Legge 21 febbraio 2014, n. 9

Legge 21 febbraio 2014, n. 9
(GU Serie Generale n.43 del 21-2-2014)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (14G00023)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  recante  interventi
urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e  del  gas,  per  la  riduzione  dei  premi
RC-auto,   per   l'internazionalizzazione,   lo   sviluppo    e    la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO  2015,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014 

                             NAPOLITANO 

                    Letta, Presidente del Consiglio dei ministri      

                    Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Avvertenza: 
              Il decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
          n. 300 del 23 dicembre 2013. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Testo del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145  (in  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato
con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (in questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag.  1),  recante:  «Interventi  urgenti  di
avvio del piano "Destinazione  Italia",  per  il  contenimento  delle
tariffe  elettriche  e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure  per  la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.». (14A01372)

(GU n.43 del 21-2-2014)

 Vigente al: 21-2-2014
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Disposizioni per  la  riduzione  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
  elettriche, per gli indirizzi strategici  dell'energia  geotermica,
  in  materia  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e   di
  condominio, e per lo  sviluppo  di  tecnologie  di  maggior  tutela
  ambientale 

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi  di  riferimento  per  le  forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
  2. A decorrere dal 1º gennaio  2014,  i  prezzi  minimi  garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo  1,  comma  41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun  impianto,
al prezzo zonale orario  nel  caso  in  cui  l'energia  ritirata  sia
prodotta da impianti che accedono a  incentivazioni  a  carico  delle
tariffe   elettriche   sull'energia   prodotta,   ((   ad   eccezione
dell'energia elettrica immessa da impianti  fotovoltaici  di  potenza
nominale fino a  100  kw  e  da  impianti  idroelettrici  di  potenza
elettrica fino a 500 kw. )) 
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi  e  sulle  tariffe
elettriche degli incentivi alle energie  rinnovabili  e  massimizzare
l'apporto  produttivo  nel  medio-lungo   termine   dagli   esistenti
impianti, i produttori di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la  forma  di
certificati verdi,  tariffe  omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: 
    a) continuare a godere del regime incentivante spettante  per  il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
    b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare  l'intera  vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma  5,  il  produttore  accede  a  un  incentivo  ridotto  di  una
percentuale specifica per ciascuna tipologia  di  impianto,  definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo  rinnovato  di  incentivazione  pari  al  periodo  residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data  incrementato  di  7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 
      1) per  gli  impianti  a  certificati  verdi,  al  coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24  dicembre
2007, n. 244; 
      2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore  della
tariffa spettante  al  netto  del  prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 
      3) per gli impianti a tariffa  premio,  alla  medesima  tariffa
premio. 
  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene  differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo  di  fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e'  determinata  tenendo
conto  dei  costi  indotti  dall'operazione  di  rimodulazione  degli
incentivi,  incluso  un  premio  adeguatamente  maggiorato  per   gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo  successivo  a
quello di diritto al regime  incentivante,  incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito. (( Il decreto di cui al comma 3, lettera b),  deve
prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si
applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).  Allo  scopo
di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo  non
puo' comunque scadere prima  del  31  dicembre  2014  e  puo'  essere
differenziato per ciascuna fonte,  per  tenere  conto  della  diversa
complessita' degli interventi medesimi. )) 
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere  esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera  b),  mediante  richiesta  al  Gestore  dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: 
    a) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 
    (( b) ai nuovi impianti incentivati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale -- serie generale -- n. 159 del  10  luglio  2012,
supplemento ordinario  n.  143,  fatta  eccezione  per  gli  impianti
ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello  stesso
decreto. 
  6-bis. Al  fine  di  promuovere  la  competitivita'  delle  imprese
industriali, i corrispettivi a  copertura  degli  oneri  generali  di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di  ripartizione  dei
medesimi  oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in  modo
da tenere conto della definizione  di  imprese  a  forte  consumo  di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di  cui  all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  secondo  gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico. 
  6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di  gas
o energia elettrica, identifica le componenti di  base  di  costo  da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse  offerte  e  determina  le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. 
  6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori  elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura  dei  contatori  stessi  siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata  e  puntuale,  secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte  del  cliente
dei  propri  dati  di  consumo  e  garantendo  nel  massimo  grado  e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi  fatturati  e  quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta  che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un  intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. 
  6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  provvede
all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-sexies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore di rete,  per  l'esecuzione  dei  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22. 
  6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  ovvero  con  successivi
decreti adottati secondo la medesima  procedura,  sono  disciplinati,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche  i
controlli successivi, relativamente agli  strumenti  di  misura  gia'
messi in servizio ai sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. 
  6-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva  copertura
del  fabbisogno  delle  isole  minori  non  interconnesse  attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le  modalita'
di  sostegno  degli  investimenti,  anche  attraverso  la  componente
tariffaria UC4. )) 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla  meta'.  ((  Il
pagamento  della  sanzione   amministrativa   non   esenta   comunque
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato
di   prestazione   energetica   entro   quarantacinque   giorni.   ))
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla
Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  (( 7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «la
persona giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa». 
  7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, la lettera a) e' abrogata; )) 
  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
  (( 8-bis.  Ai  fini  del  rilascio  dell'attestato  di  prestazione
energetica  degli  edifici,  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  si
tiene conto del raffrescamento  derivante  dalle  schermature  solari
mobili, a condizione che la  prestazione  energetica  delle  predette
schermature sia di classe 2, come definita  nella  norma  europea  EN
14501:2006, o superiore. 
  8-ter. Al regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  aprile  2013,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da:  «LM-4»  a:
«LM-73» sono sostituite dalle seguenti:  «LM-4,  da  LM-20  a  LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da:  «4/S»  a:  «77/S»
sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S  a  38/S,  54/S,  61/S,
74/S, 77/S, 81/S»; 
    b)  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  c),  dopo  la   parola:
«termotecnica,» sono  inserite  le  seguenti:  «aeronautica,  energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»; 
    c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17»  a:
«LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44,  LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da:  «20/S»  a:  «86/S»  sono
sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S»; 
    d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti  pubblici  ovvero  di  organismi  di  diritto  pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,  il  requisito  di
indipendenza di cui al comma 1 si intende  superato  dalle  finalita'
istituzionali di perseguimento di  obiettivi  di  interesse  pubblico
proprie di tali enti e organismi»; 
    e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
      «a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori,  i  soggetti
che dimostrino di essere in possesso di un  attestato  di  frequenza,
con superamento dell'esame finale, di specifico corso  di  formazione
per   la   certificazione   energetica   degli   edifici,    attivato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»; 
    f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai fini della redazione dell'attestazione di  prestazione  energetica
di cui  alla  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 maggio 2010»; 
    g) all'allegato 1, le parole:  «64  ore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «80 ore». 
  8-quater. All'articolo 6,  comma  8,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:
«locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni
degli  edifici  residenziali  utilizzati   meno   di   quattro   mesi
all'anno,». )) 
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    (( b) (soppressa); )) 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». 
  10. (( All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.
22,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, dopo la parola: «emissioni» sono  inserite  le
seguenti: «di processo»; 
    b) al  comma  3-bis.1,  dopo  le  parole:  «immessa  nel  sistema
elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, che non puo' in nessun  caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di  cui  all'articolo  1,
comma  7,  lettera  i),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  f-bis),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli  indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche.». )) 
  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato  e  cessa  l'efficacia  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  9  marzo  1994,  n.  56,  relativamente  alla   concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione di energia  elettrica  e  cogenerazione  di  fluidi  caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione. 
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la  facolta'  di  bandire  una  gara  per  realizzare  una   centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto  per
la cattura e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta,  da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in  prossimita'  del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita'  delle  aree  e
delle  infrastrutture  necessarie.  Al  vincitore   della   gara   e'
assicurato l'acquisto da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a.  dell'energia   elettrica   prodotta   e   immessa   in   rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino  a  30  Euro/MWh  sulla  base
della produzione di  energia  elettrica  con  funzionamento  a  piena
capacita' di cattura della  CO2  e  del  funzionamento  del  relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla  base  dell'inflazione  calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. (( Tale incentivo
e' concesso esclusivamente per la quantita' di energia  prodotta  con
la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.  ))  Il  rapporto
tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il  costo  totale  di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare  le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso  prima  della  approvazione  da
parte della Commissione  europea.  In  caso  di  funzionamento  della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della  CO2
, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate
del 30%. 
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a  carico
del sistema  elettrico  italiano  e  ad  essi  si  provvede  mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche,  con  modalita'  di
esazione della relativa componente  tariffaria  basate  su  parametri
tecnici  rappresentanti  i  punti  di  connessione   alle   reti   di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas con provvedimento da adottare entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per  la  valutazione
delle offerte della gara di cui al  comma  12  nonche'  le  modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e'  tenuto  sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui  al  comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  a
copertura  del  fabbisogno  derivante  dal  pagamento  dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
  15. (( Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «2014» e' sostituita dalla
seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  la  parola:  «2014»  e'
sostituita dalla  seguente:  «2020»  e  le  parole:  «e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente»   sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale  di
tutto il carburante, benzina e  gasolio,  immesso  in  consumo  nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico  consultivo  biocarburanti  di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e  le
modalita'  di  attuazione  dell'obbligo,  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 2-quater del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
successive modificazioni.  All'articolo  33,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 marzo 2014». Al comma 5-ter dell'articolo 33 del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco le  parole:  «,  condotta
all'interno degli stabilimenti di  produzione  del  biodiesel  (nella
misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa   produzione   di
biodiesel)» sono soppresse; al terzo punto  dell'elenco,  le  parole:
«durante il  processo  di  produzione  del  biodiesel  (nella  misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)»  sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco,  le  parole:  «(nella  misura
massima del 5% in peso della  relativa  produzione  di  acidi  grassi
distillati)» e le parole: «(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta  nelle  aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco,  dopo  le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al  comma  5-quater  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «e stabilite  variazioni  della  misura  massima  percentuale
prevista dal comma 5-quinquies» sono soppresse. Il comma  5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  3  marzo
2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel  territorio  Comunitario,
che non presentino altra utilita'  produttiva  o  commerciale  al  di
fuori del loro impiego per la  produzione  di  carburanti  o  a  fini
energetici,» sono soppresse. I commi 4, 5 e 6  dell'articolo  34  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati. )) 
  16. (( All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23  maggio
2000, n. 164, le parole: «, con i criteri di cui alle lettere a  e  b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' per gli aspetti non  disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee  guida  su
criteri e modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di  localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per  cento  del
valore delle immobilizzazioni  nette  di  localita'  calcolate  nella
regolazione tariffaria, al netto dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti  di  localita',
l'ente  locale  concedente  trasmette  le  relative  valutazioni   di
dettaglio  del  valore  di  rimborso  all'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la  verifica  prima  della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante  tiene  conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione  del  valore
di rimborso da inserire nel bando di  gara.  I  termini  di  scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo  4  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre  2011,  n.  226,  relative  agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello  stesso  allegato  1,
nonche' i rispettivi termini  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi.». 
  16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente  decreto,  i  soggetti  investitori
indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri  1)  e  3),  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  la  loro   volonta'   di   mantenere   la
partecipazione nello sviluppo delle nuove  capacita'  di  stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  5
dello stesso decreto. La procedura di cui  al  medesimo  articolo  5,
comma 1, lettera b), numero 2),  e'  indetta  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  e  il  prezzo  a  base   d'asta   e'   determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in  misura  pari  al
costo medio di  realizzazione  e  gestione  delle  infrastrutture  di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5,  comma  1,  e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di  stoccaggio  derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente  comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri  per  il
sistema del gas  naturale.  L'attestazione  della  quota  di  mercato
all'ingrosso di cui all'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 130 del 2010  e'  effettuata  qualora  il  suo  valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del  Ministero  dello  sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, e successive modificazioni, puo'  essere  indicata  la  parte  di
spazio  di  stoccaggio  di  gas  naturale  da  allocare  per  periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222,» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,». 
  16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del  decreto-legge  31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete  nazionale
di gasdotti e la cui quota  di  mercato  all'ingrosso,  calcolata  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130,
supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta  di
vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito  dal  Gestore
dei mercati energetici, di un volume di gas  naturale  corrispondente
al 5 per cento del totale annuo immesso  dal  medesimo  soggetto  nei
punti di entrata della  rete  nazionale  di  trasporto  connessi  con
gasdotti   provenienti   da   altri   Stati   o   da   terminali   di
rigassificazione di gas naturale liquefatto  (GNL),  con  contestuale
offerta di acquisto sul medesimo mercato per  un  pari  quantitativo,
con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo  di  acquisto
offerti non superiore a un valore definito con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale  definisce  altresi'
le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il  Gestore  dei
mercati energetici trasmette i relativi  dati  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato». 
  16-quater.  Al  fine  di  dare  impulso  all'indizione  delle  gare
d'ambito per l'affidamento del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori  uscenti
anticipano  alla  stazione  appaltante   l'importo   equivalente   al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di  gara,  come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  con  le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas  del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'  gestori,  l'anticipazione  e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei  comuni  dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di  riferimento
per la formazione degli ambiti,  pubblicati  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di  anticipo  alla  stazione  appaltante  di  cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  n.  226  del  2011  ed   e'   rimborsata,
comprensiva di interessi,  dal  concessionario  subentrante  all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del  servizio,  con  modalita'  definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ))
                               Art. 2 

Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva
  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale
  di rischio delle PMI 

  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita'  ((  nei  settori
della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi»; )) 
    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 1. - (Principi generali) -- 1. Le disposizioni  del  presente
Capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  la
creazione  di  micro  e  piccole  imprese  a  prevalente   o   totale
partecipazione giovanile o  femminile  e  a  sostenerne  lo  sviluppo
attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
  Art. 2. - (Benefici) -- 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di
cui al  presente  Capo  sono  concedibili  mutui  agevolati  per  gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8  anni
e di importo non superiore al 75 per cento della  spesa  ammissibile,
ai sensi e  nei  limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de
minimis")  e  delle  eventuali  successive  disposizioni  comunitarie
applicabili modificative del predetto regolamento. 
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
  Art. 3. - (Soggetti beneficiari) -- 1.  Possono  beneficiare  delle
agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: 
    a) costituite da non piu' di ((  dodici  mesi  ))  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 
  Art. 4. - (Progetti finanziabili) -- 1. Possono essere  finanziate,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti  previsti  dal
regolamento  e  dalle  relative  disposizioni  modificative  di   cui
all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non
superiori a 1.500.000 euro, relative  alla  produzione  di  beni  nei
settori dell'industria, dell'artigianato,  della  trasformazione  dei
prodotti agricoli (( ovvero all'erogazione di  servizi  in  qualsiasi
settore, incluse le  iniziative  nel  commercio  e  nel  turismo,  ))
nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di  particolare
rilevanza per lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile  individuati
con il predetto decreto. 
  2. (soppresso). 
  Art.  4-bis.  --  (Risorse  finanziarie  disponibili)  --   1.   La
concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta  a
valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo
4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 14 del  19  gennaio  2005,  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, derivanti dai  rientri  dei  mutui  concessi  ai  sensi  del
presente  decreto.  Le   predette   disponibilita'   possono   essere
incrementate  da  eventuali   ulteriori   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale e comunitaria.». 
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma
01»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le agevolazioni concedibili  ai  sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.»; 
    e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole:  «Alla  societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; 
    f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo   le   parole:   «della
programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»; 
    g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I,  Capo
III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  2007,  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; 
    h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  (( 1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una
quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  destinata  alla  Sezione
speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
pari opportunita'» istituita presso il medesimo Fondo. )) 
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; 
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
sostituita dalla seguente: «anche»; 
    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
                               Art. 3 

        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 

  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, (( ovvero a
valere sulla  collegata  pianificazione  degli  interventi  nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  e  dal  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
)) e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore  delle
imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel  limite
massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le
cui  modalita'  operative  e  la  cui   decorrenza   sono   definite,
nell'ambito del programma operativo di riferimento o  della  predetta
pianificazione  degli  interventi  a  finanziamento  nazionale,   con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun anno ai sensi del comma 1, (( a tutte le  imprese  aventi  un
fatturato annuo inferiore a 500 milioni  di  euro,  indipendentemente
dalla forma giuridica, ))  dal  settore  economico  in  cui  operano,
nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per  cento
degli incrementi annuali  di  spesa  nelle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza
dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma  12
e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al  31  dicembre
2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca
e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi
di imposta. (( Sono destinatari  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente  articolo  anche  i  consorzi  e  le  reti  di  impresa  che
effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi
casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali,  che
tengono conto della partecipazione di  ciascuna  impresa  alle  spese
stesse. )) 
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo, (( inclusa la creazione di nuovi brevetti: )) 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti, (( ad
esclusione delle attivita' che si concretizzino  nella  creazione  di
nuovi brevetti. )) 
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva; 
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli organismi di ricerca (( o  presso  gli  stessi,  ))
quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12. 
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 13. 
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo. 
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000. 
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e  con  il  Ministro
per la  coesione  territoriale,  ))  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale. 
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di riferimento (( o della pianificazione nazionale definita
per l'attuazione degli interventi di cui al comma  1  ))  per  il  ((
finanziamento )) del credito di imposta del  presente  articolo  sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente
riassegnate,  per  le  suddette  finalita'  di  spesa,  ad   apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, (( e al Fondo per lo sviluppo e la coesione,  in
relazione alle previste  necessita'  per  fronteggiare  le  correlate
compensazioni, )) gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.
                               Art. 4 

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
  interesse nazionale  e  misure  particolari  per  l'area  di  crisi
  complessa del porto di Trieste 

  1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 252-bis - (Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse
pubblico  per  la  riconversione  industriale)  --  1.  Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
dello  ((  sviluppo   economico   )),   d'intesa   con   la   regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in
sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico in siti di interesse  nazionale  individuati  entro  il  30
aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine  di
promuovere il riutilizzo di tali  siti  in  condizioni  di  sicurezza
sanitaria e ambientale, e di preservare  le  matrici  ambientali  non
contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui  al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. 
  2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  il
finanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: 
    a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
    b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e  di  sviluppo  economico  anche   attraverso   studi   e   ricerche
appositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricerca
specializzati; 
    c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  durata
del relativo programma; 
    d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
    e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economico
finanziario disponibili e attribuiti; 
    f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
    g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,
controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che
restano a carico del soggetto interessato; 
    h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica; 
    i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale. 
    ((  i-bis)  le  modalita'  di  monitoraggio  per   il   controllo
dell'adempimento degli impegni  assunti  e  della  realizzazione  dei
progetti. )) 
  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e  dichiarazione  di
pubblica utilita'. 
  4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  della
contaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppo
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche
direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A
tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i
gestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la  contaminazione
del sito e hanno assolto  gli  obblighi  imposti  dall'articolo  245,
comma 2. 
  5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: 
    a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essere
antecedenti al 30 aprile 2007; 
    b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
    c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  di
riparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  uno
specifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di
messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa
gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma
esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e
riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. (( La revoca dell'onere reale
per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle
misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio  della  certificazione
dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza  dei  siti  inquinati  ai
sensi  dell'articolo  248.   Nel   caso   di   soggetto   interessato
responsabile della contaminazione, i contributi e le  misure  di  cui
alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le  attivita'  di
messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale
di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto  di
beni strumentali  alla  riconversione  industriale  e  allo  sviluppo
economico dell'area. )) 
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  nei
confronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  di
bonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge. 
  8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  di
Servizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di  Servizi  partecipano
tutti i soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  programma  o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione,  comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste  dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli  enti  locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 
  9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di  autorizzazione  ambientale  integrata,  i
decreti di cui al comma 8 autorizzano  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti e delle opere connesse. 
  10. (( Alla progettazione, al coordinamento e  al  monitoraggio  ))
dei progetti  integrati  di  bonifica,  riconversione  industriale  e
sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al
comma 1 sono  preposte,  con  oneri  posti  a  carico  delle  risorse
stanziate a legislazione vigente, una  o  piu'  societa'  "in  house"
individuate nell'accordo di programma, di  intesa  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che vi provvedono con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  ((
Sulle aree di proprieta' pubblica  ovvero  nel  caso  di  attivazione
degli interventi a iniziativa  pubblica,  i  predetti  soggetti  sono
tenuti ad attivare procedure a  evidenza  pubblica  per  l'attuazione
degli interventi, salvo quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti
per la gestione in house in conformita' ai requisiti prescritti dalla
normativa e dalla giurisprudenza europea. )) 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,
adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.». 
  2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali  nuovi  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del  31  dicembre  2015,  e'
attribuito un credito  d'imposta  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma  14,
a condizione che: 
    a) (( (soppressa); )) 
    b) abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; 
    c) i nuovi beni strumentali  siano  acquisiti  dai  soggetti  che
hanno sottoscritto l'accordo; 
    d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive  comprese  in  siti  inquinati  di   interesse   nazionale
localizzati   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe    previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti  aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese. 
  3. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita  in  applicazione   delle   intensita'   di   aiuto   agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di  vigenza  della
stessa  e,  successivamente,  nella  misura  massima  consentita   in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta  italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il   periodo   2014-2020,
subordinatamente  all'approvazione  della  stessa  da   parte   della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i  medesimi  costi  ammissibili
anche a titolo di «de minimis»  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/06. 
  4. Ai fini del comma  2,  si  considerano  agevolabili  l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria,  e,  limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma,  la  realizzazione
di: 
    a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce  B.II.1  dell'articolo  2424  del  codice
civile, nell'ambito di strutture produttive  localizzate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 2; 
    b)  macchinari,  ((  veicoli  industriali  di  vario  genere,  ))
impianti ed  attrezzature  varie,  classificabili  nell'attivo  dello
stato patrimoniale di cui al  primo  comma,  voci  B.II.2  e  B.II.3,
dell'articolo  2424  del  codice  civile,   destinati   a   strutture
produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali   dell'impresa,   utilizzati   per   l'attivita'    svolta
nell'unita' produttiva e brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui  sono  utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti
in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50  per  cento  del
complesso  degli  investimenti  agevolati  per  il  medesimo  periodo
d'imposta. 
  5. Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo  d'imposta  della  loro  entrata  in
funzione. Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto dei beni. 
  6. Il credito d'imposta e' determinato  con  riferimento  ai  nuovi
investimenti eseguiti in ciascun  periodo  d'imposta  e  deve  essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non  concorre
alla formazione del reddito ne' della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di  pagamento  F24  da  presentare  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia. 
  7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi  da  2  a  6  al  fine  di
individuare tra l'altro modalita' e termini per  la  concessione  del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di  spesa  rappresentato
dalle  risorse   annue   stanziate,   l'ammontare   dell'agevolazione
spettante  a  ciascun  beneficiario  e  trasmette  all'Agenzia  delle
Entrate, in via  telematica,  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  e
l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  nonche'  le
eventuali revoche, anche parziali. 
  8. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
  9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui  all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori  della   pesca,   dell'industria   carbonifera,   creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di  imprese
o  attivita'  che  riguardano  prodotti  o  appartengono  ai  settori
soggetti  a  discipline  comunitarie  specifiche,  ivi   inclusa   la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e'  riconosciuto  nel
rispetto delle condizioni sostanziali e  procedurali  definite  dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione,  ove
prescritta, della Commissione europea. 
  10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente  articolo  e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione  europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi. 
  11. Al fine di assicurare l'attuazione  dell'accordo  di  programma
quadro nonche' la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma
7-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Presidente
della Regione (( Friuli Venezia Giulia )) e' nominato, senza  diritto
ad alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento  comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza   pubblica,   Commissario   straordinario,   autorizzato   ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni.  Il  Commissario  resta  in
carica per  la  durata  di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti  di  competenza  in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili. 
  12. Il  Commissario,  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo di programma quadro di cui  al  comma  11,  assicura  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso,  puo'  avvalersi  degli
uffici e delle  strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sulle  aree   demaniali
marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui  al
comma  11,  nella  circoscrizione  dell'Autorita'  portuale   restano
impregiudicate  le  attribuzioni  e  le   competenze   della   stessa
Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni. 
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi  11  e  12  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  14.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2,   pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a  20  milioni  di  euro
annui per l'anno 2014 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015  ((
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, )) allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 20 milioni di euro per  l'anno  2014  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni
di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  287,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                            (( Art. 4-bis 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
                           siti inquinati 

  1. Nell'allegato II alla parte seconda del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  alla  voce  n.  13)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con  esclusione  delle
opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza  dei
siti inquinati». 
  2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle  opere
di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza  dei  siti
inquinati». ))
                            (( Art. 4-ter 

Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di  bonifica
             in siti contaminati di interesse nazionale 

  1. Al fine di accelerare  la  progettazione  e  l'attuazione  degli
interventi di bonifica e riparazione del danno  ambientale  nel  sito
contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per
il risarcimento del danno ambientale  a  favore  dell'amministrazione
dello Stato con sentenza del tribunale  di  Milano  n.  2536  del  28
febbraio 2012, passata in giudicato,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare  e  destinate  alle  finalita'  di  cui  al
presente comma. Con successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  e  sono  individuati  le  attivita'   del
commissario,  nel  limite  delle  risorse  acquisite,   le   relative
modalita' di utilizzo nonche' il  compenso  del  commissario  stesso,
determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la  progettazione
degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e  bonifica
nel sito contaminato  di  interesse  nazionale  Brescia  Caffaro,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
individuazione delle risorse finanziarie disponibili,  puo'  nominare
un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.  Il  compenso  del
commissario  di  cui  al  presente  comma  e'  determinato  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  e'
istituita una  contabilita'  speciale  nella  quale  confluiscono  le
risorse pubbliche stanziate per la  caratterizzazione,  la  messa  in
sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato. 
  3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le  fasi  progettuali,
la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi  e
dei lavori, le procedure per la realizzazione  degli  interventi,  la
direzione  dei  lavori,  la  relativa  contabilita'  e  il  collaudo,
promuovendo anche le opportune  intese  tra  i  soggetti  pubblici  e
privati interessati. Per le  attivita'  connesse  alla  realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati  ad  avvalersi  degli
enti  vigilati  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, di societa' specializzate  a  totale  capitale
pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali,  provinciali
e comunali. ))
                               Art. 5 

Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
  materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
  per start-up innovative, ricerca e studio 

  1.    Al    fine    di    potenziare     l'azione     in     favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane  e  la  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del  «Fondo
per la  promozione  degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la  Banca  del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  rivenienti  dalla  chiusura   del
Programma   Operativo   Multiregionale    «Industria    e    Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata  dello
Stato per essere riassegnate all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa per  il  medesimo  anno  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  (( 1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di  cui  al  comma  1
deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese. 
  1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico  presso
uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno  2014,  il  bilancio
annuale   del   Fondo   per   la   promozione    degli    scambi    e
l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1. )) 
  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le  parole:  «di  transito.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  Dogane
e  dei  Monopoli  sono  individuati  gli  uffici  doganali   in   cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata  anche  per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano  in  regimi  diversi  dal  transito,   a   condizione   che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale  in  servizio  sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale  da  garantire
la copertura dell'orario prolungato.». 
  (( 2-bis. I procedimenti amministrativi  facenti  capo  all'Agenzia
delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera,
ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali,  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  al  Corpo
forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa,  ai  servizi  fitosanitari
regionali,  all'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  che  si  svolgono
contestualmente   alla   presentazione   della    merce    ai    fini
dell'espletamento delle  formalita'  doganali,  sono  conclusi  dalle
amministrazioni competenti nel  termine  massimo  di  un'ora  per  il
controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci.  Nel
caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica,  anche
ove  occorra  il  prelevamento  di  campioni,  i  tempi  tecnici  per
conoscere i relativi esiti non possono superare  i  tre  giorni.  Del
mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde
il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della  legge
7 agosto 1990, n. 241. )) 
  3.  All'articolo  42  del  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    (( a) al comma 5 le parole: «e  agroalimentari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole e ittiche»; )) 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «del  15  dicembre  2006»  sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»; 
    (( c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.»  e'  inserito
il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese
agricole  o  ittiche,   ai   fini   del   contributo   si   applicano
rispettivamente, nell'ambito del plafond  nazionale,  il  regolamento
(CE) n. 1535/2007 della Commissione,  del  20  dicembre  2007,  e  il
regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24  luglio  2007,
che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella  regola
de minimis in favore delle imprese attive nella  produzione  primaria
dei  prodotti  di  cui  all'allegato  I  annesso  al   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea». )) 
  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta  delle
imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua   inglese   che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo. 
  5. All'articolo 2, comma 2, lettera l),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci»  sono  aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio  di  attestazioni  di
libera vendita e  commercializzazione  dei  prodotti  sul  territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri  di  firma,  su
atti e  dichiarazioni,  a  valere  all'estero,  in  conformita'  alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  sono  approvati  i  modelli  dei
certificati rilasciati  dalle  camere  di  commercio.  All'attuazione
delle disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno,  a
far data dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  salvezza
degli  effetti  giuridici  degli  atti  eventualmente  adottati   dai
soggetti titolari di  incarichi  negli  organi  statutari  dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione. 
  7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale  ed  europea,  il
Ministero  degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano  forme  di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di  ingresso  e
di permesso  di  soggiorno  connesse  con  start-up  innovative,  con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di  ricerca  o  di
mecenatismo,  da  realizzare  anche  in  partenariato  con   imprese,
universita', enti di ricerca ed altri  soggetti  pubblici  o  privati
italiani. 
  ((  7-bis.   Nei   progetti   e   nelle   attivita'   di   sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  di  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri
competenti e attuati dalle strutture decentrate dello  Stato  nonche'
dagli enti pubblici operanti nel campo  della  commercializzazione  e
del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione  delle  iniziative,
si prevede, ove  possibile,  il  coinvolgimento  delle  comunita'  di
origine  italiana  presenti  all'estero  e,  in  particolare,   degli
organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989,  n.
368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286. )) 
  8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 9, comma 2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso di permesso di  soggiorno  CE  rilasciato
per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso  le  universita'  e
gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo»; )) 
    a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma  3  e'
accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione
del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso
assimilabile.»; 
    c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «previste  dall'articolo  29»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla  lettera  a)  del
comma 3 del medesimo articolo»; 
    d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»; 
    e) all'articolo  27-quater,  comma  5,  lettera  b),  la  parola:
«relativa» e' soppressa; 
    f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato. 
  9. (( Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8  non  devono  derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.  ))  All'attuazione
del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente. 
  (( 9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei  Paesi  del
Mediterraneo». ))
                               Art. 6 

Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed (( agenda  digitale
  )) 

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,  ((  ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  e  dal  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
)) sono adottati interventi per il  finanziamento  a  fondo  perduto,
tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione  del  15  dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale, (( la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale
da  favorire  l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici   e   forme   di
flessibilita', tra cui il telelavoro, )) lo sviluppo di soluzioni  di
e-commerce, la  connettivita'  a  banda  larga  e  ultralarga.  ((  I
suddetti voucher sono concessi anche per permettere  il  collegamento
alla rete internet mediante  la  tecnologia  satellitare,  attraverso
l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove  le
condizioni  geomorfologiche  non  consentano  l'accesso  a  soluzioni
adeguate attraverso  le  reti  terrestri  o  laddove  gli  interventi
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili  economicamente  o
non realizzabili.  ))  I  voucher  potranno  altresi'  finanziare  la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese. 
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' stabilito l'ammontare  dell'intervento  nella  misura  massima  ((
complessiva )) di  100  milioni  di  euro  a  valere  sulla  medesima
proposta nazionale (( o sulla collegata pianificazione  definita  per
l'attuazione degli interventi a finanziamento  nazionale  di  cui  al
comma 1. )) La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le
Regioni in misura proporzionale al numero  delle  imprese  registrate
presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo. 
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti». 
  (( 4-bis. Al fine di favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2013,  si  applicano  anche
allo scavo per  l'installazione  dei  ricoveri  delle  infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici  alle  reti  di
telecomunicazioni. Nel  caso  di  installazione  dei  ricoveri  delle
infrastrutture contemporanea alla effettuazione dello  scavo,  l'ente
operatore  presenta   un'istanza   unica   per   lo   scavo   e   per
l'installazione  dei   ricoveri   delle   infrastrutture   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni. 
  4-ter. Al fine di  favorire  la  diffusione  della  banda  larga  e
ultralarga nel territorio nazionale anche  attraverso  l'utilizzo  di
tecniche innovative di scavo che non  richiedono  il  ripristino  del
manto stradale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definite  ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche  tecniche  adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico  1°  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013. )) 
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1º gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  (( 5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare
il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga  e  di
conseguire  una  mappatura  della  rete  di  accesso   ad   internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati  di  tutte  le  reti  di  accesso  ad  internet  di
proprieta'  sia  pubblica  sia  privata  esistenti   nel   territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche'  il  grado  di
utilizzo delle stesse. I  dati  cosi'  ricavati  devono  essere  resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del  comma  3
dell'articolo 68 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n. 82,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data  dal
30  giugno  2014  per  i  contratti  stipulati  in   forma   pubblica
amministrativa e a far data dal  1º  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.». 
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1º gennaio  2013  e
fino alle date in cui la stipula  in  modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ((  di  cui  all'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, nonche' )) 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179
del 2012. 
  8. (( Entro quindici giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  e  utilizzate   dai   Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di  rete  televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  le  frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti  alla  medesima  data.  La  liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
31 dicembre 2014. Alla scadenza del  predetto  termine,  in  caso  di
mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,   l'Amministrazione
competente procede  senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
coattiva  degli  impianti  avvalendosi  degli  organi  della  polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1º
agosto 2003, n. 259. )) 
  9. ((  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita'  per  l'attribuzione,
entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori  abilitati  alla
diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure  economiche  di
natura  compensativa,  a  valere  sulla  quota  non   impiegata   per
l'erogazione dei contributi  per  i  ricevitori  per  la  televisione
digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti  alla
societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto  del
Ministro delle  comunicazioni  30  dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2004,  finalizzate  al
volontario  rilascio  di  porzioni   di   spettro   funzionali   alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8.  Successivamente  alla
data del 31 dicembre 2014 le risorse di  cui  al  primo  periodo  che
residuino successivamente all'erogazione delle misure  economiche  di
natura  compensativa  di  cui  al  medesimo  periodo  possono  essere
utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione  di  indennizzi
eventualmente dovuti a soggetti non piu'  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e  successive   modificazioni,   a   seguito   della   pianificazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma  8
del presente articolo. 
  9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  stabilisce
le modalita' e  le  condizioni  economiche  secondo  cui  i  soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito  locale  hanno  l'obbligo  di
cedere una quota  della  capacita'  trasmissiva  ad  essi  assegnata,
comunque  non  inferiore  a  un  programma,  a  favore  dei  soggetti
legittimamente operanti in ambito locale  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, che  procedano  al  volontario  rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8  o  a  cui,  sulla  base
della nuova pianificazione della stessa  Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni  e  della  posizione  non   piu'   utile   nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso. )) 
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ((
ovvero nell'ambito della collegata  pianificazione  degli  interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione  e  dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, )) sono adottati  interventi  per  il  riconoscimento  di  un
credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole  e
medie  imprese  di  cui  alla   Raccomandazione   2003/361/CE   della
Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di  piccole
e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile  che
consentano l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con
capacita' uguale o superiore a 30 Mbps.  Il  credito  di  imposta  e'
riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui
al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65%  degli  importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000
euro e nella misura massima complessiva  di  50  milioni  di  euro  a
valere  sulla  proposta  nazionale   relativa   alla   programmazione
2014-2020 (( o  sulla  predetta  pianificazione  degli  interventi  a
finanziamento nazionale. )) 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie,  sono  definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione  degli  articoli  87   e   88   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito  d'imposta  di
cui al  comma  10,  inclusa  la  certificazione  del  prestatore  del
servizio di connessione digitale  e  le  modalita'  di  comunicazione
delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei  fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese  nonche'
ogni   altra   disposizione   necessaria    per    il    monitoraggio
dell'agevolazione ed  il  rispetto  del  limite  massimo  di  risorse
stanziate. 
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1. 
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, (( e al Fondo per lo sviluppo e la coesione,  in
relazione alle previste  necessita'  per  fronteggiare  le  correlate
compensazioni, )) gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  (( 14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per  l'Italia
digitale e le  amministrazioni  interessate  possono  stipulare,  nel
rispetto della legislazione vigente in materia di contratti  pubblici
e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni  con  societa'
concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il  territorio
nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici  di
servizi su scala nazionale e di computer emergency response team.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  all'adempimento  di  quanto
previsto dal presente comma  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente». ))
                               Art. 7 

Misura di razionalizzazione  dell'istituto  del  ruling  di  standard
                           internazionale 

  1. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le imprese con attivita' internazionale hanno  accesso  ad  una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento,  degli  interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla  valutazione  preventiva  della
sussistenza  o  meno  dei  requisiti  che  configurano  una   stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti  i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nonche'   dalle   vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»; 
    b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  quattro  periodi  d'imposta
successivi»; 
    c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.
                               Art. 8 

         Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto 

  (( (soppresso). ))
                               Art. 9 

           Misure per favorire la diffusione della lettura 

  1. Nell'ambito di  apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi ((  degli
esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio  ))
con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con  il  decreto  di
cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2016, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale,  muniti  di
codice ISBN. (( Il  credito  di  imposta  e'  compensabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n. 241,  e
successive modificazioni. )) 
  2.  ((  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico  e  con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla
base della popolazione studentesca  nell'anno  scolastico  2014/2015,
fissa, per ogni studente di  istituto  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  pubblico  o  paritario  avente  sede  nel  territorio
nazionale, l'importo disponibile ai sensi  del  comma  5  nei  limiti
delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito
del  programma  operativo  nazionale  di  riferimento.  I   dirigenti
scolastici dei predetti istituti rilasciano a  ciascuno  studente  un
buono sconto di pari importo, timbrato e  numerato,  utilizzabile  ai
fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento  per  l'acquisto
di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che  decidono  di
avvalersi della misura di cui al comma 1. 
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definiti   le   modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi  comprese  le
modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione
delle spese effettuate ai fini  della  verifica  della  capienza  dei
fondi annualmente disponibili, il regime dei  controlli  sulle  spese
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il  monitoraggio
dell'agevolazione di cui al  presente  articolo  e  il  rispetto  del
limite massimo di spesa di cui al comma 5. )) 
  3. (( (soppresso). )) 
  4. (( (soppresso). )) 
  5. Previa verifica della coerenza con le  linee  di  intervento  in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione  da  parte  della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale  relativo  alla
Competitivita'  di  responsabilita'  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione  territoriale,  il  Ministro
per gli affari  regionali  e  le  autonomie,  ((  il  Ministro  dello
sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ))  e'  stabilito  l'ammontare  dell'intervento  nella
misura massima  di  50  milioni  di  euro  a  valere  sulla  proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020  dei  fondi
strutturali comunitari. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Le risorse individuate  ai  sensi  del  comma  5,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente  articolo,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.
                               Art. 10 

            Tribunale delle societa' con sede all'estero 

  (( 01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  27
giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
«E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale e  della  corte  di  appello  (sezione  distaccata)  di
Bolzano». )) 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno  2003  n.  168,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  prima  delle  parole  «Le  controversie  di  cui
all'articolo 3» sono  inserite  le  seguenti  parole:  «Fermo  quanto
previsto dal comma 1-bis,»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per  le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e'  parte,  anche  nel
caso di piu' convenuti  ai  sensi  dell'articolo  33  del  codice  di
procedura civile, una societa', in qualunque  forma  costituita,  con
sede all'estero, anche  avente  sedi  secondarie  con  rappresentanza
stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli  ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle  disposizioni
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari di seguito  elencati,  sono  inderogabilmente
competenti: 
      1) la sezione specializzata in materia di impresa di  Bari  per
gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Bari,  Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza; 
      2) la sezione specializzata in materia di impresa  di  Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti  di  Cagliari  e
Sassari (sezione distaccata); 
      3) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; 
      4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; 
      5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; 
      6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello  di
Campobasso, Napoli, Salerno; 
      7) la sezione specializzata in materia di impresa di  Roma  per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma; 
      8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 
      9) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Venezia
per gli  uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Trieste,
Venezia; 
      (( 9-bis) la sezione specializzata in  materia  di  impresa  di
Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di  Trento,
fermo quanto previsto al numero 9-ter); 
      9-ter) la  sezione  specializzata  in  materia  di  impresa  di
Bolzano per  gli  uffici  giudiziari  ricompresi  nel  territorio  di
competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di  appello  di
Trento». )) 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente.
                               Art. 11 

Misure per favorire la risoluzione di  crisi  aziendali  e  difendere
                            l'occupazione 

  1. (( All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,  dopo  le
parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono inserite  le  seguenti:
«e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo
17, comma 5». )) 
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende,  rami  d'azienda  o
complessi di beni e contratti di  imprese  sottoposte  a  fallimento,
concordato   preventivo,   ((   amministrazione    straordinaria    o
liquidazione coatta amministrativa, )) hanno  diritto  di  prelazione
per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative costituite  da
lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. 
  3. L'atto di  aggiudicazione  dell'affitto  o  della  vendita  alle
societa' cooperative di cui al comma 2, costituisce  titolo  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5,  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nonche' dell'articolo  2,  comma  19,  della  legge  28
giugno  2012,  n.  92,  ai  soci  lavoratori  delle  medesime,  ferma
l'applicazione delle vigenti norme in  materia  di  integrazione  del
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non  passano  alle
dipendenze della societa' cooperativa. 
  (( 3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice  civile  si
interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme
sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di
strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. 
  3-ter.  All'articolo  4,  comma  4-septies,  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un  massimo  di  12  mesi»
sono aggiunte le seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in
cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata,  in  tutto  o  in
parte,  e  risulti,  sulla  base  di  una  specifica  relazione   del
commissario  straordinario,   l'utile   prosecuzione   dell'esercizio
d'impresa. 
  3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111,  secondo  comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
si interpreta nel senso  che  i  crediti  sorti  in  occasione  o  in
funzione della procedura di concordato  preventivo  aperta  ai  sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del
1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla  condizione
che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo
e terzo siano presentati entro il termine,  eventualmente  prorogato,
fissato  dal  giudice  e  che  la  procedura  sia  aperta  ai   sensi
dell'articolo  163  del  medesimo   regio   decreto,   e   successive
modificazioni,  senza  soluzione   di   continuita'   rispetto   alla
presentazione della domanda ai sensi del citato articolo  161,  sesto
comma. 
  3-quinquies. All'articolo 9 del  decreto-legge  10  dicembre  2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,
n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di  cui
al comma 2 e le valutazioni discrezionali  di  cui  al  comma  3,  il
valore determinato ai sensi del comma 1  non  costituisce  un  limite
inderogabile ai fini della legittimita' della vendita». ))
                               Art. 12 

     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    (( a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La presente legge si applica altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali  finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale,  titoli
ibridi e convertibili, da parte della societa'  emittente  i  titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o  acquisto
di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono  riferiti  alla
societa' emittente i titoli»; )) 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.». 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le societa' di cui al  comma  1  possono  aprire  ((  conti
correnti segregati  presso  la  banca  depositaria  ovvero  presso  i
soggetti di cui )) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove  vengano
accreditate le somme corrisposte dai  debitori  ceduti  nonche'  ogni
altra somma pagata o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi
delle  operazioni  accessorie  condotte   nell'ambito   di   ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque  ai  sensi  dei  contratti
dell'operazione.  Le  somme  accreditate  su  tali  conti   segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da  quello  del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su  tali  somme  non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per  il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma  2  e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli  ceduti,  nonche'  per  il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In  caso  di  avvio  nei
confronti del depositario di procedimenti di cui  al  titolo  IV  del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o  di  accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate  su  tali  conti  non  sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto  e  non  sono
soggette a sospensione  dei  pagamenti  ((  e  vengono  integralmente
restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso,
secondo i termini contrattuali e  comunque  senza  la  necessita'  di
attendere i riparti e le altre restituzioni. )) 
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c), (( e vengono integralmente restituite alla  societa'  per
conto  della  quale  e'  avvenuto  l'incasso,   secondo   i   termini
contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti  e
le altre restituzioni.»; )) 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, (( per gli effetti di cui al  comma  2
del presente articolo, e'  sufficiente  che  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione  del
cedente, del cessionario e della  data  di  cessione.  Alle  medesime
cessioni )) puo' altresi'  applicarsi,  su  espressa  volonta'  delle
parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2,  della  legge
21 febbraio 1991, n. 52. 
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati (( dalla societa'  di  cartolarizzazione  ))  e  i
crediti (( di tali  debitori  nei  confronti  del  cedente  ))  sorti
posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti
e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; 
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione.»; 
  (( 2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche  regolate  in  conto  corrente,  l'espletamento  delle
formalita' di opponibilita' previste dal  presente  articolo  produce
gli effetti ivi indicati anche con  riferimento  a  tutti  i  crediti
futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano
stipulati prima della data di espletamento di tali formalita'»; )) 
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»; 
      3) dopo il comma 4 (( sono aggiunti i seguenti: )) 
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi (( dal
cedente )) e'  dato  avviso  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»; 
  (( 4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da  aperture  di
credito, anche regolate in conto  corrente,  il  diritto  di  rendere
esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa'  cessionaria
in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza,
con un preavviso non inferiore a quindici giorni»; )) 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili. 
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»; 
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»; 
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-quater. - (Cessione di ulteriori crediti e  titoli)  --  1.
Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1,  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle  operazioni,  ivi
disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni  e  titoli  similari  ((
ovvero cambiali finanziarie, )) crediti garantiti da ipoteca  navale,
crediti nei confronti di piccole e medie imprese,  crediti  derivanti
da contratti di leasing o di  factoring,  nonche'  di  titoli  emessi
nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione  aventi  ad  oggetto
crediti della medesima natura.  ((  Tali  crediti  e  titoli  possono
essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo  bancario.
)) 
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, (( e regola  l'emissione  di  titoli  di  cui  al  presente
articolo differenziandoli dai titoli emessi  ai  sensi  dell'articolo
7-bis. )) 
  2. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
  «26-bis. Le obbligazioni, (( le cambiali finanziarie )) e i  titoli
similari  di  cui  al  presente  articolo,  le  quote  di  fondi   di
investimento che investono prevalentemente negli anzidetti  strumenti
finanziari,  nonche'  i  titoli  rappresentativi  di  operazioni   di
cartolarizzazione  aventi  ad   oggetto   gli   anzidetti   strumenti
finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere  negoziati
in  un  mercato  regolamentato  o   in   sistemi   multilaterali   di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da
parte di operatori terzi, attivi ammessi a  copertura  delle  riserve
tecniche delle imprese di assicurazione di cui  all'articolo  38  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   e   successive
modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della  presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le  misure
di dettaglio per la copertura  delle  riserve  tecniche  tramite  gli
attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle  quote  di
fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni  in  materia  di  limiti  di   investimento   di   fondi
pensione.». 
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento  e'
sufficiente l'annotazione del contante sul conto  di  pertinenza  del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»; 
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»; 
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis. - (Operazioni di finanziamento strutturate) -- 1. Gli
articoli da 15 a 20 si applicano anche  alle  garanzie  di  qualunque
tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in  relazione  alle
operazioni   di   finanziamento   strutturate   come   emissioni   di
obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui  all'articolo
44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione
alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie  anche  conseguenti
alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione
o estinzione di tali operazioni. 
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella deliberazione  di  emissione  ((  o  in  analogo  provvedimento
autorizzativo. )) 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta. 
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate. 
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.». 
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, non si applica  sugli  interessi  e  gli  altri  proventi  delle
obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali   finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente  articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  la  cui  sottoscrizione  e  circolazione  e'   riservata   a
investitori  qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «banca  creditrice»  sono  inserite   le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni  o  titoli  di  cui  al  comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»; 
      2) dopo le parole: «e le  condizioni  del  finanziamento»  sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis,  gli  elementi  di  cui  ai  numeri  1),  3),  4)  e  6)
dell'articolo 2414 del codice civile  o  di  cui  all'articolo  2483,
comma 3, del codice civile». 
  (( 6-bis. In aggiunta a quanto  gia'  previsto  dalla  legislazione
vigente, la garanzia del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio  che,  in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento  da  esse  gestiti,
sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui  all'articolo  32
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive
modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia  puo'
essere concessa a fronte sia di singole operazioni di  sottoscrizione
di obbligazioni e titoli similari sia di  portafogli  di  operazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti,  nel  rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche
delle operazioni  ammissibili,  le  modalita'  di  concessione  della
garanzia, i criteri di selezione nonche'  l'ammontare  massimo  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del
rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente
articolo. )) 
  7. All'onere derivante dal comma 4, pari a 4 milioni di euro  annui
a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616,
della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  relativo  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
  (( 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, le  modalita'  per  la  compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in  favore  delle  imprese
titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,  per
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche  professionali,
maturati nei confronti della pubblica amministrazione  e  certificati
secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro  dell'economia
e delle  finanze  22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora  la  somma
iscritta a ruolo sia inferiore o pari  al  credito  vantato.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi  diritto,
nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi  all'agente
della riscossione. 
  7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
n. 145744 del 23 dicembre 2013, al  fine  di  eliminare,  per  l'anno
2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal  1°  marzo
2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma, pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2014,  si
provvede, quanto a  7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a 7,5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
                               Art. 13 

Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i  lavori  pubblici  ed  in
                     materia di trasporto aereo 

  1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del  17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera  CIPE  n.  33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le  quote  annuali  dei  contributi
revocati,  iscritte  in  bilancio,  affluiscono  al  Fondo   di   cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in  conto  residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi  dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dovranno  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013,  per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
risorse revocate sono  destinate,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  relazione   alle   annualita'
disponibili: 
    a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro,  alla
realizzazione  dei  progetti  cantierabili  relativi   a   opere   di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo  2015,
gia' individuate dal  tavolo  Lombardia,  riguardanti  il  parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 -- S.S. 233, lotto 1-B,  nel  limite
di 17,2 milioni di  euro  e  le  connesse  opere  di  collegamento  e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite  di  5
milioni di euro; 
    b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere  necessarie  per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -- terminal T1-T2; 
    c) per l'importo di 42,8 milioni di euro,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano. 
  (( 1-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  in  un'apposita
sezione  del  proprio  sito  web  istituzionale,  il  CIPE   pubblica
un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con  i  quali,  a
far data dal 1° gennaio 2010, sono  state  revocate  le  assegnazioni
disposte con  proprie  delibere.  Nell'anagrafe,  da  aggiornare  con
cadenza almeno trimestrale,  per  ogni  provvedimento  devono  essere
indicati la consistenza delle risorse  revocate,  le  finalita'  alle
quali tali risorse sono  state  destinate  con  il  provvedimento  di
revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento,
nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia
degli interventi a beneficio dei  quali  sono  state  riassegnate  le
risorse  revocate,  sia  di  quelli   oggetto   delle   delibere   di
assegnazione revocate. )) 
  2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato  dal
CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a  valere  sulle  risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e'  assegnato  al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di  cui  alla  lettera  a)  del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni  di
euro, e' revocato, in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  di
finanziamento entro il (( 31 dicembre  2014.  Con  provvedimento  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere  al  ))
CIPE, vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita' di
monitoraggio. 
  3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per  l'affidamento  dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a  condizione  che  le  erogazioni  avvengano
compatibilmente con le risorse  iscritte  sull'apposito  capitolo  di
bilancio.  Il  Commissario  Unico   di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale  per  il
governo complessivo degli  interventi  regionali  e  sovra  regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario,  il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione. 
  4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1  non
utilizzate  per  le  finalita'  ivi  previste  sono  destinate   alla
realizzazione di interventi immediatamente  cantierabili  finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a  rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici  con  i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre  al  CIPE  entro  60  giorni
dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione ))  del
presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime  finalita'
sono revocati i fondi statali (( di cui all'articolo  1,  comma  994,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, )) trasferiti o assegnati  alle
Autorita' portuali, anche mediante operazioni  finanziarie  di  mutuo
con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la  realizzazione
di opere infrastrutturali, a  fronte  dei  quali,  essendo  trascorsi
almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia  stato
pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori,  ((  fatti
salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. ))  Le  disponibilita'  derivanti  dalle
revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro   ((
centoventi )) giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate, nel limite di 200  milioni  di  euro  per  l'anno
2014, ad apposito Fondo, istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (( Il CIPE assegna, a
valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le
risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui  alla
delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi  del
comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione  da
parte  dell'amministrazione   aggiudicatrice   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  del
progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a
base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di  assegnazione
del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso  di
mancato  avvio  dei  lavori  nel  rispetto  del  cronoprogramma.   Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di
ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6  del  presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196. )) 
  5. Nel caso in cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti  realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento  a
carico dello Stato, con il decreto  di  cui  al  comma  4  e  per  le
medesime  finalita'  e'  disposta  la  cessione  ad  altra  Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora  disponibile  presso  il
soggetto  finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti continua a  corrispondere  alla  banca
mutuante, fino alla scadenza,  la  quota  del  contributo  dovuta  in
relazione  all'ammontare  del  finanziamento   erogato.   L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Una quota pari a (( 23 milioni )) di euro delle risorse  di  cui
al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
e' assegnata a decorrere  dall'anno  2014  alla  realizzazione  degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati  al  miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere  piu'  efficiente
il  trasferimento  ferroviario  e  modale  all'interno  dei   sistemi
portuali previsti al comma 4. (( Nell'ambito degli interventi di  cui
al primo periodo destinati al miglioramento della competitivita'  dei
porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota  pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche'  pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  dal  2016  al  2020  e'
destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo
8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  per  far
fronte alle  spese  connesse  all'adeguamento  e  allo  sviluppo  del
sistema di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  t-undecies),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  196,  anche  allo  scopo  di
consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e
9-bis del citato decreto legislativo n. 196  del  2005,  in  possesso
dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m),  del
medesimo  decreto  legislativo,   limitatamente   alle   informazioni
relative alle navi presenti nella propria circoscrizione  portuale  e
nella rada adiacente e alle navi  dirette  verso  le  medesime  aree,
possano  essere  rese  disponibili  alle  autorita'   portuali,   con
modalita' che la  citata  amministrazione  stabilisce  attraverso  le
previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  221
del 2012. 
  6-bis. Per le finalita' di  EXPO  2015  e  in  particolare  per  la
realizzazione del modulo informatico/telematico  di  interconnessione
del sistema  di  gestione  della  rete  logistica  nazionale  con  la
piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento
al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore  unico  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa'  EXPO
2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. )) 
  7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro  il  30  giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, (( ad esclusione di
quelle  di  cui  all'ultimo  periodo  del  medesimo   comma   6,   ))
contestualmente  all'approvazione  dei  progetti   definitivi   degli
interventi. In caso di mancata presentazione dei  progetti  entro  il
termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata,  e'
nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento. 
  (( 7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate  strategiche
ai sensi dell'articolo 1 della legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e
successive  modificazioni,  alle  imprese  che  subiscono  danni   ai
materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali  come  conseguenza
di delitti non colposi commessi al fine di  ostacolare  o  rallentare
l'ordinaria  esecuzione  delle  attivita'  di  cantiere,  e  pertanto
pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte  per
la  realizzazione  dell'opera,  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per
una   quota   della   parte   eccedente    le    somme    liquidabili
dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non  assicurata,
per una quota del  danno  subito,  comunque  nei  limiti  complessivi
dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  presente  comma.  Per  tali
indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. )) 
  8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.  267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento  dei  finanziamenti  di  propria  competenza  per  la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. 
  (( 9-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  servizio
pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di  Salerno  -
Stadio Arechi, le risorse  statali  impegnate  per  la  realizzazione
della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite  di
5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile  al  fine  di
garantire la funzionalita'  del  contratto  di  servizio  ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015. )) 
  10. All'articolo 118 del codice di cui al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Ove  ricorrano  condizioni  di  crisi  di   liquidita'   finanziaria
dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei  pagamenti  dei
subappaltatori o dei cottimisti, o anche  dei  diversi  soggetti  che
eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per
il  contratto  di  appalto  in  corso   puo'   provvedersi,   sentito
l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara,  al
pagamento diretto alle mandanti,  alle  societa',  anche  consortili,
eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma
dell'articolo 93 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' al subappaltatore  o
al cottimista dell'importo dovuto per  le  prestazioni  dagli  stessi
eseguite.»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per  i
contratti di  appalto  in  corso,  nella  pendenza  di  procedura  di
concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale,  provvedere   ai
pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali  diversi
soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e  dalle
societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione
unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207,
dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso
il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.». 
  3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la
stazione appaltante,  ferme  restando  le  disposizioni  previste  in
materia di obblighi informativi, pubblicita'  e  trasparenza,  e'  in
ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale
le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari». )) 
  11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di  buona
esecuzione relative alle  opere  in  esercizio  di  cui  all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
a tutti i contratti di appalto aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla  data  di  entrata  in
vigore  del  richiamato  decreto  legislativo  n.  163/2006.  Per  le
societa' o enti  comunque  denominati  di  proprieta'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla  vigilanza  di  altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato  contratti  di  programma  che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata  e  l'oggetto  di  destinazione
della stessa. 
  (( 11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
  «Successivamente al  deposito  del  ricorso,  la  partecipazione  a
procedure  di  affidamento  di   contratti   pubblici   deve   essere
autorizzata  dal  tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza  di  tale  nomina,  provvede  il
tribunale». )) 
  12. (( (soppresso). )) 
  13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il  gas»
sono soppresse. 
  14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi  o  ogni
altra  forma   di   emolumento   ai   vettori   aerei   in   funzione
dell'avviamento  e  sviluppo  di  rotte  destinate  a  soddisfare   e
promuovere  la  domanda  nei  rispettivi  bacini  di  utenza,  devono
esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e  tali  da
garantire la piu' ampia  partecipazione  dei  vettori  potenzialmente
interessati, secondo modalita' da definirsi con apposite Linee  guida
adottate dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ((
sentiti l'Autorita' di regolazione dei trasporti e  l'Ente  Nazionale
per l'Aviazione Civile, )) entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto. 
  15.  I  gestori  aeroportuali  comunicano   ((   all'Autorita'   di
regolazione dei trasporti e ))  all'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione
Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai  fini  della
verifica   del   rispetto   delle   condizioni   di   trasparenza   e
competitivita'. 
  (( 15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della  concorrenza
tra gli  scali  aeroportuali  e  di  promuovere  l'attrattivita'  del
sistema aeroportuale italiano,  anche  con  riferimento  agli  eventi
legati all'EXPO 2015, nella  definizione  della  misura  dell'imposta
regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA),  di
cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342,
il valore massimo dei parametri delle misure IRESA  non  puo'  essere
superiore a  euro  0,50.  Fermo  restando  il  valore  massimo  sopra
indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata  tenendo  conto
anche degli ulteriori criteri della distinzione  tra  voli  diurni  e
notturni e delle peculiarita'  urbanistiche  delle  aree  geografiche
prospicienti i singoli aeroporti. )) 
  16. L'addizionale comunale istituita  dall'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ed  i  successivi  incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma  75,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri  in  transito  negli  scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. 
  17.  L'addizionale  Commissariale  per   Roma   Capitale   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e  in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino,  ad  eccezione  di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica. 
  18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari  a  ((  9
milioni dei euro annui a decorrere dall'anno  2014,  ))  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte
dello  Stato  all'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,  di  cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.
Al ristoro delle  predette  minori  entrate  a  favore  dei  soggetti
interessati,  si   provvede   con   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti,  negli   stati   di
previsione dei Ministeri interessati,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste  dalla  legge  o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione  del  reddito
ai fini contributivi.  Le  medesime  indennita'  di  cui  al  periodo
precedente  concorrono   alla   determinazione   della   retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  20. Alla copertura dell'onere  recato  dal  comma  19,  pari  a  28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere  sulle  risorse
riscosse dall'ENAV per lo  svolgimento  dei  servizi  di  navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che  a  tal
fine,  per  il  medesimo  importo  sono  versate   dall'ENAV   stesso
all'entrata del bilancio dello  Stato  nell'anno  2014.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio. 
  21. All'articolo 2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 47, le parole:  «1º  gennaio  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2019»; 
    b) al comma 48, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata. 
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, ((  pari  a
184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ))  si
provvede  mediante  il  corrispondente  incremento   dell'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di  cui  all'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,  da
destinare  all'INPS.  La  misura   dell'incremento   dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre  2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia  della  disposizione  di
cui al comma 21. 
  24. (( Anche in vista dell'EXPO 2015,  al  fine  di  promuovere  il
coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite  la  valorizzazione
di aree territoriali  di  tutto  il  territorio  nazionale,  di  beni
culturali e ambientali, nonche'  il  miglioramento  dei  servizi  per
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati  progetti
che  individuino  uno  o  piu'  interventi  di  valorizzazione  e  di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati
da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da  unioni  di
comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti.  Ogni  comune  o
raggruppamento  di  comuni  potra'  presentare   un   solo   progetto
articolato in uno o piu' interventi  fra  loro  coordinati,  con  una
richiesta di finanziamento  che  non  potra'  essere  inferiore  a  1
milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche'  in  ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno  finanziario  entro
il 30 giugno 2014 e ne sia possibile la conclusione entro venti  mesi
da quest'ultima data. In via subordinata, possono  essere  finanziati
anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai  medesimi
obiettivi  di  valorizzazione  della  dotazione  di   beni   storici,
culturali, ambientali  e  di  attrattivita'  turistica  inseriti  nei
progetti di cui al presente comma, per un  importo  non  inferiore  a
100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo
complessivo del progetto sia superiore  ai  limiti  di  finanziamento
indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno  indicare  la
copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente. 
  25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente  decreto,  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  sentito  il  Ministro  per  la  coesione
territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo
delle risorse per gli interventi di cui al  comma  24  e  prevede  le
modalita' di attuazione  dei  relativi  interventi  anche  attraverso
apposita convenzione con l'ANCI. 
  25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di  cui
all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso
il Ministero  dello  sviluppo  economico  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica,  che
provvedera' a pubblicarle nel proprio portale  telematico  contenente
dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica sul territorio. )) 
  26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro. 
  27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede  con  le  risorse
derivanti  dalla  riprogrammazione  del  Piano  di  Azione  Coesione,
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo   4,   comma   3,   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con  le  risorse  derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con  le  Amministrazioni
responsabili della loro attuazione,  dei  Programmi  Operativi  della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. 
  28.  Eventuali  ulteriori  risorse   che   si   dovessero   rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere  utilizzate  per  elevare,  fino  a  concorrenza  dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto  al  comma  26
destinabili all'intervento di cui al comma 24.
                           (( Art. 13-bis 

Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui
            al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

  1. All'articolo 114 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  dopo
il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai
carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora
circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a
carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, sono stabilite le relative  prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione». 
  2. All'articolo 85, comma 2, del codice della  strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) i velocipedi». ))
                               Art. 14 

     (( Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare 

  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno  del
lavoro sommerso e  irregolare  e  la  tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti
disposizioni: 
    a)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato  ad  integrare  la  dotazione  organica   del   personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del lavoro  di  area  III  e  cinquanta  nel
profilo  di  ispettore  tecnico  di   area   III,   e   a   procedere
progressivamente  alle  conseguenti  assunzioni.  Ferma  restando  la
previsione  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  la
disposizione di  cui  all'articolo  34-bis,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,
trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso
di specifiche professionalita' compatibili con  quelle  di  ispettore
del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   e   al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle  unita'  assunte  e  la
relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla presente  lettera  si  provvede  mediante  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per  l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016; 
    b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  aprile  2002,  n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato  del  30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato  articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di  diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto; 
    c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
e successive modificazioni, con esclusione  delle  sanzioni  previste
per la violazione dell'articolo 10, comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla  presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; 
    d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni
di cui alle lettere  b)  e  c)  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: 
      1) al Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
      2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel  limite  massimo  di  10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  finalizzate  ad  una  piu'  efficiente  utilizzazione   del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi  di  carattere  organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,  nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare. 
    d) ferme restando le competenze  della  Commissione  centrale  di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare  la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli  Enti
Pubblici che  gestiscono  forme  di  assicurazioni  obbligatorie,  la
programmazione delle verifiche ispettive, sia  livello  centrale  che
territoriale,   da   parte   dei   predetti   Enti   e'    sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali  e  territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato ad  implementare  la  dotazione  organica  del  personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita'  di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del  lavoro  di  area  III  e  cinquanta  di
ispettore  tecnico  di  area  III  da  destinare  nelle  regioni  del
centro-nord ed a  procedere  in  modo  progressivo  alle  conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma  2.  Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  comunica  annualmente
al Dipartimento della Funzione  Pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte  e  la
relativa spesa; 
    f) con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione  del  presente
decreto,   sono    individuate    forme    di    implementazione    e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo  proprio  in  un'ottica  di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del  servizio
reso da parte del personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
))
                               Art. 15 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e'  sara'  presentato  alle   Camere   per   la
conversione in legge.