Fondo  di
cui al primo periodo e volte a potenziare  le  politiche  attive  del
lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo'  essere
compresa  anche  la  sperimentazione  regionale  del   contratto   di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici. 
  216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: «di  cittadinanza  italiana»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione  europea
ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione
europea non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno  CE
per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e'  incrementato,
per l'anno 2014, di 250 milioni  di  euro.  In  presenza  di  risorse
disponibili in relazione all'effettivo numero  dei  beneficiari,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su  tutto
il territorio nazionale, non gia' coperto, della  sperimentazione  di
cui  all'articolo  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.  Con
il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di  prosecuzione  del
programma  carta  acquisti,  di  cui  all'articolo  81,  commi  29  e
seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in  funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il  riparto
delle  risorse   ai   territori   coinvolti   nell'estensione   della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non  specificato
nel  presente  comma,  l'estensione  della  sperimentazione   avviene
secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi  3  e  4,
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Il  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014-2016
ai  fini  della  progressiva  estensione  su  tutto   il   territorio
nazionale,  non  gia'   coperto,   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35,  intesa  come
sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione
attiva,  volto  al  superamento   della   condizione   di   poverta',
all'inserimento  e  al  reinserimento  lavorativi  e   all'inclusione
sociale. 
  217. Per il finanziamento del Piano d'azione  straordinario  contro
la  violenza  sessuale  e  di  genere  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e'  incrementato  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
  218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle  consigliere  e  dei
consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle  pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni,  e'  rifinanziato,
nella misura di 500.000 euro per l'anno  2014,  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore  dei
giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonche'  al  fine
di determinare le condizioni per una migliore occupabilita': 
    a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei
programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite  le  seguenti:
«nonche' a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.  183,  gia'
destinate ai Programmi operativi cofinanziati con  fondi  strutturali
europei, nella misura in  cui  il  finanziamento  dell'incentivo  sia
coerente con gli  obiettivi  del  Piano  di  Azione  Coesione  e  nel
rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»; 
    b) all'articolo 3  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono  inserite
le seguenti: «, assicurando prioritariamente il  finanziamento  delle
istanze positivamente istruite nell'ambito  delle  procedure  indette
dagli avvisi pubblici "Giovani per il  sociale"  e  "Giovani  per  la
valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da:  «e
da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse; 
  2) al comma 1-bis, le parole:  «alle  lettere  a)  e  b)»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»; 
    c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo  sociale  europeo,  su
richiesta  degli  operatori  e  nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie a tal fine preordinate sul  Fondo  di  rotazione  per  la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  il  Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'  erogare  ai  soggetti
pubblici o a totale  partecipazione  pubblica  titolari  di  progetti
compresi nei programmi  di  politica  comunitaria,  che  ne  facciano
richiesta,  anticipazioni  sui  contributi  spettanti  a  carico  del
bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui  al
precedente periodo non puo'  superare  il  40  per  cento  di  quanto
complessivamente  spettante  a  titolo  di  contributi  nazionali   e
comunitari. A seguito della certificazione  da  parte  dell'operatore
richiedente circa l'avvenuta attuazione  del  progetto,  si  provvede
alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel  caso  di
mancata attuazione del progetto  nel  termine  da  esso  previsto,  o
espressamente prorogato, nonche'  di  non  riconoscimento  definitivo
della spesa da parte dell'Unione europea si provvedera'  al  recupero
delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonche'
delle eventuali penalita'; 
    d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, nonche'  l'avvio  del  Piano  per  l'attuazione  della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province,  fermo
restando  il  rispetto  della  vigente  normativa   in   materia   di
contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta'  di
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa strettamente  indispensabili
per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati,  a  valere  su  piani  e  programmi
programmati e da programmare  nell'ambito  della  programmazione  dei
fondi strutturali europei. Allo scopo  di  consentire  il  temporaneo
finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo  della  presente
lettera,  in  attesa  della  successiva  imputazione   ai   programmi
operativi regionali,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  puo'  erogare  alle  regioni  che  ne   facciano   richiesta
anticipazioni sui contributi da programmare  a  carico  del  bilancio
dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro  a  valere  sul
Fondo di rotazione per la formazione  professionale  e  l'accesso  al
fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21  dicembre
1978, n. 845. 
  220.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2004,  n.  138,  e  in
particolare al fine di potenziare  l'attivita'  di  ricerca  da  esso
svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000  di
euro. 
  221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di
Genova. 
  222. Al fine di adempiere agli obblighi in  materia  di  assistenza
sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31  luglio  1980,  n.  618,  iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   salute,   sono
incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.  A  valere  su
tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme  di  attuazione  e
del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  il  Ministero  della  salute
provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria  in
forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del  citato
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  618  del  1980,  ferma
restando la successiva imputazione degli oneri alle  regioni  e  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo  le  procedure
contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine  del  30  aprile
2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.
  223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della  Corte  europea
dei diritti dell'uomo del 3 settembre  2013  (Requête  no.  5376/11),
recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a  titolo
di    rivalutazione     dell'indennita'     integrativa     speciale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata  di  euro  50  milioni  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno
2014. 
  225. A decorrere dal 1º gennaio 2014  si  applica  per  le  aziende
farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
  226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale
ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana  del
farmaco  (AIFA)  applica  i  criteri  di  cui  all'articolo   5   del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  e  successive  modificazioni,
operando anche la compensazione  tra  le  aziende  farmaceutiche  che
costituiscono societa' controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile.  Nell'applicare  i  citati  criteri  per  il  calcolo
dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda  interessata,  derivante
dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA
effettua  la  compensazione  degli  importi  in  capo  alla  societa'
controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la  compiuta  attuazione
dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  e  successive  modificazioni,  per  il  calcolo  dell'eventuale
ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal  superamento
del  limite  di   spesa   farmaceutica   ospedaliera,   effettua   la
compensazione degli importi in capo alla  societa'  controllante.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma, le societa'  controllanti  e
le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del  rapporto
di   cui   all'articolo   2359    del    codice    civile    mediante
autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna
societa'. 
  227. La disposizione di cui al comma 225 si applica,  su  richiesta
delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo
il 31 dicembre 2006. 
  228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai  medicinali»  sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
  b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai  medicinali»  sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
  c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) le disposizioni della lettera  i)  si  applicano  anche  ai
farmaci che rispettano i requisiti previsti  dal  citato  regolamento
(CE) n. 141/2000 e che sono  elencati  nella  circolare  dell'Agenzia
europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo  2001,  nonche'
ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita  delibera  dell'AIFA,
tra quelli gia' in  possesso  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, destinati alla cura di malattie rare e  che  soddisfano  i
criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo  regolamento  (CE)  n.
141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;». 
  229. Il Ministro della salute, con decreto da  adottare  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sentiti
l'Istituto superiore di sanita' e  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, prevede anche in  via  sperimentale  di  effettuare,  nel
limite di cinque milioni di  euro,  lo  screening  neonatale  per  la
diagnosi precoce di  patologie  metaboliche  ereditarie  per  la  cui
terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di
efficacia terapeutica o per le quali vi siano  evidenze  scientifiche
che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in
termini di accesso a terapie in avanzato  stato  di  sperimentazione,
anche di tipo dietetico. Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  il  Ministro  della  salute  definisce
l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire
la massima uniformita'  dell'applicazione  sul  territorio  nazionale
della diagnosi precoce neonatale  e  l'individuazione  di  bacini  di
utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita',  e'  istituito
presso  l'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari   regionali
(Age.na.s.) un Centro  di  coordinamento  sugli  screening  neonatali
composto: dal  direttore  generale  dell'Age.na.s.  con  funzione  di
coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno
un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da
un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche
ereditarie; da un rappresentante del Ministero della  salute;  da  un
rappresentante della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  La
partecipazione dei soggetti di cui  al  terzo  periodo  e'  a  titolo
gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente   lo   Stato   e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  230. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e  successive
modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016. 
  231. Nel  capo  V,  sezione  II,  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  dopo
l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti).  --  1.  Per
rafforzare gli interventi in tema di  monitoraggio  della  spesa  del
settore   sanitario,   accelerare   il   processo   di    automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche
amministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione
di quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 
  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),
nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62  del
presente decreto, subentra, per tutte  le  finalita'  previste  dalla
normativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita'
dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 
  3.  L'ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la
disponibilita' dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle
funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative
finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,
comma 2, del presente decreto. 
  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria  locale  cessa  di
fornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto
dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  e'  facolta'
dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell'ANA,
secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6  del  presente
decreto, ovvero  di  richiedere  presso  l'azienda  sanitaria  locale
competente copia cartacea degli stessi. 
  5. In caso di trasferimento di residenza del  cittadino,  l'ANA  ne
da' immediata comunicazione  in  modalita'  telematica  alle  aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento.  L'azienda  sanitaria
locale nel cui territorio e' compresa  la  nuova  residenza  provvede
alla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche'   all'aggiornamento
dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione
in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino  alle
aziende sanitarie locali interessate. 
  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario  nazionale
realizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con
le modalita' definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 7, l'accesso ai  dati  e  la  disponibilita'
degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia
delle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: 
  a) i contenuti dell'ANA, tra  i  quali  devono  essere  inclusi  il
medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; 
  b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e  agli
elenchi  degli  assistiti  tenuti  dalle  singole  aziende  sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015; 
  c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri  per
l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche  dati  di  rilevanza
nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione  dell'ANA
con banche dati gia' istituite a livello regionale  per  le  medesime
finalita', nel rispetto della normativa  sulla  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e
delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi
del presente decreto». 
  232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)». 
  233. I commi 89,  90,  91,  92,  92-bis,  92-ter,  92-quater  e  93
dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive
modificazioni,   sono   abrogati.   Nell'ambito   dei   processi   di
riorganizzazione del Ministero della salute, di  cui  all'articolo  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, si provvede alla concentrazione  dell'esercizio  delle
funzioni statali in materia  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante e aeronavigante presso gli  uffici  di  sanita'  marittima,
aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini  della  razionalizzazione
della rete ambulatoriale  del  Ministero  della  salute  mediante  la
progressiva unificazione delle strutture presenti sul  territorio.  A
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di
riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e  la
relativa   dotazione   organica   sono   ridotti   di   una   unita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e
2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo periodo, il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il  riparto  della  quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome.  Limitatamente  all'anno  2013,  la  percentuale   indicata
all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
pari allo 0,30 per cento». 
  235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:  «ai  sensi
del comma 2-bis»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee
e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione
maggiorata degli  interessi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trattenere
la relativa quota parte a  valere  sulle  somme  a  qualunque  titolo
dovute dallo Stato  alla  Croce  Rossa  italiana  o  all'Associazione
italiana della Croce Rossa, fino a  concorrenza  della  rata  dovuta.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  i  proventi
derivanti dalla dismissione del patrimonio  immobiliare  della  Croce
Rossa italiana e dell'Associazione italiana della  Croce  Rossa  sono
prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di  cui  al
comma 1 del presente articolo». 
  236. Le  organizzazioni  riconosciute  non  lucrative  di  utilita'
sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, ceduti dagli operatori del  settore  alimentare,  inclusi
quelli della ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,
nonche'  i  citati  operatori  del  settore  alimentare  che   cedono
gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto  stato
di conservazione, trasporto,  deposito  e  utilizzo  degli  alimenti,
ciascuno per la parte di  competenza.  Tale  obiettivo  e'  raggiunto
anche mediante la predisposizione di specifici manuali  nazionali  di
corretta prassi  operativa  in  conformita'  alle  garanzie  speciali
previste  dall'articolo  8  del  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e  successive
modificazioni, validati dal Ministero della salute. 
  237.  Le  disposizioni  del  comma  236  non  si   applicano   alla
distribuzione gratuita di prodotti  alimentari  di  proprieta'  degli
operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente
agli indigenti. 
  238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge  13  maggio  1999,  n.
133, le parole: «e da questi ritirati presso i  luoghi  di  esercizio
dell'impresa,» sono soppresse. 
  239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  240.  Alla  copertura  degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento   nazionale   pubblica   relativa   agli   interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi  strutturali,  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  a  titolarita'  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  nella
misura massima del 70 per cento  degli  importi  previsti  nei  piani
finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per  cento
e' a carico dei bilanci delle  regioni  e  delle  province  autonome,
nonche' degli eventuali  altri  organismi  pubblici  partecipanti  ai
programmi. 
  241. Per gli interventi di cui al comma 240,  a  titolarita'  delle
Amministrazioni centrali dello  Stato,  alla  copertura  degli  oneri
relativi  alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale   pubblica   si
provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.
183,  concorre,  nei  limiti   delle   proprie   disponibilita',   al
finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione  degli  interventi
complementari  rispetto   ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della
programmazione strategica  definita  con  l'Accordo  di  partenariato
2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea.  Al  fine  di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari  di
cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano possono  concorrere  al  finanziamento  degli  stessi  con
risorse a carico dei propri bilanci. 
  243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.
183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere
sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni  delle  quote
comunitarie  e  di  cofinanziamento   nazionale   dei   programmi   a
titolarita' delle Amministrazioni centrali dello  Stato  cofinanziati
dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR  ed  il  FEAMP,
nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242.  Le  risorse
cosi'  anticipate  vengono  reintegrate  al  Fondo,  per   la   parte
comunitaria, a valere sui successivi accrediti  delle  corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato.  Per
la parte nazionale, le anticipazioni  sono  reintegrate  al  Fondo  a
valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute  per  lo
stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni  di  spesa.
Per i programmi complementari, le anticipazioni sono  reintegrate  al
Fondo a valere sulle  quote  riconosciute  per  ciascun  programma  a
seguito delle relative rendicontazioni di spesa. 
  244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri
organismi titolari degli interventi,  delle  risorse  precedentemente
erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,
anche  mediante  compensazione  con  altri  importi  spettanti   alle
medesime amministrazioni ed organismi, sia  per  lo  stesso  che  per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione. 
  245. Il  monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul
FEASR e sul FEAMP, nonche' degli  interventi  complementari  previsti
nell'ambito dell'Accordo di  partenariato  finanziati  dal  Fondo  di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  ai  sensi  del
comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  attraverso  le
specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine,
le Amministrazioni centrali, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano assicurano,  per  gli  interventi  di  rispettiva
competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica
e procedurale a livello di singolo progetto,  secondo  le  specifiche
tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili  del  coordinamento
per i singoli fondi. 
  246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli  anni  2014-2020,
prima della stipulazione con le  autorita'  dell'Unione  europea,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per  materia,  corredato  di  una
relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere
deve essere espresso entro venti giorni dalla  data  di  trasmissione
dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il  termine
per  l'espressione  del  parere,  l'accordo  puo'   essere   comunque
stipulato. 
  247. All'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis)  contratti   passivi,   convenzioni,   decreti   ed   altri
provvedimenti   riguardanti   interventi    a    titolarita'    delle
Amministrazioni centrali dello Stato,  cofinanziati  in  tutto  o  in
parte con risorse dell'Unione europea,  ovvero  aventi  carattere  di
complementarita' rispetto alla  programmazione  dell'Unione  europea,
giacenti  sulla  contabilita'  del  Fondo   di   rotazione   di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano  ferme  le
disposizioni  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041,   per   la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti  assoggettati  al
controllo di cui al periodo precedente». 
  248. Le amministrazioni statali titolari di programmi  di  sviluppo
cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad
una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice  di
cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   per   le
acquisizioni di beni e di servizi  finalizzate  all'attuazione  degli
interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di  Consip  Spa,
stipulando  apposite  convenzioni  per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti.  Le  restanti  amministrazioni  titolari  di  programmi  di
sviluppo cofinanziati hanno facolta' di avvalersi di  Consip  Spa  ai
sensi e con le modalita' di cui al primo periodo. 
  249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite  di
60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse
a favore delle azioni di cooperazione allo  sviluppo  realizzate  dal
Ministero degli affari esteri, in coerenza  ed  a  complemento  della
politica di cooperazione dell'Unione europea.  Le  somme  annualmente
individuate  sulla  base  delle  azioni  finanziabili  ai  sensi  del
presente comma sono versate dal Fondo di  rotazione  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente  capitolo  di
spesa del Ministero degli affari esteri,  che  provvede  al  relativo
utilizzo in favore delle azioni stesse. 
  250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti  alle  pronunce
di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o  ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o  di  altri  provvedimenti
dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
a valere sullo stanziamento appositamente  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze.   La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle  pronunce
gia' depositate o notificate alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Ai titoli giudiziari di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies,  commi
da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89. 
  251. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  282  del  2004,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  307  del  2004,  e'
incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014. 
  252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di
614 milioni di euro per l'anno 2014. 
  253.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
per l'istituzione in via sperimentale  di  un  contingente  di  corpi
civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della
presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace  non
governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o  nelle
aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del  contingente  si
provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  5  aprile
2002, n. 77. 
  254. Per gli interventi di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,  l'erogazione  dei  contributi
avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti  in  bilancio,
sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali  e
previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo'
autorizzare gli enti  medesimi  all'attribuzione  dei  contributi  in
relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni
si applicano le disposizioni di cui al comma 2  del  citato  articolo
7-bis. 
  255. Nella ripartizione delle risorse di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  come  rifinanziate
dalla presente legge, il CIPE, sulla  base  delle  esigenze  rilevate
dagli uffici speciali per  la  ricostruzione,  puo'  destinare  quota
parte delle risorse stesse anche al  finanziamento  degli  interventi
per assicurare la  ricostruzione  e  la  riparazione  degli  immobili
pubblici e la  copertura  delle  spese  obbligatorie,  connesse  alle
funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione  Abruzzo,
colpiti  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile  2009,   nonche'   la
prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi
all'edilizia privata e pubblica  nei  comuni  della  regione  Abruzzo
situati al di fuori del cratere sismico. 
  256. Al fine di permettere il  completamento  degli  interventi  di
ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre  2012  in  Calabria  e
Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5  milioni
di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno  2015.  I
relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione  sono  esclusi  dal
patto di  stabilita'  interno,  nei  limiti  di  2  milioni  di  euro
nell'anno 2014, di 6,3 milioni  di  euro  nell'anno  2015  e  di  1,7
milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione
di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno  2015  e  di
0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. 
  257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro. 
  258. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'  autorizzata  una
spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014,
2015 e 2016. 
  259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento
per il diritto allo studio  universitario  a  favore  degli  studenti
capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere  dall'anno  2014  il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse  di  studio  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella  misura  di  50  milioni  di
euro. 
  260. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 220  milioni  di
euro per l'anno 2014. Le predette spese sono  escluse  dal  patto  di
stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
Conseguentemente  il  Fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014. 
  261. e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria»
con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di
euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016,  destinato
ad incentivare, in conformita' con il regolamento (CE)  n.  1998/2006
della Commissione, del 15  dicembre  2006,  relativo  agli  aiuti  di
importanza  minore  (de  minimis),  gli  investimenti  delle  imprese
editoriali, anche di nuova  costituzione,  orientati  all'innovazione
tecnologica e  digitale  e  all'ingresso  di  giovani  professionisti
qualificati  nel  campo  dei  nuovi   media   ed   a   sostenere   le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  delega  per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare  entro  il
31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore
delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa
ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze  di  sostegno  delle
imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. 
  262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per  le
misure di sostegno  dell'emittenza  radiotelevisiva  locale  relative
agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di  euro
per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate  nel
bilancio. 
  263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea  antincendio
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il  programma  «Prevenzione
dal rischio e soccorso pubblico»  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti  dall'alienazione  dei
velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato
alle esigenze del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il
potenziamento del concorso aereo  di  Stato  per  il  contrasto  agli
incendi boschivi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2014.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni  di
euro per l'anno 2014, con specifica destinazione  di  40  milioni  di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009. 
  265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014. 
  266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014. 
  267. Al fine  di  incrementare  la  costituzione  di  parte  civile
dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad  oggetto
reati tributari, di  assicurare  l'assistenza  delle  amministrazioni
dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti  di  mediazione
obbligatoria, nonche'  di  garantire  l'indispensabile  attivita'  di
consulenza in via breve in favore dell'Unita'  tecnica-amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10  febbraio  2011,  in  relazione  all'imponente
contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e'  autorizzata  ad
effettuare, in aggiunta alle  facolta'  assunzionali  previste  dalla
normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo  organico  vigente,
ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro  il  limite  di
spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014.  In  dipendenza  di
tali ulteriori assunzioni e per garantire la  suddetta  attivita'  di
consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel  limite
delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  quattro   avvocati   o
procuratori dello Stato, di cui almeno  due  in  posizione  di  fuori
ruolo. 
  268. Al fine di non disperdere la  professionalita'  acquisita  dal
personale con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
assunto a seguito di  superamento  di  apposita  procedura  selettiva
pubblica,  per  titoli  ed  esami,  nonche'  per  fare  fronte   agli
accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita'  di
cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea,
il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come  incrementato  in
attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre  2006,
n.  296,  e'  incrementato  di  dodici  unita',  previa   contestuale
riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del
predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003. 
  269. Per le finalita' di cui  al  comma  268,  il  Garante  di  cui
all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre  2016,  nei  limiti  delle
proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di
cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
come modificato dal comma 416  del  presente  articolo,  una  o  piu'
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
indeterminato del personale  in  servizio  presso  l'Ufficio  di  cui
all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, che, alla data  di  pubblicazione  del
bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianita' con contratto  di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze  dello  stesso
Garante. 
  270. e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
difesa, il Fondo per  le  esigenze  di  funzionamento  dell'Arma  dei
carabinieri con una dotazione di  10  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, si provvede alla  ripartizione  del  Fondo  nell'ambito  del
programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa
e la sicurezza» del centro di responsabilita' «Arma dei Carabinieri». 
  271. L'articolo 2195 del codice di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   2195.   --   (Contributi   a   favore    di    Associazioni
combattentistiche)  --  1.  Per  il  sostegno  delle   attivita'   di
promozione  sociale  e  di  tutela  degli  associati   svolte   dalle
Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,  n.
93,  sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero  della  difesa,   e'
autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli  anni
2014, 2015 e 2016. Il Ministro  della  difesa  provvede  con  proprio
decreto alla ripartizione di tali risorse, con le  modalita'  di  cui
alla legge 28 dicembre 1995, n. 549». 
  272. Al fine di  consentire  la  promozione  e  lo  svolgimento  di
iniziative per le celebrazioni del  settantesimo  anniversario  della
Resistenza e della Guerra di liberazione,  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo,  con  una  dotazione
pari a 1,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014  e  2015,
destinato a finanziare le iniziative  promosse  dalla  Confederazione
italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. 
  273. Per assicurare il tempestivo adempimento  degli  indifferibili
impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento  del  semestre
di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del  2014  e
con  il  funzionamento  della  delegazione  per  la  Presidenza,   e'
autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno  2014  e  di  euro
2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
trasmette ai competenti organi parlamentari,  prima  dell'inizio  del
semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il  30  maggio
2014, una nota puntuale sul  riparto  delle  risorse,  suddivisa  per
finalita'  e  iniziative.  Le  somme  non  impegnate   nell'esercizio
finanziario  di  competenza  possono  essere  impegnate   nel   corso
dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al  presente
comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60,  comma
15, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo  svolgimento
delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza  italiana
del   Consiglio   dell'Unione   europea   del    2014,    nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo,
sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri  2  milioni
di euro; a tale fine, si applicano le  deroghe  alle  limitazioni  di
spesa e di assunzione temporanea di personale previste  dal  presente
comma. Le attivita', gli interventi, la gestione  finanziaria  e  del
personale posti in  essere  dalla  delegazione  restano  disciplinati
dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge
5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata  del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n.
208,  si  interpreta  nel  senso  che,  nei   limiti   temporali   di
operativita' della delegazione e nell'ambito  dello  stanziamento  di
cui al presente comma,  le  spese  sostenute  dalla  delegazione  per
consumi intermedi, nonche' per  il  noleggio  e  la  manutenzione  di
autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per il  Ministero  degli  affari
esteri  derivanti  dall'applicazione  della  normativa  vigente.  Nei
limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al  presente
comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  7,
commi 1,  4  e  6,  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013,  n.  12.
Ai  componenti  della  delegazione  di  cui  al  presente  comma   e'
corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita'  di  cui
al regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941.  Fermo  restando  quanto
previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma,  al
personale di qualifica non  dirigenziale  componente  la  delegazione
puo'  essere  corrisposto  un   contributo   fisso   onnicomprensivo,
sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari
carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della
delegazione,  da  svolgere  anche   in   sedi   diverse   da   quella
dell'Amministrazione  centrale.  Per  le  straordinarie  esigenze  di
servizio della Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione
europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a  valere  sulle
risorse di cui al primo periodo del presente comma e  nei  limiti  di
1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con  contratto
temporaneo ai sensi dell'articolo  153  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  in  deroga  ai  limiti
quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le  iniziative
connesse  con  il  semestre  di  Presidenza  italiana  del  Consiglio
dell'Unione  europea,  di  competenza  di  Amministrazioni   centrali
diverse dal Ministero degli affari esteri,  e'  istituito  presso  lo
stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un  fondo  con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra
i Ministeri interessati con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative  spese
si applicano  le  disposizioni  contenute  nel  presente  comma,  ivi
comprese  le  deroghe  alle  limitazioni  di  spesa  previste   dalla
normativa vigente. 
  274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni  di
euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e  di  governo
dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia --  Europe
Summit  che  si  terranno  in  Italia  nel   2014.   Le   spese   per
l'organizzazione  dei  vertici  sono  escluse  dall'applicazione  dei
limiti di spesa di cui all'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di  cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte,  sia  a  livello
nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto  mediterraneo
di  ematologia  (IME),  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la  spesa  di  3,5
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014. 
  276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale
privi della vista ed ipovedenti  (ANPVI  ONLUS),  organizzazione  non
lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981,  e  in  particolare  le
attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani  guida
per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di  300.000
euro per l'anno 2014. 
  277. Per ampliare il panorama  dei  servizi  culturali  per  i  non
vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e
dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al  comma
1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n.  52,  e  successive
modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina  Margherita»
stipula un'apposita convenzione  con  il  Polo  tattile  multimediale
della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le  finalita'
di cui al presente comma e' erogato un  contributo  straordinario  di
800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del  Polo
tattile multimediale. 
  278. e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di  100  milioni  di
euro  da  assegnare  all'Agenzia  delle  entrate   quale   contributo
integrativo alle spese di funzionamento. 
  279. All'articolo 63, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al terzo periodo, dopo le parole:  «previsto  dal  terzo  comma»
sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla  data  del  30
settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la  sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di  laurea  in  giurisprudenza  o  in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura e'
rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o  di
una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,  n.  164,  essa
deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale  del
predetto centro o dal legale rappresentante della  predetta  societa'
di servizi». 
  280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura  e'  rilasciata
ad un funzionario di un  centro  di  assistenza  fiscale,  essa  deve
essere  autenticata  dal  responsabile  del  predetto  centro»   sono
soppresse. 
  281. La disciplina prevista in materia di prezzi  di  trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, deve intendersi applicabile  alla  determinazione  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive anche  per  i  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. 
  282. La sanzione di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle  rettifiche
del valore della produzione netta di cui al comma 281. 
  283. La non applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  282  e'
limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla  data
del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta  per  il  quale,  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  siano  decorsi  i
termini per la presentazione della relativa dichiarazione. 
  284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non  si  applicano  se  la
sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  47,5
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2017  ed  e'  ridotto  di  20
milioni di euro per l'anno 2015. 
  286. Per consentire la realizzazione della riforma del  catasto  in
attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata  la  spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2019. 
  287. Al  fine  di  rimborsare  le  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  in  attuazione  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013,  e'  istituito  un  apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60
milioni di euro per l'anno 2015. 
  288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso  gia'  concluso
alla data di entrata in vigore della presente legge. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3
milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. 
  289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati  a
carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello
di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta  priorita'.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascun
anno, a decorrere dall'anno  2016,  destinata  a  tali  procedure  di
permuta in cui  siano  ricompresi  immobili  demaniali  gia'  in  uso
governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione». 
  290.  Al  fine  di  non  ostacolare  l'attuazione  in  corso  della
revisione delle circoscrizioni  giudiziarie,  i  giudici  onorari  di
tribunale e i vice procuratori onorari il cui  mandato  scade  il  31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a
norma  dell'articolo  42-quinquies,  primo  comma,   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  nonche'
i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31  dicembre  2014  e
per  i  quali  non  e'  consentita  un'ulteriore  conferma  a   norma
dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle  rispettive  funzioni  fino   alla   riforma   organica   della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre  il  31  dicembre  2014;
conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del  decreto  legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31  dicembre  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014». 
  291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25,  dopo  le  parole:  «turistico-ricreative»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed  attivita'  produttive  ad
essa connesse,». 
  292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, si provvede  all'incremento  dei  consumi  medi
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di  cui
al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  26
febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi  dei  prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o   dell'esenzione
dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del  20  marzo
2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a
21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. 
  293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni  di  euro
e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed  e'
riassegnato al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  al  fine  di  provvedere  al
rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolosaccarifera di cui  all'articolo  1,  comma
1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza  di  una
parte del  quarto  anno  del  quinquennio  previsto  dalla  normativa
europea. 
  294. A favore degli italiani nel mondo  sono  disposti  i  seguenti
interventi: 
  a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno  2014,  per
le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE; 
  b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno  2014,  per
il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura  italiana
all'estero; 
  c) per un ammontare pari a 600.000 euro per  l'anno  2014,  per  il
rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta  e  indiretta,
degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza; 
  d) per un ammontare pari a 200.000 euro per  l'anno  2014,  per  il
Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma; 
  e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in  favore
delle agenzie  specializzate  per  i  servizi  stampa  dedicati  agli
italiani residenti all'estero; 
  f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per  l'anno  2014,  ad
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti  in
favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
  295. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. All'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  sono
attribuite le attivita' a  carattere  tecnico-operativo  relative  al
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A  tal  fine,  l'Agenzia
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti
della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed
al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione  europea  degli
adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla
politica agricola comune, nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e
sulle strutture del settore agricolo,  finanziati  dal  FEAGA  e  dal
FEASR. Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali nella gestione dei  rapporti  con  la
Commissione  europea  afferenti,  in  seno  al  Comitato  dei   fondi
agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,
di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.  1290/2005,  relativo   al
finanziamento della  politica  agricola  comune,  nonche'  alle  fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi
della vigente normativa europea. In  materia  l'Agenzia  assicura  il
necessario  supporto  tecnico  fornendo,  altresi',  gli   atti   dei
procedimenti»; 
    b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati. 
  296. Le somme di cui all'articolo 18,  comma  11,  della  legge  23
luglio 2009,  n.  99,  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e  non  ancora  utilizzate,  possono
essere destinate negli  anni  2014  e  2015  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009. 
  297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con
particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio  Xylella
fastidiosa  e  al  potenziamento  dei  sistemi  di   monitoraggio   e
controllo, ivi compresi i  controlli  sulle  sementi  provenienti  da
organismi geneticamente modificati, e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro  per  l'anno  2014,  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
12 della legge 27 ottobre 1996,  n.  910,  che,  a  tale  fine,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
e' autorizzato  per  l'anno  2014  ad  effettuare  le  operazioni  di
pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia  per
lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero  stesso
ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati  alla  medesima
Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le  operazioni  effettuate
sono   oggetto   di   rendicontazione   al   termine   dell'esercizio
finanziario. 
  299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di
Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» e'  autorizzata
la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014. 
  300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e  la  divulgazione
sulla legislazione persecutoria  e  sulla  deportazione  degli  ebrei
d'Italia, nonche' sugli ebrei  salvati,  anche  predisponendo  banche
dati informatiche per il Museo  nazionale  dell'Ebraismo  italiano  e
della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003,  n.  91,  e  per  altre
strutture a carattere museale, e' attribuito alla  Fondazione  Centro
di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro
per l'anno 2014. 
  301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari
a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2014,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75. 
  302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per  l'anno  2014,
da ripartire contestualmente tra le finalita'  di  cui  all'elenco  1
allegato alla presente legge,  con  un  unico  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma  12,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni  di  euro
per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20  milioni  di
euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito  sportivo  amministra
gli importi di cui sopra in gestione  separata  in  base  ai  criteri
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro da lui delegato,  sentiti  il  Ministro  dell'interno  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  della   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  tenendo  conto  dell'esigenza  di
assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli
impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo
e ammodernamento. 
  304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c)
del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non  esclusiva,
delle risorse del Fondo di cui  al  comma  303,  come  integrate  dal
medesimo comma, nonche' di favorire comunque  l'ammodernamento  o  la
costruzione di  impianti  sportivi,  con  particolare  riguardo  alla
sicurezza  degli  impianti  e   degli   spettatori,   attraverso   la
semplificazione delle procedure amministrative  e  la  previsione  di
modalita' innovative di finanziamento: 
  a) il soggetto che  intende  realizzare  l'intervento  presenta  al
comune  interessato  uno  studio  di  fattibilita',  a  valere  quale
progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di  cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n.  207,  e  corredato  di  un  piano  economico-finanziario  e
dell'accordo  con  una  o  piu'  associazioni  o  societa'   sportive
utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita'  non  puo'
prevedere  altri  tipi  di  intervento,  salvo  quelli   strettamente
funzionali alla fruibilita' dell'impianto  e  al  raggiungimento  del
complessivo  equilibrio   economico-finanziario   dell'iniziativa   e
concorrenti alla valorizzazione del territorio  in  termini  sociali,
occupazionali  ed  economici  e   comunque   con   esclusione   della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune,
previa  conferenza  di  servizi  preliminare  convocata  su   istanza
dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti
positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine  di  novanta
giorni  dalla  presentazione  dello  studio  medesimo,  il   pubblico
interesse della  proposta,  motivando  l'eventuale  mancato  rispetto
delle priorita' di cui al comma 305  ed  eventualmente  indicando  le
condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di  assenso  sul
progetto; 
  b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto
proponente presenta al comune  il  progetto  definitivo.  Il  comune,
previa conferenza di servizi decisoria, alla quale  sono  chiamati  a
partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in
ordine al progetto presentato e che  puo'  richiedere  al  proponente
modifiche  al  progetto  strettamente  necessarie,  delibera  in  via
definitiva  sul  progetto;  la  procedura  deve   concludersi   entro
centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove  il  progetto
comporti atti di competenza regionale, la conferenza  di  servizi  e'
convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni  dalla
presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce  ogni
autorizzazione  o  permesso  comunque  denominato   necessario   alla
realizzazione dell'opera e determina  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima; 
  c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e  b),
relativamente agli impianti omologati per un numero di posti  pari  o
superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto  proponente,  assegna
all'ente interessato  trenta  giorni  per  adottare  i  provvedimenti
necessari; decorso inutilmente  tale  termine,  il  presidente  della
regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare,
entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i
provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un
numero di posti pari o superiore a 4.000 al  coperto  e  20.000  allo
scoperto, decorso  infruttuosamente  l'ulteriore  termine  di  trenta
giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri,  al
quale  e'  invitato  a  partecipare  il  presidente   della   regione
interessata,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla  richiesta,  adotta,
entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari; 
  d) in caso di  interventi  da  realizzare  su  aree  di  proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto  approvato  e'
fatto  oggetto  di  idonea  procedura  di   evidenza   pubblica,   da
concludersi comunque entro novanta  giorni  dalla  sua  approvazione.
Alla gara e' invitato anche il soggetto  proponente,  che  assume  la
denominazione di promotore. Il  bando  specifica  che  il  promotore,
nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario,  puo'  esercitare  il
diritto  di  prelazione  entro  quindici  giorni  dall'aggiudicazione
definitiva e divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di  assumere  la
migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili,  le
previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, in materia di finanza di progetto.  Qualora  l'aggiudicatario
sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a),  primo  periodo,  il
predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo  o  negli
accordi di cui alla medesima lettera e periodo; 
  e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla
normativa vigente in relazione  alla  tipologia  o  dimensione  dello
specifico intervento promosso. 
  305. Gli interventi di cui al comma 304,  laddove  possibile,  sono
realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o
relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate. 
  306.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  307. Per l'organizzazione  dei  Campionati  mondiali  di  pallavolo
femminile del 2014  e'  attribuito  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014. 
  308. Al fine di consentire la realizzazione di  interventi  urgenti
per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei
«Luoghi della memoria» nel quadro degli  eventi  programmati  per  la
celebrazione  del  Centenario  della  prima   guerra   mondiale,   e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per  l'anno  2014  e  di  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 
  309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi  della  prima
guerra mondiale e di preservarne la memoria in  favore  delle  future
generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni,  convegni,
mostre, pubblicazioni e  percorsi  di  visita,  anche  prevedendo  il
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e  grado  in  un  percorso
didattico integrativo ai  fini  del  recupero  di  lettere,  oggetti,
documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata  la  spesa  di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
  310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' destinato al finanziamento  delle  iniziative  finalizzate
alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto  a
facilitare la ricerca  e  la  consultazione  gratuita  da  parte  dei
cittadini della normativa vigente, nonche' a  fornire  strumenti  per
l'attivita'  di  riordino   normativo.   Il   programma,   le   forme
organizzative  e  le  modalita'  di  funzionamento  delle   attivita'
relative al portale, anche al fine di favorire la  convergenza  delle
banche dati regionali, sono disciplinati con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri,  previa  intesa  con  il  Presidente  del
Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati
e previo parere  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome. Il  Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo  delle
attivita'. La banca dati del portale e' alimentata  direttamente  dai
testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana e le relative  attivita'  sono  svolte,  su  base
convenzionale, dal medesimo soggetto preposto  alla  stampa  ed  alla
gestione, anche con strumenti telematici, della  Gazzetta  Ufficiale.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo  e'  incrementato
di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di  euro  1.000.000  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno  2017.
Ulteriori  finanziamenti  possono  essere  attribuiti  al  fondo   da
soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo  stesso
decreto. 
  311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre
2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2009, n. 9, sono abrogati. 
  312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges
finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi  costituzionali,
per assicurare la completa informatizzazione della  formazione  degli
atti normativi e  delle  deliberazioni  adottate  dal  Consiglio  dei
ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita'
alle disposizioni del codice di cui al decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e' istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  un  fondo  con  una  dotazione  complessiva  pari  ad  euro
1.500.000, di cui euro 200.000 per  l'anno  2014,  euro  400.000  per
l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro  200.000  per  l'anno
2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019. 
  313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni  anno,  riferisce  alla
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui  all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre  2005,  n.  246,  e  successive
modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione  dei  progetti
Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo. 
  314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30
e' abrogato. 
  315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  nonche'  per   i   servizi   istituzionali   delle
rappresentanze  diplomatiche  e   degli   uffici   consolari   svolti
all'estero». All'articolo 5, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della  difesa»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  per  i  servizi  istituzionali  delle
rappresentanze  diplomatiche  e   degli   uffici   consolari   svolti
all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione degli  stanziamenti  di
parte corrente e di  parte  capitale  destinati  all'erogazione  agli
uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e  di
parte capitale, iscritti nello  stato  di  previsione  del  Ministero
degli affari esteri. 
  316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,  n.
85, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a
seguito dell'opzione effettuata ai sensi del  comma  2  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 418 del  1999,  il  trattamento  economico,
comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non
puo'  superare  quello  complessivamente  attribuito  ai  membri  del
Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione  previdenziale,
che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza». 
  317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti  ispettivi»
sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo  per  lo  svolgimento
delle attivita' indispensabili di  tutela  e  di  valorizzazione  del
patrimonio culturale». 
  318. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per
l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di  euro
per l'anno 2017. 
  319. Al fine di fronteggiare la  grave  situazione  socio-economica
nell'isola di Lampedusa,  determinatasi  a  seguito  dell'eccezionale
afflusso di cittadini  provenienti  dai  Paesi  del  Mediterraneo,  e
rafforzarne  la  dotazione  di  infrastrutture,  finalizzata  ad  una
maggiore efficienza  dei  servizi,  il  CIPE  assegna  al  comune  di
Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il  triennio  2014-2016,  a
valere sulle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
stanziate dalla presente  legge  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa  e  Linosa,
nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal  presente  comma,
presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che
lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza
della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento
e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche
specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi,
istruito positivamente, su proposta  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in  una  riunione
cui partecipa il Presidente della Regione  siciliana.  Il  comune  di
Lampedusa  e  Linosa  puo'  richiedere  all'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di  impresa  S.p.a.  di
fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere  con  il
predetto Dipartimento, ai cui oneri  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,  la  necessaria
assistenza tecnica per la definizione del piano  e  per  l'attuazione
degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il  ricorso  alle
misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,  e  a  quelle  di  cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.  Le
agevolazioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle  risorse  individuate
dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate
nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa,  istituita
dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al
fine di consentire il completamento del programma  di  metanizzazione
del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre  1980,
n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2014  al  2020,  e'  autorizzata  la
concessione, ai comuni e ai loro consorzi,  di  contributi  in  conto
capitale  fino  a  un  massimo   del   54   per   cento   del   costo
dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane  di
distribuzione del gas  metano.  I  contributi  sono  erogati  qualora
l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa
ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  coesione  relative  alla  programmazione   nazionale
2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad  assegnare  20
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2014  al  2020,  sono
stabilite le procedure per la concessione dei contributi  secondo  le
seguenti priorita': 
  a) concessione ai comuni che abbiano  gia'  presentato,  nei  tempi
previsti, la domanda di contributo ai sensi delle  deliberazioni  del
CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004; 
  b) proseguimento  del  programma  generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui  alla  citata  deliberazione
del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999. 
  320. Al fine di consentire le attivita' di  ricerca,  assistenza  e
cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3  milioni  di
euro per l'anno 2014 a favore del  Centro  nazionale  di  adroterapia
oncologica (CNAO). 
  321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'  assicurano
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando,  secondo  i
rispettivi ordinamenti, misure di  contenimento  della  spesa,  anche
alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di  finanza
pubblica ad esse  applicabili,  che  garantiscano  il  versamento  al
bilancio dello Stato di  un  risparmio  di  spesa  complessivo  annuo
maggiorato del 10 per cento  rispetto  agli  obiettivi  di  risparmio
stabiliti a legislazione vigente e  senza  corrispondenti  incrementi
delle entrate dovute ai contributi del  settore  di  regolazione.  Le
misure alternative di  contenimento  della  spesa  di  cui  al  primo
periodo  non  possono   prevedere   l'utilizzo   degli   stanziamenti
preordinati alle spese in conto  capitale  per  finanziare  spese  di
parte corrente ne' deroghe  alle  vigenti  disposizioni  in  tema  di
personale, con particolare riferimento a quelle comportanti  risparmi
di spesa. Il rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  comma  e'
asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'. 
  322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.
580, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Al fine di garantire la  partecipazione  del  sistema  camerale
agli obiettivi di contenimento di  finanza  pubblica  e  ai  relativi
risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna  camera   di   commercio,
l'Unioncamere  e  le  singole  unioni  regionali  possono  effettuare
variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo
il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento  dei
risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei  conti
dei  singoli  enti  attesta  il  conseguimento  degli  obiettivi   di
risparmio e le modalita' compensative tra  le  diverse  tipologie  di
spesa». 
  323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n.  146,  dopo  il
comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Al fine di garantire la  continuita'  dell'attivita'  della
Commissione, nei limiti  dei  contingenti  di  cui  al  comma  2,  il
personale di ruolo della pubblica  amministrazione,  in  servizio  in
posizione di comando  alla  data  del  30  giugno  2013,  che  ne  fa
richiesta, e' trasferito alla  Commissione  e  inquadrato  nel  ruolo
organico del personale  della  Commissione,  appositamente  istituito
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con
corrispondente   riduzione   delle    dotazioni    organiche    delle
amministrazioni  di  appartenenza  e  trasferimento  delle   relative
risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione
di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma
2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo». 
  324. Al fine di estendere il beneficio di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in  favore  delle  reti  e  dei
consorzi  di  imprese  utilizzatori  di  gas  ed   energia   a   fini
industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale  pari  all'80
per  cento  la  propria  unita'  produttiva  ubicata  nei   distretti
industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n.  317,
nonche' ai  sensi  delle  normative  regionali  vigenti,  considerati
utente  unico,  anche  se  con  punti  di  fornitura   multipla,   e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
le modalita' attuative della presente disposizione. 
  325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della  legge
24  dicembre  2012,  n.  228,  relative  al  commissariamento   delle
amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale
del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali
che intervengono in una data compresa tra  il  1º  gennaio  e  il  30
giugno 2014. 
  326. All'articolo 11  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  «19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate,  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le   fondazioni   lirico-sinfoniche   che,    presentando    evidenti
peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della  cultura
operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  assoluta  rilevanza
internazionale, le  eccezionali  capacita'  produttive,  i  rilevanti
ricavi propri, nonche' per il significativo  e  continuativo  apporto
finanziario  di  soggetti   privati,   possono   dotarsi   di   forme
organizzative  speciali,  fermo  restando  il  rispetto  di  tutti  i
requisiti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   lettera   f),   del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri
statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma  15,  lettere
a), numero 2), e b), del presente articolo». 
  327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al
numero 2)  della  lettera  a)  del  comma  15  dell'articolo  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si  applica  alla  Fondazione
Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo  sono  svolte  dal
consiglio di amministrazione. 
  328. e' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a
favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al
sostegno della programmazione musicale. 
  329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Per i contratti di locazione passiva  degli  immobili  di  cui  al
primo comma, i limiti temporali  indicati  all'articolo  12,  secondo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati,
se nel contratto e' inserita la clausola  di  acquisto  dell'immobile
locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente». 
  330. Ai fini della razionalizzazione e  del  riassetto  industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli  di
amministrazione di SICOT --  Sistemi  di  consulenza  per  il  Tesoro
S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione
del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in  Consip
Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la  convenzione
attualmente  in  essere  tra  la  SICOT   S.r.l.   e   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  risolta  e  le  attivita'  previste
dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal
Ministero, sulla base di un nuovo rapporto  convenzionale,  a  Consip
Spa,  secondo  modalita'  in  grado  di  limitare  esclusivamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze --  Dipartimento  del  tesoro
l'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  trattati.  Le  operazioni
compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta  di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e da ogni  altra  imposta  indiretta  esclusa  l'imposta  sul  valore
aggiunto. 
  331. All'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, la societa'  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993,  n.  202,  e'  trasferita  alla  Societa'
Fintecna s.p.a. o a societa'  da  essa  interamente  controllata.  Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e
ai  sensi  del  comma   12.   Entro   trenta   giorni   dall'avvenuto
trasferimento, la societa' trasferitaria  provvede  a  deliberare  la
messa in liquidazione della societa'»; 
    b) il primo periodo del comma  12  e'  sostituito  dal  seguente:
«Entro i trenta giorni successivi alla messa  in  liquidazione  della
societa', si provvede alla  nomina  di  un  collegio  di  tre  periti
designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno  dal  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e  uno  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine  di
effettuare,  entro  novanta  giorni,   una   valutazione   estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita». 
  332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia
e delle finanze -- Dipartimento del  tesoro,  entro  il  15  febbraio
2014,    con    certificazione    congiunta    del    presidente    e
dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad  anticipazione
di liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni  di
euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione di  un  piano
di pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili,  a  valere
sull'incremento  della  dotazione  del  Fondo   per   assicurare   la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili,  di
cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma  8,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente  disposizione  si
tiene  conto  nella  predisposizione  del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive  modificazioni,  con  il  quale,  ai  sensi  del  citato
articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si  provvede
alla distribuzione dell'incremento del  predetto  Fondo  tra  le  sue
diverse sezioni. 
  333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si  provvede  a
seguito: 
  a) della predisposizione, da  parte  della  societa'  EUR  Spa,  di
misure  idonee  e  congrue  di   copertura   annuale   del   rimborso
dell'anticipazione  di   liquidita'   maggiorata   degli   interessi,
verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la societa',
il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro
e Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  nonche'  il
comune di Roma Capitale; 
  b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  --  Dipartimento  del  tesoro  e  la
societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di  erogazione
e di restituzione  delle  somme,  comprensive  di  interessi,  in  un
periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora  la
societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento  delle  rate
dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime  somme  da  parte
del Ministero dell'economia e delle finanze,  sia  l'applicazione  di
interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa'  e'
pari al rendimento di mercato  dei  buoni  poliennali  del  tesoro  a
cinque anni in corso di emissione. 
  334.   Per   assicurare   il   completamento   del   processo    di
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita  della  stampa
quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento
tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il  termine  previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio  2012,  n.  103,
per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al  31
dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta  di  cui  al  medesimo
comma e' riconosciuto per l'anno 2014. 
  335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2  e  3  dell'articolo
11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  abrogati.
Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui  alle
suddette disposizioni,  come  rideterminate  ai  sensi  del  predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  terzo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
  336. Ai fini del  mantenimento,  per  il  triennio  2014-2016,  del
regime di  sospensione  delle  agevolazioni  tariffarie  postali,  in
scadenza al 31 dicembre 2013,  il  termine  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, e'  prorogato
al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad  applicarsi
la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali  da
parte  delle  associazioni  e  organizzazioni  senza  fini  di  lucro
iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e  delle
associazioni d'arma e combattentistiche. 
  337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  16  luglio  2012,  n.  103,  ai  fini
dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e
diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1983,
n. 48. 
  338. La Banca  d'Italia  tiene  conto,  nell'ambito  della  propria
autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui  ai  commi
da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con  le
organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di  contrattazione  in
tempo utile per  dare  attuazione  ai  suddetti  principi,  la  Banca
d'Italia provvede sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino
alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo. 
  339. A decorrere dall'anno 2014, la  quota  delle  risorse  di  cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da
attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da  sostenere  per  gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia effettuati dalle  aziende  sanitarie  locali,  e'  ripartita
annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  alla
predisposizione del decreto di cui al periodo precedente  sulla  base
di una proposta della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, da trasmettere entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno  con
riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole  regioni
provvedono all'assegnazione delle  rispettive  quote  determinate  ai
sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati.  Le
risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti
da esse vigilati, non possono essere destinate  a  finalita'  diverse
dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal  servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i  cui  oneri
dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse. 
  340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai  fini
della razionalizzazione del  servizio,  l'INPS,  per  l'effettuazione
delle visite mediche di controllo domiciliari ai  lavoratori  assenti
dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei  medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente». 
  341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  340  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo  comunitario»
sono soppresse. 
  343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori,  servizi
e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta,
nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e  al  secondo
periodo del comma 11 dell'articolo 125». 
  344. All'articolo 37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere
destinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   di
magistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno  2014,  nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e  per
consentire a coloro  che  hanno  completato  il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  lo  svolgimento  di  un  periodo  di
perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014,  nel  limite
di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo  progetto
formativo e' assegnata al  Ministero  della  giustizia.  A  decorrere
dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni  di  euro  del  predetto
importo e' destinata all'incentivazione del personale  amministrativo
appartenente  agli  uffici  giudiziari  che  abbiano  raggiunto   gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e alle  spese  di  funzionamento  degli  uffici  giudiziari.  La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le  assunzioni  del  personale  di
magistratura ordinaria». 
  345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e'  autorizzata  la
spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui  all'articolo  8
della legge 23 febbraio 2001,  n.  38,  e  di  500.000  euro  per  le
finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge. 
  346. e'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di  euro  per
l'anno 2014 finalizzato  ad  interventi  in  conto  capitale  per  la
ricostruzione  e  messa  in  sicurezza  del  territorio  nelle   zone
interessate da eventi emergenziali pregressi  per  le  quali  vi  sia
stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero vi sara' nel corso del  2014.  Il  fondo  puo'  essere
utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte  e  beni
mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola,
purche'  i  danni  siano  in  nesso  di  causalita'  con  l'evento  e
dimostrabili con perizia giurata, risalente al  periodo  dell'evento.
Gli interventi attuati con le risorse del fondo di  cui  al  presente
comma sono monitorati ai sensi del decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi. 
  347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346,  ai
sensi e con le  modalita'  ivi  previste,  sono  ammessi  i  seguenti
interventi: 
  a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi  alle  imprese
che abbiano subito danni alle scorte e  ai  beni  mobili  strumentali
all'attivita'  produttiva  a   seguito   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio  della  regione  Marche
nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011; 
  b) interventi per la  ricostruzione  a  seguito  degli  eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province  di
Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20  al
24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10  e
l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro  per  l'anno
2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari; 
  c) al  fine  di  consentire  l'avvio  dell'opera  di  ricostruzione
necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento  sismico
verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5  milioni  di  euro  per
l'anno  2014  per  il  finanziamento  degli  interventi   diretti   a
fronteggiare i danni conseguenti al sisma. 
  348. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione e di recupero del tessuto  urbano  e  sociale  della
citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere,  all'articolo  4,  comma
14, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', i  comuni  del
cratere possono prorogare  o  rinnovare  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014 i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  previsti
dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n.  10,  nonche'  i  contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa stipulati in  forza  delle  ordinanze  emergenziali  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,  n.  71,  avvalendosi  del
sistema derogatorio ivi previsto anche per  l'anno  2014  nel  limite
massimo di spesa di 0,5 milioni di euro». 
  349. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione del tessuto urbano, sociale  e  occupazionale  della
citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il  solo
anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di  spesa
di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno,  anche  in  deroga  alle
vigenti normative in materia  di  vincoli  alle  assunzioni  a  tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche, di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  al  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  anche
con  riferimento  all'articolo  19  di  quest'ultimo  decreto,  e  di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014  i
contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di
funzione  dirigenziale,  stipulati   sulla   base   della   normativa
emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo  2012,
con  rendicontazione  al  titolare  dell'Ufficio  speciale   per   la
ricostruzione della citta' dell'Aquila. 
  350.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile  2009  e
n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per
assicurare la continuita' del servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti
solidi  urbani,  e'  assegnato  un   contributo   straordinario   per
l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori  costi  sostenuti  o  delle
minori entrate conseguite derivanti  dalla  situazione  emergenziale,
nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune  dell'Aquila,
di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del  cratere  e
di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila. 
  351. Per agevolare l'autonoma sistemazione  dei  cittadini  la  cui
prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a  seguito
del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i  contributi
previsti all'articolo 2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono  estesi  fino
al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro. 
  352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2014». 
  353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione
Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa,  dalla  somma  delle  spese  correnti  e  in  conto   capitale
risultanti dal consuntivo  al  netto  di  quelle  effettuate  per  la
ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi  sismici
dell'ottobre e del  novembre  2002.  L'esclusione  opera  nei  limiti
complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014. 
  354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
dei comuni e delle province, individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della  regione
Emilia-Romagna e di 2,5 milioni  di  euro  per  gli  enti  locali  di
ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.  Ai  fini  dell'attuazione
della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto nel ridurre gli obiettivi degli  enti  locali  non  peggiorano
contestualmente il proprio obiettivo di patto. 
  355. All'articolo 32, comma 4, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente: 
  «n-quinquies)   dei   trasferimenti   effettuati   dalle    regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni  e  dei
territori terremotati nel maggio 2012, a  titolo  di  cofinanziamento
della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel
limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014». 
  356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio  2013  e  2014
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai  comuni
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1º
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6  giugno
2012, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
nonche' alle province dei predetti comuni,  trasferiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  non  ancora
effettuato alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  si
provvede con le risorse di cui  alle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  357.  Gli  interventi  per  l'assistenza  alla  popolazione  e  gli
interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  possono  essere
ammessi, nei limiti delle  risorse  ivi  previste,  anche  in  comuni
diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del  predetto
decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove  risulti  l'esistenza  di  un
nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti
ed eventi sismici. 
  358. Per la concessione dei contributi di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili
di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si
applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel  medesimo
decreto-legge, anche qualora: 
  a)  il  conduttore  non   possieda   la   residenza   nell'edificio
danneggiato oppure l'immobile  risulti  domicilio  per  lavoratori  o
foresteria, purche' in entrambi i casi il contratto  di  affitto  sia
stato regolarmente registrato in una data antecedente alla  data  del
sisma; 
  b) alla data del sisma il  proprietario  non  risultasse  residente
anagraficamente nell'immobile danneggiato  poiche'  ospitato  in  una
struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato  temporaneamente
la residenza; 
  c)  il  proprietario   di   abitazione   inagibile   sia   iscritto
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e  l'immobile
danneggiato sia adibito a domicilio  nei  periodi  di  permanenza  in
Italia. 
  359. I Commissari delegati di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  sono  autorizzati  ad  impiegare
fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per  la  ricostruzione
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge,  per  il  pagamento
dei maggiori interessi maturati  a  carico  dei  soggetti  che  hanno
contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per  immobili  di
edilizia abitativa, a seguito della sospensione  delle  rate  di  cui
all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge. 
  360. All'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122,  le  parole:  «entro  il  31  marzo  2013»  sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31  dicembre
2014». 
  361. All'articolo 11  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo  del  tessuto
produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del  20  e  del  29
maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna  contabilita'
speciale alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del  presente
articolo, possono essere  utilizzate  anche  per  agevolazioni  nella
forma di contributo in conto capitale, alle imprese  che  realizzino,
ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti
produttivi nei territori individuati dal  comma  1  dell'articolo  1,
ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1  al  presente  decreto,
integrati dai  territori  individuati  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. 
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi  di  cui  al
cui al  comma  1-bis  sono  concesse  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti di importanza  minore  ("de  minimis"),  o  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1535/2007  della  Commissione,  del  20  dicembre
2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
CE agli aiuti de minimis nel settore della  produzione  dei  prodotti
agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato
autorizzati. 
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter
provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma  2  dell'articolo
1; i criteri, le  condizioni  e  le  modalita'  di  concessione  sono
disciplinati con propri  atti  dalla  regione  Emilia-Romagna,  dalla
regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono,  in
particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese
ammesse,  i  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
procedura, le condizioni per l'accesso, per  l'erogazione  e  per  la
revoca   dei   contributi,   le   modalita'   di   controllo   e   di
rendicontazione». 
  362. Al fine di  consentire  un'adeguata  continuita'  di  funzione
degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e  ricostruzione
del patrimonio culturale nelle aree  colpite  dal  sisma  del  maggio
2012, le disposizioni di cui all'articolo  30,  comma  2-sexies,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, non si  applicano  al  personale  comandato  da  altre
amministrazioni presso gli uffici del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo che  hanno  sede  o  competenze  di
tutela nei territori delle province di  Bologna,  Modena,  Ferrara  e
Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva  degli  organici  del
Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e
all'assorbimento  nei  ruoli  del  personale   comandato   da   altre
amministrazioni che ne faccia richiesta. 
  363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, e successive modificazioni,  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  364.  La  durata  della  contabilita'  speciale  n.  5458  di   cui
all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  28  del  2  febbraio  2013,  e'  prorogata  di
ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto  Sicurezza  e
qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il
rendiconto  semestrale   delle   risorse   di   cui   alla   predetta
contabilita'. 
  365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  in  quanto  a
basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26  del  medesimo
decreto legislativo. 
  366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le  parole:  «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«lettere a), b) ed f)»; 
    b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono
inserite le seguenti: «nonche' al risarcimento dei danni  subiti  dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed  alla  ricostituzione  delle
scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita'
danneggiate  dal  sisma  al  fine  di   garantirne   la   continuita'
produttiva,». 
  367. Nel limite delle risorse disponibili  sulle  contabilita'  dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono  le  risorse  finanziarie  relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate  all'anno  2015  le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo. 
  368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della  didattica
e reintegrare il patrimonio immobiliare  danneggiato  dal  sisma  del
2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  si  applicano
alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede  nei  territori
colpiti dal sisma di cui al  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  369.   Per   favorire   la   ricostruzione,   riqualificazione    e
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri  storici  e  dei  centri
urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e
privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno
2012, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle
condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche  ed  alla
riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla  base  delle
disposizioni impartite dalle regioni interessate. 
  370.  Al  finanziamento  dei  piani  possono   concorrere   risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  nonche'  risorse  private  attivate  a  seguito   di
specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate. 
  371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono  comunque
eccedere la  quota  di  contributo  riconosciuto  a  ciascuna  unita'
immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n.  74  del  2012,
sono destinati: 
  a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122; 
  b) all'acquisto delle  aree  necessarie  per  la  delocalizzazione,
parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo  dell'eventuale
potenzialita' edificatoria qualora per finalita' di  contenimento  di
consumo di suolo si  acquisisca  un'area  gia'  pianificata  ai  fini
edificatori; 
  c) alla ricostruzione  di  immobili,  da  parte  di  terzi,  che  i
proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati  ad
attivita' produttive, a servizi, alla residenza o  alla  locazione  a
canone concordato con priorita' per coloro che risiedevano alla  data
del sisma nel centro storico danneggiato; 
  d) all'acquisto  di  immobili  immediatamente  disponibili  per  la
destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti
nei piani dei comuni di cui al comma 369. 
  372. I criteri e le modalita' di concessione dei  finanziamenti  di
cui al  comma  369  sono  definiti  con  appositi  provvedimenti  dei
Commissari delegati che garantiscono altresi' il  riconoscimento  dei
finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti. 
  373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del
comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo'  superare
il 30 per cento  del  costo  dell'intervento  di  ricostruzione,  con
contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria  su  cui
insiste l'edificio demolito e non ricostruito. 
  374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di
euro,  sono  attribuite  alla  provincia  dell'Aquila,  al  fine   di
provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di
un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di  iniziative
per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute  alla  violenza
di genere e sui bambini. 
  375. I risparmi derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  1  della
legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in
67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di  euro
per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346
a 351. La rimanente quota, pari  a  8.629.845  euro,  confluisce  nel
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  376. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  e'  disposto,  a  titolo  di
concorso  statale  al  finanziamento  degli   oneri   connessi   allo
svolgimento delle attivita' strumentali necessarie  al  perseguimento
dei fini istituzionali  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
articolo 8, comma 1, il finanziamento  di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2015 al 2024, la cui erogazione e'  subordinata  alla  sottoscrizione
dei protocolli d'intesa, tra le  singole  universita'  e  la  regione
interessata, comprensivi della definitiva  regolazione  condivisa  di
eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo  tra
i policlinici universitari gestiti direttamente  da  universita'  non
statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute. 
  378. e' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di  30  milioni
di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma  33,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di  euro
per il rifinanziamento  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali  risorse  sono
prioritariamente destinate ad interventi di messa  in  sicurezza  del
territorio. 
  380. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190
milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  381. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014. 
  382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in  materia  di
erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre  1996,
n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  un  regolamento  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  383. Il regolamento di cui al comma  382  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
  a)  trasparenza  e   pubblicita'   dei   procedimenti   concernenti
l'assegnazione dei contributi; 
  b) semplificazione e celerita' dei procedimenti; 
  c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi  degli  istituti
culturali  beneficiari,  tra   cui:   possesso   della   personalita'
giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita'  della  presenza
dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza  nazionale
e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente  e
notevole patrimonio culturale  relativo  all'ambito  disciplinare  di
vocazione   dell'istituto,   pubblicamente   fruibile   in    maniera
continuativa  anche  mediante  l'utilizzo  delle  nuove   tecnologie;
svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di
rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in  collaborazione
tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e
promuovere  forme  di  mecenatismo;  svolgimento   di   attivita'   e
prestazione di servizi di accertato  e  rilevante  valore  culturale;
disponibilita'  di  sede  e  di  attrezzature  idonee   e   adeguate;
costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita'  continuativa
da  almeno  cinque  anni;  possesso  di  un  consistente   patrimonio
librario, archivistico, museale,  audiovisivo,  musicale,  storico  e
corrente,  valorizzato  dall'adesione   al   Servizio   bibliotecario
nazionale  o  ad  altre  reti  anche  di  carattere   internazionale;
svolgimento di attivita' di ricerca  e  di  formazione  di  interesse
pubblico, a livello nazionale o internazionale; 
  d) razionalizzazione del sistema di contribuzione  statale  secondo
unicita'  di  visione  e  conseguente  programmazione  delle  risorse
statali, tenendo conto anche dei contributi  a  quegli  istituti  che
fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo; 
  e)   orientamento   del   sistema    di    contribuzione    statale
prioritariamente  e  prevalentemente  a  favore   delle   istituzioni
culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni con il sistema delle  contribuzioni  erogate  dalle
regioni e dagli enti locali; 
  f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari  del
contributo statale, sottoposta a  revisione  triennale,  adottata  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentite le competenti Commissioni parlamentari; 
  g) previsione di una  procedura  concorsuale  annuale  mediante  la
quale sono attribuiti  contributi  per  progetti  di  elevato  valore
culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da  reti  di
istituti culturali, anche  al  fine  di  ottimizzare  i  servizi  per
l'utenza; 
  h)  definizione  delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso   ai
contributi statali di cui alle lettere f) e g); 
  i) individuazione di forme adeguate  di  vigilanza  sulla  gestione
economico-finanziaria delle istituzioni  culturali  beneficiarie  del
contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  l) previsione di una  norma  transitoria  che  faccia  salve,  fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al  presente  comma,  le
eventuali richieste del contributo statale previsto  dall'articolo  1
della  citata  legge  n.  534  del  1996,  redatte  ed  inoltrate  ai
competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo secondo le modalita' prescritte. 
  384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5  agosto  1981,  n.
416,  e  successive  modificazioni,  la   parola:   «contributi»   e'
sostituita dalla seguente:  «premi»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui  al  presente
comma  possono  essere  conferite,  inoltre,  menzioni  speciali  non
accompagnate da apporto economico». 
  385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382  e'  acquisito
il parere del Consiglio  di  Stato  e  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. I  pareri  sono  espressi  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. 
  386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San  Carlo  di
Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014. 
  387. All'articolo 2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 222: 
  1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole:  «in  corso»
sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»; 
  2) dopo il sesto periodo e' inserito  il  seguente:  «Ai  fini  del
contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni  dello
Stato, nell'espletamento  delle  indagini  di  mercato  di  cui  alla
lettera  b)  del  terzo  periodo  del  presente  comma,   finalizzate
all'individuazione degli immobili da assumere in  locazione  passiva,
hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu'
vantaggiose per l'Erario sulla base  di  quanto  previsto  dal  comma
222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici»; 
  3) l'ottavo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla  base  delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma
e del comma 222-bis, l'Agenzia del  demanio  definisce  il  piano  di
razionalizzazione degli spazi. Il piano  di  razionalizzazione  viene
inviato,  previa  valutazione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze in ordine  alla  sua  compatibilita'  con  gli  obiettivi  di
riduzione del  costo  d'uso  e  della  spesa  corrente,  ai  Ministri
interessati per le valutazioni di competenza  ed  e'  pubblicato  nel
sito internet dell'Agenzia del demanio»; 
    b) al comma 222-bis: 
  1) il quarto periodo e' soppresso; 
  2) dopo il sesto periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Al  fine  di
pervenire ad ulteriori risparmi di spesa,  le  Amministrazioni  dello
Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo
le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, i dati e le informazioni  relativi  ai  costi
per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e  di  terzi  dalle
stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  del
demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto,  sulla  base  dei
dati e delle  informazioni  fornite  dalle  predette  Amministrazioni
dello Stato. Queste ultime, entro due anni  dalla  pubblicazione  del
relativo provvedimento nel sito internet  dell'Agenzia  del  demanio,
sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori  di  performance  ivi
riportati»; 
    c) il comma 224 e' sostituito dal seguente: 
  «224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo,
le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da  222
a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». 
  388.  Anche  ai  fini  della  realizzazione  degli   obiettivi   di
contenimento della  spesa,  i  contratti  di  locazione  di  immobili
stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, non possono essere rinnovati,  qualora  l'Agenzia  del
demanio, nell'ambito delle proprie  competenze,  non  abbia  espresso
nulla  osta  sessanta  giorni  prima  della  data  entro   la   quale
l'amministrazione  locataria  puo'  avvalersi   della   facolta'   di
comunicare  il  recesso  dal  contratto.  Nell'ambito  della  propria
competenza  di  monitoraggio,  l'Agenzia  del  demanio  autorizza  il
rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di
prezzi medi di mercato, soltanto  a  condizione  che  non  sussistano
immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati  in  violazione
delle disposizioni del presente comma sono nulli. 
  389. Le disposizioni del ((...)) comma 388  del  presente  articolo
non si  applicano  per  i  contratti  di  locazione  di  immobili  di
proprieta'  dei  fondi  comuni  di  investimento   immobiliare   gia'
costituiti ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche' degli  immobili  di
proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per  il  limite  di
durata del finanziamento degli stessi fondi. 
  390. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di  operativita'  dei
compiti di tutela della  sicurezza  e  del  soccorso  pubblico,  sono
altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b),
le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per  far  fronte  a  imprevedibili  e
indifferibili esigenze  di  pronta  operativita'  e  a  una  maggiore
mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, il Corpo della  guardia  di  finanza  e'  autorizzato,
previa comunicazione all'Agenzia del  demanio,  all'esecuzione  degli
interventi specifici presso le sedi dei propri reparti.  A  decorrere
dall'esercizio  finanziario  2014,  sono  trasferiti  ai   competenti
programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e  del
Ministero dell'economia e delle finanze  gli  importi  corrispondenti
agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi  di
cui al comma 6». 
  391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le  competenti  Commissioni  parlamentari  e  la  societa'   di   cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  un  programma
straordinario di  cessioni  di  immobili  pubblici,  compresi  quelli
detenuti dal Ministero della difesa e non  utilizzati  per  finalita'
istituzionali, tale da consentire introiti per il  periodo  2014-2016
non inferiori a 500 milioni di euro annui. 
  392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23  dicembre  1998,  n.
448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a:  «riduzione
prevista dall'ultimo periodo  dello  stesso  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «attraverso  il  valore  venale  del  bene,  con  la
facolta' per il comune di  abbattere  tale  valore  fino  al  50  per
cento». 
  393. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, vengono individuati i beni  immobili,
appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa, da  trasferire  all'Agenzia  del  demanio  per  la
successiva dismissione. 
  394. All'articolo 75, comma 3, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, dopo le parole:  «in  uffici  scolastici  regionali  di
livello» sono inserite  le  seguenti:  «dirigenziale  o»  e  dopo  le
parole: «dirigenziale  generale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «in
relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,». 
  395. La disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta  nel
senso che il direttore generale  di  progetto  e  il  vice  direttore
generale  vicario,  ove   appartenenti   ai   ruoli   del   personale
dirigenziale della pubblica amministrazione, sono  collocati  per  la
durata dell'incarico in  posizione  di  fuori  ruolo,  conservano  il
trattamento economico fondamentale in godimento e hanno  facolta'  di
optare, in luogo dell'indennita'  prevista  per  la  carica,  per  la
corresponsione di  un  emolumento  di  importo  pari  al  trattamento
economico accessorio  previsto  per  l'ultimo  incarico  dirigenziale
ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del
primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto  previsto
dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  All'atto   del
collocamento in fuori ruolo del personale di  cui  al  primo  periodo
sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori
ruolo   un    numero    di    posti    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario. 
  396. I programmi di spesa relativi  agli  investimenti  pluriennali
per la difesa nazionale sono rideterminati,  ai  sensi  dell'articolo
536, comma 3, lettera b), del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche
in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in
misura non inferiore a 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2015 e 2016. 
  397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. In via  sperimentale,  il  Ministro  della  giustizia  puo'
disporre,  nell'ambito  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  le
regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il  tempo
necessario, gli immobili adibiti a servizio degli  uffici  giudiziari
periferici e delle sezioni distaccate soppressi  per  l'esercizio  di
funzioni giudiziarie nelle relative sedi.  Le  spese  di  gestione  e
manutenzione degli  immobili  e  di  retribuzione  del  personale  di
servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente  a  carico  del
bilancio della regione». 
  398. In relazione  alle  spese  per  consultazioni  elettorali,  le
risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare  le  spese
derivanti dalle elezioni politiche,  amministrative,  del  Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  ridotte  di  100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione  in  occasione
delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella  sola
giornata della domenica, dalle ore 7 alle  ore  23.  Conseguentemente
all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  all'articolo  22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  e  all'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c),  del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,  la  parola:  «martedi'»  e'
sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo  5,  primo  comma,
lettera b), del citato decreto-legge  n.  161  del  1976  le  parole:
«martedi' successivo, con inizio  alle  ore  dieci»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «lunedi'  successivo,  con  inizio  alle  ore  14»;
all'articolo 20, secondo comma, lettere  b)  e  c),  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle  ore  8  del  martedi'»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima
lettera c), le parole:  «entro  le  ore  16»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro le ore 24» e le  parole:  «entro  le  ore  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'». 
  400. Ai  fini  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  risparmio
indicati al comma 398: 
  a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
al secondo periodo, le parole: «in occasione delle  convocazioni  dei
comizi elettorali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»; 
  b) all'articolo 17  della  legge  23  aprile  1976,  n.  136,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei
limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo  55,  comma
8, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  dal  nono  comma  del
presente articolo»; 
  2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente: 
  «L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta  eccezione
per il trattamento economico dei componenti dei seggi,  e'  stabilito
con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni
di bilancio, con distinti parametri  per  sezione  elettorale  e  per
elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per  cento  e
del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino  a
3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»; 
  c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato; 
  d) all'articolo  15  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono  rispettivamente
sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e  le  parole:  «dalla
data di pubblicazione del  decreto  di  convocazione  dei  comizi  al
trentesimo giorno successivo al giorno  delle  consultazioni  stesse»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  cinquantacinquesimo  giorno
antecedente la data delle consultazioni al quinto  giorno  successivo
alla stessa data»; 
  2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da  adottare  non
oltre dieci giorni dal decreto di cui al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le
parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse; 
  3) al  comma  3,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro mesi»; 
    e) all'articolo  85  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo  comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Le  elezioni  saranno  rinnovate  in  occasione  del  primo  turno
elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza  di
annullamento e' divenuta definitiva»; 
    f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4
e' abrogato; 
    g) in occasione di ogni consultazione elettorale o  referendaria,
per il rilascio delle  tessere  elettorali  non  consegnate,  per  la
consegna dei  duplicati  e  per  il  rinnovo  delle  tessere,  previa
annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta
aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle  ore  nove  alle
ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la  durata  delle
operazioni di voto. e' abrogato l'articolo 9 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299; 
    h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato; 
  2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al
secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il  numero
degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e non piu'
di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche',  sia  nel  numero
minimo che nel numero massimo, alla meta'  nei  comuni  da  10.001  a
500.000 abitanti e ad  un  terzo  nei  comuni  con  piu'  di  500.000
abitanti; 
  3) all'articolo 4, il primo, il secondo  ed  il  terzo  comma  sono
abrogati; 
  4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 3»; 
    i) il presidente della Corte d'appello  nomina  i  presidenti  di
seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati
gli uffici elettorali di sezione; 
    l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008,  n.
49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo  periodo
e' soppresso; 
    m) con decreto  del  Ministro  dell'interno,  non  avente  natura
regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio  2014,  i  nuovi
modelli  di  schede  per  le  elezioni   comunali,   ricollocando   i
contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al  fine  di
evitare  la  stampa  di  schede  di  dimensioni  troppo  elevate   ed
eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma  3,  secondo  periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto  ai
quali». 
  401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal
comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono
svolgersi in un anno,  sono  individuate  idonee  procedure  per  una
congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse  allo
svolgimento  delle  consultazioni  elettorali.   Le   amministrazioni
interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri  e
le informazioni utili per effettuare tale quantificazione. 
  402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di  polizia,  compresa
l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    --    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e  dei  servizi  per  il
pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro  il
1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi  delle  procedure
informatiche  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   --
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per il  pagamento  al  personale  delle  competenze  fisse  e
accessorie. Per le Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,
l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1,  comma  447,  secondo
periodo,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   cessa   in
corrispondenza della prima mensilita' per  il  cui  pagamento  ci  si
avvale delle procedure informatiche indicate al primo  e  al  secondo
periodo del presente comma. 
  403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
difesa, dell'economia  e  delle  finanze,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e  della  giustizia,  sono  definite,  secondo
criteri  di  razionalizzazione  e  contenimento   della   spesa,   in
sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi
in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita'
di accertamento delle presenze del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,  n.  121,  e  del
personale  civile  che  presta  servizio  negli  uffici   o   reparti
specificamente   individuati,   idonee   ad   attestare   l'effettivo
svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei
compensi per lavoro straordinario. 
  404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo  13
della legge 27 luglio 2000, n.  212,  il  compenso  previsto  per  il
Garante del contribuente non puo' essere superiore al 50 per cento di
quello spettante alla data del 31 dicembre 2013. 
  405. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' rideterminato, nei limiti di cui al comma 404,  il
compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte
a decorrere dal 1º gennaio 2014. 
  406. All'articolo 4, comma 32, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'
negli anni 2015 e 2016». 
  407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  515,
della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e'  soppressa  a  decorrere
dall'anno 2015. 
  408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  139,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa. 
  409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8,  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di  15
milioni di euro per l'anno 2014. 
  410. L'incarico del  Commissario  liquidatore  del  Fondo  gestione
istituti contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione  coatta
amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per  un
ulteriore  periodo,  senza  possibilita'  di  rinnovo,  di  sei  mesi
successivi alla data di accredito delle risorse determinate  in  euro
7.752.477 per l'anno  2014,  a  valere  sugli  appositi  stanziamenti
iscritti in bilancio in  favore  di  tale  gestione,  per  completare
l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di  chiusura
della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015,
le autorizzazioni di spesa  di  cui  agli  articoli  4,  comma  2,  e
9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro  2.752.477  e  di
euro 5.000.000.  Tale  importo,  pari  a  7.752.477  euro  dal  2015,
confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  411. Al termine della gestione commissariale di cui al  comma  410,
il Ministero dell'economia e  delle  finanze  --  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse
iscritte, in favore  della  predetta  gestione  commissariale,  nello
stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita'
finanziarie della richiamata gestione sono  versate  dal  Commissario
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  dell'incarico,  per   la   successiva   riassegnazione   ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  gestiti  dal  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue
attivita' liquidatorie della citata gestione  commissariale,  secondo
le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa. 
  412. Al fine di accelerare la definitiva  chiusura  della  gestione
liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative  previste  dagli
articoli 35 e 206 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il
Commissario liquidatore e' autorizzato a  stipulare  transazioni  per
debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori  del
5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata  al  momento
della transazione. 
  413.  In  relazione  al  minor  utilizzo  delle  risorse   previste
dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  a
seguito dell'adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013,  recante  «Modalita'  di  attuazione  delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita'  del  lavoro
nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le
parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni». 
  414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In  deroga  alla
previsione  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'   di   cui
all'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  restituisce
entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012,  dalle
autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui  all'articolo
23 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni,
delle entrate di  cui  all'articolo  2,  comma  38,  della  legge  14
novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma  6,
lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.  249,  e  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma  67,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti  somme  saranno
restituite in dieci  annualita'  costanti  da  erogare  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015». 
  415. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  282  del  2004,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  307  del  2004,  e'
ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014. 
  416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' sostituito dal seguente: 
  «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di
cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  una  quota  pari  a  2
milioni di euro,  per  ciascun  anno,  a  valere  su  ciascuna  delle
seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della
legge n. 576 del 1982, e successive  modificazioni;  entrate  di  cui
all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della  legge  n.  249
del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266
del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10,
comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate  di  cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015
e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge  12  giugno  1990,  n.
146, una quota pari a 0,17 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,  a
valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate  di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui
al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995;  entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c),  numero  5),  della
legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,
della legge n. 266 del 2005; entrate di cui  all'articolo  10,  comma
7-ter, della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  ed  entrate  di  cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota  pari  a  0,98
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui  all'articolo
13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni,  e
delle entrate di cui  all'articolo  59,  comma  39,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449». 
  417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza  pubblica  concordati  in  sede  europea  e  del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti  di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  possono  assolvere   alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di   contenimento   della   spesa
dell'apparato amministrativo effettuando  un  riversamento  a  favore
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun
anno, pari  al  12  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi nell'anno 2010. Per detti enti,  la  presente  disposizione
sostituisce tutta la normativa vigente  in  materia  di  contenimento
della spesa pubblica che  prevede,  ai  fini  del  conseguimento  dei
risparmi di finanza pubblica, il concorso  delle  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano
vincoli in materia di spese di personale. 
  418. In considerazione dell'adozione del bilancio  unico  d'ateneo,
previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,   il
fabbisogno  finanziario  programmato  per  l'anno  2014  del  sistema
universitario, di cui all'articolo  1,  comma  116,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3  per  cento
il fabbisogno programmato per l'anno 2013. 
  419. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  con  proprio  decreto,  puo'  predisporre   un   piano   di
ristrutturazione  e  razionalizzazione,  anche  mediante  fusione   e
incorporazione,  delle   societa'   direttamente   o   indirettamente
controllate e  di  quelle  interamente  detenute  che  rispondono  ai
requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di   in   house
providing. 
  420.  Al  fine  di  favorire  l'intervento  congiunto  di  soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in  ogni  caso  costituita  da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di  cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  non  si  applica
alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita'  dei  relativi
incarichi. 
  421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si  esercita  anche
per gli oneri finanziari sostenuti dallo  Stato  per  la  definizione
delle controversie dinanzi alla Corte europea dei  diritti  dell'uomo
che si siano concluse con decisione  di  radiazione  o  cancellazione
della causa  dal  ruolo  ai  sensi  degli  articoli  37  e  39  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848. 
  422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le  amministrazioni  e
gli  enti  ordinariamente  competenti,  individuati  anche  ai  sensi
dell'articolo 5, commi 4-ter e  4-quater,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi  e  passivi,  nei
procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai  sensi  dell'articolo
110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti
dalle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma   5,   del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo
ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata  legge  n.
225 del 1992. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati  ai  sensi
dell'articolo  5  della  medesima  legge  n.  225  del   1992   siano
rappresentanti delle  amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente
competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 
  423. Al  fine  di  completare  l'attivita'  di  monitoraggio  e  di
revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle  funzioni  e  dei
servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi'  da  introdurre
comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa  di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
  424. Per le finalita' di cui al titolo VI del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  di  50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  425. Al fine di garantire la compiuta  attuazione  della  legge  15
marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate  alle
cure palliative pubbliche o private  accreditate,  anche  se  non  in
possesso di una specializzazione, ma che  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  possiedono  almeno   una   esperienza
triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla  regione
di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con  decreto  del
Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  idonei  ad  operare
nelle  reti  dedicate  alle  cure  palliative  pubbliche  o   private
accreditate. 
  426.    Il    prontuario    della     continuita'     assistenziale
ospedale-territorio  (PHT)  e'  aggiornato,  con   cadenza   annuale,
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare
un  elenco  di   medicinali   che   per   le   loro   caratteristiche
farmacologiche possono essere dispensati attraverso le  modalita'  di
cui all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non  coperti
da brevetto e quelli  per  i  quali  siano  cessate  le  esigenze  di
controllo  ricorrente  da  parte  della   struttura   pubblica   alla
distribuzione in regime convenzionale attraverso le  farmacie  aperte
al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  su  proposta  dell'AIFA,  determina
conseguentemente, a saldi invariati, l'entita'  della  riduzione  del
tetto  della   spesa   farmaceutica   ospedaliera   con   equivalente
attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  427.   Sulla   base   degli   indirizzi   indicati   dal   Comitato
interministeriale  di  cui  all'articolo   49-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione  delle  attivita'
svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2  del  medesimo
articolo e delle proposte da questi formulate,  entro  il  31  luglio
2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di  revisione  della
spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese
per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili
tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione,  una  riduzione
della spesa delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  misura  non
inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310  milioni  di
euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni  tre  mesi
al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione  annuale,
alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui  al
primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui  al  presente
comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa  a  carico
dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'  regolamenti,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure  volte
all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati
concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche  dei  veicoli
attualmente  inseriti  nel  pubblico   registro   automobilistico   e
nell'archivio   nazionale   dei   veicoli.   Il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei  conseguenti
provvedimenti   attuativi   e   all'individuazione   delle   relative
procedure. 
  428. Nelle more della definizione degli  interventi  correttivi  di
cui al comma 427, le dotazioni finanziarie  iscritte  a  legislazione
vigente, in termini di competenza e cassa, delle  spese  rimodulabili
delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo  21,
comma 5, lettera b), della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
accantonate e rese indisponibili per gli importi di  256  milioni  di
euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016  e
2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3  alla  presente  legge.
Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e  innovazione»
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione  e
quelli relativi alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano
altresi'  esclusi  gli  interventi  sui  quali  sono  state   operate
riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577
e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni  compensative,
anche  relative  a   missioni   diverse,   tra   gli   accantonamenti
interessati,  nel  rispetto  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza
pubblica. Resta preclusa la  rimodulazione  degli  accantonamenti  di
spese correnti a valere  su  quelli  di  conto  capitale.  A  seguito
dell'adozione degli interventi correttivi di cui  al  comma  427,  si
provvedera' a rendere disponibili le somme  accantonate.  Qualora  si
verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni  di  risparmio  di
cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze,  con
proprio  decreto,  provvede  alla  riduzione  delle  suddette   somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento  dei  predetti
obiettivi. 
  429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015,
2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui  risparmi
connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla  finanza
pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi
di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato  dai  commi  497  e  499  del  presente
articolo. Parimenti, per gli  anni  2016  e  2017  gli  enti  locali,
mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532  e  534
del presente articolo, assicurano un contributo  di  275  milioni  di
euro annui per i comuni  e  di  69  milioni  di  euro  annui  per  le
province. 
  430. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare  entro  il  15  gennaio  2015,  su  proposta  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono disposte  variazioni  delle
aliquote di imposta e riduzioni della  misura  delle  agevolazioni  e
delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate  pari  a
3.000 milioni di euro per l'anno 2015,  7.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le  misure
di cui al periodo precedente non sono adottate o  sono  adottate  per
importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo  ove,  entro
la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti  normativi
che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il
conseguimento  di  maggiori  entrate  ovvero  di  risparmi  di  spesa
mediante interventi di razionalizzazione e di revisione  della  spesa
pubblica. 
  431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo  denominato  «Fondo  per  la  riduzione
della pressione fiscale» cui sono destinate, a  decorrere  dal  2014,
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
le seguenti risorse: 
  a)   l'ammontare   dei   risparmi   di   spesa   derivanti    dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  al  netto  della  quota  gia'
considerata nei commi da 427 a 430,  delle  risorse  da  destinare  a
programmi finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
  b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,  si  stima
di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte
nel bilancio dell'esercizio  in  corso  derivanti  dall'attivita'  di
contrasto  dell'evasione  fiscale,  al  netto  di  quelle   derivanti
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  svolta  dalle  regioni,  dalle
province e dai  comuni.  A  decorrere  dall'anno  2016,  le  maggiori
entrate  incassate  rispetto  all'anno  precedente,  derivanti  dalle
attivita' di contrasto dell'evasione  fiscale,  al  netto  di  quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale  svolta  dalle  regioni,
dalle province e dai comuni. 
  432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio  successivo
a  quello  di  assegnazione  al  predetto  Fondo  e  dopo   il   loro
accertamento in sede di consuntivo, per incrementare  per  tale  anno
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo  restando  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in  ugual  misura,
da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e,  dall'altro
lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
  433. Il Documento di economia  e  finanza  reca  l'indicazione  del
recupero di evasione fiscale  registrato  nell'anno  precedente,  dei
risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di  quelli  previsti
fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi. 
  434. La Nota di aggiornamento al Documento di  economia  e  finanza
contiene   una   valutazione   ((...))   degli   incassi    derivanti
dall'attivita'  di  contrasto  dell'evasione  fiscale  rispetto  alle
relative previsioni di bilancio  dell'anno  in  corso.  Le  eventuali
maggiori risorse di cui al comma 431 vengono  iscritte,  in  sede  di
predisposizione del disegno di legge di  bilancio,  limitatamente  al
primo anno del triennio di riferimento,  nello  stato  di  previsione
delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per  la  riduzione  della
pressione fiscale di cui  al  comma  431.  La  legge  di  stabilita',
sentite le parti  sociali,  individua  gli  eventuali  interventi  di
miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e  di
razionalizzazione della spesa, i  nuovi  importi  delle  deduzioni  e
detrazioni  di  cui  al  comma  432  e  definisce  le  modalita'   di
applicazione delle medesime  deduzioni  e  detrazioni  da  parte  dei
sostituti  d'imposta  e  delle  imprese,  in  modo  da  garantire  la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  435. Per il 2014, le entrate incassate  in  un  apposito  capitolo,
derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione  fiscale
e non computate nei saldi di finanza pubblica,  sono  finalizzate  in
corso  d'anno  alla  riduzione  della  pressione  fiscale,   mediante
riassegnazione al Fondo di cui al comma  431,  secondo  le  modalita'
previste  al  comma  432,  ad  esclusione  delle  detrazioni  di  cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita'  di
utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica. 
  436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26,  comma
1, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2016.  All'articolo  1,  comma  17,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica  e
miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,». 
  437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo  49-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da  adottare
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare
idonee  modalita'  di  utilizzo   di   personale   dipendente   dalle
amministrazioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  1  del  citato
articolo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti  correnti
in favore di imprese pubbliche e private,  elencate  nell'allegato  4
alla presente legge, sono ridotte per gli importi  ivi  indicati.  Le
erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle  autorizzazioni  di
spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti  dei  relativi
stanziamenti iscritti in bilancio,  come  rideterminati  per  effetto
delle riduzioni di cui al medesimo periodo. 
  439. Le disponibilita' di competenza e di  cassa  delle  spese  del
bilancio dello Stato  per  consumi  intermedi  sono  ridotte  di  152
milioni di euro annui per l'anno 2014 e  di  151,3  milioni  di  euro
annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   secondo   quanto   indicato
nell'allegato 5  alla  presente  legge.  Per  effettive,  motivate  e
documentate esigenze,  su  proposta  delle  amministrazioni,  possono
essere disposte variazioni compensative tra i  capitoli  interessati,
con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Restano escluse  dalle  citate  riduzioni  le  spese
iscritte negli stati di previsione dei Ministeri  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione
«Ricerca e innovazione». 
  440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono  inseriti  i
seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo  80  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142  del  regolamento  per
l'esecuzione del predetto testo unico  di  cui  al  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti  delle
commissioni tecniche non spettano compensi,  gettoni  di  presenza  o
rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque  adottati  dalle
commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della
data di entrata in vigore della presente legge. 
  441. Le gestioni commissariali di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
della legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  nonche'  quelle  disposte  in
applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
  442.  All'allegato  2  di  cui  all'articolo  7,  comma   20,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione  Sperimentale
delle Pelli e Materie concianti, di cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli»  sono  aggiunte
le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a  qualunque  altro
titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1  sono  riconosciuti,  nel
loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al  tasso
calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un  paniere
composto  dai  buoni  del  tesoro  poliennali  quotati  sul   mercato
obbligazionario telematico (RENDISTATO)»; 
    b) all'articolo 53, comma 1,  le  parole:  «70  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento». 
  444. Al fine di contribuire alla riduzione  degli  oneri  a  carico
dello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
prefetto dispone la  ricognizione  dei  veicoli  giacenti  presso  le
depositerie autorizzate ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio  1982,  n.  571,  e  successive
modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di  sequestro  e
delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, comunque custoditi da oltre  due  anni,  anche  se  non
confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.
Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello  ed  il
numero di targa  o  telaio,  indipendentemente  dalla  documentazione
dello stato  di  conservazione,  viene  formato  elenco  provinciale,
pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Prefettura  --   Ufficio
territoriale del Governo  competente  per  territorio,  in  cui,  per
ciascun veicolo, sono riportati altresi' i  dati  identificativi  del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. 
  445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui  al
comma 444, il  proprietario  o  uno  degli  altri  soggetti  indicati
nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo'
assumere la custodia del veicolo,  provvedendo  contestualmente  alla
liquidazione delle somme dovute  alla  depositeria,  con  conseguente
estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo  stesso
titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con  la  pubblicazione
dell'elenco, con l'avviso che, in caso di  mancata  assunzione  della
custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria,
anche ai soli fini della rottamazione, ai  sensi  delle  disposizioni
dei commi da 446 a 449. 
  446. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  445,  la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  notifica  al  soggetto
titolare   del   deposito   l'atto    recante    la    determinazione
all'alienazione, anche relativamente ad elenchi  di  veicoli,  ed  il
corrispettivo cumulativo.  L'alienazione  si  perfeziona,  anche  con
effetto transattivo ai sensi  degli  articoli  1965  e  seguenti  del
codice civile, con il consenso del titolare del deposito,  comunicato
alla Prefettura -- Ufficio territoriale  del  Governo,  entro  e  non
oltre i quindici giorni successivi alla  notifica.  L'alienazione  e'
comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale  del  Governo  al
pubblico  registro  automobilistico  competente  per  l'aggiornamento
delle iscrizioni, senza oneri. 
  447.  Con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali  e
connesse. Il  corrispettivo  dell'alienazione  e'  determinato  dalle
amministrazioni procedenti in  modo  cumulativo  per  il  totale  dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al  soggetto  titolare
del deposito in relazione  alle  spese  di  custodia,  nonche'  degli
eventuali oneri di rottamazione  che  possono  gravare  sul  medesimo
soggetto. 
  448. Al procedimento  disciplinato  dai  commi  da  444  a  447  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9  dell'articolo  38
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  449.  La   somma   eventualmente   ricavata   dall'alienazione   e'
depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello  Stato.  In  caso  di  confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto. 
  450. All'attuazione dei commi da 444  a  449  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, le parole: «e  le  somme  eventualmente  eccedenti  ad
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per
il finanziamento del trasporto pubblico locale e». 
  452. Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di  vacanza  contrattuale
da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai  sensi  dell'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
quella in godimento al 31 dicembre 2013  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
  453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Si  da'  luogo
alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni  2013  e
2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e  senza
possibilita' di recupero per la parte economica». 
  454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si  applicano  anche
al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  455. Per effetto delle disposizioni recate dai  commi  452,  453  e
454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute  le
regioni ai sensi dell'articolo  9,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248,  non  deve  tenere  conto  dell'indennita'  di
vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017. 
  456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e  sino  al  31  dicembre  2014».  Al  medesimo  comma  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal  1º  gennaio
2015, le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle  riduzioni  operate
per effetto del precedente periodo». 
  457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016,  i
compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura  del  50  per
cento, quelli a carico  della  controparte,  a  seguito  di  sentenza
favorevole per  le  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  del  regio
decreto-legge  27   novembre   1933,   n.   1578,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  o  di  altre
analoghe disposizioni  legislative  o  contrattuali,  in  favore  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello  Stato,
sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme  provenienti
dalle riduzioni di spesa  di  cui  al  presente  comma  sono  versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni  dotate  di  autonomia
finanziaria  ad  apposito  capitolo  di  bilancio  dello  Stato.   La
disposizione di cui al precedente periodo non si  applica  agli  enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 
  458.  L'articolo  202  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  l'articolo  3,
commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono  abrogati.
Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi,  dopo
che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un
trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. 
  459.  Le  amministrazioni  interessate   adeguano   i   trattamenti
giuridici ed economici, a partire dalla prima  mensilita'  successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di
quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo
e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come
modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
  460. All'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti: «pari al 40 per cento»; 
    b)  al  comma  13-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «La predetta facolta' e' fissata nella misura  del  50  per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per  cento  per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018»; 
    c) al comma 14, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella  misura  del  50  per
cento negli anni 2014 e  2015,  del  60  per  cento  nell'anno  2016,
dell'80 per cento nell'anno 2017 e del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018». 
  461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  mobilita'  interuniversitaria  e'  altresi'   favorita
prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di  professori
e ricercatori  consenzienti  attraverso  lo  scambio  contestuale  di
docenti  in  possesso   della   stessa   qualifica   tra   due   sedi
universitarie, con l'assenso delle universita' interessate». 
  462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per
cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018». 
  463. Nell'ambito del processo  di  riorganizzazione  delle  agenzie
fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni,  sono   istituite,   a
invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di  livello  generale
presso l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  con  la  contestuale
soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello  presso
l'Agenzia  delle  entrate.  Sono   corrispondentemente   ridotte   le
dotazioni finanziarie per  le  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia
delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto  ai  fini  del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale  e  personale
dirigenziale di livello non generale  previsto  per  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies,  comma  1,  lettera
a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012. 
  464.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza  dell'impiego  delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle  peculiari  esigenze
del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del  fuoco  e  soccorso
pubblico, le relative amministrazioni possono  procedere  per  l'anno
2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e,  comunque,  con  un  turn  over
complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per  cento,
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di  1.000  unita'
per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma  dei  carabinieri  e
600 unita' per il Corpo della guardia di  finanza.  A  tale  fine  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a  51,5  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. 
  465. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  466.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dall'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo  8,
comma  11-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  78   del   2010,   e'
incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2014.  Al  relativo
onere, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della  legge  24  dicembre
2003,  n.  350.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo
2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, sono destinate, in misura  comunque  non  superiore  al  50  per
cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  gli  altri   Ministri
competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo  1999,  n.
254, nonche' i fondi per l'incentivazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
  468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate  al
personale volontario in ferma  prefissata  di  un  anno  delle  Forze
armate e sono autorizzate con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione
che intende procedere alle assunzioni. 
  469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «Al
personale delle Forze di polizia a  ordinamento  civile  e  militare»
sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco». 
  470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno
2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del  presente  articolo.
Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto   di   verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  presente  comma,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede  con  propri  decreti
mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo. 
  471. A decorrere  dal  1º  gennaio  2014  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche  retribuzioni  o  emolumenti  comunque
denominati in ragione di rapporti di lavoro  subordinato  o  autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e  con  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
incluso il personale di diritto pubblico di cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto legislativo. 
  472. Sono  soggetti  al  limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  anche  gli  emolumenti  dei
componenti degli organi di  amministrazione,  direzione  e  controllo
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. 
  473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471
e 472 sono computate in modo cumulativo  le  somme  comunque  erogate
all'interessato a carico di uno o piu' organismi  o  amministrazioni,
fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali. 
  474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai
commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente
versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi  del
comma  4  del  medesimo  articolo   23-ter   e,   per   le   restanti
amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano  acquisite
nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 
  475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  nell'ambito  della  propria  autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle  disposizioni
di  cui  ai  commi  da  471  a  474.  Tale  adeguamento   costituisce
adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n.  213,  ed  integra  le  condizioni  previste  dalla
relativa lettera i). 
  476. L'articolo 10, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.  163,  si
interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel  giorno
destinato al riposo settimanale o nel  festivo  infrasettimanale  non
da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro  straordinario  se  non
per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.  Sono
fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  477. Per gli enti nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale
pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al  conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1,  comma  108,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  478.  All'articolo  12,   comma   18-bis,   quinto   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  le  parole:  «da  espletare  nei
limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di  verifica
dell'idoneita', sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti:  «di
verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti  alle
facolta'  assunzionali,  sono  inquadrati,  anche  in  posizione   di
sovrannumero   rispetto   alla    dotazione    organica    dell'ente,
riassorbibile con le successive vacanze,». 
  479. L'autorizzazione di spesa  relativa  alle  indennita'  di  cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,  e'  ridotta  di  un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015. 
  480. All'articolo 181, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento». 
  481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453,  454,
455 e  456  il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo  Stato  e'  ridotto  di  540
milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le  regioni  e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  secondo  criteri  e
modalita' proposti in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano medesime,  da  recepire,  in
sede di espressione dell'intesa sancita dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano per  la  ripartizione  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora  non  intervenga
la proposta entro i termini  predetti,  la  riduzione  e'  attribuita
secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario
nazionale standard. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ad  esclusione  della  Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al  predetto
articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui  al  presente
comma  e'  annualmente  accantonato,  a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali.
  482. L'assunzione nelle  pubbliche  amministrazioni  dei  cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che,  come  personale
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per  almeno  un  anno
alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari
della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati  esteri  che
ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale,  che  siano  stati
licenziati  in  conseguenza  di  provvedimenti  di   soppressione   o
riorganizzazione  delle  basi  militari  degli   organismi   medesimi
adottati entro  il  31  dicembre  2012,  avviene,  nei  limiti  delle
dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita'
previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del  3  marzo
2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione  prioritaria  agli  uffici
giudiziari del Ministero della  giustizia  collocati  nel  territorio
provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui
al presente comma sono finanziate con le risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, della  legge  n.  244  del  2007,  la  cui
dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere  dall'anno
2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere  disposte
nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo. 
  483. Per il triennio  2014-2016  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
  a) nella misura del 100 per cento per i  trattamenti  pensionistici
complessivamente pari o inferiori a tre volte il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre  volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  b) nella misura del 95 per cento per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  c) nella misura del 75 per cento per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  d) nella misura del 50 per cento per  i  trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo e  inferiore  a  tale  limite,  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
  e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e  nella  misura
del 45 per cento,  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014,  non  e'  riconosciuta
con riferimento alle fasce  di  importo  superiori  a  sei  volte  il
trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge  24
dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso,  e  al  secondo
periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse. 
  484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data: 
  a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000
euro», le parole: «150.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«100.000 euro» e le  parole:  «60.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «50.000 euro»; 
  b)  all'articolo  3  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.   79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive modificazioni, al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:
«decorsi sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «decorsi  dodici
mesi». 
  485. Resta ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
della data di entrata in vigore della presente legge per  i  soggetti
che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013. 
  486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre  anni,
sugli importi  dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti  da  enti
gestori  di  forme  di   previdenza   obbligatorie   complessivamente
superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS,  e'  dovuto
un contributo di solidarieta' a favore delle  gestioni  previdenziali
obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente  il  predetto
importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di  venti  volte  il
trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento  per  la  parte
eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento  minimo
INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo  lordo  annuo
di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione
della predetta trattenuta  e'  preso  a  riferimento  il  trattamento
pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla
base dei dati che risultano dal casellario centrale  dei  pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
contributo  di  solidarieta',  secondo  modalita'  proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le  somme  trattenute  vengono  acquisite  dalle
competenti gestioni previdenziali  obbligatorie,  anche  al  fine  di
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191  del
presente articolo. 
  487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della  spesa
adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486,  dagli  organi
costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e
di  Bolzano,  nell'esercizio  della  propria  autonomia,   anche   in
riferimento ai vitalizi  previsti  per  coloro  che  hanno  ricoperto
funzioni pubbliche elettive, sono versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48. 
  488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso  che  gli  atti  e  le
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui  al
medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti  prima  della
data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  si
intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. 
  489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati
da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni  e  gli  enti
pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al
trattamento  pensionistico,  eccedano  il  limite  fissato  ai  sensi
dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Nei trattamenti pensionistici di  cui  al  presente  comma  sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla  loro
naturale scadenza prevista negli stessi.  Gli  organi  costituzionali
applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti. 
  490. All'articolo 19-ter del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre  2010,  n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016» e le  parole:  «31  gennaio  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»; 
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2018»; 
  c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2011». 
  491. All'articolo 1, comma 79,  secondo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al  21
per cento per l'anno 2014, al 22 per  cento  per  l'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento  per  l'anno  2014,  al
23,5 per cento per l'anno 2015». 
  492. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni  di
euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di  72  milioni
di euro per il 2017, di 46 milioni di  euro  per  il  2018  e  di  12
milioni di euro per il 2019. 
  493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per
i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104». 
  494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004,  n.
206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014,  al  coniuge  e  ai  figli
dell'invalido portatore di una invalidita' permanente  non  inferiore
al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito,  anche  se  il
matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto  terroristico
e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto  il
diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile,  di  1.033
euro  mensili,  soggetto  alla   perequazione   automatica   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  e
successive modificazioni. 
  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma  3-bis  non
spetta qualora i benefici di cui  alla  presente  legge  siano  stati
riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai
figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014. 
  3-quater. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter  del
presente articolo si  applicano  anche  con  riferimento  all'assegno
vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1,  della  legge  23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni». 
  495. All'onere di cui al comma 494, valutato in  0,134  milioni  di
euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per  l'anno  2015,  in
0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di  euro  per
l'anno 2017, in 0,727 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  in  0,890
milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per  l'anno
2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416  milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per  gli  stessi
anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto  legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, da riassegnare  ai  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Il  complesso
delle spese finali, in termini di competenza  eurocompatibile,  delle
regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013
all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di
19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015,  2016  e  2017
all'importo di 19.099 milioni di euro»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal  2013  al
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»; 
    c)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «di  ciascun  anno»  sono
sostituite dalla seguente: «2013». 
  497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dopo  il
comma 449 e' inserito il seguente: 
  «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di  competenza
eurocompatibile di ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'
essere superiore, per ciascuno degli anni  dal  2014  al  2017,  agli
importi indicati nella tabella seguente: 

---------------------------------------------------------------
                        |      Obiettivi patto di stabilita'
     Regione            |       interno (milioni di euro)
                        |--------------------------------------
                        |     Anno 2014     |   Anni 2015-2017
------------------------|-------------------|------------------
Piemonte                |       1.928       |        1.901
Liguria                 |         714       |          704
Lombardia               |       3.026       |        2.960
Veneto                  |       1.515       |        1.485
Emilia-Romagna          |       1.514       |        1.485
Toscana                 |       1.440       |        1.418
Umbria                  |         548       |          543
Marche                  |         637       |          628
Lazio                   |       1.943       |        1.909
Abruzzo                 |         673       |          666
Molise                  |         261       |          259
Campania                |       2.327       |        2.304
Puglia                  |       1.305       |        1.289
Basilicata              |         539       |          535
Calabria                |       1.022       |        1.013
------------------------|-------------------|------------------
           TOTALE       |      19.390       |       19.099
---------------------------------------------------------------».

  498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2012, n. 228, cessano di avere efficacia a  decorrere  dall'esercizio
2014. 
  499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  la  parola:  «2016»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2017» e le parole:  «di  competenza  finanziaria  e»  sono
soppresse; 
  b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) degli importi indicati nella seguente tabella: 

----------------------------------------------------------------
                                  |           Importo
                                  |     (in milioni di euro)
                                  |-----------------------------
                                  |  Anno 2014  | Anni 2015-2017
----------------------------------|-------------|---------------
Trentino-Alto Adige  . . . . . . .|      2      |       3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen  |     26      |      35
Provincia autonoma Trento  . . . .|     25      |      34
Friuli-Venezia Giulia  . . . . . .|     56      |      75
Valle d'Aosta          . . . . . .|      7      |       9
Sicilia                . . . . . .|    133      |     178
Sardegna               . . . . . .|     51      |      69
----------------------------------|-------------|---------------
                    TOTALE RSS    |    300      |     403
----------------------------------------------------------------»;

    c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a   carico   delle
autonomie speciali»; 
    d) al secondo periodo, le parole da: «Il  complesso  delle  spese
finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse. 
  500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» e' sostituita  dalla
seguente: «2017»; 
  b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»; 
    c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a   carico   delle
autonomie speciali». 
  501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «le  informazioni  riguardanti  sia  la  gestione  di
competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti  la  gestione
di competenza eurocompatibile». 
  502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «all'articolo 7, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «al comma 462, lettera d),». 
  503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «Per gli enti per i  quali  il  patto  di  stabilita'
interno  e'  riferito  al  livello  della  spesa,  si  assume   quale
differenza il maggiore degli scostamenti  registrati  in  termini  di
cassa o di competenza.» sono soppresse; 
  b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «Nel 2013»; 
  c) le  parole:  «media  della  corrispondente  spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli  obiettivi  programmatici  stessi»  sono
sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011». 
  504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014. 
  505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a)  al  primo  periodo,  la  parola:  «2014»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2015»; 
  b) il quinto periodo e' soppresso; 
  c)  al  sesto  periodo,  la  parola:  «2013»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2014»; 
  d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2013, 2014 e 2015». 
  506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Negli anni 2014 e  2015  le  regioni,  escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti  in  conto  capitale  e,   contestualmente,   procedono   a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile». 
  507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati. 
  508. Al fine di assicurare il  concorso  delle  regioni  a  statuto
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico,
in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della  Costituzione,  le
nuove e maggiori entrate  erariali  derivanti  dal  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a  decorrere
dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla  copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire
la riduzione del debito pubblico stesso  nella  misura  e  nei  tempi
stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul  coordinamento  e  sulla
governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il  2
marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012,  n.  114.
Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le  modalita'  di  individuazione  del  maggior
gettito, attraverso separata contabilizzazione. 
  509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere  dal
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015». 
  510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre  1981,
n. 690,  per  la  regione  Valle  d'Aosta  si  provvede  per  ciascun
esercizio finanziario  all'individuazione  del  maggior  gettito  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  d'intesa  con  il
Presidente della giunta regionale. In caso di  mancata  intesa  entro
sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508,  e  fino
alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta  si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre autonomie speciali. 
  511. Le disposizioni di cui ai commi 508,  510  e  526  cessano  di
avere applicazione qualora vengano  raggiunte  intese,  entro  il  30
giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna  autonomia  speciale  in  merito
all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in  misura
corrispondente al conseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica
per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526. 
  512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province
autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014  non  rilevano,
ai fini del patto di stabilita' interno della regione  Friuli-Venezia
Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  513. In applicazione dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  23
dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le  disposizioni
ivi contenute, al numero 7) del primo comma  dell'articolo  49  dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia,  di  cui  alla
legge  costituzionale  31  gennaio   1963,   n.   1,   e   successive
modificazioni,  le  parole:  «nove  decimi»  sono  sostituite   dalle
seguenti:   «9,19   decimi».   Conseguentemente,   il   livello   del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale  e'  rideterminato  in
riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno
2014, per la componente del  finanziamento  di  cui  all'articolo  2,
comma 283, lettera c), della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno  2014,  per
la componente del finanziamento di  cui  al  decreto  legislativo  22
giugno 1999, n. 230. 
  514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna,  di  cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo  sviluppo  economico
dell'Isola  e  nel  rispetto   della   normativa   comunitaria,   con
riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato  ne  prevede  la
possibilita', puo',  ferma  restando  la  copertura  ((a  carico  del
bilancio regionale)) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali di cui all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione: 
  a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta,
deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a  carico  del
bilancio regionale, contributi  da  utilizzare  in  compensazione  ai
sensi della legislazione statale; 
  b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di  imposizione
stabiliti  dalla  normativa  statale  o  in   diminuzione   fino   ad
azzerarle». 
  515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle  d'Aosta  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro  il  30
giugno 2014, sono definiti gli  ambiti  per  il  trasferimento  o  la
delega  delle  funzioni  statali  e  dei  relativi  oneri  finanziari
riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di  interesse  locale
per la Valle  d'Aosta,  alle  Agenzie  fiscali  dello  Stato  e  alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto  riguardanti  la
giustizia  civile,  penale  e  minorile,  con  esclusione  di  quelle
relative al personale di magistratura,  nonche'  al  Parco  nazionale
dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Con
apposite  norme  di  attuazione  si  provvede  al  completamento  del
trasferimento  o  della  delega  delle   funzioni   statali   oggetto
dell'intesa. Laddove  non  gia'  attribuiti,  l'assunzione  di  oneri
avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al  comma  508,  e
computata quale concorso al riequilibrio della finanza  pubblica  nei
termini dello stesso comma. Con i  predetti  accordi,  lo  Stato,  la
regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano  e
la regione Trentino-Alto Adige individuano  gli  standard  minimi  di
servizio e di attivita' che lo Stato,  per  ciascuna  delle  funzioni
trasferite  o  delegate,  si  impegna  a  garantire  sul   territorio
provinciale o regionale con riferimento alle  funzioni  i  cui  oneri
sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri  e
le modalita' per la quantificazione e l'assunzione  degli  oneri.  Ai
fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di
attivita' sul territorio  nazionale,  in  ogni  caso  e'  escluso  il
trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui
al primo periodo sia in relazione ad ambiti  di  materia  relativi  a
concessioni  statali  e  alle  reti  di  acquisizione   del   gettito
tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni  che  riguardano
tributi armonizzati o  applicabili  su  base  transnazionale;  2)  ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla
conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4)  alle  procedure
telematiche di  trasmissione  dei  dati  e  delle  informazioni  alla
anagrafe  tributaria.  Deve  essere  assicurato  in  ogni   caso   il
coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese,  nel
quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze  e  i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  e  della  regione  Trentino-Alto  Adige,  tra  i
direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e
le    strutture    territoriali    competenti.     Sono     riservate
all'Amministrazione  centrale  le  relazioni   con   le   istituzioni
internazionali. Con apposite  norme  di  attuazione  si  provvede  al
completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali
oggetto dell'intesa. 
  516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare  sia  in
termini di indebitamento netto,  previsto  dalla  normativa  vigente,
viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014.  In  caso  di
mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo  criteri  definiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
  517. Lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  possono,  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da
concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri  e  modalita'
per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni
e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  come
complessivamente definiti. Con  il  predetto  accordo  le  regioni  a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono cedere alle regioni  a  statuto  ordinario  spazi  finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme  ad  esse
dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto  dell'applicazione  della
sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n.  241,  mentre
le regioni  a  statuto  ordinario  possono  cedere  spazi  finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in  materia
di finanza locale. 
  2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi
tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi  e
i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti  con  legge
statale,  anche  in  deroga  alla  medesima  legge,  definendone   le
modalita' di riscossione  e  puo'  consentire  agli  enti  locali  di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni. 
  3. Le compartecipazioni al  gettito  e  le  addizionali  a  tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  l'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio. 
  4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2  del
presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo  4  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». 
  519. All'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 117,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Ciascuna  delle  due  province  autonome  assicura  annualmente   un
intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo  apposite
postazioni nel bilancio pluriennale»; 
  b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente: 
  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  e  le  regioni  Lombardia  e  Veneto,  il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   vengono
definiti: 
  a) i criteri di individuazione dei progetti e delle  iniziative  di
cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di  finanziamento
a progetti a valenza sovraregionale; 
  b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo  l'erogazione
dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, di cui al comma 117; 
  c) le modalita' di gestione dei  progetti  approvati  e  finanziati
nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle
relative risorse»; 
  c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a  decorrere  dal  30  giugno
2014. 
  520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519  sono  approvate  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
  521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento
ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Sino al  riordino  della  disciplina  nazionale  dei  tributi  locali
immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato  il
gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la  quota
riferita all'aliquota standard, di cui  all'articolo  1,  comma  380,
lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano  un
ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di  saldo  netto
da finanziare, per l'importo  complessivo  di  560  milioni  di  euro
secondo  gli  importi  indicati,  per  ciascuna  regione  a   statuto
ordinario, nella tabella seguente: 

-----------------------------------------------------------
   Regioni a statuto ordinario   |    Riduzioni anno 2014
                                 |   (in migliaia di euro)
---------------------------------|-------------------------
Piemonte       . . . . . . . . . |          51.178
Liguria        . . . . . . . . . |          17.959
Lombardia      . . . . . . . . . |         135.234
Veneto         . . . . . . . . . |          59.979
Emilia-Romagna . . . . . . . . . |          57.156
Toscana        . . . . . . . . . |          42.982
Umbria         . . . . . . . . . |           8.834
Marche         . . . . . . . . . |          16.794
Lazio          . . . . . . . . . |          68.676
Abruzzo        . . . . . . . . . |          12.026
Molise         . . . . . . . . . |           2.615
Campania       . . . . . . . . . |          39.295
Puglia         . . . . . . . . . |          29.114
Basilicata     . . . . . . . . . |           4.390
Calabria       . . . . . . . . . |          13.768
---------------------------------|-------------------------
                  TOTALE . . . . |         560.000
-----------------------------------------------------------

  523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto  ordinario
nella tabella di cui  al  comma  522  possono  essere  modificati,  a
invarianza di concorso  complessivo,  mediante  accordo  da  sancire,
entro il 31 gennaio 2014, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da recepire con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro il 28 febbraio 2014. 
  524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al  comma  523  in
caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai
fini del patto di stabilita' interno. 
  525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto  termine  del
31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in
riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute  dallo  Stato  alle
regioni  a   statuto   ordinario,   escluse   quelle   destinate   al
finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale,   delle
politiche sociali e  per  le  non  autosufficienze  e  del  trasporto
pubblico locale, entro il  termine  del  30  aprile  2014.  Entro  il
termine  del  15  aprile  2014  ciascuna  regione  puo'  indicare  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  --  Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  le  risorse  da  assoggettare   a
riduzione. 
  526. Per l'anno 2014, con le procedure  previste  dall'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  assicurano  un  ulteriore
concorso alla finanza  pubblica  per  l'importo  complessivo  di  240
milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote
di  compartecipazione  ai  tributi  erariali,  secondo  gli   importi
indicati,  per  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  provincia
autonoma, nella tabella seguente: 

-----------------------------------------------------------
   Regioni a statuto speciale    | Accantonamenti anno 2014
                                 |  (in migliaia di euro)
---------------------------------|-------------------------
Valle d'Aosta  . . . . . . . . . |          5.540
Provincia autonoma Bolzano . . . |         22.818
Provincia autonoma Trento  . . . |         19.913
Friuli-Venezia Giulia  . . . . . |         44.445
Sicilia        . . . . . . . . . |        106.161
Sardegna       . . . . . . . . . |         41.123
---------------------------------|-------------------------
             TOTALE  . . . . . . |        240.000
-----------------------------------------------------------

  527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526  possono  essere
modificati,  a  invarianza  di  concorso  complessivo  alla   finanza
pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2014,  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Tale  riparto  e'
recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio  1970,
n. 281, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nell'ammontare
complessivo delle entrate da considerare  ai  fini  del  calcolo  del
limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo  di  cui
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
alimentato  dalle  compartecipazioni  al  gettito   derivante   dalle
accise». 
  529. Le regioni che alla data dell'ultima  ricognizione  effettuata
al 31 dicembre 2012 non si trovino  in  situazioni  di  eccedenza  di
personale in rapporto alla dotazione organica  sia  complessiva,  sia
relativa  alla  categoria/qualifica  interessata,  e  che,  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il
ricorso e l'impiego di personale assunto con  procedure  ad  evidenza
pubblica, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
della durata di 36 mesi e i  cui  contratti  di  lavoro  siano  stati
oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante  di
rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il
medesimo datore di lavoro,  e  ove  le  predette  deroghe  ai  limiti
contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal  contratto  stesso
siano state oggetto di  apposita  contrattazione  decentrata  tra  le
organizzazioni sindacali abilitate  e  l'ente  interessato  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  6  settembre
2001, n. 368, e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  con
risorse  proprie,  alla  stabilizzazione  a  domanda  del   personale
interessato. ((1)) 
  530. All'articolo 14, comma 31-ter,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti: 
  «b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad  ulteriori  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 27; 
  b-bis) entro il  31  dicembre  2014,  con  riguardo  alle  restanti
funzioni fondamentali di cui al comma 27». 
  531. Al fine di risolvere il contenzioso  derivante  dal  comma  23
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di
lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS  SpA
e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il  compito  di
raggiungere un accordo tra le parti entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni  dal
2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti:  «,  registrata  negli
anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata  negli  anni  2009-2011
per gli anni dal 2014 al 2017,»; 
  b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013  e  successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno  2013,
a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05  per  cento  per
gli anni 2016 e 2017»; 
  c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013  e  successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno  2013,
a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62  per  cento  per
gli anni 2016 e 2017»; 
  d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal  2014  al  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per  cento  per  gli  anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017». 
  533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. La determinazione della popolazione di  riferimento  per
l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'  interno  dei  comuni  e'
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267. 
  2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo  finanziario  dei
comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai  commi
da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo  di
comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che  per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente». 
  534. All'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8  per
cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»; 
    b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8  per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»; 
    c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per  l'anno
2013 e a 15,8  per  cento  per  gli  anni  dal  2014  al  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013,  a  15,07
per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli  anni
2016 e 2017»; 
    d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul  patto  di
stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in
forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei  comuni
che gestiscono, in quanto  capofila,  funzioni  e  servizi  in  forma
associata e il corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei  comuni
associati non capofila. A tal fine, entro  il  30  marzo  di  ciascun
anno,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  comunica  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
"http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della  Ragioneria  generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al presente  comma  sulla  base  delle  istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno». 
  535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Per  l'anno  2014  nel  saldo  finanziario  in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro,  di
cui 850 milioni di  euro  ai  comuni  e  150  milioni  di  euro  alle
province, i pagamenti in conto capitale sostenuti  dalle  province  e
dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra
i singoli  enti  locali  e'  assegnato  a  ciascun  ente  uno  spazio
finanziario  in  proporzione  all'obiettivo  di   saldo   finanziario
determinato attraverso il comma 2-quinquies fino  a  concorrenza  del
predetto  importo.  Gli  enti  locali  utilizzano  i  maggiori  spazi
finanziari  derivanti  dal  periodo  precedente  esclusivamente   per
pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno
2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui  al  comma  19
entro il termine perentorio ivi previsto». 
  536. Una quota pari a 10 milioni di euro  dell'importo  complessivo
di cui al comma 535 e' destinata  a  garantire  spazi  finanziari  ai
comuni della provincia di  Olbia  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il  riparto  dei
predetti spazi tra i singoli comuni. 
  537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo  il
comma 14 e' aggiunto il seguente: 
  «14-bis. Per ciascuno degli anni  2014,  2015  e  2016,  nel  saldo
finanziario di parte corrente, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate, nel  limite  di  10  milioni  di  euro
annui, le spese sostenute dal comune di  Campione  d'Italia  elencate
nel   decreto    del    Ministero    dell'interno    protocollo    n.
09804529/15100-525 del 6  ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'
territoriali   dell'exclave.   Alla   compensazione   degli   effetti
finanziari derivanti dal  periodo  precedente  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni». 
  538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono  sostituite
dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"». 
  539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto  ad  inviare»  sono
inserite le seguenti: «, utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto  per  il  patto  di  stabilita'   interno   nel   sito   web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»; 
  b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» e' sostituita  dalle
seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»; 
  c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82»; 
  d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di  tutti
i soggetti previsti» sono soppresse. 
  540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno  2009»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «negli anni  2007  e  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del
biennio 2008-2009 e le risultanze  dell'anno  2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del biennio  2010-2011  e  le  risultanze  dell'anno
2011». 
  541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le parole: «31  maggio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
marzo». 
  542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento  e'  distribuita
da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa  tra  1.000  e
5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.
Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta  quota  del
50 per cento sono comunicati entro il  10  aprile  2014  da  ciascuna
regione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni  con  popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni,  di  cui  al
comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione
e'   operata   in   misura   proporzionale   ai    valori    positivi
dell'obiettivo». 
  543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, le parole: «15 settembre» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1º
marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:  «15
marzo». 
  544. All'articolo 4-ter del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono  sostituite
dalle seguenti: «15 giugno»; 
  b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema web
appositamente predisposto, sia a mezzo di  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono
sostituite    dalle    seguenti:    «mediante     il     sito     web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»; 
  c) al comma 5, le parole:  «10  settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «10 luglio». 
  545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole: «di concerto con il  Ministro  dell'interno  e»  sono
soppresse; 
  b) l'ultimo periodo e' soppresso; 
  c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle  seguenti:
«assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo». 
  546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'  interno  per
un importo complessivo di 500 milioni di euro i  pagamenti  sostenuti
nel corso del 2014 dagli enti territoriali: 
  a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi  ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
  b) dei debiti in conto  capitale  per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle  regioni  in  favore  degli  enti
locali e delle province in favore dei comuni; 
  c) dei debiti in conto  capitale  riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. 
  547. Ai fini della distribuzione della predetta  esclusione  tra  i
singoli enti  territoriali,  i  comuni,  le  province  e  le  regioni
comunicano          mediante          il           sito           web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»  della  Ragioneria  generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 14  febbraio  2014,  gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di  cui
al  comma  546.  Ai  fini  del  riparto,  si  considerano   solo   le
comunicazioni pervenute entro il predetto termine. 
  548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro  il  28  febbraio
2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale,  su
base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal  patto
di stabilita' interno. Con le  medesime  modalita',  a  valere  sugli
spazi finanziari  residui  non  attribuiti  agli  enti  locali,  sono
individuati  per  ciascuna  regione  gli  importi  dei  pagamenti  da
escludere dal patto di stabilita' interno. 
  549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del  revisore  dei
singoli enti, la procura regionale competente della Corte  dei  conti
esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma
547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata
o mancata segnalazione da parte  del  collegio  dei  revisori  o  del
revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei  conti
irrogano ai componenti  del  collegio  o  al  revisore,  ove  ne  sia
accertata la responsabilita', una  sanzione  pecuniaria  pari  a  due
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali, e  si  applicano  il  terzo  e  quarto  periodo  del
presente comma. 
  550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si
applicano alle aziende speciali, alle  istituzioni  e  alle  societa'
partecipate   dalle   pubbliche   amministrazioni   locali   indicate
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n.  196.  Sono  esclusi  gli  intermediari  finanziari  di  cui
all'articolo 106 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n.  385,  nonche'  le  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. 
  551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550  presentino  un
risultato di esercizio o saldo  finanziario  negativo,  le  pubbliche
amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno  successivo
in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato,  in  misura  proporzionale  alla  quota  di
partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato,
il risultato  di  esercizio  e'  quello  relativo  a  tale  bilancio.
Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a  rete  di
rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per  risultato
si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi
dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato  e'  reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione  nel
caso in cui l'ente partecipante ripiani la  perdita  di  esercizio  o
dismetta la partecipazione o il soggetto  partecipato  sia  posto  in
liquidazione. Nel caso in cui i  soggetti  partecipati  ripianino  in
tutto o in parte le  perdite  conseguite  negli  esercizi  precedenti
l'importo accantonato viene reso disponibile agli  enti  partecipanti
in   misura   corrispondente   e   proporzionale   alla   quota    di
partecipazione. 
  552. Gli  accantonamenti  di  cui  al  comma  551  si  applicano  a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni
2015, 2016 e 2017: 
  a)  l'ente  partecipante  di  soggetti  che  hanno  registrato  nel
triennio  2011-2013  un  risultato  medio  negativo   accantona,   in
proporzione  alla  quota  di  partecipazione,  una  somma  pari  alla
differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il
risultato medio 2011-2013 migliorato,  rispettivamente,  del  25  per
cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del  75  per  cento
per il 2016. Qualora il risultato negativo  sia  peggiore  di  quello
medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e'  operato
nella misura indicata dalla lettera b); 
  b)  l'ente  partecipante  di  soggetti  che  hanno  registrato  nel
triennio 2011-2013 un risultato  medio  non  negativo  accantona,  in
misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari  al
25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016  e  al  75  per
cento per il 2017 del risultato  negativo  conseguito  nell'esercizio
precedente. 
  553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550
a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche
amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo
criteri di economicita' e  di  efficienza.  Per  i  servizi  pubblici
locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti
costruiti  nell'ambito  della  banca   dati   delle   Amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,   utilizzando   le   informazioni    disponibili    presso    le
Amministrazioni pubbliche. Per  i  servizi  strumentali  i  parametri
standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 
  554. A decorrere  dall'esercizio  2015,  le  aziende  speciali,  le
istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta  e
indiretta,  delle  pubbliche  amministrazioni  locali   titolari   di
affidamento diretto da parte  di  soggetti  pubblici  per  una  quota
superiore all'80 per cento del valore della produzione, che  nei  tre
esercizi  precedenti  abbiano  conseguito  un   risultato   economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso  dei
componenti degli organi di amministrazione. Il  conseguimento  di  un
risultato economico negativo per  due  anni  consecutivi  rappresenta
giusta causa  ai  fini  della  revoca  degli  amministratori.  Quanto
previsto dal presente  comma  non  si  applica  ai  soggetti  il  cui
risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un  piano  di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 
  555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti,  i  soggetti  di  cui  al
comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali
sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di  approvazione
del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In  caso  di
mancato avvio della  procedura  di  liquidazione  entro  il  predetto
termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro  adozione
comporta responsabilita' erariale dei soci. 
  556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le  parole  da:
«, con esclusione» fino a: «forniti dalle  stesse.»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «.  Le  societa',  nonche'  le  loro  controllanti,
collegate  e  controllate  che,  in   Italia   o   all'estero,   sono
destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto  degli
articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007,  e  la  cui
durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare
ad alcuna procedura per l'affidamento  dei  servizi,  anche  se  gia'
avviata. L'esclusione non si applica  alle  imprese  affidatarie  del
servizio oggetto di procedura concorsuale.». 
  557. All'articolo 18 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  Le  disposizioni  che   stabiliscono,   a   carico   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si  applicano,  in
relazione al  regime  previsto  per  l'amministrazione  controllante,
anche alle aziende speciali,  alle  istituzioni  e  alle  societa'  a
partecipazione pubblica  locale  totale  o  di  controllo  che  siano
titolari di affidamenti diretti di servizi  senza  gara,  ovvero  che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di  interesse  generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto  di
funzioni amministrative di natura pubblicistica  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Si
applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura  retributiva  o
indennitaria e per consulenze, attraverso  misure  di  estensione  al
personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di
vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.
A tal fine,  su  atto  di  indirizzo  dell'ente  controllante,  nella
contrattazione  di  secondo  livello   e'   stabilita   la   concreta
applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e  alla
retribuzione accessoria, fermo restando  il  contratto  nazionale  di
lavoro  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,  comma
7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi  pubblici
locali a rilevanza economica sono escluse  dall'applicazione  diretta
dei vincoli previsti dal  presente  articolo.  Per  queste  societa',
l'ente locale controllante, nell'esercizio delle  prerogative  e  dei
poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione  dei  citati
vincoli assunzionali e di contenimento delle  politiche  retributive,
che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente  decreto,  gli  enti
locali  di  riferimento  possono  escludere,  con  propria   motivata
deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di  personale  per
le singole aziende speciali  e  istituzioni  che  gestiscono  servizi
socio-assistenziali  ed  educativi,  scolastici  e  per   l'infanzia,
culturali e alla persona (ex IPAB)  e  le  farmacie,  fermo  restando
l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
e di contenimento della spesa di personale». 
  558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  il
comma 7 e' cosi' modificato: 
    a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del  computo  della
percentuale di cui al primo periodo si calcolano le  spese  sostenute
anche dalle» sono inserite  le  seguenti:  «aziende  speciali,  dalle
istituzioni e»; 
    b) il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Entro  il  30
giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e dell'interno, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  e'
modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di  tenere
conto degli effetti del computo della spesa di personale  in  termini
aggregati». 
  559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' abrogato; 
    b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli  amministratori»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e  di
contenimento delle politiche retributive stabiliti  dall'ente  locale
controllante  ai   sensi   dell'articolo   18,   comma   2-bis,   del
decreto-legge n. 112 del 2008». 
  560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «5-bis. Le  aziende  speciali  e  le  istituzioni  si  iscrivono  e
depositano  i  propri  bilanci  al  registro  delle  imprese  o   nel
repertorio delle notizie  economico-amministrative  della  camera  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura   del   proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno». 
  561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e' abrogato. 
  562. Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e  11  dell'articolo  4  e  i
commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati; 
    b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa'  di  cui
al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «delle   societa'
controllate  direttamente  o  indirettamente  dalle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.
165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un  fatturato  da
prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato». 
  563. Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o  dai
loro enti strumentali, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle  societa'  dalle
stesse  controllate,  anche  al  di  fuori  delle  ipotesi   previste
dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n.  165  del  2001,
possono, sulla base di un accordo  tra  di  esse,  realizzare,  senza
necessita' del consenso del  lavoratore,  processi  di  mobilita'  di
personale anche in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita'
dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti  presso  la  societa'  e   alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato,  in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile.  La  mobilita'  non  puo'
comunque avvenire tra le societa' di  cui  al  presente  comma  e  le
pubbliche amministrazioni. 
  564. Gli enti che controllano le  societa'  di  cui  al  comma  563
adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni
e dei servizi  esternalizzati,  nonche'  di  razionalizzazione  delle
spese e di risanamento economico-finanziario secondo  appositi  piani
industriali, atti di indirizzo volti a  favorire,  prima  di  avviare
nuove procedure di reclutamento  di  risorse  umane  da  parte  delle
medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le  procedure
di mobilita' di cui al medesimo comma 563. 
  565. Le societa' di cui al comma 563,  che  rilevino  eccedenze  di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al
comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui  l'incidenza  delle  spese  di
personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese  correnti,
inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la  societa'  e
alle organizzazioni sindacali  firmatarie  del  contratto  collettivo
dalla  stessa  applicato  un'informativa  preventiva  in   cui   sono
individuati  il  numero,  la  collocazione  aziendale  e  i   profili
professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono
comunicate anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  --
Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Le   posizioni   dichiarate
eccedentarie non  possono  essere  ripristinate  nella  dotazione  di
personale  neanche  mediante  nuove  assunzioni.  Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
  566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui  al
comma  565,  si  procede,  a  cura   dell'ente   controllante,   alla
riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza
nell'ambito  della  stessa  societa'  mediante  il  ricorso  a  forme
flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre
societa' controllate dal medesimo ente o dai  suoi  enti  strumentali
con le modalita' previste dal comma 563.  Si  applica  l'articolo  3,
comma  19,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,   e   successive
modificazioni. 
  567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli  enti
controllanti e le societa' partecipate di cui al  comma  563  possono
concludere  accordi  collettivi  con  le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione,
ai sensi del  medesimo  comma  563,  di  forme  di  trasferimento  in
mobilita' dei dipendenti  in  esubero  presso  altre  societa'  dello
stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio  della  regione
ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale. 
  568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di  cui
al comma 563 possono farsi carico, per  un  periodo  massimo  di  tre
anni,  di  una  quota  parte  non  superiore  al  30  per  cento  del
trattamento economico  del  personale  interessato  dalla  mobilita',
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a  tal  fine
corrisposte dalla societa'  cedente  alla  societa'  cessionaria  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
  569.  Il  termine  di  trentasei  mesi   fissato   dal   comma   29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di
quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura  di
evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi
alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore  della  quota
del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, del codice civile. 
  570. Il  Governo  promuove,  nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome
di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in
materia di finanza locale, di cui all'articolo  80  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
  571. Anche ai fini di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  il
Governo si  attiva  sulle  iniziative  delle  regioni  presentate  al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro  per  gli  affari
regionali ai fini  dell'intesa  ai  sensi  dell'articolo  116,  terzo
comma,  della  Costituzione  nel  termine  di  sessanta  giorni   dal
ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche  alle
iniziative presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della
presente legge in applicazione del  principio  di  continuita'  degli
organi e delle funzioni. In tal caso, il  termine  di  cui  al  primo
periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  572. All'articolo 62 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso  del
capitale in  un'unica  soluzione  alla  scadenza»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' titoli  obbligazionari  o  altre  passivita'  in
valuta estera»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui  al
comma 2 e' fatto divieto di: 
  a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari  derivati
previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  b) procedere alla rinegoziazione dei  contratti  derivati  gia'  in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
  c) stipulare contratti di finanziamento  che  includono  componenti
derivate»; 
  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: 
  a) le estinzioni anticipate  totali  dei  contratti  relativi  agli
strumenti finanziari derivati; 
  b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a  controparti  diverse
dalle originarie, nella forma  di  novazioni  soggettive,  senza  che
vengano  modificati  i  termini  e  le  condizioni  finanziarie   dei
contratti riassegnati; 
  c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito
di modifica della passivita' alla  quale  il  medesimo  contratto  e'
riferito,  esclusivamente  nella  forma  di   operazioni   prive   di
componenti opzionali e volte alla trasformazione  da  tasso  fisso  a
variabile  o  viceversa  e  con  la   finalita'   di   mantenere   la
corrispondenza  tra  la  passivita'  rinegoziata   e   la   collegata
operazione di copertura; 
  d) il perfezionamento di contratti di finanziamento  che  includono
l'acquisto di cap da parte dell'ente. 
  3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli
enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti
derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione  anticipata,
mediante regolamento per  cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del
relativo saldo. 
  3-quater. Dal divieto di cui al comma  3  e'  esclusa  altresi'  la
facolta'  per  gli  enti  di  cui  al  comma  2  di  procedere   alla
cancellazione,  dai  contratti  derivati  esistenti,  di   componenti
opzionali diverse dalla opzione cap  di  cui  gli  enti  siano  stati
acquirenti,  mediante  regolamento  per   cassa   nell'esercizio   di
riferimento del relativo saldo»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nei casi  previsti  dai  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quater,  il
soggetto competente per  l'ente  alla  sottoscrizione  del  contratto
attesta per iscritto di avere preso conoscenza  dei  rischi  e  delle
caratteristiche del  medesimo  contratto,  nonche'  delle  variazioni
intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il contratto relativo a  strumenti  finanziari  derivati  o  il
contratto di finanziamento che include l'acquisto  di  cap  da  parte
dell'ente, stipulato in violazione delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo o privo dell'attestazione di cui  al  comma  4,  e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»; 
    f) il comma 6 e' abrogato; 
    g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui  al  comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014». 
  573. Per l'esercizio 2014, gli  enti  locali  che  hanno  avuto  il
diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del  piano  di
riequilibrio finanziario,  come  previsto  dall'articolo  243-quater,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo  246  del  medesimo  testo  unico,  e  successive
modificazioni, possono riproporre, entro  il  termine  perentorio  di
((novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge))  la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi  alla  competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento
della  condizione  di  ente  strutturalmente  deficitario,  ai  sensi
dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri  indicati  nel
decreto del Ministro  dell'interno.  ((in  pendenza  del  termine  di
novanta giorni)) non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma  3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  574. A decorrere dal periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
2013, i contribuenti che,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  utilizzano  in  compensazione  i
crediti  relativi  alle  imposte  sui   redditi   e   alle   relative
addizionali, alle ritenute alla  fonte  di  cui  all'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
alle imposte sostitutive delle  imposte  sul  reddito  e  all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a  15.000
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto  di
conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a),  del  citato
decreto legislativo n.  241  del  1997,  relativamente  alle  singole
dichiarazioni dalle  quali  emerge  il  credito.  In  alternativa  la
dichiarazione  e'  sottoscritta,  oltre  che  dai  soggetti  di   cui
all'articolo 1, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai  soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento,  relativamente
ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo  contabile  di
cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante  l'esecuzione
dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di  cui
al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164.
L'infedele attestazione  dell'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al
precedente periodo comporta  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
all'articolo 39, comma 1, lettera  a),  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso  di  ripetute  violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  effettuata  apposita
segnalazione agli  organi  competenti  per  l'adozione  di  ulteriori
provvedimenti. 
  575.  Entro  il  31  gennaio  2014  sono   adottati   provvedimenti
normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, di  razionalizzazione  delle  detrazioni  per  oneri  di  cui
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili
o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari  a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  576.  Qualora  entro  la  predetta  data  non  siano   adottati   i
provvedimenti di cui al comma 575, anche  in  deroga  all'articolo  3
della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  la  misura  della  detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2014.  La  presente  disposizione
trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle  spese  la
cui detraibilita'  dall'imposta  lorda  e'  riconducibile  al  citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico. 
  577. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, per  ciascuno  dei  crediti  d'imposta  di  cui  all'elenco  2
allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento  dei
corrispondenti  stanziamenti  iscritti  in   bilancio   all'effettivo
andamento delle fruizioni dei predetti  crediti,  sono  stabilite  le
quote percentuali di fruizione dei crediti  d'imposta  non  inferiori
all'85 per cento di  quanto  spettante  sulla  base  della  normativa
vigente  istitutiva  del  credito  d'imposta,  in  maniera  tale   da
assicurare effetti positivi non inferiori: 
  a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni  di  euro
per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
  b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni  di
euro per l'anno 2014 e 197 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2015. 
  578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai  crediti  di  cui  al
comma  577  sono   conseguentemente   ridotti   e   potranno   essere
rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
a seguito dell'adozione  del  predetto  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577. 
  579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non  si
applica al credito d'imposta relativo  all'agevolazione  sul  gasolio
per  autotrazione  degli  autotrasportatori,  di  cui  all'elenco   2
allegato alla presente legge. 
  580.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta  di
cui al predetto elenco 2 e  nel  caso  in  cui  sia  in  procinto  di
verificarsi uno scostamento  rispetto  agli  obiettivi  indicati  nel
comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, ad una rideterminazione delle percentuali  di  fruizione  in
misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi. 
  581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter, le parole: «1,5  per  mille  a  decorrere  dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno  2013
e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»; 
    b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai  seguenti:
«Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima
di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno  2013,
l'imposta e' dovuta nella misura  minima  di  euro  34,20  e,  se  il
cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella  misura  massima
di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e'  soggetto
diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella  misura  massima
di euro 14.000». 
  582. Al comma 20 dell'articolo  19  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il  2013,  e
del 2 per mille, a decorrere dal 2014». 
  583.  A  partire  dall'anno  d'imposta  2014,  sono   abrogati   le
agevolazioni fiscali e i  crediti  di  imposta,  con  la  conseguente
cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di  cui
alle seguenti disposizioni normative: 
  a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni; 
  b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni; 
  c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, e successive modificazioni; 
  d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni; 
  e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di  pagamento
connessi al rapporto di conto  ad  altro  prestatore  di  servizi  di
pagamento  senza  spese  aggiuntive  utilizzando  comuni   protocolli
tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei  servizi,  il
prestatore di servizi  di  pagamento  di  destinazione  subentra  nei
mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi
di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il  prestatore
di  servizi  di  pagamento  di  destinazione   e   il   cliente.   Il
trasferimento dei servizi di pagamento deve  perfezionarsi  entro  il
termine di 14 giorni  lavorativi  da  quando  il  cliente  chiede  al
prestatore di servizi di pagamento di destinazione  di  acquisire  da
quello di origine i dati  relativi  ai  mandati  di  pagamento  e  di
riscossione in essere. 
  585. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in  stretta
coerenza  con  le  previsioni  della  direttiva  dell'Unione  europea
«relativa alla trasparenza delle spese dei  conti  di  pagamento,  il
trasferimento  del  conto  di  pagamento  e  l'accesso  ai  conti  di
pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le  modalita'  e  i
termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584. 
  586. Al fine  di  contrastare  l'erogazione  di  indebiti  rimborsi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti
d'imposta nell'ambito  dell'assistenza  fiscale  di  cui  al  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonche'  di  quelli  di  cui
all'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla  scadenza  dei  termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla  data  della  trasmissione,  ove
questa sia  successiva  alla  scadenza  di  detti  termini,  effettua
controlli  preventivi,  anche  documentali,  sulla  spettanza   delle
detrazioni  per   carichi   di   famiglia   in   caso   di   rimborso
complessivamente  superiore  a  4.000  euro,  anche  determinato   da
eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. 
  587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle  operazioni
di controllo preventivo di cui al comma 586 e'  erogato  dall'Agenzia
delle entrate. Restano fermi  i  controlli  previsti  in  materia  di
imposte sui redditi. 
  588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587,  si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
  589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 2014. 
  590.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma   2,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad  applicarsi,  in
quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai  fini
della verifica del superamento del limite di  300.000  euro  rilevano
anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando
che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo
periodo non e' dovuto. 
  591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica  agli  uffici  e  agli
organi, anche collegiali,  dell'Amministrazione  dello  Stato,  delle
regioni, delle province, dei comuni, loro  consorzi  e  associazioni,
delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli
enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti
ad ottenere l'emanazione di  un  provvedimento  amministrativo  o  il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00». 
  592. Dopo la nota 4 all'articolo  3  della  tariffa,  parte  prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta  di  cui
al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria  di  euro  16,00  a
prescindere dalla dimensione del documento». 
  593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  dopo  il
comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater. Atti e provvedimenti degli  organi  dell'Amministrazione
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi
e associazioni, delle comunita'  montane  e  delle  unita'  sanitarie
locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione  alla  tenuta
di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto
o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne  abbiano
fatto richiesta: euro 16,00». 
  594. Dopo la nota 1-quater  all'articolo  4  della  tariffa,  parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642, e' aggiunta la seguente: 
  «5. Per gli atti e  provvedimenti  rilasciati  per  via  telematica
l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria
di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento». 
  595. Nel decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis  e'
abrogato. 
  596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di  assolvere  per
via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza
a una  pubblica  amministrazione  o  a  qualsiasi  ente  o  autorita'
competente,  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate  d'intesa  con  il  capo  del  Dipartimento  della   funzione
pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le  modalita'  per  il
pagamento per via telematica dell'imposta  di  bollo  dovuta  per  le
istanze e per i  relativi  atti  e  provvedimenti,  anche  attraverso
l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. 
  597. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo  le  parole:  «distinti  per
voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli  altri  elementi
utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il  primo  periodo  e'
inserito il  seguente:  «La  dichiarazione  e'  redatta,  a  pena  di
nullita', su modello conforme a quello  approvato  con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate». 
  598. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono
inserite  le  seguenti:  «,  per  ciascun  atto  impugnato  anche  in
appello,»; 
  b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non
e'  dovuto  dalle  parti  che  si  sono  costituite   con   modalita'
telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»; 
    c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269,  comma  1-bis,  si
applicano anche al processo tributario telematico». 
  599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato
e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano,  in
quanto compatibili, anche al processo tributario di  cui  al  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  Entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   Ministro
dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto,  sentita
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  le  modalita'  tecniche  per  il
riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi  di
pagamento, nonche' il  modello  di  convenzione  che  l'intermediario
abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  stipula  le  convenzioni  di  cui  al
presente comma senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio
dello  Stato,  prevedendo,  altresi',   che   gli   oneri   derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino
a carico degli intermediari abilitati. 
  600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo  il
comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
  «13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a  carico  del
candidato nella misura forfetaria di euro  50,  da  corrispondere  al
momento della presentazione della domanda. 
  13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui  al  comma
13-bis sono stabilite con decreto, avente natura  non  regolamentare,
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Analogamente,  il  contributo   e'
aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al  consumo  per
le famiglie di operai e impiegati». 
  601. All'articolo 5  della  legge  28  maggio  1936,  n.  1003,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono
poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75,  da
corrispondere  al  momento  della  presentazione  della  domanda.  Le
modalita' di versamento del contributo di cui al  periodo  precedente
sono stabilite con decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Analogamente, il contributo  e'  aggiornato  ogni  tre
anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati». 
  602. All'articolo  1  della  legge  25  maggio  1970,  n.  358,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante  nella
misura forfetaria di euro  50,  da  corrispondere  al  momento  della
presentazione  della  domanda.  Le  modalita'   di   versamento   del
contributo di cui al  presente  comma  sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 
  603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del  candidato
nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della
presentazione  della  domanda.  Le  modalita'   di   versamento   del
contributo di cui al  presente  comma  sono  stabilite  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati». 
  604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto
per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in  vigore
del decreto che ne determina le modalita' di versamento. 
  605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto
per i concorsi banditi  successivamente  all'entrata  in  vigore  del
decreto che ne determina le modalita' di versamento. 
  606. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro  8»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 27»; 
  b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario  del
magistrato, del consulente  tecnico  di  parte  e  dell'investigatore
privato autorizzato). --  1.  Gli  importi  spettanti  al  difensore,
all'ausiliario del magistrato,  al  consulente  tecnico  di  parte  e
all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo». 
  607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si  applicano
ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma  606,
lettera b), si applicano alle liquidazioni successive  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  608. All'articolo 10, comma 4, del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis,  del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». 
  609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima,  allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento  ha  per
oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore  di  soggetti
diversi  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori   agricoli
professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed
assistenziale: 12 per cento». 
  610. Al comma 2-ter dell'articolo 10  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, le parole: «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  611.  Al  fine  di  potenziare  l'efficienza   dell'Amministrazione
finanziaria,  con   particolare   riferimento   alle   attivita'   di
riscossione,  e  di  assicurare  la  funzionalita'  delle   strutture
organizzative: 
    a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La presentazione del reclamo e'  condizione  di  procedibilita'
del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima  del  decorso  del
termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate,
in  sede  di  rituale  costituzione  in   giudizio,   puo'   eccepire
l'improcedibilita'  del  ricorso   e   il   presidente,   se   rileva
l'improcedibilita',  rinvia  la   trattazione   per   consentire   la
mediazione»; 
  2) al comma 8, dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali
e assistenziali la cui base  imponibile  e'  riconducibile  a  quella
delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di  contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»; 
  3) al comma 9, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: «Ai fini del computo del  termine  di  novanta  giorni,  si
applicano le disposizioni sui termini processuali»; 
  4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme  dovute  in  base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data  dalla  quale
decorre il termine di cui all'articolo  22,  fermo  restando  che  in
assenza di  mediazione  sono  dovuti  gli  interessi  previsti  dalle
singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica  nel  caso  di
improcedibilita' di cui al comma 2»; 
    b) le modifiche di cui alla lettera a)  si  applicano  agli  atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge; 
    c) all'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) di individuazione mirata  e  selettiva,  nel  rispetto  dei
principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da  sottoporre
a controllo puntuale, tenuto conto della  capacita'  operativa  delle
strutture a tal fine deputate»; 
      2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente: 
  «533-bis. Nella definizione dei criteri di  cui  al  comma  533  il
Comitato tiene conto della  necessita'  di  salvaguardare  i  crediti
affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la  decadenza
e la prescrizione,  e  di  assicurare  la  deterrenza  e  la  massima
efficacia  dell'azione  di  riscossione  avuto  anche  riguardo  alle
specificita'  connesse  al  recupero  delle  diverse   tipologie   di
crediti»; 
    d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione).  --  1.  Le
Ragionerie territoriali  dello  Stato  svolgono,  congiuntamente  con
l'Agenzia delle entrate, il controllo delle  attivita'  svolte  dagli
agenti della  riscossione,  sulla  base  dei  criteri  elaborati  dal
Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo  1,  comma  531,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo
1, commi da 533 a 534. 
  2.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  --
Ispettorato  generale  di  finanza,  in  sede  di  monitoraggio   dei
controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al  Comitato  di
cui  al  comma  1,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
eventuali  interventi  necessari  per   migliorare   l'attivita'   di
riscossione. 
  3. L'agente della riscossione  fornisce  annualmente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i  termini  fissati
con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado  di
esigibilita'   dei   crediti.   Tale   valutazione   e'   effettuata,
singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000  euro  e,
in forma aggregata, tenuto  conto  dell'andamento  delle  riscossioni
degli anni  precedenti,  per  i  crediti  di  importo  inferiore.  Il
predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate
alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della
spesa di cui alla voce 16 della tabella  A  di  cui  al  decreto  del
Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della  procedura  di
iscrizione di fermo dei  mobili  registrati  mediante  l'invio  della
comunicazione preventiva di  cui  all'articolo  86  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  ovvero,  se
antecedente  al  20  agosto  2013,   di   un   preavviso   di   fermo
amministrativo; 
    f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono  le  attivita'  di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  le  disposizioni  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano  limitatamente
ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle
predette attivita'; 
    g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»; 
    h) le disposizioni di  cui  alla  lettera  g)  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  nel  senso  che  le  agenzie  fiscali  possono
esercitare la facolta' di cui all'articolo 6,  comma  21-sexies,  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   effettuando   il
riversamento per ciascun anno  del  quinquennio  ivi  previsto  quale
assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate. 
  612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013». 
  613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono
essere eseguiti entro  la  prima  scadenza  utile  successiva  al  31
dicembre 2013, in unica  soluzione,  maggiorati  degli  interessi  al
tasso legale computati a decorrere dal 31  dicembre  2013  fino  alla
data di versamento. 
  614. e' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle
entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di  sanzioni,
a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella  misura  vigente
alla data di presentazione della domanda. 
  615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate  alla  data  di
entrata in vigore della presente  legge  ai  contribuenti  a  seguito
della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni,  e  all'articolo  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui  all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relative ai  tributi  sospesi  ai
sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci. 
  616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. La sanzione di cui al comma  1  si  applica  a  carico  dei
soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto  del  Ministero  delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  187
del 12  agosto  1998,  in  caso  di  tardiva  o  omessa  trasmissione
telematica  di  dichiarazioni  e  di  atti  che  essi  hanno  assunto
l'impegno a trasmettere»; 
    b) all'articolo  34,  comma  4,  dopo  le  parole:  «svolgono  le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3»  sono  aggiunte
le  seguenti:  «assicurando  adeguati  livelli   di   servizio.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
i livelli di servizio anche in relazione agli  esiti  dell'assistenza
fiscale e le relative modalita' di misurazione»; 
    c) all'articolo 39: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per  un  periodo
da  tre  a  dodici  mesi,  quando  sono  commesse  gravi  e  ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di
cui agli articoli 34  e  35,  nonche'  quando  gli  elementi  forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto
alla documentazione fornita dal contribuente.  In  caso  di  ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'  disposta
la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza;  nei  casi  di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»; 
      2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  La  definizione  agevolata   delle   sanzioni   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n.   472,   non   impedisce   l'applicazione    della    sospensione,
dell'inibizione e della revoca. 
  4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta
l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro». 
  617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 7, comma 2, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei  requisiti
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sulla  capacita'  operativa  del  CAF,  sulla  formula  organizzativa
assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi
di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita',
anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza
fiscale  e  alla  formazione,  e  a  garantire  adeguati  livelli  di
servizio. Con lo  stesso  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate  sono  definiti  i  tempi   per   l'adeguamento   alle
disposizioni  della  presente  lettera  da  parte  dei  Centri   gia'
autorizzati»; 
    b)  all'articolo  8,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) non aver fatto parte di societa'  per  le  quali  e'  stato
emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4,
del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  nei  cinque  anni
precedenti»; 
  c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Qualora dalla liquidazione della  dichiarazione  emerga  un
credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler  utilizzare
in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme
per le quali e' previsto  il  versamento  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
    d)  all'articolo  16,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) conservare le schede relative alle scelte per  la  destinazione
dell'otto e del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche fino al 31 dicembre del  secondo  anno  successivo  a
quello di presentazione»; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e  dei   relativi
prospetti di liquidazione nonche' della  documentazione  a  base  del
visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione»; 
    e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite  le
seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le richieste di documenti e di  chiarimenti  relative  alle
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  13  sono   trasmesse   in   via
telematica, almeno  sessanta  giorni  prima  della  comunicazione  al
contribuente,  al   responsabile   dell'assistenza   fiscale   o   al
professionista che ha rilasciato  il  visto  di  conformita'  per  la
trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni  della  documentazione  e  dei  chiarimenti   richiesti.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definite
le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma». 
  618. Relativamente ai carichi inclusi in  ruoli  emessi  da  uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province  e  comuni,  affidati  in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il
debito con il pagamento: 
    a) di una somma pari all'intero importo originariamente  iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi  per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo  20  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, nonche' degli interessi  di  mora  previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni; 
    b)  delle  somme  dovute  a  titolo  di  remunerazione   prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e
successive modificazioni. 
  619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere  per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 
  620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori  che  intendono  aderire
alla  definizione  prevista  dal  comma  618  versano,  in   un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma. 
  621. A seguito del pagamento di cui al comma  620,  l'agente  della
riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo  residuo.  Al
fine di consentire agli enti creditori  di  eliminare  dalle  proprie
scritture  patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle   quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno  2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel  termine
previsto  e  dei  codici  tributo  per  i  quali  e'  intervenuto  il
pagamento. 
  622.  Entro  il  30  giugno  2014,  gli  agenti  della  riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato
il versamento nel  termine  previsto,  dell'avvenuta  estinzione  del
debito. 
  623. Per consentire il versamento delle somme dovute  entro  il  28
febbraio 2014  e  la  registrazione  delle  operazioni  relative,  la
riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al  15
marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i  termini  di
prescrizione. 
  624. Le disposizioni di cui ai commi da  618  a  623  si  applicano
anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali  e  affidati
in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 
  625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, le parole: «30 novembre 2013» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «1º maggio 2014» e le  parole:  «euro  50.000.000  annui  a
partire  dal  medesimo  anno»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«33.000.000 di euro  per  l'anno  2014  e  a  50.000.000  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il  secondo  periodo  del
predetto comma e' soppresso. 
  626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per
il periodo dal  1º  gennaio  2017  al  31  dicembre  2018,  l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante,
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori  a  220  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di  euro  per  l'anno  2018.  Il
provvedimento e'  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet dell'Agenzia. 
  627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti  in
amministrazione straordinaria, gli interventi  di  sostegno  disposti
dal Fondo interbancario di tutela dei depositi  non  concorrono  alla
formazione del reddito dei medesimi soggetti. 
  628. L'efficacia delle disposizioni del comma  627  e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri  per  la  produzione  di
interessi   nelle   operazioni   poste   in   essere   nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: 
  a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti
della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori; 
  b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano  produrre
interessi   ulteriori   che,   nelle   successive    operazioni    di
capitalizzazione,   sono   calcolati   esclusivamente   sulla   sorte
capitale». 
  630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  banche  di  credito
cooperativo  aderiscono  al  sistema  di  garanzia  dei   depositanti
costituito nel loro ambito». 
  631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  «20  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 per cento». 
  632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 631  del  presente  articolo,
maggiorata o ridotta in  misura  pari  allo  scostamento  percentuale
medio  annuale  registrato  tra  le  due  valute,  e'  stabilita  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  emanare,
su conforme parere della Banca d'Italia,  entro  il  15  febbraio  di
ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20  per  cento.
Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del
comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a  450.000  euro  per
l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2017,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni,  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal
1º gennaio 2014. 
  634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1  e  2
sono sostituiti dal seguente: 
  «1. Nell'ambito di  un  programma  della  durata  di  sei  anni,  a
decorrere dal 1º  gennaio  2014  e  fino  al  31  dicembre  2019,  e'
stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito  indicate,
applicabile alle  emulsioni  stabilizzate  idonee  all'impiego  nella
carburazione  e  nella  combustione,  anche  prodotte  dal   medesimo
soggetto che le utilizza per i  medesimi  impieghi  limitatamente  ai
quantitativi necessari al suo fabbisogno: 
    a) emulsione stabilizzata  di  gasolio  con  acqua  contenuta  in
misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
  1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri; 
  2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille
litri; 
    b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con  acqua  contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
  1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per  mille
chilogrammi; 
  2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi; 
    c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con  acqua  contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso: 
  1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per  mille
chilogrammi; 
  2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi». 
  635.  L'efficacia  della  disposizione  di  cui  al  comma  634  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, alla  preventiva  approvazione
da parte della Commissione europea. 
  636. Al fine di contemperare  il  principio  di  fonte  comunitaria
secondo il quale le concessioni  pubbliche  vanno  attribuite  ovvero
riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure  di  selezione
concorrenziale  con  l'esigenza  di   perseguire,   in   materia   di
concessioni di gioco  per  la  raccolta  del  Bingo,  il  tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni,  relativamente  a  queste
concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014  alla  riattribuzione
delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi: 
  a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per
la raccolta del gioco del Bingo e  fissazione  nella  somma  di  euro
200.000 della  soglia  minima  corrispettiva  per  l'attribuzione  di
ciascuna concessione; 
  b) durata delle concessioni pari a sei anni; 
  c) versamento della somma di  euro  2.800,  per  ogni  mese  ovvero
frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di  euro  1.400
per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte  del
concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al  bando
di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio  scaduto  e
comunque fino alla data di  sottoscrizione  della  nuova  concessione
riattribuita; 
  d) versamento della somma di cui alla lettera a) in  due  meta'  di
pari importo, la prima alla data di presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la
seconda  alla  data  di  sottoscrizione  della   nuova   concessione,
all'esito  della  conclusione  della  procedura  di   selezione   dei
concorrenti; 
  e) determinazione nella somma complessiva  annua  di  euro  300.000
dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa  dovuta  dal
concessionario, per tutta  la  durata  della  concessione,  a  tutela
dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di  durata  della
concessione,  per  il  mantenimento  dei  requisiti   soggettivi   ed
oggettivi,  dei  livelli  di  servizio   e   di   adempimento   delle
obbligazioni convenzionali pattuite. 
  637. Con decreto  dirigenziale  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, da adottare entro la fine del mese  di  maggio  2014,  sono
stabilite  le  eventuali  disposizioni  applicative  occorrenti   per
assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri  direttivi
di cui al  comma  636,  l'avvio  delle  procedure  di  riattribuzione
concorrenziale delle vigenti concessioni per la  raccolta  del  gioco
del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno
2020. 
  638.  Per  soddisfare  comunque  l'eventuale   domanda   di   nuove
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che  si  manifestasse
in vista della procedura di selezione concorrenziale da  attuare  nel
corso dell'anno 2014 ai sensi  del  comma  636,  in  occasione  della
pubblicazione degli  atti  di  gara  pubblicati  in  tale  anno  sono
altresi' poste in gara ulteriori  trenta  nuove  concessioni  per  la
raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso  degli  stessi
criteri direttivi di cui al predetto comma 636. 
  639. e' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato
all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si
compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
  640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non  puo'
superare i limiti prefissati per la  sola  IMU,  come  stabilito  dal
comma 677. 
  641. Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a
qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
  642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o  di
detentori, essi sono  tenuti  in  solido  all'adempimento  dell'unica
obbligazione tributaria. 
  643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e'  dovuta  soltanto
dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
  644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di
uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di
questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
  645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la
superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'
costituita  da  quella  calpestabile  dei   locali   e   delle   aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
  646. Per l'applicazione della  TARI  si  considerano  le  superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi  sui  rifiuti.
Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita'
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano,  puo'
considerare come superficie  assoggettabile  alla  TARI  quella  pari
all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
  647. Le procedure di interscambio tra i comuni  e  l'Agenzia  delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari  a
destinazione  ordinaria,  iscritte  in   catasto   e   corredate   di
planimetria, sono quelle stabilite con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14,  comma
9, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni.  Si  applicano  le  Regole  tecniche   contenenti   le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni  dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari  a  destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate  nel  sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito  della  cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del  catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  e  i  dati
riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica  interna  ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla  determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80  per  cento  di
quella  catastale  determinata  secondo  i  criteri   stabiliti   dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  138
del 1998. I comuni comunicano  ai  contribuenti  le  nuove  superfici
imponibili adottando le piu' idonee  forme  di  comunicazione  e  nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  648. Per le unita' immobiliari diverse  da  quelle  a  destinazione
ordinaria iscritte o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano  la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 
  649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove  si  formano,  in  via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono
tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto  trattamento  in  conformita'
alla  normativa  vigente.  Per  i  produttori  di  rifiuti   speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,  il  comune,
con  proprio  regolamento,  puo'  prevedere  riduzioni  della   parte
variabile  proporzionali  alle  quantita'  che  i  produttori  stessi
dimostrino di avere avviato al recupero. 
  650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
  651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
  652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia
delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per
uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa
di rifiuti. 
  653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di  cui  al
comma 654, il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei
fabbisogni standard. 
  654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i
relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in
conformita' alla normativa vigente. 
  655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per  il  servizio
di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui
all'articolo 33-bis del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31.
Il  costo  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il
tributo comunale sui rifiuti. 
  656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento  della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi
che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
  657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta,  la  TARI  e'
dovuta in misura non superiore al  40  per  cento  della  tariffa  da
determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita. 
  658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni  per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. 
  659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  puo'  prevedere  riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
  a) abitazioni con unico occupante; 
  b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo; 
  c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree  scoperte  adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
  d) abitazioni occupate da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
  e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
  660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo
52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da  a)
ad e) del comma 659.  La  relativa  copertura  puo'  essere  disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono  eccedere
il limite del 7 per cento del  costo  complessivo  del  servizio.  In
questo caso,  la  copertura  deve  essere  assicurata  attraverso  il
ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalita'  generale  del  comune
stesso. 
  661. Il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di
rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al
recupero. 
  662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita'  di  applicazione  della
TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel
corso dello stesso anno solare. 
  663. La misura tariffaria  e'  determinata  in  base  alla  tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno,  maggiorata  di  un  importo
percentuale non superiore al 100 per cento. 
  664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto  con
il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei  termini
previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree
pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
  665. Per tutto quanto non previsto  dai  commi  da  662  a  666  si
applicano in quanto compatibili le disposizioni  relative  alla  TARI
annuale. 
  666. e' fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per
l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene
dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del
tributo. 
  667. Con regolamento da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, sono stabiliti criteri per  la  realizzazione  da  parte  dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti
conferiti  al  servizio   pubblico   o   di   sistemi   di   gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello
di tariffa commisurata al servizio reso  a  copertura  integrale  dei
costi relativi al servizio di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei
rifiuti  assimilati,  svolto  nelle   forme   ammesse   dal   diritto
dell'Unione europea. 
  668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il  comune  nella  commisurazione
della tariffa puo'  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
  669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione  a  qualsiasi   titolo   di   fabbricati,   ivi   compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a  qualsiasi
uso adibiti. 
  670. Sono escluse dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o
accessorie a locali imponibili,  non  operative,  e  le  aree  comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva. 
  671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi
titolo le unita'  immobiliari  di  cui  al  comma  669.  In  caso  di
pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in  solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
  672. In caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  e'  dovuta  dal
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e  per  tutta  la
durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto   di   locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna. 
  673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e'  dovuta  soltanto
dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
  674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di
uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai
singoli possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di
questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
  675. La base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  puo'
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
  677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676,
puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in
base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non
puo' eccedere il 2,5 per mille. 
  678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 
  679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  puo'  prevedere  riduzioni  ed
esenzioni nel caso di: 
  a) abitazioni con unico occupante; 
  b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo; 
  c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree  scoperte  adibiti  ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
  d) abitazioni occupate da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 
  e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
  f) superfici  eccedenti  il  normale  rapporto  tra  produzione  di
rifiuti e superficie stessa. 
  680.  e'  differito  al  24  gennaio  2014  il  versamento  di  cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n.  133.
Alla stessa data del 24 gennaio 2014, ((fermo restando l'accertamento
delle relative somme nel 2013,)) e' comunque effettuato il versamento
della  maggiorazione  standard  della  TARES,  di  cui  al  comma  13
dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano
il  modello  di  pagamento  precompilato,  in  tempo  utile  per   il
versamento della maggiorazione. 
  681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un
soggetto  diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per
cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando
l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. 
  682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina   la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
    a) per quanto riguarda la TARI: 
  1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
  2) la classificazione delle categorie  di  attivita'  con  omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti; 
  3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
  4) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che
tengano conto altresi' della capacita' contributiva  della  famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
  5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti
speciali  alle  quali  applicare,   nell'obiettiva   difficolta'   di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene
svolta; 
    b) per quanto riguarda la TASI: 
  1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi'  della
capacita'   contributiva    della    famiglia,    anche    attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 
  2)  l'individuazione  dei  servizi  indivisibili  e   l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla  cui
copertura la TASI e' diretta. 
  683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le
tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il
servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra
autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le
aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e
possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attivita'
nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili. 
  684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la  dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo
alla data di inizio del possesso o  della  detenzione  dei  locali  e
delle aree assoggettabili al tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in
comune  di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  puo'   essere
presentata anche da uno solo degli occupanti. 
  685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione  dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si
verifichino modificazioni dei dati  dichiarati  da  cui  consegua  un
diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  in  cui
sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di  acquisire  le
informazioni riguardanti la toponomastica  e  la  numerazione  civica
interna ed esterna  di  ciascun  comune,  nella  dichiarazione  delle
unita'   immobiliari   a   destinazione   ordinaria   devono   essere
obbligatoriamente indicati i dati  catastali,  il  numero  civico  di
ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 
  686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano  ferme
le superfici dichiarate o  accertate  ai  fini  della  tassa  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  decreto  legislativo
15  novembre  1993,  n.  507  (TARSU),  o  della  tariffa  di  igiene
ambientale  prevista  dall'articolo  49  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n.  22  (TIA  1),  o  dall'articolo  238  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES). 
  687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni  concernenti  la   presentazione   della   dichiarazione
dell'IMU. 
  688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di  conto  corrente
postale al quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'
di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due
rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con
riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  e'  comunque  consentito  il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali  e  le   principali   associazioni
rappresentative dei  comuni,  sono  stabilite  le  modalita'  per  la
rendicontazione  e  la  trasmissione   dei   dati   di   riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita
l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le
modalita'  di  versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la   massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  interessati,
e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
  690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per
la tariffa corrispettiva di cui al  comma  667  che  e'  applicata  e
riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani. 
  691. I comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione
della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai  soggetti  ai
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di  gestione  dei
rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento  e  della  riscossione
della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,   risulta
attribuito il servizio di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU.  I
comuni  che  applicano  la  tariffa  di  cui  ai  commi  667  e   668
disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del
corrispettivo. 
  692. Il comune designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono
attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'
organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
  693.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli
obblighi  tributari,  il  funzionario   responsabile   puo'   inviare
questionari al contribuente,  richiedere  dati  e  notizie  a  uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in  esenzione
da  spese  e  diritti,  e  disporre  l'accesso  ai  locali  ed   aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente  autorizzato
e con preavviso di almeno sette giorni. 
  694. In caso di mancata collaborazione  del  contribuente  o  altro
impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere
effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729
del codice civile. 
  695. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  della  IUC
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  696. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per  cento  del  tributo
non versato, con un minimo di 50 euro. 
  697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione  dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un  minimo
di 50 euro. 
  698.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta  al
questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a
euro 500. 
  699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad  un
terzo  se,  entro  il  termine  per  la  proposizione  del   ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del  tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi. 
  700. Resta salva la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
  701.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle   disposizioni   dei
precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
  702.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  703.  L'istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  disciplina  per
l'applicazione dell'IMU. 
  704. e' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,  le  sanzioni,
gli interessi e il contenzioso relativo  alla  maggiorazione  di  cui
all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di  tributo  comunale
sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita'  di  accertamento  e
riscossione sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le  maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita'  a  titolo
di maggiorazione, interessi e sanzioni. 
  706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di
scopo in base a quanto disposto dall'articolo  1,  comma  145,  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
  707. All'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  214  del  2011,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «fino al  2014»  sono  soppresse  e,  nel
medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  b) al comma 2: 
      1) al primo periodo sono soppresse le parole: «,  ivi  comprese
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «L'imposta
municipale  propria  non  si  applica  al  possesso   dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad  eccezione  di  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per  le  quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione
di cui al comma 10»; 
      3) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I  comuni
possono considerare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta  dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti
locata,  nonche'  l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato   dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  grado  che
la   utilizzano   come   abitazione   principale,   prevedendo    che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel  solo  caso
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la
predetta agevolazione  puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi': 
  a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze dei soci assegnatari; 
  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi  sociali
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
  c)  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito   di
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e  non  concesso  in
locazione, dal personale in  servizio  permanente  appartenente  alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  da
quello dipendente delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste  le  condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica»; 
  c) al comma 5, secondo  periodo,  le  parole:  «pari  a  110»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 75»; 
  d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonche'  per   le   relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  I  comuni  possono   disporre   l'elevazione
dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'imposta
dovuta,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio.  La   suddetta
detrazione si  applica  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo  93  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 
  708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale  di  cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  13   del
decreto-legge n. 201 del 2011. 
  709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari  a  116,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2014,  si  provvede,  quanto  a  100
milioni di euro annui, ai sensi  del  comma  710  e,  quanto  a  16,5
milioni di euro annui, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  710. All'articolo 1, comma  517,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «15 per cento». 
  711. Al fine di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di  cui  al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708,
del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo
pari a 110,7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014.  Tale
contributo e' ripartito tra i comuni  interessati,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria  allo  scopo  comunicate  dal  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per  i  comuni
delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  a  cui  la
legge  attribuisce  competenza  in  materia  di  finanza  locale,  la
compensazione del  minor  gettito  dell'imposta  municipale  propria,
derivante dai commi 707, lettera c), e  708,  avviene  attraverso  un
minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di  euro  a  valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali,  ai  sensi  del
comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  712. A  decorrere  dall'anno  2014,  per  i  comuni  ricadenti  nei
territori  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  fini  di
cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, non si tiene conto del minor gettito  da  imposta  municipale
propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707. 
  713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2014»  sono
soppresse; 
  b) i commi da 3 a 7 sono abrogati. 
  714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014»
sono soppresse; 
  b) all'articolo 11, comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015». 
  715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto  legislativo  4  marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali
e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di  impresa  e
del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e  professioni  nella
misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive». 
  716. La  disposizione  in  materia  di  deducibilita'  dell'imposta
municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al  comma
715, ha effetto a decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
l'aliquota  di  cui  al  comma  715  e'  elevata  al  30  per  cento.
Conseguentemente il Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di
euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro. 
  717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 1, dopo  le  parole:  «l'imposta  comunale
sugli immobili» sono inserite le  seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto
disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»; 
  b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il
seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,  il
reddito degli immobili ad uso  abitativo  non  locati  situati  nello
stesso comune nel quale si trova  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale, assoggettati  all'imposta  municipale  propria,  concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito  delle
persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali  nella  misura  del
cinquanta per cento». 
  718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
  719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   nonche'
all'articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  gli
enti non commerciali presentano la  dichiarazione  esclusivamente  in
via telematica, secondo le modalita' approvate con  apposito  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse  modalita'
ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione  per  l'anno
2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. 
  720. Gli altri soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria
possono presentare la dichiarazione di  cui  all'articolo  13,  comma
12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in  via  telematica,
seguendo le modalita' previste al comma 719. 
  721.  Il  versamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli
enti non commerciali esclusivamente secondo le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al  50  per  cento
dell'imposta  complessivamente  corrisposta  per  l'anno  precedente,
devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e  l'ultima,  a  conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.
Gli enti non  commerciali  eseguono  i  versamenti  del  tributo  con
eventuale compensazione  dei  crediti,  nei  confronti  dello  stesso
comune nei confronti del quale e' scaturito  il  credito,  risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  722. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta
municipale  propria  a  un  comune  diverso  da  quello  destinatario
dell'imposta,  il  comune  che   viene   a   conoscenza   dell'errato
versamento, anche a seguito di comunicazione del  contribuente,  deve
attivare le procedure piu'  idonee  per  il  riversamento  al  comune
competente delle somme indebitamente percepite.  Nella  comunicazione
il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato,
i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il  versamento,  il
comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente
il versamento. 
  723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e  seguenti,
gli enti locali interessati comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti  della  procedura
del riversamento di  cui  al  comma  722  al  fine  delle  successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione  Sardegna,  in  sede  di  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380,  lettera  b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  724. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all'imposta
municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di
rimborso va presentata al  comune  che,  all'esito  dell'istruttoria,
provvede  alla  restituzione  per  la  quota  di  propria  spettanza,
segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al  Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare  a
proprio carico nonche' l'eventuale quota  a  carico  dell'erario  che
effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle  istruzioni  sul
servizio di tesoreria dello Stato di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  29  maggio  2007,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163  del  16  luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,
si applica la procedura di cui al comma 725. 
  725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia
stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una
somma  spettante  al  comune,  questo,  anche  su  comunicazione  del
contribuente, da' notizia dell'esito  dell'istruttoria  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero  dell'interno  il  quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere  sullo  stanziamento  di
apposito capitolo anche di nuova istituzione  del  proprio  stato  di
previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi,  le
predette regolazioni sono effettuate, per i comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,
in sede di Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  all'articolo  1,
comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di  attuazione  del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  726. A decorrere dall'anno di imposta 2012,  nel  caso  in  cui  il
contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di  imposta
municipale  propria,  di  spettanza  del  comune,   e   abbia   anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune  con
successivo versamento, ai fini del rimborso  della  maggiore  imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 
  727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel  caso  in  cui  sia
stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria,  una
somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso
una  comunicazione  nell'ipotesi  in  cui  non  vi  siano  somme   da
restituire. L'ente  locale  impositore,  all'esito  dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e  ne  dispone
il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti  gli
anni di imposta 2013 e successivi, il comune da'  notizia  dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dell'interno al fine delle successive  regolazioni,  per  i
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana  e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale  di
cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  728.  Non  sono  applicati  sanzioni  e  interessi  nel   caso   di
insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013,  qualora  la
differenza sia versata entro il termine  di  versamento  della  prima
rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014. 
  729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole:  «,  per  gli  anni  2013  e  2014»  sono
soppresse; 
  b) alla lettera b), primo periodo,  le  parole:  «ed  entro  il  31
dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse; 
  c) alla lettera b), secondo periodo,  le  parole:  «e,  per  l'anno
2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse; 
  d) alla lettera c), le parole: «e di  318,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2014» sono soppresse; 
  e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
  «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e  da  7  a  9  dell'articolo  2  del
decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13  del
decreto-legge n.  201  del  2011  continua  ad  applicarsi  nei  soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano». 
  730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2012, n. 228, sono inseriti i seguenti: 
  «380-ter. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  380,  a
decorrere dall'anno 2014: 
  a) la dotazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  pari  a
6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12  euro  per
gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro  quale
quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La  dotazione
del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e'  assicurata
per  4.717,9  milioni  di  euro  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale propria,  di  spettanza  dei  comuni,  di  cui  al  citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011.  Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria,  di  spettanza
dei comuni. Con la legge di assestamento o con  appositi  decreti  di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono  adottate
le  variazioni  compensative  in  aumento  o  in  diminuzione   della
dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per  tenere  conto
dell'effettivo  gettito  dell'imposta  municipale  propria  derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Al fine di incentivare il  processo  di  riordino  e  semplificazione
degli  enti  territoriali,  una  quota  del  fondo  di   solidarieta'
comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a
30 milioni di  euro,  e'  destinata  ad  incrementare  il  contributo
spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma  10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a  30
milioni  di  euro  e'  destinata,  ai  sensi  dell'articolo  20   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a  seguito  di
fusione; 
  b) con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare  entro  il  30
aprile 2014 per  l'anno  2014  ed  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni  2015  e  successivi,
sono stabiliti i criteri di formazione e  di  riparto  del  Fondo  di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 
  1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della  lettera  d)
del comma 380; 
  2)  della  soppressione  dell'IMU  sulle  abitazioni  principali  e
dell'istituzione della TASI; 
  3) dell'esigenza  di  limitare  le  variazioni,  in  aumento  e  in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota  base,  attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
  c) in caso di  mancato  accordo,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera  b)  e'  comunque  emanato
entro i quindici giorni successivi; 
  d) con  il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di
gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di  cui
alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del  decreto  di
cui al periodo precedente,  e'  rideterminato  l'importo  da  versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e  lo  stanziamento  iniziale  e'  versata  al
bilancio statale,  per  essere  riassegnata  al  fondo  medesimo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.   Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate  con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  380-quater. Con riferimento  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario,  il  10  per  cento  dell'importo  attribuito  ai   comuni
interessati a titolo di Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo  comma  380-ter,  tra  i  comuni  medesimi  sulla  base  dei
fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente  non
operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter». 
  731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di  500
milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte  dei
medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI  a  favore  dell'abitazione
principale e delle pertinenze della  stessa,  nonche'  dei  familiari
dimoranti  abitualmente  e  residenti   anagraficamente   nell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse  di  cui  al
precedente periodo possono essere utilizzate  dai  comuni  anche  per
finanziare detrazioni  in  favore  dei  cittadini  italiani  iscritti
nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la  quota
del contributo di cui al periodo precedente di spettanza  di  ciascun
comune, tenendo conto dei gettiti standard ed  effettivi  dell'IMU  e
del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione  principale,
e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun
comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene  ripartito  in
proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale
dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro  il  28
febbraio 2014. 
  732. Nelle more del riordino della materia da effettuare  entro  il
15  maggio  2014,  al  fine  di  ridurre  il  contenzioso   derivante
dall'applicazione  dei  criteri  per  il  calcolo  dei  canoni  delle
concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03,  comma  1,
lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, i  procedimenti  giudiziari  pendenti  alla
data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in  favore  dello
Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali
marittimi e delle relative pertinenze, possono  essere  integralmente
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia  del  demanio
da parte del  soggetto  interessato  ovvero  del  destinatario  della
richiesta di pagamento, mediante il versamento: 
  a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle
somme dovute; 
  b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un  importo
pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali,
secondo un piano approvato dall'ente gestore. 
  733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale
il richiedente dichiara  se  intende  avvalersi  delle  modalita'  di
pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla  lettera  b)
del medesimo comma, e' presentata  entro  il  28  febbraio  2014.  La
definizione si  perfeziona  con  il  versamento  dell'intero  importo
dovuto,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni   dalla   data   di
presentazione della domanda di definizione;  in  caso  di  versamento
rateizzato, entro il predetto termine deve essere  versata  la  prima
rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento  delle
ulteriori rate e  il  mancato  pagamento  di  una  di  queste,  entro
sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal  beneficio.
La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e
al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi,
nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti,
concernenti il rilascio  nonche'  la  sospensione,  la  revoca  o  la
decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato
versamento del canone. 
  734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina,  d'intesa  con
l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, i canoni per le concessioni  di  aree  e
pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia,  esclusi  gli
ambiti portuali di competenza di altre autorita'.  La  determinazione
del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati  dal
Magistrato delle acque di Venezia fino  al  31  dicembre  2009  resta
ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. 
  735. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo  e'
sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni  di  cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e  accedere
ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato  solo  se
l'importo  annuale  degli  interessi,  sommato  a  quello  dei  mutui
precedentemente  contratti,  a  quello  dei  prestiti  obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito  stipulate
e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207,
al netto dei contributi statali e regionali in conto  interessi,  non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere
dall'anno 2012, delle entrate relative  ai  primi  tre  titoli  delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente  quello  in  cui
viene prevista l'assunzione dei mutui». 
  736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti:  «e
regionali». La disposizione di cui al  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1º gennaio 2014. 
  737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni  di
qualsiasi   natura,   effettuati   nell'ambito   di   operazioni   di
riorganizzazione tra  enti  appartenenti  per  legge,  regolamento  o
statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di
categoria, religiosa, assistenziale o  culturale,  si  applicano,  se
dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale  nella  misura
fissa di 200 euro ciascuna. La  disposizione  del  primo  periodo  si
applica  agli  atti  pubblici  formati  e  alle   scritture   private
autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche'  alle  scritture
private  non  autenticate  presentate  per  la  registrazione   dalla
medesima data. 
  738.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2014-2016  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  740. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  1
milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016. 
  741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  742. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  743. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il  prospetto  allegato  alla
presente legge. 
  744. Per l'anno  2014,  per  i  lavoratori  autonomi,  titolari  di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni  di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota  contributiva,  di
cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,
e' del 27 per  cento.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014. 
  745.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei  limiti  di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191,  e'  autorizzato  a  prorogare  per  l'anno  2014,   in   deroga
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  i
rapporti convenzionali in essere,  attivati  dall'ufficio  scolastico
provinciale   di   Palermo   e   prorogati   ininterrottamente,   per
l'espletamento   di   funzioni   corrispondenti   ai    collaboratori
scolastici,  a  seguito  del   subentro   dello   Stato,   ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti  degli
enti locali. 
  746.   Ai   fini   dell'estinzione   dei   debiti   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  obbligazioni
giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali  non  sussistono
residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa
di euro  12  milioni.  Conseguentemente,  l'autorizzazione  di  spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014. 
  747.  All'articolo  33,   comma   8-quater,   nono   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:  «valorizzazione
rientrano  nella  disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per  la
gestione  e  l'amministrazione  secondo  le   norme   vigenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al  presente
comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per   le   attivita'   di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme  vigenti;
l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,  del   supporto   tecnico
specialistico della  societa'  Difesa  Servizi  Spa,  sulla  base  di
apposita convenzione a titolo gratuito  sottoscritta  con  la  citata
societa', alla quale si applicano comunque  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14». 
  748. Al fine di consentire di risolvere  i  problemi  occupazionali
connessi alla gestione dei  servizi  di  pulizia  e  ausiliari  delle
istituzioni scolastiche ed educative statali  e  degli  enti  locali,
fino al  28  febbraio  2014  le  medesime  istituzioni,  situate  nei
territori  nei  quali  non  e'  attiva  la  convenzione  CONSIP   per
l'acquisto di servizi  di  pulizia  e  di  altri  servizi  ausiliari,
acquistano tali  servizi  dalle  imprese  che  li  assicurano  al  31
dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere
a detta data. Nei territori in cui a  tale  data  la  convenzione  e'
attiva, le istituzioni scolastiche ed  educative  acquistano  servizi
ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara  CONSIP,
al fine di effettuare  servizi  straordinari  di  pulizia  e  servizi
ausiliari individuati da ciascuna istituzione  fino  al  28  febbraio
2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si  provvede,
in deroga al limite di spesa di cui all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  entro  il  limite  di  euro  34,6
milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al  medesimo  articolo
58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza
tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato  limite  di
spesa.  Il  Governo  attiva   un   tavolo   di   confronto   tra   le
amministrazioni interessate, gli  enti  locali  e  le  organizzazioni
rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il  31  gennaio
2014 individua  soluzioni  normative  o  amministrative  ai  problemi
occupazionali connessi alla successiva utilizzazione  delle  suddette
convenzioni. 
  749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013 

NAPOLITANO 

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri 
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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