Il dirigente non può obbligare i docenti a fare parte di una commissione

da Tecnica della Scuola

Il dirigente non può obbligare i docenti a fare parte di una commissione
di Lucio Ficara
In una scuola di Firenze il dirigente scolastico impone ai docenti di completare le 40 ore nella partecipazione alle commissioni di lavoro. Ma è legittimo? Quasi sicuramente no.
Il governo degli Stati Uniti d’America, che è chiamato a governare una popolazione di oltre 300 milioni di persone, lo fa anche attraverso la costituzione di qualche commissione parlamentare. Noi in Italia abbondiamo in tal senso ed abbiamo istituito all’interno dei due rami parlamentari 14 commissioni alla Camera dei deputati e i rispettivi doppioni sono istituiti anche a Palazzo Madama. In Italia siamo proprio campioni nell’istituire commissioni, che proliferano per ogni esigenza e per ogni emergenza. Anche la scuola dell’autonomia non è da meno, ci si inventa qualsiasi tipo di commissione, per apparire efficienti e produttivi. Alcuni dirigenti scolastici arrivano anche all’esagerazione di istituire più di dieci commissioni, per gestire scuole con meno di mille alunni e con un ottantina di docenti. Questa mania di istituire commissioni, spesso inutili e superflue, in un certo Istituto comprensivo di Firenze, ha raggiunto il limite della legittimità. Infatti in questo istituto, la dirigente scolastica, per quanto è dato sapere, avrebbe reso obbligatorio per i docenti di tale scuola, tramite una circolare scritta, l’utilizzo della parte residua delle 40 ore collegiali non impiegate nel piano annuale in partecipazione a talune commissioni istituite per la migliore funzionalità della scuola. Questa circolare a nostro avviso è illegittima, perché invade pesantemente l’art.29 del contratto collettivo della scuola, che nonostante sia scaduto dal 2009, è opportuno ricordarlo, è ancora vigente. Infatti bisognerebbe ricordare cosa è scritto nel comma 3 dell’art. 29 del vigente CCNL scuola, dove troviamo che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite dall’obbligo della partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue, nonché la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue. Infine rimane ancora l’obbligo da parte del docente di svolgere scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Quindi secondo le norme contrattuali non esistono deroghe possibili all’utilizzo delle 40 + 40 ore previste dall’art. 29 su citato, che rimangono obbligatorie ma in riferimento alle attività previste dallo stesso articolo contrattuale. Se nel piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti, per qualche docente, dovessero rimanere ore residue al raggiungimento delle 40, in alcun modo queste potrebbero essere dirottate all’obbligo di partecipare a non ben precisate commissioni di lavoro. Inoltre la partecipazione alle commissioni istituite dal dirigente scolastico, non è in alcun modo obbligatoria e comunque non potrebbe rientrare nel computo delle ore riservate all’espletamento degli organi collegiali. Per una maggiore completezza d’informazione, vogliamo ricordare che nel decreto legge n. 104/2013, all’art. 8, si è aperta una breccia, che va nella direzione intrapresa dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Firenze. Infatti in questo art. 8 è scritto che le attività per i percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo sono ricomprese tra le attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive e riguardano l’intero corpo docente. Ma questo, sempre che il decreto legge n. 104/2013, diventi legge riguarda soltanto gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e non gli istituti comprensivi che solitamente raggruppano istituzioni di scuola primaria o secondaria di primo grado. A nostro avviso per fare funzionare bene una scuola, non è necessario istituire decine di commissioni ed obbligare i docenti a vivere a scuola, stressandoli, avvilendoli e distraendoli, ma sarebbe molto più produttivo creare gli spazi e i tempi perché essi possano prepararsi delle buone lezioni, capaci di fare appassionare i propri allievi.