Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014

Definizione di poteri derogatori ai sindaci  e  ai  presidenti  delle
province  interessati  che  operano   in   qualita'   di   commissari
governativi per l'attuazione  delle  misure  urgenti  in  materia  di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali. (14A02228)

(GU n.64 del 18-3-2014)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visti gli articoli 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e  in  particolare  l'articolo
18, comma 8-ter, che prevede  l'attribuzione  di  poteri  derogatori,
fino al 31 dicembre 2014, ai sindaci e ai presidenti  delle  province
interessate per gli interventi e le  finalita'  di  cui  al  medesimo
articolo 18, commi 8 e 8-ter; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 5 novembre 2013, prot. n.  906,  con  il  quale  la
somma complessiva di  euro  150.000.000,00,  gia'  ripartita  tra  le
regioni dalla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 69 del 2013,  e'
stata  assegnata  agli  enti  locali  sulla  base  delle  graduatorie
predisposte e  approvate  dalle  regioni  competenti  in  virtu'  dei
progetti esecutivi immediatamente cantierabili trasmessi alle  stesse
entro il 15 settembre; 
  Considerata l'urgenza di intervenire in materia di riqualificazione
e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche,  con  particolare
riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di  amianto,
e  di  garantire  pertanto  il  regolare  svolgimento  del   servizio
scolastico; 
  Considerato che per i suddetti fini e' stata  prevista  dal  citato
articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, una procedura piu'  snella  e
immediata che consente di assegnare in tempi rapidi agli enti  locali
le risorse disponibili e di procedere celermente all'affidamento  dei
lavori, proprio al fine di realizzare tutti gli interventi  nell'anno
2014; 
  Considerato che il richiamato articolo 18,  comma  8-ter,  prevede,
per le suddette finalita' e per gli interventi previsti dai commi 8 e
8-ter, che i  sindaci  e  i  presidenti  delle  province  operino  in
qualita' di commissari governativi, con  poteri  derogatori  rispetto
alla normativa vigente, in  modo  da  poter  rispettare  i  tempi  di
affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, pena la revoca  dei
finanziamenti nonche' quelli di trasferimento delle risorse agli enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati; 
  Ritenuto pertanto indispensabile  procedere  alla  definizione  dei
poteri derogatori rispetto alla normativa vigente  da  attribuire  ai
sindaci e ai presidenti delle province interessati  dagli  interventi
di   cui   al   citato   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  5  novembre  2013,  prot.  n.  906,
nonche' per gli interventi di cui al comma 8  del  medesimo  articolo
18; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

             Ambito di applicazione e poteri derogatori 

  1. I sindaci e  i  presidenti  delle  province,  interessati  dagli
interventi  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, e  di
cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
operano in qualita' di commissari governativi  fino  al  31  dicembre
2014  al  fine  di  attuare  le  misure   urgenti   in   materia   di
riqualificazione e messa in sicurezza delle  istituzioni  scolastiche
di cui all'articolo 18, commi 8 e 8-ter del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  2. Per i  suddetti  interventi  i  sindaci  e  i  presidenti  delle
province di cui al comma 1 sono autorizzati a derogare, nel  rispetto
dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario,  alle  seguenti  disposizioni
normative: 
    a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
  1) articolo 11, commi 10 e 12; 
  2) articolo 12, comma 1, terzo periodo; 
  3) articolo 12, comma 2, terzo periodo; 
  4) articolo 12, comma 3, terzo periodo; 
  5) articolo 48, commi 1 e 1-bis; 
  6) articolo 70, nei  limiti  in  cui  ciascun  termine  minimo  ivi
previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  7) articolo 71; 
  8) articolo 122, comma 5, secondo periodo; 
  9) articolo 122, comma 6, nei limiti in cui ciascun termine  minimo
ivi previsto sia ridotto a non meno della meta'; 
  10) articolo 123, limitatamente ai termini di scadenza  di  cui  ai
commi 2 e 3, differibili di non oltre trenta giorni; 
  11) articolo 125, comma 6; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207:  tutte  le  disposizioni  strettamente  connesse  agli  articoli
derogabili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  indicati
alla lettera a); 
    c) articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) articolo 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, salvo che l'intervento comporti mutamenti  della
destinazione  d'uso  o  modificazioni  della   sagoma   di   immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  3. I poteri derogatori di cui al comma 2 si  applicano  anche  agli
interventi cofinanziati con i fondi di cui all'articolo 18, commi 8 e
8-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella misura  minima
di euro 20.000,00 e per una percentuale minima del  venti  per  cento
dell'importo progettuale. 
  4. Le risorse assegnate agli interventi  di  cui  all'articolo  18,
comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono  trasferite  sulle
contabilita' di Tesoreria unica  degli  enti  locali  e  gestite  con
separata contabilizzazione e rendicontazione. 
    Roma, 22 gennaio 2014 

              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 

                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 

                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                                Lupi 

                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014, n. 622