Il TAR afferma il diritto al sostegno anche per gli anni successivi

Il TAR afferma il diritto al sostegno anche per gli anni successivi

di Salvatore Nocera

            Il TAR Palermo con la sentenza n. 1850 del 24 Settembre 2013 ha affermato il diritto alle deroghe anche per gli anni successivi.

Il ricorrente aveva proposto il ricorso per ottenere le deroghe nel rapporto uno ad uno di sostegno a fine anno scolastico e l’Avvocatura dello Stato sosteneva che pormai fosse venuto meno l’attuale interesse alla decisione, essendo ormai alla fine dell’anno scolastico.

Invece il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse attuale del ricorrente, dal momento che sino a quando non cambierà la situazione di salute dell’alunno e conseguentemente il numero di ore di sostegno richieste, persiste l’interesse ad ottenere il massimo possibile delle ore di sostegno.

Ecco un passaggio della decisione:

 

“L’accertamento del diritto è infatti propedeutico alla prestazione richiesta, ma – anche per tale relazione di propedeuticità – è cosa diversa da essa, sicché il venir meno dell’interesse alla singola prestazione non determina il venir meno all’interesse a che il diritto venga affermato e riconosciuto in sede giurisdizionale: anche in relazione all’effetto conformativo di tale riconoscimento sulle future condotte dell’amministrazione, qualora non mutino i citati elementi di fatto su cui il riconoscimento medesimo si fonda.”

 

Inoltre la sentenza pone in luce che nel caso trattato, il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo, non solo di natura patrimoniale , ma anche non patrimoniale.

Conseguentemente c’era un’ulteriore ragione per decidere la controversia anche se l’anno scolastico era quasi finito.

 

 

OSSERVAZIONI

 

La decisione è interessante, non tanto per la riaffermazione del diritto alle deroghe, tema ormai pacifico in Giurisprudenza, quanto per l’affermazione del diritto a tali deroghe sino a quando non cambieranno le condizioni di salute e quindi le richieste didattiche dell’alunno.

Resta però da osservare come tutta la Giurisprudenza sia ormai orientata a fondare le proprie decisioni sul concetto di gravità derivante da una certificazione sanitaria dalla quale discende la necessità di ore di sostegno in deroga.

Questa deriva sanitaria , o , se vogliamo, didattica derivante da cause sanitarie, ritiene come unica risorsa compensativa alla disabilità il massimo delle ore di sostegno, senza tener conto di altre  situazioni che gli ICF definirebbero come “ contesto ambientale”. Ci si intende riferire soprattutto alla presenza di docenti curricolari che sono la risorsa principale all’inclusione scolastica, purchè formati, nonché al numero non alto di alunni in classe, che consente ai docenti curricolari di lavorare didatticamente con l’alunno con disabilità.Ovviamente i docenti curricolari, secondo la legge, debbono essere aiutati in tale compito dai docenti specializzati per il sostegno, i quali sono definiti proprio di “ sostegno” per sostenere la risorsa principale ( docenti curricolari ) nell’inclusione.

Purtroppo però il Ministero dell’Istruzione non sarà mai in grado di dimostrare che i docenti curricolari sono preparati per assumersi , in via principale,il compito dell’inclusione a livello didattico; infatti essi mancano per legge sia di una formazione iniziale che obbligatoria in servizio, sulle didattiche inclusive.Inoltre la disposizione contenuta nell’art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 circa il tetto massimo di 20 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità, viene quasi mai rispettato dalle autorità scolastiche.

Conseguentemente di fatto i docenti curricolari delegano ai soli docenti per il sostegno l’inclusione scolastica e quindi la Magistratura prende atto di ciò accogliendo tutte le richieste di deroghe avanzate dai genitori.

Di qui la conseguenza  che il Ministero perderà tutti i ricorsi al TAR, fino a quando non garantirà agli alunni con disabilità docenti curricolari preparati e classi non numerose.

Se il Ministero ritiene di risparmiare non formando i docenti curricolari, non si rende conto che si espone a spese ben maggiori per le continue e certe condanne al risarcimento dei danni anche non patrimoniali ed alla rifusione delle spese.