Sdoppiamento classi in presenza di docenti assenti

Sdoppiamento classi in presenza di docenti assenti. Illegittimità. Il SAB chiede intervento urgente dell’USR della Calabria al fine di bloccare il fenomeno.

Continuano a pervenire nelle sedi SAB segnalazioni e richieste d’intervento, in merito al diffuso
fenomeno, in quasi tutte le scuole della regione Calabria e non solo, riguardante lo sdoppiamento
delle classi, con la ridistribuzione degli alunni in altre classi, in presenza di docenti assenti,
nonostante reiterate proteste, atti di rimostranza ecc.., da parte dei docenti coinvolti .
Inoltre, in alcune istituzioni scolastiche, addirittura, i dirigenti fanno circolare disposizioni prive di
firma sui criteri da utilizzare per la sostituzione degli insegnanti assenti, coinvolgendo anche
docenti in compresenza, di religione cattolica e di sostegno, obbligando i responsabili di plesso a
darne attuazione.
Quanto sopra evidenziato, non trova riscontro né nel contratto di lavoro vigente, né in normativa
ministeriale che, di volta in volta, si è espressa in modo autorevole in senso contrario a quanto sopra
evidenziato, per cui il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, ha già richiesto
autorevole intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria al fine di far cessare tali
illegittimità.
Nel merito, inoltre, vi sono determinazioni di altri UU.SS.RR., Puglia, Lombardia, Basilicata, ecc..,
in particolare, quest’ultimo, con nota prot. n. 7934 del 22/11/2010, nel far riferimento alla C.M. n. 9839
dell’8/11/2010, così dispone: “Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel
rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile laddove
dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del
personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via
temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclasse e la violazione di
qualsiasi norma di sicurezza.”
Quasi mai viene rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 riguardo i
parametri di agibilità e igienico-sanitari delle scuole, in caso di assenza del personale docente: è
consuetudine l’accorpamento delle classi.
E’ illegittimo, dopo, l’utilizzo dell’insegnante di sostegno o di religione cattolica su disposizione del
dirigente scolastico; prassi “anomala” (vietata da circolari ministeriali, territoriali e dall’art.13 comma 6
della L. 104/92) che comporta, per il personale docente, l’assunzione di responsabilità penali e patrimoniali
non previste, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi alunni pregiudicandone il diritto allo studio.
In particolare per l’insegnamento della religione cattolica, dove spesso l’ora è collocata o alla prima o
all’ultima, facendo cosi entrare dopo o uscire prima chi non si è avvalso di tale insegnamento,
contravvenendo alle disposizioni MIUR, non ultima la C.M. n. 18 del 4/7/2013 prot. n. 1587 la quale ricorda
che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati,
rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della
materia e detta istruzioni per la parte relativa alla normativa contrattuale e retributiva.
La nota MEF n. 26482 del 7/3/2011 prevede che, le attività alternative “costituiscono un servizio strutturale
obbligatorio”. Le scuole hanno l’obbligo di attivare attività in sostituzione delle ore di religione cattolica.
Non potranno essere ritenute lecite alcune soluzioni come:
– Inserimento degli alunni in altre classi.

F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV
III Settore
Prot. n. AOODRCAL/ 3025 Catanzaro, 25/02/2014
Al Segretario Generale
della O.S. SAB
CASTROVILLARI

Oggetto: Sollecito intervento sullo sdoppiamento delle classi in presenza di docenti assenti.

In riscontro alla nota prot. n. 14/2 sg del 14/02/2014, si informa codesta Organizzazione sindacale che lo scrivente Ufficio ha provveduto a chiarire con nota n. 3022 del 25/02/2014, che si allega alla presente, quanto lamentato

Il DIRIGENTE VICARIO
f.to Giuseppe Mirarchi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Prot. n. AOODRCAL/3022 Catanzaro, 25 febbraio 2014
Ai Dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria
LORO SEDI
E p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Sostituzione docenti temporaneamente assenti.

Pervengono segnalazioni circa le modalità non del tutto regolari con cui si provvederebbe alla sostituzione del personale docente temporaneamente assente.

Si rende, pertanto, necessario riportare all’attenzione delle SS.LL. che le soluzioni organizzative praticabili al riguardo per assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni sono quelle di cui al D.M. n. 131/07 e alla nota di chiarimenti prot. n. 9839 dell’8.11.10, da ultimo trasmessa dal MIUR.

Per quanto sopra, le SS.LL. sono invitate ad attenersi alle disposizioni normative sopra richiamate.

Il DIRIGENTE VICARIO
f.to Giuseppe Mirarchi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93