Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l’integrità

Dott.ssa Sabrina Bono
Capo Dipartimento MIUR
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma

oggetto: adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l’integrità. Riferimento nota AOODPPR 311/U del 20.1.2014.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, questa organizzazione ritiene di dover reiterare quanto già segnalato con propria precedente comunicazione in data 20 dicembre 2013. In particolare, si sottolinea la pratica impossibilità che il Dirigente della singola istituzione scolastica possa assumere la veste formale di Responsabile dei Piani in oggetto, in quanto:
– l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 prevede che a svolgere le funzioni di Responsabile per la Trasparenza sia “di norma” il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 co. 7 della legge 6.11.2012, n. 190. Come abbiamo segnalato il 15 febbraio 2013 al Ministro dell’Istruzione, tale figura non può esistere nella singola istituzione scolastica, in quanto le caratteristiche che per legge deve possedere sono radicalmente in conflitto con quelle che la normativa attribuisce al dirigente scolastico. Né vale osservare che “di norma” significa che si possa derogare, perché nel caso di specie la deroga dovrebbe diventare la regola;
– ma, in ogni caso, sempre nell’art. 43 citato, si prevede che “il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.” E’ del tutto evidente che il dirigente scolastico non può assumere tali funzioni, in quanto sarebbe al tempo stesso il controllore ed il controllato. Né può svolgerle un altro dipendente della scuola, in quanto si realizzerebbe un’inversione del rapporto di sovraordinazione fra il dirigente e l’altro personale;
– più in generale, tutto l’impianto del Decreto Legislativo in parola (14.3.2013, n. 33) risulta concepito sulla scala dimensionale e funzionale propria delle Amministrazioni Centrali e come tale non trasponi- bile automaticamente nella scuola. Basti pensare, a titolo di esempio, alla previsione di cui all’art. 10 co. 1, relativa al Piano Triennale della Trasparenza, che dovrebbe essere adottato da “ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”. E’ del tutto evidente che l’interlocuzione con organi di rilievo nazionale non può essere esercitata direttamente da ottomila istituzioni scolastiche. E, più oltre, “gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione”.
Quel che emerge, in sostanza, è il contrasto fra le concrete esigenze di trasparenza e di lotta alla corruzione che il legislatore ha voluto giustamente estendere a tutte le amministrazioni pubbliche e il modello organizzativo che le disposizioni attuative vogliono implementare, pensato sulla scala delle Amministrazioni Centrali ed impossibile da trasferire ad amministrazioni, come le scuole, che hanno ordini di grandezza e modalità di funzionamento ed organizzazione del tutto differenti.
In pratica, stante che la redazione e l’aggiornamento del Piano triennale sono adempimenti attribuiti al Responsabile della Trasparenza, e che tale funzione risulta incompatibile con quella del dirigente scolastico, né la nomina del Responsabile né l’adozione formale del Piano sono attuabili a livello di singola scuola.
Questa organizzazione vuole peraltro precisare che non intende mettere in discussione l’obbligo di rendere i siti web delle istituzioni scolastiche conformi alle previsioni del Decreto sulla trasparenza, né il fatto che sia il dirigente a rispondere in ultima analisi di tale adempimento.
Vuole però sottolineare che questo obbligo è di natura “fattuale” e discende dalla rappresentanza legale dell’istituzione, mentre chi ne è titolare non può assumere anche il ruolo ufficiale di Responsabile della Trasparenza, né svolgere tutti gli altri obblighi procedurali relativi, al di fuori della semplice garanzia circa il rispetto delle previsioni di legge sui contenuti obbligatori del sito.
Si rinnova con l’occasione la richiesta a suo tempo formulata e che riguarda la necessità di sciogliere l’altro nodo – per molti versi analogo – relativo alla figura del Responsabile anti-corruzione. Si auspica quindi che codesto Ufficio promuova le opportune iniziative per chiarire l’effettiva portata degli obblighi che la Legge 190 ed il Decreto 33 comportano per le scuole, al netto di quanto non risulta applicabile al particolare contesto.
Quel che si chiede è, in definitiva, di separare l’obiettivo (massima trasparenza e lotta alla corruzione) dal modello unico scelto per perseguirlo e che si rivela inattuabile. In difetto di una tale distinzione, si corre il rischio che l’impossibilità pratica di attuare il modello finisca con il travolgere anche le finalità volute dalla legge.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp