Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132

Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132
(GU n.183 del 8-8-2011 )

Regolamento recante:  «Modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica   del   20   gennaio   2009,   n.   17,   concernente   la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione,  dell’università  e
della  ricerca,  ai  sensi  dell’articolo   2, comma   8-bis,   del decreto-legge   30 dicembre   2009,   n.   194,   convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». (11G0174)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, in particolare,
l'articolo  2,  comma  8-bis,  che  impone  alle  amministrazioni  di
apportare entro il 30 giugno 2010,  in  aggiunta  ed  in  esito  alle
riduzioni gia' previste dall'articolo 74, comma 1, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, ulteriori  riduzioni  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e delle relative dotazioni organiche del 10
per cento, nonche' la rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale non dirigenziale al fine di raggiungere  l'obiettivo  della
riduzione non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2008, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,  n.
121; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74; 
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n.  38,  recante  norme  a  tutela
della minoranza  linguistica  slovena  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia ed in particolare l'articolo 13, il quale stabilisce che  «per
la  trattazione  degli  affari  riguardanti  l'istruzione  in  lingua
slovena, presso l'ufficio  scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia e' istituito uno speciale  ufficio  diretto  da  un  dirigente
regionale nominato dal Ministro  della  pubblica  istruzione  tra  il
personale  dirigenziale  dei  ruoli  dell'amministrazione  scolastica
centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle  scuole  con
lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i
ruoli del personale delle scuole  e  degli  istituti  con  lingua  di
insegnamento slovena»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica  ed  in  particolare  l'articolo  21,
comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.  17,  concernente   il   regolamento   recante   disposizioni   di
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235,  concernente
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a  norma  dell'articolo
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Ritenuto di dover  provvedere  in  attuazione  del  citato  decreto
legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi  ulteriori  compiti
attribuiti  alla  Direzione  generale  competente   in   materia   di
innovazione e tecnologie; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 e 20 luglio 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non poter  recepire  l'osservazione  del  Consiglio  di
Stato relativa alla modifica dell'articolo 8 del presente regolamento
sugli Uffici scolastici regionali, in quanto, come sottolineato anche
nel parere della I Commissione permanente della Camera dei  deputati,
l'articolo 21, comma  2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
stabilisce   che   i   centri   di   responsabilita'   amministrativa
corrispondono  «all'unita'  organizzativa  di   primo   livello   dei
Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e  per
le riforme per il federalismo; 

                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                    Dipartimento per l'istruzione 

  1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale  non  generale
di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti  con  il
decreto ministeriale di  cui  all'articolo  10,  e  n.  40  posizioni
dirigenziali  non  generali  di  funzione   tecnico-ispettiva»   sono
sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali
di funzione tecnico-ispettiva»; 
  b) al comma 7,  primo  periodo,  le  parole:  «e  in  n.  3  uffici
dirigenziali non generali  di  studio,  ricerca  e  consulenza»  sono
soppresse; 
  c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici  dirigenziali
non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale  di  studio,
ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n.  8  uffici
dirigenziali non generali». 
                               Art. 2 

    Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, 
                musicale e coreutica e per la ricerca 

  1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; 
  b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  9  uffici  dirigenziali  non
generali»; 
  c) al comma 4, la lettera m)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «m)
utilizzo  e  cura  della  banca  dati  sull'offerta  formativa  delle
universita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni
di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure  di
acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della  programmazione
e del finanziamento del sistema universitario;»; 
  d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non  generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  6  uffici  dirigenziali  non
generali». 
                               Art. 3 

          Dipartimento per la programmazione e la gestione 
           delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

  1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di
studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; 
  b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non  generali
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; 
  c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La Direzione generale per la  politica  finanziaria  e  per  il
bilancio, che si articola in  7  uffici  dirigenziali  non  generali,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  del  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
  a)  attivita'  di  supporto   alla   definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di decisione di finanza pubblica; 
  b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici   scolastici
regionali; 
  c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e  assestamento,  della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la  legge  di
stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro  e  in
coordinamento con i dipartimenti; 
  d) definizione, sviluppo e gestione del  modello  di  controllo  di
gestione  per  garantire  la   coerenza   dell'utilizzo   dei   fondi
finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative
ai settori di competenza del Ministero; 
  e) raccordo con i sistemi di controllo  di  gestione  adottati  dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; 
  f)  predisposizione  delle  relazioni  tecniche  sui  provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; 
  g) predisposizione dei  programmi  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste; 
  h) predisposizione degli atti  connessi  con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo; 
  i) cura  della  redazione  delle  proposte  del  Ministero  per  il
documento di decisione di finanza pubblica; 
  l)  coordinamento  dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; 
  m)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,   dei   flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
  n)  assegnazione  alle  istituzioni   scolastiche   delle   risorse
finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio  affidati  alla  sua
gestione; 
  o)  elaborazione  delle  istruzioni  generali   per   la   gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  p)    attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle     materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici; 
  q) supporto all'istruttoria  nella  predisposizione  degli  atti  e
nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,
nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi  ai
settori di competenza del Ministero; 
  r)  funzione  di  autorita'  di  audit,   secondo   i   regolamenti
internazionali IIA 2010, sui fondi  internazionali  finalizzati  allo
sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative  ai  settori  di
competenza del Ministero; 
  s) coordinamento, organizzazione e  formazione  della  funzione  di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la
Direzione generale per le risorse umane  del  Ministero,  acquisti  e
affari generali.»; 
  d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  8  uffici  dirigenziali  non
generali»; 
  e) al comma 6 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione  dell'amministrazione  e  coordinamento   strategico
dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e  fonia,
nonche' indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza  informatica,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»; 
  f) al comma 6, dopo la  lettera  n)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: 
  «n-bis) progettazione e  sviluppo  della  banca  dati  sull'offerta
formativa  delle  universita'  in  collaborazione  con  la  direzione
generale per l'universita', lo studente  e  il  diritto  allo  studio
universitario, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica; 
  n-ter) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni  delle  scuole  di
ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione,
gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    g) al comma 8, le  parole:  «e  in  1  ufficio  dirigenziale  non
generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse. 
                               Art. 4 

                     Uffici scolastici regionali 

  1. L'articolo 8 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Uffici scolastici regionali). - 1. In ciascun capoluogo di
regione  ha  sede   l'Ufficio   scolastico   regionale   di   livello
dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate
nei commi 2 e  3.  Il  numero  complessivo  degli  uffici  scolastici
regionali e' di 18. 
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico  regionale
adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli  atti  di  incarico  e
stipula i contratti individuali di  lavoro.  Provvede  alla  gestione
amministrativa e contabile delle attivita' strumentali,  contrattuali
e  convenzionali  di   carattere   generale,   comuni   agli   uffici
dell'amministrazione  regionale.  Nella  prospettiva  della  graduale
attuazione  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione ed al fine di assicurare  la  continuita'  istituzionale
del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti  fondamentali  dei
cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale  sul  territorio
supportando la flessibilita' organizzativa, didattica  e  di  ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con  quella  dei
comuni,  delle  province  e  della   regione   nell'esercizio   delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo
della relativa  offerta  sul  territorio  in  collaborazione  con  la
regione e gli enti locali;  cura  i  rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici. 
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per la politica finanziaria e per il bilancio;  alla  gestione  delle
graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai
fini  dell'assegnazione  delle  risorse  umane  ai  singoli  istituti
scolastici autonomi; al supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto  e  allo
sviluppo  delle  reti  di  scuole;  al   monitoraggio   dell'edilizia
scolastica  e  della  sicurezza  degli   edifici;   allo   stato   di
integrazione degli alunni  immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  con
le organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  del
Dipartimento per l'istruzione. 
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
  a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola  in
n.  4  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.   6   posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
  c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n.
10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n.
14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si  articola
in n. 15 uffici dirigenziali  non  generali  e  in  n.  19  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
  f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia  Giulia  si
articola in n. 8 uffici  dirigenziali  non  generali,  di  cui  n.  1
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti  l'istruzione  in
lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,  e
in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento  delle
funzioni tecnico-ispettive; 
  g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n.  24  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in  n.
7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si  articola  in
n.  17  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  27  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
  l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7
uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola  in  n.
11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n.
8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in  n.
16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in  n.
15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola  in  n.
13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio
scolastico  regionale,   previa   informativa   alle   organizzazioni
sindacali  di  categoria,  il  Ministro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla  contrattazione,
adotta, il decreto ministeriale di natura non  regolamentare  per  la
definizione organizzativa e  dei  compiti  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  non   generale   istituiti   presso   ciascun   ufficio
regionale.». 
                               Art. 5 

        Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche 
                   del personale non dirigenziale 

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  Con  successivo  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro centoventi  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,   i
contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale
sono  ripartiti  nell'ambito  delle  strutture  in  cui  si  articola
l'Amministrazione, nonche', limitatamente alle aree  funzionali,  nei
profili  professionali.  Detto   provvedimento   e'   tempestivamente
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.». 
  2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2009, n. 17, e' sostituita dalla  tabella  A  allegata  al
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 giugno 2011 

                             NAPOLITANO 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 

                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Bossi, Ministro per le riforme per il
                                federalismo 

Visto,il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 147 
                                                             Allegato 

                                                            Tabella A 
                                  (prevista dall'articolo 5, comma 2) 

                                                           «Tabella A 
                                 (prevista dall'articolo 11, comma 1) 

Personale dirigenziale:

Dirigente di prima fascia              34 *

Dirigente di seconda fascia,
amministrativi                        303 **

Dirigenti di seconda fascia, tecnici  301

                            TOTALE    638

  * Compreso un posto dirigenziale di  livello  generale  presso  gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
  ** Compresi 12 posti dirigenziali di livello  non  generale  presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale: 
  Area III n. 3245 
  Area II n. 4096 
  Area I n. 483 
  Totale aree n. 7824 
Totale complessivo 8462».