30 aprile Funzionalità servizi Scuola al Senato

Il 30 aprile l’Aula del Senato approva definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Il 23 aprile la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

·       esso fa seguito ad altri due decreti-legge di questa legislatura relativi, fra l’altro, alla finanza locale – il n. 126 del 2013 (A.S. 1149) e il n. 151 del 2013 (A.S. 1215) – che, dopo essere stati approvati in prima lettura dal Senato, non hanno terminato l’iter di conversione in seconda lettura e sono pertanto decaduti;

·       durante l’esame in Senato del secondo dei predetti “decreti-legge enti locali” (A.S. 1215), era stato presentato in Aula un emendamento che recava misure in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati nei servizi di pulizia e ausiliari nelle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, dichiarato però improponibile per estraneità di materia dal Presidente del Senato;

·       i Capigruppo del Senato decisero di presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare (A.S. n. 1322) che raccoglieva tutte le norme dichiarate improponibili (ivi compresa quella sugli LSU) per assicurare loro un iter comunque spedito ancorché al di fuori della cornice d’urgenza del decreto-legge;

·       nel frattempo il Governo aveva emanato il decreto-legge n. 16, trasmesso in prima lettura alla Camera e ora all’esame del Senato, inserendovi la disciplina degli LSU;

·       la 7a Commissione, in occasione dell’espressione del parere sull’A.S. n. 1322, aveva caldeggiato la soppressione della norma da quella sede in quanto già in vigore nell’ambito del decreto-legge n. 16;

considerato quindi che l’articolo 19, comma 1, del provvedimento in titolo proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari in essere al 31 dicembre 2013, rispetto ai quali è autorizzata una deroga al limite di spesa disposto dall’articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia la spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche;

rilevato che le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate:

§  sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP (Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia), i quali continueranno ad acquistare tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data);

§  sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, i quali potranno acquistare servizi ulteriori avvalendosi dell’impresa aggiudicataria della gara al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014);

tenuto conto inoltre che la disciplina degli LSU contenuta nel predetto comma 1 dell’articolo 19 va letta in un’ottica sistemica con quella contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge n. 58 (A.S. 1430), attualmente all’esame della 7a Commissione in sede referente, in virtù del quale il termine di tali contratti è ulteriormente prorogato dal 1° aprile al 31 agosto 2014 per le regioni in cui non è attiva la convezione CONSIP, al fine di consentire la regolare conclusione dell’anno scolastico;

valutato altresì il comma 1-bisdell’articolo 19, secondo cui le risorse destinate dall’articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio;

osservato che il comma 2 dell’articolo 19 proroga dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nel caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data;

preso atto infine che nel provvedimento è prevista un’ulteriore norma che impatta incidentalmente nei settori di interesse: il comma 2 dell’articolo 1, con il quale si copre una parte degli oneri ivi previsti mediante una riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (cosiddetto “Fondo Letta”), istituito nel 2009 al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il 22 aprile l’Aula del Senato esamina il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche

Il 10 aprile l’Aula della Camera, dopo avere votato la questione di fiducia posta dal Governo e aver svolto l’esame degli ordini del giorno, approva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.