Precetto Pasquale ed altre attività di natura religiosa

Spett.li Dirigenti Scolastici della SICILIA
Spett.le Dirigente Ufficio Scolastico Regionale della SICILIA
Spett.li Dirigenti Ufficio Scolastico Provinciale della SICILIA

Oggetto: Precetto Pasquale ed altre attività di natura religiosa

In prossimità delle festività pasquali, questa O.S. ricorda ai Dirigenti Scolastici che alle scuole non è
consentito a nessun titolo l’organizzazione o la partecipazione in orario scolastico ad atti di culto,
celebrazioni o a qualsiasi altra attività di natura religiosa (Precetto pasquale, ecc.) così come
espressamente previsto dalla sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93. I principi
espressi nella citata sentenza fatti propri dal Ministero dell’Istruzione con CM ‐ Prot. N. 3084 1996,
affermano infatti che:
a) gli atti di culto, le celebrazioni religiose, ecc.. non sono né attività scolastiche, né extrascolastiche;
b) tali attività non hanno nulla a che fare con l’insegnamento della religione cattolica;
c) il fatto più grave e antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto abbiano luogo e
svolgimento in orario scolastico cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento delle
materie oggetto dei programmi della scuola statale e vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione
delle normali ore di lezione;
d) immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle
attività extrascolastiche si configura una evidente violazione della legge e della Costituzione;
e) la facoltà di parteciparvi o meno non elimina il fatto obiettivo del turbamento e dello
sconvolgimento dell’attività scolastica, consistente nella soppressione dell’ora di ordinario
insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di una attività estranea alle
finalità della scuola statale anche se deliberata contra legem dagli organi collegiali o proposta dalle
componenti studentesche.
Pertanto la scrivente O.S., nel dichiararsi disponibile ad ogni chiarimento in merito, preannuncia sin
d’ora che in caso di conoscenza o notizia di violazione delle disposizioni citate rinvierà all’accertamento
dell’Autorità giudiziaria la sussistenza dell’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio in danno
degli studenti al fine del perseguimento di ogni responsabilità accertata.
Si allega alla presente copia della Sentenza 250/93 TAR Emilia‐Romagna.

Per il Coordinamento Regionale Siciliano
Cobas Scuola
Prof.ssa Candida Di Franco