FAQ Handicap e Scuola – 55

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv.
Salvatore Nocera e di Rolando Alberto Borzetti


Elenco FAQ

Sono la mamma di un bimbo di 3 anni  iscritto alla scuola materna.
Ho iscritto il bambino ad un centro  riabilitativo convenzionato  per le  sedute riailitative, poichè c’è una lunga lista d’attesa  il mio bimbo sarà chiamato più o meno nel giugno dell’anno  prossimo.
La direttrice mi ha comunicato che è arrivata l’educatrice e che farà in tutto  8 ore settimanali distribuite tra martedì, mercoledì e giovedì (2 ore e mezzo- 2 ore e mezzo e tre ore)
Il lunedì e il venerdi quindi l’educatrice non ci sarà  ma ci sarà un ragazzo che farà le prime due ore del mattino.
Questa direttrice però mi ha fatto passare più volte il messaggio che vorrebbe che il bambino frequentasse solo nei giorni in cui c’è  l’educatrice perchè l’anno scorso dopo esser stato dimesso dal centro riabilitativo  ha frequentato la scuola materna tutti i giorni della settimana.
L’educatrice mi ha dato la sua disponibilità nel farlo andare anche nei giorni che prima frequentava il centro riabilitativo ma poi  e spesso il bambino quando lo andavo a prendere era sfinito perchè secondo me veniva trascurato,  ( il mio bimbo ha molte difficoltà nel linguaggio e questo problema lo rende molto agitato e iperattivo, quindi è necessario che ci sia una persona con lui che lo quindi nel comportamento magari facendogli fare delle attività che lo rilassano e lo fanno stare più calmo come per esempio i puzzle o altre attività che lo tengono seduto e attento).
Due volte il bambino si vedeva che non stava bene , infatti l’ho portato subito in pronto sopccorso, loro però mi avevano consegnato il bambino facendo finta di niente.
Visto che il mio bimbo dovrà iniziare le terapie l’anno prossimo io non so come poter togliere il bambino dalla scuola materna il giorno del lunedì e del venerdì.
Le mie domande sono tre?
1.Secondo me la direttrice ha ormai puntato il mio bimbo e di conseguenza anche me, Cosa può fare un genitore che si sente ricattato da un dirigente scolastico , e sottolineo si tratta di un ricatto non provabile perchè passa attraverso degli atteggiamenti non dimostrabili praticamente.
2.Può un genitore chiedere al dirigente  di far frequentare il bimbo , in quei giorni che non c’è l’educatrice , solo nelle ore in cui c’è il maestro di sostegno, o è necessaria un certificato della neuropsichiatra dell’asl, perchè altrimenti il dirigente scolastico non dà la soddisfazione al genitore di accettare una tale richiesta ( perchè loro vogliono far passare sempre il messaggio che loro sanno gestire il bambino anche in assenza dell’educatrice o del sostegno ma in realtà non è così perchè poi il bambino viene trascurato).
3. se dovessi riuscire a coprire uno dei due giorni in cui non c’è l’educatrice con una seduta logopedica può la direttrice rifiutarsi di accordarmi le assenze per un trattamento logopedico privato non convenzionato?

La l.n. 104/92 all’art 12 comma 4 stabilisce che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Quindi se Voi volete il bimbo ha diritto di frequentare tutti giorni; se però non lo volete, non essendo scuola dell’obbligo, fateVi rilasciare dall’ASL una certificazione che l’alunno necessita di essere seguito per tutte le ore pena regressioni , in modo che il dirscol possa richiedere al Comune un maggior numero di ore di assistenza; se poi volete fare seguire il bimbo per un giorno alla settimana da un centro di riabilitazione, fateVi fare una certificazione dall’ASL in tal senso e la scuola non può rifiutarsi di consentirVelo.

Sono la mamma di un bambino di 9 anni con 104 per sindrome di tourette, e vista la fatica a scuola anche per il dsa, la npi propone la riduzione oraria scolastica per due pomeriggi, ma io ne vorrei tre. come posso fare, chi decide le ore in meno? la npi o i genitori? le insegnanti non mettono in pratica tutti gli aiuti per la dislessia, come faccio ad obbligarle senza mettermi in urto con loro? e quando mio figlio uscira’ prima da scuola, a chi spetta fargli recuperare le cose, visto che anche al pomeriggio si fanno verifiche , spiegazioni e tutto il resto? l’insegnante di sostegno che ha per 6 ore?

Lei ha diritto, qualunque cosa dica la NPI, a che Suo figlio frequenti tutti i giorni per tutto l’orario; ciò in base all’art 12 comma 4 l.n. 104/92 secondo cui nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.
Se a scuola hanno bisogno di far seguire Suo figlio per un maggior numero di ore, il Dirigente scolastico si attivi per avere più ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia. Ma nessuno può imporVi di non mandare il figlio a scuola, pena denuncia per abuso di potere.

Sono la mamma di un bambino portatore di handicap (104) con neurofibromatosi di tipo 1 e 2 gliomi ai nervi ottici,una lesione al tronco encefalico ed emicranie con vomito a getto.. frequenta la 3° elementare e lo scorso anno ha usufruito di maestra di sostegno 11 ore rapporto 1 a 2 e di assistente scolastica. il problema è che questa estate ho cambiato residenza e presentando la nuova domanda al  comune mi hanno detto che probabilmente non gli forniranno assistenza perchè hanno una gara di appalto che copre solo i bambini che vanno a scuola nel comune di residenza e non quelli che vanno a scuola nel comune vicino. l’anno scorso la situazione era la stessa ma il comune di residenza ha comunque mandato la sua assistente nel comune vicino. inoltre mi è stato chiesto di presentare il modello isee ma non devo usufruire di tariffe di mensa e ne di trasporto pubblico , non mi è stato mai chiesto per l’assistenza scolastica in precedenza. l’assistenza scolastica non dovrebbe essere per disabilità? cosa centra il reddito familiare?

L’assistenza per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92 è un supporto organizzativo all’inclusione scolastica ( art 139 decreto legislativo n. 112/1998 a carico degli enti locali) Quindi rientra nel diritto allo studio che per gli alunni con disabilità è gratuito.
In nessun comune italiano l’assistenza viene pagata dalle famiglie. Se il Comune pretendesse il pagamento creerebbbe discriminazione rispetto ai compagni senza disabilità che per stare a scuola non necessitano di assistenza e la discriminazione è perseguibile ai sensi della l.n. 67/06e la famiglia può richiedere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali in caso di perdita della causa da parte del comune, cosa normale.

Sono la mamma di un bimbo nato prematuro che ha subito una ipoplasia cerebrellare sinstra e quindi presenta delle difficoltà nel linguaggio di psicomotricità lieve. Seguito dalla neuropsicologa e con il consiglio delle maestre della scuola d’infanzia ho fatto richiesta di frequenza un anno in più all’asilo (a  febbraio). Tutta la documentazione è stata accettata dalla direzione con esito posito!… A maggio mi hanno richiesto la legge 104 che io ancora non avevo perchè non mi interessava ancora richiederla. Ho fatto tutta la documentazione e finalmente fine agosto ho ricevuto l’esito di “portatore di handicap in situaione di gravità”. Proprio oggi il direttore della scuola mi ha comunicato che il bimbo non potrà essere accettato nella scuola d’infanzia, ma avrei dovuto iscriverlo alla scuola elementare perchè non avevano la delibera della commissione dei docenti. Ora io mi trovo completamente spaesata perchè iscrivendolo alle elementari, si troverebbe in serie difficoltà e senza insegnante di sostegno.Vi prego cosa posso fare? Vorrei sporgere denuncia alla commissione per negligenza….o…..cosa fare?

L’orientamento prevalente del Ministero è che si frequenti la scuola primaria a partire dal compimento del sesto anno di età. Pertanto parli subito col Dirigente della scuola elementare per l’iscrizione tardiva , chiedendo che faccia una richiesta urgente all’uff scol regionale per la nomina del docente per il sostegno col rapporto uno ad uno, avendo il bimbo l’art 3 comma 3 della l.n. 104/92.
Contemporaneamente parli col Referente regionale per l’integrazione scolastica presso l’uff scol regionale chiedendo che segua personalmente la nomina  urgente del docente per il sostegno.
Chieda pure al Dirigente scolastico che riunisca il GLHO, cioè tutti i docenti della classe con gli operatori sociosanitari che seguono Suo figlio e la Sua presenza, affinchè venga elaborato subito un pei per l’inizio dell’anno scolastico. Chieda al Dirigente scolastico che applichi la nota ministeriale prot n. 4798 del 2005 che prevede proprio questa riunione con la presenza di qualche esperto che aiuti i docenti ad impostare il pei, come se fosse un breve corso di aggiornamento di un paio di settimane.
Se ci fà sapere in quale città si trova, potremmo cercare di sollecitare gli uffici a risolvere urgentemente la pratica.

Dopo la circolare dell’otto aprile 2014 prot.13348 (regione Lazio) che modifica la 57 del 13 Febbraio 1999,cosa cambia sostanzialmente?
La Asl, la scuola e le commissioni distrettuali a cui ho chiesto informazioni non hanno chiarito i miei dubbi.In sostanza come genitori quali indicazioni è necessario attendere e da chi per fare cosa?
l Tsmree mi ha chiesto di far inoltrare dal medico di famiglia richiesta per la certificazione INPS ai sensi della L 104(F 70 e F20/29)tuttavia non dovremmo aver diritto al comma 3.Perchè allora rivolgersi all’inps ?Non è sufficiente l’smrre?Per l’integrazione è ora necessario farsi certificare come disabile?Non è discriminatorio anche alla luce delle nuove indicazioni per i Bes?
Cosa e in quali termini è necessario fare e quali penalizzazioni altrimenti avremo?prima di ricorrere alla commissione invalidi come mi hanno richiesto vorrei aver informazioni più certe.

A quella circolare è seguita una circolare del’uff scolastico regionale per il lazio e poi due giorni di chiarimenti svolti presso l’Istituto Gallilei da Regione ed USR Lazio.
E’ emerso con chiarezza, malgrado le incertezze determinate da queste circolari, che tutti gli alunni che vogliono avere il sostegno debbono avere la certificazione dell’art 3 comma 1 o comma 3 effettuate dalle commissioni tramite le procedure previste dall’INPS.
Pertanto continuano ad aver valore solo le certificazioni precedenti, mentre le nuove provcedure si debbono applicare ai nuovi casi.
Ciò, pare, perchè esistono vecchie certificazioni  di disabilità non corrispondentiai codici dell’ICD10 che dànno diritto alle certificazioni di cui all’art comma 1 o 3 della L.n. 104/92.Unici esclusi sono gli alunni con sindrome di Down i quali sono dichiarati per legge in situazione di grave disabilità ai sensi dell’art 3 comma 3 stessa legge.

Sono mamma di due gemellini certificati che qui a settembre andranno alla scuola primaria. Mio marito ed io abbiamo il desiderio di metterli insieme, ma il dirigente della scuola afferma che per logica di gestione non può sovraccaricare la classe e quindi non può accogliere la nostra richiesta.Vorrei sapere se la scuola anche contro il volere dei genitori può decidere questa cosa oppure noi genitori possiamo opporci a tutto questo? Premetto che i miei bimbi non vivono in simbiosi e quindi sia per le maestre della scuola materna che per la neuropsichiatra che li ha in cura non c’è l’esigenza di doverli separare perché non ci sono motivazioni di nessun tipo che possano far pensare ad una scelta del genere.

La formazione e composizione delle classi è compito del Dirigente scolastico.
Pertanto, direi che non impegnate una battaglia poco utile, anche perchè, se le due gemelline stanno in due classi diverse sono facilitate nella crescita nella loro autonomia, avendo ciascuna l’attenzione dei compagni ed hanno una maggiore attenzione ciascuna da parte dei docenti.
Cercate dui essere meno ansiose, perchè la soluzione proposta dalla scuola dovrebbe facilitare e non danneggiare l’integrazione in classe di ciascuna delle due.

Mio figlio, affetto da sindrome di tourette, con 104 e dsa, non regge il tempo pieno e nel ns paese non esiste una scuola con tempo parziale. Posso chiedere una riduzione dell’orario scolastico e come devo fare perchè la dirigente non la rifiuti?

Per ottenere una riduzione di orario, anche se trattasi di scuola dell’obbligo, a mio avviso, è sufficiente che l’ASL certifichi questa necessità a causa delle condizioni di salute dell’alunno.
Il Dirigente scolastico deve prenderne atto e fissare, concordandolo con docenti e famiglia il nuovo orario.
Ciò comporterà  che le assenze saranno giustificate e quindi non incidono sulla validità dell’anno scolastico.

Sono una docente di scuola primaria in possesso della legge 104 art.21 comma 3, vorrei sapere quale documentazione portare a scuola per giustificare l’assenza al collegio docente di pomeriggio,in quanto sono stata colta da un’improvviso calo glicemico a ridosso dell’orario d’inizio.Non basta un’autocertificazione.

No, non basta! Ci vuole una certificazione medica

Sono una insegnante di sostegno. Pur lavorando nella scuola da diversi anni, non ho ancora capito come funziona il sistema di attribuzione delle ore ai bambini didsbili, se per un mero calcolo  matematico oppure sulla base della lettura delle certificazioni. Qualche anno fa, ricordo, era il neuropsichiatra a stabilirlo, mentre ora?
Secondo voi posso inoltrare formale richiesta alla dirigente di incremento ore di sostegno o anche di supporto da parte di un educatore a scuola?

Per le deroghe:
L’Uff scolastico Regionale ribadisce che occorre la certificazione dell’art 3 comma 3 l.n. 104/92 , con riguardo alla specificità della disabilità (intellettiva, relazionale, sensoriale) come ha precisato la sentenza n. 80/2010 della Corte cost per ottenere le deroghe.
La prassi per il Sostegno:
Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – “Come di regola, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha emanato l’annuale Circolare sugli organici di fatto (Circolare 18/13 ), che rispetto al sostegno , ricopia sostanzialmente quanto già riportato nella Circolare 63/11 di due anni fa, espressamente richiamata. Il documento ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno in organico di fatto, come pure l’obbligo dei Direttori Scolastici Regionali a concedere deroghe per i collaboratori scolastici, su richiesta motivata dei capi d’Istituto («Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con disabilità [grassetto nostro in questa e nelle seguenti citazioni, N.d.R.] »).
Siccome però il paragrafo sui posti di sostegno presenta una frase in meno rispetto a quella identica della Circolare 63/11, e una frase in più , riteniamo corretto riprendere il testo integralmente:
« Posti di sostegno – L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 [convertito dalla Legge 111/11 , N.d.R.] ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.
Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 , nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008);
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili.
Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2013/2014, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 , secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato:
– la effettiva presenza degli alunni nelle classi;
– la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] elaborato dal GLHO [Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, N.d.R.] , ecc..);
– la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti) .
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale. Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR del 24 febbraio 1994 . Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del regolamento sul dimensionamento [DPR 81/09 , N.d.R.] . Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni ».
Osservazioni La frase presente nella Circolare 63/11, che è stata omessa nella nuova Circolare, è esattamente la seguente: «c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale num. 80 del 22 febbraio 2010».
Si tratta di una frase importante perché chiarisce che i posti in deroga si aggiungono alla media nazionale di 1 a 2.
Ciò significa che – qualora in una Provincia dovessero esserci, ad esempio, tre deroghe – non sarà possibile, come prevedevano i commi 413 e 414 citati nel testo (ormai incostituzionali), ridurre di un pari numero di ore quelle assegnate agli alunni con la certificazione come da articolo 3, comma 1 della Legge 104/92, ai quali invece deve continuare ad essere garantita la media del rapporto di 1 a 2. A mio avviso, però, la frase mancante deve ritenersi frutto di un errore di copia e incolla che il computer ha automaticamente aggravato, attribuendo la lettera c) nel nuovo testo a quella che nel vecchio era la lettera d). Ciò sembrerebbe confermato dal fatto che sempre nella stessa pagina 14 della Circolare, per ben tre volte si parla della « citata sentenza della Corte costituzionale». Ora, gli estremi della Sentenza della Corte Costituzionale sono proprio riportati solo nella lettera c) della Circolare 63/11 e quindi nella nuova Circolare 18/13 essi non vengono mai citati, a causa appunto della scomparsa del testo originario della stessa lettera c). Se così invece non fosse, purtroppo, bisognerebbe pensar male e pertanto, onde evitare ciò, si invita il Ministero a ripubblicare ufficialmente la Circolare , con la “ex lettera c)” contenuta nel documento del 2011, anche al fine di evitare contenzioso tra singole famiglie e gli Uffici Scolastici Regionali.
Riteniamo infine importante che sia stato ribadito il principio del tetto massimo di venti , ed eccezionalmente 22, alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità e l’invito a non creare classi con più di venti alunni (e quindi neppure di 22), in presenza di un alunno con grave disabilità o di due alunni con disabilità non grave.”

Una studentessa frequentante ad oggi la classe 2^ della Scuola Secondaria di II grado, presenta un Disturbo Specifico di Apprendimento misto (3.43) e un Disturbo della Sfera Emotiva (5.20), ha beneficiato nel corso della scuola media del supporto di un insegnante di sostegno; nel 2013, l’equipe multidisciplinare che l’ha sottoposta a visita per rinnovare la documentazione come previsto in concomitanza con il  passaggio al grado di scuola superiore, non ha emesso la prevista Certificazione utile ai fini dell’integrazione scolastica e la Diagnosi Funzionale bensì la RELAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E LA FACILITAZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO. Con questa documentazione, come previsto (mi corregga se sbaglio per favore) non è stato possibile richiedere il supporto di un insegnante di sostegno.
Allo stato attuale però, tenendo in considerazione le quotidiane e concrete difficoltà di relazione, in merito allo svantaggio sociale ed in merito al   rischio della condizione di emarginazione che la ragazza (orfana di madre) manifesta quotidianamente, i docenti hanno caldamente  invitato il padre (che si trova a seguire da solo 4 figli) a rivolgersi al servizio materno infantile per considerare l’ipotesi di produrre la Certificazione per l’Integrazione Scolastica  e la Diagnosi Funzionale per poi richiedere di essere sottoposti a visita da parte della Commissione Medico legale per l’accertamento dell’handicap (L. 104/92).
Il padre rivolgendosi alla Asl, servizio materno infantile, alla stessa commissione cha ha già emesso la RELAZIONE e che quindi già conosce la ragazza ha ricevuto le seguenti risposte:

  • la ragazza con i codici 3.43 e 5.20 NON avrebbe comunque diritto al supporto di un insegnante di sostegno.
  • La commissione medico legale non emetterebbe MAI una certificazione di handicap (L. 104/92) sulla base  dei suddetti codici diagnostici
  • Con i codici 3.43 e 5.20 la ragazza è considerata BES e pertanto NON ha diritto al sostegno.
  • Essendo stata già redatta nel 2013 l’ultima Relazione per la realizzazione al diritto allo studio….. non possono emettere la Certificazione richiesta prima del 2016 perché devono trascorrere almeno 3 anni.

Poiché secondo me queste considerazioni che la Asl ha formulato al padre contengono diverse imprecisioni ed errori sostanziali Le chiedo di poter essere informata correttamente sul diritto di questa famiglia a poter richiedere prima di tutto l’adeguata certificazione e secondariamente, tramite la scuola, l’assegnazione di un contenuto numero di ore di sostegno che comunque, sulla base di quanto insistentemente sottolineato dai docenti, sarebbe estremamente utile per favorire la crescita e l’apprendimento della ragazza.

Purtroppo , di fronte a queste ulteriori precisazioni dell’ASL, unico soggetto legalmente autorizzato ad emettere le certificazioni, non c’è nulla da fare ai fini dell’accertamento di invalidità e quindi dell’assegnazione di un docente per il sostegno.
Dovrete quindi, se lo ritenete utile, come consiglio di classe, deliberare la situazione di bes predisponendo il PDP con le eventuali misure compensative e strumenti dispensativi per le singole discipline. Se ne ravvisate l’opportunità, potreste richiedere  al Comune o alla Provincia la nomina di un assistente  educativo ai sensi della legge regionale sul diritto allo studio.
MI sembra assai importante però che vi sia una maggiore attenzione dei docenti curtricolari ed una collaborazione maggiore coi compagni; questi due sono fattori determinanti ai fini dell’inclusione scolastica, specie nei casi di fragilità psicologica.

Stiamo predisponendo, su delega dei Comuni aderenti, il servizio di Assistenza specialistica ai disabili per il prossimo anno scolastico.
In particolare ci occorre sapere a chi compete la somministrazione del pasto (chi materialmente imbocca il minore)  in questi specifici casi:
– minore con malattia neurovegetativa che ha compromesso l’uso degli arti superiori;
– disabilità grave inserita in scuola dell’infanzia che ancora non ha imparato l’uso delle stoviglie.
Inoltre, in carenza di risorse, l’assistenza scolastica può essere circoscritta solo a coloro che sono stati riconosciuti handicappati in gravita della commissione di cui alla L.104/92?

Questo dell’imboccamento  normalmente è oggetto di accordi tra scuola, ASL ed Enti locali; talora se ne trova pure notizia nei contratti collettivi; so di una prassi presente in alcune realtà, secondo cui se l’alunno ha solo l’impossibilità fisica a mangisare da solo ( caso de non uso delle mani), tratterebbesi di assistenza materiale che, in base al CCNL del 2007 art 47,48 e YTAB A è di competenza dei collaboratori scolastici ai quali è assegnata l’assistenza igienica degli alunni con disabilità; se invece trattasi di una mancata educazione all’assunzione autonomadel cibo in alunni fisicamente sani, allora sarebbe competenza degli assistenti per l’autonomia di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92 che svolgono mansioni educative; per gli alunni non certificati  che pero  hanno questi problemi, si potrebbe pensare o ad un incarico ai collaboratori scolastici ,con pagamento di straordinario in base ad accordi con le RSU o ad incarichi agli assisttenti educativi che però dovrebbero eventualmente ricevere una maggiorazione di stipendio dagli enti locali che li hanno nominati.

F. (ragazzo down) è stato ammesso agli esami di maturità nonostante durante l’ultimo GLH a cui hanno preso parte i genitori, la maggioranza dei partecipanti si fosse espresso a favore della bocciatura, nella fattispecie: insegnanti di ordinari, insegnate di sostegno, aec, coordinatore insegnanti di sostegno, psicologa dell’Associazione Persone Down e psichiatra del centro Tangram (che segue il ragazzo e collabora con la scuola).
A seguito di questo incontro ci sarebbe stato un consiglio di classe che avrebbe fatto magicamente spostare l’ago della bilancia in senso negativo (promozione).
La preside già in passato ha dimostrato di sopportare mal volentieri la presenza di alunni diversamente abili nella sua scuola, e le uniche volte che un alunno ha potuto ripetere l’anno è stato a seguito di “piazzate” stile mercato rionale da parte dei genitori. Anche quest’anno è riuscita a liberarsi di tutti i ragazzi diversamente abili arrivati alla fine del ciclo di studi.
Federico non è assolutamente maturo per uscire da scuola, inoltre le relazioni degli enti sopracitati sottolineano i notevoli miglioramenti avvenuti nel corso dell’ultimo anno, che andrebbero persi se interrotti a questo punto. Gli esami inizieranno la prossima settimana.
Come posso muovermi? A chi devo rivolgermi? Possibile che un atto di intolleranza (della preside) come questo non debba avere una contropartita?

Il giudizio di valutazione di qualunque alunno è inattaccabile per il contenuto, ma solo per motivi di illegittimità.
D’altra parte un alunno con pei differenziato non ha senso che ripeta, poichè il pei differenziato non è orientato a raggiungere gli obiettivi dei programmi ministeriali, cosa cui tende la ripetenza.
Pertanto   mancano i requisiti per il ricorso al TAR, poicghè si ricorre quando si è bocciati e non quando si è promossi.
Anche se non fate presentarel’alunno agli esami, egli verrà bocciato per legge; però la ripetenza è rimessa ad una apposita delibera del Consiglio di classe, che certamente in questo caso sarà negativa; quindi l’alunno che non si presentasse, non solo non è garantito che ripeta, ma neppure potrà avere l’attestato coi crediti formativi che solo la Commissione può rilasciare.

Siamo i genitori di un bambino di 5 anni, diagnosticato con sindrome autistica (art. 3/comma 3, L.104/’92).
Nostro figlio ha subito un intervento chirurgico per allungamento dei tendini achillei e, successivamente alla rimozione dello stivaletto gessato, necessita di cicli di FKT per la rielasticizzazione tendinea (esercizi da praticare 3/4 volte a settimana per cicli di 10 sedute ripetibili per almeno 2 cicli) così come prescritto dal fisiatra e consigliato dal medico chirurgo.
Il centro di riabilitazione convenzionato (A.I.A.S.) che, inizialmente ha richiesto a noi genitori la prescrizione fisiatrica per l’avvio delle sedute di fisiokinesi, non può però garantire il numero di sedute previste dal medico, a causa di problemi legati all’uso di “differenti protocolli”, così come riferitoci.
Nel frattempo i tendini di nostro figlio si atrofizzano poichè anche le sole 2 sedute di FKT, per le quali il Centro si dovrebbe attivare, come da loro protocollo,  non vengono rispettate.
Il motivo è un mistero, visto che al Centro, abbiamo fatto pervenire, non appena richiesto,   un nuovo piano riabilitativo che includesse anche le 2 sedute di FKT (richiesta rilasciata dal N.P.I dell’A.S.P. di appartenenza).
La domanda quindi nasce spontanea: in qualità di genitori , abbiamo il diritto di scegliere un fisiatra privato  che garantisca le adeguate cure mediche del minore?
Ed ancora…: è possibile legalmente rinunciare alle terapie del Centro (logopedia e psicomotricità) delle quali non siamo soddisfatti, rivolgendoci a privati? E nel caso fosse possibile quale iter burocratico bisognerebbe seguire?

Prima dovete chiedere all’ASL se è in grado di fornire direttamente o tramite un centro convenzionato o accreditato le prestazioni a Voi prescritte. Solo qualora Vi rispondano negativamente, potete comunicare che Vi avvarrete dell’assistenza indiretta, anticipando le somme e poi chiedendone il rimborso. C’è il rischio che comunque sarete costretti a fare causa per ottenere il rimborso.

Sono la mamma di un bambino che a settembre 2014 dovrebbe iniziare la scuola materna.
Uso il condizionale perché la sua ammissione, essendoci un lunga lista d’attesa, è subordinata ad una richiesta di insegnante di sostegno effettuata dal reparto n.p.i. di zona che il direttore scolastico ha accettato conservando come documentazione il certificato emesso dal n.p.i., che dovrebbe assegnare a mio figlio un diritto di precedenza sugli altri bambini iscritti.
Avendo in questi giorni effettuata la visita presso la asl per la legge 104/92 ove  ci è stato comunicato che con il certificato emesso dal n.p.i. difficilmente l’I.N.P.S. concederà  il sostegno in quanto con la legge del 2012 i criteri di concessione del sostegno sono diventati più restrittivi, vorrei sapere se automaticamente mio figlio non usufruirà  della precedenza suddetta e di conseguenza non sarà ammesso.

La certificazione utile è quella indicata in questa circolare recentissima. Se l’alunno ha la certificazione qui indicata e se questa corrisponde all’art 3 comma 3 l.n. 104/92, l’alunno ha diritto alla precedenza ai sensi dello stesso art 3 comma 3.

Ho una serie di perplessità riguardo la Circolare ministeriale n. 48 del 29 maggio 2012.
Secondo l’interpretazione del mio dirigente scolastico è indispensabile che un allievo diversamente abile (in situazione di estrema gravità) si presenti agli esami di terza media per avere il titolo che gli consentirà l’iscrizione alla scuola superiore. Secondo la dirigente non sembra più possibile rilasciare allo studente l’attestato di frequenza con il quale nel passato avrebbe potuto accedere alla scuola superiore.
Se consideriamo che questa situazione non sarà di nessun giovamento allo studente che rischia di non riuscire neppure a stare seduto in aula i giorni degli esami scritti, come è possibile che questo possa precludergli l’accesso alle Scuole Superiori?
Se l’allievo non svolgerà nessuna prova che tipo di titolo si potrà dargli?
Ho suggerito alla dirigente che il Consiglio di Classe in cui è inserito l’allievo avrebbe potuto predisporre il titolo necessario per poterlo iscrivere alla scuola superiore senza dover chiedere all’allievo di presentarsi all’esame di stato. M lei ha ribadito che questo non è più possibile.
Potete aiutarmi a capire?

La D S ha ragione nel dire che non può il CdC rilasciare l’attestato per l’iscrizione alle scuole superiori; infatti esso può essere rilasciato solo dalla Commissione.
La D S invece erra quando sostiene che non si può più rilasciare l’attestato da parte della Commissionme. Dove ha trovato questa norma, che è inesistente?
Invece l’art 11 comma 12 dell’O M n. 90/01 stabilisce che la commissione può rilasciare ll’attestato che è titolo idoneo per l’iscrizione alle scuole superiorim al solo fine di conseguire altro attestato agli esami di Stato conclusivi.
Quindi dovete ammettere l’alunno agli esami sulla base del suo pei svolto durante l’anno.
Tenete presente che l’art 11 comma 11 della stessa O M definisce le prove di esami come ” differenziate” e quindi la Commissione può deliberare che esse si svolgano anche tutte in un solo giorno, ad es. il primo degli orali, purchè riguardino il pei svolto e, se l’alunno ha difficoltà a svolgere gli scritti , le prove possono essere tutte orali o viceversa, trattandosi di prove differenziate.

La scuola porta 5 alunne ad un uscita per evento di sport. Una delle alunne e ‘ malata e segue una terapia settimanale. Viene proposto alla madre di accompagnarla insieme alle insegnanti lei è’ disponibile ma non può provvedere alla spesa. Con un contributo esterno la scuola può pagare il soggiorno alla madre?

In base alla l.n. 67/06/ 07 gli alunni con  disabilità non possono essere discriminati rispetto alle analoghe situazioni dei compagni non disabili. Quindi per la partecipazione ad attività fuori scuola cui partecipano alcuni dei loro compagni non disabili  gli alunni con disabilità non debbono sostenere spese superiori a quelle dei compagni. Conseguentemebntwe le spese di viaggio e soggiorno dei loro accompagnatori sono a carico della scuola, che può provvedere o coi fondi di istituto o provvedendo a trovarsi delle sponsorizzazioni o in altro modo che non discrimini questi alunni rispetto ai loro compagni.

E’ legittimo predisporre schede di valutazione differenziate per gli alunni disabili della scuola primaria?

L’art 11 comma 11 dell’O M n. 90/01 parla espressamene di prove differenziate. Quindi, dal momento che il pei deve essere formulato con esclusivo riguardo alle effettive capacità dell’alunno e la valutazione deve essere positiva se , con le prove, si evidenziano progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti( art 16 comma 2 l.n. 104/92), indipendentemente dai programmi ministeriali, tali prove differenziate sono legittime.

Io lavoro nell’ASL in un equipe multidisciplinare come neuropsichiatra infantile. Quando faccio una diagnosi di dislessia informo i genitori dei vantaggi della legge 170 ma a volte questi ultimi insistono per avere il sostegno scolastico e fanno pertanto la richiesta di legge 104. Nel caso in cui ottengono la 104 per il loro figlio dislessico, io come neuropsichiatra, posso rifiutarmi di stilare la diagnosi funzionale per l’attribuzione del sostegno scolastico o sono tenuta ad elaborare  comunque la diagnosi funzionale?

Se ottengono la certificazione della l.-n. 104/92, a stilare la DF dovrebbe essere l’unità multidisciplinare di cui all’art 3 dpr del 24 Febbraio 1994.
Quindi Lei , si limiti a certificare, se esistente, il DSA.

Sono padre di un bambino dell’età di 9 anni che soffre di albinismo oculare con deficit visivo di 1/10.
Ho girato tutta Italia e la diagnosi è stata sempre uguale.
L’ASL ha ritenuto però dare a mio figlio la legge 104 comma 1 e non comma 3 perché a loro dire il deficit di mio figlio non rientra in quelli gravi, cosa che di conseguenza nega, per la provincia, al bambino di avere un insegnante di sostegno con rapporto 1 a 1.
Sono andato in causa, trovando nel frattempo  persone comprensive e sensibili presso il Provveditorato che hanno accettato comunque di dare il rapporto 1/1 anche se non c’erano in effetti i requisiti necessari. Da dire che la causa è stata rimandata continuamente e nel frattempo, oltre alle spese legali, oltre alle mie mille preghiere ripetute ogni anno al Provveditorato ripeto per fortuna sempre accolte, siamo arrivati ad oggi data in cui ho perso la causa! Ora mi ritrovo con un figlio intelligentissimo (è il primo della classe) che l’anno prossimo dovrà arrangiarsi e probabilmente peggiorare il suo andamento scolastico….
La mie domande ora erano 2:
1 – Vorrei avere conferma che è l’unica provincia italiana che non da sostegno con rapporto 1/1 avendo la 104 comma 1
2 – Cosa potrei fare adesso per garantire un futuro scolastico degno di questo nome

Purtroppo il rapporto uno ad uno è assicurato solo a chi ha l’art 3 comma 3. Però , oltre alla mezza cattedra di sostegno cui ha diritto Suo figlio, Lei, tramite la scuola , può chiedere la nomina di un assistente per l’autonomia degli alunni con difficoltà visive. La richiesta va fatta alla Provincia ai sensi della l.n.67/1993. Il bambino riesce a scrivere da solo, magari con un pennarello? Se NO, deve imparare l’uso del computer, che potrà imparare ad usare o con la barra-braille, se conosce il braille o con la sintesi vocale, come faccio io che sono un minorato visivo.

Sono la mamma di un ragazzo di 15 anni che frequenta il liceo scientifico. Alcuni mesi fa è stato male e dopo alcuni esami ha avuto la diagnosi di sclerosi multipla. Vorrei sapere se per tale patologia posso richiedere alla scuola il piano di studi personalizzato.

Se il ragazzo è già in possesso della certificazione di disabilità ai sensi dell’art 3 della l.n. 104/92, può avvalersi di tutti i diritti garantiti agli alunni con disabilità; tra tali diritti c’è anche quello di avere un piano educativio personalizzato. Però stia attenta , perchè , in forza dell’art 15 dell’O M n. 90/2001, esistono due tipi di pei che l’alunno con disabilità può seguire, quello differenziato, che riguarda gli alunni con gravi disabilità specie intellettive, che evita la bocciatura, ma non dà diritto al diploma, ma solo ad un attestato; quello semplificato  o per obiettivi minimi che invece, se superato positivamente dà diritto al diploma.
Nel caso di Suo figlio che ha una disabilità motoria e non intellettiva io penso che dovreste puntare al pei semplificato, mantenendo il diritto ad avere alcune ore di sostegno, se necessarie ( forse non lo è nel Vostro caso ), all’assistente per l’autonomia  ai sensi dell’art 13 comma 3 l.n. 104/92 , che deve essere fornito dalla Provincia ai sensi dell’art 139 del decreto legislativo n. 112/ 1998(  che invece nel Vostro caso può essere utile se il figliolo ha problemi nell’uso delle mani), a tempi più lunghi nello svolgimento delle prove ai sensi dell’art 16 comma 3 l.n. 104/92.

Sono la mamma di un ragazzo  certificato che frequenta la cl. 4 di un’istituto professionale sezione alberghiero come previsto dal programma scolastico, dovrebbe partecipare ad un tirocinio-stage  distribuito su quattro settimane, ma sono sorti problemi organizzativi, in quanto la scuola mi ha comunicato, a distanza di 15 giorni dall’inizio dello stage, che dopo numerose ricerche ha trovato una struttura disponibile ad accoglierlo ma  repuya necessario un affiancamento educativo.
L’ASL interpellata  in così breve tempo non può dare  la disponibilità di personale  per più di 2 giorni.
Conseguentemente l’organizzazione dello stage proposto è come segue:
2 giornate non consecutive ogni settimana per l’esperienza di stage
2 giornate presso la sede centrale seguito dagli insegnanti curricolari
1 giornata presso il laboratorio di cucina, per svolgere attività pratica abbinato ad una classe terza con altro orientamento.
Sono a richiedere delucidazioni riguardanti le modalità organizzative attuate, in quanto un simile programma a mio avviso mal si coniuga con un tirocino formativo ed educativo proiettato per una futura esperienza lavorativa.
Preciso che nelle riunioni fin ora avute per la stesura del PEI, nessuno ci ha mai informato della necessità di affiancamento educativo, che se già evidente, doveva essere inserita e comunque programmata a tempo debito onde permettere un regolare svolgimento dello stage, nel rispetto di una completa integrazione scolastica.
Preciso inoltre che mio figlio maggiorenne, capace di intendere e volere, consapevole delle sue difficoltà, ha accettato di buon grado le gg di stage esaurite in 8 giorni su un mese programmatato, ma rifiuta le presenze nella sede centrale e nel laboratorio in quanto segno di diversità dai suoi compagni.

Dovreste prendere immediati contatti più che con l’ASL (vanno bene i primi due giorni concessi di un assistente), ma con la Provincia che ha l’obbligo del “supporto organizzativo per l’inclusione scolastica” in forza dell’art 139 del decreto legislativo n. 112/1998. Se ci fosse un compagno maggiorenne che accettasse di fare da accompagnatore a Suo figlio, il problema sarebbe risolto. Comunque dovete insistere per l’assegnazione di un assistente per gli altri sei giorni o nei confronti dell’ASL o della Provincia.
Quanto alla sede centrale ed al laboratorio, non conosco la strutturazione dello stage. Se svolgono queste attività anche gli altri compagni, non vedo dove sia la discriminazione.
Concordo con Lei che avrebbero dovuto scrivere tutto nel pei fin dall’inizio.
Ma ormai, è bene che la scuola si dia da fare, perchè altrimenti , se non fa partecipare Suo figlio, per gli altri sei giorni, è essa che commette una discriminazione, vietata e condannata dalla l.n. 67/06.

Sono una mamma di un bambino autistico volevo farvi alcune domande… la prima cosa è può un centro riabilitativo dimettere un ragazzo lasciandolo in pratica ancora più solo di quello che è??? mio figlio ha 12 anni ed è un ragazzino abbastanza difficile, alterna momenti meravigliosi con momenti di angoscia e aggressività… io mi chiedo ma è possibile che in questa società non c’è un minimo di tutela x noi genitori che veniamo lasciati soli nel nostro dramma e che invece di trovare conforto ci creano ancora più problemi?.. mi stanno facendo impazzire si è creato un allarmismo verso mio figlio abbastanza pesante e chiedono a me mamma di andargli incontro e poi io sono praticamente abbandonata a me stessa mi occupo a tempo pieno di mio figlio e con le sue difficoltà ho chiesto mille volte un aiuto a casa e non me l’hanno mai dato giustificandosi che il comune sta senza fondi..poi mi hanno fatto sta specie di carità fra virgolette dopo 3 anni senza terapia di farlo entrare in questo centro ritenuto uno dei migliori e il risultato è stato finora una vera delusione..non nè nemmeno un anno che lo frequenta e ci hanno convocato già 5 volte facendoci giri di parole ma la sostanza era sempre la stessa (liberarsene ) ha cambiato già 4 terapisti..una era vecchia l’altra era incinta uno non so cosa ha avuto e quest’ultimo una specie di buttafuori direi ha sospeso la terapia dopo che ha ricevuto un morso,ora ho un appuntamento mercoledi per parlare con il direttore del centro..cosa devo fare? aiutatemi vi prego c’è una legge che mi tutela? lui fa solo 3 ore settimanali e mi dicono che non ce la fanno? una volta finita la scuola quel poco di scuola che lui frequenta che fine faremo noi? prima di questo centro ovviamente lui frequentava un altro centro da 3 a 9 anni ..poi quando il bimbo iniziò a farsi più difficile con una specie d’inganno mi fecero firmare le dimissioni..ora non so più cosa fare..ditemi voi ..preparatemi se vi è possibile a parlare con le leggi che mi spettano mercoledi all’incontro,sperando che ce ne siano..

Per mio conto mi permetto di dirLe che l’art 32 della Costituzione sul diritto alla salute non può essere violato; esso è stato normato dalla l.n. 833/1978 e quindi Suo figliio ha diritto alla riabilitazione, ivbi prevista e ribadita dall’art 7 l.n. 104/92. Quindi per la riabilitazione, se non viene prestata come si deve , Lei dovrà diffidare il Direttore generale del’ASL e l’Assessore regionale alla salute. Quanto all’assistenza domiciliare, Lei devepretenderla dal Comune ai sensi dell’art 14 della l.n. 328/2000, minacciando i due enti che, in mancanza, si vedrà costretta a rivolgersi alla Magistratura chiedendo pure il risarcimento anche dei danni non patrimoniale per violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Sono un genitore di un bambino che frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado,con una diagnosi funzionale oppositiva- provocatoria e lieve disturbo dell’attenzione. Gli sono state assegnate una insegnante di sotegno ed una educatrice. Mentre quest’ultima non trova problemi per lavorare con mio figlio, l’altra ancora non ha stabilito il benchè minimo rapporto anzi quando c’è lei, il bambino in classe si agita e non lavora, la mattina quando sa della sua presenza non vuole più andare a scuola e a casa ne parla continuamente come un tormento. Premetto che al P.E.I. e all’intero consiglio di classe erano stati spiegati, sia dalla psicologa coordinatrice del P.E.I. che dalla nostra, i modi più efficaci per entrarci in sintonia e ottenere risultati. Per non perdere i progressi fatti, abbiamo provato ad allontanarla dal suo banco mantenendola in classe e le cose andavano meglio ma al suo riavvicinarsi le cose sono precipitate. Parlando con la dirigente scolastica della situazione e della nostra volontà di sostituire l’insegnante se possibile, la preside l’ha temporaneamente spostata in un’altra classe nell’attesa di verificare la reale fattività della nostra proposta. Ora la dirigente ci domanda una richiesta scritta di allontanamento dell’insegnante di sostegno (allontanamento effettuato da lei, prima ancora di informarsi in Provveditorato) ed una per la sostituzione della stessa. La prima è una richiesta legittima? noi non vorremmo venirci a trovare in una situazione legalmente sfavorevole. Esiste davvero la possibilità di sostituire questa persona visto che a tutt’oggi nostro figlio non ha il sostegno di cui avrebbe bisogno? e se si, cosa possiamo fare per ottenerla?.

La sostituzione può essere richiesta quando non si sia riusciti a creare un valido rapporto educativo; ciò ai sensi della sentenza n. 245/01 del Consiglio di Stato; l’allontanamento può essere sempre richiesto dai genitori, dal momento che il sostegno è un diritto ma non un obbligo.

SALVE! SONO UN’INSEGNANTE DI SOSTEGNO.LAVORO IN UNA CLASSE SECONDA E SEGUO UNA BAMBINA CON UN RAPPORTO 1:1 (LEGGE 104 ART. 3 COMMA 3). DA POCO CI HANNO “MESSO IN CLASSE SELVAGGIAMENTE” UN BAMBINO IPERATTIVO CHE NON SI SA SE HA O MENO IL SOSTEGNO (POCO CHIARA LA SITUAZIONE). VOGLIONO TUTTI MA SENZA CHE IO SEGUA QUESTO BAMBINO. MA E’ POSSIBILE TUTTO QUESTO? E’ POSSIBILE SEGUIRE UN BAMBINO SENZA CERTIFICAZIONE…TRA L’ALTRO TOGLIERE IL TEMPO PREZIOSO PER LA BAMBINA CHE SEGUO. LA SITUAZIONE E’ STRANA. IL DIRIGENTE NON CI HA AVVISATO, TANTO MENO PREPARATI, PER QUESTO ARRIVO. COME POSSIAMO TUTELARCI? QUALI SONO LE LEGGI. CHI HA RAGIONE? SOPRATTUTTO IO DOCENTE DI SOSTEGNO COSA DEVO FARE?

Potreste usare la vecchia circolare n. 363/1994 secondo la quale, in tali casi, almeno un docente segnala per iscritto il caso al D S, il quale invia una raccomandata alla famiglia, chiedendo di  provvedere entro dieci giorni a recapitare una certificazione positiva o negativa a scuola al fine di attivare, in caso positivo di certificazione di disabilità,  le richieste per l’attuazione dei diritti degli alunni con disabilità, avvertendo che in mancanza provvederà la scuola. Se la famiglia vieta formalmente alla scuola di provvedere e non provvede essa stessa, la scuola si rivolge ai servizi sociali che possono rivbolgersi al tribunale per i minori che può emettere un provvedimento di visita obbligatoria nell’interesse del minore.

Sono un insegnante di sostegno
Vorrei sapere se è vero che non si può certificare un alunno con gravi difficoltà di apprendimento perché non ha il permesso di soggiorno.
Questa è stata la risposta della psicologa del servizio materno infantile.

E’  illegittimo che gli alunni disabili stranieri irregolari non riescano ad avere la certificazione a causa delle procedure on line dell’INPS, che si blocca quando si giunge al campo della residenza, che ovviamente gli irregolari non possono inserire. E’ necessario che a tali alunni sia consentita la richiesta di visita tramite un medico all’ASL come avveniva prima per tutti i dsabili italiani.
Il MIUR dovrebbe intervenire presso l’INPS, come ha già positivamente fatto per le iscrizioni scolasiche.

A mia figlia la Commissione Invalidi Civili ha attribuito l’art 3 c 3, quindi la gravità con revisioneil a Gennaio 2013.
Poco prima della revisone la sede Inps ci manda a chiamare per un accertamento relativo alla permanenza dei requisiti, accertano l’ivalidità : Minore invalido con difficoltà presistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
A febbraio 2013 veniamo chiamati dalla medesima commissione invalidi civili. Che riporta sul verbale la diagnosi : Distrubo evolutivo della funzione motoria, disturbo del linguaggio espressivo , ritardo cognitivo. Molto in basso riporta : Portatore di Handicap (art 3 comma 1). Io non me ne accorgo, lo so ma è così.
Qualche mese dopo in vista dell’ingresso di mia figlia alla primaria ci presentiamo davanti al collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, Asl Neuropsichiatria infantile. Siamo in Aprile.
Questo collegio ricnonsce la necessità di avere il sostegno didattico e dichiara che trattasi di persona in stato di handicap GRAVE art 3 c 3 e fissa la revisione a fine ciclo scuola primaria.
Ottengo a scuola le 22 ore con non poca difficoltà ma alla fine i risultati si vedono e soprattutto la scuola si rende conto che senza la cattedra completa mia figlia non potrebbe stare a scuola.
Ora io mi chiedo, come è possibile tale incongruenza? Se domani qualcuno si sveglia e legge le carte che farà mi revocherà il sostegno? Tenete presente che la classe di mia figlia è una classe problematica e questo non farebbe che aggravare la situazione. Cosa posso fare? La prossima revisone per la 104 è ad ottobre 2014, aspetto quella occasione per spiegare ?

Ai fini scolastici non è la commissione per l’invalidità civile che conta, ma quella che Vi ha confermato l’art 3 comma 3 sino a fine 2014. Attendete fiduciosi la visita di fine 2014 e, se in quella sede, dovessero ritornare sul comma 1, sentirete un medico specialista di fiducia e, se confermerà che la bimba non è migliorata tanto da avere il comma 1, rivolgeteVi ad un avvocato esperto e fate citazione entro sei mesi al massimo dalla comunicazione dell’esito della visita che Vi nega il comma 3.

SONO UNA MAMMA DI UNA RAGAZZA ASMATICA VORREI SAPERE SE I PROFESSORI DELLA SCUOLA SUPERIORE POSSONO PROIBIRE DI SVOLGERE LABORATORIO DI CHIMICA

Occorre riunire il GLHO con la presenza necessaria dell’ASL che certifichi se l’alunna con questa patologia è o meno in grado di trascorrere un’ora in un lavoratorio chimico; qualora la risposta sia negativa, l’alunna deve essere esonerata dalla frequenza; se è positiva, può frequentare senza alcun pericolo, magari prendendo qualche precauzione indicata dall’ASL.

Sono una docente di sostegno e vorrei  chiedere una informazione.
Nella nostra scuola  abbiamo 4 docenti di ruolo che seguono gli stessi  alunni già da qualche anno, quindi  esiste un rapporto di continuità. Il prossimo anno arriverà  una bambina autistica molto grave,  e non avremo un docente di ruolo libero perchè già assegnati ad altri alunni. Si può sciogliere il rapporto di continuità  per accogliere una bambina grave? Qual è la normativa a riguardo?

Ma se i quattro attuali docenti sono impegnati, se arriva un nuovo alunno, dovrà arrivare un nuovo docente. Dove è il problema? Non è che potete togliere un docente o alcune sue ore ad un alunno per darle al nuovo arrivato.

Nella scuola dove lavoro ci sono alcuni alunni dei tre ordini di scuola, con certificazione di handicap, per i quali si sta ancora valutando se farli permanere o no un altro anno. Dal momento che si fa riferimento ad un organico di sostegno diverso per ogni ordine di scuola come bisogna muoversi?  Ci si iscrive al grado successivo ed in secondo tempo si richiede la permanenza con motivate ragioni  dalla struttura che segue l’alunno  o bisogna decidere prima dell’iscrizione se trattenerlo o meno? Quale rischio si corre?

Trattenerli prima della fine dell’anno, termine ultimo di valutazione definitiva, mi sembra poco corretto.
Comunque, io personalmente ho sempre sostenuto anche per iscritto, che le ripetenze per gli alunni con disabilità, anche se consentite per legge, non sono opportune, poichè li fanno ritardare rispetto ai compagni e per questi alunni è fondamentale svolgere il percorso didattico insieme ai coetanei non disabili, proprio per trarne il massimo della stimolazione possibile. Nè si creda che ripetendo uno o più anni di scuola dell’infanzia o di altri ordini di scuola tali alunni possano raggiungere con un maggior numero di anni i risultati apprenditivi che i compagni raggiungono in un anno. E’ una pia illusione, mentre si perde la ricchezza che l’inclusione scolastica ha sperimentato per loro in tanti anni di coeducazione coi coetanei senza disabilità.

SONO UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO IN UNA  SCUOLA SUPERIORE.
LE MIE DOMANDE SONO LE SEGUENTI :
1)IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUO’ NEGARE I 3 GIORNI DI PERMESSO DELLA LEGGE 104/92?
2) IL DIRIGENTE CON TONO MOLTO ARRABBIATO E INCIVILE PUO’ DIRE ALL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO CHE I 3 GIORNI LI DEVE PRENDERE NELL’ALTRA SCUOLA DI COMPLETAMENTO DI CATTEDRA ORARIO?
3)IL DIRIGENTE GRIDANDO AD ALTA VOCE E IN PRESENZA DI 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (ATA) SI PUO’ PERMETTERE DI OFFENDERE L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO INOLTRE GLI NEGA IL SALUTO INVITANDOMI ALLA PORTA?
4)IL MOTIVO E’ IL SEGUENTE … PERCHE’ IL PADRE DELL’ALUNNO CHE SEGUO ACCOMPAGNANDO A SCUOLA IL PROPRIO FIGLIO TUTTI I GIORNI HA RIFERITO AL DIRIGENTE CHE L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO E’ SEMPRE ASSENTE?
5)IL VICE PRESIDE DURANTE LA MALATTIA DI MIA FIGLIA HA CHIAMATO AL TELEFONO CON URGENZA CHIEDENDOMI DI RISOLVERE LA SITUAZIONE AL PIU’ PRESTO?
6) LA MOTIVAZIONE ERA CHE IL PADRE MI VUOLE DENUNCIARE AI CARABINIERI E VUOLE DENUNCIARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LA SCUOLA ? ( LO PUO’ FARE).
IO USUFRUISCO DEI 3 GIORNI AL MESE DELLA LEGGE 104/92 PER MIA MADRE IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE .
7) AVENDO UNA BAMBINA  INFERIORE AI 3 ANNI NEL MESE DI DICEMBRE E’ STATA INFLUENZATA E CON 40° FEBBRE, AVENDO AVUTO NELL’ ARCO DI 15 GIORNI 2 RICADUTE, IL DIRIGENTE ME  L’HA CONTESTATO?

1- Il pernesso dei tre giorni è un diritto e non può essere negato, ma solo eccezionalmente spostato per gravissimi motivi dell’organizzazione scolastica.
2- Sono i due presidi che debbono concordare in quale delle due scuole, anche se le necessità del docente possono non coincidere con gli orari delle stesse;
3- Il dirigente scolastico deve sempre rivolgersi coi docenti, che non sono suoi dipendenti, con rispetto;
4- Se è vero che il docente non è mai in classe quando arriva l’alunno con disabilità, in ciò egli sbaglia e può ricevere un richiamo scritto;
5- Il docente può assentarsi per malattia della figlia secondo i giorni di permesso per motivi di famiglia;
6- Se i ritardi del docente sono frequenti il genitore può denunciare il docente per assenteismo ed il dirigente per omesso controllo dell’orario; sarà poi la Magistratura a verificare se ci sono gli estremi di reato o di sole sanzioni disciplinari.
7-Se i permessi per la malattia della figlia vengono presi nel numero di giorni consentiti per motivi di famiglia non c’è alcun addebito da muovere al docente.

Siamo i genitori di un ragazzo di 18 anni con Sindrome di Down frequentante il secondo anno di scuola superiore.
Come al solito, quest’anno ci sono problemi con la scuola.
Volevamo sapere se la lettera da noi preparata al CSA ex provveditorato agli studi va bene, o dovremmo aggiungere qualcosa.

Non citerei la normativa che fa riferimento al dm n. 141/99, poichè esso è stato abrogato. Consiglio invece di citare l’art 5 comma 2 dpr n. 81/09 che fissa di norma a 20 il numero massimo di alunni in presenza di alunni con disabilità, superabile al massimo sino ad un decimo in più , cioè a 22 in forza dell’art 4 dello stesso dpr.
Quanto alla cattedra intera di sostegno citerei sia la sentenza della Corte cost n. 80/2010 che l’art 9 comma 15 della l.n. 122/2010.
E’ strano però che queste richieste vengano rivolte per la prima volta a fine Gennaio, quando sarà impossibile che spontaneamente l’uff. scolastico regionale risdoppi la classe ed occorrerà una decisione del TAR, sperando che a tale data sia favorevole; anche per le ore di sostegno, a questa data, sarà difficile che l’uff. scol. regionale le dia spontaneamente ed occorrerà un ricorso al TAR il quale si pronuncerà, se va bene,  fra un mesetto.

Sono coll. Scolastica nella scuola dove lavoro (superiori) ci sono diversi portatori di handicap… alcune ore ci sono pure gli as.s sociali la mia domanda  è in assenza del personale ass.sociale chi deve accompagnare I ragazzi al bagno e aiutarli nell igene?  Io sono di costituzione piccola con problemi di schiena ..ho due ernie discali….capisco il ploblema non indifferente che hanno  questi ragazzi….ma posso essere obbligata e mettere a rischio la sicurezza dei ragazzi visto il mio problema?

E’ un compito che spetta al Collaboratore scolastico. Se non ce la fa chieda la sostituzione

Sono la mamma di un bambino diversamente abile frequentante la 3°  elementare. Mio figlio affetto da tetraparesi con ritardo cognitivo ha  necessita’, quando è in classe, di un seggiolone posturale identico a quello  che utilizza a casa. La richiesta è stata inoltrata alla scuola con la  documentazione della fisiatra del centro,accreditato asl, presso cui mio figlio  è in cura, questo a settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico. A  tutt’oggi la scuola non ci ha fatto sapere nulla in merito alla questione e mio figlio è “costretto” sull’ausilio posturale di 6 anni fa ,ormai piccolo,  acquistato dal comune per la scuola dell’infanzia che frequentava (comunale).
Ora la mia domanda è semplice: chi è responsabile dell’acquisto di questo ausilio? La scuola non ci fornisce spiegazioni e noi genitori cosa possiamo fare?

La competenza è dell’Ente Comunale
La competenza del Distretto è limitata alla richiesta di fornitura di presidi per uso privato (come la casa).
La legge n. 23 dell’11 gennaio 1996 ha così ripartito le competenze:
1. “i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”;
2.  le province provvedono alla fornitura degli edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo.

In classe è presente un alunno disabile che ha perso il diritto al sostegno per il mancato rinnovo della 104 e della diagnosi funzionale durante il suo percorso di studi ha seguito una programmazione differenziata riferita al pep e non ai programmi ministeriali. Può il C.d.C. inquadrarlo come bes e senza l’insegnante di sostegno proporre alla famiglia la programmazione differenziata  e magari al posto del diploma dare l’attestato di frequenza?

Per ottenere questo risultato che riguarderebbe solo gli alunni certificati con disabilità che svolgono nelle scuole superiori un pei differenziato, proporrei di fare così: il CdC lo individua come alunno con particolare bes; propone un PDP in cui sia previsto l’esonero da qualche disciplina; in conseguenza di ciò, si applica la disposizione contenuta nelle lineeguida per i DSA del 12 Luglio 2011, estensibile anche agli altri bes, secondo cui se la misura dispensativa consiste nella richiesta di esonero da una disciplina, l’alunno potrà solo prendere un attestato come gli alunni disabili con pei differenziato.

Sono la mamma di un bambino cui nel 2010 è stato diagnosticato un disturbo DSA (cod ICD 10: F28, H91) leggermente disgrafico. Da allora è molto cambiato, abbiamo lavorato e adesso lo vediamo molto più spigliato.  G. ha un QI medio alto, buoni risultati scolastici, legge moltissimo e benissimo, alle volte se non interessato continua a distrarsi. Oggi vado a firmare il PDP per quest’anno che come al solito è generico mal fatto e largamente disatteso. Quest’anno, mio figlio è in quinta e vorremmo voltare pagina e che la diagnosi non lo seguisse alla scuola secondaria, in parte perché il bambino dopo due anni di ginnastica psicomotoria (servita a poco) e un percorso privato con un riabilitatore grafo motorio ha compensato e la sua “fatica di scrivere” è molto diminuita in parte perché inizia un nuovo ciclo scolastico è maturato e crediamo che sia giusto rifare il punto zero, la domanda è come faccio? Mi sono già rivolta a chi ha emesso la diagnosi tre anni fa (responsabile della struttura pubblica di riferimento per il nostro territorio) e al telefono senza vedere il bambino da allora mi ha detto che vuole una diagnosi di II grado e che non ritiene di rivedere la sua. Devo trovare una struttura pubblica che emetta una “controdiagnosi” o basta una mia dichiarazione scritta alla dirigente? La responsabile DSA per il plesso è stata vaga e imprecisa prima mi dice che è un mio diritto esercitare la patria potestà e chiedere di non considerare la diagnosi, poi mi sconsiglia comunque di ritirarla e addirittura mi spaventa insinuando che poi se ci saranno problemi in futuro la scuola non accetterà più di prendersi carico di eventuali disturbi… mi pare assurdo???? Mi può aiutare?

Siccome la diagnosi è conosciuta dalla scuola solo se la presenta la famiglia ed il pdp si può formulare solo se lo firma pure la  famiglia, una volta che la famiglia ritira la diagnosi e chiede per iscritto alla scuola che non desidera più che il figlio sia considerato con disgrafia, la situazione dovrebbe tornare normale. Se la famiglia produce pure una relazione dello psicologo di fiducia che ritiene superato il disturbo, è ancora meglio. In futuro, si vedrà se dovessero insorgere nuovi problemi.

Mio figlio di 15 anni è affetto da dsa (codici F81.3 315.9) e adhd: iperattività/disattenzione con disattenzione prevalente (codici 314.00 e F98.8) e disturbo oppositivo provocatorio (cod 313.81 f91.3).
Nella diagnosi rilasciatagli a 14 anni (un anno fa), sul documento di diagnosi si legge che il ragazzo ha diritto di  usufruire
degli strumenti compensativi e dispensativi.
Da quello che leggo nella legge 170 lui dovrebbe poter essere esentato dalla prova scritta delle lingue straniere, e fare le verifiche in modo semplificato, questo mi è stato confermato dalla coordinatrice del sostegno della scuola
che attualmente frequenta mio figlio.
A scuola dalle medie inferiori fino alle superiori il programma personalizzato è stato finalizzato agli obiettivi minimi, alle medie è stato promosso con 7, la sua insegnante di sostegno (che lo ha seguito dalla prima media) dice che ha fatto un esame brillante, come  se non avesse avuto problemi di apprendimento. Non è stato mai bocciato
Lo scorso anno ha frequentato il primo anno di Liceo Linguistico. Avevamo chiesto che la persona che lo seguiva a casa per la terapia potesse, in continuità, come previsto dal  regolamento provinciale che regola i diritti dei disabili, seguirlo come assistenza specialistica,  la preside ha invece deciso di assegnargli il personale delle cooperative già in convenzione con la scuola.
Ha anche avuto l’insegnante di sostegno.
Alla fine dell’anno scolastico, il giorno prima degli scrutini, ho saputo che lui poteva essere esentato dallo scritto delle lingue straniere, pur frequentando il linguistico. Aveva delle carenze nello scritto di inglese, mentre era più che sufficiente nell’orale. Ho riferito qs cosa sulla esenzione dello scritto ma le insegnati cmq, a votazione di maggioranza lo hanno promosso, considerato che avevamo chiesto di cambiare scuola.
Naturalmente quando abbiamo saputo del diritto all’esezione delle lingue straniere scritte la richiesta di cambio scuola era stata fatta e accettata dal nuovo istituto.
Il ragazzo, sentendo la forte difficoltà nello scritto delle lingue, parlandone con noi genitori, aveva accettato di spostarsi in un istituto tecnico professionale, dove cmq frequentando i 5 anni avrebbe ottenuto un diploma con cui poter eventualmente accedere all’università.
Ora che però lo spostamento è avvenuto mio figlio si rende conto che lui vuole fare  il linguistico, addirittura dopo vorrebbe fare lingue all’università, e, visto che può avere l’esenzione dallo scritto delle  lingue straniere, pensa di farcela a sostenere un maggior carico di studio liceale, ma parliamo sempre di un obiettivo minimo.
Qualche giorno fa ho provato a chiamare la segreteria della scuola del liceo linguistico frequentato lo scorso anno per chiedere di farlo tornare a studiare lì, vorremmo fare il cambio in corso d’anno, e mi hanno passato il coordinatore del sostegno, il quale, negando che lo scorso anno la scuola fosse non a conoscenza del diritto all’esenzione dallo scritto delle lingue, mi ha detto che entro il 4 novembre si sono chiuse le iscrizioni (ma io so che nella classe 2a, la sua ex classe dove votrebbe tornare, ci sono 25 alunni quindi il posto ci sarebbe) e che cmq la Preside del Liceo dice che non accetta studenti con dsa da quest’anno a scuola se questi chiedono l’esenzione dallo scritto.
Dove è finito il diritto all’integrazione scolastica per i ragazzi con disabilità?
Questa secondo noi è una discriminazione.
Ci piace tanto Mandela e poi a casa nostra facciamo figli e figliastri?
Un ragazzo se ha diritto, come da diagnosi, a strumenti dispensativi e compensativi non credo che una preside possa decidere di non concedeglieli o possa decidere di non accettarlo a scuola.
A settembre ns figlio ha fatto la visita asl per avere il certificato della legge 104, non sappiamo se gli verrà confermato o meno lo status di disabilità
Quest’anno nell’ist tecnico che frequenta ha un insegnante di sostegno e l’assistente specialistica che lo seguiva a casa per la terapia anni fa.
Le chiediamo di capire se siamo nel giusto a pensare che:
– ns figlio ha diritto a tornare al liceo linguistico da cui non sarebbe mai uscito se gli strumenti dispensativi e compensativi tale liceo li avesse applicati sin da subito;
– che  può essere trasferito in corso d’anno da una scuola all’altra se il posto nella classe c’è, e se la causa del cambio scuola risiede  proprio nel fatto che la scuola non ha rispettato le disposizioni di legge previste per il trattamento dei diritti di uno studente con disabilità.

Un D S non può vietare l’iscrizione se un alunno con dsa chiede la dispensa dallo scritto delle lingue straniere. Quanto al passaggio per rientrare nella scuola linguistica, non so dirLe quando scadono i termini.
Però mi chiedo se valga la pena fare studiare lingue ad un alunno che ha difficoltà con lo scritto di tali lingue; tanto più se vuole poi frequentare l’Università, in cui la facoltà di lingue è molto più rigorosa di un liceo. E poi, a livello professionale, non potrà più avvalersi della dispensa dallo scritto delle lingue. Quindi, prima di tornare al liceo linguistico, io ci penserei per evitare che l’alunno possa poi trovarsi in difficoltà con gli studi successivi, ma soprattutto con l’esercizio di una professiobne in cui si richiede l’uso della lingua straniera scritta.

Avrei bisogno di un’informazione circa la possibilità di effettuare la preiscrizione alla scuola dell’infanzia e alla scuola materna contemporaneamente per l’a.s. prossimo, per una bambina portatrice di handicap.
Mi spiego: siamo ancora indecisi se farle iniziare le elementari a causa del suo ritardo.
Ha già fatto un anno di permanenza alla materna.
Vorremmo poter valutare i suoi progressi durante i prossimi mesi e poi decidere.

Nella sua richiesta non è specificata l’età della bambina. Le voglio ricordare che esiste per tutti , compresi gli alunni in stato di handicap, l’obbligo scolastico. L’obbligo d’istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12-2006, n.296.
Detto questo, la permanenza nella scuola materna deve essere supportata da un progetto redatto tra ASL e famiglia, in cui devono essere spiegate le ragioni di questa permanenza. Permanenza che sconsiglio vivamente.

Un ragazzo disabile, con diagnosi di autismo (Asperger) frequenta un istituto alberghiero. Sostenendo un programma differenziato, ha diritto alla qualifica professionale? e al diploma di stato?

Se ha un pei differenziato, non può ottenere nè qualifica nè diploma, come espressamente previsto dall’art 15  dell’O M n. 90/01

Sono la mamma di un bambino di dodici anni diversamente abile il quale per otto anni è stato accompagnato durante l’orario scolastico presso un centro di riabilitazione per sottoporsi ad attivita’ di logopedia e fisioterapia dall’assistente specialistica quando il 5 novembre scorso il comune ha interrotto questo servizio con la seguente motivazione: si precisa che l’assistenza specialistica per gli alunni portatori di handicap è finalizzata ad aiutare il minore durante  il normale svolgimento delle lezioni e non puo’ essere utilizzata al di fuori dell’Istituto Scolastico fatta eccezione per le uscite didattiche programmate. Potrei sapere gentilmente se tutto questo e’ lecito.

Purtroppo ciò che Le ha detto l’Ente Locale è vero

Sono la mamma di una bimba di 4 anni affetta da una sindrome rara che comporta ritardo psicomotorio e assenza di linguaggio e frequentante il secondo anno di scuola materna…da qualche mese abbiamo iniziato la CAA con la supervisione di un neurologo esperto…e siccome vorrei che tale comunicazione venga utilizzata all’asilo ho chiesto alla dirigente che il dottore una volta al mese supervisioni che la maestra di sostegno segua le nostre direttive…ma come risposta ho avuto che io, mamma della bambina in questione, devo chiedere ad ogni singolo genitore il permesso per la privacy affinché il dottore possa stare in classe in quell’ora…..precisando,poi,che solitamente tale consenso in precedenza non è stato dato da tutti i genitori…ma allora mi chiedo:è questa l’inclusione di cui tanto si parla???non è un diritto di mia figlia???non c’è una legge che in questi casi tuteli mia figlia???

Da quello che ho potuto capire, vorrrebbe che questo dottore partecipasse una volta al mese ad una lezione in classe dov’è sua figlia. La risposta è no, lei non può pretendere questo.
Il professionista può trttenere consultazioni con l’insegnante ma al di fuori della scuola oppure nei GLH operativi

E’ legittimo che un Ds mandi nei plessi la seguente nota : “L’insegnante di sostegno, in assenza da scuola dell’alunno certificato, dovrà svolgere il proprio orario di servizio o con altri alunni diversamente abili, oppure, rispettando il proprio orario di servizio, resterà a disposizione della scuola,nella/e sede/i di servizio per eventuali sostituzioni di docenti assenti. I docenti di sostegno, all’inizio delle lezioni, sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria l’eventuale assenza dell’alunno da scuola”.  Ma l’insegnante di sostegno non è co-titolare della classe? E se anche, mancando l’alunno, va in altre classi, con altri alunni certificati, NON OCCORRE ORDINE DI SERVIZIO, specie per vigilanza e sicurezza, prima di spostarsi materialmente da una classe all’altra?
Il fatto è che il Ds dà ordine x telefono e non manda ordine di servizio scritto.

Quando manca l’alunno assegnato, il docente per il sostegno è a disposizione della scuola; sarebbe però corretto che il D S o chi per lui desse un ordine di servizio scritto per legittimare la presenza del docente in classi diverse dalla sua, anche ai fini di eventuali responsabilità  durante l’orario delle lezioni per eventuali incidenti ad alunni.

Sono un’insegnante a tempo indeterminato di sostegno della scuola secondaria di primo grado, abilitata per l’insegnamento delle lingue straniere. Volevo sottoporre questo quesito: la mia scuola ha una piscina dove gli alunni si recano durante le ore di educazione motoria. È nato un problema perché le docenti di sostegno appartengono tutte a classi di concorso diverse da quelle di educazione fisica. In questo caso sono tenute a garantire la presenza del docente di sostegno durante queste ore? Quale normativa regola la loro presenza?
Il mio DSGA ci ha detto che gli insegnanti di sostegno non sono coperte da assicurazione nel caso in cui debbano andare anche solo a bordo piscina e si dovessero fare male.
Siamo ai ferri corti con gli insegnanti curriculari di educazione motoria poiché loro pretendono la nostra presenza.

La presenza dei docenti per il sostegno durante le ore di educazione fisica è una presenza sprecata, poichè i docenti per il sostegno svolgono di fatto il compito di assistenti. Molto più logico che siano presenti degli assistenti ed i docenti per il sostegno svolgano attività durante le altre ore di insegnamento.

Sono un’assistente sociale di un servizio di Roma. Un insegnante di una scuola superiore della città ci chiede come fare ad avere dall’ente locale un pulmino per consurre gli allievi disabili in gite ed attività scolastiche da realizzarsi fuori dall’Istituto scolastico.
Non mi risulta che né a livello municipale ne comunale esista questo servizio, quali consigli posso dare all’insegnante di cui sopra? la scuola dovrebbe avere dei fondi per l’integrazione da dedicare a questo? (rivolgendosi a società private )

L’ATAC dovrebbe avere dei pulmini, pochi e non so quanto li faccia pagare. Se la scuola ha fondi, provveda; ma , in mancanza, potrebbe chiedere una sponsorizzazione ad una banca, ad es. propria tesoriera o un contributo a tutti gli alunni.

Già dallo scorso anno, sono l’insegnante di Sostegno di un alunno che quest’anno dovrà sostenere l’esame di terza media. L’alunno, che chiamerò M., svolge la programmazione differenziata e, per questo motivo, dallo scorso anno, ho avuto dei contrasti con la neuropsichiatra e la logopedista che lo seguono. Loro, infatti, affermano che M. non debba assolutamente svolgere le attività relative alla seconda lingua straniera, mentre noi membri del Consiglio di classe, compresa la Dirigente scolastica, riteniamo che sia opportuno promuovere gli apprendimenti di base relativi al Tedesco (come ti chiami, saluti, colori ecc.), anche in merito all’esame finale.
Facciamo bene ad appellarci alla 104, art.16 comma 1? E’ vero che M. ha diritto al conseguimento del diploma, per poi potersi iscrivere alla Secondaria di II grado?

Intanto fate bene a pretendere che studi alcuni elementi del Tedesco. Infatti , chi non svolge tutti gli esami non può conseguire il diploma; l’art 16 comma 1 l.n. 104/92 precisa che il pei può prevedere la riduzione ( e quindi non l’eliminazione) dei contenuti di talune discipline.
Inoltre il comma 2 dello stesso articolo dice che nella scuola dell’obbligo ( allora sino alla terza media) il pei deve essere formulato escvlusivamente sulla base delle effettive capacità dell’alunno e la valutazione deve essere positiva purchè si rilevino progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Quindi , se l’alunno realizza progtressi, deve essere promosso, senza alcuna distinzione tra pei semplificato e differenziato, previsto dall’art 15 dell’O M n. 90/01 esclusivamente per gli alunni di scuola superiore.

Sono un’insegnante curriculare di una scuola sec. (LICEO), vorrei avere dei chiarimenti normativi rispetto a questa situazione in una classe prima: G. a seguito di una sofferenza durante il parto ha avuto una lieve emiparesi dx che le ha determinato la disgrafia. I genitori, al momento dell’iscrizione hanno presentato regolare certificazione dalla quale si evince, oltre agli esiti dei test specifici, la difficoltà nella scrittura. Lo specialista sottolinea, l’importanza di non far scrivere per lungo tempo la ragazza perché la postura errata assunta durante la scrittura, potrebbe accrescere i problemi. Pertanto in un primo c. di classe, tutti i docenti ( tranne la sottoscritta) non hanno ravvisato la necessità di compilare il PDP.
E’ evidente che G. non è DSA ma è un BES, allora le domande sono:
1.     si deve fare il PDP ?
2.     con la diagnosi di disgrafia c’è obbligo di legge  o rimane a discrezione del c. di classe?
3.     i genitori a fronte della certificazione presentata possono non avvalersi del PDP?
4.     quali sono gli adempimenti che il c. di classe deve comunque mettere in atto?

In base alla certificazione l’alunno soffre di disgrafia, anche se per cause materiali più che neurologiche.
Pertanto o come DSA o come altro bes , su richiesta della famiglia oppure su proposta della scuola, purchè non contro la volontà della famiglia, occorre predisporre un PDP nel quale si indichino gli interventi didattici da realizzare. Nel caso di DSA il PDP è obbligatorio; nel caso di altro BES è rimesso alla decisione della maggioranza del Consiglio di classe, il quale, in caso di diniego, deve motivare le ragioni dello stesso.

Desidererei sapere come è regolata la partecipazione degli assistenti/educatori dei ragazzi disabili ai consigli di classe in una scuola secondaria di 1° grado. Nella mia scuola consentono solo dieci minuti a due consigli all’anno e poi devono uscire perchè per la privacy degli alunni non possono partecipare. E’ vero?

In vero essi dovrebbero partecipare ai GLHO e qui senza limiti di tempo  in forza dellì’art 12 comma 5 l.n. 104/92 che indica proprio pure gli operatori sociali e gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono operatori sociali fornmiti dagli Enti locali.

Sono la mamma di un ragazzo disabile che frequenta il terzo anno del liceo classico ,premettendo che mio figlio ha più disabilità : ha una cecità corticale e in più è in sedia a rotelle con problemi gravi di tetraparesi spatica e percezione dell’orientamento spaziale. Mio figlio ha comunque mantenuto il suo intelletto integro parliamo di incidente 11 anni fa e quindi non ha mai perso la memoria ha subito il trauma all’età di 7 anni. La scuola l’ha ripresa dopo ed è ripartito avendo sempre il programma paritario fino ad oggi al terzo anno liceo classico . Il problema per lui sono le materie scientifiche in particolare la chimica e la Professoressa curriculare vorrebbe fargli fare un compito in classe solo tra lui e lei senza la presenza dell’insegnante di sostegno per capire quanto è preparato nella sua materia e per far si che il sostegno non lo aiuti con delle domande aperte su 7 argomenti e non con risposte multiple come lui è abituato a fare . Dovrei aggiungere che per le altre materie letterarie non ci sono problemi sono il suo punto di forza del resto ho sempre puntato sul potenziamento delle sue capacità. Ho la sensazione che questa Prof. di chimica voglia fare questo compito con mio figlio perchè non è d’accordo quest’anno per il programma paritario . Il mio quesito è può fare la Prof. di chimica il compito da sola senza sostegno in un aula a parte senza il resto della classe? Può il programma paritario prevedere domande aperte esattamente come gli altri su tutti gli argomenti fatti sino ad oggi? E’ scontato che mio figlio ha grandi difficoltà lui studia tutto oralmente memorizzando con solo l’ascolto visto che è cieco non cammina e non utilizza il braille per via della spasticità alle mani e tutti i giorni fa tanta fisioterapia . Mi aiuti la prego cosa posso fare? Il desiderio di mio figlio è diplomarsi per diventare scrittore,

L’art 16 comma 3 l.n. 104/92, ribadito dall’art 9 dpr n. 122/09 stabilisce che gli alunni con disabilità possano svolgere le prove ufficiali con prove equipollenti. L’art 4 dpr n. 323/98 , come pure tutte le ordinanze sugli esami di maturità all’art 17 comma 1 definiscono le prove equipollenti come quelle che si differenziano nelle modalità ( ad es. prova scritta invece di orale o viceversa; questionario a scelta multipla , etc)  o nei conmtenuti, purchè il docente o la commissione sia messa in grado di verificare se l’alunno conosce gli elementi basilari della disciplina.
Inoltre sempre l’art 17 di tutte le ordinanze citate, compresa l’ultima n. 13/2013, art 17 ed 18 stabiliscono che l’alunno ha diritto ad essere seguito  durante gli esami dall’assistente che lo ha seguito durante l’anno.
Quindi , se l’alunno può fare a meno dell’assistente e la docente di chimica scrive sotto sua dettatura, può anche fare gli esami da solo; se necessita dell’assistenza, questa non può essergli negata, purchè, ovviamente, l’assistente si limiti a fare assistenza e non contribuisca con suggerimenti alle risposte dell’alunno. I contenuti e le modalità delle prove equipollenti sono predisposte dal docente della disciplina.

Espongo il mio quesito: ragazzino quarta della scuola primaria, certificato e con assistente educatore comunale per 25 ore, il resto l’insegnante di sostegno.
Il medico prescrive un busto per la postura, che però l’assistente educatore non è in grado di mettere da sola.
Il problema che si crea è: chi deve aiutare l’assistente in questo compito???chi gestirà questa situazione quando l’assistente non è in servizio??? L’insegnante di sostegno si rifiuta, le bidelle si rifiutano, le maestre si rifiutano  (tutti sostengono che le competenze sono dell’assistente).
Considerato che le ore richieste dal servizio specialistico, il comune li ha date tutte…., e che non solo l’assistente da sola non riesce in questo compito, ma ci sono delle ore che l’assistente non c’è  proprio a scuola, come si gestisce questo problema?????

Il Dirigente scolastico deve trovare la soluzione, eventualmente affiancando l’assistente con un bidello. Deve pure predisporre la supplenza quando manca l’assistente. Non è concepibile che per beghe di mansionario un alunno con disabilità non possa stare in classe, in palese violazione dell’art 12 comma 4 l.n. 104/92. Il D S è responsabile della qualità e dell’organizzazione dell’inclusione nella sua scuola.

Spero lei possa darmi una conferma circa il mio pensiero su una situazione venutasi a creare negli ultimi giorni nella mia scuola secondaria di primo grado nella quale insegno e che coinvolge un po tutti ( Dirigente , noi docenti di sostegno , altri alunni in situazione di H , il GLH ed altri ancora……….. la situazione e’ molto complessa , cerchero’ di essere super sintetico ma non sara’ facile : un alunno autistico e’ gia’ dall’ anno passato nella nostra scuola ed ora frequenta la classe seconda, usufruisce di 15 ore di sostegno piu’ 18 ore da assistenza ( fornita dall’ ente Comunale) quindi l’alunno e’ coperto per tutte le 30 ore ed in piu’ vi sono 3 ore di compresenza settimanali tra docenti di sostegno , docenti disciplinari e la stessa assistente , stessa situazione anche l’anno passato . Le cose sono andate benissimo nel precedente anno scolastico e benissimo fin qui………ora la madre ha deciso di attivare , dietro il parere di uno specialista esterno alla istituzione scolastica , il metodo ABA . Noi abbiamo accettato la richiesta di incontro con lo specialista che e’ stato fatto , siamo stati tutti d’accordo sulla possibilita’ di attivare parte del lavoro ABA anche a scuola ( anche se questo richiede specializzazione molto competente……… ) . Il problema e’ sorto quando lo specialista esterno ha criticato fortemente l’orario che noi insegnanti di sostegno ed assistente abbiamo fin qui fatto , e’ stato detto che l’alternarsi continuo di tre persone sull’alunno non era consigliabile ecc…….. . E’ stato spiegato che gli insegnanti di sostegno lavorano anche su altre classi ed altri alunni e che quindi in una scuola e’ inevitabile il passare da una classe all’altra anche nella stessa mattinata . Secondo lo specialista non va bene neanche che vi siano due insegnanti sull’ alunno ( Il GLH , invece , ne aveva riscontrato un beneficio per molti motivi ) , la madre vuole ( ora ad anno iniziato ) 18 ore di sostegno per il figlio in quanto afferma di avere una sentenza TAR che ha determinato il rapporto 1:1 , la madre non ha detto nulla per un anno e piu’ ed ora , ad anno abbondantemente iniziato , pretende lo stravolgimento di tutte le ore di sostegno , anche quelle di altri alunni in quanto noi siamo su piu’ classi …il Dirigente ha spiegato loro che a questo punto sarebbe impossibile riformulare tutte le cattedre per dare 3 ore in piu’ al figlio e che per questo qualche altro ragazzo/a sarebbe privato/a di ore di sostegno didattico e che allo stato attuale il figlio usufruisce comunque di una copertura di 33 ore e che l’ assistente attuale e’ specializzata , essa collabora con noi nella didattica e negli interventi PEI . Questo sembra non interessare ne alla madre e ne allo specialista , anzi si sono anche arrogati il diritto di chiedere alla Dirigente, con lettera scritta pretenziosa e neanche molto elegante , di togliere 3 ore ad una determinata bambina di altra classe per destinarle al figlio e di avere un solo insegnante di sostegno per 18 ore. La Dirigente ha spiegato loro che questo non deve avvenire creando danni ad altri ragazzi e soprattutto ad anno scolastico iniziato e che sara’ accontentata sicuramente l’anno prossimo quando tutto cio’ sara’ possibile , ora non e’ fattibile , le ore di sostegno assegnate all’istituto sono state gia’ determinate per singolo caso H ed ha ripetuto loro che l’alunno usufruisce comunque di 30 ore di interventi educativi , integrativi e specialistici ( + 3 ore di compresenza assistente specializzata ) .
Io , i miei colleghi ed anche la Dirigente la pensiamo allo stesso modo e ci dica se sbagliamo, anche in vista di un prossimo incontro tra le parti : noi pensiamo che quest’anno , con tutta la buona volontà ( abbiamo pensato alle varie soluzioni senza trovarne di giuste per tutti ) , non e’ piu’ possibile farlo; pensiamo che il nostro unico punto di riferimento legale ed istituzionale sia il GLH e che quindi e’ con esso ed all’ interno di esso che la scuola deve comunicare e non con uno specialista privato esterno al quale avevamo dato una iniziale fiducia ma che poi e’ stato fonte condizionamento verso la madre .
Pur riconoscendo la validita’ di quanto proposto dallo specialista ( metodo ABA ) non possiamo accettare che una parte esterna alla istituzione scolastica si permetta in modo arrogante di criticare l’organizzazione di orari e di assegnazione docenti nonostante egli abbia ottenuto spiegazioni sulle motivazioni di tale organizzazione .

(risponde Carlo Hanau) Non mi sembra che il problema stia in tre ore in più o in meno di 33 già concesse in rapporto uno a uno.
Se coloro che stanno accanto all’alunno tante ore fossero guidati da un esperto ABA potrebbero essere più che sufficienti.
Ovviamente non si tratta di programmi di istruzione, ma di educazione speciale comportamentale, che in USA viene normalmente eseguita da un operatore dopo un breve periodo di formazione teorica (30 ore) ma con una supervisione di un esperto ABA applicata all’autismo, che analizza il comportamento per un paio di ore la settimana le prime settimane, e poi sempre meno frequente, via via che l’operatore si impratichisce.
Quello che non viene compreso è che la preparazione dell’operatore è necessaria.
L’alunno frequenta già la media e quindi è grandicello: da quanto tempo ha iniziato l’educazione speciale basata su ABA, che dovrebbe iniziare a due anni con intensità massima (circa 30 ore settimana)? Temo che abbia iniziato da poco;
quale delle scuole ABA per l’autismo? ha ottenuto risultati ?