Legge 13 dicembre 2013, n. 137

Legge 13 dicembre 2013, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre
2013, n. 120, recante misure urgenti di  riequilibrio  della  finanza
pubblica nonche' in materia di immigrazione. (13G00181)

(GU n.293 del 14-12-2013)

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti
di  riequilibrio  della  finanza  pubblica  nonche'  in  materia   di
immigrazione, e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate
in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Alfano, Ministro dell'interno 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

Testo del decreto-legge 15 ottobre  2013,  n.  120  (nel  Supplemento
ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del
15 ottobre 2013), coordinato con la legge di conversione 13  dicembre
2013, n. 137 (in questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),
recante: «Misure  urgenti  di  riequilibrio  della  finanza  pubblica
nonche' in materia di immigrazione.». (13A10167)

(GU n.293 del 14-12-2013)

 Vigente al: 14-12-2013
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

               Disposizioni in materia di immigrazione 

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, (( anche tenendo conto delle  esigenze
connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne  straniere
in stato di  gravidanza,  nonche'  di  quelle  concernenti  i  comuni
maggiormente  esposti  all'afflusso  di  stranieri,  con  particolare
riguardo al comune di Lampedusa e Linosa. )) 
  (( 2-bis. Al fine  di  assicurare  la  trasparenza  nell'uso  delle
risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014  il  Ministro  dell'interno
presenta una  relazione  alle  Camere  per  illustrare  lo  stato  di
utilizzo e gli effettivi impieghi  sia  delle  risorse  assegnate  ai
sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle  assegnate  ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.
119. )) 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui all'articolo 14 -bis ,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies ,  del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  (( 4-bis. Per le medesime esigenze di  cui  al  comma  2,  i  fondi
destinati  all'adeguamento   dei   centri   di   identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  2011,  n.
129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e
di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli.  La  nullita'
e' rilevabile  d'ufficio  e  gli  atti  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato,  ne'  sospendono
l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati. 
  4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre  di
ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo  periodo,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare,
a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo
destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi  del
presente comma». ))
                               Art. 2 

       Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 

  1. Per l'anno 2013,  ad  integrazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in  attuazione  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo comma 380, e' riconosciuto  un  contributo  per  un  importo
complessivo di (( 125 milioni di euro, di cui 5 milioni  di  euro  ad
incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante  ai  comuni  ai
sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, e i restanti  120  milioni  di  euro
ripartiti )) tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella
A al presente decreto. 
  2. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui  all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fi ni
del patto di stabilita' interno 2013. 
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a  ((  125
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 35 milioni  ))
di euro, mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della  "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi
ed esigibili degli enti locali"  e  quanto  a  90  milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in  termini  di
minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a  ((  euro
1.050.000  ))  a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  (( 4-bis. Al fine di compensare parte del contributo non attribuito
lla regione Molise, all'articolo 6-bis, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «per  l'anno  2013  gli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sono  ridotti,  con  le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
di 15 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  l'anno
2013 gli impegni e i pagamenti effettuati, nel limite di  15  milioni
di euro, dalla regione Molise concernenti i predetti interventi  sono
esclusi dalla spesa valida ai fini del patto di stabilita' interno». 
  4-ter. Per l'anno 2013, ad integrazione delle somme assegnate  agli
enti locali ai sensi del comma 1, sono  altresi'  attribuite,  previa
quantificazione del Ministero dell'interno, ai medesimi enti: 
  a) quota parte delle risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno
23 maggio 2012,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13  dicembre  2012,  rese  disponibili  mediante
riassegnazione alla spesa e non necessarie per il medesimo  anno  per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; 
  b) le risorse derivanti dalle minori occorrenze di  spesa  connesse
alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. 
  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  4-quinquies. La somma ricevuta da un ente territoriale a titolo  di
estinzione  anticipata  di  un  derivato,  corrispondente  al  valore
positivo di mercato che il derivato presenta  al  momento  della  sua
estinzione anticipata, puo' essere  destinata  alla  riduzione  degli
oneri finanziari o all'estinzione  anticipata  del  debito  dell'ente
medesimo, anche con riferimento a quello  maturato  a  seguito  delle
anticipazioni  di  liquidita'  ricevute  a  valere  sul   Fondo   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili, di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. )) 
  5. All'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In deroga a quanto disposto dal  comma  2,  per  l'anno
2013 le percentuali da applicare  alla  media  della  spesa  corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a  19,61  per  cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a  15,61  per
cento e per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti a 12,81 per cento. 
      (( 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si  applicano  ai
comuni coinvolti dagli eventi  di  afflusso  di  stranieri  nell'anno
2013, da individuare con decreto del  Ministro  dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»; )) 
    b) al comma 4-bis le parole "Per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "Per gli anni 2013 e 2014". 
  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che  presentano,  in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano  di  rientro,  ovvero  del  programma
operativo di prosecuzione dello  stesso,  verificato  dai  competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005,  un  disavanzo  sanitario,  di  competenza  del  singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del  relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie  ((
riguardanti  lo  svolgimento  di  servizi   pubblici   essenziali   e
l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, )) in misura tale  da  garantire  al  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale un gettito pari al  valore  medio  annuo
del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni
che presentano, in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo  triennio,  un
disavanzo sanitario, di competenza  del  singolo  esercizio  e  prima
delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto  al  gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione  del  relativo  gettito   a   finalita'   extrasanitarie
riguardanti  lo  svolgimento  di  servizi   pubblici   essenziali   e
l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64,  in  misura  tale  da  garantire  al  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo  annuo
del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette
riduzioni o destinazione a finalita' extrasanitarie  sono  consentite
previa verifica positiva dei medesimi Tavoli  e  in  presenza  di  un
Programma operativo 2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma
restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle
aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo  le
vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente  comma
in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal
comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore
di quello programmato e coperto.». 
  7.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
      "La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo  2014,  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
      "10-bis . Ai  fini  dell'assegnazione  delle  anticipazioni  di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi  8  e
9, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102,  ((  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,  n.  124,  ))  e  sulla
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai
fini dell'erogazione delle risorse gia'  assegnate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva. (( Le disposizioni di cui al primo periodo  si  applicano
altresi', per le regioni, ai debiti  di  cui  al  comma  11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e  successive
modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati  riconosciuti
in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo"; )) 
    c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti: 
      "All'atto dell'estinzione da parte  della  Regione  dei  debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o  di
altre   pubbliche   amministrazioni,   ciascun    ente    locale    o
amministrazione   pubblica   interessata    provvede    all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile  finanziario  dell'ente
locale o  della  pubblica  amministrazione  interessata  fornisce  ((
formale  certificazione  alla   Ragioneria   generale   dello   Stato
dell'avvenuto pagamento dei rispettivi  debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in
relazione ai debiti gia' estinti  dalla  Regione  alla  data  del  30
settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti
da parte della Regione nei  restanti  casi.  La  Ragioneria  generale
dello Stato comunica tempestivamente  alle  singole  Regioni  i  dati
ricevuti e rende noti i risultati  delle  certificazioni  di  cui  al
periodo precedente al Tavolo di cui al comma  4,  al  quale  prendono
parte,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,   anche   i
rappresentanti dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  e
dell'Unione delle province d'Italia". )) 
  8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
102, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28  ottobre  2013,
n. 124, )) il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre
2013 e il termine di 15 giorni entro il quale  la  sezione  d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni. 

  (( 8-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a non  procedere
ad assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali, ovvero a
recuperi o detrazioni di risorse a carico di singoli enti locali, non
derivanti da rateizzazioni, nel caso in cui la somma complessiva  sia
inferiore a 12 euro. ))
                            (( Art. 2 bis 

Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da  contratti  di
                              locazione 

  1.  Anche  ai  fini  della   realizzazione   degli   obiettivi   di
contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3,  comma
1, le amministrazioni dello Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,
nonche'  gli  organi   costituzionali   nell'ambito   della   propria
autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai
contratti di locazione di immobili in corso alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di
preavviso per l'esercizio del diritto  di  recesso  e'  stabilito  in
trenta  giorni,  anche  in  deroga  ad  eventuali  clausole  difformi
previste dal contratto. ))
                               Art. 3 

                      Disposizioni finanziarie 

  1. Al  fine  di  consentire  il  rientro  dallo  scostamento  dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per  l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative  alle  spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e  rese  indisponibili  per
ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata (( tabella B,
in  modo  da  assicurare   ))   complessivamente   un   miglioramento
dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni  di  ((  595
milioni )) di euro per il medesimo anno. 
  2. Le quote di risorse accantonate  relative  alle  spese  correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese  iscritte  negli  stati  di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e  innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'  connesse  allo
svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano  2015.  Per  effettive,
motivate e documentate esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli  accantonamenti
di   cui   al   primo   periodo,   con   invarianza   degli   effetti
sull'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  restando
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al  comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249  milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno  2013  sul
fondo per la concessione dei contributi per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 13, comma 3 -quater , del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  in
attuazione del presente decreto.
                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
                                               Tabella A - articolo 2
Tabella B - (Articolo 3, comma 1) 

Dotazioni  finaziarie  di  competenza  e  cassa  accantonate  e  rese
                            indisponibili 
                          (milioni di Euro) 

                                                             2013
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE                      704,8
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                            23,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                 3,4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                     10,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                                 17,2
MINISTERO DELL’INTERNO                                     (( 37,4 ))
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
  DEL TERRITORIO E DEL MARE                                    3,3
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRSPORTI                50,7
MINISTERO DELLA DIFESA                                       130,2
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI      2,5
MINISTERO DELLA SALUTE                                         2,3
                                                  Totale  (( 985,3 ))

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato  relativo  al  decreto-legge  15  ottobre  2013,  n.  120,
recante: «Misure  urgenti  di  riequilibrio  della  finanza  pubblica
nonche' in  materia  di  immigrazione»  (pubblicato  nel  Supplemento
Ordinario n. 70/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  242
del 15 ottobre 2013), convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
dicembre 2013, n. 137. (13A10446)

(GU n.297 del 19-12-2013)

    Alla pagina 2, prima colonna, del  citato  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale, nel decreto-legge in epigrafe, e'  presente,
per mero errore materiale, all'articolo 2, comma 5,  lettera  b),  un
riferimento al comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, abrogato dall'articolo 1, comma 430, della legge 24  dicembre
2012,  n.  228;  al  fine  di  correggere  tale  errore,  riscontrato
successivamente alla data di approvazione del  disegno  di  legge  di
conversione  del  citato  decreto-legge  da  parte  del   Parlamento,
avvenuta in data 11 dicembre 2013, alla pagina 2, prima colonna,  del
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
242 del 15 ottobre 2013, all'articolo 2, comma  5,  lettera  b),  del
decreto-legge, convertito dalla  legge  13  dicembre  2013,  n.  137,
anziche' le parole: «b) al comma  5  le  parole  "Per  l'anno  2014"»
devono intendersi le seguenti: «b) al  comma  4-bis  le  parole  "Per
l'anno 2014"». 
    Il presente avviso di  rettifica  sostituisce  quello  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292  del  13  dicembre
2013.