Decreto Ministeriale 5 novembre 2013, Prot. n. 906

print

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA  la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia scolastica;

VISTO  il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, e in particolare l’articolo 18, commi da 8 a 8-sexies;

VISTO  l’articolo 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

VISTO  l’articolo 18, comma 8-quater, che prevede che l’assegnazione agli enti locali sia effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013;

VISTA  la tabella 1, allegata al citato decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l’importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti;

VISTA  l’Intesa alla quale sono convenuti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e l’UPI, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 1° agosto 2013 (rep. atti 84/CU);

VISTA  la nota n. 10509 dell’8 ottobre 2013 del Dipartimento per l’istruzione, con la quale è stato chiesto alle regioni di inoltrare le graduatorie approvate al Ministero;

CONSIDERATO  che le regioni hanno ricevuto dagli enti locali entro il termine del 15 settembre i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

VISTE   le graduatorie, predisposte e approvate da ciascuna regione, tutte inoltrate a questo Ministero entro il termine del 15 ottobre 2013;

PRESO ATTO    delle dichiarazioni, con le quali le Regioni medesime hanno attestato la rispondenza degli interventi ammessi in graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento e l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti e formalità richiesti dalla stessa, con particolare riguardo alla presenza di progetti esecutivi immediatamente cantierabili, nonché della congruità dei relativi costi;

CONSIDERATA    la ratio complessiva dell’intervento normativo, che intende finanziare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza non altrimenti finanziabili;

RITENUTO     pertanto non opportuno finanziare interventi infrastrutturali già avviati o addirittura conclusi;

VALUTATA   la necessità, per la prioritaria rilevanza che riveste la sicurezza della relativa utenza, di consentire il più tempestivo avvio delle attività di adeguamento a norma e di messa in sicurezza degli edifici scolastici facenti capo alle Amministrazioni interessate e di accelerarne il compimento, procedendo all’assegnazione delle rispettive risorse;

VISTA  la nota prot. n. 637 del 30.10.2013, con la quale l’Assessore al diritto allo studio e alla formazione della regione Puglia ha comunicato che il Tribunale amministrativo regionale di Lecce con decreto monocratico n. 505 del 18.10.2013 ha disposto la sospensione della graduatoria regionale predisposta ai sensi del citato articolo 18, comma 8-ter;

CONSIDERATO  che è necessario procedere all’assegnazione delle risorse ai sensi del citato articolo 18, comma 8-quater, nel rispetto dei termini indicati dalla legge, pur tenendo conto del decreto del TAR Lecce;

RITENUTO   quindi di dover assegnare agli enti locali le risorse previste entro il 30 ottobre 2013 e conseguentemente di assegnare agli enti locali della sola regione Puglia le risorse con successivo provvedimento nelle more dell’esito del giudizio di merito;

D E C R E T A

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni), destinata all’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, è assegnata, sulla base delle graduatorie approvate dalle competenti regioni, agli enti locali di cui alle tabelle allegate, costituenti parte integrante del presente decreto, per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali.

2. L’assegnazione è effettuata sulla base delle graduatorie e comunque entro il limite massimo dell’importo previsto per ciascuna regione dalla tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Qualora le regioni abbiano inserito nelle proprie graduatorie interventi che superano in tutto o in parte l’importo massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede comunque all’assegnazione delle risorse nei limiti previsti, con l’indicazione, per l’ultimo intervento finanziabile, della quota di finanziamento statale spettante.

 

Art. 2

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall’adozione dei relativi provvedimenti.

2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, l’assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all’esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell’ordine della graduatoria.

 

Art. 3

1. A seguito dell’affidamento dei lavori, le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

 

Art. 4

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 5

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con i poteri derogatori definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

 

Il Ministro
Maria Chiara Carrozza

REGIONI  INTERVENTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO N° INTERVENTI SOLO PER BONIFICA AMIANTO RICHIESTE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO IMPORTO ASSEGNATO
Abruzzo 7 0 168 4.000.000,00
Basilicata 8 0 41 2.000.000,00
Calabria 63 0 171 13.000.000,00
Campania 32 2 38 18.000.000,00
Emilia-Romagna 118 52 234 7.000.000,00
Friuli-Venezia Giulia 11 9 86 2.500.000,00
Lazio 42 0 162 14.000.000,00
Liguria 30 11 81 4.000.000,00
Lombardia 74 74 455 15.000.000,00
Marche 17 0 65 3.000.000,00
Molise 18 0 69 2.000.000,00
Piemonte 28 4 308 9.000.000,00
Puglia 30 125 12.000.000,00
Sardegna 24 24 81 5.000.000,00
Sicilia 43 1 116 16.000.000,00
Toscana 34 8 58 10.000.000,00
Umbria 13 2 44 2.500.000,00
Valle d’Aosta 10 0 10 1.000.000,00
Veneto 90 15 203 10.000.000,00
TOTALE 692 202 2515 150.000.000,00