Diffusione Libro in 7a Camera

Il 19 settembre ed il 4 ottobre la 7a Commissione della Camera torna ad esaminare il DdL C. 1504, Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura

L’11 e 12 febbraio, il 20 e 27 marzo, il 3, 10 e 24 aprile, 8 e 15 maggio, 5, 17 e 24 giugno, 31 luglio, 18 e 25 settembre, 7 e 14 ottobre, 18 e 25 novembre, 3  e 9 dicembre 2014, 22 gennaio, 3 febbraio, 10, 19 e 24 marzo, 11, 18 e 23 giugno, 7, 9, 14, 15, 16, 22, 23 e 29 luglio, 10 settembre, 6 ottobre, 24 e 25 novembre 2015, 13 gennaio, 22 e 31 marzo, 6 e 27 aprile 2016  la 7a Commissione della Camera esamina il DdL C. 1504, Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura

(7a Camera, 11.2.14) Nicola FRATOIANNI (SEL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è composta di 18 articoli e reca disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Fa preliminarmente presente che il disegno di legge atto Camera 1920, concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto «Destinazione Italia», in corso di esame da parte dell’Assemblea della Camera, all’articolo 9 reca misure per favorire la diffusione della lettura e, in particolare istituisce un credito d’imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN. Osserva che il progetto di legge oggi in esame si propone un proposito ben più ampio ed organico, promuovendo sotto molti profili – e con diverse misure – la diffusione del libro e la promozione della lettura. Aggiunge che secondo la relazione illustrativa al presente provvedimento, questo vuole fornire strumenti adeguati alla promozione e alla diffusione del libro e della lettura e riaffermare il loro valore come strumento insostituibile di conoscenza e di formazione culturale dei cittadini, nonché essere un completamento a quanto già stabilito dalla legge n. 62 del 2001, che reca nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge n. 416 del 1981. Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, segnala intanto che l’articolo 1 del provvedimento riporta i princìpi e le finalità dello stesso. Si prevede quindi – al comma 1 – che la Repubblica consideri la lettura e il libro quali strumenti insostituibili per l’affermazione e lo sviluppo della cultura, della cittadinanza e della conoscenza, nonché per l’unione e la coesione fra popolazioni e generazioni. Aggiunge che il comma 2 prevede che la Repubblica si doti di strumenti e promuova azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro e che il comma 3, infine, dispone che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, assicurino, secondo il principio di leale collaborazione, la piena attuazione delle disposizioni della legge in esame, al fine di garantire la democrazia della lettura. Rileva poi che l’articolo 2 della proposta di legge riporta le definizioni. Precisa che, ai fini della stessa, si intende, per libro, il prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo o digitale destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini o simboli, anche accompagnati da supporti quali CD o DVD con suoni o con immagini in movimento, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il libro è distribuito; per editore, il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri; per distributore e promotore, il soggetto che svolge come attività prevalente la promozione, la diffusione e la commercializzazione di libri nei circuiti librai, bibliotecari o scolastici; per biblioteca pubblica, le biblioteche che, finanziate da enti pubblici o privati, sono aperte a tutti, assicurando l’accesso a una raccolta di documenti pubblicati o diffusi di carattere generale. Sottolinea inoltre che è previsto che le regioni disciplinino le modalità di riconoscimento di status di biblioteche pubbliche alle biblioteche di proprietà privata. Aggiunge che segue, infine, la definizione di libreria, come luogo d’incontro fra domanda e offerta di conoscenza e di competenza, nonché l’impresa che si occupa di vendere e di promuovere libri. Rileva inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che al prodotto editoriale si applichi l’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che prescrive le indicazioni obbligatorie sugli stampati e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente un suo elemento identificativo, esso è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, che prevede l’obbligatoria registrazione di ogni giornale o periodico presso la cancelleria del tribunale. Aggiunge che l’articolo 3 del testo in esame concerne la promozione dei libri e della lettura. Esso prevede quindi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) indichi, d’intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni linee di azione periodiche di promozione della lettura e del libro, dotate di un’adeguata copertura finanziaria.
Evidenzia che le linee di azione indicate garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione e possono coinvolgere ulteriori istituzioni ed enti pubblici o privati. Aggiunge che le stesse: riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l’accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura; promuovono l’apertura delle biblioteche scolastiche e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche o private; sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Precisa che il comma 5 dell’articolo 3 prevede, poi, che nella predisposizione di tali linee di azione il Governo tenga conto dei seguenti princìpi: individuazione della lettura quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della società della conoscenza; diffusione di un interesse generale nei confronti della lettura nella vita quotidiana della società, attraverso la promozione dell’abitudine alla lettura; attenzione particolare nei confronti dei minori, dei giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati, nonché attuazione di una formazione permanente; potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografici delle biblioteche, al fine di agevolare l’accesso alle informazioni e di creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo di lettori; accesso delle persone disabili alla lettura, al libro e alle biblioteche pubbliche, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. È previsto inoltre che, a tale fine, il Centro per il libro e la lettura di cui al successivo articolo 11 del presente provvedimento e le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro operanti nel settore della disabilità.
Aggiunge che altri principi di cui il Governo deve tenere conto nella predisposizione delle predette linee di azione sono i seguenti: promozione della diffusione e della fruizione di libri in formato digitale, nonché dell’accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli non coperti dal diritto d’autore, con l’impegno di favorire lo sviluppo di un mercato editoriale dai contenuti digitali coperti dal diritto d’autore libero, pluralista e sostenibile, nonché rispettoso dei diritti degli autori e dei lettori; organizzazione e promozione, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con le regioni, con le città metropolitane, con le province, con i comuni, con le associazioni di categoria degli editori, dei librai e dei bibliotecari, con le associazioni culturali, di manifestazioni ed eventi, in Italia e, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, all’estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura, in particolare prevedendo l’istituzione di apposite giornate della lettura, nonché con la previsione di iniziative, anche tematiche, dirette ai cittadini per aumentare il numero dei lettori e per diffondere l’interesse generale verso la lettura; istituzione della festa nazionale del libro e della lettura; realizzazione di campagne informative mediante tutti i mezzi di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei libri e della lettura. Si prevede, infine, che i messaggi pubblicitari sulle suddette linee di azione, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private, non siano considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall’articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, che indica i cosiddetti «limiti di affollamento» nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Aggiunge che l’articolo 4 della proposta di legge in esame, prevede gli strumenti e le procedure per la promozione della lettura e del libro. È quindi prescritto che, per la promozione della lettura e del libro, nonché per l’indicazione e l’attuazione delle suddette linee di azione, il Governo si avvalga del citato Centro per il libro e la lettura. È inoltre previsto che per la trattazione degli aspetti della promozione del libro di interesse regionale e locale, la Conferenza unificata si riunisca in una apposita sessione dedicata alla promozione della cultura, della lettura e del libro: questa sessione è convocata almeno una volta all’anno e assicura il raccordo delle citate linee di azione con le esigenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nelle materie di loro competenza. Viene inoltre specificato che, al fine dell’indicazione delle predette linee di azione, il Governo garantisca il coinvolgimento e la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, siano stabiliti i criteri per l’individuazione delle principali associazioni e le modalità di coinvolgimento e di consultazione anche in via telematica.
Rileva inoltre che l’articolo 5 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche. A tal fine, è affermato – intanto – che la biblioteca pubblica è uno strumento di attuazione della Costituzione assicurando uguaglianza sostanziale e pari opportunità di accesso all’informazione, all’istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica. Si prevede poi che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, lo Stato garantisca i seguenti aspetti: l’apertura delle biblioteche pubbliche a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza e la loro gestione da parte di personale qualificato, con un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti; l’accesso ai servizi di base delle biblioteche pubbliche libero e gratuito. È quindi specificato che sono considerati servizi di base delle biblioteche pubbliche: la consultazione in sede delle pubblicazioni che fanno parte del loro patrimonio; l’accesso alle informazioni digitali tramite internet o altre reti telematiche; la messa a disposizione, aperta e gratuita, di contenuti e di pubblicazioni in formato digitale nelle forme e con le garanzie concordate con gli editori e con i distributori, promuovendo, in particolare, le biblioteche pubbliche che dispongono di libri di notevole interesse per la rarità dei loro contenuti o per la loro rilevanza nella storia locale, il ricorso alla digitalizzazione, sotto la supervisione del Servizio bibliotecario nazionale, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie o con altre istituzioni pubbliche o private; il prestito individuale o collettivo; le informazioni e l’orientamento all’uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini. Aggiunge che il comma 3 del medesimo articolo 5 del testo in esame dispone che, allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza dei libri italiani nonché la diffusione della lettura, il MIBACT, d’intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuova progetti sulle biblioteche pubbliche volti a: incrementare il patrimonio mediante l’acquisto di libri e di riviste su qualsiasi supporto; realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto digitale, con metodologie condivise; assicurare l’adeguata formazione del personale e il suo periodico aggiornamento; attuare iniziative di invito alla lettura, destinate in particolare ai giovani. È poi previsto che i criteri e le modalità per promuovere e sostenere le attività di cui al medesimo articolo 5, prevedendo anche la disponibilità di idonei servizi e risorse tecnologici, nonché di adeguate forme di collaborazione professionale, siano disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. È inoltre disposto che, sempre ai fini indicati nell’articolo 5 della proposta di legge in esame, il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), attribuisca alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari per le biblioteche pubbliche e che la ripartizione dei predetti contributi sia effettuata con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Aggiunge poi che l’articolo 6 del testo in esame concerne disposizioni in materia di biblioteche scolastiche. Viene quindi previsto che le scuole di ogni ordine e grado provvedano all’istituzione di biblioteche scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurino la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell’esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). È inoltre disposto che per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzino in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari e che, inoltre, ciascuna rete individui una o più scuole capofila denominate «scuole polo». A ciascuna di queste «scuole polo» è preposto almeno un bibliotecario scolastico, previsto dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell’IFLA. Viene previsto, inoltre, che periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, siano altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole. È infine disposto, appunto al comma 4 dell’articolo 6, che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), sia adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, un regolamento recante disposizioni per l’istituzione e l’organizzazione delle biblioteche scolastiche. Rileva poi che l’articolo 7 concerne la diffusione all’estero dei libri. Si prevede quindi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuova la diffusione all’estero dei libri italiani, d’intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il MIBACT: realizza iniziative per la promozione all’estero dei libri italiani; promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea; realizza e diffonde libri che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all’estero. Aggiunge che l’articolo 8 indica misure a sostegno degli autori e dei traduttori. È quindi previsto che il MIBACT conceda annualmente borse di lavoro e prestiti d’onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese. I criteri e le modalità di attribuzione delle predette provvidenze sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo) entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta legge.
Aggiunge poi che l’articolo 9 concerne delle agevolazioni per gli studenti. È quindi previsto che, nell’ambito del finanziamento del diritto allo studio, sia istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d’onore per l’acquisto di libri di testo; entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia adottato il regolamento per l’accesso al predetto fondo. Specifica poi che l’articolo 10 concerne le cosiddette librerie di qualità. Tale qualifica di «libreria di qualità» può essere riconosciuta alle librerie che svolgano come attività principale la vendita al dettaglio di libri, che dispongano di locali aperti al pubblico, che assicurino un servizio di qualità caratterizzato da un’offerta ampiamente diversificata di libri, che impieghino personale qualificato e che realizzino nel territorio iniziative di promozione culturale. È poi previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l’operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica. Aggiunge che l’articolo 11 del provvedimento in esame disciplina, poi, il citato Centro per il libro e la lettura, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, concernente, appunto, un regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura. Il predetto Centro – nella proposta di legge in esame – svolge quindi i compiti istituzionali ad esso attribuiti – in materia di promozione del libro e della lettura – dall’articolo 2 del medesimo regolamento n. 34 del 2010, nonché dal presente progetto di legge. Precisa che il comma 2 dell’articolo 11 del testo in esame prevede, quindi, che il presidente del Centro sia scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai predetti compiti istituzionali. È inoltre disposto che al consiglio di amministrazione del medesimo Centro, previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, partecipino anche un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché tre componenti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si prevede, poi, che i componenti del consiglio di amministrazione del Centro siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro e che al consiglio scientifico del Centro, previsto dall’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, partecipi anche un componente designato dal Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del medesimo Centro.
Aggiunge che l’articolo 12 del presente provvedimento concerne la promozione dell’industria e del commercio di libri. Intanto è disposto che le linee d’azione di cui al precedente articolo 3 promuovano il sostegno dell’industria e del commercio di libri per garantire il pluralismo e la diversità culturale, nonché per facilitare l’accesso alla lettura in considerazione dei valori culturali che i libri rappresentano e della loro importanza industriale ed economica. Inoltre è previsto che le linee di azione promuovano, altresì, la collaborazione delle istituzioni pubbliche con le associazioni professionali del settore librario in tutte le attività connesse alla promozione della lettura e della diffusione dei libri, in quelle che favoriscono una migliore organizzazione professionale e nello sviluppo di servizi che incidano positivamente sui lettori e sul commercio di libri, nonché nella promozione di tecnologie applicate alla gestione, allo scambio di informazioni e alla formazione. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, promuovano la gestione sostenibile di libri attraverso la promozione di sistemi di certificazione che garantiscono l’origine forestale ecologicamente responsabile e che le predette linee di azione prevedano, inoltre, la diffusione internazionale dei libri. Rileva altresì che l’articolo 13 riguarda la digitalizzazione delle opere di pubblico dominio. È quindi previsto che il Servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall’Istituto centrale per il catalogo unico del Ministero, sia responsabile della digitalizzazione su larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio od orfane, con funzioni di conservazione e di promozione dell’accesso. È inoltre disposto che l’accesso alle opere digitalizzate sia aperto e gratuito nelle biblioteche poli del Servizio bibliotecario nazionale e che l’accesso alle opere digitalizzate non coperte dal diritto d’autore sia aperto e gratuito per ogni utente tramite via telematica. Segue poi la previsione che l’accesso esterno alle opere orfane o fuori commercio digitalizzate sia considerato un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso appositi accordi con le associazioni degli autori e degli editori, in conformità alla normativa europea in materia. È altresì disposto che le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, debbano comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscano l’interoperabilità Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Specifica poi che il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sia istituito un centro per il deposito legale digitale e per la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche e che, entro sei mesi dalla sua istituzione, il centro definisca una procedura di deposito digitale per tutte le pubblicazioni elettroniche dotate di codice International Standard Book Number (ISBN) o International Standard Serial Number (ISSN) e provveda a definire le modalità per la loro conservazione di lungo periodo, garantendo inoltre la possibilità di consultazione delle pubblicazioni digitali depositate nelle biblioteche che costituiscono poli del codice ISBN. Si dispone, infine, che per il finanziamento del processo di digitalizzazione sia istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finanziato con una quota non inferiore al 25 per cento della tassa sui supporti per la riproduzione privata di contenuti digitali e con una quota non inferiore al 50 per cento delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali. Rileva poi che l’articolo 14 concerne agevolazioni fiscali finalizzate a promuovere la lettura. In base a questo articolo, l’imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN viene uniformata a quella prevista per i libri a stampa. Si prevede, inoltre, che siano deducibili dal reddito imponibile ai fini del computo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche le spese per l’acquisto di libri, anche scolastici, per un importo annuale massimo pari a 200 euro. Aggiunge poi che l’articolo 15 riporta poi ulteriori disposizioni per promuovere l’acquisto di libri e la lettura. In particolare, si prevede che il Centro promuova accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti tramite regolamento adottato con decreto del Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Si prevede poi, con un’integrazione al comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 633 del 1941, che non è considerata pubblica anche «la lettura al pubblico di opere protette dal diritto d’autore effettuata senza fini di lucro in biblioteche o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico». Inoltre, con un’integrazione al primo periodo del comma 46 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento dell’attività di promozione dei libri e della lettura. Rileva poi che l’articolo 16 della proposta di legge in esame dispone l’istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura, a decorrere dall’anno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente provvedimento. È quindi previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri – con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, sentiti i pareri del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Centro, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari – stabilisca la data di celebrazione della predetta Festa e fissi i criteri generali per l’organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni. È, infine, previsto che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo 16 si faccia fronte con le risorse dell’istituendo Fondo per la promozione del libro e della lettura di cui al successivo articolo 17. Sottolinea poi che l’articolo 17, come anticipato, istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, nell’ambito dello stato di previsione del MIBACT, finalizzato alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente proposta di legge. Si stabilisce quindi che, ai predetti fini, con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, siano disciplinati i criteri e le modalità del sostegno alle predette finalità, sentiti il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri, la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Per le finalità del presente articolo 17 viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Aggiunge che l’articolo 18, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento. Precisa che agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all’allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l’anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. È poi previsto che tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 siano stabilite le modalità per l’attuazione della predetta disposizione, con riferimento ai singoli regimi interessati. Segue la formula di rito che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.