Il 15 ottobre, il 10, 17 e 18 dicembre la 7a Commissione del Senato esamina il Disegno di Legge relativo a “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
condivide l’obiettivo generale di semplificare e sburocratizzare l’amministrazione, con indubbi vantaggi per cittadini e imprese;
rileva preliminarmente che alcune norme sono già state inserite in provvedimenti d’urgenza, attualmente in vigore, per cui occorre sopprimerle o comunque modificarle nel testo in esame;
con riferimento all’articolo 2:
– manifesta perplessità sulla scelta dello strumento della delega su comparti assai ampi come la scuola, l’università e la ricerca, atteso che all’obiettivo di rendere agevole la lettura e l’applicazione delle norme potrebbe affiancarsi il rischio di eccessivi margini di discrezionalità del Governo, tanto più che si incide su importanti aspetti strutturali e organizzativi; pertanto sarebbe opportuno indicare quanto meno gli estremi della previgente fonte normativa oggetto del riassetto, in modo che sia ricostruibile il percorso normativo, adeguandola alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;
– ritiene che la delega ivi prevista oltre che eccessivamente generica è anche troppo ampia sul piano temporale, trattandosi anzitutto di una ricognizione delle norme vigenti, per cui occorre ridimensionare il termine di 24 mesi;
– reputa che occorrerebbe comunque distinguere fra i comparti della scuola, dell’università e della ricerca, atteso che per la scuola è vigente un Testo unico che risale al 1994, per l’università il Testo unico vigente risale addirittura al 1933 e per la ricerca si tratterebbe di redigerne uno completamente ex novo;
– segnala criticamente l’assenza di qualsiasi riferimento anche al comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), la cui disciplina necessiterebbe parimenti di una semplificazione;
circa l’articolo 5, esprime analoghe perplessità sulla scelta di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, soprattutto in quanto:
– si prevede un termine eccessivamente ampio, pari a 24 mesi, per l’adozione dei decreti delegati;
– non vengono individuati gli specifici settori oggetto di modifica;
valuta positivamente l’articolo 8, sull’utilizzo all’estero dei titoli rilasciati in Italia, secondo cui le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell’interessato, anche in lingua inglese;
prende altresì atto dell’articolo 14, comma 1, che novella il Codice dei beni culturali nella parte in cui disciplina l’uscita temporanea di beni, e comma 2 che riguarda l’adeguamento alle nuove tecnologie degli adempimenti nel settore cinematografico;
relativamente all’articolo 33:
– rileva l’innovazione che il comma 1 apporta alla procedura di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario ai professori ordinari collocati a riposo o che si siano dimessi purché abbiano prestato, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri, secondo la quale non si prevede più un decreto ministeriale previa deliberazione della facoltà di riferimento, ma una pronuncia del rettore su deliberazione favorevole dei professori ordinari del dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell’attività accademica;
– registra una sovrapposizione tra il comma 2 e l’articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del fare”);
– valuta positivamente il comma 3, che novella il decreto legislativo n. 204 del 1998, solo nella parte in cui inserisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti sull’atto di approvazione del PNR da parte del CIPE, mentre non condivide l’eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sul riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);
– circa il comma 4, che modifica in più parti il decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti di ricerca, stabilendo anzitutto che dal 2013 la determinazione della quota del FOE è calcolata al netto del contributo finalizzato all’Agenzia spaziale italiana (ASI), in quanto destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca, manifesta alcune perplessità in quanto la quota premiale diminuisce in valore assoluto e l’ASI, a differenza di tutti gli altri enti, è messa al riparo dalla competizione di qualità su tale quota premiale;
– sempre in ordine al comma 4, condivide che sia il Ministero e non più il Ministro ad esercitare il controllo di legittimità e di merito sugli statuti degli enti;
– circa il medesimo comma 4, prende atto dell’eliminazione della previsione per cui il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come mandato presidenziale. Quanto alla disposizione per cui, in fase di prima applicazione, i componenti del consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell’ultimo componente nominato, giudica necessario un quadro dettagliato della situazione degli attuali consigli di amministrazione per capire gli effetti della norma. In merito alle innovazioni sui consigli scientifici, attualmente nominati dal consiglio di amministrazione e formati da non più di sette componenti, condivide che tra questi sette componenti sia incluso il presidente dell’ente in funzione di presidente del consiglio stesso, mentre circa i due membri individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui alla legge n. 240 del 2010, paventa il rischio di un allentamento del legame tra l’ente e il suo consiglio scientifico;
– non concorda con il comma 5, che elimina il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica;
– prende atto del comma 6, che modifica la natura dell’atto con cui sono dettati i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), prevedendo un decreto del Ministro in luogo di un regolamento;
– in ordine al comma 7, che innova alcuni aspetti relativi alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI, specificando anzitutto che essa è interna all’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ritiene necessario chiarire come la nuova disciplina della Scuola si rapporti alla normativa vigente, con particolare riferimento al regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati (decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45);
– circa il comma 8, che novella l’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 in relazione alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato alle scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni), segnala che esso si sovrappone alle modifiche già apportate dal recente decreto-legge n. 104 del 2013;
giudica favorevolmente l’articolo 36 sul tema delle donazioni dei privati, che diventano detraibili e deducibili, anche se sull’argomento è intervenuto l’articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto “valore cultura”;
riscontra una parziale coincidenza tra:
– l’articolo 37 e l’articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, cosiddetto “valore cultura”, in merito agli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
– l’articolo 38 e l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
manifesta infine rammarico per il mancato inserimento di disposizioni di semplificazione:
– in favore del settore sportivo, dato che permangono forti criticità con riferimento ad esempio alle associazioni sportive dilettantistiche;
– in favore delle attività di spettacolo, con particolare riferimento all’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. I predetti settori presentano infatti numerosi aspetti critici che sarebbe utile risolvere in questa sede.
Sulla base di queste premesse, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:
1. in merito alla delega in materia di istruzione, università e ricerca, di cui all’articolo 2, prendendo atto della disponibilità del Governo a ridurne la portata e a limitarla ad una operazione di semplificazione che non produca nuova normativa:
1.1 si reputa indispensabile limitare a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;
1.2 si reputa necessario distinguere i comparti della scuola da un lato e dell’università e della ricerca dall’altro, prevedendo in entrambi i casi Testi unici meramente compilativi e non innovativi, tenendo conto – per quanto riguarda la scuola – del vigente Testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994;
1.3 si segnala che, accanto alla codificazione di livello primario, potrebbe essere utile una raccolta anche delle norme regolamentari vigenti in ciascun settore, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina di rango legislativo;
2. in merito alla delega relativa al Codice dei beni culturali, di cui all’articolo 5:
2.1 anche in questo caso, si reputa indispensabile circoscrivere temporalmente l’ambito di delega, riducendo da 24 a 12 mesi il termine entro cui adottare i decreti legislativi;
2.2 si giudica essenziale una individuazione puntuale delle materie del Codice oggetto di modifica mediante legislazione delegata. Pertanto si indicano come ambiti tematici oggetto di delega:
2.2.1 la definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell’umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;
2.2.2 il coordinamento delle disposizioni del Codice con la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;
2.2.3 il coordinamento e la corretta sistematizzazione delle modifiche normative apportate al Codice successivamente all’approvazione dei decreti legislativi correttivi nn. 62 e 63 del 2008, anche mediante l’abrogazione delle norme incompatibili con il complessivo sistema di tutela;
2.2.4 il coordinamento degli istituti e degli strumenti giuridici di tutela con quelli generali di semplificazione amministrativa, in modo da assicurare che la semplificazione non determini in nessun caso una diminuzione dei livelli di tutela e sia sempre assicurata una valutazione preventiva della compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio culturale;
3. circa il comma 3 dell’articolo 33, si sollecita il ripristino del parere delle Commissioni parlamentari sull’esame del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE);
4. relativamente al comma 5 dell’articolo 33, si rimarca la necessità di ripristinare il parere delle Commissioni parlamentari sulla tabella triennale di finanziamento di enti e strutture attivi nella diffusione della cultura scientifica, in quanto anche in questo caso non si può escludere il Parlamento dalla valutazione di scelte che attengono alla distribuzione di fondi pubblici;
nonché con le seguenti osservazioni:
a. in merito all’articolo 8, si suggerisce di includere esplicitamente anche le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica tra i soggetti chiamati a rilasciare la certificazione dei titoli in lingua inglese, tanto più che molte di queste istituzioni hanno un grande numero di studenti stranieri per l’attrattiva che l’Italia esercita in questi campi di studio;
b. si invita ad approfondire le conseguenze dell’articolo 14, comma 1, onde non pregiudicare la tutela dei beni culturali oggetto di accordi con istituzioni museali straniere per la loro uscita temporanea dal territorio italiano;
c. si suggerisce di sopprimere il comma 2 dell’articolo 33, in quanto tale previsione è stata già disposta dall’articolo 58, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del fare”);
d. circa il comma 8 dell’articolo 33, si invita a valutarne la soppressione, poiché sembra preferibile la formulazione già prevista dal decreto-legge n. 104 del 2013, in merito alla possibilità di circoscrivere temporalmente il divieto di assegnare dirigenti scolastici a tempo indeterminato per le scuole con un numero di alunni inferiore a 600 (o a 400 per le isole e i piccoli comuni);
e. con riguardo all’articolo 36, si segnala l’esigenza di un coordinamento con quanto disposto dall’articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2013, che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di acquisizione delle donazioni fino a diecimila euro in un’ottica di semplificazione burocratica, di garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante e di piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego;
f. quanto all’articolo 37, si segnala che la ricostituzione degli organi consultivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soppressi dalla cosiddetta spending review, è stata già disposta dall’articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2013, la cui formulazione è peraltro preferibile. Tuttavia, poiché permangono delle antinomie nella formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 13 con riferimento ai rimborsi spese per i componenti di detti organi, si invita a valutare la possibilità di un coordinamento;
g. si suggerisce di sopprimere l’articolo 38 circa le deroghe ai limiti di assunzioni in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, poichè la disciplina è già contenuta nell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013;
h. si propone infine di cogliere l’occasione per disporre l’acquisizione di precise professionalità ai fini dell’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonchè per includere questi ultimi fra le imprese turistiche.