Ecco i chiarimenti sull’obbligo scolastico degli alunni adottati

da Tecnica della Scuola

Ecco i chiarimenti sull’obbligo scolastico degli alunni adottati
di L.L.
Il Miur torna sull’argomento e demanda ai Dirigenti scolastici la valutazione dei singoli casi, purchè eccezionali e debitamente documentati e sempre in accordo con le famiglie e il team di docenti
Il 4 febbraio scorso il Miur era uscito con la nota prot. n. 338 del 4 febbraio 2014 con la quale aveva fornito istruzioni in merito all’obbligo scolastico degli alunni adottati.
Qualche giorno dopo, il 10 febbraio, la nota prot. n. 403 aveva sospeso la precedente circolare, a seguito della emersa necessità di ulteriori approfondimenti.
Dopo il confronto con le Associazioni più attive sul territorio e maggiormente rappresentative delle famiglie adottive e, in particolare, di quelle che adottano minori stranieri, sono state diffuse nuove indicazioni con la nota prot. n. 547 del 21 febbraio 2014, che tengono conto delle segnalazioni pervenute, in particolare, dall’U.s.r. per il Veneto, che chiedeva la possibilità di deroga all’obbligo scolastico per un minore adottato giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età. Si trattava di un bambino per il quale i Servizi Territoriali e l’Ente autorizzato che aveva curato l’adozione avevano certificato un inadeguato sviluppo cognitivo e socio-affettivo, rispetto all’età anagrafica, del minore in questione. Situazione, questa, non così infrequente in realtà sociali sempre più cosmopolite.
In quell’occasione, sia la D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica sia la D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione avevano fornito parere favorevole al quesito posto dall’U.s.r. per il Veneto.
A tal proposito, sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, il Miur invita comunque a valutare caso per caso le singole situazioni, invitando i Dirigenti scolastici a usare la massima “sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati”.
Quindi, solo in casi eccezionali e debitamente documentati, i Dirigenti scolastici, sempre in accordo con la famiglia e sentito il Team dei docenti, potranno decidere di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un’attenta e personalizzata progettazione educativa.