Legge 19 marzo 2014, n. 41

Legge 19 marzo 2014, n. 41
(GU n.69 del 24-3-2014)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (14G00055)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 
                               Art. 1 

  1. Il decreto-legge 23 gennaio 2014,  n.  3,  recante  disposizioni
temporanee  e  urgenti  in  materia  di  proroga  degli   automatismi
stipendiali del personale della scuola, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 19 marzo 2014 

                             NAPOLITANO 

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 

                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3

Testo del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 18 del 23  gennaio  2014),  coordinato  con  la
legge di conversione 19 marzo 2014, n. 41 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni temporanee e urgenti
in materia di proroga degli  automatismi  stipendiali  del  personale
della scuola.". (14A02466)
 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

Posizioni  stipendiali  e   trattamenti   economici   del   personale
                             scolastico 

  1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale,
attivata ai sensi dell'articolo 8, comma  14,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita'  dell'anno
2012  ai  fini  della  maturazione  dell'anzianita'  stipendiale,   e
comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122,  non  sono  adottati  i
provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del
personale scolastico interessato dalla  predetta  sessione  negoziale
che ne  abbia  acquisita  una  superiore  nell'anno  2013  in  virtu'
dell'anzianita' economica attribuita nel  medesimo  anno.  Non  sono,
inoltre, adottati i provvedimenti  di  recupero  dei  pagamenti  gia'
effettuati  a   partire   dal   1°   gennaio   2013   in   esecuzione
dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. 
  2. In relazione alla mancata adozione per il  periodo  indicato  al
comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla  conclusione  della
sessione negoziale di cui al medesimo  comma  1,  e'  accantonata  la
somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme  iscritte  nel  conto
dei  residui  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  64,  comma  9,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui  58,1  milioni  relativi  a
somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva  la  facolta'  di
disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 
  3. In caso di mancata conclusione entro il  30  giugno  2014  della
sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma  2  e'
conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta
acquisita all'erario. 
  4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco
della  maturazione  delle  posizioni  stipendiali  e   dei   relativi
incrementi  economici  di  cui  all'articolo   9,   comma   23,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato  dall'articolo  1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122, per  il  personale  della  scuola  non  trova
applicazione per  l'anno  2014,  nell'ambito  degli  stanziamenti  di
bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in  relazione  alle
disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9,  comma  1,  del
predetto  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come   prorogato
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                            (( Art. 1 bis 

               Posizioni economiche del personale ATA 

  1.  In  relazione  alla  specificita'  delle  funzioni  svolte  dal
personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  nell'ambito
della scuola, per il  personale  ATA  gia'  destinatario  negli  anni
scolastici  2011/2012,  2012/2013   e   2013/2014   delle   posizioni
economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio  2008,  e'
resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una  specifica
sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una
tantum avente carattere stipendiale. 
  2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui  al
comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale  ATA
interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle
somme gia' corrisposte negli anni scolastici  indicati  in  relazione
all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87  milioni,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione,   per   l'esercizio
finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4
della legge 18 dicembre 1997, n. 440. ))
                               Art. 2 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.