3 giugno DL Servizio scolastico alla Camera

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Il 3 giugno l’Aula della Camera approva definitivamente il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Il 20, 27 e 28  maggio la 7a Commissione della Camera esamina il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

(7a Camera, 20.5.14) Mara CAROCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che il decreto-legge n. 58 del 2010, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2014, reca misure per garantire la continuità del servizio scolastico in situazioni – come evidenzia la relazione illustrativa che lo accompagna – in cui si sono determinati contenziosi giurisdizionali, ovvero disfunzioni organizzative ed amministrative. Precisa poi che, durante l’esame al Senato, al provvedimento sono state approvate alcune modifiche.
Ricorda, in particolare, che l’articolo 1, comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici, già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011, nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale. Aggiunge che, una modifica apportata al testo durante l’esame al Senato, ha precisato che, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d’anno scolastico, le funzioni sono esercitate fino a conclusione dello stesso. Specifica poi che, presso il Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che i tempi di rinnovazione dipendono dai tempi con cui il Consiglio di Stato risponderà alle richieste di chiarimenti avanzate dal Ministero, evidenziando che tale parere rischia di non arrivare in tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico. Aggiunge che quella in discussione consiste in una previsione – in larga parte – analoga a quella recata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 170 del 2009 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2009 – per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito del concorso bandito nel 2004 e poi annullato in Sicilia. Aggiunge quindi che la relazione illustrativa fa presente che la soluzione proposta evita che i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato siano rimossi dalle funzioni dirigenziali – ormai in corso di svolgimento – per essere assegnati in soprannumero agli istituti di provenienza, determinando la necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze. Sottolinea inoltre che, come precisato dal MIUR in un comunicato stampa del 31 marzo 2014, la disposizione si riferisce alla situazione determinatasi in Toscana, regione nella quale il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011 e che essa potrà, peraltro, essere eventualmente utilizzata anche in altre regioni in cui la situazione di contenzioso non è ancora definita.
Aggiunge, poi, che i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame al Senato, dispongono in ordine all’indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 104/2013. Rileva, in particolare, che la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011. Specifica poi che, a tal fine, il predetto comma 2-bis sopprime la previsione, contenuta nell’articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, in base alla quale non si poteva dar luogo all’indizione del corso-concorso selettivo prima dell’assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione. Ricorda quindi che, al riguardo, durante l’esame al Senato, il rappresentante del Governo ha fatto presente che la previsione per la quale per bandire il corso-concorso occorre attendere l’esaurimento di tutte le graduatorie regionali, non consentirebbe di emanare un nuovo bando per i prossimi 10-12 anni.
Con riferimento, poi, al comma 2-ter dell’articolo 1, specifica che questo prevede che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale sia bandita entro il 31 dicembre 2014, disponendo che una quota dei posti sia riservata: ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale, specificando che il riferimento è volto alle situazioni verificatesi in relazione al concorso del 2011 e che potrebbe, tuttavia, essere opportuno esplicitare le procedure alle quali si intende fare riferimento; ai soggetti «che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso concorso, contenzioso legato» ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010; ai soggetti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005 che ha sospeso, a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007, il conferimento di nuovi incarichi di presidenza, facendo salva la conferma degli incarichi già conferiti. Aggiunge che la riserva deve essere prevista «nel rispetto della normativa vigente» e che, al riguardo, potrebbe essere opportuno chiarire se si intenda fare riferimento all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale dispone che nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali – in favore di particolari categorie di cittadini – non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ricorda, infine, che il comma 2-ter del medesimo articolo 1 dispone che il bando individui i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce, sin da ora, che sia ricompreso l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.
Specifica poi che, nel corso dell’esame al Senato, nella seduta del 15 maggio 2014, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G1.1000, G1.100 e G1.101: in particolare, con l’ordine del giorno G1.1000, il Governo si è impegnato a fissare le quote di riserva per le diverse categorie considerate, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse, nonché a valutare la possibilità, all’atto dell’assunzione in ruolo conseguente alle nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già svolgono le funzioni di dirigente scolastico.
Ricorda poi che l’articolo 2, così come modificato dal Senato, reca misure volte a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari. Precisa che, in particolare, il comma 1 dell’articolo 2, così come modificato dal Senato, dispone che nelle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari – ossia, ad oggi, Campania e Sicilia – le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014, fino al 31 dicembre 2014 (e non fino al 31 agosto 2014, come prevedeva il testo iniziale del decreto). Aggiunge che, in base al comma 2 del medesimo articolo 2, gli acquisti dei servizi avvengono nel limite della spesa che si sosterrebbe espletando i servizi mediante esclusivo ricorso al personale dipendente (articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva. Precisa poi che il comma 2-bis dell’articolo 2, introdotto durante l’esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei medesimi territori considerati nel comma 1 sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle stesse condizioni tecniche ed economiche già indicate nel medesimo comma 1, facenti riferimento alla convenzione CONSIP. Specifica che gli interventi devono essere definiti secondo le modalità individuate in una successiva delibera del CIPE, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ricorda, al riguardo, che il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato sottoscritto un accordo che prevede, fra l’altro, che, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei cosiddetti «appalti storici», il MIUR – nell’ambito del più ampio programma per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – utilizzerà risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016, che saranno impiegate per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici (quali, ad esempio, rifacimento di intonaci e tinteggiatura, piccole riparazioni, rifacimento di pavimenti, sostituzione di componenti di controsoffitti, tende e persiane, piccole opere in cartongesso, manutenzione delle aree a verde esterne, piccoli interventi sull’impianto idrico-sanitario). Precisa quindi che il MIUR individuerà gli istituti scolastici capofila per l’acquisto dei nuovi servizi e che l’importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarà pari a 150 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016; l’elenco degli interventi da realizzare sarà predisposto dal MIUR entro la fine del mese di maggio, sulla base delle richieste delle scuole. Rileva poi che, al fine di consentire l’effettiva implementazione delle attività a cui adibire il personale già impiegato nei servizi di pulizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale, impegnandosi, altresì, a garantire per il periodo 1o aprile 2014-30 giugno 2014 i necessari strumenti di ammortizzazione sociale in deroga, per un importo complessivo di 60 milioni di euro. Specifica, poi, che le parti hanno concordato sull’istituzione di tavoli a livello territoriale e nazionale volti a monitorare l’andamento e l’efficacia del sistema di pulizia nelle scuole e degli interventi ausiliari aggiuntivi, nonché le relative ricadute occupazionali. Aggiunge che, sulla base dell’accordo, nelle regioni in cui la convenzione CONSIP è stata attivata, le istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche che saranno elaborate dal MIUR, dal 1o luglio 2014 potranno acquistare i servizi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili dal soggetto aggiudicatario della gara CONSIP e che la disposizione in commento sembrerebbe, essere tesa a «legittimare» l’acquisto dei medesimi servizi, nelle regioni in cui la convenzione CONSIP non è ancora attiva, dalle ditte che assicurano i servizi di pulizia e quelli ausiliari. Ricorda, infine, che nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G2.100 (testo 2), G2.101 e G2.102 che hanno impegnato l’Esecutivo, fra l’altro, a valutare l’opportunità di riconsiderare il meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari. Rimanda quindi alla documentazione degli uffici per ulteriori approfondimenti.

Il 15 maggio il Senato approva, con 126 voti favorevoli, un contrario e 75 astensioni, il disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico; il testo passa ora all’esame della Camera.

Giannini: bene ok Senato, ora cambiare pagina
Da inizio mio mandato rispondo a emergenze

“Il decreto approvato oggi in Senato è un altro dei segnali dell’attenzione che questo governo riserva alla scuola”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, sul via libera di Palazzo Madama al decreto scuola. Il testo ora passa alla Camera dei deputati.
Il provvedimento consente di poter assicurare la continuità delle attività scolastiche salvaguardando il concorso a presidi indetto nel 2011. La selezione, che si è svolta su base regionale, è stata infatti annullata in più casi dal giudice amministrativo. Il decreto consente anche, in quelle regioni in cui non è stata ancora attivata la nuova convenzione Consip per le pulizie, di assicurare comunque questi servizi nelle scuole concedendo una proroga alle imprese che se ne occupano attualmente. “Il decreto approvato – aggiunge il Ministro Giannini – offre risposte concrete alla scuola per superare situazioni che stavano creando difficoltà e disagi. Accelera anche il nuovo corso-concorso per dirigenti scolastici che sarà nazionale e si svolgerà presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Tale concorso sarà possibile già dal prossimo anno. Fin dal primo giorno del nostro mandato – conclude il Ministro – ci stiamo occupando di dare una risposta a emergenze che si sono stratificate nel tempo e da cui bisogna uscire una volta per tutte per aprire poi una fase nuova che offra una prospettiva di innovazione di lungo periodo in questo settore”.

Il 14 maggio la 7a Commissione, concluso l’esame degli emendamenti, conferisce mandato per discuterne in Aula.
Il 15, 23 e 29 aprile, 8 e 13 maggio la 7a Commissione del Senato esamina il DdL di conversione del Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58, Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

(7a Senato, 15.4.14) Riferisce alla Commissione la relatrice PUGLISI (PD) la quale evidenzia anzitutto che il provvedimento è rivolto a risolvere due questioni di scottante attualità, ed in particolare l’annullamento di alcuni concorsi regionali a dirigente scolastico a seguito di contenziosi amministrativi, nonché il destino dei lavoratori socialmente utili (LSU) addetti ai servizi di pulizia delle scuole.

Per quanto riguarda il primo problema, ella rammenta che nel 2011 è stato indetto un concorso per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici, per sopperire alle esigenze di moltissime scuole che da lungo tempo funzionavano solo con le reggenze. In diverse regioni italiane vi sono stati tuttavia alcuni ricorsi che hanno messo in discussione gli esiti del concorso, per sanare i quali il Governo ha ora opportunamente emanato il decreto-legge in titolo. Esso si riferisce in particolare ai dirigenti scolastici della Toscana con riferimento ai quali una recente sentenza del Consiglio di Stato ha annullato la procedura concorsuale per circa un terzo delle scuole (112 su 483). Vicende analoghe hanno tuttavia interessato anche l’Abruzzo dove il TAR ha disposto l’annullamento della graduatoria dei vincitori, ma il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza a seguito dell’appello avanzato dall’Amministrazione. In Lombardia il Consiglio di Stato ha disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una diversa commissione esaminatrice, che ha già proceduto all’approvazione della nuova graduatoria. In Molise, il TAR ha sospeso la fase conclusiva della procedura concorsuale, ma l’Amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato. In Calabria e in Campania, infine, il TAR ha respinto i ricorsi amministrativi concernenti le graduatorie già approvate.

Nel segnalare come tali vicende sollecitino chiaramente una revisione dell’intero sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, la relatrice sottolinea positivamente che il decreto-legge in esame consente comunque ai dirigenti scolastici già nominati di continuare ad esercitare le proprie funzioni, fino ad avvenuta rinnovazione del concorso, e conferma gli atti da loro posti in essere. Altrimenti, è evidente la situazione di caos che si creerebbe nelle scuole. Il Governo si impegna altresì a rinnovare celermente il concorso, affinché dall’inizio del prossimo anno scolastico sia assicurata l’assegnazione definitiva dei capi d’istituto, senza aggravi per la continuità didattica-amministrativa.

Quanto al secondo problema, regolato dall’articolo 2, ella chiarisce che in alcune regioni le gare della Consip per i servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari nelle scuole non si sono ancora concluse. In queste regioni, le scuole potranno perciò continuare ad acquistare quei servizi dai raggruppamenti e imprese che li hanno assicurati fino al 31 marzo scorso, purché alle stesse condizioni previste dalla convenzione Consip.

Ella osserva peraltro che il decreto non fa menzione di una possibilità, ampiamente dibattuta a livello politico fra i Dicasteri dell’istruzione e del lavoro, circa la possibilità, per i lavoratori socialmente utili che hanno perso il lavoro, di essere messi in cassa integrazione in deroga per due mesi e contestualmente formarsi per poter ottenere servizi di manutenzione ordinaria nelle scuole. Chiede quindi al Governo se tale linea di indirizzo sia confermata, ancorché non recepita nel decreto.

Avviandosi alla conclusione, la relatrice si dichiara disponibile ad un confronto con gli altri Capigruppo per individuare eventuali audizioni da svolgere che, a suo giudizio, potrebbero comprendere – oltre al Governo – l’Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità (ANP) sull’articolo 1, nonché i sindacati e le imprese con specifico riguardo all’articolo 2.

Ella ribadisce comunque l’esigenza di una revisione dei meccanismi di reclutamento dei dirigenti scolastici e si oppone a qualsiasi forma di sanatoria che rischierebbe di aprire la strada ad una nuova, incontrollabile ondata di ricorsi.