Nota 19 febbraio 2014, AOODPIT Prot. n. 516

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Ai direttori degli Uffici scolastici regionali
E p.c.
Al Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Oggetto: Incompatibilità dirigenti scolastici. Articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo n. 39/2013.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’ articolo 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012”), questo Ministero ha richiesto all’ A.N.A.C. un parere in merito alle modalità di applicazione ai dirigenti scolastici di alcune delle disposizioni ivi contenute.
Nella richiesta si evidenziavano, in particolare, notevoli perplessità relativamente all’applicabilità alle istituzioni scolastiche dei commi 3 e 4 dell’articolo 12 del decreto in esame, i quali, come è noto, prevedono l’incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale e l’assunzione di cariche di componenti degli organi di indirizzo politico di regioni ed enti locali.
La problematica è stata discussa nel corso dell’incontro svoltosi lo scorso 13 gennaio tra i rappresentanti di questo Ministero, dell’ A.N.A.C. e del Dipartimento della funzione pubblica in merito all’applicazione al settore scolastico della normativa sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione.
L’orientamento già inizialmente espresso da questo Ministero è stato condiviso dagli altri partecipanti al tavolo ed è stato quindi formalizzato nella nota del Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 6294 del 31/1/2014, indirizzata allo scrivente, con la quale si chiarisce che l’incarico di dirigente scolastico non è incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo politico di regioni, province e comuni e degli enti da questi controllati.
Il Dipartimento della funzione pubblica, infatti, nel confermare che le istituzioni scolastiche sono amministrazioni riconducibili all’apparato dello Stato e non possono essere ricondotte allivello regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalle norme in esame, richiama anche i diversi pronunciamenti dell’ A.N.A.C., peraltro confermati nel corso della suddetta riunione, con i quali è stato chiarito che i commi 3e 4 dell’articolo 12 non riguardano gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali.
In base a tale lettura, si conclude, pertanto, che, fermo restando che gli incarichi di dirigente scolastico restano pur sempre ricompresi nella definizione contenuta nell’articolo 1, comma 2, lett. j), del D.Lgs. n. 39/2013 e rientrano quindi nell’ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, ad essi, tuttavia, non si applicano i divieti di cui ai più volte citati commi 3 e 4 dell’ articolo 12 del decreto, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati.
Si invitano gli uffici in indirizzo ad attenersi alle indicazioni fornite dallo scrivente Dipartimento e a dare massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.

Il Capo Dipartimento
Luciano Chiappetta