Più solido il collegamento fra scuola, università e lavoro

da La Stampa

Più solido il collegamento fra scuola, università e lavoro

 La Legge n. 128/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, è entrata in vigore dal 12 novembre, il giorno dopo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le direttrici portanti dell’intervento normativo sono la valorizzazione del mondo universitario, della ricerca e dell’istruzione in senso lato.
L’art. 8-bis del D.L. è dedicato principalmente all’apprendistato e alle sue funzioni. Tra gli obiettivi principali vi sono: diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: avvio di un programma sperimentale, concordato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il MEF, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla altresì la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della P.A.; esaltare il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai politecnico-professionali.
Gli Atenei, con esclusione di quelli telematici, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell’ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. Saranno le stesse università a concorrere provvedendo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.