Decreto Ministero Beni Culturali 19 febbraio 2014

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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto Ministero Beni Culturali 19 febbraio 2014

Modalita' per l'accesso gratuito  del  personale  docente  nei  musei
statali e nei siti di interesse archeologico,  storico  e  culturale.
(14A02468)

(GU n.71 del 26-3-2014)

 

               IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 

                           di concerto con 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                                  e 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368,  concernente
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, concernente «Regolamento di  riorganizzazione  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296» come modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  luglio  2009,  n.  91,  concernente
«Regolamento  recante   modifiche   ai   decreti   presidenziali   di
riorganizzazione del Ministero e di organizzazione  degli  Uffici  di
diretta collaborazione  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   20   luglio   2009   concernente
«Articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
dell'Amministrazione centrale e periferica» del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali; 
  Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n.  71,  di  conversione
del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  che  ha  disposto  il
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle
funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
materia di turismo, modificando la  denominazione  in  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente  la  «Soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente
«Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato», come modificato dal decreto ministeriale 20
aprile 2006, n. 239; 
  Visti gli articoli 101, 102,103 e 110 del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, recante il  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito  in
legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia  di
istruzione, universita' e ricerca»  e,  in  particolare,  l'art.  16,
comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  vengano  definite  le  modalita'  per
l'accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto  a
termine, nei musei statali e  nei  siti  di  interesse  archeologico,
storico e culturale gestiti dallo Stato in via  sperimentale  per  il
2014, nonche' le modalita' di monitoraggio degli accessi  gratuiti  e
dei conseguenti oneri; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

         Accesso gratuito del personale docente della scuola 

  1. In attuazione  dell'art.  16,  comma  3,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8  novembre  2013,  n.
128, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
di seguito denominato «Ministero», consente, in via sperimentale  per
l'anno 2014 nei limiti del Fondo appositamente istituito nello  stato
di previsione del Ministero stesso con dotazione  finanziaria  di  10
milioni di euro per l'anno 2014 a titolo  di  recupero  delle  minori
entrate, l'accesso gratuito del personale docente  della  scuola,  di
ruolo e con contratto a termine,  ai  musei  statali  e  ai  siti  di
interesse archeologico, storico e culturale gestiti  dallo  Stato,  a
seguito di esibizione di idoneo documento  attestante  l'appartenenza
alle suddette categorie nonche' l'attivita' professionale in corso di
svolgimento.  A   questo   scopo,   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della   ricerca   predispone   un   modello   di
documentazione che le istituzioni  scolastiche  potranno  fornire  ai
docenti   in   servizio   presso   le    stesse    per    consentirne
l'identificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
                               Art. 2 

                 Monitoraggio degli accessi gratuiti 
                 e dei conseguenti oneri e verifica 
                      della capienza del Fondo 

  1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1  e
di prevederne la  disponibilita'  per  l'intera  durata  del  periodo
sperimentale, il Ministero provvedera' alla rilevazione degli accessi
gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto
a termine, ed al monitoraggio dei  conseguenti  oneri  economici,  in
modo specifico e  differenziato  rispetto  alle  altre  tipologie  di
gratuita'. A tal  fine  gli  istituti  di  cui  all'art.  1  potranno
emettere biglietti gratuiti da rilasciare al  personale  docente  con
una  dicitura  che  li   renda   immediatamente   riconoscibili.   In
particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente,
saranno rilevati il numero dei biglietti  gratuiti  emessi  ai  sensi
dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito  nella  legge  8  novembre  2013,  n.  128,   nonche'   il
conseguente mancato introito riferito a ciascun  istituto  periferico
del  Ministero.  Gli  istituti  che  hanno  affidato  i  servizi   di
biglietteria e prenotazione a concessionari  esterni,  si  avvarranno
della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti,  il
Ministero  provvedera'  a  disporre  l'assegnazione  delle   relative
risorse. 
  2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per  le  altre
tipologie di biglietti,  all'ufficio  statistica  del  Ministero  che
effettuera' il monitoraggio  complessivo  mediante  aggregazione  per
singolo  istituto  periferico  e  che  provvedera'  alla   successiva
trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo  Ministero
incaricato di assegnare le risorse di cui  all'art.  1  a  titolo  di
rimborso per i mancati introiti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate  per  rimborsare
gli istituti,  inclusi  quelli  dotati  di  autonomia  speciale,  dei
mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti  gratuiti.  Le
predette risorse saranno  destinate  alle  finalita'  indicate  dalle
diposizioni del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  che  disciplinano  la
destinazione degli introiti da bigliettazione. 
  4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente  disponibilita'
del  Fondo  di  cui  all'art.  1  per   il   rimanente   periodo   di
sperimentazione, il Ministero  provvedera'  a  comunicare  ai  propri
istituti  la  cessazione  anticipata  del  suddetto  periodo  e,   in
conseguenza delle ridotte disponibilita', ad assegnare loro una quota
percentuale anziche' l'intero ammontare dell'importo spettante. Sara'
altresi' cura del Ministero  comunicare  la  predetta  cessazione  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  affinche'  ne
informi il corpo docente. 
  Il presente decreto sara' sottoposto agli organi  di  controllo  ed
entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello   della   sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2014 

               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                                Bray 

                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 

                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 655