Il docente Rsa può essere trasferito d’ufficio dalla sua sede di titolarità?

da Tecnica della Scuola

Il docente Rsa può essere trasferito d’ufficio dalla sua sede di titolarità?
di Lucio Ficara
Il docente che ha responsabilità sindacali all’interno di una scuola e quindi svolge regolarmente le sue funzioni di rappresentanza sindacale non può essere dichiarato soprannumerario e di conseguenza trasferito d’ufficio.
Infatti, secondo un chiarissimo dispositivo del tribunale di Cassino, emesso il 2 dicembre scorso dal giudice del lavoro, Amalia Savignano, promossa da un’azione legale della FGU-Gilda Frosinone, viene riaffermato il diritto all’inamovibilità del dirigente sindacale che è docente in una scuola, senza che ci sia il nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza.
In sostanza in questa sentenza del tribunale di Cassino, si sostiene che un docente che svolge il ruolo di Rsa nella stessa scuola di titolarità, non può essere dichiarato soprannumerario e conseguentemente trasferito d’ufficio, senza che ci sia l’eventuale via libera del sindacato che lo ha delegato alla rappresentanza sindacale per quello stesso Istituto.
La condotta del dirigente scolastico che lo ha individuato soprannumerario e dell’Amministrazione tutta che ha gestito il trasferimento d’ufficio del docente Rsa, è ritenuta dalla sentenza del giudice del lavoro di Cassino antisindacale. Per cui lo stesso giudice ordina, con tale sentenza, l’immediata cessazione della predetta condotta, mediante la revoca dei provvedimenti di mobilità e la riassegnazione del docente al ruolo di precedente titolarità. Inoltre la sentenza si chiude con la condanna all’Amministrazione di rifondere alla controparte le spese di lite, che ammontano a 3300,00 euro, oltre l’Iva e il Cpa.
Una sentenza che riguarda il caso particolare di una Rsa e non nello specifico di una Rsu. Tale sentenza potrebbe interessare un’eventuale modifica del Ccni sulla mobilità, nella parte in cui si parla dei docenti che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria d’Istituto. Ricordiamo infatti che il Ccni sulla mobilità riferito all’a.s. 2013/2014, ribadiva che vengono esclusi dalla graduatoria di istituto per l’individuazione di eventuali perdenti posto i soli docenti di cui al Titolo I, art. 7 punti I, III, V, e VII.
Quindi tra le categorie che vengono escluse dalle graduatorie d’Istituto per individuare i perdenti posto, ci sono il personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991 n. 120); il personale emodializzato (art. 61 della legge n. 270/1982); il personale con disabilità ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 33 comma 6 della legge n. 104/1992 e che pur non essendo disabile ha bisogno di particolari cure continuative; il personale che assiste il coniuge o il figlio disabile ovvero il personale che assiste, in qualità di figlio referente unico, il genitore con disabilità, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/1992; infine il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
Nel Ccni sulla mobilità non c’è scritto che i dirigenti sindacali delegati alla rappresentanza sindacale nella stessa scuola dove sono titolari, devono essere esclusi dalle graduatorie interne per i perdenti posto. Dopo la sentenza del giudice del lavoro di Cassino , che abbiamo appena esposto, bisognerebbe inserire nel punto VII dell’art. 7 del Ccni sulla mobilità, il caso specifico delle Rsa che non possono essere trasferite d’ufficio in mancanza del nulla osta del sindacato d’appartenenza.