Responsabilità penale del DS e RSPP sulla sicurezza a scuola

da Tecnica della Scuola

Responsabilità penale del DS e RSPP sulla sicurezza a scuola
di Aldo Domenico Ficara
Dopo le sei condanne, di cui tre hanno riguardato docenti, al processo d’Appello per il crollo al liceo “Darwin” di Rivoli, l’allarme fra gli addetti ai lavori si fa sempre più alto, tanto da ipotizzare una dimissione di massa dai ruoli di RSPP
A tal proposito occorre ricordare che il Testo Unico sulla Sicurezza (DLgs 81/08) non è l’unica norma che regola la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e che per un infortunio o una morte sul lavoro si deve rispondere al giudice in sede penale di “lesione colposa” o “omicidio colposo”. Per meglio comprendere di cosa stiamo parlando è utile riportare a titolo di esempio alcune sanzioni previste dal DLgs 81/08 in modo chiaro, per consentire al Dirigente Scolastico di avere una consapevolezza di quanto deve aspettarsi per eventuali inadempienze riguardanti la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Per esempio, la mancata nomina degli addetti antincendio o al primo soccorso determina l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 750,00 a 4.000,00 €; oppure non redigere il verbale della riunione periodica determina l’ammenda da 500,00 a 1.800,00 €. Mentre le sanzioni penali aumentano per le inadempienze più gravi. Per quanto riguarda la figura professionale del R.S.P.P. nonostante il suo ruolo consista (essenzialmente) in un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa, scevra di qualsivoglia apporto decisionale rispetto alla politica di impresa adottata, deve, tuttavia, escludersi che tale soggetto “goda di un totale esonero da ogni responsabilità” (penale e civile). Infatti, è possibile che l’infortunio o la malattia professionale si verifichino proprio a causa dell’errato svolgimento dei compiti del R.S.P.P. e che quest’ultimo non possa conseguentemente, ritenersi esente da responsabilità quando la sua negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero il suo errore valutativo, abbiano prodotto non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche la sopravvenienza di un conseguente evento lesivo. Detto questo, le parole del sostituto procuratore, Raffaele Guariniello, riguardanti le sei condanne, e in modo particolare tre nei confronti di docenti, al processo d’Appello per il crollo al liceo Darwin di Rivoli, nel Torinese, in cui nel novembre 2008 perse la vita lo studente Vito Scafidi, sono pesanti come un macigno, infatti, il giudice ha detto: “Dopo Thyssen ed Eternit questa sentenza è una tappa fondamentale per la sicurezza nelle scuole. Le scuole non devono essere luoghi pericolosi. Spero che questa sentenza faccia capire a tutti, compresi Comuni, enti e le scuole stesse, che la sicurezza è fondamentale per i nostri figli e nipoti”.